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Ricongiungimento familiare: il “ragionevole dubbio” non giustifica il diniego per matrimonio fittizio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una cittadina albanese avverso il diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso dall’Ambasciata italiana a Dubai nei confronti del marito, cittadino del Bangladesh, ordinando il rilascio del visto in favore del coniuge. La pronuncia ha precisato che il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28 e ss. T.U.I. si muove nel solco dei vincoli di matrice europea (Direttiva 2003/86/CE), ed in quanto preminente in tale disciplina il diritto all’unità familiare, le disposizioni favorevoli al ricongiungimento debbano essere interpretate in senso estensivo, mentre quelle limitative in senso restrittivo, onde evitare lesione del diritto stesso (Corte Giust. CEE, 4 marzo 2010, Chakroun, causa C-578/08). Nel caso specifico, la controparte aveva emesso il diniego al ricongiungimento familiare adducendo motivazione di matrimonio simulato ex art. 29 co.9 T.U.I. sulla base di un mero “ragionevole dubbio” circa l’autenticità dei documenti prodotti dalla ricorrente. La Corte ha stabilito che l’ipotesi della simulazione di matrimonio, ostativa al rilascio del visto per ricongiungimento familiare, deve essere oggetto di interpretazione rigorosa, e che l’onere della prova grava sulla parte che allega la simulazione (art. 2697 c.c.), le quali, anche se presuntive, devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.). Il diniego, dunque, può essere emesso esclusivamente quando sia certo che il vincolo coniugale sia in essere al solo fine di consentire l’ingresso nel coniuge nel territorio dello Stato. L’organo giudicante ha stabilito che il “ragionevole dubbio” della controparte non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà del vincolo coniugale, sia in concreto, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, valutata in modo sbrigativo e generico dall’Amministrazione, sia in linea di principio, in quanto tale parametro non è idoneo a comprimere un diritto soggettivo del tenore del diritto all’unità familiare. Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale osserva, inoltre, la mancata attivazione del contraddittorio mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di colmare eventuali carenze documentali o fornire chiarimenti. La decisione costituisce un significativo precedente in tema di ricongiungimento familiare in quanto stabilisce la necessità di un’interpretazione restrittiva degli elementi ostativi al ricongiungimento familiare, ribadendo la centralità del diritto all’unità familiare e richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere un’istruttoria completa e rispettosa delle garanzie partecipative. “Deve osservarsi che la valutazione della fittizietà o meno di un matrimonio è particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ai parametri culturali del nostro paese possono non corrispondere le motivazioni per le quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia”. Tribunale di Roma, sentenza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Ilda Hasanbelliu per la segnalazione e il commento.
Tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e debt bondage: riconosciuto lo status di rifugiato a tre richiedenti del Bangladesh
In tre decreti emessi tra febbraio e aprile 2026, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiato a cittadini bengalesi vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, ribaltando in tutti e tre i casi le valutazioni negative delle Commissioni territoriali. I provvedimenti condividono un filo conduttore: la povertà endemica come fattore strutturale di vulnerabilità, il ricorso a prestiti usurari per finanziare il viaggio migratorio, lo sfruttamento subito in Libia e il rischio concreto di re-trafficking in caso di rimpatrio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11027/2024) e le Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, il Collegio afferma che la valutazione della domanda di protezione internazionale non può prescindere da una lettura unitaria del percorso migratorio, includendo anche gli eventi successivi alla partenza dal paese d’origine. 1. BANGLADESH: PARTENZA DAL PAESE D’ORIGINE PER NECESSITÀ DI LAVORARE E MANTENERE LA FAMIGLIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DI VIAGGIO, SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA Il Tribunale di Bologna con decreto del 5 febbraio 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh a causa della condizione di estrema povertà della propria famiglia e della necessità di mantenerne i membri della stessa, contraendo debiti per finanziare il viaggio migratorio, e che in Libia era stato sottoposto per circa quattro anni a grave sfruttamento lavorativo, in condizioni di sostanziale riduzione in servitù, con passaporto sottratto, limitazione della libertà di movimento, turni massacranti, retribuzione inferiore al dovuto, minacce e violenze. La Commissione territoriale di Bologna aveva omesso di valutare le difficoltà economiche del richiedente nel paese d’origine in quanto non riconducibili ad alcuna delle fattispecie di protezione internazionale e aveva ritenuto incoerenti le dichiarazioni dello stesso quanto alle modalità di reperimento del denaro e non sufficientemente corroborato il timore di subire aggressioni da parte del creditore in caso di rimpatrio. Il Tribunale, al contrario, ritiene credibile il racconto del ricorrente, osservando come egli abbia chiarito in modo lineare di avere inizialmente contratto un primo debito con amici e parenti per partire dal Bangladesh e, successivamente, un distinto prestito usurario per fuggire dalla Libia, rimasto ancora in parte insoluto. Il Collegio valorizza altresì il livello di dettaglio della narrazione, sia con riguardo alle modalità del viaggio sia, soprattutto, alle condizioni di sfruttamento subite in Libia. Il racconto del richiedente – secondo il Tribunale di Bologna – risulta inoltre coerente estrinsecamente dal momento che trova pieno riscontro nelle COI sul Bangladesh. Ed infatti, il Tribunale svolge una ampia disamina delle COI sul Bangladesh, evidenziando come il ricorso al credito informale e usurario rappresenti un fenomeno diffuso, specie in contesti di povertà rurale e urbana, e come il mancato rimborso dei debiti esponga i debitori e le loro famiglie a minacce, aggressioni, perdita di beni, fuga forzata, ulteriore impoverimento e, nei casi più gravi, a forme di lavoro forzato e sfruttamento. Le fonti richiamate confermano altresì che il Bangladesh costituisce un importante paese di origine di vittime di tratta, reclutate attraverso promesse fraudolente di lavoro all’estero e poi sottoposte, nei paesi di destinazione o di transito, a pestaggi, sottrazione dei documenti, lavoro non retribuito e condizioni assimilabili alla schiavitù. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la condizione di estrema vulnerabilità economica del ricorrente e della sua famiglia; il ricorso ad un soggetto che organizzava professionalmente partenze irregolari; il versamento di somme ingenti per il viaggio; la contrazione di debiti; il passaggio sotto il controllo di terzi nel paese di transito; la sottrazione del passaporto; l’esperienza di sfruttamento lavorativo in Libia; la sottoposizione a minacce, violenze e restrizione della libertà personale; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta a fini di sfruttamento lavorativo, rilevando come le modalità del reclutamento, del trasferimento e dell’impiego lavorativo in Libia rivelino la strumentalizzazione della sua condizione di bisogno e la riconducibilità della vicenda al fenomeno del debt bondage. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di rimpatrio, un concreto rischio di re-trafficking, “considerata la situazione di indigenza economica della famiglia in Bangladesh e la sua situazione di vulnerabilità connessa al fatto di non aver estinto i debiti alle pressioni dei creditori al fine di ripagare il debito, tende ad aumentare il profilo di vulnerabilità del richiedente, di per sé già evidente per il solo fatto di essere già stato vittima di tratta e in mancanza di una protezione e di un sostegno statale (come si vedrà) che porta ad aumentare il rischio per lo stesso di cadere nuovamente nella rete della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo“. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, nonché dei cittadini bangladesi esposti a vincoli debitori usurari e alla soggezione dei creditori, e conclude che il rimpatrio lo esporrebbe ad un fondato timore di nuova persecuzione, anche sotto forma di re-trafficking. Tribunale di Bologna, decreto del 5 febbraio 2026 2. VITTIMA DI DEBITI IN BANGLADESH E DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA E IN ITALIA Il Tribunale di Bologna con il decreto del 13 febbraio 2026 riconosce lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che, a seguito del dissesto economico dell’attività familiare durante la pandemia, aveva contratto rilevanti debiti in Bangladesh, essendo di conseguenza costretto a lasciare il Paese affidandosi a trafficanti per raggiungere la Libia nella prospettiva di lavorare e ripagare i creditori, e aveva poi subito condizioni di sfruttamento lavorativo prima in Libia e poi in Italia, accompagnate da minacce e ulteriori forme di soggezione. La CT, pur avendo audito il ricorrente in due distinte occasioni, anche a seguito dell’invio dello stesso all’ente anti-tratta competente affinché svolgesse le relative verifiche, aveva escluso che le dichiarazioni del ricorrente potessero integrare i presupposti della tratta e del rischio persecutorio, ritenendo che egli avesse fornito informazioni solo parziali sulle condizioni dei prestiti, lamentato mere pressioni o generiche minacce e che neppure la successiva denuncia per sfruttamento lavorativo in Italia fosse idonea a fondare un rischio in caso di rimpatrio, rigettando la richiesta di protezione internazionale e trasmettendo unicamente gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Tribunale, al contrario, afferma espressamente di non condividere tale valutazione, osservando che gli elementi dedotti integrano i presupposti della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e del rischio persecutorio da parte dei creditori-usurai, con conseguente rischio di re-trafficking. Omettendo l’audizione del richiedente, ma esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in precedenza e sulla documentazione prodotta (le risultanze del percorso anti-tratta e delle SIT rese nell’ambito del procedimento penale), il Collegio valorizza il fatto che il cittadino bangladese, persona analfabeta, abbia reso un racconto complessivamente lineare e coerente, ricostruendo così una vicenda caratterizzata da un progressivo aggravamento della vulnerabilità: dalla crisi economica familiare al ricorso a prestiti, dall’insolvenza alle pressioni dei creditori, fino alla decisione di emigrare, all’affidamento ad intermediari e allo sfruttamento subito nel paese di transito e di destinazione. Secondo il Tribunale, pur in assenza di collegamento tra le persone che hanno sfruttato il richiedente in Italia e in seguito minacciato quando costui ha deciso di sporgere denuncia contro di loro, lo sfruttamento lavorativo subito nel paese di destinazione rileva “quale prova tangibile del rischio di re-trafficking, rischio del tutto ignorato dall’organo amministrativo. In altre parole nel provvedimento di diniego manca una valutazione della subita tratta da parte del richiedente alla luce di quanto emerso in ordine agli eventi vissuti dopo la partenza dal Bangladesh e soprattutto di quelli patiti in Italia“. Il Collegio sottolinea quindi che la successiva esperienza in Libia e in Italia non costituisce un elemento estraneo alla vicenda originaria, ma rappresenta un passaggio decisivo per la sua qualificazione giuridica, in quanto proprio lo sfruttamento lavorativo subito nei paesi di transito e di destinazione dimostra la persistenza e l’aggravarsi della condizione di soggezione, inserendo il ricorrente in circuiti di sfruttamento coerenti con le dinamiche della tratta: “Il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente a migrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante, ai sensi del successivo art. 4 d.lgs. cit., che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza e ininfluente il motivo che aveva originato la partenza (cfr. Cass. n. 2954/2020; Cass. 25771/2021; Cass. 6557/2022), ben potendo la necessità di ricevere protezione sorgere successivamente tanto per ragioni oggettive legate alle condizioni del paese di origine, tanto per ragioni soggettive ai sensi dell’art. 4 D.