Tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e debt bondage: riconosciuto lo status di rifugiato a tre richiedenti del Bangladesh
In tre decreti emessi tra febbraio e aprile 2026, il Tribunale di Bologna ha
riconosciuto lo status di rifugiato a cittadini bengalesi vittime di tratta a
scopo di sfruttamento lavorativo, ribaltando in tutti e tre i casi le
valutazioni negative delle Commissioni territoriali. I provvedimenti condividono
un filo conduttore: la povertà endemica come fattore strutturale di
vulnerabilità, il ricorso a prestiti usurari per finanziare il viaggio
migratorio, lo sfruttamento subito in Libia e il rischio concreto di
re-trafficking in caso di rimpatrio. Richiamando la giurisprudenza di
legittimità (Cass. 11027/2024) e le Linee guida della Commissione Nazionale sul
referral delle vittime di tratta, il Collegio afferma che la valutazione della
domanda di protezione internazionale non può prescindere da una lettura unitaria
del percorso migratorio, includendo anche gli eventi successivi alla partenza
dal paese d’origine.
1. BANGLADESH: PARTENZA DAL PAESE D’ORIGINE PER NECESSITÀ DI LAVORARE E
MANTENERE LA FAMIGLIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DI VIAGGIO, SFRUTTAMENTO
LAVORATIVO IN LIBIA
Il Tribunale di Bologna con decreto del 5 febbraio 2026 ha riconosciuto lo
status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh
a causa della condizione di estrema povertà della propria famiglia e della
necessità di mantenerne i membri della stessa, contraendo debiti per finanziare
il viaggio migratorio, e che in Libia era stato sottoposto per circa quattro
anni a grave sfruttamento lavorativo, in condizioni di sostanziale riduzione in
servitù, con passaporto sottratto, limitazione della libertà di movimento, turni
massacranti, retribuzione inferiore al dovuto, minacce e violenze.
La Commissione territoriale di Bologna aveva omesso di valutare le difficoltà
economiche del richiedente nel paese d’origine in quanto non riconducibili ad
alcuna delle fattispecie di protezione internazionale e aveva ritenuto
incoerenti le dichiarazioni dello stesso quanto alle modalità di reperimento del
denaro e non sufficientemente corroborato il timore di subire aggressioni da
parte del creditore in caso di rimpatrio.
Il Tribunale, al contrario, ritiene credibile il racconto del ricorrente,
osservando come egli abbia chiarito in modo lineare di avere inizialmente
contratto un primo debito con amici e parenti per partire dal Bangladesh e,
successivamente, un distinto prestito usurario per fuggire dalla Libia, rimasto
ancora in parte insoluto. Il Collegio valorizza altresì il livello di dettaglio
della narrazione, sia con riguardo alle modalità del viaggio sia, soprattutto,
alle condizioni di sfruttamento subite in Libia.
Il racconto del richiedente – secondo il Tribunale di Bologna – risulta inoltre
coerente estrinsecamente dal momento che trova pieno riscontro nelle COI sul
Bangladesh. Ed infatti, il Tribunale svolge una ampia disamina delle COI sul
Bangladesh, evidenziando come il ricorso al credito informale e usurario
rappresenti un fenomeno diffuso, specie in contesti di povertà rurale e urbana,
e come il mancato rimborso dei debiti esponga i debitori e le loro famiglie a
minacce, aggressioni, perdita di beni, fuga forzata, ulteriore impoverimento e,
nei casi più gravi, a forme di lavoro forzato e sfruttamento. Le fonti
richiamate confermano altresì che il Bangladesh costituisce un importante paese
di origine di vittime di tratta, reclutate attraverso promesse fraudolente di
lavoro all’estero e poi sottoposte, nei paesi di destinazione o di transito, a
pestaggi, sottrazione dei documenti, lavoro non retribuito e condizioni
assimilabili alla schiavitù.
Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di
legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione
internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte
debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo
debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro
forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa
precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è
necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida
per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che
nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non
si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale
sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie,
di numerosi indici di tratta: la condizione di estrema vulnerabilità economica
del ricorrente e della sua famiglia; il ricorso ad un soggetto che organizzava
professionalmente partenze irregolari; il versamento di somme ingenti per il
viaggio; la contrazione di debiti; il passaggio sotto il controllo di terzi nel
paese di transito; la sottrazione del passaporto; l’esperienza di sfruttamento
lavorativo in Libia; la sottoposizione a minacce, violenze e restrizione della
libertà personale; nonché la persistente necessità di ripagare il debito
contratto.
Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole
desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta a fini di sfruttamento
lavorativo, rilevando come le modalità del reclutamento, del trasferimento e
dell’impiego lavorativo in Libia rivelino la strumentalizzazione della sua
condizione di bisogno e la riconducibilità della vicenda al fenomeno del debt
bondage.
Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di rimpatrio, un concreto rischio
di re-trafficking, “considerata la situazione di indigenza economica della
famiglia in Bangladesh e la sua situazione di vulnerabilità connessa al fatto di
non aver estinto i debiti alle pressioni dei creditori al fine di ripagare il
debito, tende ad aumentare il profilo di vulnerabilità del richiedente, di per
sé già evidente per il solo fatto di essere già stato vittima di tratta e in
mancanza di una protezione e di un sostegno statale (come si vedrà) che porta ad
aumentare il rischio per lo stesso di cadere nuovamente nella rete della tratta
a scopo di sfruttamento lavorativo“.
Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale
ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di
tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti
criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni
corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza
dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno.
Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato,
ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle
persone già vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, nonché
dei cittadini bangladesi esposti a vincoli debitori usurari e alla soggezione
dei creditori, e conclude che il rimpatrio lo esporrebbe ad un fondato timore di
nuova persecuzione, anche sotto forma di re-trafficking.
Tribunale di Bologna, decreto del 5 febbraio 2026
2. VITTIMA DI DEBITI IN BANGLADESH E DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA E IN
ITALIA
Il Tribunale di Bologna con il decreto del 13 febbraio 2026 riconosce lo status
di rifugiato ad un richiedente bengalese che, a seguito del dissesto economico
dell’attività familiare durante la pandemia, aveva contratto rilevanti debiti in
Bangladesh, essendo di conseguenza costretto a lasciare il Paese affidandosi a
trafficanti per raggiungere la Libia nella prospettiva di lavorare e ripagare i
creditori, e aveva poi subito condizioni di sfruttamento lavorativo prima in
Libia e poi in Italia, accompagnate da minacce e ulteriori forme di soggezione.
La CT, pur avendo audito il ricorrente in due distinte occasioni, anche a
seguito dell’invio dello stesso all’ente anti-tratta competente affinché
svolgesse le relative verifiche, aveva escluso che le dichiarazioni del
ricorrente potessero integrare i presupposti della tratta e del rischio
persecutorio, ritenendo che egli avesse fornito informazioni solo parziali sulle
condizioni dei prestiti, lamentato mere pressioni o generiche minacce e che
neppure la successiva denuncia per sfruttamento lavorativo in Italia fosse
idonea a fondare un rischio in caso di rimpatrio, rigettando la richiesta di
protezione internazionale e trasmettendo unicamente gli atti al Questore per il
rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Il Tribunale, al contrario, afferma espressamente di non condividere tale
valutazione, osservando che gli elementi dedotti integrano i presupposti della
tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e del rischio persecutorio da parte
dei creditori-usurai, con conseguente rischio di re-trafficking.
