La procedura per il ricongiungimento e la coesione familiare: aspetti operativiLa procedura di ricongiungimento familiare è fortemente condizionata dalle
prassi della pubblica amministrazione. In questo contesto, l’operatore o
l’operatrice assume un ruolo chiave di orientamento. Un ruolo che richiede
competenza tecnica, attenzione alla dimensione umana delle situazioni e capacità
di lettura sistemica del quadro normativo.
Questa scheda nasce sulla base dell’incontro formativo realizzato nell’ambito
del progetto Annick. Per il diritto all’unità familiare con l’obiettivo di
fornire strumenti operativi concreti, coerenti con alcuni principi guida
fondamentali del progetto, tra cui quelli di evitare un rigetto formale della
domanda e garantire un accompagnamento consapevole e tempestivo lungo tutto il
procedimento.
A. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: STRUTTURA DELLA PROCEDURA E SNODI AMMINISTRATIVI
1.
La procedura di ricongiungimento familiare si articola in più fasi, che
coinvolgono autorità diverse e producono effetti giuridici distinti.
La domanda viene presentata tramite Portale Servizi ALI alla Prefettura
competente.
(N.B.: si consiglia di rivolgersi ad un CAF o Patronato di esperienza
comprovata).
Da questo momento decorre il termine entro il quale l’amministrazione deve
pronunciarsi sul rilascio del nulla osta, termine che, per effetto delle ultime
modifiche normative, è attualmente di 150 giorni.
Qualora la Prefettura ritenga che non sussistano i requisiti necessari, dovrebbe
attivare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, consentendo al richiedente di
integrare la documentazione mancante. In assenza di integrazione, viene emesso
un decreto di rigetto, impugnabile davanti al tribunale ordinario.
Nel caso in cui la Prefettura non rilasci il nulla osta entro il termine
previsto, si ritiene possibile che il familiare si presenti direttamente al
Consolato con la ricevuta di accettazione della domanda, per richiedere il visto
per motivi familiari.
Il nulla osta ha una validità di sei mesi.
RICHIESTA NULLA OSTA PRESSO LA PREFETTURA COMPETENTE
1. Requisiti da dimostrare
1.1 Permessi con cui è possibile richiedere il ricongiungimento:
* permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata
non inferiore a un anno;
* permesso per asilo politico;
* permesso per protezione sussidiaria;
* permesso per motivi di studio, per motivi religiosi;
* permesso per motivi familiari;
* permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
* permesso per attesa cittadinanza.
N.B.: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di
soggiorno abilita all’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare.
1.2 Quali familiari si possono ricongiungere:
* Il coniuge, purché non legalmente separato, di età non inferiore a diciotto
anni e non coniugato con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia.
* I figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, purché non
coniugati. È necessario il consenso dell’altro genitore, se esistente. I
minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
* I figli maggiorenni a carico, qualora, per ragioni oggettive legate al loro
stato di salute, non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze
essenziali di vita e siano affetti da invalidità totale (100%).
* I genitori a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel Paese di
origine o di provenienza e non siano coniugati con altro soggetto
regolarmente soggiornante in Italia.
* I genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano
impossibilitati a provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi
motivi di salute, e non siano coniugati con altro soggetto regolarmente
soggiornante in Italia.
* Il genitore naturale di un figlio minore regolarmente soggiornante in Italia,
purché dimostri la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito
adeguato, secondo quanto previsto dalla normativa sul ricongiungimento. Ai
fini della verifica di tali requisiti, si tiene conto anche della situazione
dell’altro genitore.
* Gli ascendenti diretti di primo grado di un minore non accompagnato titolare
dello status di rifugiato.
1.3 Requisito reddituale
Il richiedente deve disporre di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore
a:
* importo dell’assegno sociale
* aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere
A titolo esemplificativo:
* 1 familiare (anche se minore di 14 anni): € 7.101,12 + € 3.550,56 = €
10.651,68
* 2 familiari: € 14.202,24
* 3 familiari: € 17.752,80
* 4 familiari: € 21.303,36
* 2 o più figli minori di 14 anni: € 14.202,24 (soglia fissa per i figli
piccoli)
Documenti da allegare:
* Lavoratori/trici dipendenti: Ultima dichiarazione dei redditi (oppure
Certificazione Unica); fotocopia del contratto di lavoro (Unilav)/lettera di
assunzione; ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga; modello
S3 da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro, documento di identità del
datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per
cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi,
l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione
del reddito presunto del lavoratore.