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 9427/2018; Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 38364/2021; Cass. n. 6557/2022). Ebbene, dal vissuto del richiedente si evince, a parere del Collegio, una particolare condizione di elevata e originaria vulnerabilità ed emergono elementi specifici e dirimenti che lo fanno ritenere vittima di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo (…)“. Dopo aver individuato plurimi indicatori di tratta (secondo le linee guida istituzionali) presenti nella storia personale del richiedente, il Collegio afferma che è evidente che lo stesso sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e che tale situazione sia iniziata in Bangladesh e sia continuata, accrescendosi, in Libia e poi in Italia. A seguito di dettagliata analisi delle fonti COI sulla tratta di persone dal Bangladesh e sui fattori di rischio, il Tribunale di Bologna individua nella povertà endemica il più significativo dei fattori di rischio della tratta di persone in Bangladesh e rileva che tra gli elementi determinanti una condizione di povertà endemica di un cittadino del Bangladesh è possibile riscontrare i seguenti: provenire dalle aree più povere del paese ovvero regioni settentrionali, costali e rurali; vivere in zone interessate dai cambiamenti climatici; vivere in un contesto cittadino in insediamenti urbani informali o in baraccopoli; vivere in generale in un’abitazione che non è di mattone; non avere accesso all’istruzione e alla formazione; non avere adeguato accesso alle strutture sanitarie; avere sofferto di patologie sanitarie come conseguenza del cambiamento climatico o della povertà; avere perso la terra a causa di eventi climatici quando il mezzo di esistenza primario era l’agricoltura; non avere nessuna pregressa occupazione; avere una pregressa occupazione nel settore lavorativo informale in Bangladesh; avere già vissuto un’esperienza migratoria all’estero sotto il sistema di calafà; avere un pregresso status di immigrato irregolare. Conclude poi il Collegio che “a fronte della totale assenza di tutela statale la condizione di povertà endemica in Bangladesh può essere causa della tratta perché è il risultato di un vissuto storico che pertanto non può essere cambiato ed è rappresentativo di uno status ricoperto in passato, immutabile a causa della durata nel tempo e strettamente legato all’identità della persona“. Tribunale di Bologna, decreto del 13 febbraio 2026 3. PARTENZA DAL BANGLADESH PER MOTIVI ECONOMICI, VITTIMA DI SEQUESTRI A SCOPO DI ESTORSIONE IN LIBIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DA VIAGGIO ED ULTERIORE DEBITO PER PAGARE IL RISCATTO Il Tribunale di Bologna con decreto del 24 aprile 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh, tramite trafficanti, per migliorare la sua situazione economica e che una volta arrivato in Libia è stato vittima di tre sequestri a scopo di estorsione. La famiglia in Bangladesh ha contratto debiti per pagare il riscatto, debiti ancora insolventi e pertanto i familiari nel paese d’origine sono stati vittime di aggressioni da parte dei creditori. A seguito di ciò i familiari hanno cercato protezione dalla polizia bangladese, la quale tuttavia ha suggerito di pagare il debito. La Commissione territoriale di Bologna aveva considerato il racconto poco circostanziato e a tratti contraddittorio, negandogli qualsiasi tipo di protezione. Il Tribunale di Bologna, dopo aver audito il richiedente – il quale è riuscito dinanzi al Giudice a chiarire gli aspetti del racconto considerati poco chiari o contraddittori da parte dell’organo amministrativo – è arrivato alla conclusione che il racconto risulta lineare, chiaro, ricco di dettagli e quindi credibile. Ha poi correttamente valutato tale racconto in confronto con le informazioni sul Bangladesh disponibili dalle COI, dalle quali emerge che: il Bangladesh presenta un alto rischio di traffico di esseri umani, specialmente per lavoro forzato, sfruttamento e servitù domestica; la povertà e il debito sono cause principali della migrazione forzata; la vulnerabilità economica e sociale favorisce il coinvolgimento nel traffico di esseri umani; le pratiche di prestito informale e usura aggravano la vulnerabilità ed aumentano il rischio di ricatto e sfruttamento; la presenza di reti di traffico e il rischio di modern slavery sono elevati; le reti di traffico sfruttano le vulnerabilità sociali ed economiche; la mancanza di protezione legale e di supporto aumenta il rischio di traffico, violenza e abusi. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la provenienza; la condizione di povertà profonda del richiedente e della sua famiglia; la destinazione del viaggio; la contrattazione di debito da viaggio e in seguito un altro debito per pagare il riscatto della sua liberazione in Libia; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta di esseri umani. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di ritorno nel paese d’origine, un rischio, ancorché potenziale, di re-trafficking, ed anche di ostracismo, discriminazione, comportamenti punitivi da parte della famiglia o della comunità locale e, in alcuni casi, anche da parte delle autorità e comunque difficoltà di reinserimento. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta di esseri umani, nonché dei cittadini bangladesi che contraggono debiti con tassi usurari e che si ritrovano vittime dei creditori. Tribunale di Bologna, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione speciale: ammissibilità dell’istanza diretta via PEC al Questore, illegittimo il rigetto
Il Tribunale di Firenze ha accertato e riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19, c. 1.1, T.U.I. ad un cittadino del Bangladesh il quale, per mezzo del difensore, aveva proposto domanda a mezzo PEC alla Questura del luogo in data 19 aprile 2025. L’assistito, già richiedente protezione internazionale, era destinatario del provvedimento di trasferimento emesso in applicazione del Regolamento Dublino, essendo stata individuata l’Austria quale Paese competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Il decreto di trasferimento, con altro patrocinatore, era già stato oggetto di impugnazione, respinta sino in sede di Cassazione. Per tale motivo, il cittadino straniero – con contestuale rinuncia alla protezione internazionale e visto il positivo percorso portato avanti nelle more sul territorio nazionale – chiedeva l’accertamento del diritto alla protezione speciale in accordo con l’ordinamento nazionale e tenuto conto degli obblighi costituzionali e di quelli discendenti dalla C.E.D.U. La Questura rigettava l’istanza a mezzo PEC, ritenendola inammissibile in quanto proposta in vigenza della L. 50/2023 (conversione del c.d. decreto Cutro). Avverso la declaratoria di inammissibilità comunicata via PEC è stato incardinato il ricorso che ha portato alla pronuncia: ritenuto illegittimo il rigetto, è stato accertato il diritto in capo al ricorrente. Tribunale di Firenze, sentenza n. 2296 del 27 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Bianchi del Foro di Pisa per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla protezione speciale
Il labirinto dei flussi: due storie di un’irregolarità di stato
