Scheda pratica – Cittadinanza dei minori figli di cittadini naturalizzati dopo il DL 36/2025
La scheda è basata sulle relazioni dell’avv.ta Federica Remiddi e dell’avv.
Salvatore Fachile all’interno del webinar “Cittadinanza negata”.
1. CONTESTO E ORIGINE DELLA MODIFICA
Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n.
74, ha modificato la legge n. 91/1992 sulla cittadinanza.
Nel dibattito pubblico e istituzionale l’attenzione si è concentrata soprattutto
sulle limitazioni allo ius sanguinis. Tuttavia, come emerso nel convegno, una
modifica meno visibile ma fortemente impattante riguarda l’articolo 14 della
legge 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza dei figli minori
conviventi di genitori che si naturalizzano.
Il nodo nasce dal nuovo articolo 3-bis, che introduce una disciplina speciale
per le persone nate all’estero e che, per un evidente effetto di trascinamento
normativo, viene applicato anche all’articolo 14.
2. REGOLA “STORICA” (PRIMA DEL DL 36/2025)
Fino al 28 marzo 2025 valeva una regola semplice:
* il figlio minorenne che al momento del giuramento convive con il genitore
straniero che acquista la cittadinanza italiana diventa automaticamente
cittadino italiano dal giorno successivo al giuramento del genitore.
Il fulcro era:
* minore età;
* convivenza con il genitore al momento dell’acquisto della cittadinanza.
3. COSA CAMBIA DOPO IL DL 36/2025 (LETTURA MINISTERIALE)
Secondo l’interpretazione fornita dal Ministero (circolari e pareri richiamati
nel convegno), per i minori nati all’estero non basta più il solo articolo 14.
Oggi, per l’acquisto automatico della cittadinanza da parte del figlio minore
nato all’estero di un genitore che si naturalizza, vengono richiesti tre
requisiti cumulativi.
4. I TRE REQUISITI OGGI RICHIESTI PER I MINORI NATI ALL’ESTERO
1. Requisito del minore (art. 14)
Il minore deve:
* essere nato in Italia, oppure
* essere residente in Italia da almeno due anni al momento del giuramento del
genitore.
→ Questo requisito non crea problemi per i nati in Italia.
→ È il primo filtro per i nati all’estero. In tal caso, si escludono i figli
minori che raggiungono il genitore a ridosso del giuramento.
2. Requisito del genitore prima della nascita
Secondo la lettura ministeriale del combinato art. 3-bis / art. 14:
* il genitore che si naturalizza deve essere stato residente in Italia prima
della nascita del figlio nato all’estero.
!! Punto controverso:
* non è chiaro se la residenza debba essere di almeno due anni o se sia
sufficiente una residenza (o presenza regolare) anche più breve;
* le stesse circolari ministeriali risultano contraddittorie su questo aspetto.
Nel webinar si sottolinea che:
* esistono margini interpretativi sia in merito al concetto di “residenza” sia
in merito alla durata della residenza in Italia da parte del genitore prima
della nascita del figlio all’estero; in ogni caso con tale requisito si
escludono tutti i figli minori che siano giunti sul territorio italiano
insieme al proprio genitore;
* in molti casi è consigliabile presentare comunque la domanda.
3. Requisito “sospensivo” dopo la naturalizzazione
È il requisito più problematico e inedito.
Secondo il Ministero:
* il genitore naturalizzato deve rimanere residente in Italia per almeno due
anni dopo l’acquisto della cittadinanza;
* solo al termine di questi due anni il figlio acquista la cittadinanza;
* l’effetto è retroattivo al giorno successivo al giuramento del genitore.
→ In pratica, se sono soddisfatti i requisiti precedenti, il minore comunque non
ottiene immediatamente la cittadinanza con il genitore ma il procedimento del
minore viene aperto e sospeso per due anni durante i quali il genitore (ma non
anche il minore) deve rimanere residente da italiano sul territorio nazionale.
Al decorso di tali due anni il minore acquista la cittadinanza italiana
retroattivamente quindi con effetti dal giorno successivo al giuramento del
genitore avvenuto due anni prima.
5. CHI RIENTRA NEL PERIMETRO (SECONDO IL MINISTERO)
Inclusi – Rientrano, seppur con sospensione:
* minori nati in Italia che
* al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono
sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai
due anni, dalla nascita
* minori nati all’estero che:
* al momento del giuramento del genitore sono con lui conviventi e risiedono
sul territorio italiano da due anni continuativi o, se di età inferiore ai
due anni, dalla nascita, sono nati all’estero quando il genitore già
risiedeva in Italia e il genitore resta residente in Italia per due anni
dopo la naturalizzazione.
