Tag - bangladesh

Produrre energia dall’acqua e dalle onde marine: un nuovo orizzonte per le energie rinnovabili in Bangladesh
> Mentre aumenta l’impegno a livello globale al fine di combattere il > cambiamento climatico andando a caccia di alternative ai combustibili fossili, > in Bangladesh – una nazione dell’Asia meridionale ricca di risorse naturali – > spuntano notizie a proposito di nuove potenziali energie alternative e > tecnologie ecosostenibili. Il ricercatore e scienziato Md. Sharif ha svelato ricerche ininterrotte in due tecnologie innovative in grado di produrre combustibili liquidi ecosostenibili attraverso l’utilizzo di acqua e generando un ‘ampia quantità di elettricità sfruttando l’energia cinetica delle onde marine nel Golfo del Bengala. L’ALTERNATIVA AL COMBUSTIBILE LIQUIDO ATTRAVERSO L’ACQUA E PROCESSI CHIMICI SPECIALI Considerata l’impennata dei prezzi del petrolio a livello globale e la crescente richiesta di energia, lo scienziato Md. Sharif ha lavorato su un apposito processo chimico per un lungo periodo. Secondo la tecnologia sviluppata, un liquido specifico in grado di funzionare come un carburante può essere prodotto attraverso una reazione chimica unendo l’acqua con alcune componenti specifiche. Il combustibile liquido è stato sperimentato con fornelli da cucina, con fornelli di hotel commerciali, con caldaie industriali e infine con motori di motociclette. Il ricercatore dichiara che durante la combustione non emette nero di carbone o fumo nocivo e arde con una fiamma azzurra, rendendola relativamente ecosostenibile. Sono in corso progetti per perfezionarlo ulteriormente e renderlo una vera e propria alternativa al cherosene, al diesel e al GPL. Ha espresso ottimismo sul fatto che, se venissero realizzati impianti di produzione su larga scala, sarebbe possibile produrre circa 1.000 tonnellate metriche di combustibile liquido al giorno a un costo relativamente basso. Tuttavia, per confermare pienamente la sua composizione chimica, l’efficienza e l’impatto ambientale secondo gli standard scientifici internazionali, rimangono necessarie prove di laboratorio complete condotte da istituzioni nazionali e internazionali riconosciute. AFFERMAZIONI AMBIZIOSE SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DALLE ONDE MARINE Oltre alla ricerca sui combustibili liquidi, il dottor Sharif sta lavorando anche a un sistema meccanico in grado di convertire direttamente l’energia cinetica delle onde oceaniche in energia elettrica. Ha sviluppato un meccanismo che non si avvale né dell’energia solare né dei combustibili convenzionali, ma sfrutta il movimento regolare delle onde del mare per generare potenzialmente energia ininterrottamente 24 ore al giorno. Dopo aver ottenuto risultati positivi con modelli sperimentali di dimensioni più ridotte, con potenze di 1 kW e 2 kW, sono attualmente in corso i lavori su un prototipo funzionante da 10 kW. Il prossimo obiettivo sarà incentrato sulla ricerca e lo sviluppo di un modello più grande da 100 kW. Secondo le stime preliminari del ricercatore Sharif, se l’immensa energia delle onde lungo i confini marittimi del Bangladesh venisse sfruttata in modo sistematico, si potrebbe ottenere una capacità potenziale fino a 150.000 MW alla massima scala. Se pienamente realizzata, tale infrastruttura potrebbe soddisfare una quota significativa dell’attuale fabbisogno energetico del Paese, contribuendo al contempo alla sicurezza energetica regionale. LE SFIDE E LA NECESSITÀ DI UNA VALUTAZIONE SCIENTIFICA Entrambe le tecnologie offrono possibilità rivoluzionarie per una nazione come il Bangladesh, impegnata in un percorso di transizione energetica e dipendente dalle importazioni energetiche. Tuttavia, l’attuazione di progetti così ambiziosi comporta notevoli sfide ingegneristiche e finanziarie. Fattori quali gli ambienti marini salini, la durata a lungo termine delle attrezzature, l’elevato investimento di capitale iniziale e una rigorosa analisi del bilancio energetico richiedono una valutazione approfondita. Il ricercatore Md. Sharif ha lanciato un appello agli esperti nazionali e internazionali, alle università, alle agenzie governative competenti e ai potenziali investitori affinché collaborino a questa ricerca. Se convalidate attraverso test scientifici riconosciuti e prove sul campo, queste innovazioni potrebbero segnare l’inizio di un nuovo capitolo nella tecnologia verde in tutta l’Asia meridionale. G M Forhadul Mozumder: Corrispondente di Pressenza da Dacca.   gmforhadh.mojumdar@gmail.com -------------------------------------------------------------------------------- TRADUZIONE DALL’INGLESE DI MARIA ROSARIA LEGGIERI Pressenza বাংলাদেশ
October 23, 2026
Pressenza
Protezione speciale a un cittadino bengalese torturato in Libia e radicato in Italia
Il Tribunale di L’Aquila ha riconosciuto la protezione speciale a un cittadino bengalese che, davanti alla Commissione territoriale di Ancona, aveva raccontato di aver lasciato il proprio Paese a causa dell’estrema povertà in cui versava con la famiglia, che non gli consentiva di pagare le cure della moglie, colpita da ischemie. Aveva contratto debiti con una banca e con alcuni conoscenti e, in caso di mancato pagamento, temeva le pressioni dei creditori o di essere denunciato. Durante il viaggio era rimasto per sette mesi in Libia, dove era stato torturato. La Commissione aveva rigettato la domanda ritenendola manifestamente infondata, pur senza escludere la credibilità del racconto. Il Tribunale premette l’applicabilità del decreto Cutro, sottolineando però che resta immutata la disciplina dell’art. 19, comma 1.1, TUI, che garantisce al migrante una forma di protezione idonea ad abbracciare tutte le ipotesi di lesione rilevante dei diritti inviolabili della persona umana rientranti nel divieto di refoulement, nel più generale rispetto degli obblighi costituzionali (diritto di asilo, art. 10; diritto alla salute, art. 32; diritto alla parità, art. 3; diritto alle relazioni familiari, artt. 29-31, ecc.) e internazionali, tra i quali i diritti alla vita privata e alla vita familiare. La Suprema Corte ha infatti ribadito la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell’art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: “il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall’art. 8 Cedu e rientra in quel ‘catalogo aperto’ dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (Cass. civ., sent. n. 28162/2023). Il giudice di merito è quindi tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia […]“. Su questa base, il Tribunale ha ritenuto il ricorrente già radicato sul territorio nazionale, dove è presente da diversi anni, valorizzando il suo sforzo di inserimento socio-lavorativo: l’allontanamento costituirebbe un’indebita interferenza nella