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Controfuoco. Per una critica all’ordine delle cose (N° 3, maggio 2026)
> con·tro·fuò·co/ > Incendio, appiccato volontariamente, > per eliminare il materiale > combustibile e quindi contrastare > l’avanzata di un incendio di grandi > proporzioni, spec. nei boschi. INTRODUZIONE Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, affermando che ogni minore è prima di tutto un soggetto di diritti, titolare di una tutela fondata sul suo superiore interesse. L’Italia ratificava la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. A distanza di oltre trent’anni, quei diritti fondamentali appaiono sempre più compromessi. L’adozione della cd. legge Zampa (n. 47 del 2017), prima delle modifiche peggiorative del governo Meloni, sembrava avesse finalmente rafforzato la tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) arrivati in Italia, vietando il respingimento alla frontiera, garantendo il diritto all’accoglienza, alla salute e all’istruzione, e introducendo la figura del tutore volontario. Nonostante ciò, i diritti sanciti sulla carta hanno faticato a tradursi in protezione effettiva. Non tanto perché i principi della Convenzione di New York siano venuti meno sul piano formale, ma perché sono sistematicamente svuotati nelle pratiche, piegati a logiche di sicurezza, selezione e controllo. Il terzo numero di Controfuoco si inserisce in questo scarto tra diritto sancito e diritto negato proponendosi allo stesso tempo di fare luce sull’inedito attacco che esecutivi populisti e sovranisti stanno dispiegando al cuore stesso dell’impianto normativo italiano ed europeo, smantellando diritti e garanzie conquistate attraverso lotte e mobilitazioni. Gli articoli che leggerete mostrano come la figura del minore – includendo sia i minori stranieri non accompagnati che, più in generale, i giovani razzializzati cosiddetti di “seconda generazione” – sia oggi al centro di una profonda riconfigurazione simbolica e istituzionale. Da soggetto “vulnerabile” da proteggere, il minore viene di continuo rappresentato come problema di ordine pubblico, bersaglio di campagne mediatiche e risposte punitive sproporzionate. Si assiste ad un panico morale attorno alla “criminalità minorile” che non trova riscontro nelle statistiche, ma produce comunque un rafforzamento delle maglie penali e una sovra-rappresentazione dei giovani stranieri nei segmenti più punitivi del sistema. Questa torsione si inscrive in una più ampia involuzione della giustizia minorile: tra riforme processuali, decreti sicurezza e medicalizzazione del disagio, si erode il principio della differenziazione e si avvicina il trattamento riservato ai minori a quello degli adulti. Dietro alla retorica del “doverli salvare”, prende forma una giustizia che invece punisce, colpendo in modo sistematico chi è giovane e straniero o percepito come tale. La criminalizzazione, però, non passa solo da qui. Si costruisce prima di tutto nello spazio urbano e nelle narrazioni mediatiche e politiche, attraverso l’invenzione della figura stigmatizzante del “maranza”: non più minore, non necessariamente straniero, ma giovane non bianco, percepito come soggetto pericoloso da disciplinare. In questa narrazione manca qualsiasi riferimento ai vissuti individuali e collettivi dei giovani razzializzati, ai contesti territoriali e ai quartieri impoveriti in cui trascorrono le giornate. Come è assente qualsiasi riflessione sul razzismo sistemico e l’approccio delle istituzioni che considera questi giovani come un peso e non portatori di diritti.  E ancora una volta, la criminalizzazione si costruisce nel sistema di accoglienza che si rivela come un altro dispositivo di inclusione differenziale, strutturato per produrre manodopera ricattabile e obbediente, mentre chi devia dal percorso assegnato viene bollato come deviante e marginalizzato. Cosa sono oggi i Centri di accoglienza straordinaria, in particolare i nuovi CASP, se non luoghi di segregazione e invisibilizzazione in cui la tutela cede definitivamente il passo al contenimento? Il tempo dei minori soli è un tempo contraddittorio, fatto di urgenza e attesa, di accelerazioni forzate e immobilità amministrativa. La maggiore età incombe come una scadenza che velocizza i percorsi, mentre documenti, tutele e possibilità restano sospesi. È un tempo che costringe a crescere in fretta e ad essere pazienti, aspettando un parere che deciderà tra la regolarità di una vita precaria o l’irregolarità e tutto ciò che ne consegue.  