Tag - Cittadinanza italiana

“La cittadinanza italiana”, ciclo di webinar sulle recenti modifiche
“La cittadinanza italiana – Novità normative, profili costituzionali e ricadute operative” è un percorso di aggiornamento in 6 incontri online, promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e l’Università di Bologna, rivolto agli operatori e alle operatrici dei servizi pubblici per approfondire le recenti riforme in materia di cittadinanza italiana, con particolare attenzione ai procedimenti di naturalizzazione, ai minori conviventi, alla discrezionalità amministrativa e agli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti. La partecipazione è gratuita e al termine di ciascun webinar verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre, tutti gli incontri sono registrati e disponibili al sito web: https://parolapertamagazine.it/ Di seguito il calendario completo degli incontri (modalità online – ore 14:30-16:00): Martedì 10 marzo La disciplina della cittadinanza italiana Relatori: Avv.ta Federica Remiddi – Avv. Salvatore Fachile Martedì 24 marzo Minori, naturalizzazione e cittadinanza iure sanguinis: profili applicativi e tutela Relatrice: Avv.ta Federica Remiddi Martedì 14 aprile Inammissibilità della domanda e cittadinanza iure soli: prassi e giurisprudenza Relatore: Avv. Salvatore Fachile Martedì 21 aprile Procedimenti di stato civile in materia di cittadinanza: minori conviventi e adempimenti conseguenti al riconoscimento giudiziale Relatore: Dott. Thomas Stigari – esperto ANUSCA Martedì 28 aprile Incontro conclusivo – Analisi dei casi pratici e quesiti operativi Relatori: Avv.ta Federica Remiddi – Avv. Salvatore Fachile Iscrizioni aperte – clicca qui * Per informazioni: casadelleculture@comune.ra.it Iniziativa realizzata nell’ambito del progetto SMART-ER, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027.
Scheda pratica – Cittadinanza dei minori figli di cittadini naturalizzati dopo il DL 36/2025
La scheda è basata sulle relazioni dell’avv.ta Federica Remiddi e dell’avv. Salvatore Fachile all’interno del webinar “Cittadinanza negata”. 1. CONTESTO E ORIGINE DELLA MODIFICA Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, ha modificato la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza. Nel dibattito pubblico e istituzionale l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle limitazioni allo ius sanguinis. Tuttavia, come emerso nel convegno, una modifica meno visibile ma fortemente impattante riguarda l’articolo 14 della legge 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza dei figli minori conviventi di genitori che si naturalizzano. Il nodo nasce dal nuovo articolo 3-bis, che introduce una disciplina speciale per le persone nate all’estero e che, per un evidente effetto di trascinamento normativo, viene applicato anche all’articolo 14. 2. REGOLA “STORICA” (PRIMA DEL DL 36/2025) Fino al 28 marzo 2025 valeva una regola semplice: * il figlio minorenne che al momento del giuramento convive con il genitore straniero che acquista la cittadinanza italiana diventa automaticamente cittadino italiano dal giorno successivo al giuramento del genitore. Il fulcro era: * minore età; * convivenza con il genitore al momento dell’acquisto della cittadinanza. 3. COSA CAMBIA DOPO IL DL 36/2025 (LETTURA MINISTERIALE) Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero (circolari e pareri richiamati nel convegno), per i minori nati all’estero non basta più il solo articolo 14. Oggi, per l’acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minore nato all’estero di un genitore che si naturalizza, vengono richiesti tre requisiti cumulativi. 4. I TRE REQUISITI OGGI RICHIESTI PER I MINORI NATI ALL’ESTERO 1. Requisito del minore (art. 14) Il minore deve: * essere nato in Italia, oppure * essere residente in Italia da almeno due anni al momento del giuramento del genitore. → Questo requisito non crea problemi per i nati in Italia. → È il primo filtro per i nati all’estero. In tal caso, si escludono i figli minori che raggiungono il genitore a ridosso del giuramento. 2. Requisito del genitore prima della nascita Secondo la lettura ministeriale del combinato art. 3-bis / art. 14: * il genitore che si naturalizza deve essere stato residente in Italia prima della nascita del figlio nato all’estero. !! Punto controverso: * non è chiaro se la residenza debba essere di almeno due anni o se sia sufficiente una residenza (o presenza regolare) anche più breve; * le stesse circolari ministeriali risultano contraddittorie su questo aspetto. Nel webinar si sottolinea che: * esistono margini interpretativi sia in merito al concetto di “residenza” sia in merito alla durata della residenza in Italia da parte del genitore prima della nascita del figlio all’estero; in ogni caso con tale requisito si escludono tutti i figli minori che siano giunti sul territorio italiano insieme al proprio genitore; * in molti casi è consigliabile presentare comunque la domanda. 3. Requisito “sospensivo” dopo la naturalizzazione È il requisito più problematico e inedito. Secondo il Ministero: * il genitore naturalizzato deve rimanere residente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza; * solo al termine di questi due anni il figlio acquista la cittadinanza; * l’effetto è retroattivo al giorno successivo al giuramento del genitore. → In pratica, se sono soddisfatti i requisiti precedenti, il minore comunque non ottiene immediatamente la cittadinanza con il genitore ma il procedimento del minore viene aperto e sospeso per due anni durante i quali il genitore (ma non anche il minore) deve rimanere residente da italiano sul territorio nazionale. Al decorso di tali due anni il minore acquista la cittadinanza italiana retroattivamente quindi con effetti dal giorno successivo al giuramento del genitore avvenuto due anni prima. 