sua vita privata, perché lesivo del diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani, anche di natura professionale e commerciale, situazione giuridica tutelata dall’art. 8 CEDU. Il Tribunale ha inoltre considerato le torture subite dal ricorrente nel Paese di transito, la Libia, dove era stato anche sfruttato sul piano lavorativo. In ragione del principio di cooperazione istruttoria e del consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., nn. 19045/2022, 25734/2021, 12649/2021, 13565/2020, 1104/2020, 13096/2015), ha quindi valutato la vulnerabilità del ricorrente ai fini del riconoscimento della protezione speciale. Secondo il Tribunale, la nozione di vulnerabilità va intesa in chiave tipica quando ricorrono le ipotesi previste dall’art. 2, comma 1, lett. h-bis), del D.Lgs. n. 25/2008: persone che hanno subito torture (Cass. civ., n. 37048/2022), stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali, genitori singoli con figli minori. La stessa nozione rileva anche in chiave atipica e può trovare applicazione quando i ricorrenti siano stati vittime di sfruttamento lavorativo, siano migranti ambientali o abbiano subito violenze domestiche (Cass. civ., n. 5467/2022). Nel caso di specie, il racconto del ricorrente è stato quindi ritenuto credibile e riconducibile alle fattispecie indicate, con la conseguente esigenza di riconoscergli la protezione speciale, anche in ragione della vulnerabilità accertata. Tribunale di L’Aquila, decreto del 28 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Emergenza inquinamento a Dhaka: quando l’aria stessa diventa una minaccia
> A ogni stagione secca, Dhaka si trova alle prese con il solito problema > ambientale: il deterioramento della qualità dell’aria. I livelli di > inquinamento della città diventano molto preoccupanti nei mesi con scarse > precipitazioni, durante i quali il particolato resta concentrato > nell’atmosfera. L’entità del problema si riflette in alcune misurazioni recenti. Nel 2025, secondo il Rapporto mondiale sulla qualità dell’aria di IQAir, il Bangladesh era il secondo Paese più inquinato al mondo, con una concentrazione media annuale del PM2,5 pari a 66,1 microgrammi per metro cubo. Dhaka ha registrato una concentrazione media annuale del PM2,5 di 68 microgrammi per metro cubo ed è la 32a in classifica fra tutte le città del globo. Questa stima non significa però che Dhaka conservi la stessa posizione per tutto l’anno. La qualità dell’aria può variare significativamente di giorno in giorno e i livelli di inquinamento sono spesso più gravi durante la stagione secca. L’inquinamento dell’aria a Dhaka ha diverse origini. Uno studio della Banca Mondiale, Breathing Heavy: New Evidence on Air Pollution and Health in Bangladesh, ha esaminato l’esposizione all’inquinamento di 12.250 persone a Dhaka e a Sylhet (sesta città del Paese con 500.000 abitanti, N.d.R). A Dhaka, lo studio si è concentrato su aree con traffico costante, aree con grandi cantieri e aree con fornaci di mattoni. È risultato dunque che le più alte concentrazioni del PM2,5 nel Bangladesh urbano si riscontrano nelle aree con grandi cantieri e traffico, seguite dalle aree in prossimità di fornaci di mattoni. Lo studio ha anche individuato effetti sulla salute associati all’inquinamento dell’aria. I bambini con un’età dai 0 ai 5 anni che vivono vicino a grandi cantieri con traffico hanno più probabilità di essere affetti da tosse, difficoltà respiratorie e infezioni del tratto respiratorio inferiore rispetto ai bambini di altre zone esaminate. Su più larga scala, l’impatto sulla salute è considerevole. Secondo una valutazione della Banca Mondiale, nel 2019 in Bangladesh l’inquinamento dell’aria ambiente è stato associato a un numero di decessi compreso tra i 78.000 e gli 88.000, con circa 1,0-1,1 miliardi di giorni trascorsi in malattia. La perdita economica stimata è pari al 3,9-4,4% del PIL nazionale riferito allo stesso anno. Il Bangladesh ha introdotto delle misure volte ad affrontare il problema. Il Piano di gestione della qualità dell’aria nazionale 2024-2030 (NAQMP), lanciato dal Dipartimento dell’Ambiente, include misure relative alle emissioni delle fornaci di mattoni, alle emissioni dei veicoli e alla gestione della qualità dell’aria. Anche i trasporti sono parte della risposta. Nel 2025 la Banca Mondiale ha annunciato un supporto al Progetto aria pulita del Bangladesh (BCAP), il quale include controlli più stringenti sulle emissioni dei veicoli, centri più avanzati per l’ispezione dei veicoli e l’introduzione di 400 bus elettrici a zero emissioni. Per i residenti di Dhaka, le cifre rappresentano un problema nella vita quotidiana: aria inquinata lungo strade trafficate, polvere intorno ai cantieri ed esposizione alle emissioni del traffico e dell’attività industriale. Le prove dimostrano che migliorare la qualità dell’aria richiederà un’azione trasversale a diversi settori piuttosto che una soluzione unica. L’inquinamento dell’aria a Dhaka è una sfida complessa che mette a rischio l’ambiente e la salute pubblica. Dati recenti mostrano che il Bangladesh rimane tra i Paesi con la concentrazione media annuale del PM2,5 più alta al mondo, mentre degli studi condotti nel Paese hanno documentato i rischi per la salute associati all’esposizione ad aria inquinata. Un impegno costante nel ridurre emissioni ed esposizione sarà cruciale per migliorare la qualità dell’aria, a Dhaka e nel resto del Bangladesh. Traduzione dall’inglese di Rita Puligheddu. Revisione di Thomas Schmid. Pressenza বাংলাদেশ
October 2, 2026
Pressenza
La diplomazia non può attendere: è urgente un incontro Bangladesh-India
> Che si tratti di politica o di economia, né il Bangladesh né l’India possono > ignorare il fatto che dipendono l’uno dall’altro. Dopo la rivolta di massa > avvenuta in Bangladesh nel 2024, le relazioni bilaterali rimangono difficili, > con scarse possibilità di diventare stabili. Molteplici questioni hanno influenzato negativamente i rapporti. Dopo le elezioni tenutesi sotto il governo provvisorio, in Bangladesh si è formato un nuovo governo guidato dal BNP, il partito nazionalista, che tuttavia non è riuscito a sfruttare queste relazioni. Il Bangladesh è il principale partner commerciale dell’India in Asia meridionale, mentre l’India è diventata la principale destinazione delle esportazioni del Bangladesh in Asia. Tuttavia, negli ultimi anni, il rapporto si è deteriorato a causa di una mancanza di fiducia e di una riluttanza a collaborare in vari ambiti, tra cui la cooperazione politica e la sicurezza, le relazioni commerciali ed economiche, i partenariati per lo sviluppo, gli scambi culturali e le interazioni tra i popoli. Ciò si è riflesso anche nelle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dai massimi leader di entrambi