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La Tunisia davanti alla Corte Africana: quattro ricorsi rompono il silenzio sulla tratta di Stato
Per la prima volta la Tunisia dovrà rispondere davanti a un tribunale internazionale per il trattamento riservato a chi attraversa il suo territorio in transito irregolare. Un gruppo di legali dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), insieme all’avvocato tunisino Brahim Belguith, ha depositato quattro ricorsi presso la Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli di Arusha per conto di quattro persone migranti provenienti da diversi Stati dell’Africa subsahariana. Le condotte contestate alla Tunisia: detenzioni arbitrarie, tortura, espulsioni collettive nel deserto, tratta di esseri umani, violenze sessuali. Le considerazioni riportate nel testo che segue si basano sulle dichiarazioni rilasciate da ASGI durante la conferenza stampa in merito al ricorso e su un’intervista rilasciata dall’avvocato Luca Masera, socio ASGI e ordinario di diritto penale all’Università di Brescia, tra i responsabili del ricorso 1. Sono quattro i ricorsi depositati nella prima settimana di marzo alla Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli, a ridosso di una scadenza importante. Dal 7 marzo 2026 la Tunisia ha ritirato la dichiarazione che permetteva a individui e organizzazioni non governative di rivolgersi direttamente alla Corte. Dopo l’invio dei ricorsi, reso pubblico da ASGI il 19 giugno, la Cancelleria della Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli ha comunicato l’avvenuto deposito e ha aperto la procedura. Lo Stato tunisino ha ora quarantacinque giorni, prorogabili di altri trenta, per rispondere. Solo dopo un ulteriore scambio scritto la Corte deciderà se fissare un’udienza. Si tratta di una procedura che potrebbe durare anni. L’attesa non sarà tempo inutile: Luca Masera ricorda che il ricorso su Lampedusa per i fatti del 2011, e presentato alla Corte Europea nel 2012, ha ricevuto risposta cinque anni dopo, accertando la violazione di diritti fondamentali. Quella decisione ha avuto ricadute sia giudiziarie che politiche. Insomma: un tempo lungo che ha dato i suoi frutti. Non è la prima volta che la Tunisia viene condannata dalla Corte Africana per i Diritti dell’Uomo e dei Popoli per la propria deriva autoritaria. Invece quello che è nuovo è il motivo: il trattamento riservato alle persone migranti. Si tratta di un fronte che, almeno dal 2023 2, resta documentato quasi esclusivamente da organizzazioni per i diritti umani, agenzie Onu e stampa indipendente, ma mai da un apparato giudiziario internazionale. E La Corte Africana dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli dispone – al pari della Corte Europea – del potere di emettere decisioni giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. È una capacità di intervento che nessun altro organismo internazionale possiede sulla materia. «Mentre le decisioni dei comitati dell’ONU hanno un grande valore di natura politica, in quanto non sono direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico degli Stati, le decisioni della Corte Europea per l’Europa e della Corte Africana per l’Africa hanno valore giuridico» spiega Masera. Quattro ricorsi, quattro storie, quattro persone. Che raccontano un percorso comune a migliaia di cittadini subsahariani. E l’avvocato ricorda che «la questione importante è che sono casi tutti molto simili, espressivi di un sistema di trattamento riservato agli stranieri. Quello che trova riscontro anche in vari report di associazioni internazionali che noi abbiamo citato anche nel ricorso». Masera, inoltre, ricorda che, per due di loro, L. e S.D., il percorso verso il ricorso è passato prima da un’aula meno formale. Le due vittime erano state ascoltate in ottobre a Palermo durante un’udienza pubblica del Tribunale Permanente dei Popoli, attivo da quasi cinquant’anni sulle violazioni più gravi dei diritti fondamentali. Proprio da quelle testimonianze è maturata la decisione di portare la vicenda anche in sede giudiziaria. Masera sedeva tra i membri della giuria a Palermo e descrive così quell’udienza: «Eravamo tutti noi membri della giuria veramente scossi da queste testimonianze di una drammaticità assoluta, e ci è sembrato evidente che queste vicende dovessero avere un seguito». Che storia raccontano i quattro ricorsi? L., cittadina camerunense, era già stata vittima di tratta durante il tragitto dal Camerun alla Tunisia. Nel 2024, dopo aver tentato la traversata del Mediterraneo, è stata intercettata dalla Guardia Nazionale tunisina, arrestata arbitrariamente e detenuta per oltre venti giorni in un campo militare nel deserto, rinchiusa in una gabbia, insieme ad oltre cento persone sottoposte a violenze e torture continue. Poi, venduta dalle forze di sicurezza tunisine alle guardie di frontiera libiche, ha subito ulteriori detenzioni, sfruttamento sessuale e nuove forme di tratta. La cage di cui parla ha una localizzazione precisa, come si evince dai report State Trafficking e Women State Trafficking. S.T., cittadino della Costa d’Avorio, era arrivato in Tunisia nell’agosto 2023 dopo aver attraversato Mali, Algeria e Libia. Poco dopo il confine è stato arrestato dalla Guardia Nazionale tunisina in una zona desertica, picchiato con bastoni, cinture e fruste, privato dei suoi effetti personali e infine abbandonato nel deserto insieme a decine di altre persone, con il divieto di rientrare in Tunisia. Due esseri umani del suo gruppo sono morti per le condizioni estreme. Respinto dalle milizie libiche verso il confine tunisino, S.T. è rimasto per circa venti giorni nella zona militarizzata di Ras Jedir, senza accesso adeguato ad acqua, cibo o cure. S.D., cittadino della Guinea Conakry, nel luglio 2024 ha tentato la traversata con un gruppo di 46 persone. Dopo cinque giorni in mare senza soccorsi, l’imbarcazione è stata intercettata dalla Guardia Nazionale tunisina. Sbarcato a Sfax, ha subito violenze fisiche e la confisca dei propri effetti, poi è stato trasferito lo stesso giorno in una zona desertica al confine libico. Qui, è rimasto detenuto per tredici giorni in condizioni degradanti, testimone di stupri commessi sulle donne detenute alla presenza delle altre persone migranti. Al termine della detenzione il gruppo è stato venduto a trafficanti libici. Imprigionato dopo la vendita nella prigione di Al-Assah in Libia, è stato liberato previo pagamento di un riscatto di 700 euro da parte della famiglia. A. è un cittadino della Sierra Leone. Con lui e il suo ricorso viene restituita in modo crudo la grammatica delle intercettazioni in mare lungo questa rotta. Il 5 aprile 2024, mentre era a bordo di un’imbarcazione partita da Sfax con altre 42 persone, comprese donne incinte e bambini, la Guardia Nazionale tunisina ha lanciato lacrimogeni verso la barca e poi effettuato manovre per bloccarne la corsa, fino a urtarla con una motovedetta e provocarne l’affondamento. Sono annegati in molti, tra cui donne e bambini. A. è sopravvissuto nuotando a lungo prima di essere recuperato. Riportato a terra a Sfax, è stato ammanettato, picchiato, derubato e insultato insieme agli altri sopravvissuti. Con loro, è stato trasportato con la forza in un’area desertica al confine libico e abbandonato senza acqua né cibo. Alcuni dei suoi compagni sono morti durante la notte. Il giorno dopo il gruppo è stato intercettato da uomini armati e condotto in un centro di detenzione in Libia. Una sequenza chiara, ripetuta: mare, violenza, cattura, deserto, confine, detenzione. E poi vendita, acquisto, detenzione ancora. E ancora e sempre violenza. Chi segue questa rotta da anni la riconosce come strutturale e perfettamente “oliata”. Una sequenza che non ha nulla di eccezionale perché la stessa gabbia nel deserto sotto un traliccio elettrico, la stessa zona di Ras Jedir, la stessa vendita alle guardie di frontiera libiche appaiono, con variazioni minime, in tre casi su quattro. E fanno ugualmente parte delle testimonianze dei già citati rapporti. Davanti alla Corte, i quattro ricorrenti contestano alla Tunisia la violazione di diritti sanciti dalla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli e, nel caso di L., anche dal Protocollo di Maputo sui diritti delle donne in Africa 3. In tutti e quattro i casi si chiede alla Corte di accertare la responsabilità internazionale della Tunisia, disporre un risarcimento integrale dei danni, imporre misure strutturali contro il ripetersi delle violazioni e istituire un meccanismo di monitoraggio dell’attuazione della futura decisione. La procedura non è coercitiva, ma non per questo è priva di valore perché, a seguito di una condanna, lo Stato considerato colpevole deve presentare relazioni periodiche sulle riforme attuate o sul perseguimento dei responsabili. Ma il valore di questa iniziativa sta anche altrove: nell’attivare un meccanismo di consapevolezza a livello di Unione Africana, nella speranza che possa sollecitare iniziative diplomatiche da parte degli Stati di origine dei ricorrenti e, soprattutto, nelle ricadute possibili sul piano europeo. La Tunisia effettua le intercettazioni in mare e gli abbandoni nel deserto grazie ai mezzi, alle unità navali e pickup forniti dall’Unione europea. Difficile, in questo modo, separare la cooperazione Ue-Tunisia dalle violazioni documentate. L’avvocato Masera sottolinea anche che «il ruolo dell’Unione Europea è enorme… La Guardia Costiera tunisina, così come la Guardia Costiera libica, si regge sui fondi, sugli strumenti, sulle dotazioni fornite dall’Unione Europea. Qualche giorno fa, sono ricorsi i tre anni dal memorandum d’accordo UE-Tunisia che è a fondamento delle capacità operative della Tunisia. Ora: se si arrivasse a una decisione della Corte africana che stabilisse la violazione dei diritti dei migranti, questo, giuridicamente, non avrebbe degli effetti immediati nel togliere la legittimità del memorandum, però potrebbe essere un elemento politico forte». E lo sarebbe anche nei confronti degli stati africani e dell’Unione africana. Sul fronte libico, il nodo è già arrivato in sede penale: sono stati depositati ricorsi alla Corte Penale Internazionale per la complicità di autorità italiane, di altri Stati europei e delle stesse istituzioni dell’Unione nei crimini contro l’umanità commessi in Libia. Un terreno che, se percorso fino in fondo, potrebbe aprire la strada a un’analoga contestazione della responsabilità europea rispetto alla Tunisia. Certo, il precedente libico invita alla cautela. Le violazioni documentate in Libia non hanno prodotto alcuna revisione della cooperazione tra Ue e questo paese. Gli accordi sono stati rinnovati. Nulla garantisce che l’esito sarà diverso per la Tunisia. Masera non nasconde il pessimismo: «Che cosa succede in Tunisia è ormai chiarissimo da molto tempo e il Parlamento europeo non si è mosso di un millimetro». Basti pensare che il 17 giugno la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato la consegna imminente di altre tre navi di ricerca e soccorso a Tunisi. Nel frattempo, il calo degli arrivi dalla sponda sud del Mediterraneo centrale continua a essere narrato come un successo delle politiche di contenimento: secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno, dal 1° gennaio al 16 luglio di quest’anno sono approdate 