5. CHI RIENTRA NEL PERIMETRO (SECONDO IL MINISTERO) Inclusi – Rientrano, seppur con sospensione: * minori nati in Italia che  * al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita  * minori nati all’estero che: * al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita, sono nati all’estero quando il genitore già risiedeva in Italia e il genitore resta residente in Italia per due anni dopo la naturalizzazione. Caso-tipo: * figlio nato all’estero * arrivato in Italia con ricongiungimento * genitore residente in Italia prima della nascita * cittadinanza del figlio riconosciuta dopo due anni di sospensione. Esclusi – Restano esclusi automaticamente: * minori nati all’estero che: * sono arrivati in Italia insieme al genitore e dunque il genitore non era residente in Italia prima della loro nascita, anche se residenti da molti anni e anche se pienamente inseriti nel contesto sociale e scolastico. Caso emblematico (dal webinar): * minore nato all’estero arrivato a 2 anni in Italia insieme al genitore * residente continuativamente per oltre 10 anni  * genitore diventa italiano * il figlio non acquista la cittadinanza. → È l’effetto più dirompente della riforma. 6. IL CASO DEI FIGLI NATI ALL’ESTERO DA ITALIANO NATURALIZZATO DA MENO DI DUE ANNI L’art. 3-bis introduce indirettamente anche una distinzione tra: * figli nati all’estero da cittadino italiano per nascita; * figli nati all’estero da cittadino italiano naturalizzato. Il minore nato all’estero in generale non acquista automaticamente la cittadinanza italiana. La cittadinanza è riconosciuta solo al ricorrere dei requisiti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3-bis: * lett. c): riconosce la cittadinanza a chi ha un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; * lett. d): riconosce la cittadinanza a chi ha un genitore o adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;  * Il minore nato all’estero da genitore italiano per nascita può facilmente acquisire la cittadinanza: * ai sensi dell’art. 3-bis in quanto, verosimilmente, avrà un genitore o un nonno/a esclusivamente italiano/a (lett. c) oppure in quanto avendo un genitore italiano per sangue che ha acquisito la cittadinanza alla nascita, molto probabilmente, questo sarà stato residente come italiano in Italia nei suoi primi due anni di vita e quindi prima della nascita del figlio (lett. d); * in via residuale, se non dovesse rientrare nelle ipotesi dell’art. 3-bis, ai sensi dell’art. 4 ad esempio mediante una semplice dichiarazione che i genitori italiani devono rendere entro tre anni dalla nascita del minore all’estero. * ll minore nato all’estero da genitore italiano che si è naturalizzato da meno di due anni non acquista la cittadinanza in quanto difficilmente soddisfa l’ipotesi dell’art. 3-bis e sicuramente non accede alla possibilità residuale dell’art. 4 riservata solo al minore del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita. 7. QUESTIONI INTERPRETATIVE RILEVANTI 1. Residenza del minore Nel webinar si sostiene che: * per i minori il concetto di residenza dovrebbe essere interpretato in modo estensivo; * non solo iscrizione anagrafica, ma presenza effettiva sul territorio; * non possono ricadere sul minore ritardi o inadempienze della pubblica amministrazione o dei genitori. 2. Convivenza La convivenza: * non coincide necessariamente con la coabitazione; * può essere dimostrata come rapporto genitore-figlio stabile e significativo dal punto spirituale e materiale; * rileva al momento del giuramento, non necessariamente per un periodo biennale non espressamente previsto dalla legge. 3. Eventi durante la sospensione Secondo l’analisi svolta nel convegno: * morte del genitore; * compimento dei 18 anni del figlio; non dovrebbero far venir meno il diritto del minore, poiché: * i requisiti vanno valutati al momento del giuramento del genitore; * gli eventi successivi non sono imputabili al minore. 8. EFFETTO SISTEMICO: GERARCHIA DELLA CITTADINANZA Dalla ricostruzione emerge una gerarchia tra minori: * figli nati in Italia → favoriti; * figli nati all’estero dopo la migrazione del genitore → ammessi con sospensione; * figli nati all’estero e arrivati insieme ai genitori → esclusi. È possibile che: * fratelli e/o sorelle cresciuti nella stessa famiglia abbiano status giuridici diversi in base al solo luogo di nascita. 9. INDICAZIONI OPERATIVE * Presentare comunque la domanda quando esistono margini interpretativi; * eventualmente chiedere un provvedimento di rigetto scritto e motivato per aprire la strada al contenzioso; * considerare la norma intrinsecamente irrazionale e incostituzionale, anche nella lettura ministeriale; * documentare con cura: * presenza e residenza effettiva; * rapporto di convivenza; * continuità del legame con il territorio italiano. 10. CHI RESTA FUORI DAL PERIMETRO Per i minori esclusi: * resta solo il percorso ordinario di naturalizzazione (art. 9 L. 91/1992) con tempi lunghi, requisiti reddituali e incertezza finale, nonostante una vita interamente svolta in Italia. * In caso di esclusione è possibile presentare ricorso al tribunale civile al fine di chiedere al giudice di dare una lettura costituzionalmente orientata alle norme oppure di sollevare la questione di legittimità costituzionale; in caso di assenza di requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dovuto un contributo unificato di 600 euro per ciascun ricorrente. Posto che i ricorsi presentati al momento sono pochi, le cancellerie stanno chiedendo il pagamento di questa somma anche per ciascun minore coinvolto nel ricorso, aggiungendo dunque un’ulteriore difficoltà per i nuclei familiari, soprattutto numerosi, di poter accedere poi a una tutela effettiva anche in sede giudiziale. 