Scheda pratica – Cittadinanza dei minori figli di cittadini naturalizzati dopo il DL 36/2025

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, February 25, 2026

La scheda è basata sulle relazioni dell’avv.ta Federica Remiddi e dell’avv. Salvatore Fachile all’interno del webinar “Cittadinanza negata”.

1. Contesto e origine della modifica

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, ha modificato la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza.

Nel dibattito pubblico e istituzionale l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle limitazioni allo ius sanguinis. Tuttavia, come emerso nel convegno, una modifica meno visibile ma fortemente impattante riguarda l’articolo 14 della legge 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza dei figli minori conviventi di genitori che si naturalizzano.

Il nodo nasce dal nuovo articolo 3-bis, che introduce una disciplina speciale per le persone nate all’estero e che, per un evidente effetto di trascinamento normativo, viene applicato anche all’articolo 14.

2. Regola “storica” (prima del DL 36/2025)

Fino al 28 marzo 2025 valeva una regola semplice:

  • il figlio minorenne che al momento del giuramento convive con il genitore straniero che acquista la cittadinanza italiana diventa automaticamente cittadino italiano dal giorno successivo al giuramento del genitore.

Il fulcro era:

  • minore età;
  • convivenza con il genitore al momento dell’acquisto della cittadinanza.

3. Cosa cambia dopo il DL 36/2025 (lettura ministeriale)

Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero (circolari e pareri richiamati nel convegno), per i minori nati all’estero non basta più il solo articolo 14.

Oggi, per l’acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minore nato all’estero di un genitore che si naturalizza, vengono richiesti tre requisiti cumulativi.

4. I tre requisiti oggi richiesti per i minori nati all’estero

  1. Requisito del minore (art. 14)

Il minore deve:

  • essere nato in Italia, oppure
  • essere residente in Italia da almeno due anni al momento del giuramento del genitore.

→ Questo requisito non crea problemi per i nati in Italia.
→ È il primo filtro per i nati all’estero. In tal caso, si escludono i figli minori che raggiungono il genitore a ridosso del giuramento.

  1. Requisito del genitore prima della nascita

Secondo la lettura ministeriale del combinato art. 3-bis / art. 14:

  • il genitore che si naturalizza deve essere stato residente in Italia prima della nascita del figlio nato all’estero.

!! Punto controverso:

  • non è chiaro se la residenza debba essere di almeno due anni o se sia sufficiente una residenza (o presenza regolare) anche più breve;
  • le stesse circolari ministeriali risultano contraddittorie su questo aspetto.

Nel webinar si sottolinea che:

  • esistono margini interpretativi sia in merito al concetto di “residenza” sia in merito alla durata della residenza in Italia da parte del genitore prima della nascita del figlio all’estero; in ogni caso con tale requisito si escludono tutti i figli minori che siano giunti sul territorio italiano insieme al proprio genitore;
  • in molti casi è consigliabile presentare comunque la domanda.
  1. Requisito “sospensivo” dopo la naturalizzazione

È il requisito più problematico e inedito.

Secondo il Ministero:

  • il genitore naturalizzato deve rimanere residente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza;
  • solo al termine di questi due anni il figlio acquista la cittadinanza;
  • l’effetto è retroattivo al giorno successivo al giuramento del genitore.

→ In pratica, se sono soddisfatti i requisiti precedenti, il minore comunque non ottiene immediatamente la cittadinanza con il genitore ma il procedimento del minore viene aperto e sospeso per due anni durante i quali il genitore (ma non anche il minore) deve rimanere residente da italiano sul territorio nazionale. Al decorso di tali due anni il minore acquista la cittadinanza italiana retroattivamente quindi con effetti dal giorno successivo al giuramento del genitore avvenuto due anni prima.

5. Chi rientra nel perimetro (secondo il Ministero)

Inclusi – Rientrano, seppur con sospensione:

  • minori nati in Italia che 
  • al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita 
  • minori nati all’estero che:
    • al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita, sono nati all’estero quando il genitore già risiedeva in Italia e il genitore resta residente in Italia per due anni dopo la naturalizzazione.

