
Annullata l’espulsione per art. 8 CEDU: prevale l’interesse all’unità familiare, in assenza di una provata pericolosità sociale
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, April 2, 2026Il caso riguarda un cittadino nigeriano giunto in Italia da minore e vissuto per 17 anni con madre e due fratelli in possesso di permesso di soggiorno e trattenuto presso il CPR di Bari – Palese.
Nel 2008, all’età di 17 anni il cittadino nigeriano veniva soccorso in mare con altri connazionali e faceva ingresso sul territorio nazionale dalla frontiera di Lampedusa. A distanza di 17 anni dal suo ingresso Italia, il Prefetto di Roma adottava il decreto di espulsione previo trattenimento, richiamando l’art. 13 c. 2 lett. a) ritenendo erroneamente, che lo straniero al momento del suo ingresso si sottraeva ai controlli di frontiera e che non veniva respinto ai sensi dell’art. 10 del T.U.I. e s.s.m.
Il cittadino nigeriano veniva presentato innanzi al giudice della convalida di Bari ed ivi dichiarava alcune circostanze importanti e rilevanti, ossia riferiva di essere entrato in Italia nell’anno 2008, anziché nel 2000, come erroneamente indicato nel provvedimento prefettizio, ma comunque sempre da minore, di aver beneficiato di un permesso di soggiorno di sei mesi in Sicilia e di non averlo potuto rinnovare, manifestando il timore di tornare in Nigeria a causa della sua omosessualità, dichiarando di avere la madre e due fratelli in Italia con regolare permesso di soggiorno.
Il decreto di espulsione veniva impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 Lett. a del D.Lgs. 286/98. L’unica ragione dell’espulsione espressa dal Prefetto di Roma si rinviene nella violazione dell’art. 13 comma 2 lett. a), ovvero, perché, asseritamente, il cittadino nigeriano sarebbe entrato sul territorio nazionale dalla frontiera di Lampedusa sottraendosi ai controlli di frontiera.
Orbene già da una lettura iniziale di detto provvedimento, nel quale si riporta la data di ingresso 06.08.2000, lo stesso apparirebbe immediatamente illegittimo, poiché lo straniero, stando ai dati riportati, sarebbe entrato all’età di 9 anni circostanza che effettivamente e legalmente ne impediva il suo respingimento. Ma quand’anche si dovesse ritenere quanto dichiarato dal ricorrente all’udienza di convalida, lo stesso sarebbe entrato all’età di 17 anni, quindi comunque da minorenne, circostanza che esclude la sua responsabilità personale nelle modalità di ingresso e per le medesime ragioni già evidenziate non sarebbe stato respinto.
L’ingresso, avvenuto in seguito a un soccorso in mare, è legittimato da norme internazionali (UNCLOS 1982, Convenzione SOLAS, Carta dei diritti fondamentali dell’UE) e nazionali (art. 1158 Codice della Navigazione, legge n. 130/2002), che impongono l’obbligo di soccorso indipendentemente dallo status giuridico. La giurisprudenza della Cassazione (sentenza 14/11/2023 e ordinanza 5402/2022) conferma che un ingresso seguito da soccorso non costituisce sottrazione ai controlli di frontiera.
Il provvedimento è inoltre viziato da carenza di motivazione, poiché mancano elementi concreti sulla presunta elusione dei controlli. Il ricorso ha eccepito anche la violazione dell’art. 19 T.U. Imm. (rischio di persecuzione e trattamenti disumani in Nigeria per la sua omosessualità) e dell’art. 8 CEDU (violazione del diritto alla vita familiare e sociale dopo 17 anni di radicamento).
Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione, dichiarando illegittimo il decreto prefettizio. Nonostante l’amministrazione avesse eccepito la tardività del ricorso e segnalato reati a carico, il giudice ha ritenuto prevalente l’interesse all’unità familiare, in assenza di una provata pericolosità sociale.
Giudice di Pace di Roma, sentenza del 27 gennaio 2026Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento.