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Ricongiungimento familiare: il “ragionevole dubbio” non giustifica il diniego per matrimonio fittizio
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso proposto da una cittadina albanese avverso il diniego di rilascio del visto per ricongiungimento familiare emesso dall’Ambasciata italiana a Dubai nei confronti del marito, cittadino del Bangladesh, ordinando il rilascio del visto in favore del coniuge. La pronuncia ha precisato che il ricongiungimento familiare di cui agli artt. 28 e ss. T.U.I. si muove nel solco dei vincoli di matrice europea (Direttiva 2003/86/CE), ed in quanto preminente in tale disciplina il diritto all’unità familiare, le disposizioni favorevoli al ricongiungimento debbano essere interpretate in senso estensivo, mentre quelle limitative in senso restrittivo, onde evitare lesione del diritto stesso (Corte Giust. CEE, 4 marzo 2010, Chakroun, causa C-578/08). Nel caso specifico, la controparte aveva emesso il diniego al ricongiungimento familiare adducendo motivazione di matrimonio simulato ex art. 29 co.9 T.U.I. sulla base di un mero “ragionevole dubbio” circa l’autenticità dei documenti prodotti dalla ricorrente. La Corte ha stabilito che l’ipotesi della simulazione di matrimonio, ostativa al rilascio del visto per ricongiungimento familiare, deve essere oggetto di interpretazione rigorosa, e che l’onere della prova grava sulla parte che allega la simulazione (art. 2697 c.c.), le quali, anche se presuntive, devono essere gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.). Il diniego, dunque, può essere emesso esclusivamente quando sia certo che il vincolo coniugale sia in essere al solo fine di consentire l’ingresso nel coniuge nel territorio dello Stato. L’organo giudicante ha stabilito che il “ragionevole dubbio” della controparte non fosse sufficiente a dimostrare la fittizietà del vincolo coniugale, sia in concreto, alla luce della documentazione complessivamente prodotta dalla ricorrente, valutata in modo sbrigativo e generico dall’Amministrazione, sia in linea di principio, in quanto tale parametro non è idoneo a comprimere un diritto soggettivo del tenore del diritto all’unità familiare. Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale osserva, inoltre, la mancata attivazione del contraddittorio mediante il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, che avrebbe consentito alla ricorrente di colmare eventuali carenze documentali o fornire chiarimenti. La decisione costituisce un significativo precedente in tema di ricongiungimento familiare in quanto stabilisce la necessità di un’interpretazione restrittiva degli elementi ostativi al ricongiungimento familiare, ribadendo la centralità del diritto all’unità familiare e richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di porre in essere un’istruttoria completa e rispettosa delle garanzie partecipative. “Deve osservarsi che la valutazione della fittizietà o meno di un matrimonio è particolarmente complessa, anche in considerazione del fatto che ai parametri culturali del nostro paese possono non corrispondere le motivazioni per le quali in altre culture ed in altri paesi viene contratto il matrimonio e si decide di dar vita ad una famiglia”. Tribunale di Roma, sentenza del 27 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Ilda Hasanbelliu per la segnalazione e il commento.
Autorizzati alla permanenza per 5 anni: i nonni sono figura essenziale per lo sviluppo psico-fisico dei nipoti
Un decreto di autorizzazione in favore dei nonni emesso dal Tribunale per i Minorenni di Bari. I nonni paterni, rimasti soli in Albania avendo tutti i figli e nipoti in Italia, decisero di giungere in Italia nell’anno 2019, dimorando stabilmente presso il figlio unitamente alla nuora e ai due nipoti. Si rappresentava al Tribunale per i minorenni che i nonni costituiscono un valido aiuto al nucleo familiare poiché la figlia ed il genero lavorano stabilmente, mentre i nonni si prendono amorevolmente cura dei piccoli tutto il giorno. Nel caso de quo la presenza dei nonni contribuisce alla stabilità affettiva ed emotiva dei minori, ed il loro allontanamento produrrebbe, per loro, un grave danno che potrebbe incidere in maniera negativa sul loro sviluppo psicofisico. L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore. Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, l’interpretazione del termine “familiare” contenuto nella norma non deve essere limitato al nucleo familiare composto da padre, madre, fratelli, sorelle ma deve essere esteso anche ai nonni. Il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre i genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa. L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma, nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 e Cass. Civ. I sez. n. 2647/2011). Il Tribunale in totale accoglimento delle deduzioni difensive motiva così: “ …. Premesso che il più recente e condivisibile orientamento della S.C., a partire dalla pronuncia a SS.UU. n. 21799/10, ha sostanzialmente abbandonato l’orientamento restrittivo per abbracciare un’interpretazione estensiva, secondo cui la temporanea autorizzazione di cui all’art.31 si presta a ricomprendere qualsiasi situazione in cui l’allontanamento dei familiari del minore, o in alternativa il suo sradicamento definitivo dall’ambiente in cui è nato, possa comportare per lo stesso – considerate l’età e le condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico – un danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, escluse soltanto le situazioni di durata indeterminabile o tendenzialmente stabili; approccio questo che, nell’imporre al giudicante un bilanciamento tra la disciplina dell’immigrazione e la tutela – nel più alto grado possibile – dell’interesse del minore, apre la strada alla tutela del diritto dei minori, figli di immigrati irregolari, di permanere nel territorio e/o ultimare gli studi nel territorio dove li hanno iniziati e dove vivono con il nucleo familiare, salva ovviamente ogni diversa valutazione del singolo caso, trattandosi di materia che non si presta a standardizzazioni di sorta; richiamato altresì il recente pronunciamento di Cass. civ. Sez. II Ord., 06/09/2021, n. 24039 (rv. 662170-01), secondo cui “La speciale autorizzazione del Tribunale per i Minorenni all’ingresso o alla permanenza del familiare del minore ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, è subordinata alla puntuale allegazione e dimostrazione della sussistenza dei gravi motivi per lo sviluppo psico-fisico del minore richiesti dalla norma soltanto quando la famiglia non sia ancora presente nel territorio nazionale, mentre quando è già presente opera la presunzione di radicamento del minore nel suo ambiente nativo, salvo prova contraria; in quest’ultimo caso, i gravi motivi idonei a giustificare l’autorizzazione temporanea possono perciò essere collegati all’alterazione di tale ambiente conseguente alla perdita della vicinanza con la figura genitoriale ovvero al repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale; ritenuto che il complesso delle circostanze da considerare nella specie (capacità accuditiva dei nonni paterni e buon inserimento del nucleo nel contesto territoriale) rendano il diniego dell’autorizzazione e la conseguente espulsione degli istanti – alla stregua dei parametri e dei criteri elaborati nel tempo dalla corte EDU e richiamati dalla nostra S.C. – rimedio non rispondente a necessità e proporzionalità, in quanto un siffatto provvedimento costringerebbe il nucleo ad adottare scelte comunque fortemente pregiudizievoli: il ritorno in patria con i genitori esporrebbe il minore ad una serie di difficoltà derivanti dall’impossibilità di garantire un’adeguata crescita psico – fisica oltre che un’adeguata istruzione; ritenuto, alla luce di quanto sin qui esposto, di accogliere il ricorso dei ricorrenti e per l’effetto, di autorizzare i nonni paterni a permanere in Italia, nell’interesse del nipote minore, per un periodo che si stima di quantificare in anni cinque a partire dal deposito del presente provvedimento”. Tribunale per i Minorenni di Bari, decreto n. 6523 del 8 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative all’art. 31 TUI
PdS UE per soggiornanti di lungo periodo: diniego illegittimo, non considerati i redditi dei figli conviventi
Il TAR per il Veneto annulla il rigetto della Questura di Verona che aveva negato il diritto al pds UE slp a due genitori che avevano fatto valere come requisito reddituale gli introiti dei figli conviventi. La Questura aveva rigettato la richiesta sostenendo che i redditi devono essere personali, dando una lettura rigida e distorta della norma. Il Tar invece, anche in forza della sentenza CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18, ribadisce che “In primo luogo, sul piano eurounitario, l’art. 5, par. 1, lett. a), della direttiva 2003/109/CE richiede la disponibilità di “risorse stabili, regolari e sufficienti”, senza introdurre alcuna limitazione quanto alla loro provenienza. La Corte di Giustizia ha chiarito che tale nozione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che non può essere interpretata restrittivamente dagli Stati membri, e che comprende anche le risorse messe a disposizione da terzi, inclusi i familiari, purché idonee a garantire il sostentamento del soggetto richiedente in modo stabile e continuativo (CGUE 3 ottobre 2019 in causa C‐302/18). Ne deriva che non è consentito all’Amministrazione introdurre, in via interpretativa, un requisito ulteriore – quale quello della necessaria titolarità di un reddito personale – non previsto dalla normativa europea e contrario alla ratio della direttiva, che è quella di verificare la concreta autosufficienza economica del soggetto richiedente e non la provenienza formale delle risorse. Né può giungersi a diversa conclusione alla luce della direttiva 2011/51/UE, che ha modificato la direttiva 2003/109/CE limitatamente all’estensione del relativo ambito soggettivo ai beneficiari di protezione internazionale, senza incidere sul contenuto dell’art. 5, par. 1, lett. a), relativo al requisito delle risorse economiche, il quale continua pertanto a dover essere interpretato nei termini chiariti dalla Corte di Giustizia. In secondo luogo, anche nel diritto interno, la nozione di “disponibilità di un reddito” di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/1998 dev’essere letta in coerenza con il diritto dell’Unione e, quindi, riferita alla complessiva situazione economica del nucleo familiare convivente. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che, ai fini della verifica del requisito reddituale, occorre considerare tutte le fonti di reddito lecite e disponibili, senza limitarsi a quelle direttamente intestate al soggetto richiedente (in tal senso, T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 26 gennaio 2026, n. 94, ove si afferma che il requisito reddituale deve essere valutato «nel suo complesso», includendo tutte le risorse economiche disponibili, anche di diversa natura, purché idonee a garantire il sostentamento”. T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 892 del 22 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
Class action contro i ritardi nel rilascio del visto per motivi familiari
In vista della prossima udienza del 7 luglio vi raccontiamo la Class Action dedicata alla memoria di Annick contro i ritardi delle Ambasciate. COS’È QUESTA AZIONE E PERCHÉ È STATA AVVIATA Nell’ambito del Progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare”, promosso da Melting Pot Odv, insieme a decine di persone migranti con background migratorio e alle associazioni ARCI, ASGI, Attiva Diritti, Cittadinanzattiva, Le Carbet, NAGA, Nonna Roma e Spazi Circolari, è stata depositata una class action davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio contro il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI). L’azione è stata promossa per denunciare tre precise violazioni sistemiche:  * il mancato accesso materiale alla procedura, dovuto al blocco degli appuntamenti gestiti dalle agenzie private esterne;  * la mancata conclusione nei termini di legge (30 giorni) dei procedimenti di rilascio dei visti da parte delle Ambasciate;  * il mancato esercizio del potere sostitutivo del Ministero per gli Affari Esteri per porre rimedio all’inerzia delle sedi estere. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE Il ricongiungimento familiare è un diritto soggettivo perfetto tutelato dalla Costituzione italiana (art. 29) e dalle principali convenzioni internazionali (come l’art. 8 della CEDU). La procedura si divide in due fasi: 1. Fase – Prefettura/Sportello Unico – verifica dei requisiti (reddito e alloggio) – deve concludersi entro (prima 90, ora) 150 giorni con il rilascio del nullaosta. 2. Fase – Ambasciate/Consolati- ricevuta la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti relativi al legame familiare, l’autorità consolare ha l’obbligo di rilasciare il visto d’ingresso entro 30 giorni (ai sensi dell’art. 6, comma 5, DPR 394/99). La realtà dei fatti: Nella prassi, questi tempi vengono sistematicamente violati. Le attese medie complessive superano spesso i 12 mesi a fronte dei complessivi 5 previsti dalla legge, tenendo separate le famiglie per periodi intollerabili. I DISSERVIZI SPECIFICI CHE STIAMO DENUNCIANDO Il ricorso si concentra sulle inefficienze imputabili direttamente alla rete diplomatica del MAECI, riassumibili in tre macro-aree: * Quasi tutte le Ambasciate (es. Islamabad, Teheran, Casablanca, Dakar, Accra) delegano la raccolta dei documenti ad agenzie private (come VFS Global, Almaviva, BLS, Visametric). I loro sistemi di prenotazione online risultano costantemente saturi, privi di slot o del tutto inutilizzabili. Questo impedisce alle persone anche solo di presentare la domanda di visto, rischiando la scadenza dei sei mesi di validità del nullaosta prefettizio. * Anche quando i familiari riescono a consegnare i documenti, il visto non viene rilasciato nei 30 giorni di legge, ma dopo molti mesi o anni di silenzio ingiustificato. * Se un’Ambasciata non risponde, la legge (Art. 2, co. 9-bis, L. 241/90) prevede che il cittadino possa rivolgersi ai vertici del Ministero affinché un funzionario centrale si sostituisca all’ufficio inerte per sbloccare la pratica. Il MAECI, tuttavia, rifiuta sistematicamente di esercitare questo potere sostitutivo, sostenendo che la responsabilità sia unicamente dei singoli capi delle sedi estere e lasciando gli utenti