LORENZO BOFFA, PAPIA AKTAR Quando Mohamed atterra a Fiumicino nell’agosto del 2025, ha in tasca un visto regolare stampato dall’Ambasciata italiana a Dacca. Sul passaporto compare la qualifica di lavoratore specializzato, nel curriculum una laurea magistrale in sociologia. A Gazipur, in Bangladesh, Mohamed lavorava come area manager per un’azienda privata, guadagnando circa 30.000 Taka mensili. Una cifra dignitosa per il contesto locale, ma insufficiente a garantire le cure mediche per i genitori anziani e un futuro alla moglie e al figlio. L’occasione per un cambio di vita radicale arriva dal fratello di un intermediario residente in Italia, che gli prospetta un impiego nel settore navale a Massa Carrara con uno stipendio di 2.000 euro, oltre dieci volte superiore a quello percepito in patria. Il suo ingresso è l’esito di una procedura governativa ufficiale. Eppure, non appena il carrello del suo bagaglio varca la soglia degli arrivi, il sistema della migrazione legale italiana inizia a sgretolarsi. Mohamed prende il telefono e chiama l’uomo che, sulla carta, dovrebbe essere il suo datore di lavoro a Massa Carrara. La risposta che riceve è una sentenza pronunciata con cinismo burocratico: «Ti ho fatto arrivare e basta. Ho portato quindici, venti persone come te. Non posso farti il contratto, ora arrangiati». In quel preciso istante, Mohamed diventa parte di quel 92,1% di persone che il Decreto Flussi spinge forzatamente in una condizione di irregolarità giuridica. I dati raccolti dalla campagna Ero Straniero nel suo rapporto del febbraio 2026 offrono la trascrizione statistica di questo tradimento istituzionale: nel 2025, a fronte di 181.450 quote programmate dal governo, solo 14.349 persone sono riuscite a ottenere un permesso di soggiorno reale. È un tasso di successo del 7,9%. Lo Stato italiano ha programmato l’ingresso di dodici persone per vederne regolarizzata soltanto una, lasciando le altre undici in un limbo privo di tutele, in balia di un meccanismo che i monitoraggi indipendenti definiscono una lotteria burocratica. La vicenda di Mohamed svela il collasso dei controlli preventivi. Per accedere alle quote del governo, ha pagato 20.000 euro tramite bonifici bancari tracciabili sul conto della società in Italia. È un mercato dei visti alla luce del sole. A settembre 2023, la pratica aveva ottenuto il Nulla Osta, ma l’Ambasciata italiana a Dacca aveva bloccato l’emissione del visto. Invece di subire passivamente, Mohamed aveva scritto all’Ambasciata, scoprendo che il futuro datore di lavoro in Italia si trovava in una “lista nera” e che pertanto erano necessarie ulteriori rassicurazioni. Nonostante questa evidenza documentale, la Prefettura di Massa Carrara ha finito per confermare il parere favorevole, autorizzando la stampa del visto. Oggi Mohamed è bloccato in Italia in un vuoto normativo. Per lui, il rimpatrio è un’ipotesi impraticabile. «Se dovessi tornare indietro ora, tornerei solo da morto», spiega valutando il peso del debito contratto. «Da vivo, con i soldi che devo restituire in patria, non riuscirei a sopravvivere». Invece di inviare rimesse, deve chiedere ulteriori prestiti ai parenti per pagarsi un posto letto in subaffitto. Supportato da Arci Roma, il 10 marzo scorso si è presentato agli sportelli della Prefettura ponendo ai funzionari una questione ineludibile: «Che colpa ho io? Sono venuto con un sistema vagliato e garantito da voi. Sulla carta avevo un datore e uno stipendio, ma ad oggi non ho niente». A fronte di un ingresso gestito dallo Stato, l’unica risposta dell’amministrazione è stata suggerirgli di sporgere denuncia e attendere, lasciandolo senza alcun ammortizzatore sociale. Se la storia di Mohamed racconta il blocco all’ingresso, quella di Aziz, trentenne originario del distretto di Noakhali, mappa il percorso di precarizzazione forzata dei mesi successivi. Laureato in Business Administration, Aziz decide di partire perché nel suo paese non trova un lavoro che gli permetta di vivere dignitosamente e mantenere la famiglia, dato che il padre è diventato invalido in seguito a un grave incidente. Con l’età che gli chiude l’accesso ai concorsi pubblici in Bangladesh e i risparmi di famiglia prosciugati dalle cure mediche, imbocca la via legale italiana. Soffrendo di una patologia cronica alla vista che gli impedisce lavori di fatica al sole, l’intermediario gli promette un impiego nel settore alberghiero, ma per rientrare nelle quote del decreto falsifica la pratica inserendolo fittiziamente nel settore “edilizia”. Il prezzo del Nulla Osta è schiacciante: 15.000 euro (16 Lakh Taka), finanziati da prestatori informali al 2,5% di interessi mensili. «Ogni trenta giorni devo mandare 40.000 Taka solo per coprire gli interessi», racconta. Arrivato a Fiumicino nel febbraio 2023, Aziz scopre che nessuno lo aspetta. Nei giorni successivi riesce a rintracciare l’intermediario, che però prende tempo. Lo rassicura sostenendo di aver inviato una PEC alla Prefettura per fissare l’appuntamento della firma, ma contemporaneamente lo scoraggia: «Il lavoro nell’edilizia non è per te che hai studiato». Per tenerlo buono, l’uomo gli paga tre mesi di affitto in un posto letto e poi scompare nel nulla, abbandonandolo a se stesso. Schiacciato dall’orologio degli usurai, Aziz entra nel mercato delle procedure amministrative. Paga un consulente per spedire il “Kit Postale” per la richiesta di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Inizialmente, Aziz è convinto si tratti di una prassi legittima. La ricevuta della raccomandata con l’ologramma gli consente di aprire un conto bancario e di trovare un impiego regolare come cameriere. Solo in seguito, consultando un secondo legale, scopre che la pratica del Kit era del tutto strumentale: di lì a poco, infatti, la Prefettura gli notificherà la revoca ufficiale del Nulla Osta per irreperibilità del datore iniziale. La notizia attraversa l’oceano e colpisce la famiglia: la madre subisce un ictus. Aziz si sente responsabile: per lui, la malattia della madre è stata causata della pressione finanziaria e della paura di perdere le terre messe a garanzia del prestito. Per non perdere il lavoro in regola, i legali indicano ad Aziz l’unica strada che la normativa lascia aperta: la domanda d’asilo. Dopo diversi tentativi e notti passate in fila davanti alla Questura, riceve inizialmente un diniego: per poter presentare la domanda gli viene richiesto di rinunciare alla pratica relativa ai flussi. In seguito, davanti alla Commissione Territoriale, nel dicembre 2025, si presenta un lavoratore perfettamente integrato. I commissari mettono a verbale che la sua storia è del tutto credibile: riconoscono la truffa subita dall’intermediario, certificano l’estorsione del debito usuraio e prendono atto del suo inserimento, annotando che Aziz ha un impiego con contratto a tempo indeterminato, un alloggio stabile e frequenta il CPIA per imparare la lingua italiana. Il verdetto documenta l’equilibrismo del sistema: l’asilo viene negato perché il Bangladesh è classificato come “Paese sicuro”, ma ad Aziz viene concessa la Protezione Speciale. La motivazione è esclusivamente medica: un certificato medico attesta una grave “sintomatologia psico-fisica” e questo lo esporrebbe al rischio di trattamenti inumani nel suo paese, in cui non potrebbe curarsi