i Paesi. Il ministro degli Affari Esteri del Bangladesh, Humaiun Kobir, ha dichiarato: “Il Bangladesh farà presente le proprie preoccupazioni con l’India, nel rispetto del diritto internazionale, dei protocolli di frontiera e degli accordi tra i due Paesi”. Interrogato sulla presunta revisione di 101 memorandum d’intesa, ha affermato che tali accordi erano oggetto di scrutinio come parte del processo parlamentare. Ciò delinea chiaramente l’attuale situazione tra India e Bangladesh. Il Bangladesh intende costruire un nuovo rapporto con l’India, trattandola come una vicina di casa attraverso interessi reciproci e colloqui bilaterali diretti, piuttosto che affidandosi a forum multilaterali. Allo stesso tempo, persistono tensioni relative agli incidenti nella gestione delle frontiere, alle preoccupazioni a Dacca riguardo la copertura mediatica indiana e alle ripercussioni politiche legate all’esilio in India dell’ex primo ministro Sheikh Hasina. Per l’attuale amministrazione in Bangladesh, alimentare un rapporto più robusto e pragmatico con l’India vuol dire concentrarsi sulla salvaguardia degli interessi nazionali, piuttosto che allinearsi con un particolare blocco geopolitico, enfatizzando la collaborazione economica, la connettività, la sicurezza energetica, e la diplomazia idrica. L’india è il principale partner commerciale del Bangladesh in Asia meridionale, con un volume di scambi bilaterali di circa 12,9 miliardi di dollari americani nell’anno fiscale 2023–24. Inoltre, l’India ha offerto quasi 8 miliardi di dollari in linee di credito per varie iniziative infrastrutturali, tra cui strade, ferrovie e porti, come il collegamento ferroviario Akhaura–Agartala, che migliora la connettività regionale. Nel settore energetico, il Bangladesh importa circa 1.160 MW di elettricità dall’India. Ciò evidenzia come la cooperazione transfrontaliera in materia di energia sia una componente vitale per la sicurezza energetica. Un rinnovato impegno è fondamentale per affrontare le controversie irrisolte, soprattutto in casi come quello del Trattato sulla condivisione delle acque del Gange del 1996, in scadenza nel dicembre 2026, così come in quello dell’accordo volto a stabilire la ripartizione delle acque del fiume Teesta, a lungo rinviato. Le recenti iniziative diplomatiche da parte di entrambe le nazioni indicano la possibilità di un riavvicinamento bilaterale, nonostante le tensioni sorte a partire dal 2024. Pertanto, mantenere un dialogo costante è cruciale per garantire gli scambi commerciali, gestire efficacemente i confini e promuovere la stabilità a lungo termine nella regione. In ogni caso, il Bangladesh dovrebbe rafforzare i propri legami con l’India nei settori del commercio, dell’energia, della connettività, della gestione delle frontiere e della diplomazia idrica. La crescita economica e la sicurezza energetica possono essere sostenute aumentando gli scambi commerciali bilaterali, potenziando la connettività portuale, ferroviaria e stradale e rafforzando la cooperazione transfrontaliera nel settore energetico. Fare un passo in avanti nell’accordo sul Teesta, da tempo in fase di stallo, e prorogare il Trattato sulla condivisione delle acque del Gange, prima della sua scadenza, dovrebbero continuare a rappresentare la massima priorità diplomatica. Il Bangladesh può salvaguardare i propri interessi strategici ed economici, promuovendo al contempo la stabilità regionale a lungo termine grazie a una maggiore collaborazione in questi settori. Oltre ai trattati sul Teesta e sul Gange, il Bangladesh potrebbe aspirare a una politica basata sulla reciprocità per collegare una cooperazione più profonda a risultati tangibili in materia di commercio, sicurezza delle frontiere, investimenti e connettività. Dacca potrebbe spingere per l’eliminazione delle barriere non tariffarie sulle esportazioni bangladesi, accelerare la conclusione di un Accordo di partenariato economico globale (CEPA), ampliare gli haat (i mercati di frontiera), modernizzare i valichi terrestri, e cercare un riconoscimento reciproco degli standard di prodotto per migliorare l’accesso al mercato. Potrebbe inoltre insistere per avere meccanismi più efficaci per ridurre gli omicidi alle frontiere, potrebbe prevenire i respingimenti forzati attraverso la coordinazione delle forze di frontiera dei due Paesi, semplificare le procedure di visto per studenti, pazienti e imprese, e incoraggiare la creazione di zone industriali congiunte nelle aree di confine per attrarre investimenti e creare posti di lavoro. Se basata sulla reciprocità e sugli interessi comuni, una rinnovata relazione tra Bangladesh e India potrebbe portare notevoli vantaggi politici ed economici. Sul piano politico, una comunicazione costante potrebbe rafforzare la fiducia, migliorare il controllo delle frontiere e dare lo slancio necessario per la risoluzione di problemi dei lunga data. Una collaborazione più profonda potrebbe ridurre i costi logistici e promuovere la crescita a lungo termine aumentando gli scambi commerciali, attirando maggiori investimenti, potenziando la cooperazione energetica transfrontaliera e migliorando la connettività ferroviaria, stradale e portuale. Un rapporto più ragionevole ed equilibrato con l’India potrebbe aiutare il Bangladesh a tutelare i propri interessi nazionali, rafforzando al contempo la sua competitività nella regione mentre la Nazione esce dalla categoria dei Paesi meno sviluppati. Si spera che presto abbia luogo una visita bilaterale per stabilizzare la situazione di carenza di generi alimentari, fertilizzanti e carburante in Bangladesh. -------------------------------------------------------------------------------- L’autore: Md. Al-Amin è un docente. Ha conseguito il titolo post-laurea presso il Dipartimento di Relazioni Internazionali dell’Università di Rajshahi, in Bangladesh. I suoi interessi di ricerca riguardano la diplomazia, la politica estera, i conflitti territoriali e le questioni di sicurezza. TRADUZIONE DALL’INGLESE DI GAIA DA RÈ Pressenza New York
September 20, 2026
Pressenza
Vittime di tratta e debt bondage: la valutazione complessiva del narrato porta al riconoscimento dello status di rifugiato negato dalla CT
