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Convegno – Il diritto di uscire. Il diritto di tornare
Orientamenti a confronto a partire dal contenzioso sui visti umanitari relativo alla popolazione palestinese di Gaza Venerdì 30 ottobre 2026, a Roma e online, ore 9.15–18.30, in presenza presso l’Aula Magna del Dipartimento di Giurisprudenza, Università Roma Tre. Promosso da ASGI, Università Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza e Legal Clinic. -------------------------------------------------------------------------------- Il recente contenzioso italiano ed europeo in materia di visti umanitari, accesso alle rappresentanze diplomatico-consolari e possibilità di lasciare Gaza ha riportato al centro del dibattito una questione giuridica fondamentale: se, e a quali condizioni, gli obblighi di protezione gravanti sugli Stati possano produrre effetti anche prima dell’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e imporre l’adozione di misure idonee a consentirne l’accesso. La questione investe in Italia il diritto costituzionale d’asilo, il diritto dell’Unione europea e gli obblighi internazionali di tutela dei diritti fondamentali e pone al tempo stesso interrogativi rilevanti sull’effettività, sull’estensione e sui limiti della tutela giurisdizionale. A partire dal contenzioso sui visti umanitari relativo alle persone palestinesi presenti a Gaza, il seminario intende mettere a confronto le diverse ricostruzioni emerse nella dottrina e nella giurisprudenza, individuare i nodi interpretativi aperti e verificare quali strumenti l’ordinamento offra – e quali limiti presenti – per garantire un accesso effettivo alla protezione quando il raggiungimento del territorio costituisce esso stesso la condizione necessaria per poterla ottenere. Scarica il programma completo Partecipazione e accreditamento: evento gratuito aperto a chiunque sia interessata/o, con obbligo di iscrizione tramite il modulo. Clicca qui per l’iscrizione Il convegno è in attesa di accreditamento da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per avvocate e avvocati che parteciperanno al seminario in presenza. * Per informazioni: gaza@asgi.it
Unità familiare, un diritto che non può aspettare: l’ultimo incontro formativo del Progetto Annick
Con la fine della sua seconda edizione, il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” promuove l’ultimo incontro di formazione dell’anno dedicato ai temi del ricongiungimento familiare e della coesione familiare. Un momento importante non solo per tracciare un bilancio dei risultati raggiunti, ma soprattutto per avviare una riflessione collettiva e strategica sulle barriere che continuano a ostacolare l’esercizio del diritto fondamentale dell’unità familiare. Durante l’iniziativa formativa affronteremo i nodi principali emersi nella pratica quotidiana e nell’attività giudiziaria del progetto: * Analisi dei casi più rilevanti affrontati durante la seconda edizione del progetto e buone prassi operative. * Come contrastare i sistematici ritardi nella trattazione delle pratiche e nel rilascio dei visti. * Come contrastare la prassi giudiziaria che tende sistematicamente a giustificare i ritardi consolari ed a negare il risarcimento del danno da ritardo. * Come rendere effettivo l’esercizio del potere sostitutivo. * Come proseguire il lavoro di tutela, mutualismo e pressione politica anche oltre la conclusione della seconda edizione. L’ultima parte dell’incontro sarà dedicata alla preparazione della linea difensiva in vista dell’importante udienza del 15 gennaio 2027, relativa alla class action sui ricongiungimenti familiari. L’incontro è aperto a tutti. Invitiamo avvocati, operatori legali, associazioni e chiunque sia interessato a partecipare attivamente alla discussione. Saranno presenti: Giovanni Barbariol, Stefano Bleggi, Giorgia Giordani, Gennaro Santoro, Chiara Starita. * Informazioni: annick@meltingpot.org Modulo di iscrizione – clicca qui
Ricongiungimento e requisito economico: considerate anche le risorse del coniuge nel Paese d’origine e della famiglia ospitante
L’ordinanza ex art. 700 c.p.c. arriva al termine di un lungo percorso per ottenere il visto per motivi umanitari in favore dei tre figli minori della ricorrente, una studentessa palestinese. La donna era stata ammessa a un corso di laurea magistrale all’Università di Padova e, dopo una lunga procedura seguita dalla difesa legale dell’Avv. Roberta Aria, che aveva richiesto anche un ordine del TAR di riesame dell’iniziale diniego opposto dall’Ambasciata, aveva ottenuto un visto d’ingresso per motivi di studio. Giunta in Italia a gennaio 2026, ospite di una famiglia italiana a Verona, ha completato l’immatricolazione e richiesto il permesso di soggiorno per motivi di studio, mentre i figli e il marito restavano a Gaza. Nel corso del giudizio, il Tribunale ha dato rilievo anche alla domanda di ricongiungimento familiare, nel frattempo presentata e pendente presso la Prefettura di Verona. Il provvedimento supera le contestazioni della P.A. che riteneva non sufficienti i redditi personali della ricorrente e – ricostruita la ratio anche attraverso sentenze della CGUE – sottolinea che “sebbene la norma parli espressamente di “reddito” (cfr. art. 29, comma 3, lett. b) del d.lgs. 286/1998 già sopra citato), si ritiene che, al fine di ritenere il requisito integrato, possa considerarsi il complesso delle risorse economiche che si trovano nella disponibilità della ricorrente – comprese dunque quelle che il marito trae dal suo lavoro a