come invece avviene in Italia. Lo Stato lo riconosce come un soggetto vulnerato dalla burocrazia, rifiutandosi di inquadrarlo come lavoratore attivo. Il paradosso si chiude con una condanna a lungo termine: per effetto del Decreto Cutro (L. 50/2023), quel titolo di soggiorno ottenuto per motivi di salute non potrà mai essere convertito in un permesso per motivi di lavoro. Aziz è così destinato a rimanere un “vulnerabile” di Stato, confinato in un limbo di subalternità perenne. Questa medicalizzazione del diritto coincide con la scarnificazione dell’asilo denunciata da organizzazioni come ASGI e la campagna Ero Straniero. Privo di salvagenti per chi subisce truffe, il sistema della protezione internazionale diventa l’unico riparo contro la marginalità giuridica. Nel 2024, a fronte di migliaia di procedure fallite, lo Stato ha rilasciato appena 179 permessi per “attesa occupazione”, come certificato dai dati del Centro Studi Idos. Una cifra irrisoria, che spiega perché lavoratori qualificati siano costretti a intasare tribunali e commissioni mediche pur di continuare a servire ai tavoli di un ristorante. Questa architettura poggia su un mercato illecito dettagliato dalle cronache giudiziarie. In provincia di Napoli, la Direzione Distrettuale Antimafia ha smantellato reti composte da intermediari, professionisti e funzionari dell’Ispettorato del Lavoro, dove i Nulla Osta venivano agevolati in cambio di utilità per società fittizie, vere e proprie scatole vuote che dichiaravano fallimento poche settimane dopo l’ingresso del migrante. A Imola, la Polizia di Stato ha sequestrato un centro di assistenza fiscale in grado di inserire oltre 500 domande sfruttando il “silenzio assenso”. Fino al 2023, trascorso un mese senza risposte dalle Prefetture, la domanda veniva validata automaticamente: fogli bianchi e passaporti scaduti generavano visti venduti a migliaia di euro. Di fronte a un assetto normativo che penalizza il lavoratore per le colpe del datore il contrasto con un altro paese europeo, la Spagna, è netto. Il governo Sanchez ha recentemente approvato una riforma storica, spinta dal basso dall’enorme raccolta firme della campagna Regularización Ya!. Il fulcro del modello iberico è l’istituto dell’Arraigo (il radicamento): un meccanismo strutturale inserito nella legge sull’immigrazione che garantisce il permesso di soggiorno riconoscendo la presenza reale e il legame lavorativo o sociale già costruito sul territorio. Se Aziz si fosse trovato in Spagna, non avrebbe dovuto affrontare il calvario della finta richiesta d’asilo che non voleva presentare: i suoi 19 mesi di contratto a tempo indeterminato e il suo percorso di assestamento nel paese sarebbero stati requisiti sufficienti per ottenere un permesso per lavoro alla luce del sole. Svincolando la regolarizzazione da una scommessa pre-partenza e basandola sull’inserimento effettivo, la Spagna prosciuga alla radice l’economia delle truffe che prospera in Italia. In assenza di un meccanismo simile, in Italia la risposta sta assumendo i contorni di una vera e propria vertenza politica animata dai diretti interessati. La mobilitazione del comitato bengalese “Tikase” (un’espressione che ironicamente significa “va tutto bene”) ha trasformato il senso di isolamento individuale in una presa di coscienza collettiva. Lo si è visto chiaramente nell’assemblea nazionale che ha preceduto le proteste di piazza: oltre ottocento lavoratori bengalesi hanno gremito in ogni ordine di posto gli spazi della sede centrale dell’Arci a Roma. Una sala stipata di persone che hanno preso la parola per condividere la stessa identica biografia di debiti usurai, datori di lavoro irreperibili e ingranaggi burocratici bloccati. Un percorso assembleare che è poi sfociato nella manifestazione del 18 dicembre, data scelta non a caso perché anniversario della morte dei lavoratori africani asfissiati nel tunnel del Monte Bianco nel 1972, a segnare la continuità tra le vecchie e le nuove frontiere dello sfruttamento. La proposta condivisa dalle ottocento persone dell’assemblea e dalle sigle della società civile sarebbe immediatamente applicabile: l’emanazione di una Circolare ministeriale (sul modello di quella già adottata nel 2007) che garantisca il rilascio del permesso per “attesa occupazione” a chiunque sia entrato con il Decreto Flussi e sia rimasto vittima di datori di lavoro irreperibili. Permettere l’emersione di chi è già sul territorio significherebbe stabilizzare un saldo fiscale che vede i cittadini stranieri garantire 4,6 miliardi di euro netti alle casse dello Stato. Ma, in primis, significherebbe riconoscere diritti reali a persone che già vivono, lavorano e partecipano al tessuto sociale del Paese, abbandonando un approccio che relega l’immigrazione a sole politiche di assistenza per i rifugiati o a tagliole amministrative. Mantenere le regole attuali significa continuare a investire risorse pubbliche per alimentare, per decreto, un’irregolarità programmata.
A tredici anni dal Rana Plaza, la sicurezza nelle fabbriche resta un’emergenza e la crisi climatica la aggrava
Venerdì 24 aprile 2026 ricorre il tredicesimo anniversario del crollo del Rana Plaza in Bangladesh. Il peggior incidente mai verificatosi nell’industria della moda è costato la vita ad almeno 1.138 persone, per la grande maggioranza lavoratrici e lavoratori delle cinque fabbriche di abbigliamento che ospitava. Un disastro completamente evitabile, come rischiano di essere quelli che verranno, se le condizioni strutturali che lo hanno reso possibile non cambiano radicalmente. Oggi la rete globale della Clean Clothes Campaign (CCC) ribadisce la propria solidarietà a tutte le persone colpite da questa tragedia ed esorta le grandi aziende del settore a trarre le dovute lezioni da quanto accaduto, garantendo sicurezza e dignità a chi lavora nelle proprie filiere. Nel dettaglio, la CCC chiede: * ad aziende come Decathlon, Ikea, Wrangler e Mayoral di garantire la sicurezza di lavoratrici e lavoratori del settore abbigliamento firmando l’Accordo vincolante su incendi e sicurezza (d’ora in poi: l’Accord), nato proprio all’indomani di questa tragedia; * alle aziende che hanno già firmato l’Accordo di (a) estenderne la copertura a un numero maggiore di persone, (b) includere nel suo mandato i rischi per la salute legati al clima, e (c) garantire che i datori di lavoro non interferiscano in alcuna fase della sua applicazione; * a Hugo Boss e LPP di rinnovare il proprio impegno per la sicurezza dei lavoratori in Pakistan; * al governo del Bangladesh di dare attuazione alle raccomandazioni della Commissione per la riforma del lavoro. Progressi reali, ma il lavoro non è finito L’Accordo — il cui nome completo è International Accord for Health and Safety in the Garment and Textile Industry — è firmato da oltre 290 brand internazionali e