Caso-tipo:
* figlio nato all’estero
* arrivato in Italia con ricongiungimento
* genitore residente in Italia prima della nascita
* cittadinanza del figlio riconosciuta dopo due anni di sospensione.
Esclusi – Restano esclusi automaticamente:
* minori nati all’estero che:
* sono arrivati in Italia insieme al genitore e dunque il genitore non era
residente in Italia prima della loro nascita, anche se residenti da molti
anni e anche se pienamente inseriti nel contesto sociale e scolastico.
Caso emblematico (dal webinar):
* minore nato all’estero arrivato a 2 anni in Italia insieme al genitore
* residente continuativamente per oltre 10 anni
* genitore diventa italiano
* il figlio non acquista la cittadinanza.
→ È l’effetto più dirompente della riforma.
6. IL CASO DEI FIGLI NATI ALL’ESTERO DA ITALIANO NATURALIZZATO DA MENO DI DUE
ANNI
L’art. 3-bis introduce indirettamente anche una distinzione tra:
* figli nati all’estero da cittadino italiano per nascita;
* figli nati all’estero da cittadino italiano naturalizzato.
Il minore nato all’estero in generale non acquista automaticamente la
cittadinanza italiana.
La cittadinanza è riconosciuta solo al ricorrere dei requisiti di cui alle lett.
c) e d) dell’art. 3-bis:
* lett. c): riconosce la cittadinanza a chi ha un ascendente di primo o di
secondo grado che possiede, o possedeva al momento della morte,
esclusivamente la cittadinanza italiana;
* lett. d): riconosce la cittadinanza a chi ha un genitore o adottante che è
stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente
all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di
adozione del figlio;
* Il minore nato all’estero da genitore italiano per nascita può facilmente
acquisire la cittadinanza:
* ai sensi dell’art. 3-bis in quanto, verosimilmente, avrà un genitore o un
nonno/a esclusivamente italiano/a (lett. c) oppure in quanto avendo un
genitore italiano per sangue che ha acquisito la cittadinanza alla nascita,
molto probabilmente, questo sarà stato residente come italiano in Italia
nei suoi primi due anni di vita e quindi prima della nascita del figlio
(lett. d);
* in via residuale, se non dovesse rientrare nelle ipotesi dell’art. 3-bis,
ai sensi dell’art. 4 ad esempio mediante una semplice dichiarazione che i
genitori italiani devono rendere entro tre anni dalla nascita del minore
all’estero.
* ll minore nato all’estero da genitore italiano che si è naturalizzato da meno
di due anni non acquista la cittadinanza in quanto difficilmente soddisfa
l’ipotesi dell’art. 3-bis e sicuramente non accede alla possibilità residuale
dell’art. 4 riservata solo al minore del quale il padre o la madre sono
cittadini per nascita.
7. QUESTIONI INTERPRETATIVE RILEVANTI
1. Residenza del minore
Nel webinar si sostiene che:
* per i minori il concetto di residenza dovrebbe essere interpretato in modo
estensivo;
* non solo iscrizione anagrafica, ma presenza effettiva sul territorio;
* non possono ricadere sul minore ritardi o inadempienze della pubblica
amministrazione o dei genitori.
2. Convivenza
La convivenza:
* non coincide necessariamente con la coabitazione;
* può essere dimostrata come rapporto genitore-figlio stabile e significativo
dal punto spirituale e materiale;
* rileva al momento del giuramento, non necessariamente per un periodo biennale
non espressamente previsto dalla legge.
3. Eventi durante la sospensione
Secondo l’analisi svolta nel convegno:
* morte del genitore;
* compimento dei 18 anni del figlio;
non dovrebbero far venir meno il diritto del minore, poiché:
* i requisiti vanno valutati al momento del giuramento del genitore;
* gli eventi successivi non sono imputabili al minore.
8. EFFETTO SISTEMICO: GERARCHIA DELLA CITTADINANZA
Dalla ricostruzione emerge una gerarchia tra minori:
* figli nati in Italia → favoriti;
* figli nati all’estero dopo la migrazione del genitore → ammessi con
sospensione;
* figli nati all’estero e arrivati insieme ai genitori → esclusi.
È possibile che:
* fratelli e/o sorelle cresciuti nella stessa famiglia abbiano status giuridici
diversi in base al solo luogo di nascita.