* Lavoratori/trici domestici/che: Ultima dichiarazione dei redditi (o, in
assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/Denuncia
rapporto di lavoro INPS); bollettino di versamento dei contributi INPS
relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda;
modello S3 da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro; documento di identità
del datore di lavoro.
* Lavoratori/trici autonomi/e:
Ditta individuale→ Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio;
Fotocopia attribuzione P. IVA; fotocopia licenza comunale ove prevista, mod.
Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di
un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa
all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un
anno); bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla
data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal
professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del
professionista e del tesserino dell’ordine.
Società→ Visura camerale della società di data recente; fotocopia
attribuzione Partita IVA della società; mod. Unico più ricevuta di
presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una
relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo
lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno); bilancino
relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di
presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che
lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del
tesserino dell’ordine.
Collaborazione a progetto→ Fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale
siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo;
dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di
lavoro a progetto; dichiarazione di gestione separata all’INPS; fotocopia
mod. Unico.
Socio lavoratore→ Visura camerale della cooperativa; fotocopia attribuzione
partita IVA della cooperativa; dichiarazione del presidente della cooperativa
da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro; fotocopia del libro soci;
mod. unico.
Liberi professionisti→ iscrizione all’albo; mod. unico con ricevuta di
presentazione.
Questioni critiche sul reddito:
* È ammesso il giudizio prognostico sul reddito futuro (giurisprudenza
consolidata).
* La piattaforma consente:
* inserimento di CUD
* indicazione del reddito mensile
Attenzione alla strategia di caricamento:
* In alcuni casi può essere preferibile allegare solo l’ultima busta paga, per
evitare rigetti automatici basati su CUD pregressi insufficienti.
* La Prefettura tende spesso a valutazioni sommarie (rigetti de plano).
Tipologie di reddito problematiche:
* disoccupazione
* lavoro stagionale
* collaborazione occasionale
In questi casi è utile richiamare:
* la Direttiva europea sul ricongiungimento familiare, che parla di risorse
economiche stabili e regolari e non solo di reddito.
Cumulo dei redditi:
* generalmente ammesso il cumulo con il familiare convivente;
* molto più complesso il cumulo con familiari non conviventi (alto rischio
contenzioso).
1.4 Requisito alloggiativo
Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo, conforme
ai requisiti igienico-sanitari.
Requisiti minimi indicativi (N.B. questi possono variare nelle Province Autonome
di Trento e Bolzano)
* altezza minima: 2,70 m
* superficie:
* 1 persona: 14 mq
* 2 persone: 28 mq
* 3 persone: 42 mq
* 4 persone: 56 mq
* +10 mq per ogni persona aggiuntiva
Ulteriori requisiti:
* riscaldamento nei locali freddi
* servizi igienici adeguati con finestra o areazione forzata
Documentazione
In caso di affitto:
* contratto di locazione
* certificato di idoneità alloggiativa
* cessione di fabbricato
* Modello S2 (consenso del proprietario)
In caso di proprietà:
* atto di compravendita
* certificato di idoneità alloggiativa
Minori sotto i 14 anni:
* utilizzo del Modello S1
* non è richiesto il certificato di idoneità alloggiativa
Criticità frequenti
* Tempi molto lunghi per il rilascio del certificato (in alcune città fino a un
anno).
* In molte Prefetture il certificato è considerato indispensabile: la sola
ricevuta di richiesta può portare a rigetto.
Indicazione operativa:
* Avviare la richiesta di idoneità con largo anticipo.
* Valutare la possibilità di indicare un alloggio diverso da quello del
richiedente.
1.5 Ulteriore requisito per genitori ultrasessantacinquenni:
* Per il ricongiungimento dei genitori di età superiore ai 65 anni, è
necessaria una dichiarazione di “Impegno assicurativo” a sottoscrivere una
polizza assicurativa sanitaria (o altro titolo idoneo) a garantire la
copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, in favore degli stessi.
La normativa, contenuta nell’art 29, comma 3, lettera b-bis del TU
Immigrazione, stabilisce che chi richiede il ricongiungimento debba garantire
al genitore una copertura sanitaria adeguata. La polizza deve garantire la
copertura per infortuni, malattie e spese di rimpatrio.
Questa può avvenire in due modi:
* tramite la stipula di una polizza assicurativa privata;
* tramite l’iscrizione volontaria al SSN, con il pagamento di un contributo
annuale. Per procedere, è necessario recarsi alla ASL di residenza o
domicilio.
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ECCEZIONI PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (STATUS DI RIFUGIATO E
PROTEZIONE SUSSIDIARIA)
Per i titolari di protezione internazionale:
* non è richiesto dimostrare il requisito del reddito
* non è richiesto dimostrare il requisito dell’alloggio
Tuttavia:
* è comunque necessario indicare un luogo certo dove i familiari andranno a
vivere
* la sola residenza fittizia può generare problemi nella prassi
Indicazione operativa:
* supportare l’utente nell’individuazione di una soluzione abitativa
* attivare per tempo servizi sociali ed enti territoriali
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2. Esito della fase in Prefettura
* Dopo l’invio, il portale rilascia la ricevuta entro 24 ore
* Qualora la documentazione risultasse incompleta, la Prefettura dovrebbe
richiedere un’integrazione
* Termine per il rilascio del nulla osta: 150 giorni
Preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/90)
* consente integrazione documentale
* fondamentale per attivare una interlocuzione amministrativa
Silenzio della Prefettura
* decorso il termine, il familiare può presentarsi al Consolato con la ricevuta
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FASE CONSOLARE: RILASCIO DEL VISTO
La seconda fase della procedura si svolge presso il Consolato italiano
competente per il luogo in cui si trova il familiare da ricongiungere.
In questa fase devono essere provati i requisiti soggettivi, in particolare il
legame di parentela, attraverso certificati di nascita, matrimonio o altra
documentazione idonea, che devono essere tradotti, legalizzati e apostillati. In
presenza di dubbi, il Consolato può richiedere un test del DNA per i figli, il
cui costo è a carico del richiedente.
Una volta superata questa fase, il Consolato ha 30 giorni per il rilascio del
visto di ingresso per motivi familiari.
Oggetto della verifica:
* requisiti soggettivi
* legame familiare
Documenti:
* certificati di nascita
* certificati di matrimonio
* certificazioni mediche (se necessarie)
Tutti i documenti devono essere tradotti, legalizzati e validati dall’autorità
consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza del familiare:
Dobbiamo distinguere tra Legalizzazione e Apostille, la scelta dipende dal fatto
che il Paese d’origine abbia o meno firmato la Convenzione dell’Aia del 1961.
* Paesi aderenti (Apostille): È una procedura semplificata. Il familiare deve
recarsi presso l’autorità interna competente del suo Paese e farsi apporre
sul retro del certificato originale un timbro speciale chiamato, appunto,
Apostille.
* Paesi NON aderenti (Legalizzazione Consolare): È una procedura doppia. Il
documento deve prima essere certificato dal Ministero degli Esteri locale e
poi portato fisicamente all’Ambasciata o al Consolato Italiano in quel Paese,
che apporrà un secondo timbro di legalizzazione.
Un documento straniero, anche se apostillato, non può essere letto dalle
autorità italiane se non è tradotto→ Molte Ambasciate italiane hanno una lista
di “traduttori di riferimento”. Il traduttore prepara la traduzione e poi
l’Ambasciata stessa certifica che la traduzione è conforme all’originale
(pagando le percezioni consolari).
Test del DNA:
* richiesto in caso di dubbi sulla genitorialità
* a carico del richiedente
Accesso alla procedura:
* spesso gestito tramite agenzie esterne (VFS, BLS, Alma ecc.)
* frequente indisponibilità di appuntamenti
Indicazioni operative fondamentali:
* registrarsi subito sulle piattaforme
* documentare ogni tentativo (screenshot, video con data e ora ben visibili)
* inviare PEC/email all’Ambasciata
* interrompere così il termine di validità del nulla osta (6 mesi)
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INGRESSO IN ITALIA E PERMESSO DI SOGGIORNO
Dopo l’ingresso in Italia, entro otto giorni il familiare dovrebbe dichiarare
l’avvenuto ingresso presso la Prefettura. Nella prassi, l’appuntamento può
essere fissato con forte ritardo; per questo viene consigliato l’invio di una
comunicazione formale che attesti l’ingresso e la richiesta di appuntamento.
Successivamente viene rilasciato il kit postale per la richiesta del permesso di
soggiorno per motivi familiari, che viene trasmesso alla Questura.
Il permesso ha durata pari a quella del permesso del familiare richiedente ed è
convertibile in permesso per motivi di lavoro.