copre attualmente più di 1.700 fabbriche. Il programma è nato in Bangladesh dopo il crollo del Rana Plaza ed è stato esteso al Pakistan nel 2023. Pur avendo apportato enormi miglioramenti alla sicurezza di chi lavora nel settore, il lavoro è tutt’altro che concluso. Allo stato attuale, il 46% delle fabbriche in Bangladesh non ha ancora completato gli interventi di adeguamento necessari ai sistemi di rilevazione e allarme antincendio, e il 27% deve ancora portare a termine le misure che garantiscono un’evacuazione sicura in caso di emergenza. La sicurezza è inoltre un processo continuo, che richiede un monitoraggio costante da parte di ispettori qualificati e indipendenti. Poiché il programma Bangladesh è in scadenza alla fine di quest’anno, questo è un momento cruciale per assicurarsi che tuteli il maggior numero possibile di persone. «Per il rinnovo dell’accordo in Bangladesh è fondamentale che lavoratrici, lavoratori e le loro organizzazioni possano presentare reclami su qualsiasi problematica in modo sicuro, sapendo che le decisioni verranno prese in modo indipendente», afferma Rashadul Alum Raju, Segretario Generale della Bangladesh Independent Garment Union Federation (BIGUF). Il calore come questione di salute e sicurezza Un punto caldo dell’Accordo è lo stress da calore, oggi un rischio concreto nelle fabbriche di abbigliamento del subcontinente, ma che non è ancora tra gli oggetti di ispezione. Lo mette bene in evidenza il nuovo rapporto sulle “fabbriche verdi” in Bangladesh realizzato dall’organizzazione FAIR insieme al Center for Worker Solidarity (BCWS) per la Campagna Abiti Puliti (sezione italiana di CCC) nell’ambito del progetto Fashioning a Just Transition: anche negli stabilimenti che si fregiano di certificazioni ambientali, le temperature interne raggiungono livelli pericolosi per la salute. Lo stress da calore causa già oggi malattie, cali di produttività forzati e, nei casi più gravi, decessi. Eppure non figura tra i parametri ispezionati. «Ho visto direttamente l’impatto dello stress da calore sulle giovani lavoratrici e quello che fa ai loro corpi e alla loro salute. Ogni giorno sono costrette a lavorare senza pause sufficienti e persino senza acqua da bere», afferma Kalpona Akter del Bangladesh Center for Worker Solidarity (BCWS). Una copertura più ampia per salvare più vite L’Accordo in Bangladesh copre attualmente solo le fasi finali della produzione di abbigliamento, lasciando senza tutele chi lavora nelle filature, nelle tintorie, nelle lavanderie e nelle aziende che producono tessuti per la casa e accessori. Che questi lavoratori siano ancora esposti a rischi concreti lo dimostrano i continui incendi ed esplosioni di caldaie che si verificano in questi stabilimenti non coperti dall’accordo. «Tutti i 290 brand e retailer che hanno firmato l’Accordo, insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie, hanno voce in capitolo sulla gestione del programma: dovrebbero adoperarsi affinché questo protegga un numero ancora maggiore di lavoratrici e lavoratori», sostiene Deborah Lucchetti, coordinatrice e portavoce della Campagna Abiti Puliti. Oltre all’estensione della copertura e alla non interferenza dei datori di lavoro, Lucchetti punta l’attenzione sullo stress da calore: «Deve essere riconosciuto esplicitamente come problema di salute e sicurezza sul lavoro. Le ispezioni dovrebbero includere la rilevazione sistematica delle temperature interne e dei rischi correlati, e le fabbriche dovrebbero essere obbligate ad adottare misure concrete e verificabili». Questo tema è centrale anche nel Manifesto per una transizione giusta nella moda che la CCC lancerà a livello internazionale il 1° maggio, in occasione della Festa dei Lavoratori. La sezione italiana non ha scelto a caso di lanciare il Manifesto a Prato, con Sudd Cobas e a fianco dei lavoratori sfruttati del distretto: il nesso tra crisi climatica e sfruttamento del lavoro è globale, ma si annida anche nelle periferie produttive d’Europa. Nessuna interferenza padronale nel funzionamento dell’Accordo Un altro nodo cruciale è che i brand firmatari garantiscano l’assenza di interferenze dei datori di lavoro in qualsiasi fase delle operazioni — dalle ispezioni alle sessioni formative, fino al meccanismo di reclamo. Come evidenziato nel memo pubblicato lo scorso anno da CCC e dalle altre organizzazioni firmatarie in qualità di testimoni, questa pressione rappresenta ancora oggi un rischio serio per l’integrità dell’accordo. I brand che ancora non hanno firmato Nonostante i progressi dell’Accordo, numerosi brand internazionali non hanno ancora aderito. In diversi paesi europei, tra cui Spagna e Francia, sono in corso iniziative rivolte proprio a questi brand per chiedere loro di assumersi le proprie responsabilità, anche alla luce di una crescente consapevolezza sull’impatto del cambiamento climatico nei luoghi di lavoro. Azioni in Bangladesh Il 24 aprile, le organizzazioni sindacali partner della CCC in Bangladesh commemoreranno le vittime e i feriti del crollo. Rivolgono inoltre un appello al nuovo governo affinché dia attuazione alle raccomandazioni della Commissione per la riforma del lavoro, istituita dopo che una rivolta studentesca ha portato alla caduta del governo Hasina, con particolare riferimento a salari, libertà di organizzazione sindacale, diritto alla contrattazione collettiva e istituzione di tribunali del lavoro equi. Redazione Italia
April 22, 2026
Pressenza
Degrado delle terre fertili, la crisi strisciante del Bangladesh è una responsabilità globale
> Esiste una contradizione segreta nel cuore del Bangladesh. È un paese > caratterizzato da terre fertili, create dai fiumi, rafforzate dai sedimenti e > tradizionalmente capaci di sfamare milioni di persone. Eppure, ora quella > stessa terra perde progressivamente la sua capacità di sostenere la vita non > in maniera repentina, ma attraverso un processo lento e cumulativo che è di > gran lunga più difficile da mettere a confronto: il degrado. Ogni anno, un’area pressappoco grande quanto la città di Dacca si deteriora. La fertilità del suolo diminuisce, la salinità si diffonde nelle zone costiere, l’erosione modella nuovamente il paesaggio, e i terreni adibiti alla coltivazione vengono sfruttati oltre il loro limite naturale. Più di tre quarti delle terre del paese sono oggi in qualche misura degradati. Non stiamo assistendo a sintomi ambientali isolati, ma essi rappresentano dei segnali di un profondo impatto sistemico. Il Bangladesh non è giunto fino a questo punto a causa di negligenza o incoscienza, ma al contrario ha dimostrato una notevole resilienza e progresso, in maniera particolare nell’assicurare il cibo necessario per una popolazione in rapido aumento. Si è assistito a un’intensificazione dell’agricoltura, all’estensione dei cicli delle coltivazioni e alla massimizzazione della produttività. Ma ora il prezzo del successo è sotto gli occhi di tutti. Eppure la sola dimensione ambientale non coglie appieno l’importanza della questione.  