11. BOX DI APPROFONDIMENTO – INDICAZIONI PER AVVOCATƏ E GIURISTƏ A) NATURA DELLA NORMA E LINEA ARGOMENTATIVA DI FONDO Dagli interventi emerge una lettura condivisa: l’effetto prodotto dal combinato disposto tra art. 14 e art. 3-bis sembrerebbe non essere il frutto di una scelta coerente del legislatore, ma di una svista normativa successivamente arginata dal Ministero tramite interpretazioni forzate. Questa impostazione consente di sostenere che: * la disciplina vigente è intrinsecamente irrazionale; * l’interpretazione ministeriale è una pezza amministrativa volta a evitare un’esclusione totale dei minori nati all’estero; * la norma, anche così interpretata, resta strutturalmente incostituzionale. B) SNODI DI POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Nel webinar vengono richiamati, in modo esplicito o implicito, i seguenti profili: * Violazione del principio di eguaglianza: trattamento differenziato di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare sulla base del solo luogo di nascita. * Irragionevolezza manifesta: esclusione dei minori cresciuti stabilmente in Italia a fronte dell’inclusione (anche se sospesa) di minori arrivati solo successivamente. * Lesione del favor minoris: attribuzione al minore di conseguenze giuridiche legate a scelte o tempi non imputabili a lui (migrazione, residenza, tempistiche amministrative). * Gerarchia tra cittadini italiani: distinzione sostanziale tra cittadinanza “piena” e cittadinanza “condizionata” dei naturalizzati, con riflessi sui figli. C) STRATEGIE PROCESSUALI SUGGERITE Secondo l’impostazione emersa: * è opportuno presentare comunque la domanda amministrativa, anche in presenza di requisiti controversi; * il rigetto (o la sospensione prolungata) costituisce il presupposto per: * ricorso al giudice ordinario competente per i minori; * sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale. La strategia non è evitare il conflitto, ma costruire il caso. D) ARGOMENTI DIFENSIVI RICORRENTI Vengono indicati come particolarmente rilevanti: * interpretazione estensiva del concetto di residenza (presenza effettiva e legame stabile); * interpretazione non meramente abitativa della convivenza; * irrilevanza degli eventi sopravvenuti (morte del genitore, maggiore età del figlio) rispetto al diritto già maturato ma sospeso; * analogia con la giurisprudenza costituzionale in materia di cittadinanza per matrimonio (eventi sopravvenuti non imputabili al richiedente). E) OBIETTIVO DEL CONTENZIOSO Come chiarito dai relatori, l’obiettivo non è l’adattamento stabile a questa disciplina, ma: * la rimozione della norma viziata; * il ripristino di una disciplina coerente con i principi costituzionali; * la tutela immediata dei minori tramite l’uso combinato di istanze amministrative e giudiziarie.
Le seconde generazioni a Milano: tra cittadinanza e stigmatizzazione territoriale
Papers, una rubrica di Melting Pot per la condivisione di tesi di laurea, ricerche e studi. Per pubblicare il tuo lavoro consulta la pagina della rubrica e scrivi a collaborazioni@meltingpot.org. -------------------------------------------------------------------------------- Sapienza Università di Roma Corso di laurea in Sociologia LE SECONDE GENERAZIONI A MILANO: TRA CITTADINANZA E STIGMATIZZAZIONE TERRITORIALE Tesi di Laurea di Alice Ridolfi (2024/2025) Scarica l’elaborato INTRODUZIONE La seguente tesi si occupa di analizzare la condizione delle cosiddette seconde generazioni, o giovani con background migratorio, nel contesto urbano milanese, adottando una lente sociologica che mette in rapporto la stigmatizzazione territoriale e la marginalità sociale con il complesso percorso di ottenimento della cittadinanza. Il quadro teorico di riferimento parte dalle teorie e dalla letteratura del sociologo francese Loic Wacquant che analizza complessamente e complessivamente le geometrie urbane analizzando la dietrologia per cui queste acquisiscono il controllo della produzione sociale dello spazio (2016), andando poi ad approfondire il processo di stigmatizzazione territoriale che ha trovato terreno fertile per radicalizzarsi in un sistema neoliberale ed individualista 1. Emergerà come lo stigma agisce sulla provenienza territoriale infatti quasi sempre le seconde generazioni vivono in quartieri periferici e degradati, classificati come forza centrifuga per devianza e criminalità. Attraverso il contributo di Goffman (1963) si comprende come lo stigma non sia un attributo naturale o intrinseco all’uomo bensì il risultato di interazioni sociali e riproduzioni di rappresentazioni collettive, ciò viene approfondito tramite la teoria dei capitali di Bourdieu (1986) la quale fornisce elementi fondamentali per comprendere la riproduzione delle disuguaglianze che travolgono le seconde generazioni a Milano. Inoltre poiché la mobilità geografica si mostra come fenomeno che da sempre accompagna la storia dell’umanità e che ha profondamente influito, come bene emerge da alcune memorabili pagine della tradizione sociologica, sulla modernizzazione delle società occidentali e sulla nascita delle comunità statuali (Zanfrini 2016) 2, questa ricerca ha l’obiettivo di indagare il tema dell’ottenimento della cittadinanza sui giovani sans papiers 3, prendendo spunto dalla monografia della geografa critica Camilla Hawthorne 4 “Razza e cittadinanza, frontiere contese e contestate nel mediterraneo nero” (2023). Il terzo e ultimo capitolo, dopo un’analisi introduttiva degli studi postcoloniali; di cui principali elementi bibliografici sono dei sociologi Castel, Boaventura de Sousa Santos e della giornalista Louisa Yousfi. Si occupa di far emergere le voci e le testimonianze delle e dei giovani di seconda generazione attraverso delle interviste semistrutturate che mi hanno permesso di esplorare i loro vissuti e le loro rappresentazioni senza rigidità di categorie prestabilite così da avere la possibilità di approfondire le loro risposte liberamente mettendo in evidenza gli aspetti maggiormente rilevanti. 