senza alcuna tutela amministrativa interna. LA CLASS ACTION La class action rappresenta una battaglia legale collettiva mirata a ripristinare il corretto funzionamento dei servizi consolari e consiste in un ricorso collettivo volto ad assicurare i corretti standard di trasparenza, tempestività e continuità nell’erogazione dei servizi pubblici. Non si tratta di una causa civile per ottenere un risarcimento economico in denaro (azione esclusa da questo tipo di ricorso), ma di un’azione collettiva per l’efficienza della pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs. 198/2009. Prima di depositare il ricorso, le associazioni hanno inviato formali e ripetute diffide collettive al Ministero tra il 2024 e il 2025, intimando di risolvere l’inerzia strutturale. Poiché il MAECI non ha fornito alcun riscontro né adottato piani organizzativi per risolvere i problemi sistemici denunciati entro i 90 giorni previsti, l’azione al TAR è diventata l’unica strada percorribile. Nel ricorso introduttivo i promotori hanno chiarito che l’amministrazione non può nascondersi dietro le disfunzioni informatiche dei partner privati (le agenzie private incaricate). Come stabilito anche dal Consiglio di Stato (sentenza n. 2819/2025), gli strumenti informatici e le esternalizzazioni devono servire a migliorare l’efficienza, e non possono trasformarsi in un ostacolo insormontabile o in una giustificazione per paralizzare la funzione pubblica. COSA STIAMO CHIEDENDO AL GIUDICE Con questo ricorso si chiede un piano di azione strutturale per porre fine ai sistematici ritardi nel rilascio dei visti per motivi familiari. Più nel dettaglio, si chiede al Tar Lazio di: 1. Accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta del MAECI per la violazione sistematica e generalizzata dei termini di conclusione dei procedimenti di visto per motivi familiari → ciò vuol dire accertare formalmente il mal funzionamento dell’amministrazione  2. Condannare il Ministero ad adottare, in tempi brevi, tutte le misure organizzative idonee a risolvere in modo sistematico e generale il disservizio→ quindi ordinare all’amministrazione il ripristino della corretta funzione amministrativa 3. Imporre misure per garantire che i familiari dei richiedenti possano depositare le domande di visto senza i blocchi creati dalle agenzie private → sbloccare i canali di accesso alla procedura di rilascio del visto 4. Obbligare il Ministero a esercitare i poteri ispettivi e il potere sostitutivo ogniqualvolta le ambasciate periferiche rimangano inerti → attivare dei controlli effettivi sul funzionamento dell’amministrazione  5. Imporre la pubblicazione sui siti istituzionali dello stato di avanzamento delle domande pendenti, indicando i procedimenti conclusi e le fasi istruttorie → garantire trasparenza pubblica  L’ORDINANZA ISTRUTTORIA DEL TAR LAZIO: UN PRIMO SUCCESSO E LA MANCATA RISPOSTA DEL MAECI Un fondamentale giro di boa in questa battaglia legale è rappresentato dall’ordinanza istruttoria n. 02884/2026, pubblicata il 13 febbraio 2026 dal TAR del Lazio-Sezione Quinta Quater1. Con questa decisione, il TAR ha accolto in pieno la richiesta dei ricorrenti di fare chiarezza, costringendo il Ministero a rendere conto dei propri disservizi. Ritenendo infatti meritevole di approfondimento la denuncia sulla “violazione sistematica dei termini”, il Tribunale ha imposto al MAECI un severo e dettagliato obbligo di trasparenza, imponendogli di depositare una relazione analitica entro 90 giorni. L’ordinanza pretende risposte chiare su nodi cruciali: l’entità delle risorse umane e finanziarie dei consolati, il funzionamento del potere sostitutivo in caso di inerzia e, soprattutto, i tempi medi reali che intercorrono tra la richiesta di appuntamento presso le agenzie private esternalizzate, l’effettivo avvio del procedimento e, infine, l’effettivo rilascio del visto. Si tratta di un elenco di dati mirato proprio a scardinare l’opacità del sistema e a smascherare i ritardi cronici causati dai blocchi delle agenzie esterne. Di fronte a questa precisa richiesta della magistratura, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha scelto di non rispondere nei termini stabiliti. Questo silenzio istituzionale non è solo un atto di grave chiusura verso l’autorità giudiziaria, ma riflette una totale mancanza di attenzione sull’urgenza rappresentata dal dramma di migliaia di famiglie forzatamente divise.  Al contrario, sul fronte dei ricorrenti, l’impegno non si è fermato: per l’udienza di merito fissata al 7 luglio 2026, sono stati documentati nuovi ritardi riscontrati nel 2026 unitamente ad una analisi comparativa che dimostra come, in altri Paesi europei, le medesime procedure vengano gestite con efficienza dalla Pubblica Amministrazione (e non solo da soggetti privati) e nel rispetto dei tempi di legge. Mentre l’Italia ha di fatto abdicato alla propria sovranità digitale e amministrativa, intrappolando gli utenti nei sistemi saturi di agenzie private a pagamento, altri paesi europei mantengono il controllo totale e pubblico della procedura, azzerando le intermediazioni private o prevedendo l’alternatività tra canale pubblico e privato. Ad esempio, nei Paesi Bassi si applica un sistema di istruttoria interna preventiva denominato MVV (Machtiging tot voorlopig verblijf), in forza del quale il cittadino extra UE che si trova in Olanda – entro tre mesi dal ricevimento del permesso di soggiorno per richiedenti asilo – presenta la domanda di ricongiungimento familiare direttamente all’IND (Immigratie-en Naturalisatiedienst), ovvero il servizio statale di immigrazione olandese. Quest’ultimo – in caso di decisione positiva – indica esplicitamente l’Ambasciata o il Consolato in cui il familiare del richiedente dovrà recarsi per l’applicazione del visto sul passaporto, con prenotazioni e controlli che avvengono esclusivamente sui canali del Ministero degli Esteri (Netherlands Worldwide), senza alcuna intermediazione o tariffa di servizio da pagare a società esterne. In modo analogo, la Germania adotta un modello basato sulla sovranità consolare e sul controllo pubblico diretto, in cui il Ministero degli Esteri tedesco (Auswärtiges Amt) ha centralizzato le domande di visto per ricongiungimento familiare sul portale di Stato denominato Consular Services Portal (Auslandsportal). Una volta pre-verificati i documenti, l’appuntamento per il controllo del passaporto e l’intervista avviene tassativamente all’interno dell’Ambasciata o del Consolato tedesco, davanti a funzionari pubblici, a conferma del fatto che la Germania considera la verifica dei requisiti un atto di sovranità statale non delegabile a società private commerciali, provvedendo poi a inviare digitalmente la documentazione raccolta all’Ufficio Immigrazione (Ausländerbehörde) della città in cui risiede lo “sponsor”. Anche in Svezia la gestione dei ricongiungimenti familiari è interamente centralizzata sotto l’autorità pubblica di un’unica agenzia governativa indipendente (Migrationsverket, l’Agenzia svedese per l’immigrazione). La procedura avviene tramite canali statali blindati che escludono uffici privati, imponendo che la domanda sia presentata ed esaminata esclusivamente sui propri sistemi informatici protetti, mentre l’interazione con l’Ambasciata all’estero avviene