* Entro 8 giorni dall’ingresso: comunicazione alla Prefettura
* Entro 48 ore dall’arrivo sul territorio nazionale è necessario informare
l’Autorità di P.S. L’ospitante il ricongiunto deve darne comunicazione in
Questura
Indicazione operativa:
* inviare PEC alla Prefettura dichiarando l’avvenuto ingresso
Successivamente:
* rilascio del kit postale
* richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari
* durata pari a quella del permesso del familiare ricongiungente
* permesso convertibile in lavoro
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CRITICITÀ OPERATIVE, PRASSI E INCERTEZZE APPLICATIVE
Accanto alla struttura formale della procedura, emergono criticità ricorrenti,
che incidono in modo determinante sull’effettività del diritto all’unità
familiare.
1. Validità del nulla osta e problemi di decorrenza
Il tema della validità del nulla osta emerge come uno dei principali nodi
critici.
In caso di rettifiche (ad esempio errori su nome e cognome) la Prefettura ha
talvolta emesso un nuovo nulla osta con nuova data, pur mantenendo lo stesso
numero.
Diversamente, nei casi di cambio dell’ambasciata competente (ad esempio per
chiusura della sede), la prassi sembra orientata a non aggiornare la data, con
conseguente decorrenza dalla data originaria.
Questa incertezza pone i richiedenti in una situazione di forte vulnerabilità
temporale, soprattutto quando il ritardo non è imputabile alla loro inerzia.
2. Accesso alla procedura consolare e ruolo delle agenzie esternalizzate
In molti Paesi, l’accesso alle ambasciate italiane per la richiesta del visto è
stato esternalizzato a soggetti privati. Nella prassi, risulta spesso
impossibile ottenere un appuntamento tramite i portali di queste agenzie, per
assenza di slot disponibili.
Per questo viene consigliato di:
* documentare i tentativi di accesso (screenshot, video con data e ora
visibili);
* inviare PEC o email alle ambasciate allegando la documentazione.
Queste comunicazioni assumono rilievo sia come prova dell’attivazione del
richiedente, sia in relazione alla validità temporale del nulla osta.
3. Chiusura delle ambasciate e accesso ai Paesi terzi
La chiusura di alcune sedi consolari (ad esempio Teheran) obbliga i familiari a
recarsi in Paesi terzi. Questo comporta ulteriori ostacoli:
* necessità di ottenere visti di ingresso nel Paese terzo;
* aumento dei costi;
* intermediazioni informali e richieste economiche elevate.
In alcuni casi, il codice dell’appuntamento presso la sede dell’agenzia
esternalizzata è stato riconosciuto come titolo temporaneo per l’ingresso nel
Paese terzo, ma si tratta di soluzioni contingenti e non generalizzabili.
4. Tracciabilità, pressione amministrativa e contenzioso
Importanza di monitorare e tracciare l’operato dell’amministrazione:
* solleciti;
* mail;
* PEC;
* accessi informali;
* raccolta sistematica delle prove dei tentativi effettuati.
Screenshot e registrazioni dei tentativi di accesso sono stati utilizzati con
successo anche in sede giudiziaria.
L’inerzia amministrativa, sia nella fase prefettizia sia in quella consolare o
di Questura, è descritta come una delle principali cause di allungamento dei
tempi e di frustrazione per le persone coinvolte.
5. Impatto umano
Accanto agli aspetti procedurali, va richiamata la dimensione umana della
procedura: attese prolungate, ansia, frustrazione e senso di ingiustizia.
È fondamentale che operatori e operatrici mantengano chiarezza nelle
informazioni, trasparenza sulle tempistiche e un approccio consapevole del
carico emotivo che la procedura comporta.
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B. COESIONE FAMILIARE – FAMILIARI GIÀ PRESENTI SUL TERRITORIO
1. Differenza tra ricongiungimento familiare e coesione familiare
* Ricongiungimento familiare: riguarda l’ingresso in Italia di un familiare che
si trova all’estero; prevede la richiesta di nulla osta alla Prefettura e,
successivamente, il rilascio del visto da parte dell’autorità consolare.
* Coesione familiare: riguarda invece il caso in cui il familiare per cui si
chiede l’unità familiare è già presente sul territorio nazionale.
La coesione familiare è un istituto “analogo” al ricongiungimento familiare,
inserito nella più ampia tutela del diritto all’unità familiare, con la
differenza qualificante della presenza già avvenuta del familiare in Italia.
2. Presupposti soggettivi e ambito di applicazione
* I soggetti che possono essere ricongiunti o ammessi alla coesione sono gli
stessi previsti per il ricongiungimento familiare.
* La coesione familiare può essere richiesta quando il familiare:
* è già presente in Italia;
* è regolarmente soggiornante, oppure
* è entrato con un visto scaduto da non oltre 12 mesi.
