Tag - Schede pratiche

Scheda pratica – Cittadinanza dei minori figli di cittadini naturalizzati dopo il DL 36/2025
La scheda è basata sulle relazioni dell’avv.ta Federica Remiddi e dell’avv. Salvatore Fachile all’interno del webinar “Cittadinanza negata”. 1. CONTESTO E ORIGINE DELLA MODIFICA Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, ha modificato la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza. Nel dibattito pubblico e istituzionale l’attenzione si è concentrata soprattutto sulle limitazioni allo ius sanguinis. Tuttavia, come emerso nel convegno, una modifica meno visibile ma fortemente impattante riguarda l’articolo 14 della legge 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza dei figli minori conviventi di genitori che si naturalizzano. Il nodo nasce dal nuovo articolo 3-bis, che introduce una disciplina speciale per le persone nate all’estero e che, per un evidente effetto di trascinamento normativo, viene applicato anche all’articolo 14. 2. REGOLA “STORICA” (PRIMA DEL DL 36/2025) Fino al 28 marzo 2025 valeva una regola semplice: * il figlio minorenne che al momento del giuramento convive con il genitore straniero che acquista la cittadinanza italiana diventa automaticamente cittadino italiano dal giorno successivo al giuramento del genitore. Il fulcro era: * minore età; * convivenza con il genitore al momento dell’acquisto della cittadinanza. 3. COSA CAMBIA DOPO IL DL 36/2025 (LETTURA MINISTERIALE) Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero (circolari e pareri richiamati nel convegno), per i minori nati all’estero non basta più il solo articolo 14. Oggi, per l’acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minore nato all’estero di un genitore che si naturalizza, vengono richiesti tre requisiti cumulativi. 4. I TRE REQUISITI OGGI RICHIESTI PER I MINORI NATI ALL’ESTERO 1. Requisito del minore (art. 14) Il minore deve: * essere nato in Italia, oppure * essere residente in Italia da almeno due anni al momento del giuramento del genitore. → Questo requisito non crea problemi per i nati in Italia. → È il primo filtro per i nati all’estero. In tal caso, si escludono i figli minori che raggiungono il genitore a ridosso del giuramento. 2. Requisito del genitore prima della nascita Secondo la lettura ministeriale del combinato art. 3-bis / art. 14: * il genitore che si naturalizza deve essere stato residente in Italia prima della nascita del figlio nato all’estero. !! Punto controverso: * non è chiaro se la residenza debba essere di almeno due anni o se sia sufficiente una residenza (o presenza regolare) anche più breve; * le stesse circolari ministeriali risultano contraddittorie su questo aspetto. Nel webinar si sottolinea che: * esistono margini interpretativi sia in merito al concetto di “residenza” sia in merito alla durata della residenza in Italia da parte del genitore prima della nascita del figlio all’estero; in ogni caso con tale requisito si escludono tutti i figli minori che siano giunti sul territorio italiano insieme al proprio genitore; * in molti casi è consigliabile presentare comunque la domanda. 3. Requisito “sospensivo” dopo la naturalizzazione È il requisito più problematico e inedito. Secondo il Ministero: * il genitore naturalizzato deve rimanere residente in Italia per almeno due anni dopo l’acquisto della cittadinanza; * solo al termine di questi due anni il figlio acquista la cittadinanza; * l’effetto è retroattivo al giorno successivo al giuramento del genitore. → In pratica, se sono soddisfatti i requisiti precedenti, il minore comunque non ottiene immediatamente la cittadinanza con il genitore ma il procedimento del minore viene aperto e sospeso per due anni durante i quali il genitore (ma non anche il minore) deve rimanere residente da italiano sul territorio nazionale. Al decorso di tali due anni il minore acquista la cittadinanza italiana retroattivamente quindi con effetti dal giorno successivo al giuramento del genitore avvenuto due anni prima. 