1. Il neoliberismo si configura come una categoria analitica decisamente “viscida”, difficile da afferrare e quindi difficilmente cristallizzabile in definizioni certe e condivise. Il dibattito contemporaneo, che trova nella crisi del 2007-2008 il suo principale punto di partenza, ruota principalmente attorno ai limiti epistemologici di questa categoria e alla sua utilità euristica per comprendere le forme contemporanee di organizzazione sociale, politica ed economica del capitalismo contemporaneo. Il neoliberismo viene spesso considerato un significante privo di una convincente capacità analitica, una sorta di guscio vuoto, utile al massimo per fini descrittivi ma non interpretativi. L’elusività del neoliberismo è considerata la ragione principale della sua debolezza come categoria analitica (…). In questa prospettiva il neoliberismo rappresenta quindi un variegato sistema di pensiero che individua nella libertà (economica) un principio di civilizzazione, ma che al contempo usa la gerarchia e il potere di coercizione dello Stato (o la forza dispotica della violenza nel caso cileno) per affermare questo principio (Moini, 2020). ↩︎ 2. La politologa Laura Zanfrini nell’introduzione del suo libro “Introduzione alla sociologia delle migrazioni”(2016) scrive: “L’immigrazione sta modificando strutturalmente il nostro continente, la sua composizione demografica, la sua economia, la sua stessa identità, al punto che è impossibile pensare all’Europa senza fare i conti con questo fenomeno.”. ↩︎ 3. Letteralmente “giovani senza documenti”, questa condizione preclude alcuni percorsi di istruzione, socializzazione, stabilità economica ecc. ↩︎ 4. Geografa umana critica e professoressa associata di sociologia e studi critici su razza ed etnia presso l’Università della California, Santa Cruz; studia migrazioni, cittadinanza, capitalismo razziale e le geografie abolizioniste ribelli del Mediterraneo nero. ↩︎
Cittadinanza iure sanguinis a discendenti di cittadino italiano nato nel 1895
Il Tribunale di Potenza accoglie il ricorso presentato da cittadini argentini, discendenti da avo italiano, nato nel 1895, prima dell’avvento della Costituzione. Il Giudice, in primis ha riconosciuto il corretto deposito delle allegazioni comprovanti l’albero genealogico, ritenendo validamente accertati i passaggi generazionali e la linea di discendenza italiana dal loro capostipite. In seguito, pur non ritendo i termini di 730 giorni per la durata dei procedimenti in materia di cittadinanza come condizione di procedibilità della domanda, ha statuito che, tuttavia: “quand’anche i ricorrenti non abbiano in concreto provato (sebbene abbiano allegato) di aver agito in via amministrativa proponendo la domanda dinanzi al competente consolato di appartenenza, la lesione dell’interesse vantato può ritenersi provata dal fatto notorio che gli uffici amministrativi del consolato del paese di residenza dei richiedenti istruiscono ed evadono le richieste di cittadinanza con ritardi ingiustificabili superiori ai 5/10 anni. Ne consegue, pertanto, che deve ritenersi sussistente l’interesse e la legittimazione ad agire dei ricorrenti.” Nel merito, richiamando le SS.UU. della S.C. che con le cd. “sentenze gemelle” nn. 25317 e 25318/22 hanno fissato i principi grazie ai quali ha risolto la controversa questione del riconoscimento della cittadinanza italiana a persone destinatarie della “grande naturalizzazione brasiliana”, consistenti: * Nel fatto che a chi richiede il riconoscimento della cittadinanza spetta provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte la prova dell’eventuale fattispecie interruttiva; * Che i principi costituzionali, sopravvenuti alla l’istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, applicati al concetto di cittadinanza italiana persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintendono, “per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all’epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all’acquisto della cittadinanza straniera [.. ]senza che l’aver stabilito all’estero la residenza, o anche l’aver stabilizzato all’estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole [..]a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”; * Che il diritto alla cittadinanza, pur potendosi perdere per rinuncia, essa dovrà sempre essere “volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita”. Sulla base di tanto, il Tribunale di Potenza riconosceva cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita i due ricorrenti ed i tre figli minori, condannando alle spese l’amministrazione contumace. Tribunale di Potenza, sentenza del 19 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Armando Maria De Nicola per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul riconoscimento della cittadinanza italiana
Riconoscimento della cittadinanza italiana a figlio nato in Italia da genitori apolidi di fatto