15.391 persone, contro le oltre 30mila registrate nello stesso periodo del 2024 4. Come sempre, i numeri non raccontano chi sia rimasto dall’altra parte del central Med, né come sia stato bloccato, respinto, venduto, comprato e costantemente privato dei propri diritti. Tuttavia, come Luca Masera invita a riflettere, un’eventuale condanna da parte della Corte Africana renderebbe sensibilmente complicato l’inserimento della Tunisia nella lista di paesi terzi “sicuri” come impone il Patto Ue su Migrazione e Asilo. «Da un punto di vista formale è ovvio che non c’è una diretta e immediata conseguenza, cioè la condanna da parte della Corte africana, automaticamente non ha come effetto l’eliminazione della Tunisia dalla lista dei paesi sicuri, tuttavia ne permette la contestazione di fronte alla Corte di giustizia dell’UE. E questo è un passaggio importante: quindi non è una valutazione puramente e arbitrariamente politica che permette di nominare come sicuro qualsiasi paese. C’è comunque un vaglio giudiziario. Ecco, di fronte ad un vaglio giudiziario, la presenza di un’eventuale condanna della Corte africana avrebbe un peso estremamente importante. Innanzitutto, perché tendenzialmente le Corti dei diritti dell’uomo tendono a riconoscere reciprocamente le proprie decisioni. Quindi se ci troviamo di fronte a una sentenza della Corte africana che dice non è un paese sicuro la Tunisia, i giudici di Strasburgo devono prendere in considerazione quella decisione importante. Quindi, sia pure indirettamente e con meccanismi faticosi, una decisione del genere potrebbe avere un impatto sulla qualificazione della Tunisia come paese sicuro», sottolinea Masera. E la Tunisia è sempre più lontana dall’essere terra di difesa di libertà e diritti: le organizzazioni che documentano gli abusi o forniscono assistenza legale e umanitaria alle persone migranti operano in un contesto sempre più ostile, segnato da campagne di criminalizzazione e restrizioni amministrative. Nel paese che è stata la culla della Primavera araba, non solo aumentano le violenze contro chi migra, ma anche la pressione su chi cerca di renderle visibili. Forse, questo ricorso alla Corte Africana permetterà di raccontare cosa accade in Tunisia e di eliminare due versioni incompatibili di una stessa storia. Alla domanda su come possano convivere queste due narrazioni, Masera risponde senza esitazioni: «Tutte queste violazioni sono punite e vietate da una serie infinita di testi internazionali. Non c’è nessun dubbio che ci siano delle violazioni del diritto internazionale. Il problema è che la nostra politica vuole non vederle. L’idea che si concludano degli accordi con la Libia e con soggetti, parti di milizie, sottoposti a procedimento davanti alla Corte Penale Internazionale è una cosa incredibile. Noi l’abbiamo scritto: si tratta di una forma di concorso in un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di crimini contro l’umanità. Quindi si tratta di un dato che, anche giuridicamente è guardabile in termini gravissimi. Ma è ovvio che il dato su cui poi noi tutti insistiamo di più è far passare nell’opinione pubblica l’insostenibilità di questa posizione, cioè l’idea di dire “noi collaboriamo, noi forniamo le armi a delle milizie, a delle strutture – anche statali – che sappiamo ormai da decenni essere sostanzialmente delle bande di torturatori e di estorsori». 1. Tratta, provocato naufragio, abbandono nel deserto: La Tunisia di fronte alla Corte Africana per i Diritti Umani e dei Popoli – ASGI, 30.06.2026 ↩︎ 2. Anno del Memorandum d’intesa anti-flussi firmato con l’Unione europea ↩︎ 3. Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Rights of Women in Africa ↩︎ 4. Cruscotto statistico giornaliero 16-07-2026 – Ministero dell’Interno ↩︎
Il d.lgs. 115/2026 recepisce la direttiva antitratta: il coordinamento con le nuove procedure di frontiera del Patto UE Immigrazione e Asilo
FEDERICA REMIDDI, SALVATORE FACHILE E GIULIA CRESCINI Il contributo esamina il decreto legislativo 12 giugno 2026, n. 115, di attuazione della direttiva (UE) 2024/1712, che modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. Il punto centrale del commento è costituito dal nuovo periodo di recupero e riflessione, introdotto nei commi 3-ter e 3-quater dell’art. 18 del d.lgs. n. 286/1998, e dal suo rapporto con le procedure di screening, di frontiera e accelerate disciplinate dal Patto UE su migrazione e asilo, entrato in vigore il 12 giugno 2026: si tratta di verificare se, e in quale misura, il nuovo istituto sia in grado di sottrarre la potenziale vittima di tratta alla logica acceleratoria e contenitiva propria di tali procedure. Il commento ricostruisce inoltre le altre modifiche apportate dal decreto, distinguendo quelle che intersecano la posizione del richiedente protezione internazionale da quelle relative alle vittime di tratta a prescindere da tale condizione – tra cui le novelle al codice penale (artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1), la disciplina dell’indennizzo e il nuovo Coordinatore nazionale anti-tratta. Un approfondimento specifico è dedicato al diritto della vittima di tratta di svolgere attività lavorativa già in forza della semplice ricevuta attestante la presentazione della domanda di permesso di soggiorno ex art. 18, prima ancora del suo rilascio. SOMMARIO 1. Premessa 2. Il periodo di recupero e riflessione: un nuovo istituto per le vittime di tratta 2.1 I diversi contesti applicativi del periodo di riflessione 2.1.1 La preidentificazione in frontiera e il rapporto con lo screening 2.1.2 La procedura di frontiera e l’inconciliabilità con il periodo di riflessione 2.1.3 Le conseguenze al termine del periodo di riflessione 2.2 Il rintraccio sul territorio 2.3 Il periodo di riflessione fuori dai casi di screening 3. I minori stranieri non accompagnati 4. Le procedure operative standard, il Meccanismo Nazionale di Referral e il sostegno transfrontaliero Parte II. Le modifiche relative alle vittime di tratta, a prescindere dalla condizione di richiedente protezione internazionale 5. Le modifiche al codice penale: gli artt. 600, 601 e il nuovo art. 601.1 6. Il diritto di indennizzo delle vittime di tratta 7. Il coordinatore nazionale anti-tratta e il servizio nazionale di pronta assistenza 8. Il Piano nazionale d’azione contro la tratta 9. Il diritto al lavoro nelle more del rilascio del permesso di soggiorno: il nuovo comma 3-quinquies dell’art. 18 Scarica l’articolo completo
Tratta: ripensare il principio di non punibilità
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze giuridiche Corso di laurea magistrale in giurisprudenza LA NON CRIMINALIZZAZIONE DELLA VITTIMA DI TRATTA: COME RIPENSARE IL RAPPORTO AUTORE-VITTIMA ALLA LUCE DEL PRINCIPIO DI NON PUNIBILITÀ Tesi di laurea magistrale in immigrazione: profili di diritto penale sostanziale e processuale Tesi di laurea di Caterina Mazzullo (2024-2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE È quando il mondo dorme che si generano i mostri. Di mostri ne abbiamo già parecchi, tra noi. Prima di tutto, la nostra indifferenza. Quando sono in gioco vite umane, l’imparzialità diventa un dovere che ci costringe a metterci dalla parte del diritto, della giustizia e delle vittime. Francesca Albanese Nel corso degli ultimi decenni, la disciplina dell’immigrazione è stata progressivamente riorientata alla luce di esigenze di controllo dei confini, sicurezza pubblica e contrasto dell’irregolarità. Tale evoluzione ha favorito una sempre più stretta integrazione tra politiche migratorie e diritto penale, con l’effetto di attribuire rilevanza sanzionatoria a condotte che, in origine, erano perlopiù ricondotte a mere violazioni amministrative. In questa prospettiva, l’ordinamento italiano mostra un orientamento sempre più marcato verso la criminalizzazione della condizione di straniero irregolare, con particolare riguardo alle fattispecie che prescindono dalla commissione di ulteriori reati e che assumono quale elemento centrale la sola irregolarità della presenza sul territorio. All’interno di questo quadro si collocano alcune disposizioni del Testo unico sull’immigrazione che, nel tempo, hanno contribuito a delineare un impianto repressivo particolarmente incisivo. L’introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale, l’inasprimento delle sanzioni per l’inosservanza dell’ordine di allontanamento, la disciplina relativa all’uso di documenti falsi, alla mancata esibizione dei titoli di soggiorno, alla cessione di immobili a stranieri irregolari e alle ipotesi di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina compongono un sistema nel quale la dimensione penale assume un ruolo centrale nella gestione del fenomeno migratorio. Ne deriva una tensione costante tra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, tensione che impone di interrogarsi sulla compatibilità di tali scelte normative con i principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza, colpevolezza e proporzionalità della pena. In quale modo, dunque, può essere collocato lo straniero all’interno di questo sistema e in quale chiave va interpretata la sua posizione? Lo straniero viene spesso ricondotto alla sola figura dell’autore di un illecito, secondo una logica che attribuisce alla sua irregolarità un autonomo criterio di rilevanza penale. Tuttavia, l’esperienza dei fenomeni migratori evidenzia come la medesima persona possa trovarsi, in numerose circostanze, in una condizione di marcata vulnerabilità, esposta a forme di sfruttamento, coercizione e abuso. Da ciò deriva l’esigenza di affiancare alla prospettiva repressiva una lettura attenta alla dimensione vittimologica, capace di mettere in evidenza il duplice ruolo che lo straniero può assumere nel contesto delle migrazioni irregolari: da un lato, soggetto destinatario dell’intervento sanzionatorio penale; dall’altro, persona in condizione di vulnerabilità e, in quanto tale, meritevole di adeguata protezione. In tale quadro si collocano le questioni relative alla tratta di esseri umani, al traffico di migranti e alle forme di sfruttamento connesse ai flussi irregolari. La distinzione tra trafficking e smuggling, pur nella frequente sovrapposizione pratica, resta essenziale per comprendere la diversa natura delle condotte, il ruolo dei soggetti coinvolti e le modalità attraverso cui l’ordinamento tenta di rispondere a fenomeni che, oltre al profilo criminale, implicano condizioni di particolare esposizione al rischio e allo sfruttamento. Lo status di straniero diviene il fulcro delle dinamiche di crimmigration ed espone il soggetto a una condizione di vulnerabilità giuridica. L’analisi di tali profili consente di porre in luce il delicato intreccio tra crimmigration e victimmigration, evidenziando il passaggio da una logica centrata quasi esclusivamente sulla repressione a un approccio che dovrebbe valorizzare maggiormente la protezione della vittima e la tutela effettiva dei diritti inviolabili. In questo senso, lo straniero può trovarsi al tempo stesso oggetto di incriminazione e vittima di sfruttamento, coercizione o tratta, rendendo necessario interrogarsi sulla tenuta di un modello che, nel perseguire finalità di controllo e deterrenza, rischia di comprimere le garanzie sostanziali e di oscurare la dimensione umana dei fenomeni migratori.
Tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e debt bondage: riconosciuto lo status di rifugiato a tre richiedenti del Bangladesh
In tre decreti emessi tra febbraio e aprile 2026, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto lo status di rifugiato a cittadini bengalesi vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, ribaltando in tutti e tre i casi le valutazioni negative delle Commissioni territoriali. I provvedimenti condividono un filo conduttore: la povertà endemica come fattore strutturale di vulnerabilità, il ricorso a prestiti usurari per finanziare il viaggio migratorio, lo sfruttamento subito in Libia e il rischio concreto di re-trafficking in caso di rimpatrio. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. 11027/2024) e le Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, il Collegio afferma che la valutazione della domanda di protezione internazionale non può prescindere da una lettura unitaria del percorso migratorio, includendo anche gli eventi successivi alla partenza dal paese d’origine. 1. BANGLADESH: PARTENZA DAL PAESE D’ORIGINE PER NECESSITÀ DI LAVORARE E MANTENERE LA FAMIGLIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DI VIAGGIO, SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA Il Tribunale di Bologna con decreto del 5 febbraio 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh a causa della condizione di estrema povertà della propria famiglia e della necessità di mantenerne i membri della stessa, contraendo debiti per finanziare il viaggio migratorio, e che in Libia era stato sottoposto per circa quattro anni a grave sfruttamento lavorativo, in condizioni di sostanziale riduzione in servitù, con passaporto sottratto, limitazione della libertà di movimento, turni massacranti, retribuzione inferiore al dovuto, minacce e violenze. La Commissione territoriale di Bologna aveva omesso di valutare le difficoltà economiche del richiedente nel paese d’origine in quanto non riconducibili ad alcuna delle fattispecie di protezione internazionale e aveva ritenuto incoerenti le dichiarazioni dello stesso quanto alle modalità di reperimento del denaro e non sufficientemente corroborato il timore di subire aggressioni da parte del creditore in caso di rimpatrio. Il Tribunale, al contrario, ritiene credibile il racconto del ricorrente, osservando come egli abbia chiarito in modo lineare di avere inizialmente contratto un primo debito con amici e parenti per partire dal Bangladesh e, successivamente, un distinto prestito usurario per fuggire dalla Libia, rimasto ancora in parte insoluto. Il Collegio valorizza altresì il livello di dettaglio della narrazione, sia con riguardo alle modalità del viaggio sia, soprattutto, alle condizioni di sfruttamento subite in Libia. Il racconto del richiedente – secondo il Tribunale di Bologna – risulta inoltre coerente estrinsecamente dal momento che trova pieno riscontro nelle COI sul Bangladesh. Ed infatti, il Tribunale svolge una ampia disamina delle COI sul Bangladesh, evidenziando come il ricorso al credito informale e usurario rappresenti un fenomeno diffuso, specie in contesti di povertà rurale e urbana, e come il mancato rimborso dei debiti esponga i debitori e le loro famiglie a minacce, aggressioni, perdita di beni, fuga forzata, ulteriore impoverimento e, nei casi più gravi, a forme di lavoro forzato e sfruttamento. Le fonti richiamate confermano altresì che il Bangladesh costituisce un importante paese di origine di vittime di tratta, reclutate attraverso promesse fraudolente di lavoro all’estero e poi sottoposte, nei paesi di destinazione o di transito, a pestaggi, sottrazione dei documenti, lavoro non retribuito e condizioni assimilabili alla schiavitù. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la condizione di estrema vulnerabilità economica del ricorrente e della sua famiglia; il ricorso ad un soggetto che organizzava professionalmente partenze irregolari; il versamento di somme ingenti per il viaggio; la contrazione di debiti; il passaggio sotto il controllo di terzi nel paese di transito; la sottrazione del passaporto; l’esperienza di sfruttamento lavorativo in Libia; la sottoposizione a minacce, violenze e restrizione della libertà personale; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta a fini di sfruttamento lavorativo, rilevando come le modalità del reclutamento, del trasferimento e dell’impiego lavorativo in Libia rivelino la strumentalizzazione della sua condizione di bisogno e la riconducibilità della vicenda al fenomeno del debt bondage. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di rimpatrio, un concreto rischio di re-trafficking, “considerata la situazione di indigenza economica della famiglia in Bangladesh e la sua situazione di vulnerabilità connessa al fatto di non aver estinto i debiti alle pressioni dei creditori al fine di ripagare il debito, tende ad aumentare il profilo di vulnerabilità del richiedente, di per sé già evidente per il solo fatto di essere già stato vittima di tratta e in mancanza di una protezione e di un sostegno statale (come si vedrà) che porta ad aumentare il rischio per lo stesso di cadere nuovamente nella rete della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo“. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo, nonché dei cittadini bangladesi esposti a vincoli debitori usurari e alla soggezione dei creditori, e conclude che il rimpatrio lo esporrebbe ad un fondato timore di nuova persecuzione, anche sotto forma di re-trafficking. Tribunale di Bologna, decreto del 5 febbraio 2026 2. VITTIMA DI DEBITI IN BANGLADESH E DI SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN LIBIA E IN ITALIA Il Tribunale di Bologna con il decreto del 13 febbraio 2026 riconosce lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che, a seguito del dissesto economico dell’attività familiare durante la pandemia, aveva contratto rilevanti debiti in Bangladesh, essendo di conseguenza costretto a lasciare il Paese affidandosi a trafficanti per raggiungere la Libia nella prospettiva di lavorare e ripagare i creditori, e aveva poi subito condizioni di sfruttamento lavorativo prima in Libia e poi in Italia, accompagnate da minacce e ulteriori forme di soggezione. La CT, pur avendo audito il ricorrente in due distinte occasioni, anche a seguito dell’invio dello stesso all’ente anti-tratta competente affinché svolgesse le relative verifiche, aveva escluso che le dichiarazioni del ricorrente potessero integrare i presupposti della tratta e del rischio persecutorio, ritenendo che egli avesse fornito informazioni solo parziali sulle condizioni dei prestiti, lamentato mere pressioni o generiche minacce e che neppure la successiva denuncia per sfruttamento lavorativo in Italia fosse idonea a fondare un rischio in caso di rimpatrio, rigettando la richiesta di protezione internazionale e trasmettendo unicamente gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Tribunale, al contrario, afferma espressamente di non condividere tale valutazione, osservando che gli elementi dedotti integrano i presupposti della tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e del rischio persecutorio da parte dei creditori-usurai, con conseguente rischio di re-trafficking. Omettendo l’audizione del richiedente, ma esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese in precedenza e sulla documentazione prodotta (le risultanze del percorso anti-tratta e delle SIT rese nell’ambito del procedimento penale), il Collegio valorizza il fatto che il cittadino bangladese, persona analfabeta, abbia reso un racconto complessivamente lineare e coerente, ricostruendo così una vicenda caratterizzata da un progressivo aggravamento della vulnerabilità: dalla crisi economica familiare al ricorso a prestiti, dall’insolvenza alle pressioni dei creditori, fino alla decisione di emigrare, all’affidamento ad intermediari e allo sfruttamento subito nel paese di transito e di destinazione. Secondo il Tribunale, pur in assenza di collegamento tra le persone che hanno sfruttato il richiedente in Italia e in seguito minacciato quando costui ha deciso di sporgere denuncia contro di loro, lo sfruttamento lavorativo subito nel paese di destinazione rileva “quale prova tangibile del rischio di re-trafficking, rischio del tutto ignorato dall’organo amministrativo. In altre parole nel provvedimento di diniego manca una valutazione della subita tratta da parte del richiedente alla luce di quanto emerso in ordine agli eventi vissuti dopo la partenza dal Bangladesh e soprattutto di quelli patiti in Italia“. Il Collegio sottolinea quindi che la successiva esperienza in Libia e in Italia non costituisce un elemento estraneo alla vicenda originaria, ma rappresenta un passaggio decisivo per la sua qualificazione giuridica, in quanto proprio lo sfruttamento lavorativo subito nei paesi di transito e di destinazione dimostra la persistenza e l’aggravarsi della condizione di soggezione, inserendo il ricorrente in circuiti di sfruttamento coerenti con le dinamiche della tratta: “Il rischio di persecuzione in caso di rimpatrio deve essere considerato in chiave meramente oggettiva, a prescindere dalle ragioni che hanno indotto il richiedente a migrare e comunque con riferimento all’attualità, risultando irrilevante, ai sensi del successivo art. 4 d.lgs. cit., che detto pericolo sia sorto in un momento successivo alla sua partenza e ininfluente il motivo che aveva originato la partenza (cfr. Cass. n. 2954/2020; Cass. 25771/2021; Cass. 6557/2022), ben potendo la necessità di ricevere protezione sorgere successivamente tanto per ragioni oggettive legate alle condizioni del paese di origine, tanto per ragioni soggettive ai sensi dell’art. 4 D.lgs. n. 251/2007 (Cass. n. 9427/2018; Cass. n. 2954/2020; Cass. n. 38364/2021; Cass. n. 6557/2022). Ebbene, dal vissuto del richiedente si evince, a parere del Collegio, una particolare condizione di elevata e originaria vulnerabilità ed emergono elementi specifici e dirimenti che lo fanno ritenere vittima di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento lavorativo (…)“. Dopo aver individuato plurimi indicatori di tratta (secondo le linee guida istituzionali) presenti nella storia personale del richiedente, il Collegio afferma che è evidente che lo stesso sia stato vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e che tale situazione sia iniziata in Bangladesh e sia continuata, accrescendosi, in Libia e poi in Italia. A seguito di dettagliata analisi delle fonti COI sulla tratta di persone dal Bangladesh e sui fattori di rischio, il Tribunale di Bologna individua nella povertà endemica il più significativo dei fattori di rischio della tratta di persone in Bangladesh e rileva che tra gli elementi determinanti una condizione di povertà endemica di un cittadino del Bangladesh è possibile riscontrare i seguenti: provenire dalle aree più povere del paese ovvero regioni settentrionali, costali e rurali; vivere in zone interessate dai cambiamenti climatici; vivere in un contesto cittadino in insediamenti urbani informali o in baraccopoli; vivere in generale in un’abitazione che non è di mattone; non avere accesso all’istruzione e alla formazione; non avere adeguato accesso alle strutture sanitarie; avere sofferto di patologie sanitarie come conseguenza del cambiamento climatico o della povertà; avere perso la terra a causa di eventi climatici quando il mezzo di esistenza primario era l’agricoltura; non avere nessuna pregressa occupazione; avere una pregressa occupazione nel settore lavorativo informale in Bangladesh; avere già vissuto un’esperienza migratoria all’estero sotto il sistema di calafà; avere un pregresso