5. CHI RIENTRA NEL PERIMETRO (SECONDO IL MINISTERO) Inclusi – Rientrano, seppur con sospensione: * minori nati in Italia che  * al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita  * minori nati all’estero che: * al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita, sono nati all’estero quando il genitore già risiedeva in Italia e il genitore resta residente in Italia per due anni dopo la naturalizzazione. Caso-tipo: * figlio nato all’estero * arrivato in Italia con ricongiungimento * genitore residente in Italia prima della nascita * cittadinanza del figlio riconosciuta dopo due anni di sospensione. Esclusi – Restano esclusi automaticamente: * minori nati all’estero che: * sono arrivati in Italia insieme al genitore e dunque il genitore non era residente in Italia prima della loro nascita, anche se residenti da molti anni e anche se pienamente inseriti nel contesto sociale e scolastico. Caso emblematico (dal webinar): * minore nato all’estero arrivato a 2 anni in Italia insieme al genitore * residente continuativamente per oltre 10 anni  * genitore diventa italiano * il figlio non acquista la cittadinanza. → È l’effetto più dirompente della riforma. 6. IL CASO DEI FIGLI NATI ALL’ESTERO DA ITALIANO NATURALIZZATO DA MENO DI DUE ANNI L’art. 3-bis introduce indirettamente anche una distinzione tra: * figli nati all’estero da cittadino italiano per nascita; * figli nati all’estero da cittadino italiano naturalizzato. Il minore nato all’estero in generale non acquista automaticamente la cittadinanza italiana. La cittadinanza è riconosciuta solo al ricorrere dei requisiti di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3-bis: * lett. c): riconosce la cittadinanza a chi ha un ascendente di primo o di secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; * lett. d): riconosce la cittadinanza a chi ha un genitore o adottante che è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio;  * Il minore nato all’estero da genitore italiano per nascita può facilmente acquisire la cittadinanza: * ai sensi dell’art. 3-bis in quanto, verosimilmente, avrà un genitore o un nonno/a esclusivamente italiano/a (lett. c) oppure in quanto avendo un genitore italiano per sangue che ha acquisito la cittadinanza alla nascita, molto probabilmente, questo sarà stato residente come italiano in Italia nei suoi primi due anni di vita e quindi prima della nascita del figlio (lett. d); * in via residuale, se non dovesse rientrare nelle ipotesi dell’art. 3-bis, ai sensi dell’art. 4 ad esempio mediante una semplice dichiarazione che i genitori italiani devono rendere entro tre anni dalla nascita del minore all’estero. * ll minore nato all’estero da genitore italiano che si è naturalizzato da meno di due anni non acquista la cittadinanza in quanto difficilmente soddisfa l’ipotesi dell’art. 3-bis e sicuramente non accede alla possibilità residuale dell’art. 4 riservata solo al minore del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita. 7. QUESTIONI INTERPRETATIVE RILEVANTI 1. Residenza del minore Nel webinar si sostiene che: * per i minori il concetto di residenza dovrebbe essere interpretato in modo estensivo; * non solo iscrizione anagrafica, ma presenza effettiva sul territorio; * non possono ricadere sul minore ritardi o inadempienze della pubblica amministrazione o dei genitori. 2. Convivenza La convivenza: * non coincide necessariamente con la coabitazione; * può essere dimostrata come rapporto genitore-figlio stabile e significativo dal punto spirituale e materiale; * rileva al momento del giuramento, non necessariamente per un periodo biennale non espressamente previsto dalla legge. 3. Eventi durante la sospensione Secondo l’analisi svolta nel convegno: * morte del genitore; * compimento dei 18 anni del figlio; non dovrebbero far venir meno il diritto del minore, poiché: * i requisiti vanno valutati al momento del giuramento del genitore; * gli eventi successivi non sono imputabili al minore. 8. EFFETTO SISTEMICO: GERARCHIA DELLA CITTADINANZA Dalla ricostruzione emerge una gerarchia tra minori: * figli nati in Italia → favoriti; * figli nati all’estero dopo la migrazione del genitore → ammessi con sospensione; * figli nati all’estero e arrivati insieme ai genitori → esclusi. È possibile che: * fratelli e/o sorelle cresciuti nella stessa famiglia abbiano status giuridici diversi in base al solo luogo di nascita. 9. INDICAZIONI OPERATIVE * Presentare comunque la domanda quando esistono margini interpretativi; * eventualmente chiedere un provvedimento di rigetto scritto e motivato per aprire la strada al contenzioso; * considerare la norma intrinsecamente irrazionale e incostituzionale, anche nella lettura ministeriale; * documentare con cura: * presenza e residenza effettiva; * rapporto di convivenza; * continuità del legame con il territorio italiano. 