Gaza e quelle garantite dalla coppia di cittadini italiani che la ospita a Verona – , ferma restando la necessaria derivazione “da fonti lecite”, come altresì richiesto dalla normativa. La ratio della norma appare in effetti accertare che il richiedente il ricongiungimento disponga di risorse sufficienti a garantire il mantenimento dei familiari da ricongiungere, evitando che questi debbano ricorrere all’assistenza sociale una volta giunti sul territorio nazionale, senza che nessuna rilevanza decisiva possa acquisire la provenienza di tali risorse da lavoro ovvero da altre fonti, purché – ovviamente – lecite. Ciò si ricava dalla lettura dell’art. 7 della Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il quale prescrive che, nel dare attuazione alla disciplina europea, gli Stati membri si occupino di garantire la stabilità, la regolarità e la sufficienza delle risorse a disposizione del nucleo interessato dal ricongiungimento, senza inserire alcun riferimento alla relativa fonte: “Al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, lo Stato membro interessato può chiedere alla persona che ha presentato la richiesta di dimostrare che il soggiornante dispone: […] c) di risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato. Gli Stati membri valutano queste risorse rispetto alla loro natura e regolarità e possono tener conto della soglia minima delle retribuzioni e delle pensioni nazionali, nonché del numero di familiari”. Il diritto dell’Unione Europea tutela in special modo, in effetti, l’unità e la vita familiari e favorisce il più possibile il ricongiungimento, riconoscendone il valore e l’importanza, come chiarito dai considerando della medesima Direttiva: “(2) Le misure in materia di ricongiungimento familiare dovrebbero essere adottate in conformità con l’obbligo di protezione della famiglia e di rispetto della vita familiare che è consacrato in numerosi strumenti di diritto internazionale. La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali ed i principi riconosciuti in particolare nell’articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea […] (4) Il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare. Esso contribuisce a creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri, permettendo d’altra parte di promuovere la coesione economica e sociale, obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato nel trattato”. 2. Proprio in considerazione di ciò, nella nota sentenza del 4 marzo 2010 resa nel procedimento C-578/08 (Rhimou Chakroun contro Minister van Buitenlandse Zaken), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che il ricongiungimento debba essere generalmente consentito e che le disposizioni che lo disciplinano non possano di conseguenza essere interpretate in modo da ostacolare tale obiettivo: “Essendo l’autorizzazione al ricongiungimento familiare la regola generale, la facoltà prevista dall’art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), della direttiva dev’essere interpretata restrittivamente. Peraltro, la discrezionalità riconosciuta agli Stati membri non dev’essere impiegata dagli stessi in un modo che pregiudicherebbe l’obiettivo della direttiva, che è di favorire il ricongiungimento familiare, e il suo effetto utile […] le disposizioni della direttiva, e, in particolare, il suo art. 7, n. 1, parte iniziale e lett. c), devono essere interpretate alla luce dei diritti fondamentali e, più particolarmente, del diritto al rispetto della vita familiare sancito sia dalla CEDU sia dalla Carta” (paragrafi 43-44). La Corte ha anche in seguito ribadito che l’applicazione del requisito economico introdotto dall’art. 7 della Direttiva non possa entrare in contrasto con il rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione, quali in particolare la tutela della vita privata e familiare e il superiore interesse dei minori: “L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/86 non può essere interpretato e applicato in modo che tale applicazione violi i diritti fondamentali enunciati nelle succitate disposizioni della Carta. Infatti, gli Stati membri sono tenuti non solo a interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme al diritto dell’Unione, ma anche a fare in modo di non basarsi su un’interpretazione di norme di diritto derivato che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione […] nello stabilire, segnatamente, se i requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/86 sono soddisfatti, le disposizioni di detta direttiva devono essere interpretate e applicate alla luce degli articoli 7 e 24, paragrafi 2 e 3, della Carta, come risulta del resto dal tenore letterale del considerando 2 e dall’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva, i quali impongono agli Stati membri di esaminare le domande di ricongiungimento in questione nell’interesse dei minori di cui trattasi e nell’ottica di favorire la vita familiare. Spetta alle autorità nazionali competenti, in sede di attuazione della direttiva 2003/86 e dell’esame delle domande di ricongiungimento familiare, procedere a una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco, tenendo conto in particolare di quelli dei minori interessati” (sentenza della Corte di Giustizia UE, seconda sezione, del 6 dicembre 2012, resa nelle cause riunite C-356/11 e C-357/11 O. e S. contro Maahanmuuttovirasto (C-356/11) e Maahanmuuttovirasto contro L. (C-357/11), paragrafi 77-81).“ Tribunale di Roma, ordinanza dell’11 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese.