Eppure, come emerge dai contributi, dentro questo dispositivo di criminalizzazione diffusa, qualcosa eccede. La voce dei giovani razzializzati – nella musica, nei linguaggi, nelle pratiche di auto-rappresentazione – rompe il silenzio imposto, ribalta lo stigma, rende visibile quel “noi” che è già presente. Non una richiesta di integrazione e assimilazione, ma un atto che impone alla società intera la loro esistenza, ossia un atto politico. È qui che Controfuoco prende posizione: non per difendere astrattamente dei diritti sempre più minori, ma per interrogare i rapporti di forza e i dispositivi che li rendono tali. CONTROFUOCO N° 3 MAGGIO 2026 SOMMARIO Se uniamo i puntini. La pista cifrata dell’involuzione della giustizia minorile Carolina Di Luciano I minori stranieri sono diventati più pericolosi? Riflessioni intorno alla delinquenza giovanile a partire dai dati Monia Giovannetti e Stefania Crocitti Il divenire maranza dei MSNA. Note sulla costruzione sociale della nuova teppa Nina Bacchini, Luca Daminelli, Tommaso Sarti Tra urgenza e attesa: le temporalità contraddittorie nelle traiettorie dei minori soli in Italia Alessandra Barzaghi Nominare, trattare: dall’oggetto del discorso al soggetto politico Angela Curina Accolti o segregati? Quando l’accoglienza nei CASP diventa invisibilizzazione sociale Omid Firouzi Tabar e Chiara Marchetti Pratiche amministrative di debordering. L’esempio del ricongiungimento familiare nel quadro del regolamento Dublino III Bastien Roland Clicca sull’immagine di copertina per scaricare gratuitamente la rivista o qui sotto Download in pdf Acquista una copia cartacea Fotografie: Nicoletta Alessio, Pietro Coppola, Omid Firouzi Tabar, Luca Greco, Alessia Mastroiacovo, Antonio Sempere, Save The Children, Alessandra Barzaghi La foto di copertina è di Chiara Pirra. Progetto grafico: Giacomo Bertorelle Gruppo redazionale: Jacopo Anderlini, Francesco Della Puppa, Francesco Ferri, Enrico Gargiulo, Barbara Barbieri, Stefano Bleggi, Giovanni Marenda, Omid Firouzi Tabar, Martina Lo Cascio, Francesca Esposito, Luca Daminelli e Emilio Caja. Cooperativa editrice Tele Radio City s.c.s., Vicolo Pontecorvo, 1/A – 35121 Padova, Italy, Iscr. Albo Soc. Coop. n. A121522 Melting Pot è una testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Padova in data 15/06/2015 n. 2359 del Registro Stampa. Controfuoco è un processo aperto e collettivo che vuole coinvolgere saperi e conoscenze composite e crescere a partire dalle diverse esperienze e biografie che intreccerà. Per contribuire scrivi a collaborazioni@meltingpot.org.
Opposizione al decreto di espulsione: riconosciuta la rilevanza dei legami familiari
Il caso riguarda un cittadino straniero che veniva espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. C del D.Lgs. n. 286/98 e, senza che il Prefetto avesse operato alcuna valutazione sulla sussistenza dei legami familiari e la presenza di figli minori in Italia, veniva disposto anche il trattenimento presso il CPR di Bari – Palese in quanto considerato “soggetto pericoloso” per un unico precedente risalente al 2015. Il decreto di espulsione veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno che senza operare alcun vaglio rigettava il ricorso. Avverso la decisione di rigetto si proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a diversi motivi. In particolare, il il ricorrente censurava la decisione impugnata per non aver il giudice di prime cure valutato la presenza di motivi ostativi all’espulsione, rappresentati dalla sussistenza di effettivi legami familiari sul territorio italiano. La Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazione e mancata applicazione dell’art. 19 e 28 del D.Lgs. 286/98; Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c – Motivazione apparente; Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omessa valutazione di un fatto storico” e riteneva il motivo fondato per le ragioni che seguono: “(…) com’è noto, l’art. 2 d.lgs. n. 5 del 2007 (recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), ha introdotto il comma 2-bis all’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale «Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. La Consulta, poi, con sentenza n. 202 del 2013 (Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Deve, con riferimento al caso di specie, tenersi conto di un decisivo passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell’ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che riguarda uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l’esame dell’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.» (par. 4.4. del Considerato in diritto). Inoltre, il testo dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dalle disposizioni introdotte dapprima d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 ed in seguito dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, applicabili ratione temporis, avendo il