10. CHI RESTA FUORI DAL PERIMETRO Per i minori esclusi: * resta solo il percorso ordinario di naturalizzazione (art. 9 L. 91/1992) con tempi lunghi, requisiti reddituali e incertezza finale, nonostante una vita interamente svolta in Italia. * In caso di esclusione è possibile presentare ricorso al tribunale civile al fine di chiedere al giudice di dare una lettura costituzionalmente orientata alle norme oppure di sollevare la questione di legittimità costituzionale; in caso di assenza di requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è dovuto un contributo unificato di 600 euro per ciascun ricorrente. Posto che i ricorsi presentati al momento sono pochi, le cancellerie stanno chiedendo il pagamento di questa somma anche per ciascun minore coinvolto nel ricorso, aggiungendo dunque un’ulteriore difficoltà per i nuclei familiari, soprattutto numerosi, di poter accedere poi a una tutela effettiva anche in sede giudiziale. 11. BOX DI APPROFONDIMENTO – INDICAZIONI PER AVVOCATƏ E GIURISTƏ A) NATURA DELLA NORMA E LINEA ARGOMENTATIVA DI FONDO Dagli interventi emerge una lettura condivisa: l’effetto prodotto dal combinato disposto tra art. 14 e art. 3-bis sembrerebbe non essere il frutto di una scelta coerente del legislatore, ma di una svista normativa successivamente arginata dal Ministero tramite interpretazioni forzate. Questa impostazione consente di sostenere che: * la disciplina vigente è intrinsecamente irrazionale; * l’interpretazione ministeriale è una pezza amministrativa volta a evitare un’esclusione totale dei minori nati all’estero; * la norma, anche così interpretata, resta strutturalmente incostituzionale. B) SNODI DI POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE Nel webinar vengono richiamati, in modo esplicito o implicito, i seguenti profili: * Violazione del principio di eguaglianza: trattamento differenziato di minori appartenenti allo stesso nucleo familiare sulla base del solo luogo di nascita. * Irragionevolezza manifesta: esclusione dei minori cresciuti stabilmente in Italia a fronte dell’inclusione (anche se sospesa) di minori arrivati solo successivamente. * Lesione del favor minoris: attribuzione al minore di conseguenze giuridiche legate a scelte o tempi non imputabili a lui (migrazione, residenza, tempistiche amministrative). * Gerarchia tra cittadini italiani: distinzione sostanziale tra cittadinanza “piena” e cittadinanza “condizionata” dei naturalizzati, con riflessi sui figli. C) STRATEGIE PROCESSUALI SUGGERITE Secondo l’impostazione emersa: * è opportuno presentare comunque la domanda amministrativa, anche in presenza di requisiti controversi; * il rigetto (o la sospensione prolungata) costituisce il presupposto per: * ricorso al giudice ordinario competente per i minori; * sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale. La strategia non è evitare il conflitto, ma costruire il caso. D) ARGOMENTI DIFENSIVI RICORRENTI Vengono indicati come particolarmente rilevanti: * interpretazione estensiva del concetto di residenza (presenza effettiva e legame stabile); * interpretazione non meramente abitativa della convivenza; * irrilevanza degli eventi sopravvenuti (morte del genitore, maggiore età del figlio) rispetto al diritto già maturato ma sospeso; * analogia con la giurisprudenza costituzionale in materia di cittadinanza per matrimonio (eventi sopravvenuti non imputabili al richiedente). E) OBIETTIVO DEL CONTENZIOSO Come chiarito dai relatori, l’obiettivo non è l’adattamento stabile a questa disciplina, ma: * la rimozione della norma viziata; * il ripristino di una disciplina coerente con i principi costituzionali; * la tutela immediata dei minori tramite l’uso combinato di istanze amministrative e giudiziarie.
La procedura per il ricongiungimento e la coesione familiare: aspetti operativi
La procedura di ricongiungimento familiare è fortemente condizionata dalle prassi della pubblica amministrazione. In questo contesto, l’operatore o l’operatrice assume un ruolo chiave di orientamento. Un ruolo che richiede competenza tecnica, attenzione alla dimensione umana delle situazioni e capacità di lettura sistemica del quadro normativo. Questa scheda nasce sulla base dell’incontro formativo realizzato nell’ambito del progetto Annick. Per il diritto all’unità familiare con l’obiettivo di fornire strumenti operativi concreti, coerenti con alcuni principi guida fondamentali del progetto, tra cui quelli di evitare un rigetto formale della domanda e garantire un accompagnamento consapevole e tempestivo lungo tutto il procedimento. A. RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE: STRUTTURA DELLA PROCEDURA E SNODI AMMINISTRATIVI 1. La procedura di ricongiungimento familiare si articola in più fasi, che coinvolgono autorità diverse e producono effetti giuridici distinti. La domanda viene presentata tramite Portale Servizi ALI alla Prefettura competente. (N.B.: si consiglia di rivolgersi ad un CAF o Patronato di esperienza comprovata).  