September 30, 2026
Progetto Melting Pot Europa
Diritto al ricongiungimento familiare del figlio maggiorenne confinato nella Striscia di Gaza e validità della procura tramite mezzi informatici
Con l’ordinanza in commento, resa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma in composizione collegiale ha respinto il reclamo proposto dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Interno avverso il provvedimento cautelare che aveva ordinato il rilascio di un visto di ingresso in favore di un nucleo familiare palestinese confinato nella Striscia di Gaza. Ma il Collegio ha fatto di più: esaminando le ragioni riproposte dalla difesa dei reclamati ha dichiarato il diritto al ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. c), e 29-bis d.lgs. 286/98 della figlia maggiorenne coniugata e, con lei, del marito e delle due figlie in tenerissima età, con la madre titolare dello status di rifugiata in Italia, ordinando alle amministrazioni il rilascio dei relativi visti, previa adozione dei necessari atti presupposti. La decisione si segnala principalmente per due profili: la validità della procura alle liti rilasciata con modalità a distanza in presenza di impossibilità oggettiva a rilasciarla in altre forme, e, soprattutto, l’interpretazione estensiva e sostanzialistica della nozione di «vivenza a carico» del figlio maggiorenne, letta alla luce della direttiva 2003/86/CE, della giurisprudenza della Corte di giustizia e dell’art. 8 CEDU. LA VICENDA I ricorrenti, tutti originari di Gaza, appartengono a un nucleo familiare allargato la cui figura di riferimento, la madre, è giunta in Italia nel marzo 2024 in condizioni di fuga forzata ed è oggi titolare dello status di rifugiata. A seguito di una diversa pronuncia del Tribunale di Roma anche i figli minori e il marito della rifugiata hanno fatto ingresso in Italia. A Gaza è rimasta, tra gli altri, la figlia maggiorenne, ventiduenne, gravemente malnutrita e affetta da plurime patologie, che ha partorito la seconda figlia in piena emergenza umanitaria senza poterla allattare. Il marito di lei è affetto da depressione acuta conseguente alla perdita di tutti i propri familiari nel conflitto. La richiesta di nulla osta al ricongiungimento presentata dalla madre era stata respinta, quanto alla figlia maggiorenne, per mancata prova dell’invalidità totale e la successiva domanda di visto presentata alle autorità consolari il 20 dicembre 2025 non aveva mai ricevuto riscontro. Il giudice della cautela, adito ex art. 700 c.p.c., aveva accolto inaudita altera parte la domanda subordinata di rilascio di un visto per motivi umanitari ex art. 25 del Codice Visti (Reg. CE 810/2009), confermando poi la decisione con ordinanza del 16 marzo 2026, ma escludendo il diritto al ricongiungimento familiare per difetto dei requisiti dell’art. 29, comma 1, lett. c), TUI. Da qui il reclamo dei Ministeri, incentrato sul difetto assoluto di giurisdizione, sull’irritualità della procura e sull’insussistenza di un obbligo di rilascio del visto umanitario, e la costituzione dei reclamati, che hanno riproposto, mediante reclamo incidentale, la domanda di ricongiungimento familiare respinta in prime cure. LA PROCURA ALLE LITI DA UN TERRITORIO IN GUERRA La procura era stata rilasciata mediante mezzi di collegamento a distanza, essendo materialmente impossibile procedere nelle forme ordinarie dal territorio di Gaza, in condizione di collasso delle strutture amministrative, istituzionali e diplomatiche. Il Collegio ritiene la procura regolare, valorizzando il bilanciamento, proprio della sede cautelare, tra l’interesse tutelato dalla regola procedurale e la necessità di non frustrare le ragioni di urgenza: quando la situazione di fatto non consente il conferimento della procura se non con le modalità prescelte, l’assenza di un’alternativa esigibile assume valore decisivo. Il Tribunale richiama a sostegno la pronuncia del Primo Presidente della Corte di cassazione del 2 marzo 2026, resa su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dallo stesso Tribunale. Pur dichiarata inammissibile la questione, il Primo Presidente ha puntualizzato che rientra ordinariamente tra i compiti del giudice verificare la compatibilità dell’approdo ermeneutico con le fonti sovraordinate, quando il risultato dell’esegesi si risolva in un onere tale da rendere impossibile, in situazioni di estrema difficoltà, l’esercizio del diritto di azione. L’art. 24 Cost., l’art. 6 CEDU e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea impongono, insomma, una lettura dell’art. 83 c.p.c. che non trasformi il formalismo processuale in un ulteriore muro invalicabile per chi è intrappolato in una zona di guerra. LA «VIVENZA A CARICO» DEL FIGLIO MAGGIORENNE CONIUGATO È sul merito che l’ordinanza dispiega la sua portata più innovativa. L’art. 29, comma 1, lett. c), TUI consente il ricongiungimento con i figli maggiorenni a carico «qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale». Il primo giudice aveva ritenuto la condizione non integrata dai certificati prodotti. Il Collegio ribalta questa lettura attraverso tre passaggi. In primo luogola nozione di «vivenza a carico» va ricostruita alla luce dell’art. 10, paragrafo 2, della direttiva 2003/86/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare della sentenza del 12 dicembre 2019, causa C-519/18 (TB), secondo cui il familiare del rifugiato è a carico quando, tenuto conto delle sue condizioni economiche e sociali, non è in grado di sovvenire alle proprie necessità essenziali nel Paese di provenienza e il rifugiato risulta essere il familiare più idoneo a fornire il sostegno materiale richiesto. La Cassazione ha recepito integralmente questo criterio (Cass. n. 20127/2021; n. 24488/2021), affermando che la nozione non si riduce alla dipendenza economica stabile, ma abbraccia ogni situazione di assenza di mezzi adeguati effettivamente riscontrabile nel caso concreto. La Corte di giustizia, del resto, ha costantemente elaborato una nozione di dependency che rifugge da interpretazioni formalistiche (C-423/12; C-380/17; C-560/20; C-607/21), escludendo che la mera capacità lavorativa potenziale osti al riconoscimento di una dipendenza concreta e attuale. Inoltre, il collegio precisa cheil coniugio del figlio maggiorenne non è ostativo. Mentre l’art. 4 della direttiva contempla i figli adulti «non coniugati», l’art. 10, paragrafo 2, consente agli Stati membri di autorizzare il ricongiungimento di «altri familiari» a carico del rifugiato; e l’art. 29 TUI, richiamato dall’art. 29-bis per i rifugiati, non contiene alcun riferimento al coniugio. Il legislatore nazionale ha dunque operato un legittimo ampliamento in favore del rifugiato, coerente con il carattere di standard minimo della direttiva (considerando 10) e con la particolare attenzione che il considerando 8 riserva alla situazione dei rifugiati, cui vanno assicurate «condizioni più favorevoli» per l’esercizio del diritto al ricongiungimento. Da ultimo il Tribunale applica tali principi al caso concreto: la madre gravemente malnutrita, affetta da patologie renali, incapace di occuparsi di sé e delle figlie, così come la depressione acuta del marito e il fatto notorio dell’impossibilità, per chi vive oggi nella Striscia di Gaza, di provvedere autonomamente alle proprie indispensabili esigenze di vita. In assenza di altri adulti di riferimento (l’intero restante nucleo è stato ormai evacuato in Italia), la madre rifugiata è il familiare obiettivamente più idoneo a fornire sostegno materiale ed emotivo, anche alla luce della giovanissima età della figlia e della tenerissima età delle nipoti. Il Collegio richiama, a chiusura del ragionamento, la sentenza della Grande Camera Jeunesse c. Paesi Bassi (ric. n. 12738/10, 3 ottobre 2014) la quale afferma che l’estensione degli obblighi dello Stato di ammettere i familiari varia in funzione delle circostanze concrete, e il diritto all’unità familiare ex art. 8 CEDU può recedere solo di fronte a esigenze di ordine pubblico, sicurezza o sanità pubblica, nessuna delle quali era stata nemmeno allegata. L’ordinanza si inserisce nel filone giurisprudenziale, di cui fanno parte anche le recenti pronunce del Tribunale di Bologna richiamate dalla difesa, che sta progressivamente restituendo effettività al diritto all’unità familiare delle persone intrappolate a Gaza, rifuggendo da ogni formalismo interpretativo dell’art. 29 TUI. Tribunale di Roma, ordinanza del 12 giugno 2026 Si ringraziano le Avv.te Giulia Crescini e Marina Chetoni per la segnalazione e il commento.
Visto familiare: il MAECI deve procedere per via telematica e fissare l’appuntamento in un’ambasciata diversa da Teheran
Il Tribunale di Roma ha accertato il diritto del nucleo familiare in Afghanistan (moglie e genitori) a ricongiungersi con il richiedente, rifugiato politico in Italia, ordinando altresì al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale – e per esso all’Ambasciata d’Italia a Teheran (Iran) – l’immediata fissazione di un appuntamento al fine di poter procedere alla legalizzazione e/o produzione dei documenti apostillati e alla formalizzazione della domanda di visto; contestualmente, autorizzando la formalizzazione della domanda di visto in via telematica e disponendo che il MAECI, accettata la domanda in via telematica, fissi un appuntamento presso ambasciata diversa da Teheran. Il caso riguarda un nucleo familiare afghano che, ottenuto il nulla osta, da gennaio 2025 era in attesa di un appuntamento presso l’ambasciata d’Italia a Teheran per la consegna della documentazione. Adito il Tribunale, il MAECI fissava appuntamento a gennaio 2026, al quale il nucleo non poteva presenziare, in un primo momento per la mancanza di un visto di ingresso in Iran e poi a causa della guerra. Il Tribunale, richiamata la sentenza della Corte di Giustizia dell’UE C-1/23, decideva quindi, in accoglimento delle istanze difensive, stante l’eccessiva difficoltà a recarsi personalmente presso la sede competente e tenuto conto del coinvolgimento di minori, di autorizzare la formalizzazione della domanda in via telematica, posticipando la comparizione personale a una fase successiva. Tribunale di Roma, sentenza del 17 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Moretti per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul diritto al ricongiungimento familiare
Ricongiungimento familiare: il “ragionevole dubbio” non giustifica il diniego per matrimonio fittizio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una cittadina albanese avverso il diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso dall’Ambasciata italiana a Dubai nei confronti del marito, cittadino del Bangladesh, ordinando il rilascio del visto in favore del coniuge. La pronuncia ha precisato che il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28 e ss. T.U.I. si muove nel solco dei vincoli di matrice europea (Direttiva 2003/86/CE), ed in quanto preminente in tale disciplina il diritto all’unità familiare, le disposizioni favorevoli al ricongiungimento debbano essere interpretate in senso estensivo, mentre quelle limitative in senso restrittivo, onde evitare lesione del diritto stesso (Corte Giust. CEE, 4 marzo 2010, Chakroun, causa C-578/08). Nel caso specifico, la controparte aveva emesso il diniego al ricongiungimento familiare adducendo motivazione di matrimonio simulato ex art. 29 co.9 T.U.I. sulla base di un mero “ragionevole dubbio” circa l’autenticità dei documenti prodotti dalla ricorrente. La Corte ha stabilito che l’ipotesi della simulazione di matrimonio, ostativa al rilascio del visto per ricongiungimento familiare, deve essere oggetto di interpretazione rigorosa, e che l’onere della prova grava sulla parte che allega la simulazione (art. 2697 c.c.), le quali, anche se presuntive, devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.). Il diniego, dunque, può essere emesso esclusivamente quando sia certo che il vincolo coniugale sia in essere al solo fine di consentire l’ingresso nel coniuge nel territorio dello Stato. L’organo giudicante ha stabilito che il “ragionevole dubbio” della controparte non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà del vincolo coniugale, sia in concreto, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, valutata in modo sbrigativo e generico dall’Amministrazione, sia in linea di principio, in quanto tale parametro non è idoneo a comprimere un diritto soggettivo del tenore del diritto all’unità familiare. Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale osserva, inoltre, la mancata attivazione del contraddittorio mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di colmare eventuali carenze documentali o fornire chiarimenti. La decisione costituisce un significativo precedente in tema di ricongiungimento familiare in quanto stabilisce la necessità di un’interpretazione restrittiva degli elementi ostativi al ricongiungimento familiare, ribadendo la centralità del diritto all’unità familiare e richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere un’istruttoria completa e rispettosa delle garanzie partecipative. “Deve osservarsi che la valutazione della fittizietà o meno di un matrimonio è particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ai parametri culturali del nostro paese possono non corrispondere le motivazioni per le quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia”. Tribunale di Roma, sentenza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Ilda Hasanbelliu per la segnalazione e il commento.