Caso-tipo:

  • figlio nato all’estero
  • arrivato in Italia con ricongiungimento
  • genitore residente in Italia prima della nascita
  • cittadinanza del figlio riconosciuta dopo due anni di sospensione.

Esclusi – Restano esclusi automaticamente:

  • minori nati all’estero che:
    • sono arrivati in Italia insieme al genitore e dunque il genitore non era residente in Italia prima della loro nascita, anche se residenti da molti anni e anche se pienamente inseriti nel contesto sociale e scolastico.

Caso emblematico (dal webinar):

  • minore nato all’estero arrivato a 2 anni in Italia insieme al genitore
  • residente continuativamente per oltre 10 anni 
  • genitore diventa italiano
  • il figlio non acquista la cittadinanza.

→ È l’effetto più dirompente della riforma.

6. Il caso dei figli nati all’estero da italiano naturalizzato da meno di due anni

L’art. 3-bis introduce indirettamente anche una distinzione tra:

  • figli nati all’estero da cittadino italiano per nascita;
  • figli nati all’estero da cittadino italiano naturalizzato.

Il minore nato all’estero in generale non acquista automaticamente la cittadinanza italiana.

La cittadinanza è riconosciuta solo al ricorrere dei requisiti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3-bis:

  • lett. c): riconosce la cittadinanza a chi ha un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana;
  • lett. d): riconosce la cittadinanza a chi ha un genitore o adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio; 
  • Il minore nato all’estero da genitore italiano per nascita può facilmente acquisire la cittadinanza:
    • ai sensi dell’art. 3-bis in quanto, verosimilmente, avrà un genitore o un nonno/a esclusivamente italiano/a (lett. c) oppure in quanto avendo un genitore italiano per sangue che ha acquisito la cittadinanza alla nascita, molto probabilmente, questo sarà stato residente come italiano in Italia nei suoi primi due anni di vita e quindi prima della nascita del figlio (lett. d);
    • in via residuale, se non dovesse rientrare nelle ipotesi dell’art. 3-bis, ai sensi dell’art. 4 ad esempio mediante una semplice dichiarazione che i genitori italiani devono rendere entro tre anni dalla nascita del minore all’estero.
  • ll minore nato all’estero da genitore italiano che si è naturalizzato da meno di due anni non acquista la cittadinanza in quanto difficilmente soddisfa l’ipotesi dell’art. 3-bis e sicuramente non accede alla possibilità residuale dell’art. 4 riservata solo al minore del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita.

7. Questioni interpretative rilevanti

  1. Residenza del minore

Nel webinar si sostiene che:

  • per i minori il concetto di residenza dovrebbe essere interpretato in modo estensivo;
  • non solo iscrizione anagrafica, ma presenza effettiva sul territorio;
  • non possono ricadere sul minore ritardi o inadempienze della pubblica amministrazione o dei genitori.
  1. Convivenza

La convivenza:

  • non coincide necessariamente con la coabitazione;
  • può essere dimostrata come rapporto genitore-figlio stabile e significativo dal punto spirituale e materiale;
  • rileva al momento del giuramento, non necessariamente per un periodo biennale non espressamente previsto dalla legge.
  1. Eventi durante la sospensione

Secondo l’analisi svolta nel convegno:

  • morte del genitore;
  • compimento dei 18 anni del figlio;

non dovrebbero far venir meno il diritto del minore, poiché:

  • i requisiti vanno valutati al momento del giuramento del genitore;
  • gli eventi successivi non sono imputabili al minore.

8. Effetto sistemico: gerarchia della cittadinanza

Dalla ricostruzione emerge una gerarchia tra minori:

  • figli nati in Italia → favoriti;
  • figli nati all’estero dopo la migrazione del genitore → ammessi con sospensione;
  • figli nati all’estero e arrivati insieme ai genitori → esclusi.

È possibile che:

  • fratelli e/o sorelle cresciuti nella stessa famiglia abbiano status giuridici diversi in base al solo luogo di nascita.