Omettendo l’audizione del richiedente, ma esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni rese in precedenza e sulla documentazione prodotta (le risultanze
del percorso anti-tratta e delle SIT rese nell’ambito del procedimento penale),
il Collegio valorizza il fatto che il cittadino bangladese, persona analfabeta,
abbia reso un racconto complessivamente lineare e coerente, ricostruendo così
una vicenda caratterizzata da un progressivo aggravamento della vulnerabilità:
dalla crisi economica familiare al ricorso a prestiti, dall’insolvenza alle
pressioni dei creditori, fino alla decisione di emigrare, all’affidamento ad
intermediari e allo sfruttamento subito nel paese di transito e di destinazione.
Secondo il Tribunale, pur in assenza di collegamento tra le persone che hanno
sfruttato il richiedente in Italia e in seguito minacciato quando costui ha
deciso di sporgere denuncia contro di loro, lo sfruttamento lavorativo subito
nel paese di destinazione rileva “quale prova tangibile del rischio di
re-trafficking, rischio del tutto ignorato dall’organo amministrativo. In altre
parole nel provvedimento di diniego manca una valutazione della subita tratta da
parte del richiedente alla luce di quanto emerso in ordine agli eventi vissuti
dopo la partenza dal Bangladesh e soprattutto di quelli patiti in Italia“.
Il Collegio sottolinea quindi che la successiva esperienza in Libia e in Italia
non costituisce un elemento estraneo alla vicenda originaria, ma rappresenta un
passaggio decisivo per la sua qualificazione giuridica, in quanto proprio lo
sfruttamento lavorativo subito nei paesi di transito e di destinazione dimostra
la persistenza e l’aggravarsi della condizione di soggezione, inserendo il
ricorrente in circuiti di sfruttamento coerenti con le dinamiche della tratta:
“Il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio deve essere considerato in
chiave meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il
richiedente a migrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando
irrilevante, ai sensi del successivo art. 4 d.lgs. cit., che detto pericolo sia
sorto in un momento successivo alla sua partenza e ininfluente il motivo che
aveva originato la partenza (cfr. Cass. n. 2954/2020; Cass. 25771/2021; Cass.
6557/2022), ben potendo la necessità di ricevere protezione sorgere
successivamente tanto per ragioni oggettive legate alle condizioni del paese di
origine, tanto per ragioni soggettive ai sensi dell’art. 4 D.lgs. n. 251/2007
(Cass. n. 9427/2018; Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 38364/2021; Cass. n.
6557/2022). Ebbene, dal vissuto del richiedente si evince, a parere del
Collegio, una particolare condizione di elevata e originaria vulnerabilità ed
emergono elementi specifici e dirimenti che lo fanno ritenere vittima di tratta
di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo (…)“.
Dopo aver individuato plurimi indicatori di tratta (secondo le linee guida
istituzionali) presenti nella storia personale del richiedente, il Collegio
afferma che è evidente che lo stesso sia stato vittima di tratta a scopo di
sfruttamento lavorativo e che tale situazione sia iniziata in Bangladesh e sia
continuata, accrescendosi, in Libia e poi in Italia.
A seguito di dettagliata analisi delle fonti COI sulla tratta di persone dal
Bangladesh e sui fattori di rischio, il Tribunale di Bologna individua nella
povertà endemica il più significativo dei fattori di rischio della tratta di
persone in Bangladesh e rileva che tra gli elementi determinanti una condizione
di povertà endemica di un cittadino del Bangladesh è possibile riscontrare i
seguenti: provenire dalle aree più povere del paese ovvero regioni
settentrionali, costali e rurali; vivere in zone interessate dai cambiamenti
climatici; vivere in un contesto cittadino in insediamenti urbani informali o in
baraccopoli; vivere in generale in un’abitazione che non è di mattone; non avere
accesso all’istruzione e alla formazione; non avere adeguato accesso alle
strutture sanitarie; avere sofferto di patologie sanitarie come conseguenza del
cambiamento climatico o della povertà; avere perso la terra a causa di eventi
climatici quando il mezzo di esistenza primario era l’agricoltura; non avere
nessuna pregressa occupazione; avere una pregressa occupazione nel settore
lavorativo informale in Bangladesh; avere già vissuto un’esperienza migratoria
all’estero sotto il sistema di calafà; avere un pregresso status di immigrato
irregolare.