Autorizzati alla permanenza per 5 anni: i nonni sono figura essenziale per lo sviluppo psico-fisico dei nipoti
Un decreto di autorizzazione in favore dei nonni emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari. I nonni paterni, rimasti soli in Albania avendo tutti i figli e nipoti in Italia, decisero di giungere in Italia nell’anno 2019, dimorando stabilmente presso il figlio unitamente alla nuora e ai due nipoti. Si rappresentava al Tribunale per i minorenni che i nonni costituiscono un valido aiuto al nucleo familiare poiché la figlia ed il genero lavorano stabilmente, mentre i nonni si prendono amorevolmente cura dei piccoli tutto il giorno. Nel caso de quo la presenza dei nonni contribuisce alla stabilità affettiva ed emotiva dei minori, ed il loro allontanamento produrrebbe, per loro, un grave danno che potrebbe incidere in maniera negativa sul loro sviluppo psicofisico. L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore. Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, l’interpretazione del termine “familiare” contenuto nella norma non deve essere limitato al nucleo familiare composto da padre, madre, fratelli, sorelle ma deve essere esteso anche ai nonni. Il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre i genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 e Cass. Civ. I sez. n. 2647/2011). Il Tribunale in totale accoglimento delle deduzioni difensive motiva così: “ …. Premesso che il più recente e condivisibile orientamento della S.C., a partire dalla pronuncia a SS.UU. n. 21799/10, ha sostanzialmente abbandonato l’orientamento restrittivo per abbracciare un’interpretazione estensiva, secondo cui la temporanea autorizzazione di cui all’art.31 si presta a ricomprendere qualsiasi situazione in cui l’allontanamento dei familiari del minore, o in alternativa il suo sradicamento definitivo dall’ambiente in cui è nato, possa comportare per lo stesso – considerate l’età e le condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico – un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, escluse soltanto le situazioni di durata indeterminabile o tendenzialmente stabili; approccio questo che, nell’imporre al giudicante un bilanciamento tra la disciplina dell’immigrazione e la tutela – nel più alto grado possibile – dell’interesse del minore, apre la strada alla tutela del diritto dei minori, figli di immigrati irregolari, di permanere nel territorio e/o ultimare gli studi nel territorio dove li hanno iniziati e dove vivono con il nucleo familiare, salva ovviamente ogni diversa valutazione del singolo caso, trattandosi di materia che non si presta a standardizzazioni di sorta; richiamato altresì il recente pronunciamento di Cass. civ. Sez. II Ord., 06/09/2021, n. 24039 (rv. 662170-01), secondo cui “La speciale autorizzazione del Tribunale per i Minorenni all’ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest’ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l’autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all’alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale; ritenuto che il complesso delle circostanze da considerare nella specie (capacità accuditiva dei nonni paterni e buon inserimento del nucleo nel contesto territoriale) rendano il diniego dell’autorizzazione e la conseguente espulsione degli istanti – alla stregua dei parametri e dei criteri elaborati nel tempo dalla corte EDU e richiamati dalla nostra S.C. – rimedio non rispondente a necessità e proporzionalità, in quanto un siffatto provvedimento costringerebbe il nucleo ad adottare scelte comunque fortemente pregiudizievoli: il ritorno in patria con i genitori esporrebbe il minore ad una serie di difficoltà derivanti dall’impossibilità di garantire un’adeguata crescita psico – fisica oltre che un’adeguata istruzione; ritenuto, alla luce di quanto sin qui esposto, di accogliere il ricorso dei ricorrenti e per l’effetto, di autorizzare i nonni paterni a permanere in Italia, nell’interesse del nipote minore, per un periodo che si stima di quantificare in anni cinque a partire dal deposito del presente provvedimento”. Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto n. 6523 del 8 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’art. 31 TUI
PdS UE per soggiornanti di lungo periodo: diniego illegittimo, non considerati i redditi dei figli conviventi
Il TAR per il Veneto annulla il rigetto della Questura di Verona che aveva negato il diritto al pds UE slp a due genitori che avevano fatto valere come requisito reddituale gli introiti dei figli conviventi. La Questura aveva rigettato la richiesta sostenendo che i redditi devono essere personali, dando una lettura rigida e distorta della norma. Il Tar invece, anche in forza della sentenza CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18, ribadisce che “In primo luogo, sul piano eurounitario, l’art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE richiede la disponibilità di “risorse stabili, regolari e sufficienti”, senza introdurre alcuna limitazione quanto alla loro provenienza. La Corte di Giustizia ha chiarito che tale nozione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che non può essere interpretata restrittivamente dagli Stati membri, e che comprende anche le risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, purché idonee a garantire il sostentamento del soggetto richiedente in modo stabile e continuativo (CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18). Ne deriva che non è consentito all’Amministrazione introdurre, in via interpretativa, un requisito ulteriore – quale quello della necessaria titolarità di un reddito personale – non previsto