status di immigrato irregolare. Conclude poi il Collegio che “a fronte della totale assenza di tutela statale la condizione di povertà endemica in Bangladesh può essere causa della tratta perché è il risultato di un vissuto storico che pertanto non può essere cambiato ed è rappresentativo di uno status ricoperto in passato, immutabile a causa della durata nel tempo e strettamente legato all’identità della persona“. Tribunale di Bologna, decreto del 13 febbraio 2026 3. PARTENZA DAL BANGLADESH PER MOTIVI ECONOMICI, VITTIMA DI SEQUESTRI A SCOPO DI ESTORSIONE IN LIBIA, CONTRATTAZIONE DI DEBITO DA VIAGGIO ED ULTERIORE DEBITO PER PAGARE IL RISCATTO Il Tribunale di Bologna con decreto del 24 aprile 2026 ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un richiedente bengalese che aveva lasciato il Bangladesh, tramite trafficanti, per migliorare la sua situazione economica e che una volta arrivato in Libia è stato vittima di tre sequestri a scopo di estorsione. La famiglia in Bangladesh ha contratto debiti per pagare il riscatto, debiti ancora insolventi e pertanto i familiari nel paese d’origine sono stati vittime di aggressioni da parte dei creditori. A seguito di ciò i familiari hanno cercato protezione dalla polizia bangladese, la quale tuttavia ha suggerito di pagare il debito. La Commissione territoriale di Bologna aveva considerato il racconto poco circostanziato e a tratti contraddittorio, negandogli qualsiasi tipo di protezione. Il Tribunale di Bologna, dopo aver audito il richiedente – il quale è riuscito dinanzi al Giudice a chiarire gli aspetti del racconto considerati poco chiari o contraddittori da parte dell’organo amministrativo – è arrivato alla conclusione che il racconto risulta lineare, chiaro, ricco di dettagli e quindi credibile. Ha poi correttamente valutato tale racconto in confronto con le informazioni sul Bangladesh disponibili dalle COI, dalle quali emerge che: il Bangladesh presenta un alto rischio di traffico di esseri umani, specialmente per lavoro forzato, sfruttamento e servitù domestica; la povertà e il debito sono cause principali della migrazione forzata; la vulnerabilità economica e sociale favorisce il coinvolgimento nel traffico di esseri umani; le pratiche di prestito informale e usura aggravano la vulnerabilità ed aumentano il rischio di ricatto e sfruttamento; la presenza di reti di traffico e il rischio di modern slavery sono elevati; le reti di traffico sfruttano le vulnerabilità sociali ed economiche; la mancanza di protezione legale e di supporto aumenta il rischio di traffico, violenza e abusi. Ciò posto, il Tribunale di Bologna, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11027/2024), secondo la quale “In tema di protezione internazionale, qualora il richiedente alleghi di avere contratto un forte debito per migrare a causa di una condizione di estrema povertà (c.d. vincolo debitorio o debt bondage), e di essere stato sottoposto a servitù o lavoro forzato nel paese di transito, nonché di avere una situazione lavorativa precaria sul territorio nazionale, ove sia ritenuto credibile su questi fatti, è necessario: valutare unitariamente il racconto anche alla luce delle Linee guida per l’identificazione delle vittime di tratta redatte dall’UNHCR“, afferma che nella valutazione della domanda di protezione internazionale del richiedente non si possa prescindere dalle richiamate Linee guida della Commissione Nazionale sul referral delle vittime di tratta, rilevando la presenza, nel caso di specie, di numerosi indici di tratta: la provenienza; la condizione di povertà profonda del richiedente e della sua famiglia; la destinazione del viaggio; la contrattazione di debito da viaggio e in seguito un altro debito per pagare il riscatto della sua liberazione in Libia; nonché la persistente necessità di ripagare il debito contratto. Dalla valutazione congiunta di tali elementi, il Collegio ritiene ragionevole desumere che il ricorrente sia stato vittima di tratta di esseri umani. Il Tribunale ritiene poi sussistente, in caso di ritorno nel paese d’origine, un rischio, ancorché potenziale, di re-trafficking, ed anche di ostracismo, discriminazione, comportamenti punitivi da parte della famiglia o della comunità locale e, in alcuni casi, anche da parte delle autorità e comunque difficoltà di reinserimento. Il Tribunale prosegue sottolineando come le COI attestino la sostanziale ineffettività della protezione statale in Bangladesh rispetto alle vittime di tratta, stante la limitata capacità repressiva nei confronti delle reti criminali, il numero esiguo di condanne, i ritardi procedimentali, i fenomeni corruttivi e il coinvolgimento di pubblici funzionari, nonché l’inadeguatezza dei programmi di assistenza e reintegrazione per le vittime di ritorno. Alla luce di tali elementi, il Collegio riconosce lo status di rifugiato, ritenendo che il ricorrente appartenga al particolare gruppo sociale delle persone già vittime di tratta di esseri umani, nonché dei cittadini bangladesi che contraggono debiti con tassi usurari e che si ritrovano vittime dei creditori. Tribunale di Bologna, decreto del 24 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Ivana Stojanova per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Bangladesh * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Nigeria – Status di rifugiata a una vittima di tratta dopo domanda reiterata: decisivi i nuovi elementi emersi e la perizia medica
Il Tribunale di Cagliari ha riconosciuto lo status di rifugiata a una cittadina nigeriana che aveva proposto una domanda reiterata di protezione internazionale, dopo un primo diniego sia della Commissione territoriale che dello stesso Tribunale. La donna, dopo un periodo in Germania, era rientrata in Italia e aveva presentato una seconda domanda di protezione, narrando finalmente la propria storia nella sua interezza – taciuta in prima battuta per timore delle conseguenze, soprattutto da parte della madam. La richiedente aveva subìto una feroce aggressione da parte dei familiari del marito, di fede musulmana, che non accettavano la sua appartenenza alla fede cristiana. Il marito fu ucciso dai propri familiari nel tentativo di difenderla; lei rimase gravemente ferita da un pezzo di vetro mentre era incinta. I figli della coppia furono sottratti dalla famiglia del marito e portati via. In seguito, la donna cadde nelle mani di una madam che, con la falsa promessa di un lavoro, la indusse a lasciare la Nigeria: durante il viaggio fu stuprata, sottoposta al rito juju e poi costretta a prostituirsi in una connection house in Libia, dove subì torture, compresi aborti forzati. A causa delle violenze subìte, non può più avere figli. Il debito contratto con la madam non fu mai estinto interamente. A supporto del racconto, l’avvocata aveva fatto esaminare da un medico legale le fotografie delle cicatrici presenti sul corpo della donna – tra cui un profondo squarcio sulla schiena – ottenendo una perizia che ne attestava la compatibilità con le ferite inferte per essersi rifiutata di avviarsi alla prostituzione. Il Tribunale di Cagliari, dopo una nuova audizione, ha ritenuto il racconto “plausibile e coerente con la struttura narrativa tipica dei racconti delle donne vittime di tratta provenienti dalla Nigeria“, nonché corroborato dalle prove documentali prodotte. Nella motivazione, il Tribunale ha richiamato gli elementi indicativi della tratta a fini di sfruttamento sessuale evidenziati dalle fonti internazionali – in particolare il Rapporto EASO “Nigeria, la tratta di donne a fini sessuali” – riscontrandoli puntualmente nel caso di specie: la provenienza dall’Edo State, l’età al momento della partenza, il reclutamento ingannevole da parte di una donna conosciuta in patria, la coercizione alla prostituzione in una struttura chiusa, il sistema del debito, e l’uso del voodoo come strumento di controllo. Il Tribunale ha inoltre rilevato che, in caso di rimpatrio, la richiedente sarebbe esposta a ritorsioni da parte della rete della madam – che la sta cercando attivamente, come emerso da un episodio in un African shop – e non potrebbe contare su alcuna rete familiare di supporto, essendo il marito deceduto e i figli scomparsi. Le autorità nigeriane si sono già dimostrate incapaci di offrirle protezione: dopo l’aggressione dei familiari del marito, la sorella aveva tentato di sporgere denuncia alla polizia, rischiando l’arresto perché le sue dichiarazioni avrebbero infangato il nome del suocero, esponente politico locale. Accertata la condizione di vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra, concedendo lo status di rifugiata. Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie la sospensione richiesta è stata ritenuta giustificata. Tribunale di Cagliari, decreto del 4 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Nigeria * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Tratta, provocato naufragio, abbandono nel deserto: la Tunisia di fronte alla Corte Africana per i Diritti Umani e dei Popoli
Quattro persone migranti, rappresentate da avvocate e avvocati dell’ASGI e dall’Avv. Ibrahim Belguith, hanno presentato altrettanti ricorsi contro la Tunisia davanti alla Corte Africana per i diritti umani e dei popoli. È la prima volta che questo organo giurisdizionale viene chiamato a pronunciarsi sulle violazioni commesse dalla Tunisia ai danni di persone straniere. Le condotte contestate sono di estrema gravità: detenzione arbitraria, tortura, violazione del diritto alla vita, espulsioni collettive, tratta di esseri umani, discriminazioni razziali e di genere, tra le altre. Le vicende portate all’attenzione della Corte non sono casi isolati, ma emblematiche di pratiche che dal 2023 si fanno sempre più frequenti e documentate. Riguardano migliaia di persone, provenienti per lo più dall’Africa occidentale, che emigrano in Tunisia o la attraversano nel loro viaggio verso l’Europa. I ricorsi descrivono deportazioni e abbandono nel deserto in condizioni estreme, detenzione in gabbie situate in zone militari, la compravendita di persone alle guardie di frontiera libiche in cambio di barili di petrolio, intercettazioni violente in mare che causano la morte per annegamento. Pratiche già ampiamente documentate negli ultimi anni da persone sopravvissute, organizzazioni della società civile e organismi internazionali. Ora si chiede alla Corte Africana di giudicarle alla luce della Carta africana per i diritti dell’uomo e dei popoli, con l’obiettivo di accertare le responsabilità della Tunisia e di contrastare queste gravissime violazioni. L’azione legale ha anche una dimensione politica: le autorità dell’Unione europea e dei suoi Stati membri devono cessare ogni forma di cooperazione con un paese che commette tali violazioni anche grazie ai mezzi materiali e finanziari forniti dall’UE. Le condotte descritte nei ricorsi dimostrano inoltre che la Tunisia non può in alcun modo essere considerata un paese sicuro per le persone migranti, né un luogo di sbarco sicuro per chi viene soccorso in mare. Spetta ora alla Corte riaffermare i diritti garantiti dalla Carta africana e far sì che gli Stati rispondano delle gravi violazioni loro imputabili. Interverranno alla conferenza stampa: * ActionAid * ARCI * ASGI * RRX * Avv. Brahim Belgith * Cecilia Strada, Eurodeputata PD Clicca qui per registrarsi su Zoom MATERIALI UTILI: * Scheda sintetica dei ricorsi presentati Per approfondimenti sulla situazione tunisina è possibile consultare i seguenti rapporti: * NOBODY HEARS YOU WHEN YOU SCREAM – Amnesty International, Giugno 2025 * TORTURE ROADS OMCT | VOL I – II – III – IV * MER INTERROMPUE – Alarm Phone * State Trafficking
Oriri. Spiriti e Incubi.