Da questo momento decorre il termine entro il quale l’amministrazione deve pronunciarsi sul rilascio del nulla osta, termine che, per effetto delle ultime modifiche normative, è attualmente di 150 giorni. Qualora la Prefettura ritenga che non sussistano i requisiti necessari, dovrebbe attivare il preavviso di rigetto ex art. 10-bis, consentendo al richiedente di integrare la documentazione mancante. In assenza di integrazione, viene emesso un decreto di rigetto, impugnabile davanti al tribunale ordinario. Nel caso in cui la Prefettura non rilasci il nulla osta entro il termine previsto, si ritiene possibile che il familiare si presenti direttamente al Consolato con la ricevuta di accettazione della domanda, per richiedere il visto per motivi familiari. Il nulla osta ha una validità di sei mesi. RICHIESTA NULLA OSTA PRESSO LA PREFETTURA COMPETENTE 1. Requisiti da dimostrare 1.1 Permessi con cui è possibile richiedere il ricongiungimento: * permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno; * permesso per asilo politico; * permesso per protezione sussidiaria; * permesso per motivi di studio, per motivi religiosi; * permesso per motivi familiari; * permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; * permesso per attesa cittadinanza. N.B.: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all’inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare. 1.2 Quali familiari si possono ricongiungere: * Il coniuge, purché non legalmente separato, di età non inferiore a diciotto anni e non coniugato con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * I figli minori, anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio, purché non coniugati. È necessario il consenso dell’altro genitore, se esistente. I minori adottati, affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli. * I figli maggiorenni a carico, qualora, per ragioni oggettive legate al loro stato di salute, non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze essenziali di vita e siano affetti da invalidità totale (100%). * I genitori a carico, a condizione che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza e non siano coniugati con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * I genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati a provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute, e non siano coniugati con altro soggetto regolarmente soggiornante in Italia. * Il genitore naturale di un figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, purché dimostri la disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito adeguato, secondo quanto previsto dalla normativa sul ricongiungimento. Ai fini della verifica di tali requisiti, si tiene conto anche della situazione dell’altro genitore. * Gli ascendenti diretti di primo grado di un minore non accompagnato titolare dello status di rifugiato. 1.3 Requisito reddituale Il richiedente deve disporre di un reddito annuo da fonti lecite non inferiore a: * importo dell’assegno sociale * aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere A titolo esemplificativo: * 1 familiare (anche se minore di 14 anni): € 7.101,12 + € 3.550,56 = € 10.651,68 * 2 familiari: € 14.202,24 * 3 familiari: € 17.752,80 * 4 familiari: € 21.303,36 * 2 o più figli minori di 14 anni: € 14.202,24 (soglia fissa per i figli piccoli) Documenti da allegare: * Lavoratori/trici dipendenti: Ultima dichiarazione dei redditi (oppure Certificazione Unica); fotocopia del contratto di lavoro (Unilav)/lettera di assunzione; ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga; modello S3 da cui risulti l’attuale rapporto di lavoro, documento di identità del datore di lavoro. Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l’autocertificazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l’indicazione del reddito presunto del lavoratore.  * Lavoratori/trici domestici/che: Ultima dichiarazione dei redditi (o, in assenza, comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego/Denuncia rapporto di lavoro INPS); bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda; modello S3 da cui risulta l’attuale rapporto di lavoro; documento di identità del datore di lavoro.  * Lavoratori/trici autonomi/e: Ditta individuale→ Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio; Fotocopia attribuzione P. IVA; fotocopia licenza comunale ove prevista, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno); bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine. Società→ Visura camerale della società di data recente; fotocopia attribuzione Partita IVA della società; mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l’attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all’intero periodo lavorativo (se l’attività è stata avviata da meno di un anno); bilancino relativo al periodo dal 1° gennaio dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrato e sottoscritto dal professionista che lo ha redatto, copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell’ordine. Collaborazione a progetto→ Fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo; dichiarazione del committente da cui risulti l’attualità del contratto di lavoro a progetto; dichiarazione di gestione separata all’INPS; fotocopia mod. Unico. Socio lavoratore→ Visura camerale della cooperativa; fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa; dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l’attualità del rapporto di lavoro; fotocopia del libro soci; mod. unico. Liberi professionisti→ iscrizione all’albo; mod. unico con ricevuta di presentazione. Questioni critiche sul reddito: * È ammesso il giudizio prognostico sul reddito futuro (giurisprudenza consolidata). * La piattaforma consente: * inserimento di CUD * indicazione del reddito mensile Attenzione alla strategia di caricamento: * In alcuni casi può essere preferibile allegare solo l’ultima busta paga, per evitare rigetti automatici basati su CUD pregressi insufficienti. * La Prefettura tende spesso a valutazioni sommarie (rigetti de plano). Tipologie di reddito problematiche: * disoccupazione * lavoro stagionale * collaborazione occasionale In questi casi è utile richiamare: * la Direttiva europea sul ricongiungimento familiare, che parla di risorse economiche stabili e regolari e non solo di reddito. Cumulo dei redditi: * generalmente ammesso il cumulo con il familiare convivente; * molto più complesso il cumulo con familiari non conviventi (alto rischio contenzioso). 1.4 Requisito alloggiativo Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un alloggio idoneo, conforme ai requisiti igienico-sanitari. Requisiti minimi indicativi (N.B. questi possono variare nelle Province Autonome di Trento e Bolzano) * altezza minima: 2,70 m * superficie: * 1 persona: 14 mq * 2 persone: 28 mq * 3 persone: 42 mq * 4 persone: 56 mq * +10 mq per ogni persona aggiuntiva Ulteriori requisiti: * riscaldamento nei locali freddi * servizi igienici adeguati con finestra o areazione forzata Documentazione In caso di affitto: * contratto di locazione * certificato di idoneità alloggiativa * cessione di fabbricato * Modello S2 (consenso del proprietario) In caso di proprietà: * atto di compravendita * certificato di idoneità alloggiativa Minori sotto i 14 anni: * utilizzo del Modello S1 * non è richiesto il certificato di idoneità alloggiativa Criticità frequenti * Tempi molto lunghi per il rilascio del certificato (in alcune città fino a un anno). * In molte Prefetture il certificato è considerato indispensabile: la sola ricevuta di richiesta può portare a rigetto. Indicazione operativa: * Avviare la richiesta di idoneità con largo anticipo. * Valutare la possibilità di indicare un alloggio diverso da quello del richiedente. 1.5 Ulteriore requisito per genitori ultrasessantacinquenni:  * Per il ricongiungimento dei genitori di età superiore ai 65 anni, è necessaria una dichiarazione di “Impegno assicurativo” a sottoscrivere una polizza assicurativa sanitaria (o altro titolo idoneo) a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, in favore degli stessi. La normativa, contenuta nell’art 29, comma 3, lettera b-bis del TU Immigrazione, stabilisce che chi richiede il ricongiungimento debba garantire al genitore una copertura sanitaria adeguata. La polizza deve garantire la copertura per infortuni, malattie e spese di rimpatrio. Questa può avvenire in due modi: * tramite la stipula di una polizza assicurativa privata; * tramite l’iscrizione volontaria al SSN, con il pagamento di un contributo annuale. Per procedere, è necessario recarsi alla ASL di residenza o domicilio. -------------------------------------------------------------------------------- ECCEZIONI PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE (STATUS DI RIFUGIATO E PROTEZIONE SUSSIDIARIA) Per i titolari di protezione internazionale: * non è richiesto dimostrare il requisito del reddito * non è richiesto dimostrare il requisito dell’alloggio Tuttavia: * è comunque necessario indicare un luogo certo dove i familiari andranno a vivere * la sola residenza fittizia può generare problemi nella prassi Indicazione operativa: * supportare l’utente nell’individuazione di una soluzione abitativa * attivare per tempo servizi sociali ed enti territoriali -------------------------------------------------------------------------------- 2. Esito della fase in Prefettura * Dopo l’invio, il portale rilascia la ricevuta entro 24 ore * Qualora la documentazione risultasse incompleta, la Prefettura dovrebbe richiedere un’integrazione * Termine per il rilascio del nulla osta: 150 giorni Preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/90) * consente integrazione documentale * fondamentale per attivare una interlocuzione amministrativa Silenzio della Prefettura * decorso il termine, il familiare può presentarsi al Consolato con la ricevuta -------------------------------------------------------------------------------- FASE CONSOLARE: RILASCIO DEL VISTO La seconda fase della procedura si svolge presso il Consolato italiano competente per il luogo in cui si trova il familiare da ricongiungere. In questa fase devono essere provati i requisiti soggettivi, in particolare il legame di parentela, attraverso certificati di nascita, matrimonio o altra documentazione idonea, che devono essere tradotti, legalizzati e apostillati. In presenza di dubbi, il Consolato può richiedere un test del DNA per i figli, il cui costo è a carico del richiedente. Una volta superata questa fase, il Consolato ha 30 giorni per il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari. Oggetto della verifica: * requisiti soggettivi * legame familiare Documenti: * certificati di nascita * certificati di matrimonio * certificazioni mediche (se necessarie) Tutti i documenti devono essere tradotti, legalizzati e validati dall’autorità consolare italiana del Paese di appartenenza e/o di provenienza del familiare: Dobbiamo distinguere tra Legalizzazione e Apostille, la scelta dipende dal fatto che il Paese d’origine abbia o meno firmato la Convenzione dell’Aia del 1961. * Paesi aderenti (Apostille): È una procedura semplificata. Il familiare deve recarsi presso l’autorità interna competente del suo Paese e farsi apporre sul retro del certificato originale un timbro speciale chiamato, appunto, Apostille. * Paesi NON aderenti (Legalizzazione Consolare): È una procedura doppia. Il documento deve prima essere certificato dal Ministero degli Esteri locale e poi portato fisicamente all’Ambasciata o al Consolato Italiano in quel Paese, che apporrà un secondo timbro di legalizzazione. Un documento straniero, anche se apostillato, non può essere letto dalle autorità italiane se non è tradotto→ Molte Ambasciate italiane hanno una lista di “traduttori di riferimento”. Il traduttore prepara la traduzione e poi l’Ambasciata stessa certifica che la traduzione è conforme all’originale (pagando le percezioni consolari). Test del DNA: * richiesto in caso di dubbi sulla genitorialità * a carico del richiedente Accesso alla procedura: * spesso gestito tramite agenzie esterne (VFS, BLS, Alma ecc.) * frequente indisponibilità di appuntamenti Indicazioni operative fondamentali: * registrarsi subito sulle piattaforme * documentare ogni tentativo (screenshot, video con data e ora ben visibili) * inviare PEC/email all’Ambasciata * interrompere così il termine di validità del nulla osta (6 mesi) -------------------------------------------------------------------------------- INGRESSO IN ITALIA E PERMESSO DI SOGGIORNO Dopo l’ingresso in Italia, entro otto giorni il familiare dovrebbe dichiarare l’avvenuto ingresso presso la Prefettura. Nella prassi, l’appuntamento può essere fissato con forte ritardo; per questo viene consigliato l’invio di una comunicazione formale che attesti l’ingresso e la richiesta di appuntamento. Successivamente viene rilasciato il kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, che viene trasmesso alla Questura. Il permesso ha durata pari a quella del permesso del familiare richiedente ed è convertibile in permesso per motivi di lavoro. * Entro 8 giorni dall’ingresso: comunicazione alla Prefettura * Entro 48 ore dall’arrivo sul territorio nazionale è necessario informare l’Autorità di P.S. L’ospitante il ricongiunto deve darne comunicazione in Questura Indicazione operativa: * inviare PEC alla Prefettura dichiarando l’avvenuto ingresso Successivamente: * rilascio del kit postale * richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari * durata pari a quella del permesso del familiare ricongiungente * permesso convertibile in lavoro -------------------------------------------------------------------------------- CRITICITÀ OPERATIVE, PRASSI E INCERTEZZE APPLICATIVE Accanto alla struttura formale della procedura, emergono criticità ricorrenti, che incidono in modo determinante sull’effettività del diritto all’unità familiare. 