Il Tribunale riconosce la cittadinanza ai sensi dell’art. 1 L. 91/92, quindi in favore dei figli di apolidi, senza che i genitori del ricorrente avessero mai accertato formalmente questo status. Il Tribunale riconosce “per saltum” la cittadinanza italiana in favore del ricorrente, dopo aver compiuto una lunga ricostruzione dei motivi per i quali i genitori non hanno potuto trasmettergli alcuna cittadinanza essendo apolidi di fatto al momento della sua nascita. Interessante anche la ricostruzione del quadro indiziario e probatorio di tutte le circostanze a fondamento del ricorso. La decisione è importante e apre scenari interessanti per tutti coloro che sono nati in Italia da genitori apolidi che però non hanno mai avviato l’iter per il riconoscimento formale dell’apolidia, soprattutto quando per varie ragioni non può avviarsi il riconoscimento della cittadinanza ex art. 4 co. 2 o dimostrarsi la tempestività della domanda. Tribunale di Roma, sentenza n. 16634 del 27 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con le Avv.te Federica Remiddi e Vittoria Garosci, e l’Avv. Salvatore Fachile (Studio legale Antartide). * Consulta altre decisioni relative alla cittadinanza italiana
Cittadinanza: il TAR annulla il diniego e riconosce la piena validità della residenza fittizia
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio si esprime su un tema sempre più ricorrente nei procedimenti di cittadinanza: la cosiddetta “residenza fittizia”. Il caso riguarda il diniego per l’inammissibilità dichiarato dalla Prefettura di Roma a un cittadino richiedente cittadinanza ai sensi dell’art. 9, lett. f) della l. 91/1992, ritenendo che l’iscrizione anagrafica presso un indirizzo virtuale non provasse una reale presenza sul territorio né un adeguato livello di integrazione. Inoltre, il diniego fondava un’ulteriore motivazione nella presunta insufficienza dei redditi dichiarati negli anni 2020 e 2021. Il TAR chiarisce anzitutto un punto cruciale: l’utilizzo della residenza fittizia non può essere interpretato come un indizio, di per sé, di mancata integrazione o di assenza dal territorio nazionale. Richiamando il quadro normativo – dalla legge anagrafica alla circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015 – il Tribunale ribadisce che l’iscrizione presso indirizzi virtuali è uno strumento pienamente previsto dall’ordinamento per garantire l’esercizio dei diritti fondamentali alle persone senza fissa dimora, inclusi gli stranieri regolarmente soggiornanti. L’anagrafe, anche quando registra una “via fittizia”, attesta comunque una situazione di legalità della residenza, poiché la legge attribuisce rilevanza proprio all’iscrizione anagrafica come criterio di verifica del radicamento. La “residenza fittizia” pertanto deve ritenersi equiparabile alla residenza “reale” per accedere ai principali diritti derivanti da quest’ultima (diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, a rinnovare la carta d’identità, il diritto a prestazioni previdenziali, il diritto di voto etc.). La Prefettura, secondo i giudici, ha introdotto un’interpretazione priva di base normativa, che rischia di creare disparità territoriali e di scardinare la funzione stessa delle residenze virtuali. Il diniego, infatti, ha applicato un automatismo errato, ossia che “la residenza fittizia rappresenti una assenza di integrazione“. Il TAR respinge questo metodo e precisa che eventuali abusi o elusioni devono essere accertati caso per caso, con istruttorie accurate e motivate. Sul profilo reddituale, il TAR rileva un’ulteriore carenza istruttoria. La Prefettura aveva segnalato una presunta insufficienza dei redditi relativi agli anni 2020 e 2021. Tuttavia, nella propria memoria difensiva la stessa amministrazione riconosce che, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e compensando i redditi delle diverse annualità, il requisito risulta soddisfatto. Inoltre, la flessione del reddito nel biennio pandemico non può essere considerata un elemento ostativo senza una specifica valutazione del contesto eccezionale. Alla luce di tutto ciò, il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento, imponendo alla Prefettura un nuovo esame dell’istanza conforme ai principi espressi. La decisione ha rilievo significativo: afferma la piena legittimità della residenza fittizia come modalità di iscrizione anagrafica e ne vieta l’uso come presunzione negativa automatica nei procedimenti di cittadinanza. Inoltre, richiama le amministrazioni a un dovere di istruttoria rigoroso, soprattutto quando si valutano oscillazioni reddituali legate a eventi straordinari come la pandemia. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20649 del 19 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Antonella Consono per la segnalazione. * Consulta altre decisioni relative alla cittadinanza italiana
Cittadinanza negata: le modifiche all’art. 14 L. 91/1992 per i minori nati all’estero e nuove gerarchie della cittadinanza
Promosso da: Spazi Circolari, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione – ASGI, Melting Pot Europa, Italiani senza Cittadinanza, ActionAid Italia. Collegamento tramite piattaforma Zoom e in diretta streaming su canale YouTube di Melting Pot. -------------------------------------------------------------------------------- Le recenti modifiche introdotte dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito in legge 23 maggio 2025, n. 74, ridefiniscono in modo significativo le condizioni di accesso alla cittadinanza italiana per i minori stranieri nati all’estero, inclusi quelli che da anni vivono in Italia insieme ai genitori naturalizzati. Si consolida così una gerarchia della cittadinanza non solo tra figli di cittadini italiani per nascita e quelli di naturalizzati, ma anche tra minori appartenenti allo stesso nucleo familiare ai quali la cittadinanza sarà riconosciuta o negata in base al luogo di nascita. Le prime applicazioni delle nuove disposizioni, come emerge dalle circolari ministeriali e dalle prassi amministrative, stanno già producendo effetti concreti di esclusione e precarizzazione giuridica, contribuendo a rafforzare meccanismi di marginalizzazione già esistenti e sollevando rilevanti interrogativi sulla legittimità costituzionale delle norme e sulle possibili strategie di tutela e contrasto da adottare.  