9. Indicazioni operative

  • Presentare comunque la domanda quando esistono margini interpretativi;
  • eventualmente chiedere un provvedimento di rigetto scritto e motivato per aprire la strada al contenzioso;
  • considerare la norma intrinsecamente irrazionale e incostituzionale, anche nella lettura ministeriale;
  • documentare con cura:
    • presenza e residenza effettiva;
    • rapporto di convivenza;
    • continuità del legame con il territorio italiano.

10. Chi resta fuori dal perimetro

Per i minori esclusi:

  • resta solo il percorso ordinario di naturalizzazione (art. 9 L. 91/1992) con tempi lunghi, requisiti reddituali e incertezza finale, nonostante una vita interamente svolta in Italia.
  • In caso di esclusione è possibile presentare ricorso al tribunale civile al fine di chiedere al giudice di dare una lettura costituzionalmente orientata alle norme oppure di sollevare la questione di legittimità costituzionale; in caso di assenza di requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dovuto un contributo unificato di 600 euro per ciascun ricorrente. Posto che i ricorsi presentati al momento sono pochi, le cancellerie stanno chiedendo il pagamento di questa somma anche per ciascun minore coinvolto nel ricorso, aggiungendo dunque un’ulteriore difficoltà per i nuclei familiari, soprattutto numerosi, di poter accedere poi a una tutela effettiva anche in sede giudiziale.

11. Box di approfondimento – Indicazioni per avvocatə e giuristə

a) Natura della norma e linea argomentativa di fondo

Dagli interventi emerge una lettura condivisa: l’effetto prodotto dal combinato disposto tra art. 14 e art. 3-bis sembrerebbe non essere il frutto di una scelta coerente del legislatore, ma di una svista normativa successivamente arginata dal Ministero tramite interpretazioni forzate.

Questa impostazione consente di sostenere che:

  • la disciplina vigente è intrinsecamente irrazionale;
  • l’interpretazione ministeriale è una pezza amministrativa volta a evitare un’esclusione totale dei minori nati all’estero;
  • la norma, anche così interpretata, resta strutturalmente incostituzionale.
b) Snodi di possibile illegittimità costituzionale

Nel webinar vengono richiamati, in modo esplicito o implicito, i seguenti profili:

  • Violazione del principio di eguaglianza: trattamento differenziato di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare sulla base del solo luogo di nascita.
  • Irragionevolezza manifesta: esclusione dei minori cresciuti stabilmente in Italia a fronte dell’inclusione (anche se sospesa) di minori arrivati solo successivamente.
  • Lesione del favor minoris: attribuzione al minore di conseguenze giuridiche legate a scelte o tempi non imputabili a lui (migrazione, residenza, tempistiche amministrative).
  • Gerarchia tra cittadini italiani: distinzione sostanziale tra cittadinanza “piena” e cittadinanza “condizionata” dei naturalizzati, con riflessi sui figli.
c) Strategie processuali suggerite

Secondo l’impostazione emersa:

  • è opportuno presentare comunque la domanda amministrativa, anche in presenza di requisiti controversi;
  • il rigetto (o la sospensione prolungata) costituisce il presupposto per:
    • ricorso al giudice ordinario competente per i minori;
    • sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale.

La strategia non è evitare il conflitto, ma costruire il caso.

d) Argomenti difensivi ricorrenti

Vengono indicati come particolarmente rilevanti:

  • interpretazione estensiva del concetto di residenza (presenza effettiva e legame stabile);
  • interpretazione non meramente abitativa della convivenza;
  • irrilevanza degli eventi sopravvenuti (morte del genitore, maggiore età del figlio) rispetto al diritto già maturato ma sospeso;
  • analogia con la giurisprudenza costituzionale in materia di cittadinanza per matrimonio (eventi sopravvenuti non imputabili al richiedente).
e) Obiettivo del contenzioso

Come chiarito dai relatori, l’obiettivo non è l’adattamento stabile a questa disciplina, ma:

  • la rimozione della norma viziata;
  • il ripristino di una disciplina coerente con i principi costituzionali;
  • la tutela immediata dei minori tramite l’uso combinato di istanze amministrative e giudiziarie.