legislatore espressamente previsto, quale ulteriori e autonome ipotesi in cui è vietata l’espulsione, proprio quelle in cui l’allontanamento del cittadino straniero potrebbe comportare una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, del T.U.I., obblighi tra i quali rientra anche quello del rispetto alla vita privata e familiare (sul punto cfr. Cass. n. 29593 del 10/11/2025 che ha affermato che la rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali). Per effetto di tali interventi normativi e giurisprudenziali, in sede di opposizione al decreto di espulsione, e in base alla disciplina vigente ratione temporis, il Giudice è chiamato a tenere conto dei criteri posti dall’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e quindi della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, a prescindere dall’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n, 35653 del 05/12/2022). È, poi, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, che indica i casi in cui tali legami siano tali da imporre il divieto assoluto di espulsione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Questa stessa Corte ha anche precisato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, nonché ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998,costituisce causa ostativa all’espulsione del cittadino straniero la sussistenza di suoi “legami familiari” nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste dalle citate norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Nel caso in esame, il ricorrente è coniugato sin dal 2022 con una connazionale, con la quale convive, in un appartamento condotto in locazione; è padre di due figli, uno dei quali minorenne (nato il 28.8.2010), con i quali convive. L’effettività di tali legami familiari, ostativa all’espulsione, non poteva essere esclusa, come ritenuto dal Giudice di pace, solo in ragione della mancata richiesta di un permesso di soggiorno «al fine di regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale» o dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Il giudice avrebbe dovuto accertare, in fatto, la natura e l’effettività dei vincoli familiari dedotti, verificando, anche alla luce della durata del suo soggiorno in Italia (dalla decisione impugnata risulta che il ricorrente è sul territorio nazionale dal 2011) l’esistenza di un legame di cura e di assistenza del minore nonché la stabilità della relazione all’interno dell’intero nucleo familiare. Trattasi di una valutazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato che può e deve compiere, caso per caso, il giudice dell’espulsione. Contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di pace («La mera presenza di una famiglia sul Territorio Italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di deroga o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi nel Territorio Italiano»), la presenza di una famiglia, lungi dal costituire uno «scudo» o una «garanzia assoluta di immunità dal rischio di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno», rappresenta, in presenza dei requisiti sopra indicati, che spetta al Giudice di pace valutare, caso per caso, una causa ostativa all’espulsione. Del tutto inconferente il richiamo (contenuto nel passaggio argomentativo appena indicato) alla pronuncia di questa Corte n. 4721 del 2013, relativa ad un caso di rigetto di una domanda ex art. 31 del d.lgs. 286 del 1998, in ragione della mancanza di deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori. Con riferimento alle «numerose vicende penali del ricorrente e la condotta tenuta sul Territorio Italiano» dal ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata), si osserva che, come chiarito da questa Corte, in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all’esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. n. 26173 del 08/09/2023). Nel caso in esame, tale valutazione è del tutto carente, essendosi il Giudice di pace limitato a richiamare i precedenti penali e di polizia (peraltro contraddetti dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti dal ricorrente, dai quali risulta un’unica condanna per fatti commessi nel luglio del 2015)”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 10022 del 18 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisione della Corte di Cassazione
“Manifestamente illegittimo” il decreto di espulsione e non convalida del trattenimento: violati l’art. 19 T.U. 286/98 e l’art. 8 CEDU