Il seminario intende: analizzare, dal punto di vista giuridico, le novità normative in materia di cittadinanza dei minori nati all’estero e residenti in Italia; discutere i primi casi concreti di esclusione della cittadinanza; esplorare le possibili strategie di contrasto, sia sul piano del contenzioso legale, sia su quello politico e di advocacy. Intervengono: * Federica Remiddi – Avvocata  * Salvatore Fachile – Avvocato   * Fioralba Duma – Italiani senza Cittadinanza * Antonio Liguori – Campaign Coordinator ActionAid Modera:  * Chiara Aliberti – Melting Pot Europa PROGRAMMA: * La cittadinanza dei figli minori nati all’estero di chi si naturalizza: analisi dell’art. 14, in combinato disposto con l’art. 3-bis della L. 91/1992, alla luce del quadro normativo vigente e delle prime interpretazioni ministeriali. * Prime applicazioni e criticità emerse: condivisione dei primi provvedimenti di rigetto della cittadinanza per i figli minori nati all’estero ed effetti concreti dell’attuazione delle nuove norme da parte dei Comuni. * Profili di contenzioso e questioni di legittimità: esame delle possibili ipotesi di ricorso e dei potenziali profili di illegittimità costituzionale connessi alla nuova disciplina. * Verso una nuova gerarchia della cittadinanza? Riflessioni sul contesto e sugli effetti sistemici della nuova norma e sugli strumenti di intervento sul piano politico, giuridico e di advocacy. PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONI: Il corso è gratuito. La partecipazione è aperta non solo a professionisti/e del settore o persone direttamente coinvolte, ma anche a decisori politici, giornaliste/e e cittadine/i interessati al tema. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 12.00 di mercoledì 19 novembre 2025. Per partecipare è necessario compilare il modulo online disponibile al seguente link: clicca qui Il link Zoom per seguire il seminario sarà inviato la mattina stessa dell’evento. In caso di posti esauriti, sarà possibile seguire la diretta streaming sul canale YouTube di Melting Pot. * Per informazioni: formazione@meltingpot.org
Essere cittadini italiani senza essere considerati italiani: il peso invisibile delle origini
YULEISY CRUZ LEZCANO 1 In Italia, acquisire la cittadinanza non basta per sentirsi davvero cittadini. Per chi ha origini straniere, essere italiano resta un’identità fragile, spesso negata dal quotidiano. Nonostante documenti in regola, padronanza della lingua, anni di studio e di lavoro onesto, l’appartenenza resta sospesa. È una realtà che migliaia di cittadini naturalizzati vivono ogni giorno: persone che si alzano presto per lavorare, che pagano le tasse, che partecipano alla vita pubblica, ma che vengono ancora guardate come ospiti, estranei, “gli altri”. Molti di questi cittadini hanno più di una laurea, parlano tre o quattro lingue, sono cresciuti in Italia o ci vivono da decenni. Eppure, nel mondo del lavoro, si trovano spesso incastrati nei ruoli più umili, nelle mansioni che altri rifiutano, nei turni peggiori, negli ambienti meno riconosciuti. Non per mancanza di competenze, ma perché le loro origini contano più del loro curriculum. È ciò che sociologi come Maurizio Ambrosini chiamano “integrazione subalterna” 2: la società accetta il contributo degli immigrati quando si tratta di lavori faticosi, poco retribuiti, essenziali ma invisibili, negando però l’accesso a ruoli di responsabilità o riconoscimento. Anche chi ha studiato in Italia, chi ha superato concorsi, spesso si ritrova escluso dai percorsi di carriera. L’ascensore sociale funziona solo per alcuni. E se hai un cognome straniero o la pelle scura, le porte si aprono più lentamente, se si aprono. Questa esclusione ha conseguenze profonde. Uno studio ISTAT condotto su oltre 12.000 immigrati ha dimostrato che la discriminazione percepita, specialmente nei luoghi di lavoro, ha un impatto diretto sulla salute mentale. L’umiliazione sistematica, la sensazione di essere costantemente sotto osservazione, il sospetto degli altri, producono ansia, stress, isolamento. Essere trattati con diffidenza anche quando si è cittadini italiani significa vivere in una continua condizione di giustificazione: devi sempre dimostrare di essere “meritevole”, “diverso da quelli che si comportano male”, sempre più integerrimo degli altri. Un’altra ricerca, pubblicata sul Journal of Ethnic and Migration Studies, evidenzia il paradosso dell’integrazione: più una persona immigrata si integra nella società, lavorando, imparando la lingua, contribuendo, più diventa consapevole delle disuguaglianze che subisce. In altre parole, non è l’ignoranza delle regole a far male, ma la loro applicazione selettiva. È proprio chi si sente parte della comunità a soffrire maggiormente la sua esclusione. Nel quotidiano, questa discriminazione prende forme sottili e persistenti. Basta salire su un autobus o su un treno per rendersene conto: il controllore va per primo da chi ha la pelle più scura, da chi ha un nome straniero. Non importa se hai il biglietto, l’accento, la carta d’identità italiana: sei comunque il primo sospettato. E nei negozi, negli uffici pubblici, negli ospedali, il tono cambia a seconda della faccia che hai. Se chiedi qualcosa e non capisci, ti parlano più forte, come se fossi sordo, non straniero. E se qualcuno del tuo