L’interessante decreto del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione (n. r.g. 59530/2025, del 10 maggio 2026), è relativo al riconoscimento della protezione internazionale a un cittadino bangladese vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e schiavitù per debito. La Commissione Territoriale di Roma aveva respinto la domanda di protezione internazionale pur ritenendo integralmente credibile il narrato, escludendo che le pressioni dei creditori – pur riconoscendo la situazione debitoria – potessero integrare atti persecutori o danno grave, sul presupposto che si fossero limitati a “generiche pressioni” e che il debito fosse coperto da garanzia sull’abitazione di famiglia. Il Tribunale, in composizione collegiale, riconosce lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/2007. Il punto centrale del decreto è che il narrato del ricorrente – creduto dalla stessa Commissione – unitamente alla relazione dell’ente antitratta Parsec e alle COI prodotte, delinea una condizione di rischio prognostico concreto e attuale in caso di rimpatrio: l’impossibilità di restituire il capitale del debito contratto con un usuraio (a fronte di interessi del 10% mensile per ogni lakh taka), la persistente esposizione della famiglia a minacce di morte da parte dei creditori, e il rischio di riduzione in schiavitù per debito o di retrafficking, configurano una persecuzione riconducibile all’appartenenza a un determinato gruppo sociale. Il Collegio individua il gruppo sociale rilevante in quello delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, in cui il carattere di immutevolezza è dato dall’impossibilità di uscire dalla condizione di costrizione economica a causa degli ingenti debiti contratti nel Paese di origine e della grave indigenza familiare. In applicazione dell’art. 8, lett. d), d.lgs. 251/2007, si tratta di persone che condividono una storia comune che non può essere mutata e che sono percepite come diverse dalla società circostante. La pronuncia richiama espressamente l’ordinanza di Cassazione Civile n. 11027/2024, che in un caso analogo aveva statuito la necessità di valutare unitariamente il racconto del richiedente – anche alla luce delle Linee Guida UNHCR per l’identificazione delle vittime di tratta – e di verificare, sulla base di COI pertinenti e aggiornate, il rischio di asservimento, sfruttamento lavorativo o trattamento inumano e degradante derivante dal vincolo debitorio, nel quale lo Stato di origine non è in grado di offrire protezione. La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato del Tribunale civile di Roma, che riconosce la piena rilevanza del debt bondage e del rischio di retrafficking quali presupposti per lo status di rifugiato, superando la lettura riduttiva che li riconduce a mere difficoltà economiche o private. Tribunale di Roma, decreto del 10 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Silvia Tripiciano. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Permesso di soggiorno per protezione speciale * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria
September 16, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Status di rifugiato al richiedente bengalese vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo
Il Tribunale di Napoli con decreto emesso il 17.03.2026 n. 21551/2024 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un cittadino bengalese vittima di tratta per sfruttamento lavorativo ribaltando la decisione della Commissione Territoriale di Salerno sez. di Napoli. La Commissione Territoriale, infatti, aveva rigettato la domanda di protezione internazionale sul presupposto della natura esclusivamente economica dei motivi di espatrio del richiedente asilo, nonostante le vicende di indebitamento e sfruttamento riferite e altresì supportate da una relazione di vulnerabilità redatta dall’ente anti-tratta. Il ricorrente lasciava il Paese di origine quando, ancora minorenne, la sua famiglia prendeva accordi con una agenzia locale che gli assicurava un contratto di lavoro in Italia. L’intero viaggio era gestito dalla famiglia che, per finanziare il progetto migratorio e sostenere i costi dell’agenzia, si indebitava ripetutamente. Il ricorrente riferiva di essere giunto in Italia con passaporto contraffatto recante la sua maggiore età, consegnatogli dall’agenzia e subito si dichiarava minorenne. Giunto a Napoli veniva inserito a lavorare nel settore tessile, sottoposto a minacce, a condizioni lavorative usuranti e costretto a rivolgersi agli sfruttatori per ottenere, a caro prezzo, un permesso di soggiorno. Venuto a contatto con l’ente anti tratta, questo ha riconosciuto il richiedente quale vittima di tratta internazionale e sfruttamento lavorativo “essendo stato reclutato da una rete criminale quando era ancora minorenne e ridotto in uno stato di soggezione continuativa mediante inganno, false promesse, la contrazione di una situazione debitoria, nonché tramite efficaci azioni di abuso della condizione di vulnerabilità.” Il Tribunale ha ritenuto perfettamente credibili le dichiarazioni del ricorrente relative al suo viaggio, ha valorizzato gli indici di tratta già rilevati dall’ente ritenendo sussistenti indicatori come: le modalità di svolgimento del viaggio da parte del richiedente, partito da solo e quando ancora minore, con un percorso gestito e controllato da terzi e caratterizzato da continue richiesTe di pagamenti. Il Tribunale ha valorizzato la scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio che, invece di assurgere a motivo di non credibilità, è diventato elemento di valutazione positiva, atto ad indicare l’assoluta terzietà del ricorrente rispetto al suo percorso migratorio, affrontato in balia di terze persone in tenera età. Sulla base degli indicatori emersi, delle particolari modalità del percorso migratorio dal Bangladesh all’Italia e infine della condizione di vulnerabilità del ricorrente, da rinvenirsi nella situazione di estrema ricattabilità sfruttata dai reclutatori per favorire il suo ingresso in Italia e sottoporlo poi a condizioni di sfruttamento, oltre che nella povertà del suo contesto di origine, il Tribunale ha riconosciuto  al ricorrente lo status di rifugiato, richiamando l’art. 3 della Convenzione di Palermo secondo cui “il consenso della vittima allo sfruttamento è irrilevante nei casi in cui sono utilizzati abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità.” Tribunale di Napoli, decreto del 17 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Martina Stefanile per la segnalazione, il commento è a cura della Dott.ssa Mariagiulia Avvisati. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Permesso di soggiorno per protezione speciale * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria
Senza valutazione individuale la procedura accelerata di frontiera è illegittima: disapplicata a quatto richiedenti asilo