Il Giudice di Pace di Roma non convalida il trattenimento del cittadino straniero: appena 18 enne, egli risiede in Italia con il padre e con la moglie di questo (titolari entrambi di permesso di soggiorno), dove studia informatica; ha chiesto il permesso di soggiorno di cui ha la ricevuta; è incensurato. La difesa ha eccepito così l’illegittimità del decreto espulsione presupposto per violazione dell’art. 19 T.U. 286/98 e del principio di proporzionalità; violazione dell’art. 8 CEDU e violazione della vita privata e familiare, avendo il trattenuto legami familiari in Italia, il padre e la moglie regolari sul territorio ed essendo lo stesso trattenuto incensurato. E’ interessante in primo luogo che l’ordinanza valuta come “manifestamente illegittimo” il decreto di espulsione, estendendo il sindacato della convalida all’atto che presuppone il trattenimento (Cass. Civ., n. 40516/2025). La stessa ordinanza, accogliendo le tesi difensive, ha valorizzato altresì l’integrazione sociale, i legami familiari e l’incensuratezza del giovanissimo trattenuto. Giudice di Pace di Roma, ordinanza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Megna per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione
Annullata l’espulsione per art. 8 CEDU: prevale l’interesse all’unità familiare, in assenza di una provata pericolosità sociale
Il caso riguarda un cittadino nigeriano giunto in Italia da minore e vissuto per 17 anni con madre e due fratelli in possesso di permesso di soggiorno e trattenuto presso il CPR di Bari – Palese. Nel 2008, all’età di 17 anni il cittadino nigeriano veniva soccorso in mare con altri connazionali e faceva ingresso sul territorio nazionale dalla frontiera di Lampedusa. A distanza di 17 anni dal suo ingresso Italia, il Prefetto di Roma adottava il decreto di espulsione previo trattenimento, richiamando l’art. 13 c. 2 lett. a) ritenendo erroneamente, che lo straniero al momento del suo ingresso si sottraeva ai controlli di frontiera e che non veniva respinto ai sensi dell’art. 10 del T.U.I. e s.s.m. Il cittadino nigeriano veniva presentato innanzi al giudice della convalida di Bari ed ivi dichiarava alcune circostanze importanti e rilevanti, ossia riferiva di essere entrato in Italia nell’anno 2008, anziché nel 2000, come erroneamente indicato nel provvedimento prefettizio, ma comunque sempre da minore, di aver beneficiato di un permesso di soggiorno di sei mesi in Sicilia e di non averlo potuto rinnovare, manifestando il timore di tornare in Nigeria a causa della sua omosessualità, dichiarando di avere la madre e due fratelli in Italia con regolare permesso di soggiorno. Il decreto di espulsione veniva impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2 Lett. a del D.Lgs. 286/98. L’unica ragione dell’espulsione espressa dal Prefetto di Roma si rinviene nella violazione dell’art. 13 comma 2 lett. a), ovvero, perché, asseritamente, il cittadino nigeriano sarebbe entrato sul territorio nazionale dalla frontiera di Lampedusa sottraendosi ai controlli di frontiera. Orbene già da una lettura iniziale di detto provvedimento, nel quale si riporta la data di ingresso 06.08.2000, lo stesso apparirebbe immediatamente illegittimo, poiché lo straniero, stando ai dati riportati, sarebbe entrato all’età di 9 anni circostanza che effettivamente e legalmente ne impediva il suo respingimento. Ma quand’anche si dovesse ritenere quanto dichiarato dal ricorrente all’udienza di convalida, lo stesso sarebbe entrato all’età di 17 anni, quindi comunque da minorenne, circostanza che esclude la sua responsabilità personale nelle modalità di ingresso e per le medesime ragioni già evidenziate non sarebbe stato respinto. L’ingresso, avvenuto in seguito a un soccorso in mare, è legittimato da norme internazionali (UNCLOS 1982, Convenzione SOLAS, Carta dei diritti fondamentali dell’UE) e nazionali (art. 1158 Codice della Navigazione, legge n. 130/2002), che impongono l’obbligo di soccorso indipendentemente dallo status giuridico. La giurisprudenza della Cassazione (sentenza 14/11/2023 e ordinanza 5402/2022) conferma che un ingresso seguito da soccorso non costituisce sottrazione ai controlli di frontiera. Il provvedimento è inoltre viziato da carenza di motivazione, poiché mancano elementi concreti sulla presunta elusione dei controlli. Il ricorso ha eccepito anche la violazione dell’art. 19 T.U. Imm. (rischio di persecuzione e trattamenti disumani in Nigeria per la sua omosessualità) e dell’art. 8 CEDU (violazione del diritto alla vita familiare e sociale dopo 17 anni di radicamento). Il Giudice di Pace di Roma ha accolto l’opposizione, dichiarando illegittimo il decreto prefettizio. Nonostante l’amministrazione avesse eccepito la tardività del ricorso e segnalato reati a carico, il giudice ha ritenuto prevalente l’interesse all’unità familiare, in assenza di una provata pericolosità sociale. Giudice di Pace di Roma, sentenza del 27 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’annullamento del decreto di espulsione