Il dato normativo formale circoscrive la coesione ai casi di permesso scaduto da
meno di un anno, ma questo perimetro viene poi ampliato nella giurisprudenza.
3. Procedura amministrativa
La procedura di coesione familiare si caratterizza per l’assenza delle fasi
legate all’ingresso dall’estero:
* Non è prevista:
* la richiesta di nulla osta alla Prefettura;
* la richiesta di visto.
* La domanda viene presentata direttamente alla Questura, tramite kit postale.
Alla domanda devono essere allegati:
* passaporto del familiare per cui si chiede la coesione;
* documento/passaporto del familiare richiedente;
* documentazione attestante il rapporto di parentela;
* documentazione relativa all’alloggio (cessione di fabbricato, certificato di
idoneità alloggiativa);
* documentazione reddituale (certificazione unica);
* in generale, la stessa documentazione prevista per il ricongiungimento
familiare.
Una volta presentata la domanda, la Questura rilascia un permesso di soggiorno
per motivi familiari al familiare oggetto della coesione.
4. Regimi di favore e categorie particolari
* Titolari di protezione internazionale:
* non è necessario dimostrare il requisito alloggiativo;
* non è necessario dimostrare il requisito di reddito.
* Cittadino italiano che richiede la coesione familiare.
* La tutela dell’unità familiare viene esplicitamente indicata come ratio
sottesa all’istituto.
5. Requisito del titolo di soggiorno e interpretazioni estensive
Il dato normativo prevede che il familiare beneficiario della coesione abbia un
permesso scaduto da non oltre 12 mesi. Tuttavia, la giurisprudenza ha adottato
un’interpretazione più estensiva, in particolare:
* viene valorizzata la differenza tra:
* diritto di ingresso sul territorio;
* diritto a restare sul territorio in nome dell’unità familiare.
* Nel bilanciamento degli interessi, l’allontanamento di un familiare già
presente in Italia comporterebbe la disgregazione di un nucleo familiare già
esistente, elemento che incide sull’interpretazione dei requisiti.
In questa prospettiva:
* vengono ricompresi anche soggetti:
* entrati con visto per turismo;
* entrati in regime di esenzione da visto per soggiorni di breve durata (90
giorni);
* secondo l’interpretazione proposta, il diritto a chiedere la coesione
familiare dovrebbe essere riconosciuto:
* non solo entro i 90 giorni,
* ma anche fino a un anno dopo la scadenza del periodo di regolare soggiorno.
6. Requisito economico: applicazione meno rigorosa
* il requisito economico, stringente nel ricongiungimento familiare, viene
trattato con maggiore elasticità nella coesione familiare.
* La giurisprudenza distingue tra:
* la possibilità dello Stato di impedire l’ingresso per mancanza del reddito;
* la possibilità di espellere o allontanare un familiare già presente, con
conseguente rottura dell’unità familiare.
Nel caso di una soglia economica non pienamente raggiunta (es. 11.400 euro
invece di 12.000), ciò non dovrebbe automaticamente comportare il diniego,
proprio in ragione delle conseguenze sull’unità familiare.
7. Prassi amministrative e criticità operative
Prassi problematiche:
* rigetti motivati dal fatto che la Questura considera la coesione come una
procedura elusiva del ricongiungimento;
* assenza di risposta (silenzio amministrativo), con tempi di attesa
indefiniti;
* mancata risposta anche a diffide formali, con conseguente necessità di
ricorso.
Si precisa che:
* la giurisdizione competente è quella del giudice ordinario, non del TAR;
* è ipotizzabile un ricorso per silenzio-inadempimento della pubblica
amministrazione.
8. Coesione familiare e protezione internazionale
* per i titolari di status di rifugiato, la giurisprudenza ha stabilito che si
può prescindere dal possesso di un valido permesso da parte del familiare;
* tale principio è stato successivamente esteso anche ai titolari di protezione
sussidiaria.
9. Requisito dei due anni di residenza
Periodo minimo di residenza del soggetto richiedente:
* per effetto del rinvio normativo, alla coesione familiare si applicano le
stesse regole del ricongiungimento;
* ciò comporta, in via letterale, la necessità di dimostrare:
* due anni di residenza anagrafica del soggetto che richiede l’unità
familiare.
Tuttavia, anche questo requisito viene ritenuto suscettibile di valutazione più
elastica in sede giudiziale, soprattutto in situazioni prossime alla maturazione
del biennio.