1. Validità del nulla osta e problemi di decorrenza Il tema della validità del nulla osta emerge come uno dei principali nodi critici. In caso di rettifiche (ad esempio errori su nome e cognome) la Prefettura ha talvolta emesso un nuovo nulla osta con nuova data, pur mantenendo lo stesso numero. Diversamente, nei casi di cambio dell’ambasciata competente (ad esempio per chiusura della sede), la prassi sembra orientata a non aggiornare la data, con conseguente decorrenza dalla data originaria. Questa incertezza pone i richiedenti in una situazione di forte vulnerabilità temporale, soprattutto quando il ritardo non è imputabile alla loro inerzia. 2. Accesso alla procedura consolare e ruolo delle agenzie esternalizzate In molti Paesi, l’accesso alle ambasciate italiane per la richiesta del visto è stato esternalizzato a soggetti privati. Nella prassi, risulta spesso impossibile ottenere un appuntamento tramite i portali di queste agenzie, per assenza di slot disponibili. Per questo viene consigliato di: * documentare i tentativi di accesso (screenshot, video con data e ora visibili); * inviare PEC o email alle ambasciate allegando la documentazione. Queste comunicazioni assumono rilievo sia come prova dell’attivazione del richiedente, sia in relazione alla validità temporale del nulla osta. 3. Chiusura delle ambasciate e accesso ai Paesi terzi La chiusura di alcune sedi consolari (ad esempio Teheran) obbliga i familiari a recarsi in Paesi terzi. Questo comporta ulteriori ostacoli: * necessità di ottenere visti di ingresso nel Paese terzo; * aumento dei costi; * intermediazioni informali e richieste economiche elevate. In alcuni casi, il codice dell’appuntamento presso la sede dell’agenzia esternalizzata è stato riconosciuto come titolo temporaneo per l’ingresso nel Paese terzo, ma si tratta di soluzioni contingenti e non generalizzabili. 4. Tracciabilità, pressione amministrativa e contenzioso Importanza di monitorare e tracciare l’operato dell’amministrazione: * solleciti; * mail; * PEC; * accessi informali; * raccolta sistematica delle prove dei tentativi effettuati. Screenshot e registrazioni dei tentativi di accesso sono stati utilizzati con successo anche in sede giudiziaria. L’inerzia amministrativa, sia nella fase prefettizia sia in quella consolare o di Questura, è descritta come una delle principali cause di allungamento dei tempi e di frustrazione per le persone coinvolte. 5. Impatto umano Accanto agli aspetti procedurali, va richiamata la dimensione umana della procedura: attese prolungate, ansia, frustrazione e senso di ingiustizia. È fondamentale che operatori e operatrici mantengano chiarezza nelle informazioni, trasparenza sulle tempistiche e un approccio consapevole del carico emotivo che la procedura comporta. -------------------------------------------------------------------------------- B. COESIONE FAMILIARE – FAMILIARI GIÀ PRESENTI SUL TERRITORIO 1. Differenza tra ricongiungimento familiare e coesione familiare * Ricongiungimento familiare: riguarda l’ingresso in Italia di un familiare che si trova all’estero; prevede la richiesta di nulla osta alla Prefettura e, successivamente, il rilascio del visto da parte dell’autorità consolare. * Coesione familiare: riguarda invece il caso in cui il familiare per cui si chiede l’unità familiare è già presente sul territorio nazionale. La coesione familiare è un istituto “analogo” al ricongiungimento familiare, inserito nella più ampia tutela del diritto all’unità familiare, con la differenza qualificante della presenza già avvenuta del familiare in Italia. 