dalla normativa europea e contrario alla ratio della direttiva, che è quella di verificare la concreta autosufficienza economica del soggetto richiedente e non la provenienza formale delle risorse. Né può giungersi a diversa conclusione alla luce della direttiva 2011/51/UE, che ha modificato la direttiva 2003/109/CE limitatamente all’estensione del relativo ambito soggettivo ai beneficiari di protezione internazionale, senza incidere sul contenuto dell’art. 5, par. 1, lett. a), relativo al requisito delle risorse economiche, il quale continua pertanto a dover essere interpretato nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia. In secondo luogo, anche nel diritto interno, la nozione di “disponibilità di un reddito” di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 dev’essere letta in coerenza con il diritto dell’Unione e, quindi, riferita alla complessiva situazione economica del nucleo familiare convivente. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che, ai fini della verifica del requisito reddituale, occorre considerare tutte le fonti di reddito lecite e disponibili, senza limitarsi a quelle direttamente intestate al soggetto richiedente (in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 gennaio 2026, n. 94, ove si afferma che il requisito reddituale deve essere valutato «nel suo complesso», includendo tutte le risorse economiche disponibili, anche di diversa natura, purché idonee a garantire il sostentamento”. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 892 del 22 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
Class action contro i ritardi nel rilascio del visto per motivi familiari
In vista della prossima udienza del 7 luglio vi raccontiamo la Class Action dedicata alla memoria di Annick contro i ritardi delle Ambasciate. COS’È QUESTA AZIONE E PERCHÉ È STATA AVVIATA Nell’ambito del Progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”, promosso da Melting Pot Odv, insieme a decine di persone migranti con background migratorio e alle associazioni ARCI, ASGI, Attiva Diritti, Cittadinanzattiva, Le Carbet, NAGA, Nonna Roma e Spazi Circolari, è stata depositata una class action davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). L’azione è stata promossa per denunciare tre precise violazioni sistemiche:  * il mancato accesso materiale alla procedura, dovuto al blocco degli appuntamenti gestiti dalle agenzie private esterne;  * la mancata conclusione nei termini di legge (30 giorni) dei procedimenti di rilascio dei visti da parte delle Ambasciate;  * il mancato esercizio del potere sostitutivo del Ministero per gli Affari Esteri per porre rimedio all’inerzia delle sedi estere. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Il ricongiungimento familiare è un diritto soggettivo perfetto tutelato dalla Costituzione italiana (art. 29) e dalle principali convenzioni internazionali (come l’art. 8 della CEDU). La procedura si divide in due fasi: 1. Fase – Prefettura/Sportello Unico – verifica dei requisiti (reddito e alloggio) – deve concludersi entro (prima 90, ora) 150 giorni con il rilascio del nullaosta. 2. Fase – Ambasciate/Consolati- ricevuta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti relativi al legame familiare, l’autorità consolare ha l’obbligo di rilasciare il visto d’ingresso entro 30 giorni (ai sensi dell’art. 6, comma 5, DPR 394/99). La realtà dei fatti: Nella prassi, questi tempi vengono sistematicamente violati. Le attese medie complessive superano spesso i 12 mesi a fronte dei complessivi 5 previsti dalla legge, tenendo separate le famiglie per periodi intollerabili. I DISSERVIZI SPECIFICI CHE STIAMO DENUNCIANDO Il ricorso si concentra sulle inefficienze imputabili direttamente alla rete diplomatica del MAECI, riassumibili in tre macro-aree: * Quasi tutte le Ambasciate (es. Islamabad, Teheran, Casablanca, Dakar, Accra) delegano la raccolta dei documenti ad agenzie private (come VFS Global, Almaviva, BLS, Visametric). I loro sistemi di prenotazione online risultano costantemente saturi, privi di slot o del tutto inutilizzabili. Questo impedisce alle persone anche solo di presentare la domanda di visto, rischiando la scadenza dei sei mesi di validità del nullaosta prefettizio. * Anche quando i familiari riescono a consegnare i documenti, il visto non viene rilasciato nei 30 giorni di legge, ma dopo molti mesi o anni di silenzio ingiustificato. * Se un’Ambasciata non risponde, la legge (Art. 2, co. 9-bis, L. 241/90) prevede che il cittadino possa rivolgersi ai vertici del Ministero affinché un funzionario centrale si sostituisca all’ufficio inerte per sbloccare la pratica. Il MAECI, tuttavia, rifiuta sistematicamente di esercitare questo potere sostitutivo, sostenendo che la responsabilità sia unicamente dei singoli capi delle sedi estere e lasciando gli utenti senza alcuna tutela amministrativa interna. LA CLASS ACTION La class action rappresenta una battaglia legale collettiva mirata a ripristinare il corretto funzionamento dei servizi consolari e consiste in un ricorso collettivo volto ad assicurare i corretti standard di trasparenza, tempestività e continuità nell’erogazione dei servizi pubblici. Non si tratta di una causa civile per ottenere un risarcimento economico in denaro (azione esclusa da questo tipo di ricorso), ma di un’azione collettiva per l’efficienza della pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 198/2009. Prima di depositare il ricorso, le associazioni hanno inviato formali e ripetute diffide collettive al Ministero tra il 2024 e il 2025, intimando di risolvere l’inerzia strutturale. Poiché il MAECI non ha fornito alcun riscontro né adottato piani