Una parola latina che significa sorgere, nascere, venire alla luce – la stessa radice da cui discende oriente, il punto cardinale del sole che si alza. In lingua Bini, nel sud della Nigeria, significa spiriti. Incubi. Oriri parla di Sicilia, di Mediterraneo, Benin, Niger, Nigeria, Ghana. Segue il filo invisibile che lega donne che arrivano in Europa a un rito celebrato migliaia di chilometri più a sud, prima della partenza. Un giuramento. Una promessa estorta. Una forma di controllo che attraversa il mare insieme a loro. Il guardiano del Tempio dei Pitoni, il più antico luogo sacro del Voodoo, prende in braccio uno dei serpenti custoditi nel Tempio. Ouidah, Repubblica del Benin, 2018. – Ph: Francesco Bellina Questa narrazione fotografica è la storia di quel filo. L’autore è Francesco Bellina. Oriri è una storia di migrazioni, spostamenti e scambi tra persone, luoghi e ritualità. Un percorso che si svela passo dopo passo, rivelando progressivamente la realtà di troppe donne nigeriane vittime di schiavitù sessuale. Per raccontarla in immagini, Bellina ha attraversato mari, deserti, città e campagne, ritracciando le tappe delle rotte della tratta e portando lo sguardo verso realtà sottili, spesso invisibili, che nel silenzio agiscono e trasformano la vita delle vittime in oriri, appunto. Incubi. Le testimonianze che ha raccolto hanno la forza di una denuncia: il fotografo rivela come la partecipazione ai riti iniziatici delle religioni locali – generalmente associate al voodoo – rinforzi il controllo degli sfruttatori sulle vittime. Attraverso un linguaggio insieme etico ed estetico, le sue opere mettono in luce la dipendenza reciproca tra reti criminali e culti religiosi nella loro duplice dimensione di vincolo e potenziale protezione, là dove politica, economia e spiritualità si fondono in una partecipazione rituale collettiva. Due maschere tradizionali del Festival del Voodoo durante la sfilata tra le strade di Ouidah. Ouidah, Repubblica del Benin, 2018 – Ph: Francesco Bellina Dettaglio del backstage a un concerto tenutosi in occasione del festival “Emérgence, Arts et Racines”, organizzato dalla compagnia teatrale “Arène”, in Niamey, Niger, 2018 – Ph: Francesco Bellina Istituto Italiano di Cultura di Marsiglia. È il 28 maggio, l’indomani del vernissage della mostra, che resterà qui fino al 7 luglio. Incontro Francesco in questa città che è stata, dopo Palermo, uno dei luoghi di arrivo di molte donne nigeriane, vittime di tratta degli esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale. Mi racconta il suo lavoro e le ragioni che lo hanno spinto a trattare in immagini questo tema. Mi parla di riti, di movimento di persone, di connection house, luoghi di snodo della tratta e il suo desiderio di capire il rito voodoo, il Juju. Ne è andato a cercare le origini fino allo stato del Benin: nella “tratta nigeriana” quel rito è stato svuotato del suo senso originario di protezione. Il giuramento imposto alle donne per sancirne la sottomissione, svuotato di ciò che di benevolo lo animava, genera incubi – oriri, appunto – e si riduce a due parole: I swear. Giuro. Fedeltà e sottomissione in cambio di una protezione falsa. Protezione falsa che impone un debito capace di raggiungere fino ai cinquantamila euro. Parliamo insieme della sua rappresentazione in immagine di Oriri.  Qui di seguito, la conversazione con Francesco, il cui lavoro fotografico di inchiesta è una rivendicazione politica.  Le interviste di Radio Melting Pot Oriri. Spiriti e Incubi. Intervista al fotografo Francesco Bellina Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:30:12 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Scarica file | Ascolta in una nuova finestra | Durata: 00:30:12 | Registrato il 5 Giugno 2026 D: CI RACCONTI LA STORIA CHE HA GENERATO QUESTA MOSTRA? R: Io mi sono trasferito a Palermo da Trapani. Vivevo in un quartiere popolare dove sono cresciuto. Proprio quello che ha visto per la prima volta sorgere un CPT, un Centro di Permanenza Temporanea, il Serraino Vulpitta, dove il 28 dicembre 1999 sono morti sei migranti, in seguito ad una protesta sfociata in dramma. E quella, per me, è stata una vicenda importante, anche se avevo solo dieci anni. Uomini migranti, detenuti in quel centro diedero fuoco ai materassi nelle celle in cui si trovavano. Sei di loro persero la vita. Anni dopo, mi sono trasferito a Palermo. Vivevo a Ballarò, quartiere multietnico dove si parlano più di 100 lingue, di cui una è comune: il siciliano. È un posto meraviglioso, una periferia nel centro storico. Quando dal 2016-2017 molte persone migranti non passavano per il circuito dell’accoglienza vera e propria ma cercavano situazioni di fortuna, molte persone si sono rifugiate a Ballarò. Chi occupava delle case… chi invece faceva parte di organizzazioni criminali… chi era membro della Black Axe nigeriana che gestiva delle connection houses… . In realtà mi sono ritrovato a entrare dentro una di queste e, restando fedele al mio ruolo e alla mia professione, ho iniziato a fotografare quel luogo. La prima volta che ho immortalato una vittima di tratta, ricordo uno di quei ragazzi che controllavano, là dietro, con il coltello puntato sulla mia schiena, che mi ha detto: “fai la foto, ma non parlare”. Questa cosa mi ha fatto sentire in un modo terribile. Mi sentivo in colpa con questa ragazza: l’ho vissuto come un abuso nei suoi confronti, anche se non ho avuto rapporti sessuali con lei. Quello è stato un momento cruciale, in cui ho deciso che volevo capire cosa fosse la tratta. Allora, ho chiesto aiuto a Don Enzo Volpe, a Valeria Gandini, che sono degli attivisti di Ballarò, e mi hanno subito fatto entrare in quel mondo. Contestualmente, mi sono avvicinato tantissimo alla comunità ghanese, alla comunità Ibo, che mi ha dato anche un altro punto di vista. Alla fine, mi sono ritrovato un po’ con “la mia Africa” a Ballarò. E ho deciso di andarci beneficiando dell’ospitalità dalle famiglie di questi miei amici che vivono lì. Per esempio, a Kumasi, in Ghana, sono andato a dormire dai parenti dei pastori della chiesa dove andavo la domenica a fare le fotografie a Palermo e poi fino a Benin City, in Nigeria. Una gran parte del lavoro, l’ho speso in Niger, un posto veramente interessante per tutti i tipi di traffici. E poi a Benin, mi sono reso conto di quello che volevo investigare e sono riuscito ad avere un quadro completo. Nel frattempo, anni dopo quegli scatti, voglio ricordare che le tratte e le rotte sono cambiate. Quello che ho cristallizzato io anni fa non è più così. Quello è stato un periodo storico che è stato terribile, che ha lasciato delle ferite che sanguinano ancora. E poi, purtroppo la tratta continua anche con altre nazionalità, con persone di altra provenienza. D: TU FAI RIFERIMENTO A TUTTA UNA SERIE DI TERMINI CHE SONO TIPICI DELLA TRATTA NIGERIANA. PARLI DI CULTS, DI RITI, PARLI DI CONNECTION HOUSE. PUOI SPIEGARE, PER CHI NON SA CHE COSA SIANO, RAPIDAMENTE? Capire cosa c’è a livello immaginario, spirituale, religioso dietro il traffico di esseri umani ed in particolare delle donne, per me è stato fondamentale. Volevo capire quale fosse la relazione tra i rituali e il traffico di donne. In realtà, ho compreso molto andando nella Repubblica del Benin, dove il voodoo è la religione ufficiale. Ho parlato con tanti pastori e sciamani, “veri”, ma ho incontrato anche dei criminali che si spacciavano per sciamani e si vantavano con me di aver mandato a Palermo molte ragazze. A Benin City, c’erano finti preti che facevano questa sorta di rituale: di mistico non c’era nulla. Si servivano di quella paura, di quella cultura tradizionalmente radicata, quanto meno in queste persone, per cercare di spaventarle. È semplice fare un parallelismo con il giuramento d’ingresso all’Ndrangheta o alla Sacra Corona Unita: qui si bruciano le immagini sacre di santi nelle proprie mani. In realtà, non c’è una relazione tra religione e criminalità, ma chi subisce questo rito d’iniziazione sente un trasporto emotivo che altri strumenti non darebbero. D: PARLI DI CAMBIAMENTI DELLE ROTTE MIGRATORIE. COSA È SUCCESSO? Mi sono accorto, stando soprattutto in Africa, che sono cambiate le vittime di tratta, sia per quanto riguarda la lingua che i paesi di origine: Costa d’Avorio, Camerun, Burkina Faso, Liberia, non solo Nigeria o Benin City. Questa è stata la prima cosa che ho visto. E sicuramente presumo che ad Agadez sia cambiata la situazione, perché ci sono andato per tre anni ed era diverso ogni volta che tornavo. Se i paesi di origine sono altri, ci saranno altri crocevia come Agadez che si sono creati nel frattempo. E poi, la situazione nel Sahel si è ribaltata: prima era il cortile di casa della Francia, ora il tentativo è quello di mantenere un’autonomia, e penso che questo abbia determinato e determini dei cambiamenti nelle rotte. D: LA TUA OPERA SI CHIAMA ORIRI. PERCHÉ HAI SCELTO QUESTA PAROLA PER LA MOSTRA E DI CHE COSA PARLA? Oriri vuol dire incubi, spiriti, nella lingua Bini, parlata a Benin City. Ricordo che mentre lavoravo a questo progetto, lì, un ragazzo mi ha fatto sentire una canzone che si trova anche su YouTube che diceva “Oriri la notte porta gli spiriti”. Oriri è questo. Sono questi fardelli che ti seguono: il debito che hai con la tua famiglia, o il rituale del rito voodoo, o anche una sorta di sofferenza patriarcale che si porta dietro, quella familiare, che conduce poi in un modo o nell’altro dentro questo giro di schiavitù sessuale. Gli Oriri non hanno bisogno di visti, non seguono il criterio di quote per l’immigrazione, non hanno bisogno di ONG, perché i trafficanti passano sempre e riescono sempre a essere ovunque. Invece chi subisce tutta una serie di strette legalitarie sono sempre le vittime. Gli Oriri, che rappresentano la parte del male, sono quasi legittimati dal potere, altrimenti non esisterebbero. D: QUESTI ORIRI NELLE TUE FOTO SI VEDONO? Nel 2019, a bordo della Mare Jonio di Mediterranea, un amico mi aveva detto di cercare gli Oriri nel mare. Non ho dimenticato quella cosa. Ho fotografato la schiuma sull’acqua – un’immagine molto siciliana – di notte, in bianco e nero. Gli Oriri per me sono un po’ quelli.  I resti di un gommone che aveva a bordo 98 persone migranti tra cui 22 bambini, soccorsi nell’agosto 2019. Mar Mediterraneo, 2019 – Ph: Francesco Bellina D: NELLE SONO FOTO CHE FANNO PARTE DI QUESTA MOSTRA E DEL TESTO, ALCUNE RAPPRESENTANO I RITI VOODOO. POI, CI SONO FOTO DEL MARE, DELLE PERSONE… PERCHÉ RACCONTI ORIRI IN QUESTO MODO E CHE CRITERIO HAI USATO? Allora, intanto è ovvio che ci sia una scelta estetica, che rende un lavoro potente, perché comunque le nostre percezioni si basano sulla visione. In realtà ho inserito tantissime immagini che non erano necessarie per qualcun altro. Per esempio, la foto del deserto d’oro. Io sono siciliano trapanese e da noi d’inverno la spiaggia è rossa come il corallo. Allora, c’era questa associazione per me tra la polvere d’oro e quella del corallo. E poi, una riflessione alla base: nonostante questa ricchezza, sappiamo quello che succede lì. Ecco, allora, quella foto parla di colonizzazione: vecchia e nuova, di estrazione delle risorse minerarie in Niger. Poi ce ne sono altre che parlano di eventi culturali fatti nel deserto da studenti senza una lira. Un modo, per me, di mostrare che l’Africa non è solo morte e sofferenza, perché non è così. C’è una grande umanità, gioia di vivere, speranza, solidarietà, ed è giusto mostrare anche questo. È come se avessi dosato, attraverso le mie idee e i miei valori, queste fotografie. C’è un omaggio a Fela Kuti, che per me è fondamentale. C’è una critica alle Mushroom Churches, cioè a quelle chiese create solo per fregare i soldi. E poi c’è un omaggio alle suore che aiutano ragazzi ogni giorno. D: QUESTO LAVORO CHE IMPATTO HA AVUTO NELLA TUA VITA? Probabilmente lo scoprirò tra un po’. Però posso dire che mi ha dato tantissime soddisfazioni, sono felice di quello che ho fatto, lo rifarei e penso soprattutto sia utile. Per me è stato un investimento di quattro anni in cui ho faticato. Quasi nessuno ha creduto in questo progetto, non è stato finanziato, dunque è stato molto oneroso. Dal punto di vista umano, se io già avevo una particolare attenzione alle questioni di genere, verso storie e vicende particolari, il progetto l’ha amplificata. La mia sensibilità e il mio modo parlare rispetto a questi temi si sono modificati. Questo lavoro ha inciso sulla mia vita privata e sulla mia visione politica. D: IL TUO LAVORO COSA DICE DELLE DONNE E COSA DICE DELLE DONNE VITTIME DI TRATTA? Innanzitutto, per me la donna è una figura semidivina. Questo è un retaggio della mia cultura e della mia educazione. Ho subito l’influenza della mia Sicilia, una terra più matriarcali di tante altre regioni o culture. E poi, io ho avuto l’esempio di donne nella mia vita: le mie nonne e mia mamma, che mi hanno cresciuto e mi hanno insegnato la dignità, a perseguire i propri obiettivi a costo della vita. Quindi questo ha condizionato il mio modo di vedere la donna. E penso che questo si percepisca anche nelle foto, in cui cerco di trasmettere il rispetto che sento.  