L’impatto del degrado delle terre in Bangladesh non è distribuito in maniera uniforme poiché esso segue dei modelli di diseguaglianza già esistenti rendendoli ancora più marcati. I piccoli proprietari terrieri e gli operai agricoli dipendono di più dalle terre subendo un conseguente calo dei redditi e una crescente vulnerabilità. Ma per le comunità già escluse dalla proprietà terriera le conseguenze sono di gran lunga più insostenibili. La comunità dei Bede ne è un duro esempio. La loro è una comunità tradizionalmente nomade che vive lungo i fiumi, essi sono stanziati ai margini sia delle terre che delle strutture governative. In assenza di diritti sicuri sulle terre, i Bede sono esclusi da sistemi di supporto formale, dall’accesso ai servizi e da opportunità economiche a lungo temine. Dal momento che l’erosine degli argini e la pressione ambientale diventa più intensa, il loro spostamento è diventato più frequente e permanente. Nel loro caso, il degrado delle terre non è solo una sfida ambientale, ma è diventata la strada diretta verso l’esclusione sociale. È qui che il Bangladesh rivela un importante nesso: il degrado ambientale e la diseguaglianza sociale sono questioni legate tra loro. Esse esprimono i risultati del modo in cui le terre sono state gestite, governate e fruite. Nonostante una serie di politiche agricole di utilizzo delle terre, di protezione ambientale e dello stato sociale, la sfida è ancora in atto. Non si tratta di mancanza di strutture, ma della frammentazione fra loro. Le terre vengono trattate con obiettivi settoriali: l’agricoltura cerca rese elevate, la politica ambientale è concentrata sulla conservazione, l’urbanistica favorisce l’espansione, e le politiche sociali affrontano il problema della povertà in modo isolato. Ma le terre non funzionano in settori, esse rappresentano un singolo sistema interconnesso. Con la mancanza d’integrazione e d’interventi mirati non faremo altro che danneggiare noi stessi. L’aumento dell’intensità agricola può compromettere la salute del suolo. L’espansione delle infrastrutture può ridurre la superficie dei terreni produttivi. Le misure di tutela ambientale potrebbero non essere in linea con le realtà locali in materia di mezzi di sussistenza. Il risultato è un sistema che continua a funzionare, ma in maniera incoerente. Ciò che sta accadendo in Bangladesh non deve essere considerato una questione nazionale isolata. Esso riflette infatti un fenomeno globale più ampio. È proprio qui che la cooperazione internazionale assume un ruolo fondamentale. Il sostegno al Bangladesh si è storicamente concentrato sulla resilienza climatica, sulla risposta alle catastrofi e sulla produttività agricola. Questi ambiti rimangono essenziali. Tuttavia, la natura della sfida sta evolvendo. Non è più sufficiente affrontare i sintomi in modo isolato. Ciò che occorre è un approccio più integrato che colleghi la sostenibilità ambientale alla governance e all’inclusione sociale. Ciò significa rafforzare la pianificazione dell’uso del territorio in tutti i settori, migliorare il coordinamento tra le istituzioni e garantire che le politiche non siano solo progettate, ma anche attuate. Significa anche riconoscere che le comunità locali, in particolare quelle più colpite, devono essere parte della soluzione. Il loro rapporto con la terra, le loro conoscenze e le loro priorità non sono secondari, ma sono fondamentali per qualsiasi percorso sostenibile verso il futuro. C’è anche una responsabilità più ampia. Le pressioni che gravano sul Bangladesh non sono esclusivamente interne. Le catene di approvvigionamento globali, i modelli di consumo e le dinamiche climatiche contribuiscono tutti a plasmare le realtà locali. In Bangladesh, la terra sembra ancora produttiva. I raccolti crescono, i mercati funzionano, la vita va avanti. Ma sotto quella superficie, il sistema è sotto pressione. La domanda non è se la terra possa continuare a sostenere le attuali esigenze, ma per quanto tempo e a quale prezzo. Affrontare questa sfida richiede più che semplici soluzioni tecniche. Richiede un cambiamento di prospettiva: dal considerare la terra come una risorsa da massimizzare, al comprenderla come un sistema che deve essere sostenuto. Richiede di colmare il divario tra politica e pratica, tra obiettivi ambientali e realtà sociali. In definitiva, il futuro del territorio del Bangladesh dipenderà dalla possibilità di riallineare questi elementi, per ripristinare non solo la salute del suolo, ma anche il legame tra territorio, governance e persone. Perché quando il territorio viene meno, l’impatto non si limita mai all’ambiente. Riorganizza le economie, sposta le comunità e ridefinisce il significato pratico dello sviluppo. In un mondo che affronta pressioni simili, le lezioni del Bangladesh non sono solo rilevanti: sono urgenti. -------------------------------------------------------------------------------- TRADUZIONE DALL’INGLESE DI MARIA ROSARIA LEGGIERI. REVISIONE DI THOMAS SCHMID. Fernando Carrera Vega
April 12, 2026
Pressenza
[2026-01-29] Bangladesh, Rivolte e GenZ @ Zazie nel metrò
BANGLADESH, RIVOLTE E GENZ Zazie nel metrò - Via Ettore Giovenale 16, Roma (giovedì, 29 gennaio 19:00) BANGLADESH, RIVOLTE E GENZ Nell’agosto 2024 il Bangladesh è esploso. Dalle università è partita una rivolta di massa contro un sistema di potere fondato su autoritarismo, repressione e disuguaglianze. La contestazione del sistema delle quote ha aperto una frattura profonda che, dopo settimane di mobilitazione e violenta repressione, ha portato alla caduta del governo di Sheikh Hasina. Oggi il paese vive una transizione fragile verso le elezioni del 12 febbraio 2026, le prime dopo la caduta del regime. Il governo di transizione guidato da Muhammad Yunus deve muoversi tra istituzioni delegittimate, un processo elettorale incerto e il ritorno di forze politiche legate all’autoritarismo. L’uccisione recente di Sharif Osman Bin Hadi, leader del movimento studentesco Inqilab Mancha, mostra che il potere continua a colpire chi sfida l’ordine esistente. Le rivolte del 2024 non sono finite: il conflitto resta aperto e il futuro del Bangladesh è ancora terreno di scontro. NE DISCUTEREMO CON L’ATTIVISTA NEZUM UDDIN HRIDOY, VOCE DIRETTA DEL MOVIMENTO STUDENTESCO BANGLADESE, GABRIELE CECCONI, FOTOGRAFO DOCUMENTARISTA CHE PRESENTA UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SULLE PROTESTE E GIULIANO BATTISTON, GIORNALISTA E RICERCATORE SU CONFLITTI E POLITICA GLOBALE. Un incontro per raccontare le lotte, comprendere il presente e dare voce ai movimenti in lotta nel mondo che i media, con la loro visione neocolonialista, continuano a ignorare.
January 23, 2026
Gancio de Roma
[2025-12-18] Rivolte in Asia e GENZ @ Zazie nel metrò
RIVOLTE IN ASIA E GENZ Zazie nel metrò - Via Ettore Giovenale 16, Roma (giovedì, 18 dicembre 19:00) RIVOLTE IN @SIA E GENZ Ore 19.00 Zazie nel Metrò Via E. Giovenale 16, Pigneto - RomaEst Incontro con: EMANUELE GIORDANA (giornalista Lettera22 e direttore atlanteguerre.it) MATTEO MIAVALDI (giornalista e podcast producer) Il Sud globale asiatico — dal Nepal all’Indonesia, dalle regioni himalayane all’arcipelago e non solo— è attraversato da un’ondata di mobilitazioni che coinvolge non solo la Generazione Z, ma lavorator@, comunità indigene, movimenti femministi e studenti. Le proteste più recenti, spesso guidate da giovani, sono solo uno degli aspetti attraverso cui leggere una regione complessa, segnata da trasformazioni rapide e tensioni profonde. La nostra iniziativa parte da queste voci plurali per tracciare un panorama che rifiuti facili etichette e un’unica narrazione delle lotte in corso. Esploreremo disuguaglianze crescenti, crisi ambientali, modelli di sviluppo in discussione e le molteplici forme di resistenza che emergono nei diversi contesti. Un invito ad ascoltare, mettere in relazione e comprendere queste mobilitazioni senza generalizzazioni e semplificazioni. Per avvicinarci alla ricchezza e alla complessità di un’area in continua trasformazione, dove recentemente hanno ricominciato a soffiare venti di guerra (Myanmar, Cambogia e Thailandia). Negli ultimi mesi queste aree sono state attraversate da nuove mobilitazioni: studenti, giovani lavoratori, comunità locali, movimenti femministi, attivisti climatici. La Generazione Z ha un ruolo importante, certo, ma non è l’unica protagonista. Queste proteste nascono da storie diverse, si muovono su terreni differenti e rispondono a urgenze specifiche: crisi economiche, disoccupazione, modelli di sviluppo contestati, corruzione, crisi ambientali sempre più dure. Nel raccontarle, però, rischiamo spesso di cadere in due trappole: trasformarle in un’unica “onda asiatica”, o ridurle alla sola energia dei giovani. Il nostro incontro vuole andare altrove: ascoltare la pluralità delle voci coinvolte e allo stesso tempo metterle in relazione, senza cancellare le differenze che le rendono uniche. Partiremo da alcune domande: perché oggi queste proteste emergono in più luoghi? Quali genealogie hanno? Che cosa ci dicono sul futuro politico e sociale della regione? E, soprattutto, quali immaginari — generazionali, ecologici, comunitari — stanno generando? L’obiettivo non è semplificare, ma aprire un campo di comprensione. Perché le tensioni dell’Asia del Sud e del Sud-est non sono un fenomeno lontano da noi: parlano di lavoro, democrazia, clima, diritti e forme di resistenza che risuonano anche qui.
December 12, 2025
Gancio de Roma
LEVANTE: APPROFONDIMENTO SULLA SITUAZIONE POLITICA IN BANGLADESH A UN ANNO DALLA RIVOLTA DEL LUGLIO 2024. INTERVISTA A ROMANE CAUQUI
Levante: la puntata di luglio 2025 dell’approfondimento mensile di Radio Onda d’Urto sull’Asia orientale, in onda all’interno di “C’è Crisi”, trasmissione dedicata agli scenari internazionali in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21. In collegamento Dario Di Conzo, collaboratore di Radio Onda d’Urto, co-curatore di “Levante”, assegnista di ricerca alla Scuola Normale Superiore e docente a contratto all’Università Orientale di Napoli, e Romane Cauqui, dottoranda in Scienze politiche e sociali alla Scuola Normale Superiore, dove si occupa di condizioni di lavoro nel settore dell’abbigliamento nelle catene di produzione globali in Bangladesh e in Turchia. Romane Cauqui si è collegata con noi direttamente da Dacca. Con Romane Cauqui abbiamo parlato della storia recente e dell’attualità del Bangladesh, dove la ricercatrice si trova in questo momento proprio per condurre il proprio studio. In un primo momento le abbiamo chiesto una panoramica sulla realtà di questo paese del quale si sente parlare poco sui media alle nostre latitudini. L’estate scorsa, nel luglio 2024, il Paese è stato attraversato da un’ondata di proteste e mobilitazioni di massa contro il governo. Le manifestazioni, guidate dagli studenti, sono scoppiate in un primo momento per protestare prima contro un sistema di quote nei concorsi pubblici. Una repressione violenta da parte delle autorità ha però contribuito a trasformare la mobilitazione in un movimento nazionale contro l’autoritarismo. Il 5 agosto 2024, la prima ministra Sheikh Hasina, al potere da oltre 15 anni, ha lasciato il Paese. Questi eventi hanno aperto un nuovo capitolo nella vita politica del Bangladesh, che a distanza di un anno si sta ancora definendo. Da un anno, al potere c’è un governo provvisorio guidato da Muhammad Yunus, premio Nobel per la pace e figura di spicco dell’opposizione ad Hasina. Il governo di transizione è incaricato di portare a termine alcune riforme strutturali e di creare delle commissioni tematiche (sul lavoro, sulle questioni di genere, sulla riforma strutturale). Il lavoro dell’esecutivo risulta però molto lento e sta ricevendo critiche da tutte le forze politiche. In generale, si registra una forte frammentazione politica e, mentre si preparano le celebrazioni del primo anniversario della rivolta dell’estate 2024, tensioni e violenze tra gruppi e fazioni politiche diverse sono in aumento. La puntata di luglio 2025 di “Levante” su Radio Onda d’Urto con Dario Di Conzo e Romane Cauqui, dedicata alla situazione politica in Bangladesh. Ascolta o scarica.
July 18, 2025
Radio Onda d`Urto