organizzativi per risolvere i problemi sistemici denunciati entro i 90 giorni previsti, l’azione al TAR è diventata l’unica strada percorribile. Nel ricorso introduttivo i promotori hanno chiarito che l’amministrazione non può nascondersi dietro le disfunzioni informatiche dei partner privati (le agenzie private incaricate). Come stabilito anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2819/2025), gli strumenti informatici e le esternalizzazioni devono servire a migliorare l’efficienza, e non possono trasformarsi in un ostacolo insormontabile o in una giustificazione per paralizzare la funzione pubblica. COSA STIAMO CHIEDENDO AL GIUDICE Con questo ricorso si chiede un piano di azione strutturale per porre fine ai sistematici ritardi nel rilascio dei visti per motivi familiari. Più nel dettaglio, si chiede al Tar Lazio di: 1. Accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del MAECI per la violazione sistematica e generalizzata dei termini di conclusione dei procedimenti di visto per motivi familiari → ciò vuol dire accertare formalmente il mal funzionamento dell’amministrazione  2. Condannare il Ministero ad adottare, in tempi brevi, tutte le misure organizzative idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio→ quindi ordinare all’amministrazione il ripristino della corretta funzione amministrativa 3. Imporre misure per garantire che i familiari dei richiedenti possano depositare le domande di visto senza i blocchi creati dalle agenzie private → sbloccare i canali di accesso alla procedura di rilascio del visto 4. Obbligare il Ministero a esercitare i poteri ispettivi e il potere sostitutivo ogniqualvolta le ambasciate periferiche rimangano inerti → attivare dei controlli effettivi sul funzionamento dell’amministrazione  5. Imporre la pubblicazione sui siti istituzionali dello stato di avanzamento delle domande pendenti, indicando i procedimenti conclusi e le fasi istruttorie → garantire trasparenza pubblica  L’ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL TAR LAZIO: UN PRIMO SUCCESSO E LA MANCATA RISPOSTA DEL MAECI Un fondamentale giro di boa in questa battaglia legale è rappresentato dall’ordinanza istruttoria n. 02884/2026, pubblicata il 13 febbraio 2026 dal TAR del Lazio-Sezione Quinta Quater1. Con questa decisione, il TAR ha accolto in pieno la richiesta dei ricorrenti di fare chiarezza, costringendo il Ministero a rendere conto dei propri disservizi. Ritenendo infatti meritevole di approfondimento la denuncia sulla “violazione sistematica dei termini”, il Tribunale ha imposto al MAECI un severo e dettagliato obbligo di trasparenza, imponendogli di depositare una relazione analitica entro 90 giorni. L’ordinanza pretende risposte chiare su nodi cruciali: l’entità delle risorse umane e finanziarie dei consolati, il funzionamento del potere sostitutivo in caso di inerzia e, soprattutto, i tempi medi reali che intercorrono tra la richiesta di appuntamento presso le agenzie private esternalizzate, l’effettivo avvio del procedimento e, infine, l’effettivo rilascio del visto. Si tratta di un elenco di dati mirato proprio a scardinare l’opacità del sistema e a smascherare i ritardi cronici causati dai blocchi delle agenzie esterne. Di fronte a questa precisa richiesta della magistratura, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha scelto di non rispondere nei termini stabiliti. Questo silenzio istituzionale non è solo un atto di grave chiusura verso l’autorità giudiziaria, ma riflette una totale mancanza di attenzione sull’urgenza rappresentata dal dramma di migliaia di famiglie forzatamente divise.  Al contrario, sul fronte dei ricorrenti, l’impegno non si è fermato: per l’udienza di merito fissata al 7 luglio 2026, sono stati documentati nuovi ritardi riscontrati nel 2026 unitamente ad una analisi comparativa che dimostra come, in altri Paesi europei, le medesime procedure vengano gestite con efficienza dalla Pubblica Amministrazione (e non solo da soggetti privati) e nel rispetto dei tempi di legge. Mentre l’Italia ha di fatto abdicato alla propria sovranità digitale e amministrativa, intrappolando gli utenti nei sistemi saturi di agenzie private a pagamento, altri paesi europei mantengono il controllo totale e pubblico della procedura, azzerando le intermediazioni private o prevedendo l’alternatività tra canale pubblico e privato. Ad esempio, nei Paesi Bassi si applica un sistema di istruttoria interna preventiva denominato MVV (Machtiging tot voorlopig verblijf), in forza del quale il cittadino extra UE che si trova in Olanda – entro tre mesi dal ricevimento del permesso di soggiorno per richiedenti asilo – presenta la domanda di ricongiungimento familiare direttamente all’IND (Immigratie-en Naturalisatiedienst), ovvero il servizio statale di immigrazione olandese. Quest’ultimo – in caso di decisione positiva – indica esplicitamente l’Ambasciata o il Consolato in cui il familiare del richiedente dovrà recarsi per l’applicazione del visto sul passaporto, con prenotazioni e controlli che avvengono esclusivamente sui canali del Ministero degli Esteri (Netherlands Worldwide), senza alcuna intermediazione o tariffa di servizio da pagare a società esterne. In modo analogo, la Germania adotta un modello basato sulla sovranità consolare e sul controllo pubblico diretto, in cui il Ministero degli Esteri tedesco (Auswärtiges Amt) ha centralizzato le domande di visto per ricongiungimento familiare sul portale di Stato denominato Consular Services Portal (Auslandsportal). Una volta pre-verificati i documenti, l’appuntamento per il controllo del passaporto e l’intervista avviene tassativamente all’interno dell’Ambasciata o del