Superiore interesse dei minori: autorizzata la permanenza in Italia della madre con una rete parentale radicata sul territorio
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto ha autorizzato la permanenza in Italia di una donna georgiana, madre di due figli minori, in virtù del loro superiore interesse. I minori frequentano la scuola, hanno già stretto diverse amicizie con coetanei italiani e la loro madre svolge diverse mansioni presso vari ristoranti, in qualità di addetta alle pulizie. Il nucleo familiare beneficia inoltre di una solida rete di supporto: la donna aveva raggiunto in Italia la sorella, il fratello, la cognata e quattro nipoti, già stabilmente radicati sul territorio. La madre aveva vissuto nel paese d’origine in condizioni di grave indigenza, insieme ai figli, con difficoltà persino nel procurarsi il necessario per il sostentamento quotidiano. A ciò si aggiungevano le violenze subite dal secondo marito, dalla condotta particolarmente aggressiva e prevaricatoria. Secondo il Tribunale, il nucleo composto dalla madre e dai minori appare coeso e, sebbene si sia stabilito in Italia da soli sei mesi, risulta già adeguatamente inserito nel territorio nazionale, ove può contare sia sui proventi dell’attività lavorativa della madre sia su una rete familiare di sostegno, da tempo residente in Italia. L’improvviso rientro della madre nel paese d’origine costituirebbe un nocumento irreversibile per lo sviluppo psicofisico dei minori, i quali hanno sempre vissuto con lei anche a seguito della separazione dai genitori. Analogamente, il rimpatrio con la madre arrecherebbe un pregiudizio altrettanto grave agli stessi minori, i quali, oltre a essere allontanati dai parenti e dal contesto scolastico nel quale si sono inseriti, non potrebbero fare affidamento né sui proventi dell’attività lavorativa svolta dalla madre in Italia né sul sostegno economico degli zii. Scrive il Tribunale: “(…) è necessario partire dalla valutazione della situazione attuale del minore come primo termine di paragone per la prognosi da svolgere sia in relazione all’allontanamento di uno dei genitori sia in relazione al suo rimpatrio ove l’irregolarità del soggiorno riguardi entrambi. Per svolgere questa indagine è necessario tenere conto di tutte le emergenze probatorie esterne ai soggetti coinvolti oltre alle condizioni soggettive ed oggettive dei soggetti coinvolti così come allegate. Solo all’esito della valutazione di tutti questi elementi si può pervenire alla verifica della sussistenza o della mancanza del grave disagio psico fisico del minore, derivante dal rimpatrio del familiare o dal suo sradicamento” (Cass. civ. n. 22032/2023). Tribunale per i Minorenni di Taranto, decreto del 16 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
Autorizzazione alla permanenza dei genitori di una minore nata e cresciuta in Italia: non è ostativo il precedente penale del padre
Nel caso in questione, il Tribunale per i Minorenni di Roma aveva inizialmente rigettato la richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia dei genitori di una minore nata e cresciuta nel territorio italiano, motivando il diniego principalmente con riferimento alla presenza di un precedente penale recente a carico del padre. Nell’interesse della famiglia è stato proposto reclamo alla Corte d’Appello di Roma, evidenziando come il provvedimento di primo grado non avesse adeguatamente valutato l’interesse superiore della minore, il suo radicamento in Italia e la concreta assenza di una pericolosità attuale del genitore. Con il decreto depositato il 4 marzo 2026, la Corte d’Appello ha accolto il reclamo, autorizzando entrambi i genitori alla permanenza in Italia per due anni ai sensi dell’art. 31, comma 3, T.U. Immigrazione, ribadendo principi giurisprudenziali di grande rilievo. In particolare, la Corte ha affermato che: * la presenza di un precedente penale del genitore non può comportare automaticamente il rigetto dell’autorizzazione; * è necessario un bilanciamento concreto tra esigenze di ordine pubblico e tutela dello sviluppo psicofisico del minore; * l’interesse del minore e la continuità del nucleo familiare assumono valore prioritario nella valutazione giudiziaria. La decisione appare particolarmente significativa proprio perché interviene in un caso in cui il precedente penale del genitore era recente, ma la Corte ha ritenuto che non sussistesse una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico e che l’allontanamento dei genitori avrebbe determinato un grave pregiudizio per la minore. Corte d’Appello di Roma, decreto del 4 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Francesca Pia Testini per la segnalazione e il commento.