Conclude poi il Collegio che “a fronte della totale assenza di tutela statale la
condizione di povertà endemica in Bangladesh può essere causa della tratta
perché è il risultato di un vissuto storico che pertanto non può essere cambiato
ed è rappresentativo di uno status ricoperto in passato, immutabile a causa
della durata nel tempo e strettamente legato all’identità della persona“.
Tribunale di Bologna, decreto del 13 febbraio 2026
3. PARTENZA DAL BANGLADESH PER MOTIVI ECONOMICI, VITTIMA DI SEQUESTRI A SCOPO DI
ESTORSIONE IN LIBIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DA VIAGGIO ED ULTERIORE DEBITO PER
PAGARE IL RISCATTO
Il Tribunale di Bologna con decreto del 24 aprile 2026 ha riconosciuto lo status
di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh,
tramite trafficanti, per migliorare la sua situazione economica e che una volta
arrivato in Libia è stato vittima di tre sequestri a scopo di estorsione. La
famiglia in Bangladesh ha contratto debiti per pagare il riscatto, debiti ancora
insolventi e pertanto i familiari nel paese d’origine sono stati vittime di
aggressioni da parte dei creditori. A seguito di ciò i familiari hanno cercato
protezione dalla polizia bangladese, la quale tuttavia ha suggerito di pagare il
debito.
La Commissione territoriale di Bologna aveva considerato il racconto poco
circostanziato e a tratti contraddittorio, negandogli qualsiasi tipo di
protezione.
Il Tribunale di Bologna, dopo aver audito il richiedente – il quale è riuscito
dinanzi al Giudice a chiarire gli aspetti del racconto considerati poco chiari o
contraddittori da parte dell’organo amministrativo – è arrivato alla conclusione
che il racconto risulta lineare, chiaro, ricco di dettagli e quindi credibile.
Ha poi correttamente valutato tale racconto in confronto con le informazioni sul
Bangladesh disponibili dalle COI, dalle quali emerge che: il Bangladesh presenta
un alto rischio di traffico di esseri umani, specialmente per lavoro forzato,
sfruttamento e servitù domestica; la povertà e il debito sono cause principali
della migrazione forzata; la vulnerabilità economica e sociale favorisce il
coinvolgimento nel traffico di esseri umani; le pratiche di prestito informale e
usura aggravano la vulnerabilità ed aumentano il rischio di ricatto e
sfruttamento; la presenza di reti di traffico e il rischio di modern slavery
sono elevati; le reti di traffico sfruttano le vulnerabilità sociali ed
economiche; la mancanza di protezione legale e di supporto aumenta il rischio di
traffico, violenza e abusi.
Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di
legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione
internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte
debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo
debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro
forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa
precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è
necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida
per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che
nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non
si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale
sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie,
di numerosi indici di tratta: la provenienza; la condizione di povertà profonda
del richiedente e della sua famiglia; la destinazione del viaggio; la
contrattazione di debito da viaggio e in seguito un altro debito per pagare il
riscatto della sua liberazione in Libia; nonché la persistente necessità di
ripagare il debito contratto.
Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole
desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta di esseri umani.
Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di ritorno nel paese d’origine, un
rischio, ancorché potenziale, di re-trafficking, ed anche di ostracismo,
discriminazione, comportamenti punitivi da parte della famiglia o della comunità
locale e, in alcuni casi, anche da parte delle autorità e comunque difficoltà di
reinserimento.
Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale
ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di
tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti
criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni
corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza
dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno.
Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato,
ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle
persone già vittime di tratta di esseri umani, nonché dei cittadini bangladesi
che contraggono debiti con tassi usurari e che si ritrovano vittime dei
creditori.
Tribunale di Bologna, decreto del 24 aprile 2026
Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento.
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