Sulle vittime di tratta, la risposta è semplice: mi auguro di non vederne mai più in vita mia. Purtroppo non è così. Io vivo, oltre che a Palermo, vivo anche in Ghana. Basta uscire in strada per vedere il traffico di donne. Solo che prima erano di Benin City, ora sono tutte della Namra State. Prima erano trafficate, detenute in ostaggio, sequestrate dalla Black Axe; ora vengono rapinate dalla polizia. Cambia il carnefice, però alla fine l’oggetto da utilizzare, da sfruttare, è sempre quello. Voglio però aprire una riflessione: quando si parla di donne, bisogna discutere anche di uomini — non per parità, ma per una questione di domanda e offerta. Se ci sono uomini che pagano, e che lo fanno esercitando violenza — perché non si può chiamare sesso ciò che nasce da una violenza — allora l’uomo deve entrare in questo dibattito e guardare alle proprie responsabilità. D: C’È UNA STORIA DELLE PERSONE CHE HAI FOTOGRAFATO CHE TI HA COLPITO PIÙ DI ALTRE, O CHE HAI DECISO DI RACCONTARE IN IMMAGINI? C’è la storia di Jennifer, sicuramente, che io coinvolgo in tutto quello che faccio. Mi ha colpito perché è stata una cosa inaspettata. Ero andato a Kumasi, in un quartiere; mi ero infilato in una casa di schiavitù. Questa ragazza pensava che fossi lì per fare sesso a pagamento. Invece le ho raccontato che sono un artista e che volevo parlare. Lei mi ha chiesto di aiutarla a scappare e quella sera l’ho fatto. Lei adesso è in Nigeria, salva; è sposata, con un figlio. Con lei, parliamo di mille cose — di politica, di business, di tutto e di più — perché non è un rapporto che si è fermato a quell’episodio. Ci alimentiamo a vicenda. È un rapporto alla pari. Perché per me questo è fondamentale. Siccome questa storia con lei è importante nel lavoro e ne parlo spesso, un giorno le ho chiesto di raccontarla dal suo punto di vista. E così la sua versione della storia è scritta nel libro di Oriri ed è sempre installata accanto alla sua fotografia. Quando ho letto la sua versione sono rimasto deluso in fondo, ma questi sono affari miei. Lei, mi dipinge come l’uomo bianco arrivato a salvarla. L’opposto di quello che penso. Eppure, questa visione esiste ancora: il bianco viene e ti salva. Ma non è così, ed è quanto di più lontano dalla visione che ne ho io.  Jennifer, 25 anni, è stata portata via dalla sua abitazione a Lagos e venduta a Khumasi, in Ghana, come schiava sessuale. È stata aiutata a scappare, 3 anni dopo, durante la realizzazione del progetto Oriri – Ph: Francesco Bellina D: È POLITICA LA TUA OPERA? Ovviamente è politica, come tutto quello che faccio. Il mio modo di vivere è politico. Infilo la politica ovunque. Perché come mi hanno insegnato a scuola, l’arte è un’arma carica. D: COSA VUOI TRASMETTERE CON ORIRI A CHI OSSERVA LE FOTO, A CHI GUARDA IL LIBRO? Vorrei trasmettere intanto un po’ d’Africa, anche se detto così non dà veramente l’idea giusta. Africa vuol dire decine di paesi, non uno solo, terra di molteplici visioni e culture, di ricchezza, povertà, come in tutti i posti del mondo. Ma soprattutto io vorrei che la gente si facesse domande leggendo, guardando queste immagini, guardando il libro. Più domande riesco a far suscitare in una persona, più mi avvicino a quello che mi sono prefissato. D: UNA CONCLUSIONE? Penso che la cosa più importante sia che questo lavoro venga divulgato. Non perché sia il mio, ma perché per me è importante che circolino le storie di persone in carne e ossa di cui ho raccolto la storia in immagini e che possano essere utili per migliorare il futuro. Altrimenti non abbiamo concluso niente. Poi sicuramente l’Italia non è il luogo migliore dove far circolare certe idee, esperienze o progetti. E soprattutto se vieni dalla Sicilia, spesso è molto complicato. Quindi il fatto di essere riuscito a portare a termine questo progetto e che stia girando così tanto, che ancora le persone ritratte in quelle foto lo apprezzino e mi dicano grazie… ecco, per me è la cosa più bella di tutte.
“Vite che sconfinano”: donne transgender migranti tra tratta, diritti negati e protezione mancata
Le donne transgender migranti provenienti dal Sudamerica sono tra i gruppi sociali meno assistiti nei percorsi di riconoscimento dello status di rifugiate e di inserimento sociale. Sono inoltre tra le persone migranti maggiormente esposte alla tratta a fini di sfruttamento sessuale. Sono tra le cittadine con background migratorio che, pur potendo contare su una residenza prolungata in territorio italiano, permangono spesso in uno stato di precarietà e marginalità molto prolungato che le rende vittima di re-traficking. È il quadro generale che emerge dal rapporto Vite che sconfinano 1, documento riassuntivo dell’esperienza del progetto LightonRights 2. Tra 2023 e 2025, il Progetto ha seguito 30 donne cisgender con background migratorio e 40 persone lgbtqia+ migranti, soprattutto donne transgender latinoamericane, escluse dall’accesso a diritti essenziali (soggiorno, salute, abitare) a causa dell’inefficienza del sistema istituzionale italiano, della (spesso) poca preparazione dei suoi operatori e della generale mancanza di risorse del sistema d’accoglienza (anche del Circuito a bassa soglia) nel territorio di Roma Capitale. Eppure, gli strumenti giuridici per ottenere la protezione internazionale, condizione fondamentale per una stabilità di vita e un migliore accesso ai diritti fondamentali, ci sono. Vite che sconfinano sottolinea infatti che (sebbene solo di recente) la giurisprudenza ha stabilito la possibilità concreta di riconoscere la protezione internazionale a persone che, nel proprio Paese d’origine, potrebbero subire o subiscono (nel passato, presente e futuro) discriminazioni in base a orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere o caratteristiche sessuali 3. Gli abusi subiti dalle donne transgender si possono poi ascrivere alla violenza di genere. L’Alto Commissariato delle Nazioni Uniti per i Rifugiati (UNHCR) definisce “violenza di genere” qualsiasi atto perpetrato contro la volontà di una persona su base di differenze socialmente costruite (come il genere). In altre parole, è violenza di genere qualsiasi danno o sofferenza mentale, sessuale e fisica, la minaccia di questi atti, la coercizione e altre privazioni della libertà che sono subite da una persona per il modo in cui esprime la sua identità, modo che è percepito sbagliato dalle norme sociali maggioritarie. Raccogliendo le testimonianze delle persone assistite e l’esperienza comune giurisprudenziale e non, il report di LightonRights individua tre attori principali che operano violenza di genere contro donne transgender. Lo Stato, con i suoi vari operatori, genera supporta e riproduce discriminazioni socio-culturali e penali che condannano le persone trangender a condizioni di marginalità, subordinazione e pericolo di vita. Per esempio, in diversi Paesi sono vietati i progetti a difesa e sostegno delle persone lgbtqia+ oppure la queerness nell’espressione di genere e sessuale è considerata un reato passibile di pena di morte. Ancora, le autorità statali non attuano le tutele previste dalle leggi esistenti a beneficio di persone lgbtqia+, ossia le leggi rimangono lettera morta. Famiglie e comunità sono le altre due sorgenti di violenza di genere. Le norme sociali che percorrono e costruiscono questi due nuclei puniscono spesso in modo molto duro chiunque deragli dalla loro via. Nel caso di donne trangender latinoamericane, è possibile supporre che il loro contesto socio-culturale sia segnato dalla cultura del machismo e come un individuo di sesso maschile che esprima la propria identità femminile sia stigmatizzato in modo violento e negativo. Non sono però solo il Paese e i nuclei sociali d’origine a produrre violenza di genere contro donne trangender. Anche il Paese e la società d’arrivo hanno responsabilità, perché anche in questi contesti esistono norme comuni e atteggiamenti istituzionali che designano le persone transgender/lgbtqia+ migranti come individui di serie B. in Italia, sembra che l’unica possibilità di inserimento sociale delle persone trangender provenienti dal Sudamerica (e in particolare delle donne) sia il lavoro sessuale, in strada o in case d’appuntamento. Questa visione restrittiva e predeterminata del loro progetto migratorio ed esistenziale, che dovrebbe invece essere autodeterminato, alimenta il meccanismo di loro traffico a fini di sfruttamento sessuale. Anche i media alimentano questo meccanismo, descrivendo le donne transgender come vite a perdere: donne destinate al lavoro sessuale “per abitudine”, destinate a rimanere sulla strada per una sorta di incapacità di riscatto e/o predisposizione derivata dalla loro identità di genere e sessuale. Persone che non vogliono o non possono riabilitarsi. Questo quadro costringe le donne trangender a condizioni di estrema precarietà esistenziale, che a sua volte le svolgere attività lavorative obbligate e/o di sussistenza come il sex work, spesso tra l’altro fonte di guadagno per la famiglia e la comunità che le ripudia. Esclusione sociale e marginalizzazione economica sono solo due delle forme che prendono gli abusi sulle donne transgender nelle comunità di partenza, passaggio e arrivo. Gli altri hanno carattere fisico (aggressioni), sessuale (stupro) ed emotivo (maltrattamenti verbali ed esclusione sociale). Ci sono anche l’esclusione dall’accesso ai diritti e alle risorse a essi collegati e la violenza assistita (ossia il fatto di essere persone testimoni dirette o indirette di violenze subite da altre persone transgender). Inoltre, il timore nei confronti delle Forze dell’ordine (causato e alimentato da esperienze negative vissute) e delle ritorsioni di trafficanti, sfruttatori e cittadini violenti ferma spesso la volontà di denuncia, primo passo verso l’uscita dalla condizione di sfruttamento e discriminazione. La specificità dell’identità di questi individui e il vissuto, la coscienza, la storia comune e condivisa ne fanno un “particolare gruppo sociale”. Pertanto, le persone transgender (e lgbtqia+) possono essere titolari di tutela da parte del diritto internazionale come rifugiate secondo le Convenzione di Ginevra del 1951, recepita a livello europeo dalla Direttiva qualifiche del 2004 (diffusa nel 2011). L’art. 2 di questa Direttiva mette in chiaro quali sono i principi secondo cui è riconoscibile lo status di rifugiat3, mentre l’art. 10 specifica cosa significhi appartenere a un particolare gruppo sociale3. L’art. 7 determina che le misure di protezione per queste persone poste in essere dallo Stato d’origine possono essere ritenute effettive solo se sono durature, effettive