solo su esplicita richiesta dello Stato a istruttoria avanzata. Il principio di assoluta esclusione di operatori privati trova conferma diretta nelle istruzioni fornite dal Ministero degli Affari Esteri svedese tramite la rete consolare di Sweden Abroad, dove la Svezia ammonisce formalmente i richiedenti sul fatto che tutti gli appuntamenti per il ricongiungimento familiare sono organizzati direttamente dall’Ambasciata, sono interamente gratuiti, non vedono la rappresentanza diplomatica collegata in alcun modo a soggetti che offrono tali servizi a pagamento e precludono a qualsiasi agenzia esterna la facoltà di influenzare i tempi di attesa. Questi modelli dimostrano chiaramente come l’efficienza e il rispetto dei diritti fondamentali non siano traguardi utopici, ma il risultato di precise scelte organizzative. La comparazione mette a nudo il paradosso italiano: mentre altrove la verifica dei requisiti migratori è difesa come una prerogativa statale non delegabile, il nostro Paese ha preferito privatizzare il servizio, trasformando la tutela dell’unità familiare in un business commerciale a spese dei più vulnerabili. È proprio alla luce di questo ingiustificabile divario che il silenzio del MAECI appare ancor più inaccettabile, confermando l’urgenza di un intervento giudiziario che imponga finalmente il ripristino della legalità nelle nostre sedi diplomatiche. VERSO L’UDIENZA DEL 7 LUGLIO Non resta che attendere l’esito dell’udienza del 7 luglio, confortati da un percorso legale che ha già visto i Tribunali amministrativi intervenire duramente per smascherare l’inerzia e le inefficienze della Pubblica Amministrazione. Non è la prima volta, infatti, che lo strumento della class action si dimostra decisivo per scardinare i blocchi burocratici che calpestano i diritti fondamentali delle persone. I precedenti storici promossi dal mondo associativo lo dimostrano con chiarezza: dalla definitiva condanna del Consiglio di Stato per i sistematici e intollerabili ritardi del Ministero dell’Interno e delle Prefetture (Roma – Milano) nella definizione delle procedure di sanatoria, alle sentenze dei TAR territoriali che hanno sanzionato l’illegittima lentezza delle Questure nella formalizzazione delle domande di protezione internazionale, fino all’ordinanza istruttoria del TAR Lazio sui cronici ritardi della Questura di Roma nel rilascio dei permessi di soggiorno. In tutte queste occasioni, i giudici non si sono limitati a esaminare i singoli casi, ma hanno censurato l’intera macchina organizzativa dello Stato, imponendo il ripristino della legalità e dell’efficienza. È sulla scia di queste importanti vittorie che guardiamo all’appuntamento del 7 luglio: siamo certi che anche la rete consolare del MAECI non potrà continuare a nascondersi dietro il paravento delle agenzie private e delle disfunzioni informatiche, e che il Tribunale tornerà a tutelare, con forza, l’inviolabile diritto all’unità familiare. -------------------------------------------------------------------------------- Il progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” è sostenuto con i Fondi dell’Otto per Mille della Chiesa Valdese. 1. Scarica l’ordinanza – clicca qui ↩︎
Illegittimità del decreto di espulsione per mancata considerazione della situazione personale e familiare
L’Ufficio del Giudice di Pace di Varese si è occupato del rapporto tra potere amministrativo di espulsione e diritto all’unità familiare. Il giudicante ha ribadito l’orientamento di legittimità secondo il quale l’art. 13, comma 2-bis, del D.lgs. n. 286/1998 si applica, con valutazione caso per caso e in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE, anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel territorio nazionale, ancorché non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Costituzionale (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 1432 del 22 gennaio 2026). L’effettività del legame familiare derivante dalla presenza di un figlio minore in Italia e da una convivenza more uxorio, pertanto, può e deve essere valutata, con accertamento caso per caso, nella sua valenza ostativa all’espulsione, dal giudice dell’opposizione. A tal fine si rileva che si deve attribuire la nozione di ‘famiglia’ non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri legami familiari di fatto (Cass. 22604/2024). Nel caso di specie, il decreto di espulsione impugnato è stato dichiarato illegittimo in quanto non ha tenuto in adeguata considerazione la situazione personale e familiare del/della ricorrente e risulta non adeguatamente motivato in merito alla mancata considerazione dei detti legami familiari. Si precisa che il diritto vivente ha individuato nei legami familiari un elemento ostativo all’espulsione, che consente allo straniero privo di permesso di soggiorno il rilascio del titolo previsto all’art. 28, lett. b), d.p.r. 394/99 : la Corte di cassazione pone la sussistenza dei legami familiari in termini di centralità, relegando gli altri criteri previsti dalla disposizione (durata del soggiorno in Italia, esistenza di legami familiari, sociali o culturali con il Paese di origine) in posizione subalterna, non rilevanti autonomamente ma meramente integrativi. Giudice di Pace di Varese, sentenza del 14 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Lorenzo Chidini per la segnalazione e il commento.
La separazione non revoca automaticamente la Carta di soggiorno del familiare UE
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma, riconosce il diritto alla Carta di soggiorno per familiare UE ad una cittadina cubana alla quale era stata revocata la Carta sulla base di mere dichiarazioni del marito, dal quale si era separata, che aveva detto alla polizia che la signora si era sposata solo per un permesso di soggiorno. Oltre ad eccepire che il marito comunque negli anni non si era mai attivato per il divorzio, sono stati ricostruiti gli indici di fittizietà del matrimonio individuati dalle linee guida della Commissione europea e sono stati tutti esclusi provando invece la continuità del vincolo matrimoniale e l’effettività. La Corte ribadisce che: 1. la separazione personale tra coniugi, promossa con ricorso giurisdizionale, non comporta l’automatica revoca della carta di soggiorno per il cittadino di un paese terzo coniugato con un cittadino di un Paese membro dell’Unione Europea, in quanto, pur interrompendo la convivenza, non scioglie il vincolo coniugale; 2. anche in caso di divorzio, il familiare non avente la cittadinanza in uno Stato membro può mantenere il diritto al soggiorno a determinate condizioni, previste dall’art. 12 del D.lgs 30/2007, il quale, in recepimento di quanto disposto dall’art. 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, nel recare la disciplina sul “Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio”, 3. assumono rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea, contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso del diritto, e il “manuale” redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l’indicazione degli elementi che fanno presumere tale abuso (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 13189/2024). Corte di Appello di Roma, sentenza n. 2973 del 24 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione e il commento.