stesso paese commette un errore, il giudizio è collettivo: “siete tutti così“. È un’esperienza che molti cittadini italiani non autoctoni conoscono fin troppo bene. Anche tra colleghi italiani, nonostante anni di lavoro insieme, il rispetto pieno non arriva. Si rimane “quelli inaffidabili“, “quelli che fanno bene il lavoro sporco“, ma difficilmente si diventa leader, punti di riferimento, professionisti di pari valore. Il soffitto di cristallo non è solo un’astrazione teorica: è un muro opaco che si incontra ogni volta che si cerca di avanzare. A rendere tutto ancora più amaro è il fatto che spesso, dopo tanti sacrifici, ci si sente dire: “Tornatene a casa tua”. Un’espressione violenta, ingiusta, che cancella tutto ciò che si è costruito. Perché quella che dovrebbe essere casa tua, l’Italia, continua a essere vissuta da molti come un luogo in affitto, dove puoi abitare solo finché non dai fastidio. Eppure, chi subisce questa frase vive qui, lavora qui, cresce i figli qui. E non ha un altro posto dove tornare. Approfondimenti VOCABOLARIO MINIMO SULLA CITTADINANZA ITALIANA Una prospettiva generazionale 20 Maggio 2025 La sociologia italiana ha analizzato questo fenomeno da tempo. Studi di Fullin e Reyneri mostrano che, a parità di competenze, i lavoratori stranieri, anche naturalizzati, continuano a ricevere salari più bassi, meno offerte di lavoro qualificato, minore stabilità. Le barriere non sono solo economiche, ma simboliche. Il corpo dell’immigrato viene spesso associato a “distanza culturale”, “inaffidabilità”, “pericolosità”, anche quando questi stereotipi sono del tutto infondati. È una forma di razzismo culturale strisciante che si annida nelle istituzioni, nella scuola, nei media, nella politica, nel senso comune. Costruire un’Italia davvero inclusiva richiede molto più della cittadinanza formale. Serve un cambiamento profondo nel modo in cui si riconosce l’altro, nel modo in cui si concepisce l’italianità stessa. Perché non si può continuare a dividere i cittadini tra “veri” e “tollerati“. Le istituzioni, la scuola, i media, il mondo del lavoro, devono smettere di considerare le origini come un difetto. È necessario valorizzare la diversità come risorsa, non come problema. Fino a quando questo non accadrà, tanti italiani continueranno a vivere come stranieri nel loro stesso paese. Non per scelta, ma perché nessuno vuole davvero vederli per quello che sono: parte integrante di questa società, cittadini a pieno titolo, italiani in tutto, tranne che nell’occhio di chi li guarda. Il riconoscimento giuridico della cittadinanza è un atto formale, un documento, un traguardo ottenuto spesso dopo anni di attese, lungaggini burocratiche e sacrifici. Ma per molti cittadini italiani di origine straniera, quel pezzo di carta non si traduce in una piena appartenenza sociale. È come se la cittadinanza concessa dallo Stato non fosse stata ancora accettata dalla società. Esiste una distanza tra l’“essere italiani per legge” e l’“essere italiani per gli altri”, una distanza che si traduce in micro-esclusioni, umiliazioni quotidiane e in un senso costante di precarietà identitaria. Questa condizione, spiegano i sociologi, rappresenta una vera e propria mancanza di cittadinanza sociale, cioè l’accesso diseguale a diritti, risorse e riconoscimento. Lo studioso britannico T.H. Marshall 3, già nel Novecento, sottolineava come la cittadinanza non si esaurisse nel diritto di voto o nella residenza legale, ma includesse l’uguaglianza nelle opportunità educative, lavorative, culturali. In Italia, però, questa dimensione resta spesso inaccessibile a chi ha origini straniere. Anche quando si è “in regola”, si vive come se si fosse sempre sotto esame. Una delle contraddizioni più dolorose è che la visibilità dell’immigrato naturalizzato è continua e ineliminabile. In contesti pubblici, privati, professionali, il corpo “diverso” parla prima della persona. Se sei nero, arabo, asiatico o comunque non bianco, la tua presenza viene automaticamente letta come estranea, sospetta o da spiegare. Sei tu che devi raccontare la tua storia, chiarire perché sei qui, giustificare il tuo italiano, il tuo titolo di studio, il tuo comportamento. È una forma di eterno interrogatorio identitario. Questa esposizione costante logora. Gli studi di migration studies e psicologia sociale mostrano che chi è sistematicamente trattato come outsider sviluppa una forma di identità ferita: si sente parte del paese, ma non viene riconosciuto come tale. Questo genera frustrazione, senso di esclusione, talvolta rabbia. E, paradossalmente, sono proprio i cittadini più impegnati, più integrati, quelli che partecipano alla vita pubblica, che pagano le tasse, che educano i propri figli all’italianità, a percepire con maggiore intensità il peso del rifiuto sociale. Sono quelli che hanno investito di più ad avere il cuore spezzato più spesso. La politica, in questo quadro, resta spesso ambigua. Da un lato proclama la necessità dell’integrazione, dall’altro costruisce leggi e discorsi pubblici che alimentano la distinzione tra “noi” e “loro”. Il continuo rinvio di una riforma seria della legge sulla cittadinanza – che riconosca i diritti dei figli degli immigrati nati o cresciuti in Italia – è un esempio lampante. Le cosiddette seconde generazioni crescono italiane ma vengono trattate come ospiti temporanei, sospesi in una terra che non li accoglie del tutto né li lascia andare. A ciò si aggiungono i media, che spesso rappresentano l’immigrazione come emergenza o problema, raramente come risorsa. Il volto dell’immigrato viene associato a cronaca nera, marginalità, degrado urbano. Raramente viene mostrato l’insegnante, il medico, l’ingegnere, l’imprenditore, il ricercatore. Così si costruisce una narrazione univoca, che giustifica la paura e alimenta la distanza. Eppure, c’è un’Italia diversa che resiste. È fatta di insegnanti che difendono i loro studenti con origini straniere, di datori di lavoro che promuovono la diversità, di cittadini che si indignano di fronte al razzismo, anche quello sottile, quotidiano. È un’Italia giovane, meticcia, che cresce nelle scuole, nelle periferie, nelle università. Ed è questa Italia che può cambiare le cose. Ma il cambiamento richiede coraggio politico e culturale. Serve rompere l’ipocrisia che tollera l’integrazione solo finché resta silenziosa, umile, invisibile. Serve una narrazione nuova, in cui essere italiano non significhi avere certi tratti somatici o un certo cognome, ma condividere valori, esperienze, progetti. Serve una cittadinanza vissuta, reale, che dia dignità piena a tutti. Perché finché l’essere cittadini italiani sarà una conquista da difendere ogni giorno, un privilegio da giustificare, anziché un diritto da vivere, continueremo a costruire una società divisa. E perderemo, tutti, l’occasione di essere un paese veramente moderno, aperto e giusto. Il futuro dell’Italia non può che essere plurale. Ma per diventarlo davvero, deve prima imparare a guardare i suoi cittadini naturalizzati non come eccezioni, ma come parte integrante della sua identità collettiva. Solo allora, chi oggi si sente straniero a casa propria, potrà finalmente sentirsi solo quello che è: italiano. 1. Yuleisy Cruz Lezcano è una poetessa, scrittrice, attivista e professionista della salute, nata a Cuba e residente a Marzabotto, in provincia di Bologna. Laureata in Scienze Biologiche e successivamente in Scienze Infermieristiche e Ostetriche presso l’Università di Bologna, ha saputo coniugare una solida formazione scientifica con una profonda sensibilità umanistica ↩︎ 2. L’integrazione subalterna persiste: sfide e tendenze del modello italiano di inclusione degli immigrati nel mercato del lavoro, Maurizio Ambrosini, Nazareno Panichella (FrancoAngeli Editore 2025) ↩︎ 3. Cittadinanza e classe sociale, Thomas Humphrey Marshall a cura di S. Mezzadra (Edizioni Laterza) ↩︎
September 26, 2025
Progetto Melting Pot Europa
Cittadinanza per residenza: la valutazione del reddito deve tener conto dell’invalidità e dell’impegno nel reinserimento lavorativo
Il Consiglio di Stato è ritornato a pronunciarsi sui poteri discrezionali della P.a. in merito alla concessione della cittadinanza italiana, ovvero dei criteri che quest’ultima deve tenere in considerazione ai sensi dell’art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382, conv. in l. 25 gennaio 1990, n. 8. Nel caso di specie, il cittadino extracomunitario aveva presentato l’istanza a settembre del 2014, allegando – tra l’altro – anche la documentazione relativa ai redditi dell’ultimo triennio. Tuttavia, il Ministero dell’Interno – con il decreto del 7 agosto 2019 – aveva negato la concessione della cittadinanza per carenza dei criteri reddituali, poiché “lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito, che va mantenuto fino al momento del giuramento”. Invero, l’Amministrazione non aveva tenuto in debita considerazione la circostanza che l’istante, in data 3 dicembre 2013, fosse stato giudicato invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99%, con decorrenza dal 14 giugno 2013, risultando anche iscritto nell’elenco degli aventi diritto all’assunzione obbligatoria. Inoltre, avanzato ricorso avverso il suddetto provvedimento, il Tar – rigettando la domanda -aveva annunciato che “l’erogazione a titolo di pensione di invalidità “non assume rilievo ai fini del calcolo e della formazione del reddito, avendo di contro la funzione solidaristica di sostegno al reddito”. Ebbene, il Tribunale Amministrativo Regionale aveva omesso di considerare nella sua interezza il contenuto del ricorso introduttivo, con il quale si evidenziava che il cittadino – nonostante le condizioni di salute – aveva cercato di inserirsi nel mondo del lavoro, essendo stato iscritto dal 15 maggio 2015 nell’elenco di cui all’art. 8 l. n. 68/1999; difatti, successivamente si era iscritto al Centro d’Impiego; aveva svolto un percorso di tirocinio formativo, fino ad essere nuovamente e regolarmente assunto nel 2020. Il Consiglio di Stato, difatti, ha ritenuta la censura meritevole di accoglimento poiché “l’Amministrazione appellata – ha omesso di attribuire rilevanza, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale che concorre ad integrare i presupposti per la concessione della cittadinanza italiana, alla peculiare condizione di inabilità al lavoro concretizzatasi in data antecedente alla presentazione della domanda”. Pertanto, il criterio reddituale di cui all’art. 3 d.l. 25 novembre 1989, n. 382,, se rigidamente applicato senza tenere conto della peculiare condizione di inabilità dell’istante, assumerebbe carattere discriminatorio, in contrasto con il principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2, Cost. Quindi, il Giudice di Secondo Grado – accogliendo totalmente l’appello – ha evidenziato che “l’Amministrazione avrebbe dovuto vagliare, nel rispetto di un esercizio costituzionalmente orientato del relativo potere e per evitare che il riscontro del dato reddituale si risolva indirettamente in un elemento illegittimamente discriminatorio, la prospettiva di inserimento lavorativo del ricorrente, in specifica relazione alle peculiari condizioni dello stesso”. Consiglio di Stato, sentenza n. 6090 dell’11 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Gentian Alimadhi per la segnalazione e il commento.
September 10, 2025
Progetto Melting Pot Europa