2. Presupposti soggettivi e ambito di applicazione * I soggetti che possono essere ricongiunti o ammessi alla coesione sono gli stessi previsti per il ricongiungimento familiare. * La coesione familiare può essere richiesta quando il familiare: * è già presente in Italia; * è regolarmente soggiornante, oppure * è entrato con un visto scaduto da non oltre 12 mesi. Il dato normativo formale circoscrive la coesione ai casi di permesso scaduto da meno di un anno, ma questo perimetro viene poi ampliato nella giurisprudenza. 3. Procedura amministrativa La procedura di coesione familiare si caratterizza per l’assenza delle fasi legate all’ingresso dall’estero: * Non è prevista: * la richiesta di nulla osta alla Prefettura; * la richiesta di visto. * La domanda viene presentata direttamente alla Questura, tramite kit postale. Alla domanda devono essere allegati: * passaporto del familiare per cui si chiede la coesione; * documento/passaporto del familiare richiedente; * documentazione attestante il rapporto di parentela; * documentazione relativa all’alloggio (cessione di fabbricato, certificato di idoneità alloggiativa); * documentazione reddituale (certificazione unica); * in generale, la stessa documentazione prevista per il ricongiungimento familiare. Una volta presentata la domanda, la Questura rilascia un permesso di soggiorno per motivi familiari al familiare oggetto della coesione. 4. Regimi di favore e categorie particolari * Titolari di protezione internazionale: * non è necessario dimostrare il requisito alloggiativo; * non è necessario dimostrare il requisito di reddito. * Cittadino italiano che richiede la coesione familiare. * La tutela dell’unità familiare viene esplicitamente indicata come ratio sottesa all’istituto. 5. Requisito del titolo di soggiorno e interpretazioni estensive Il dato normativo prevede che il familiare beneficiario della coesione abbia un permesso scaduto da non oltre 12 mesi. Tuttavia, la giurisprudenza ha adottato un’interpretazione più estensiva, in particolare: * viene valorizzata la differenza tra: * diritto di ingresso sul territorio; * diritto a restare sul territorio in nome dell’unità familiare. * Nel bilanciamento degli interessi, l’allontanamento di un familiare già presente in Italia comporterebbe la disgregazione di un nucleo familiare già esistente, elemento che incide sull’interpretazione dei requisiti. In questa prospettiva: * vengono ricompresi anche soggetti: * entrati con visto per turismo; * entrati in regime di esenzione da visto per soggiorni di breve durata (90 giorni); * secondo l’interpretazione proposta, il diritto a chiedere la coesione familiare dovrebbe essere riconosciuto: * non solo entro i 90 giorni, * ma anche fino a un anno dopo la scadenza del periodo di regolare soggiorno. 6. Requisito economico: applicazione meno rigorosa * il requisito economico, stringente nel ricongiungimento familiare, viene trattato con maggiore elasticità nella coesione familiare. * La giurisprudenza distingue tra: * la possibilità dello Stato di impedire l’ingresso per mancanza del reddito; * la possibilità di espellere o allontanare un familiare già presente, con conseguente rottura dell’unità familiare. Nel caso di una soglia economica non pienamente raggiunta (es. 11.400 euro invece di 12.000), ciò non dovrebbe automaticamente comportare il diniego, proprio in ragione delle conseguenze sull’unità familiare. 7. Prassi amministrative e criticità operative Prassi problematiche: * rigetti motivati dal fatto che la Questura considera la coesione come una procedura elusiva del ricongiungimento; * assenza di risposta (silenzio amministrativo), con tempi di attesa indefiniti; * mancata risposta anche a diffide formali, con conseguente necessità di ricorso. Si precisa che: * la giurisdizione competente è quella del giudice ordinario, non del TAR; * è ipotizzabile un ricorso per silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione. 8. Coesione familiare e protezione internazionale * per i titolari di status di rifugiato, la giurisprudenza ha stabilito che si può prescindere dal possesso di un valido permesso da parte del familiare; * tale principio è stato successivamente esteso anche ai titolari di protezione sussidiaria. 9. Requisito dei due anni di residenza Periodo minimo di residenza del soggetto richiedente: * per effetto del rinvio normativo, alla coesione familiare si applicano le stesse regole del ricongiungimento; * ciò comporta, in via letterale, la necessità di dimostrare: * due anni di residenza anagrafica del soggetto che richiede l’unità familiare. Tuttavia, anche questo requisito viene ritenuto suscettibile di valutazione più elastica in sede giudiziale, soprattutto in situazioni prossime alla maturazione del biennio.