e accessibili. Ossia, come detto sopra, non basta una legge anti-discriminazione: è necessario che esistano strumenti pratici che assicurino alle persone queer una protezione costante e abilitante all’accesso ai diritti e al godimento di una vita dignitosa. L’art. 5 stabilisce che le persone transgender devono essere tutelate anche in riferimento a minacce e violenze subite durante o dopo la partenza dal Paese d’origine. In generale, poi, il pericolo sempre attivo che minaccia queste persone rende per loro valido il principio di non refoulement: non possono cioè essere espulse, perché l’espulsione comporterebbe per loro un rischio troppo grande di ricadere nella discriminazione e nei circuiti di sfruttamento di cui sono state vittime nel Paese d’origine e durante il percorso migratorio. L’applicazione della Convenzione di Ginevra sopracitata è facilitata anche dalle Linee guida UNHCR in materia di riconoscimento dello status delle persone rifugiate in base a orientamento sessuale e/o identità di genere. L’Alto Commissariato riconduce ancora questo riconoscimento al fatto che le persone trangender, così come lgbtqia+, sono ascritte in un particolare gruppo sociale. Le sue Linee guida determinano che, nel dare protezione internazionale, bisogna tenere in considerazione non solo gli episodi di sfruttamento già avvenuti ma anche i danni che la tratta 4 ha causato nel Paese d’origine, anche se le persone in questione non sono a rischio di re-trafficking. Insieme alle diverse fonti legislative che sostengono il riconoscimento dello status di persone rifugiate per le donne transgender, il rapporto Vite che sconfinano richiama anche il Protocollo Addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, volto a prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini. La sua esistenza costituisce di per sé un’ulteriore conferma della necessità di considerare le persone migranti LGBTQIA+ e transgender vittime di tratta come soggetti a rischio, da tutelare attraverso strumenti di protezione internazionale. Esistono quindi diverse fonti di diritto internazionale che spingono alla protezione delle persone trangender migranti. La Direttiva qualifiche europea è vincolante per gli Stati membri, quindi anche per l’Italia. Eppure, in Italia non esistono percorsi davvero efficaci per la tutela e l’inclusione di queste soggettività. Oltre alle cause fondamentali già elencate sopra, bisogna tenere in considerazione un altro fattore determinante in questa questione: l’intersezionalità rappresentata dalle persone lgbtqia+ migranti. Le donne trangender latinoamericane seguite dal progetto LightonRights non sono solo persone queer, ma sono anche migranti, sono latinoamericane, sono donne, sono spesso in condizioni di precarietà abitativa e hanno spesso un accesso claudicante alle cure mediche. Sono persone a cui la violenza subita ha lasciato in eredità malattie di carattere psichico e/o che l’instabilità esistenziale ha spinto verso dipendenze da sostanze. Appunto mettendo in pratica la complessità della vita trangender migrante in Italia, il rapporto Vite che sconfinano approfondisce anche la questione dell’accesso al diritto alla salute e all’abitare mettendola in relazione alla mancanza di un qualsiasi permesso di soggiorno nel territorio italiano. Quello che il progetto LightonRights ha fatto davvero emergere è quindi la necessità di affrontare un problema per il quale esistono tutte le premesse risolutive con uno sguardo multidisciplinare e intersezionale. Perché tutela e accesso ai diritti implicano un ripensamento della cittadinanza in senso più inclusivo e partecipato, che coinvolge non solo persone migranti lgbtqia+ e chi opera nel settore, ma anche la società nel suo complesso. 1. Leggi il report ↩︎ 2. LightonRights è un progetto di Diritti di Frontiera-Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS e di Libellula Italia APS che ha lo scopo di supportare (con un atteggiamento multidisciplinare e intersezionale) persone lgbtqia+ e queer nella rivendicazione dei loro diritti attraverso uno sportello socio-legale all’Università degli Studi di Roma Tre. LightonRights è finanziato da ActionAid International Italia E.T.S e Fondazione Realizza il Cambiamento nell’ambito del progetto “THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment” cofinanziato dall’Unione Europea ↩︎ 3. L’Art. 10 specifica anche che un particolare gruppo sociale è costituito da quelle persone che hanno un’identità o una storia comune, che definisce la loro identità, basata su un tratto identitario irrinunciabile e al quale non dovrebbero rinunciare in ragione di discriminazioni da esso derivanti, soprattutto nel Paese d’origine. Specifica che l’individuazione di un particolare gruppo sociale avviene anche in base a considerazioni di genere e in base all’orientamento sessuale ↩︎ 4. La definizione di tratta adottata comunemente è contenuta nel “Protocollo Addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini” ↩︎
Women State Trafficking: l’appello di RR[X]
Dal giugno 2023 a oggi, almeno 7.400 persone sono state vendute come merce umana alla frontiera tra Tunisia e Libia. Si tratta di una stima per difetto. Esseri umani in cambio di denaro. O scambiati con carburante e droga. Opera di agenti in divisa, ufficiali di stato della Garde Nationale Tunisienne ed altrettanti colleghi, di stato e non, libici. I fondi che hanno contribuito e continuano a costruire l’infrastruttura logistica di questa filiera sono europei. Questo è ciò che documenta Women State Trafficking, il secondo rapporto di RR[X] 1, pubblicato sulla base di 33 nuove testimonianze raccolte tra dicembre 2024 e febbraio 2026. Donne, uomini, minori, madri con neonati in braccio, donne incinte. Sono storie che lasciano solchi, che non si vorrebbero sentire per la violenza che trasudano, che ricordano l’assurdità di un mondo in cui tutto questo è possibile, legale, impunito. Le abbiamo portate a Bruxelles, alla sede del parlamento Europeo. IL RAPPORTO, IN SINTESI Women State Trafficking è la prosecuzione del primo rapporto State Trafficking (presentato a gennaio 2025) e si concentra sulle violenze di genere subite dalle donne migranti e rifugiate nel corso delle operazioni di espulsione, vendita e detenzione tra Tunisia e Libia. Il sistema, ampiamente documentato, funziona in modo stabile e reiterato: arresti arbitrari fondati sul colore della pelle, trasporto verso la frontiera con grandi bus o camion destinati al bestiame, detenzione in gabbie metalliche sotto antenne ad alta tensione, vendita a gruppi armati libici, che poi trasportano e recludono nelle prigioni di Al Assah, Bir Al-Ghanam, Characharah. La caserma della Garde Nationale Tunisienne di El Meguissem è il nodo principale di questa catena in Tunisia. Precede la vendita. Intorno a essa, diversi testimoni hanno descritto fosse comuni, cadaveri, corpi abbandonati nel deserto. Poi, l’acquisto e l’arrivo nelle prigioni libiche. Le interviste descrivono un ciclo di violenza articolato in tre fasi: * deumanizzare, attraverso umiliazioni pubbliche, distruzione dei documenti, annientamento giuridico e fisico, privazione di cibo, acqua e cure mediche. * Violentare: stupri sistematici da parte di agenti in divisa sia in Tunisia che in Libia, perquisizioni intime su donne e bambini, violenze fisiche e psicologiche, veri e propri atti di tortura. * Prostituire: attraverso un sistema di schiavitù per debito in cui le donne che non possono pagare il riscatto vengono avviate al lavoro sessuale forzato o in case di prostituzione forzata o presso privati. Gli uomini sono invece destinati allo sfruttamento lavorativo. Il corpo delle donne vale di più: ha un prezzo più alto, segue spesso traiettorie carcerarie separate da quelle degli uomini, inclusi i mariti, i padri dei loro figli. > Non c’è una singola testimonianza raccolta in questi due rapporti che non > menzioni la morte di qualcuno. NESSUNO PUÒ DIRE DI NON SAPERE Il sistema di Tratta di Stato tra Tunisia e Libia è documentato. È geolocalizzato. Ha nomi, coordinate, uniformi. Una caserma in Tunisia ha le coordinate esatte. El Meguissem. Ci sono prigioni in Libia: Al Assah. Bir el Ghanam, CharaCharah. Le prime due sono state localizzate. In Libia, c’è persino una parola che spiega la vendita al dettaglio, il barnamiche. Alla pubblicazione del primo rapporto, il governo tunisino ha parlato di “notizie false”. La Commissione europea non ha avviato nessuna indagine. Il Parlamento Europeo, nel febbraio 2026, ha inserito la Tunisia nella lista dei “Paesi di origine sicuri” e nella lista di Paesi Terzi sicuri. Le nostre segnalazioni, ripetute e documentate, hanno avuto come sola risposta dichiarazioni di circostanza. Grazie al lavoro legale di ASGI, due sopravvissuti alla tratta di stato, oggi in Italia, hanno depositato ricorsi contro la Tunisia presso la Corte Africana sui Diritti dell’Uomo e dei Popoli. > Nessuno oggi può più dire di non sapere. IL CORAGGIO DEI TESTIMONI, IL DOVERE DELLA DENUNCIA, IL RICHIAMO ALL’AZIONE I testimoni hanno parlato, raccontato. Per farlo hanno rivissuto la violenza di quei lunghi mesi di soprusi. Violenze reiterate ad ogni arresto, ad ogni rapimento, ad ogni cattura in mare. Hanno messo in gioco la propria incolumità perché la loro voce fosse portata di fronte alle istituzioni. Ci hanno facilitato il compito fornendo dettagli, date e luoghi, dolorose memorie. Ci hanno permesso di ascoltare altre persone, anch’esse sopravvissute agli orrori. Alcuni di loro, da allora, sono scomparsi. Altri sono stati nuovamente arrestati e deportati. La maggior parte vive ancora in Libia, esposta al rischio di nuovo sequestro. Alcuni hanno attraversato il mare, continuando a lottare e perseguire la volontà di arrivare in Europa per costruirsi un futuro. Come RR[X] abbiamo scelto di lavorare anonimi: viviamo in un mondo contorto in cui chi denuncia può essere perseguito. Lavoriamo anonimi perché non sono i nostri nomi o le istituzioni a cui apparteniamo ad avere importanza, ma le storie che raccontiamo. Abbiamo raccolto e analizzato 63 testimonianze su 59 diverse operazioni di espulsione. Abbiamo condiviso le coordinate geografiche dei luoghi della tratta con funzionari di agenzie internazionali e organismi dell’Unione Europea. Abbiamo portato le voci delle vittime al Parlamento Europeo, alla Camera dei Deputati, al Senato italiano, al Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU a Ginevra, al Tribunale Permanente dei Popoli a Palermo. Continueremo a raccogliere voci e testimonianze finché l’orrore non finirà, a trasmettere la violenza attraverso le parole di chi l’ha subita. Non sono certo le testimonianze a mancare. Ma non possiamo continuare noi soli, perché non è più il tempo della sola ricerca. IL NOSTRO È UN APPELLO Ora pensiamo sia il momento di azioni concrete: poco importa se siano semplici o eclatanti. È il momento per la società civile, europea e non, di intervenire, di agire, di provare direttamente a cambiare una situazione di ingiustizia radicale. Altre esperienze – quella della flottilla tra le più recenti – dimostrano che questo è possibile. E’ il momento di costruire un’azione che provi ad interrompere la riduzione in schiavitù di migliaia di persone in nome della Fortezza Europa. Il nostro è un appello al mondo della solidarietà e dell’antirazzismo, al movimento femminista e transfemminista, alla flotta civile e agli equipaggi di terra, alle organizzazioni di difesa dei diritti umani, a quanti nelle istituzioni lottano per la giustizia sociale e la libertà di movimento. Continuiamo a diffondere questo rapporto. Parliamone. Portiamolo nelle scuole, nelle università, nelle redazioni, nei teatri, nelle parrocchie e nei centri sociali, nei nostri gruppi, nelle nostre reti, nel mondo di cui facciamo parte. Facciamolo conoscere e diffondiamo le voci dei sopravvissuti e delle vittime. Perché i rapporti che abbiamo scritto non devono restare letteratura per esperti e addetti ai lavori. Chiediamo ai rappresentanti politici di prendere posizione a livello locale, nazionale, europeo; di andare a ispezionare i luoghi che sono finanziati con i soldi dei contribuenti europei. La caserma di El Meguissem in Tunisia, le prigioni di Al Assah, Bir Al-Ghanam, Characharah in Libia. Sono lager della tratta di stato. Devono essere chiusi. Sosteniamo le azioni legali già in corso e moltiplichiamole. Portiamo le voci dei testimoni di fronte a tribunali nazionali e Corti Internazionali. Apriamo un corridoio umanitario immediato. Mettiamo in sicurezza i testimoni, perchè sono tutti in condizioni di pericolo. Solo 8 su 63 sono ora in un paese sicuro. Le politiche di esternalizzazione delle frontiere verso Tunisia e Libia, hanno determinato la diminuzione degli arrivi lungo la rotta del Mediterraneo Centrale. E’ un dato reale. Ma le cifre che si abbassano hanno il prezzo di migliaia di persone che affogano e di esseri umani catturati e destinati al mercato degli schiavi. I finanziamenti europei destinati alla gestione delle frontiere tunisine e libiche, che alimentano le infrastrutture della tratta di stato, devono essere sospesi finché le responsabilità non saranno accertate. Ognuno di noi può fare qualcosa. Ora. 1. RR[X] è il gruppo di ricerca internazionale autore dei rapporti State Trafficking e Women State Trafficking. Opera in forma anonima per garantire la sicurezza dei testimoni e la possibilità di continuare il lavoro di documentazione. Per informazioni: statetrafficking@onenetbeyond.org Ufficio stampa: redazione@meltingpot.org ↩︎
La Tratta di Stato delle donne nere e migranti tra Tunisia e Libia
«Que les aventuriers soient traités comme des humains, avec douceur et amour. Vous avez le pouvoir de le faire» «Che gli avventurieri siano trattati come esseri umani, con dolcezza e con amore. Voi avete il potere di farlo» 1 È con questa richiesta – diretta e disarmante – che inizia il racconto di ciò che è emerso il 22 aprile 2026 al Parlamento europeo di Bruxelles, durante la presentazione del report “Women State Trafficking. Violenze di genere, espulsioni e tratta delle donne nere migranti tra Tunisia e Libia 2“. Il rapporto, realizzato dal collettivo di riceratorə anonimə sotto lo pseudonimo RR[X], documenta il traffico di esseri umani tra Tunisia e Libia articolata in 5 fasi: 1) Gli arresti; 2) Il trasporto verso la frontiera tunisino-libica; 3) Il ruolo dei campi di detenzione alla frontiera tunisina; 4) Il passaggio e la vendita a corpi armati libici; 5) La detenzione nelle prigioni libiche sino al pagamento del riscatto. Una vera e propria filiera dello sfruttamento di persone nere e migranti, ridotte in schiavitù da agenti statali di Libia e Tunisia, anche grazie al supporto economico e politico di Unione Europea e Italia, impegnate a contenere gli sbarchi a qualsiasi costo. Su iniziativa dellə europarlamentari Ilaria Salis, Cecilia Strada e Leoluca Orlando, il rapporto è stato presentato al Parlamento Europeo, in un evento che ha messo al centro il racconto di vittime e sopravvissute, in molte a testimoniare sia in presenza che online.  > Sono stata catturata in mare. Venduta. Sono stata spostata a destra e sinistra > come una merce senza valore. > > Aicha Conte, sopravvissuta Prima ancora del mare, le violenze hanno luogo sul territorio tunisino, dove i migranti sono ormai costretti a ripararsi in accampamenti di fortuna nei zitouna, i campi di ulivo. > A noi che vivevamo nei zitouna ci chiamavano animali. Veramente vivevamo come > degli animali, per scappare dalla Guardia Nazionale. Arrivavano con i gas > lacrimogeni, a volte liberavano i cani per inseguirci e sparavano in aria per > spaventarci e disperderci. > > Rose Tchapet Souchtoua > La polizia ci stava alle calcagna ogni notte. Dormivamo sempre con un occhio > aperto (…) Un giorno, credo fosse il 7 di maggio, la polizia è arrivata e ha > preso tutti. Ma prima di prendere tutti, hanno cominciato a picchiare i > bambini. Anche a me hanno picchiato, di fronte a mio figlio. Mio figlio ha > cominciato a piangere e ancora oggi è molto traumatizzato… Ci hanno preso e ci > hanno portato in commissariato dove ci hanno legato con delle corde. Hanno > anche rotto i piedi agli uomini perché non fuggissero. > > Aicha Conte Veri e propri sequestri per terra o per mare, nelle intercettazioni delle barche, rese possibili grazie al supporto dello Stato Italiano, fornitore e finanziatore delle attrezzature impiegate dagli agenti in operazioni ormai del tutto assimilabili a quelli della cosiddetta «guardia costiera libica». > Quando abbiamo chiamato la Guardia Nazionale per ricevere soccorso, ci hanno > detto che non potevano. Non ci restava che morire > > Rose Tchapet Souchtoua Omissioni di soccorso, sequestro del motore e abbandono alla deriva, manovre atte a turbare intenzionalmente le acque per capovolgere le imbarcazioni, percosse con bastoni e altri oggetti contundenti: sono alcune delle esperienze che hanno raccontato i sopravvisuti, molti dei quali hanno visto morire i propri compagni di viaggio mentre la Guardia Tunisina rimaneva a guardare. Il rapporto è basato su 33 testimonianze: 14 uomini e 19 donne che, ancora localizzate in Libia o in Tunisia, ancora sotto il controllo dei propri trafficanti, hanno raccontato il loro vissuto al telefono e condiviso immagini e descrizioni, che, grazie alla collaborazione con Border Forensic, hanno permesso di localizzare le testimonianze e i luoghi di snodo principali di questa tratta. L’intercettazione in mare e il porto di Sfax; il trasporto coatto in furgoni insalubri e completamente sigillati per successive detenzioni arbitrarie lungo la rotta che dalla prigione di El Meguissem – dove le persone vengono imprigionate in gabbie situate sotto a un antenna in territorio desertico – prosegue oltre il confine con la Libia, dove il primo snodo sembra essere la prigione di Al Assah. > Sono stata imprigionata lì [a El Meguissem] 21 giorni, fino al trasferimento > finale che doveva avvenire alle 4 del mattino. La polizia libica è venuta e la > polizia tunisina ha scambiato la merce – noi – con dei bidoni di carburante > > Rose Tchapet Souchtoua > Si sono scambiati delle carte, hanno firmato… E poi, un bidone di carburante > ai tunisini, una persona saliva sul furgone dei libici. E così poi sono saliti > tutti e la Tunisia è ripartita con il carburante > > Aicha Conte Ognuno di questi passaggi è marcato da violenze efferate e vittime. Diverse testimonianze hanno riportato l’esistenza di almeno una fossa comune nei pressi della prigione di El Meguissem, dove un sopravvissuto ha raccontato di essere stato gettato insieme agli altri corpi perché creduto morto, riuscendo poi a salvarsi scappando a piedi nel deserto. Il racconto di chi è sopravvissuto apre dunque all’inquietudine di tutto ciò che non sappiamo, dei nomi, delle storie e del numero effettivo di tutti quanti non ce l’hanno fatta.  > Con me ce n’erano alcuni che volevano fuggire. A loro hanno sparato e sono > morti. Erano ivoriani … Hanno sparato e sono morti > > Rose Tchapet Souchtoua Il collettivo RRX ha ricondotto le testimonanze raccolte a un totale di 59 operazioni di espulsione condotte dalla Guardia Nazionale Tunisina, stimando che tra giugno 2023 e dicembre 2025, circa 7.400 persone, tra cui molte donne, bambini e minori, siano state vendute a cittadini libici o scambiate con carburante e droga. Ph: Women State Trafficking DISUMANIZZATE, STUPRATE E PROSTITUITE Se tutti gli avventurieri sono esposti alla violenza, le donne lo sono in modo specifico e aggravato. Il report pone infatti particolare attenzione sulle pratiche di schiavitù e sfruttamento delle donne nere lungo la tratta di Stato, evidenziandone tre che ne scandiscono l’esperienza : la disumanizzazione, lo stupro e la prostituzione forzata. > Noi donne eravamo obbligate a lavarci di fronte alla Guardia Nazionale > Tunisina. Esigevano che ci spogliassimo e lavassimo di fronte a loro. > > Rose Tchapet Souchtoua Una testimonianza audio di una donna di 33 anni trasmessa anonima durante la presentazione ha raccontato: «Sono stata arrestata, stuprata e venduta». > Hanno diviso gli uomini e le donne. Io ero con il mio compagno e il mio > bambino piangeva perché voleva il suo papà. Ci hanno messo in una prigione con > sole donne e bambini. Er auna prigione molto sporca, bevevamo l’acqua dei > bagni che ci faceva venire i dolori nel corpo. I bambini si ammalavano. Una > donna ha partorito lì. Chiedevamo aiuto, di chiamare i nostri parenti. Loro > venivano e ci stupravano. Di notte venivano a cercare le donne per stuprarle. > > Aicha Conte Le testimonianze descrivono stupri sistematici nei centri di detenzione, prostituzione forzata per estinguere debiti, ricatti sessuali. La violenza sessuale non è episodica. È parte integrante del sistema di sfruttamento. I carcerieri libici raccolgono foto delle donne detenute per mostrarle ai possibili acquirenti privati, che le acquistano per impiegarle nella schiavitù domestica e/o nella prostituzione forzata. Come ha sottolineato Siobhán Mullally, la Relatrice Speciale sul traffico di persone, specialmente donne e bambini, si tratta di fenomeni «profondamente genderizzati», che configurano in alcuni casi crimini contro l’umanità, inclusa la schiavitù sessuale. La violenza è anche razziale. Le testimonianze parlano chiaro: persone nere vendute, trasferite, selezionate. Il sistema funziona come un mercato. La Tunisia vende le persone all’ingrosso, la Libia le rivende al dettaglio. «È un processo strutturato» ha spiegato Ulrich Stege (ASGI). «Trasforma individui da titolari di diritti a oggetti di scambio». LA VIOLENZA DELLE ISTITUZIONI EUROPEE C’è poi una violenza meno visibile, ma centrale: quella delle politiche europee. «Con le nostre risorse finanziamo ciò che sta accadendo», ha dichiarato Ilaria Salis, che auspica la costruzione di un’ampia intesa tra persone migranti, società civile e politica per porre argine alle politiche di esternalizzazione delle frontiere europee. Secondo Olivia Sundberg (Amnesty International UE), centinaia di milioni di euro sono stati destinati al controllo migratorio in Tunisia, rafforzando attori responsabili di abusi, senza adeguate garanzie sui diritti umani. Una contraddizione politica evidente rimarcata anche da Cecilia Strada: «Approviamo risoluzioni contro le violazioni dei diritti umani e poi continuiamo a collaborare con gli stessi governi che le commettono». Leoluca Orlando ha infine evidenziato come le responsabilità italiane risalgono a ben prima dei finanziamenti alla Guardia Nazionale Tunisina, ricordando il memorandum d’intesa del 2017 con la Libia come un «patto criminogeno». «Non si tratta di criminalità comune, ma di responsabilità istituzionali», ha affermato, chiedendo protezione per le vittime, indagini indipendenti e la sospensione dei finanziamenti a Tunisia e Libia. Le testimonianze raccontano una continuità. «Come dei pacchi, un trasferimento di mano in mano» dice una testimone. Una catena che, come ha detto Stege, «porta direttamente in Europa». Non solo geograficamente, ma politicamente. «Qual è la ragione di tutta questa violenza? Non sono anche io un essere umano?» dice un’altra voce di donna registrata al telefono e trasmessa durante l’evento. Il rapporto si conclude con raccomandazioni urgenti inviate alla Commissione Europea, tra cui l’istituzione di corridoi umanitari per l’evacuazione dei testimoni ancora in pericolo, la sospensione immediata dei finanziamenti alle guardie di frontiera coinvolte e l’avvio di un’indagine internazionale indipendente per individuare le fosse comuni segnalate dai sopravvissuti lungo il confine. 1. Dal “Contro Dizionario del confine” ↩︎ 2. Il rapporto in italiano, inglese e francese è disponibile al sito web: statetrafficking.net ↩︎