9. INDICAZIONI OPERATIVE
* Presentare comunque la domanda quando esistono margini interpretativi;
* eventualmente chiedere un provvedimento di rigetto scritto e motivato per
aprire la strada al contenzioso;
* considerare la norma intrinsecamente irrazionale e incostituzionale, anche
nella lettura ministeriale;
* documentare con cura:
* presenza e residenza effettiva;
* rapporto di convivenza;
* continuità del legame con il territorio italiano.
10. CHI RESTA FUORI DAL PERIMETRO
Per i minori esclusi:
* resta solo il percorso ordinario di naturalizzazione (art. 9 L. 91/1992) con
tempi lunghi, requisiti reddituali e incertezza finale, nonostante una vita
interamente svolta in Italia.
* In caso di esclusione è possibile presentare ricorso al tribunale civile al
fine di chiedere al giudice di dare una lettura costituzionalmente orientata
alle norme oppure di sollevare la questione di legittimità costituzionale; in
caso di assenza di requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, è dovuto un contributo unificato di 600 euro per ciascun ricorrente.
Posto che i ricorsi presentati al momento sono pochi, le cancellerie stanno
chiedendo il pagamento di questa somma anche per ciascun minore coinvolto nel
ricorso, aggiungendo dunque un’ulteriore difficoltà per i nuclei familiari,
soprattutto numerosi, di poter accedere poi a una tutela effettiva anche in
sede giudiziale.
11. BOX DI APPROFONDIMENTO – INDICAZIONI PER AVVOCATƏ E GIURISTƏ
A) NATURA DELLA NORMA E LINEA ARGOMENTATIVA DI FONDO
Dagli interventi emerge una lettura condivisa: l’effetto prodotto dal combinato
disposto tra art. 14 e art. 3-bis sembrerebbe non essere il frutto di una scelta
coerente del legislatore, ma di una svista normativa successivamente arginata
dal Ministero tramite interpretazioni forzate.
Questa impostazione consente di sostenere che:
* la disciplina vigente è intrinsecamente irrazionale;
* l’interpretazione ministeriale è una pezza amministrativa volta a evitare
un’esclusione totale dei minori nati all’estero;
* la norma, anche così interpretata, resta strutturalmente incostituzionale.
B) SNODI DI POSSIBILE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE
Nel webinar vengono richiamati, in modo esplicito o implicito, i seguenti
profili:
* Violazione del principio di eguaglianza: trattamento differenziato di minori
appartenenti allo stesso nucleo familiare sulla base del solo luogo di
nascita.
* Irragionevolezza manifesta: esclusione dei minori cresciuti stabilmente in
Italia a fronte dell’inclusione (anche se sospesa) di minori arrivati solo
successivamente.
* Lesione del favor minoris: attribuzione al minore di conseguenze giuridiche
legate a scelte o tempi non imputabili a lui (migrazione, residenza,
tempistiche amministrative).
* Gerarchia tra cittadini italiani: distinzione sostanziale tra cittadinanza
“piena” e cittadinanza “condizionata” dei naturalizzati, con riflessi sui
figli.
C) STRATEGIE PROCESSUALI SUGGERITE
Secondo l’impostazione emersa:
* è opportuno presentare comunque la domanda amministrativa, anche in presenza
di requisiti controversi;
* il rigetto (o la sospensione prolungata) costituisce il presupposto per:
* ricorso al giudice ordinario competente per i minori;
* sollevare questione di legittimità costituzionale in via incidentale.
La strategia non è evitare il conflitto, ma costruire il caso.
D) ARGOMENTI DIFENSIVI RICORRENTI
Vengono indicati come particolarmente rilevanti:
* interpretazione estensiva del concetto di residenza (presenza effettiva e
legame stabile);
* interpretazione non meramente abitativa della convivenza;
* irrilevanza degli eventi sopravvenuti (morte del genitore, maggiore età del
figlio) rispetto al diritto già maturato ma sospeso;
* analogia con la giurisprudenza costituzionale in materia di cittadinanza per
matrimonio (eventi sopravvenuti non imputabili al richiedente).
E) OBIETTIVO DEL CONTENZIOSO
Come chiarito dai relatori, l’obiettivo non è l’adattamento stabile a questa
disciplina, ma:
* la rimozione della norma viziata;
* il ripristino di una disciplina coerente con i principi costituzionali;
* la tutela immediata dei minori tramite l’uso combinato di istanze
amministrative e giudiziarie.