Ricongiungimento familiare: sede diplomatica irraggiungibile, l’obbligo dell’appuntamento si sposta a “qualunque” Ambasciata
Il Tribunale di Roma stabilisce, a fronte dell’impossibilità di recarsi a Teheran per cause oggettive (nel caso di specie l’Ambasciata è stata poi effettivamente ricollocata nei giorni immediatamente successivi all’ordinanza cautelare), la fissazione di un appuntamento presso qualunque ambasciata sia disponibile, affermando espressamente che “l’Ambasciata italiana a Teheran risulta temporaneamente ricollocata a Baku, la quale dovrà provvedere, in alternativa a quella di Teheran, alla fissazione di appuntamento, ovvero dovrà provvedervi altra sede raggiungibile dai familiari del ricorrente per la formalizzazione della domanda di visto del minore“. Nel caso di specie, un cittadino afghano soggiornante di lungo periodo in Italia – e nelle more del giudizio divenuto cittadino italiano – aveva ottenuto il nulla osta dalla Prefettura competente per il ricongiungimento con il figlio minore, e aveva presentato sin dall’aprile 2025 istanza di appuntamento all’Ambasciata italiana a Teheran per la legalizzazione dei documenti e il rilascio del visto. Nonostante i ripetuti solleciti e il decorso dei termini di legge, nessun appuntamento era stato fissato. Il giudice aveva quindi emesso già in sede cautelare, dapprima inaudita altera parte il 26 novembre 2025 e poi in contraddittorio il 14 dicembre 2025, ordine di fissazione urgente dell’appuntamento. Senonché, la situazione geopolitica aveva reso nel frattempo del tutto irraggiungibile la sede di Teheran: l’Ambasciata italiana era stata temporaneamente ricollocata a Baku, e i familiari del ricorrente – residenti in Afghanistan – si trovavano nell’impossibilità di ottenere un visto di ingresso in Iran da parte delle autorità iraniane. La pronuncia si inserisce peraltro in un filone già consolidato della medesima sezione, secondo cui le difficoltà operative di una rappresentanza diplomatica o la situazione geopolitica di un Paese terzo sono “del tutto ininfluenti e irrilevanti sul giudizio di ricognizione del diritto soggettivo“, potendo l’Amministrazione sempre “individuare altra ambasciata idonea al rilascio del visto“. La problematica del resto era già stata evidenziata in una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-1/23 PPU, 18 aprile 2023). La Corte, intervenendo in via pregiudiziale d’urgenza su un caso che coinvolgeva familiari di un rifugiato siriano impossibilitati a raggiungere qualsiasi sede diplomatica belga, ha stabilito che imporre la comparizione personale senza eccezioni “non consente di tener conto degli eventuali ostacoli che potrebbero impedire la presentazione effettiva della domanda e, quindi, rendere impossibile l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, protraendo così la separazione del soggiornante dai suoi familiari e la situazione spesso precaria di questi ultimi“. La sentenza valorizza in modo deciso, nei casi in cui sia un rifugiato a chiedere il ricongiungimento, l’oggettiva difficoltà di raggiungere le ambasciate di persona, affermando che gli Stati membri devono “dare prova della flessibilità necessaria per consentire agli interessati di presentare effettivamente la loro domanda di ricongiungimento familiare in tempo utile, facilitando la presentazione di tale domanda e ammettendo, in particolare, il ricorso a mezzi di comunicazione a distanza“. Ne consegue, secondo la CGUE, che una normativa che imponga la presenza fisica senza alcuna eccezione “viola il diritto al rispetto dell’unità familiare sancito dall’articolo 7 della Carta” e costituisce “un’ingerenza sproporzionata” rispetto all’obiettivo, pur legittimo, di contrasto alle frodi. La formalizzazione delle domande di visto anche a distanza diventa quindi non solo possibile, ma doverosa ogni volta che la comparizione personale sia impossibile o eccessivamente difficile. Tribunale di Roma, sentenza dell’11 maggio 2026 Si ringrazia l’Avv. Giovanni Barbariol per la segnalazione. Notizie RICONGIUNGIMENTO E UNITÀ FAMILIARE: ORIENTAMENTO E ASSISTENZA LEGALE Grazie al progetto “Annick. Per il diritto all’unità familiare” difendiamo il diritto a vivere insieme ai propri familiari 20 Novembre 2025
Lo Stato italiano dovrà risarcire i figli di Annick Mireille Blandine Loba
CHIARA CONCETTA STARITA Il tribunale di Roma ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di 3.600 euro per il ritardo nella procedura di ricongiungimento familiare di Annick, morta prima di poter riabbracciare i propri figli.  Ci sono storie in cui la burocrazia cessa di essere semplice lentezza amministrativa e si trasforma in un’attesa cronica e ingiustificata, capace di compromettere per sempre i destini e le esistenze. È la storia di Annick Mireille Blandine Loba, arrivata in Italia dalla Costa d’Avorio nel 2004, che per anni ha lavorato duramente a Firenze come colf e operaia in alberghi di lusso con un unico obiettivo: fare le cose “in regola” per poter finalmente riabbracciare i suoi due figli minori. Annick fa tutto ciò che lo Stato richiede: dimostra il reddito, l’idoneità della casa dove andranno a vivere, e a novembre 2021 presenta domanda di ricongiungimento familiare. La legge prevedeva un termine massimo di 90 giorni per il rilascio del nullaosta da parte della Prefettura. La Prefettura di Firenze, invece, sprofonda in un silenzio illegittimo lungo 250 giorni: il nulla osta arriva solo il 15 novembre 2022. Tredici giorni dopo, prima di poter riabbracciare i suoi due figli che non vedeva da otto anni, il cuore di Annick cede. Muore improvvisamente a 37 anni. Come ha sottolineato Gennaro Santoro, avvocato della famiglia, in un lucido e commosso intervento dell’epoca, questa vicenda ha svelato la drammatica realtà delle prassi degli uffici pubblici, quando a presentare istanza sono cittadini con background migratorio: i tempi di evasione delle pratiche diventano infiniti e i diritti vengono relegati a concessioni di Stato. Ma di fronte al dramma, la comunità non è rimasta a guardare. Attorno alla famiglia di Annick si è stretto il comune di Dicomano, dove viveva la donna, e si sono attivati i cittadini, il Patronato presso cui aveva presentato l’istanza e il mondo dell’associazionismo che nel 2024 ha dato vita al progetto “ANNICK. Per il diritto all’unità familiare“, tutt’ora in corso con nuovi servizi 1. Una mobilitazione nata per trasformare il lutto in una battaglia sociale per cercare di arginare i sistematici ritardi delle Prefetture e delle Ambasciate nelle procedure di ricongiungimento familiare.  Intanto è proseguita anche la battaglia per far entrare i figli di Annick in Italia e, dopo due lunghi anni dal decesso della madre, il 6 ottobre 2024, i figli hanno finalmente fatto ingresso in Italia, accolti da una festa presso il Comune di Dicomano.  L’arrivo dei ragazzi in Italia è stata una vittoria della società civile, ma è passato attraverso un’ulteriore, logorante odissea. L’Ambasciata d’Italia ad Abidjan ha prolungato l’istruttoria per i visti per circa 19 mesi, arrivando persino a paventare la richiesta di un esame del DNA che avrebbe comportato la riesumazione della salma della madre. Una volta arrivati in Italia, lo stallo non è finito: i ragazzi si sono trovati nel limbo di un rimpallo di competenze tra la Prefettura di Firenze e quella di Perugia solo per l’inoltro del “modello 209” necessario al fine del rilascio del permesso di soggiorno, bloccando persino le opportunità lavorative ricevute grazie alla caparbia della comunità di Dicomano, a partire da Cinzia Picciolo e il primo cittadino del piccolo Comune toscano. E’ stato quindi presentato, sempre nell’ambito del progetto dedicato ad Annick, un ricorso per l’ottenimento immediato del permesso di soggiorno ai figli di Annick ed anche per ottenere un risarcimento del danno causato ai ragazzi: lo Stato italiano, con il suo ritardo ha impedito ai figli di poter riabbracciare la madre. Lo scorso 15 maggio è stata pubblicata la sentenza del Tribunale di Roma che ha simbolicamente riconosciuto il danno subito dai figli di Annick, condannando il Ministero dell’Interno.  Il Tribunale ha censurato radicalmente la condotta della Prefettura di Firenze. Nella motivazione si legge chiaramente come la condotta inerte della Prefettura abbia interrotto il normale e legale corso del procedimento: “Pacifico che l’evento del decesso della sig.ra Annick non può essere imputato all’amministrazione, altrettanto evidente emerge il fatto che qualora la procedura avesse rispettato il termine di 90 giorni (all’epoca) previsto, i ricorrenti ben avrebbero potuto proseguire il procedimento e ragionevolmente ottenere nei restanti 9 mesi di tempo (dal 09.02.2022, data di tempestivo rilascio del nulla osta, al 28.11.2022, data del decesso) l’anelato bene della vita, ovvero ricongiungersi con il genitore ancora in vita. Invero, se da un lato, il decesso costituisce evento futuro e incerto, non imputabile a parte resistente, dall’altro, neanche può non valutarsi la legittima aspettativa di concludere il procedimento di ricongiungimento nei termini (90 giorni per il nulla osta e 30 giorni per il visto), termini che, visto l’accertamento del legame familiare effettuato nella seconda fase del procedimento (di cui si dirà più avanti), avrebbero permesso la piena soddisfazione del bene – vita di cui si discute, secondo il giudizio prognostico del più probabile che non.” Il Giudice ha così riconosciuto il nesso di causalità tra il ritardo burocratico e il gravissimo patimento sofferto dai figli, liquidando il danno in via equitativa, calcolato in 200 euro al mese per ciascun figlio per il periodo di ingiustificato ritardo. Invero, il Tribunale romano ha così statuito: “Nel caso di specie si ritiene plausibile che il lungo ritardo nell’ottenimento del bene della vita – nulla osta, propedeutico per ottenere l’accertamento in via amministrativa della sussistenza dei requisiti per il ricongiungimento familiare, poi avvenuto, abbia comportato una lesione del diritto all’unità familiare, cagionando ai ricorrenti uno stato di estrema sofferenza e profonda incertezza, determinato tanto dal fatto di non essersi potuti tempestivamente ricongiungere alla madre e altresì svolgere un ruolo di supporto o comunque di presenza anche negli ultimi giorni e/o al momento del decesso di quest’ultima, prematuramente scomparsa. Si ritiene che gli elementi sopra evidenziati giustifichino una liquidazione del danno in via equitativa sulla base dei precedenti di questo Tribunale (cfr. Sentenza r.g.55600/2024; Sentenza r.g.21517/2024; Sentenza r.g.4136/2025; Ord. r.g.19353/2020) pari a € 200,00 cad. per ogni mese di ritardo nel rilascio del nulla osta, nel quale i ricorrenti non hanno potuto proseguire il procedimento amministrativo e godere della vita familiare.” Il punto decisivo della decisione risiede proprio nell’aver messo un freno all’arbitrio dei silenzi della macchina pubblica, avendo la sentenza definitivamente sancito che il tempo della Pubblica Amministrazione non è un fattore neutro, e la sua dilatazione illegittima costituisce un illecito aquiliano risarcibile. Questo risarcimento del danno assume una carica di significato dirompente: non si tratta di una misura simbolica, ma del doveroso riconoscimento economico che restituisce la giusta dignità alla lesione subita. Finalmente lo Stato è costretto a rispondere delle proprie inefficienze e a pagare per le conseguenze dei propri ritardi. Questa sentenza lancia un messaggio chiaro: il ricongiungimento familiare non è una “concessione”, una sorta di atto di benevolenza nei confronti della persona straniera. È un diritto soggettivo fondamentale, tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Non esistono diritti di “serie B”. Quando l’amministrazione sbaglia, quando l’amministrazione ritarda a causa di disfunzioni organizzative, essa lede la dignità e la vita di esseri umani fatti di carne, sacrifici e aspettative. Lo Stato deve comprendere che dietro quelle pratiche cartacee vi sono esistenze che non possono essere sospese indefinitamente. La vittoria giudiziaria non è un episodio isolato, ma si inserisce in una strategia di contenzioso strategico e strutturale molto più ampia. La lotta collettiva contro i ritardi cronici dei Ministeri dell’Interno e degli Affari Esteri è infatti l’oggetto della Class Action promossa proprio in memoria di Annick la cui prossima udienza è fissata per il 7 luglio 2026. L’obiettivo è scardinare quelle prassi amministrative illegittime che sospendono a tempo indeterminato la vita e gli affetti di migliaia di famiglie. Parallelamente, anche il contenzioso individuale sta progressivamente alzando l’asticella dei parametri risarcitori (si pensi alla nota sentenza del Tribunale di Roma dell’8 aprile 2025, che ha riconosciuto ben 350 euro per ogni mese di ritardo). La strada per ottenere la legalità amministrativa nei procedimenti che riguardano i cittadini con background migratorio è ancora lunga e tortuosa – come dimostrano altre decisioni già commentate su Meltingpot.org -, ma la direzione è tracciata. La memoria di Annick, impressa nelle pagine di questa sentenza e viva nelle azioni del progetto che porta il suo nome, ci ricorda che la tutela dei diritti umani fondamentali non ammette passi indietro. Il risarcimento ottenuto è il primo passo per scardinare la cultura dell’arbitrio burocratico e imporre, finalmente, la cultura del diritto. Tribunale di Roma, sentenza del 6 marzo 2026 1. Per maggiori informazioni clicca qui, oppure scrivi all’email di progetto: annick@meltingpot.org ↩︎
Controfuoco. Per una critica all’ordine delle cose (N° 3, maggio 2026)
> con·tro·fuò·co/ > Incendio, appiccato volontariamente, > per eliminare il materiale > combustibile e quindi contrastare > l’avanzata di un incendio di grandi > proporzioni, spec. nei boschi. INTRODUZIONE Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite approvava la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, affermando che ogni minore è prima di tutto un soggetto di diritti, titolare di una tutela fondata sul suo superiore interesse. L’Italia ratificava la Convenzione il 27 maggio 1991 con la legge n. 176. A distanza di oltre trent’anni, quei diritti fondamentali appaiono sempre più compromessi. L’adozione della cd. legge Zampa (n. 47 del 2017), prima delle modifiche peggiorative del governo Meloni, sembrava avesse finalmente rafforzato la tutela nei confronti dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) arrivati in Italia, vietando il respingimento alla frontiera, garantendo il diritto all’accoglienza, alla salute e all’istruzione, e introducendo la figura del tutore volontario. Nonostante ciò, i diritti sanciti sulla carta hanno faticato a tradursi in protezione effettiva. Non tanto perché i principi della Convenzione di New York siano venuti meno sul piano formale, ma perché sono sistematicamente svuotati nelle pratiche, piegati a logiche di sicurezza, selezione e controllo. Il terzo numero di Controfuoco si inserisce in questo scarto tra diritto sancito e diritto negato proponendosi allo stesso tempo di fare luce sull’inedito attacco che esecutivi populisti e sovranisti stanno dispiegando al cuore stesso dell’impianto normativo italiano ed europeo, smantellando diritti e garanzie conquistate attraverso lotte e mobilitazioni. Gli articoli che leggerete mostrano come la figura del minore – includendo sia i minori stranieri non accompagnati che, più in generale, i giovani razzializzati cosiddetti di “seconda generazione” – sia oggi al centro di una profonda riconfigurazione simbolica e istituzionale. Da soggetto “vulnerabile” da proteggere, il minore viene di continuo rappresentato come problema di ordine pubblico, bersaglio di campagne mediatiche e risposte punitive sproporzionate. Si assiste ad un panico morale attorno alla “criminalità minorile” che non trova riscontro nelle statistiche, ma produce comunque un rafforzamento delle maglie penali e una sovra-rappresentazione dei giovani stranieri nei segmenti più punitivi del sistema. Questa torsione si inscrive in una più ampia involuzione della giustizia minorile: tra riforme processuali, decreti sicurezza e medicalizzazione del disagio, si erode il principio della differenziazione e si avvicina il trattamento riservato ai minori a quello degli adulti. Dietro alla retorica del “doverli salvare”, prende forma una giustizia che invece punisce, colpendo in modo sistematico chi è giovane e straniero o percepito come tale. La criminalizzazione, però, non passa solo da qui. Si costruisce prima di tutto nello spazio urbano e nelle narrazioni mediatiche e politiche, attraverso l’invenzione della figura stigmatizzante del “maranza”: non più minore, non necessariamente straniero, ma giovane non bianco, percepito come soggetto pericoloso da disciplinare. In questa narrazione manca qualsiasi riferimento ai vissuti individuali e collettivi dei giovani razzializzati, ai contesti territoriali e ai quartieri impoveriti in cui trascorrono le giornate. Come è assente qualsiasi riflessione sul razzismo sistemico e l’approccio delle istituzioni che considera questi giovani come un peso e non portatori di diritti.  E ancora una volta, la criminalizzazione si costruisce nel sistema di accoglienza che si rivela come un altro dispositivo di inclusione differenziale, strutturato per produrre manodopera ricattabile e obbediente, mentre chi devia dal percorso assegnato viene bollato come deviante e marginalizzato. Cosa sono oggi i Centri di accoglienza straordinaria, in particolare i nuovi CASP, se non luoghi di segregazione e invisibilizzazione in cui la tutela cede definitivamente il passo al contenimento? Il tempo dei minori soli è un tempo contraddittorio, fatto di urgenza e attesa, di accelerazioni forzate e immobilità amministrativa. La maggiore età incombe come una scadenza che velocizza i percorsi, mentre documenti, tutele e possibilità restano sospesi. È un tempo che costringe a crescere in fretta e ad essere pazienti, aspettando un parere che deciderà tra la regolarità di una vita precaria o l’irregolarità e tutto ciò che ne consegue.  Eppure, come emerge dai contributi, dentro questo dispositivo di criminalizzazione diffusa, qualcosa eccede. La voce dei giovani razzializzati – nella musica, nei linguaggi, nelle pratiche di auto-rappresentazione – rompe il silenzio imposto, ribalta lo stigma, rende visibile quel “noi” che è già presente. Non una richiesta di integrazione e assimilazione, ma un atto che impone alla società intera la loro esistenza, ossia un atto politico. È qui che Controfuoco prende posizione: non per difendere astrattamente dei diritti sempre più minori, ma per interrogare i rapporti di forza e i dispositivi che li rendono tali. CONTROFUOCO N° 3 MAGGIO 2026 SOMMARIO Se uniamo i puntini. La pista cifrata dell’involuzione della giustizia minorile Carolina Di Luciano I minori stranieri sono diventati più pericolosi? Riflessioni intorno alla delinquenza giovanile a partire dai dati Monia Giovannetti e Stefania Crocitti Il divenire maranza dei MSNA. Note sulla costruzione sociale della nuova teppa Nina Bacchini, Luca Daminelli, Tommaso Sarti Tra urgenza e attesa: le temporalità contraddittorie nelle traiettorie dei minori soli in Italia Alessandra Barzaghi Nominare, trattare: dall’oggetto del discorso al soggetto politico Angela Curina Accolti o segregati? Quando l’accoglienza nei CASP diventa invisibilizzazione sociale Omid Firouzi Tabar e Chiara Marchetti Pratiche amministrative di debordering. L’esempio del ricongiungimento familiare nel quadro del regolamento Dublino III Bastien Roland Clicca sull’immagine di copertina per scaricare gratuitamente la rivista o qui sotto Download in pdf Acquista una copia cartacea Fotografie: Nicoletta Alessio, Pietro Coppola, Omid Firouzi Tabar, Luca Greco, Alessia Mastroiacovo, Antonio Sempere, Save The Children, Alessandra Barzaghi La foto di copertina è di Chiara Pirra. Progetto grafico: Giacomo Bertorelle Gruppo redazionale: Jacopo Anderlini, Francesco Della Puppa, Francesco Ferri, Enrico Gargiulo, Barbara Barbieri, Stefano Bleggi, Giovanni Marenda, Omid Firouzi Tabar, Martina Lo Cascio, Francesca Esposito, Luca Daminelli e Emilio Caja. Cooperativa editrice Tele Radio City s.c.s., Vicolo Pontecorvo, 1/A – 35121 Padova, Italy, Iscr. Albo Soc. Coop. n. A121522 Melting Pot è una testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Padova in data 15/06/2015 n. 2359 del Registro Stampa. Controfuoco è un processo aperto e collettivo che vuole coinvolgere saperi e conoscenze composite e crescere a partire dalle diverse esperienze e biografie che intreccerà. Per contribuire scrivi a collaborazioni@meltingpot.org.
Opposizione al decreto di espulsione: riconosciuta la rilevanza dei legami familiari
Il caso riguarda un cittadino straniero che veniva espulso ai sensi dell’art. 13, comma 2 lett. C del D.Lgs. n. 286/98 e, senza che il Prefetto avesse operato alcuna valutazione sulla sussistenza dei legami familiari e la presenza di figli minori in Italia, veniva disposto anche il trattenimento presso il CPR di Bari – Palese in quanto considerato “soggetto pericoloso” per un unico precedente risalente al 2015. Il decreto di espulsione veniva impugnato dinanzi al Giudice di Pace di Ascoli Piceno che senza operare alcun vaglio rigettava il ricorso. Avverso la decisione di rigetto si proponeva ricorso per Cassazione affidandolo a diversi motivi. In particolare, il il ricorrente censurava la decisione impugnata per non aver il giudice di prime cure valutato la presenza di motivi ostativi all’espulsione, rappresentati dalla sussistenza di effettivi legami familiari sul territorio italiano. La Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Violazione e mancata applicazione dell’art. 19 e 28 del D.Lgs. 286/98; Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c – Motivazione apparente; Violazione dell’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. – Omessa valutazione di un fatto storico” e riteneva il motivo fondato per le ragioni che seguono: “(…) com’è noto, l’art. 2 d.lgs. n. 5 del 2007 (recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare), ha introdotto il comma 2-bis all’art. 13 d.lgs. n. 286 del 1998, secondo il quale «Nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. La Consulta, poi, con sentenza n. 202 del 2013 (Corte cost., 18 luglio 2013, n. 202), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato». Deve, con riferimento al caso di specie, tenersi conto di un decisivo passaggio motivazionale della richiamata sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale che, pur riguardando il vaglio di costituzionalità dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, che disciplina il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare, contiene il principio generale secondo il quale nell’ambito delle relazioni interpersonali ogni decisione che riguarda uno dei soggetti della relazione familiare e/o genitoriale finisce per ripercuotersi anche sull’altro ed il distacco dal nucleo familiare è troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata ed automatica a presunzioni assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, «senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l’esame dell’art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, pure evocato a parametro interposto, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.» (par. 4.4. del Considerato in diritto). Inoltre, il testo dell’art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998 è stato modificato dalle disposizioni introdotte dapprima d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020 ed in seguito dal d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, applicabili ratione temporis, avendo il legislatore espressamente previsto, quale ulteriori e autonome ipotesi in cui è vietata l’espulsione, proprio quelle in cui l’allontanamento del cittadino straniero potrebbe comportare una violazione degli obblighi di cui all’art. 5, comma 6, del T.U.I., obblighi tra i quali rientra anche quello del rispetto alla vita privata e familiare (sul punto cfr. Cass. n. 29593 del 10/11/2025 che ha affermato che la rivisitazione, a opera del d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali). Per effetto di tali interventi normativi e giurisprudenziali, in sede di opposizione al decreto di espulsione, e in base alla disciplina vigente ratione temporis, il Giudice è chiamato a tenere conto dei criteri posti dall’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998, e quindi della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato, a prescindere dall’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con valutazione da compiersi caso per caso (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 14167 del 23/05/2023; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n, 35653 del 05/12/2022). È, poi, il disposto dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente ratione temporis, che indica i casi in cui tali legami siano tali da imporre il divieto assoluto di espulsione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Questa stessa Corte ha anche precisato che, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. in l. n. 173 del 2020, nonché ai sensi dell’art. 13, comma 2 bis, d.lgs. n. 286 del 1998,costituisce causa ostativa all’espulsione del cittadino straniero la sussistenza di suoi “legami familiari” nel territorio dello Stato, con le concrete connotazioni previste dalle citate norme, in quanto espressione del diritto di cui all’art. 8 CEDU, bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati, ma da declinarsi secondo i principi dettati dalla Corte di Strasburgo, dovendo perciò attribuirsi la nozione di “famiglia” non soltanto alle relazioni fondate sul matrimonio, ma anche ad altri “legami familiari” di fatto (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35684 del 21/12/2023). Nel caso in esame, il ricorrente è coniugato sin dal 2022 con una connazionale, con la quale convive, in un appartamento condotto in locazione; è padre di due figli, uno dei quali minorenne (nato il 28.8.2010), con i quali convive. L’effettività di tali legami familiari, ostativa all’espulsione, non poteva essere esclusa, come ritenuto dal Giudice di pace, solo in ragione della mancata richiesta di un permesso di soggiorno «al fine di regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale» o dell’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Il giudice avrebbe dovuto accertare, in fatto, la natura e l’effettività dei vincoli familiari dedotti, verificando, anche alla luce della durata del suo soggiorno in Italia (dalla decisione impugnata risulta che il ricorrente è sul territorio nazionale dal 2011) l’esistenza di un legame di cura e di assistenza del minore nonché la stabilità della relazione all’interno dell’intero nucleo familiare. Trattasi di una valutazione della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato che può e deve compiere, caso per caso, il giudice dell’espulsione. Contrariamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di pace («La mera presenza di una famiglia sul Territorio Italiano non può costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di deroga o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi nel Territorio Italiano»), la presenza di una famiglia, lungi dal costituire uno «scudo» o una «garanzia assoluta di immunità dal rischio di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno», rappresenta, in presenza dei requisiti sopra indicati, che spetta al Giudice di pace valutare, caso per caso, una causa ostativa all’espulsione. Del tutto inconferente il richiamo (contenuto nel passaggio argomentativo appena indicato) alla pronuncia di questa Corte n. 4721 del 2013, relativa ad un caso di rigetto di una domanda ex art. 31 del d.lgs. 286 del 1998, in ragione della mancanza di deduzioni specifiche riguardanti il grave disagio psichico dei minori. Con riferimento alle «numerose vicende penali del ricorrente e la condotta tenuta sul Territorio Italiano» dal ricorrente (pag. 4 della sentenza impugnata), si osserva che, come chiarito da questa Corte, in tema di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, il giudice di pace deve valutare la sussistenza del requisito della pericolosità sociale della persona straniera, in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, non potendosi limitare a richiamare i precedenti penali citati nel decreto di espulsione o in altro provvedimento giudiziario, dai quali non discende alcun effetto di giudicato esterno o preclusivo all’esercizio dei compiti valutativi che è chiamato a svolgere (Cass. n. 26173 del 08/09/2023). Nel caso in esame, tale valutazione è del tutto carente, essendosi il Giudice di pace limitato a richiamare i precedenti penali e di polizia (peraltro contraddetti dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti prodotti dal ricorrente, dai quali risulta un’unica condanna per fatti commessi nel luglio del 2015)”. Corte di Cassazione, ordinanza n. 10022 del 18 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisione della Corte di Cassazione