Quattro decreti del tribunale di Palermo che disapplicano la procedura accelerata di frontiera. Di seguito i commenti. Il Tribunale di Palermo, Sezione Immigrazione, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati da tre cittadini egiziani – ai quali era stata applicata la procedura accelerata di frontiera – avverso i provvedimenti di rigetto per manifesta infondatezza emessi dalla Commissione Territoriale di Palermo, sezione di Agrigento, sulla base della nuova normativa introdotta dal Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, ha disapplicato le procedure accelerate di frontiera, accogliendo contestualmente le istanze di autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 d.lgs. 25/2008 avanzate dai ricorrenti, confermando l’importanza del rigoroso rispetto da parte della autorità amministrativa delle garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, in ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 11399/2024. Nei tre casi esaminati dal Tribunale, le domande di protezione internazionale erano state rigettate per manifesta infondatezza e decise in applicazione della procedura accelerata di frontiera ai sensi dell’art. 42 par. 1 lett. j), del Regolamento procedure UE 2024/1348 in quanto “il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell’autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l’Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l’autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l’altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive”. Il Tribunale, dopo aver ribadito che il controllo sulla regolarità della procedura applicata va effettuato d’ufficio e che “anche la procedura di frontiera deve comunque assicurare un esame adeguato e completo della domanda formulata dal richiedente” ha rilevato che il richiamo all’art. 42, par. 1, lett. j) del citato Regolamento risultava, sia nella determina presidenziale con la quale era stata disposta l’applicazione della procedura di frontiera, sia nel provvedimento di rigetto “meramente assertivo”, esaurendosi nel riferimento al dato statistico Eurostat, “senza una effettiva verifica delle condizioni negative previste dalla stessa disposizione”. Il dato statistico, tuttavia, ha valore “soltanto indiziario” e non può sostituire la valutazione individuale richiesta dalla predetta disposizione, con la conseguenza che l’autorità procedente deve esplicitare, in concreto, perché il richiedente non rientri in categorie esposte a specifici rischi di protezione e perché la percentuale Eurostat possa essere ritenuta effettivamente significativa nel caso esaminato. Verifica, quest’ultima, che deve necessariamente precedere la qualificazione della domanda come assoggettabile a procedura accelerata di frontiera, stante la compressione delle garanzie processuali del richiedente, proprie di tale procedura. Rilevato che, nei casi esaminati, la corretta e motivata verifica dei presupposti di cui all’articolo 42, par. 1, lett. j) e par. 3, lett. e) Reg. UE 2024/1348 risultava mancante, il Tribunale, richiamando i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, ha proceduto alla disapplicazione della procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione del regime ordinario e sospensione automatica degli effetti esecutivi del provvedimento impugnato in quanto “l’omissione non integra una mera irregolarità formale, ma incide sul presupposto legittimante della procedura prescelta, sicché l’erronea applicazione dell’art. 42, par. 1, lett. j), Reg. UE 2024/1348 determina l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 35 ter d.lvo n. 25/2008 e della ricorrenza di uno dei casi di cui all’art. 68 par. 3 del Regolamento procedure UE 1348/2024 e, conseguentemente, il venir meno degli effetti derogatori connessi alla procedura accelerata di frontiera, con conseguente applicazione dell’art. 35 bis d.lvo n. 25/2008”. Le suddette pronunce risultano di notevole rilevanza poiché ribadiscono l’importanza del rigoroso rispetto delle garanzie procedurali poste a tutela del richiedente, tanto più nei casi in cui tali garanzie sono soggette a notevoli compressioni derivanti dall’applicazione di procedure accelerate. Sulla scorta di tali pronunce, pertanto, non potranno considerarsi validamente instaurate tutte le procedure accelerate, incluse quelle di frontiera, applicate in maniera stereotipata, senza la doverosa verifica – in concreto – di tutte le condizioni stabilite dalla normativa. Tribunale di Palermo, decreti del 25, 27 e 29 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Riccardo Campochiaro per la segnalazione e il commento. I casi sono stati seguiti insieme all’Avv.ta Giulia Paravizzini, in collaborazione con il Progetto In Limine di ASGI. -------------------------------------------------------------------------------- Il quarto decreto del Tribunale di Palermo riguarda invece un cittadino del Bangladesh. Anche in questo caso, si tratta di un accoglimento dell’istanza di sospensione (quale autorizzazione a permanere ai sensi dell’art. 35 ter comma 2 D.lgs 25/2008 come da dal DL 100/2026), del diniego adottato dalla Commissione Territoriale di Agrigento per manifesta infondatezza della domanda in applicazione della procedura accelerata di frontiera. La compressione delle garanzie processuali del richiedente (per le motivazioni in decreto) fa si che la procedura accelerata di frontiera non possa ritenersi validamente instaurata e non produca pertanto gli effetti propri derogatori del rito, con conseguente applicazione al caso dell’art 35 bis D.Lgs 25/2008 e effetti conseguenti. Tribunale di Palermo, decreto del 27 luglio 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Ambrosio per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative alla procedura di frontiera prevista dal nuovo Patto Ue
Protezione sussidiaria a cittadino bengalese di etnia Bedè
Il Tribunale di Perugia, con decreto del 24.6.2026, ha riconosciuto la protezione sussidiaria a cittadino bengalese appartenente alla minoranza “bedè”. Il Giudice effettua un’attenta disamina della loro condizione e delle discriminazioni nei loro confronti. Sulla base di tali informazioni, ritiene che “sussistano i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14 lett. b) del D.lvo 251/2007 potendo ritenersi che il ricorrente, in quanto appartenente ad etnia che soffre di discriminazioni di fatto diffuse e radicate correrebbe, in caso di rimpatrio, il rischio di essere nuovamente costretto a vivere in condizioni di marginalità sociale, esposto a discriminazioni di fatto e obbligato a vivere in condizioni scarsamente dignitose in ragione della sua appartenenza ad una minoranza senza poter contare su un’efficace protezione da parte delle autorità statuali”. I bedè (o bede o bedey) sono un popolo nomade, conosciuto anche come “gitani di fiume”. “Come tradizione viaggiano spostandosi con barche per 10 mesi all’anno, lavorando come  guaritori o vendendo oggetti. La maggior parte dei Bede vive in campi su terreni incolti o in case in affitto, oppure su imbarcazioni ormeggiate in acqua 1” . Sono dediti “ad attività tradizionali quali la cattura dei serpenti, spettacoli di magia e servizi di cura magico/spirituali 2” . Dalle fonti disponibili, risulta che alcuni bede, soprattutto le donne della famiglia, siano guaritori tradizionali, ed usino la shinga, un corno di mucca, per curare i pazienti 3.  “Secondo l’ONG locale Gram Bangla Unnayan Committee sono attualmente considerati come degli emarginati, in parte a causa delle loro abitudini alimentari, che contraddicono la tradizione islamica e anche perché le donne non indossano i purdah [veli] e toccano i corpi di pazienti maschi, atti che violano la cultura dominante bengalese-musulmana 4”.  La comunità di bede è gravemente privata di tutti i tipi di bisogni fondamentali di vita, sia sociali che economici. Le limitazioni più significative sono la povertà, l’analfabetismo, il matrimonio prematuro e la mancanza di consapevolezza sulla pianificazione familiare. L’accettazione sociale è rara a causa del loro stile di vita, dei vincoli tradizionali e rituali molto duri per stabilire relazioni con gli altri popoli esterni. Per lo più vivono al di sotto della soglia di povertà. Trascorrono ogni giorno con indicibili dolori e sofferenze. A causa dell’analfabetismo, non sono impegnati con funzioni e altri lavori qualificati. Sono stati eslusi dal sistema economico e dallo sviluppo del Paese 5). Si tratta di “discriminazioni di casta” molto diffuse in Bangladesh ed in tutta l’Asia meridionale 6. La comunita Bede è esclusa da ogni aspetto basilare della vita quotidiana, come il cibo, l’avere un’abitazione, un’educazione, l’accesso alle cure mediche ecc. Circa il 98% dei Bede vive sotto la soglia di povertà, il 95% è analfabeta ed i bambini si sposano ad un’età media di 11 anni 7.  Nonostante alcune ONG abbiano promosso programmi di supporto a popolazioni più povere ed emarginate, nessun programma è stato avviato per la comunità Bede, che continua ad essere di fatto stigmatizzata ed esclusa 8. La maggior parte dei bede non ha accesso all’istruzione 9, ma una minoranza di essi riesce a frequentare la scuola, principalmente grazie all’intervento di ONG che istituiscono scuole mobili su barche, accessibili agli appartenenti di tale etnia, nomadi per tradizione 10.  Tribunale di Perugia, decreto del 24 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento. 1. EASO, Informazioni sui paesi di origine, Bangladesh Panoramica del paese, dicembre 2017, p. 57, ↩︎ 2. Rapporto di ricerca COI Realizzato dall’Ufficio Immigrazione di ARCI nazionale, aggiornato al 15 marzo 2022, All. n. 8 ↩︎ 3. DW, “Bangladesh’s river gypies fighting to preserve their culture”, 13 giugno 2011 ↩︎ 4. EASO, Informazioni sui paesi di origine, Bangladesh Panoramica del paese, dicembre 2017, p. 58 ↩︎ 5. “Present Social Awareness and Economic Condition of Nomadic Bede Community at Narayanganj District in Bangladesh” in “American Journal of Rural Development”, volume 5/2017 ↩︎ 6. Caste-based discrimination in South Asia, Studio commissionato dalla Commissione UE, giugno 2009 ↩︎ 7. Al Jazeera, “Rough sailing for Bangladesh river-gypsies”, 22 gennaio 2013 ↩︎ 8. Mohammad Sujoun Lasker ed altri, “Lifestyle of the Nomadic River Gypsies and their Threat Narrative: A Tale of Two Villages in Bangladesh”, in “International Journal of Environmental Sciences & Natural Resources”, marzo 2019 ↩︎ 9. Tamanna Tabassum Kabir, “Everyday Challenges and Overall Social Impact of the Bede Community: In a Quest for Equality in The Society of Bangladesh” in “Indraprastha Law Review”, vol. 1/2020  ↩︎ 10. DW, “Bangladesh’s river gypies fighting to preserve their culture”, 13 giugno 2011 Si segnala anche il documentario “I nomadi dei fiumi del Bangladesh: i Bede”, pubblicato su YouTube.  ↩︎ -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Ricongiungimento familiare: il “ragionevole dubbio” non giustifica il diniego per matrimonio fittizio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una cittadina albanese avverso il diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso dall’Ambasciata italiana a Dubai nei confronti del marito, cittadino del Bangladesh, ordinando il rilascio del visto in favore del coniuge. La pronuncia ha precisato che il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28 e ss. T.U.I. si muove nel solco dei vincoli di matrice europea (Direttiva 2003/86/CE), ed in quanto preminente in tale disciplina il diritto all’unità familiare, le disposizioni favorevoli al ricongiungimento debbano essere interpretate in senso estensivo, mentre quelle limitative in senso restrittivo, onde evitare lesione del diritto stesso (Corte Giust. CEE, 4 marzo 2010, Chakroun, causa C-578/08). Nel caso specifico, la controparte aveva emesso il diniego al ricongiungimento familiare adducendo motivazione di matrimonio simulato ex art. 29 co.9 T.U.I. sulla base di un mero “ragionevole dubbio” circa l’autenticità dei documenti prodotti dalla ricorrente. La Corte ha stabilito che l’ipotesi della simulazione di matrimonio, ostativa al rilascio del visto per ricongiungimento familiare, deve essere oggetto di interpretazione rigorosa, e che l’onere della prova grava sulla parte che allega la simulazione (art. 2697 c.c.), le quali, anche se presuntive, devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.). Il diniego, dunque, può essere emesso esclusivamente quando sia certo che il vincolo coniugale sia in essere al solo fine di consentire l’ingresso nel coniuge nel territorio dello Stato. L’organo giudicante ha stabilito che il “ragionevole dubbio” della controparte non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà del vincolo coniugale, sia in concreto, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, valutata in modo sbrigativo e generico dall’Amministrazione, sia in linea di principio, in quanto tale parametro non è idoneo a comprimere un diritto soggettivo del tenore del diritto all’unità familiare. Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale osserva, inoltre, la mancata attivazione del contraddittorio mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di colmare eventuali carenze documentali o fornire chiarimenti. La decisione costituisce un significativo precedente in tema di ricongiungimento familiare in quanto stabilisce la necessità di un’interpretazione restrittiva degli elementi ostativi al ricongiungimento familiare, ribadendo la centralità del diritto all’unità familiare e richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere un’istruttoria completa e rispettosa delle garanzie partecipative. “Deve osservarsi che la valutazione della fittizietà o meno di un matrimonio è particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ai parametri culturali del nostro paese possono non corrispondere le motivazioni per le quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia”. Tribunale di Roma, sentenza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Ilda Hasanbelliu per la segnalazione e il commento.
Tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e debt bondage: riconosciuto lo status di rifugiato a tre richiedenti del Bangladesh
In tre decreti emessi tra febbraio e aprile 2026, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiato a cittadini bengalesi vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, ribaltando in tutti e tre i casi le valutazioni negative delle Commissioni territoriali. I provvedimenti condividono un filo conduttore: la povertà endemica come fattore strutturale di vulnerabilità, il ricorso a prestiti usurari per finanziare il viaggio migratorio, lo sfruttamento subito in Libia e il rischio concreto di re-trafficking in caso di rimpatrio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11027/2024) e le Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, il Collegio afferma che la valutazione della domanda di protezione internazionale non può prescindere da una lettura unitaria del percorso migratorio, includendo anche gli eventi successivi alla partenza dal paese d’origine. 1. BANGLADESH: PARTENZA DAL PAESE D’ORIGINE PER NECESSITÀ DI LAVORARE E MANTENERE LA FAMIGLIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DI VIAGGIO, SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA Il Tribunale di Bologna con decreto del 5 febbraio 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh a causa della condizione di estrema povertà della propria famiglia e della necessità di mantenerne i membri della stessa, contraendo debiti per finanziare il viaggio migratorio, e che in Libia era stato sottoposto per circa quattro anni a grave sfruttamento lavorativo, in condizioni di sostanziale riduzione in servitù, con passaporto sottratto, limitazione della libertà di movimento, turni massacranti, retribuzione inferiore al dovuto, minacce e violenze. La Commissione territoriale di Bologna aveva omesso di valutare le difficoltà economiche del richiedente nel paese d’origine in quanto non riconducibili ad alcuna delle fattispecie di protezione internazionale e aveva ritenuto incoerenti le dichiarazioni dello stesso quanto alle modalità di reperimento del denaro e non sufficientemente corroborato il timore di subire aggressioni da parte del creditore in caso di rimpatrio. Il Tribunale, al contrario, ritiene credibile il racconto del ricorrente, osservando come egli abbia chiarito in modo lineare di avere inizialmente contratto un primo debito con amici e parenti per partire dal Bangladesh e, successivamente, un distinto prestito usurario per fuggire dalla Libia, rimasto ancora in parte insoluto. Il Collegio valorizza altresì il livello di dettaglio della narrazione, sia con riguardo alle modalità del viaggio sia, soprattutto, alle condizioni di sfruttamento subite in Libia. Il racconto del richiedente – secondo il Tribunale di Bologna – risulta inoltre coerente estrinsecamente dal momento che trova pieno riscontro nelle COI sul Bangladesh. Ed infatti, il Tribunale svolge una ampia disamina delle COI sul Bangladesh, evidenziando come il ricorso al credito informale e usurario rappresenti un fenomeno diffuso, specie in contesti di povertà rurale e urbana, e come il mancato rimborso dei debiti esponga i debitori e le loro famiglie a minacce, aggressioni, perdita di beni, fuga forzata, ulteriore impoverimento e, nei casi più gravi, a forme di lavoro forzato e sfruttamento. Le fonti richiamate confermano altresì che il Bangladesh costituisce un importante paese di origine di vittime di tratta, reclutate attraverso promesse fraudolente di lavoro all’estero e poi sottoposte, nei paesi di destinazione o di transito, a pestaggi, sottrazione dei documenti, lavoro non retribuito e condizioni assimilabili alla schiavitù. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la condizione di estrema vulnerabilità economica del ricorrente e della sua famiglia; il ricorso ad un soggetto che organizzava professionalmente partenze irregolari; il versamento di somme ingenti per il viaggio; la contrazione di debiti; il passaggio sotto il controllo di terzi nel paese di transito; la sottrazione del passaporto; l’esperienza di sfruttamento lavorativo in Libia; la sottoposizione a minacce, violenze e restrizione della libertà personale; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta a fini di sfruttamento lavorativo, rilevando come le modalità del reclutamento, del trasferimento e dell’impiego lavorativo in Libia rivelino la strumentalizzazione della sua condizione di bisogno e la riconducibilità della vicenda al fenomeno del debt bondage. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di rimpatrio, un concreto rischio di re-trafficking, “considerata la situazione di indigenza economica della famiglia in Bangladesh e la sua situazione di vulnerabilità connessa al fatto di non aver estinto i debiti alle pressioni dei creditori al fine di ripagare il debito, tende ad aumentare il profilo di vulnerabilità del richiedente, di per sé già evidente per il solo fatto di essere già stato vittima di tratta e in mancanza di una protezione e di un sostegno statale (come si vedrà) che porta ad aumentare il rischio per lo stesso di cadere nuovamente nella rete della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo“. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, nonché dei cittadini bangladesi esposti a vincoli debitori usurari e alla soggezione dei creditori, e conclude che il rimpatrio lo esporrebbe ad un fondato timore di nuova persecuzione, anche sotto forma di re-trafficking. Tribunale di Bologna, decreto del 5 febbraio 2026 2. VITTIMA DI DEBITI IN BANGLADESH E DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA E IN ITALIA Il Tribunale di Bologna con il decreto del 13 febbraio 2026 riconosce lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che, a seguito del dissesto economico dell’attività familiare durante la pandemia, aveva contratto rilevanti debiti in Bangladesh, essendo di conseguenza costretto a lasciare il Paese affidandosi a trafficanti per raggiungere la Libia nella prospettiva di lavorare e ripagare i creditori, e aveva poi subito condizioni di sfruttamento lavorativo prima in Libia e poi in Italia, accompagnate da minacce e ulteriori forme di soggezione. La CT, pur avendo audito il ricorrente in due distinte occasioni, anche a seguito dell’invio dello stesso all’ente anti-tratta competente affinché svolgesse le relative verifiche, aveva escluso che le dichiarazioni del ricorrente potessero integrare i presupposti della tratta e del rischio persecutorio, ritenendo che egli avesse fornito informazioni solo parziali sulle condizioni dei prestiti, lamentato mere pressioni o generiche minacce e che neppure la successiva denuncia per sfruttamento lavorativo in Italia fosse idonea a fondare un rischio in caso di rimpatrio, rigettando la richiesta di protezione internazionale e trasmettendo unicamente gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Tribunale, al contrario, afferma espressamente di non condividere tale valutazione, osservando che gli elementi dedotti integrano i presupposti della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e del rischio persecutorio da parte dei creditori-usurai, con conseguente rischio di re-trafficking. Omettendo l’audizione del richiedente, ma esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in precedenza e sulla documentazione prodotta (le risultanze del percorso anti-tratta e delle SIT rese nell’ambito del procedimento penale), il Collegio valorizza il fatto che il cittadino bangladese, persona