Consolato tedesco, davanti a funzionari pubblici, a conferma del fatto che la Germania considera la verifica dei requisiti un atto di sovranità statale non delegabile a società private commerciali, provvedendo poi a inviare digitalmente la documentazione raccolta all’Ufficio Immigrazione (Ausländerbehörde) della città in cui risiede lo “sponsor”. Anche in Svezia la gestione dei ricongiungimenti familiari è interamente centralizzata sotto l’autorità pubblica di un’unica agenzia governativa indipendente (Migrationsverket, l’Agenzia svedese per l’immigrazione). La procedura avviene tramite canali statali blindati che escludono uffici privati, imponendo che la domanda sia presentata ed esaminata esclusivamente sui propri sistemi informatici protetti, mentre l’interazione con l’Ambasciata all’estero avviene solo su esplicita richiesta dello Stato a istruttoria avanzata. Il principio di assoluta esclusione di operatori privati trova conferma diretta nelle istruzioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri svedese tramite la rete consolare di Sweden Abroad, dove la Svezia ammonisce formalmente i richiedenti sul fatto che tutti gli appuntamenti per il ricongiungimento familiare sono organizzati direttamente dall’Ambasciata, sono interamente gratuiti, non vedono la rappresentanza diplomatica collegata in alcun modo a soggetti che offrono tali servizi a pagamento e precludono a qualsiasi agenzia esterna la facoltà di influenzare i tempi di attesa. Questi modelli dimostrano chiaramente come l’efficienza e il rispetto dei diritti fondamentali non siano traguardi utopici, ma il risultato di precise scelte organizzative. La comparazione mette a nudo il paradosso italiano: mentre altrove la verifica dei requisiti migratori è difesa come una prerogativa statale non delegabile, il nostro Paese ha preferito privatizzare il servizio, trasformando la tutela dell’unità familiare in un business commerciale a spese dei più vulnerabili. È proprio alla luce di questo ingiustificabile divario che il silenzio del MAECI appare ancor più inaccettabile, confermando l’urgenza di un intervento giudiziario che imponga finalmente il ripristino della legalità nelle nostre sedi diplomatiche. VERSO L’UDIENZA DEL 7 LUGLIO Non resta che attendere l’esito dell’udienza del 7 luglio, confortati da un percorso legale che ha già visto i Tribunali amministrativi intervenire duramente per smascherare l’inerzia e le inefficienze della Pubblica Amministrazione. Non è la prima volta, infatti, che lo strumento della class action si dimostra decisivo per scardinare i blocchi burocratici che calpestano i diritti fondamentali delle persone. I precedenti storici promossi dal mondo associativo lo dimostrano con chiarezza: dalla definitiva condanna del Consiglio di Stato per i sistematici e intollerabili ritardi del Ministero dell’Interno e delle Prefetture (Roma – Milano) nella definizione delle procedure di sanatoria, alle sentenze dei TAR territoriali che hanno sanzionato l’illegittima lentezza delle Questure nella formalizzazione delle domande di protezione internazionale, fino all’ordinanza istruttoria del TAR Lazio sui cronici ritardi della Questura di Roma nel rilascio dei permessi di soggiorno. In tutte queste occasioni, i giudici non si sono limitati a esaminare i singoli casi, ma hanno censurato l’intera macchina organizzativa dello Stato, imponendo il ripristino della legalità e dell’efficienza. È sulla scia di queste importanti vittorie che guardiamo all’appuntamento del 7 luglio: siamo certi che anche la rete consolare del MAECI non potrà continuare a nascondersi dietro il paravento delle agenzie private e delle disfunzioni informatiche, e che il Tribunale tornerà a tutelare, con forza, l’inviolabile diritto all’unità familiare. -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. 1. Scarica l’ordinanza – clicca qui ↩︎
Illegittimità del decreto di espulsione per mancata considerazione della situazione personale e familiare
L’Ufficio del Giudice di Pace di Varese si è occupato del rapporto tra potere amministrativo di espulsione e diritto all’unità familiare. Il giudicante ha ribadito l’orientamento di legittimità secondo il quale l’art. 13, comma 2-bis, del D.lgs. n. 286/1998 si applica, con valutazione caso per caso e in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1432 del 22 gennaio 2026). L’effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio, pertanto, può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all’espulsione, dal giudice dell’opposizione. A tal fine si rileva che si deve attribuire la nozione di ‘famiglia’ non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri legami familiari di fatto (Cass. 22604/2024). Nel caso di specie, il decreto di espulsione impugnato è stato dichiarato illegittimo in quanto non ha tenuto in adeguata considerazione la situazione personale e familiare del/della ricorrente e risulta non adeguatamente motivato in merito alla mancata considerazione dei detti legami familiari. Si precisa che il diritto vivente ha individuato nei legami familiari un elemento ostativo all’espulsione, che consente allo straniero privo di permesso di soggiorno il rilascio del titolo previsto all’art. 28, lett. b), d.p.r. 394/99 : la Corte di cassazione pone la sussistenza dei legami familiari in termini di centralità, relegando gli altri criteri previsti dalla disposizione (durata del soggiorno in Italia, esistenza di legami familiari, sociali o culturali con il Paese di origine) in posizione subalterna, non rilevanti autonomamente ma meramente integrativi. Giudice di Pace di Varese, sentenza del 14 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.