analfabeta, abbia reso un racconto complessivamente lineare e coerente, ricostruendo così una vicenda caratterizzata da un progressivo aggravamento della vulnerabilità: dalla crisi economica familiare al ricorso a prestiti, dall’insolvenza alle pressioni dei creditori, fino alla decisione di emigrare, all’affidamento ad intermediari e allo sfruttamento subito nel paese di transito e di destinazione. Secondo il Tribunale, pur in assenza di collegamento tra le persone che hanno sfruttato il richiedente in Italia e in seguito minacciato quando costui ha deciso di sporgere denuncia contro di loro, lo sfruttamento lavorativo subito nel paese di destinazione rileva “quale prova tangibile del rischio di re-trafficking, rischio del tutto ignorato dall’organo amministrativo. In altre parole nel provvedimento di diniego manca una valutazione della subita tratta da parte del richiedente alla luce di quanto emerso in ordine agli eventi vissuti dopo la partenza dal Bangladesh e soprattutto di quelli patiti in Italia“. Il Collegio sottolinea quindi che la successiva esperienza in Libia e in Italia non costituisce un elemento estraneo alla vicenda originaria, ma rappresenta un passaggio decisivo per la sua qualificazione giuridica, in quanto proprio lo sfruttamento lavorativo subito nei paesi di transito e di destinazione dimostra la persistenza e l’aggravarsi della condizione di soggezione, inserendo il ricorrente in circuiti di sfruttamento coerenti con le dinamiche della tratta: “Il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente a migrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante, ai sensi del successivo art. 4 d.lgs. cit., che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza e ininfluente il motivo che aveva originato la partenza (cfr. Cass. n. 2954/2020; Cass. 25771/2021; Cass. 6557/2022), ben potendo la necessità di ricevere protezione sorgere successivamente tanto per ragioni oggettive legate alle condizioni del paese di origine, tanto per ragioni soggettive ai sensi dell’art. 4 D.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 9427/2018; Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 38364/2021; Cass. n. 6557/2022). Ebbene, dal vissuto del richiedente si evince, a parere del Collegio, una particolare condizione di elevata e originaria vulnerabilità ed emergono elementi specifici e dirimenti che lo fanno ritenere vittima di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo (…)“. Dopo aver individuato plurimi indicatori di tratta (secondo le linee guida istituzionali) presenti nella storia personale del richiedente, il Collegio afferma che è evidente che lo stesso sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e che tale situazione sia iniziata in Bangladesh e sia continuata, accrescendosi, in Libia e poi in Italia. A seguito di dettagliata analisi delle fonti COI sulla tratta di persone dal Bangladesh e sui fattori di rischio, il Tribunale di Bologna individua nella povertà endemica il più significativo dei fattori di rischio della tratta di persone in Bangladesh e rileva che tra gli elementi determinanti una condizione di povertà endemica di un cittadino del Bangladesh è possibile riscontrare i seguenti: provenire dalle aree più povere del paese ovvero regioni settentrionali, costali e rurali; vivere in zone interessate dai cambiamenti climatici; vivere in un contesto cittadino in insediamenti urbani informali o in baraccopoli; vivere in generale in un’abitazione che non è di mattone; non avere accesso all’istruzione e alla formazione; non avere adeguato accesso alle strutture sanitarie; avere sofferto di patologie sanitarie come conseguenza del cambiamento climatico o della povertà; avere perso la terra a causa di eventi climatici quando il mezzo di esistenza primario era l’agricoltura; non avere nessuna pregressa occupazione; avere una pregressa occupazione nel settore lavorativo informale in Bangladesh; avere già vissuto un’esperienza migratoria all’estero sotto il sistema di calafà; avere un pregresso status di immigrato irregolare. Conclude poi il Collegio che “a fronte della totale assenza di tutela statale la condizione di povertà endemica in Bangladesh può essere causa della tratta perché è il risultato di un vissuto storico che pertanto non può essere cambiato ed è rappresentativo di uno status ricoperto in passato, immutabile a causa della durata nel tempo e strettamente legato all’identità della persona“. Tribunale di Bologna, decreto del 13 febbraio 2026 3. PARTENZA DAL BANGLADESH PER MOTIVI ECONOMICI, VITTIMA DI SEQUESTRI A SCOPO DI ESTORSIONE IN LIBIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DA VIAGGIO ED ULTERIORE DEBITO PER PAGARE IL RISCATTO Il Tribunale di Bologna con decreto del 24 aprile 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh, tramite trafficanti, per migliorare la sua situazione economica e che una volta arrivato in Libia è stato vittima di tre sequestri a scopo di estorsione. La famiglia in Bangladesh ha contratto debiti per pagare il riscatto, debiti ancora insolventi e pertanto i familiari nel paese d’origine sono stati vittime di aggressioni da parte dei creditori. A seguito di ciò i familiari hanno cercato protezione dalla polizia bangladese, la quale tuttavia ha suggerito di pagare il debito. La Commissione territoriale di Bologna aveva considerato il racconto poco circostanziato e a tratti contraddittorio, negandogli qualsiasi tipo di protezione. Il Tribunale di Bologna, dopo aver audito il richiedente – il quale è riuscito dinanzi al Giudice a chiarire gli aspetti del racconto considerati poco chiari o contraddittori da parte dell’organo amministrativo – è arrivato alla conclusione che il racconto risulta lineare, chiaro, ricco di dettagli e quindi credibile. Ha poi correttamente valutato tale racconto in confronto con le informazioni sul Bangladesh disponibili dalle COI, dalle quali emerge che: il Bangladesh presenta un alto rischio di traffico di esseri umani, specialmente per lavoro forzato, sfruttamento e servitù domestica; la povertà e il debito sono cause principali della migrazione forzata; la vulnerabilità economica e sociale favorisce il coinvolgimento nel traffico di esseri umani; le pratiche di prestito informale e usura aggravano la vulnerabilità ed aumentano il rischio di ricatto e sfruttamento; la presenza di reti di traffico e il rischio di modern slavery sono elevati; le reti di traffico sfruttano le vulnerabilità sociali ed economiche; la mancanza di protezione legale e di supporto aumenta il rischio di traffico, violenza e abusi. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la provenienza; la condizione di povertà profonda del richiedente e della sua famiglia; la destinazione del viaggio; la contrattazione di debito da viaggio e in seguito un altro debito per pagare il riscatto della sua liberazione in Libia; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta di esseri umani. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di ritorno nel paese d’origine, un rischio, ancorché potenziale, di re-trafficking, ed anche di ostracismo, discriminazione, comportamenti punitivi da parte della famiglia o della comunità locale e, in alcuni casi, anche da parte delle autorità e comunque difficoltà di reinserimento. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta di esseri umani, nonché dei cittadini bangladesi che contraggono debiti con tassi usurari e che si ritrovano vittime dei creditori. Tribunale di Bologna, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale