Illegittimo il diniego della Questura al titolo di viaggio per il titolare di protezione sussidiaria afghano

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, January 21, 2026

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del titolo di viaggio presentata da un cittadino afghano contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, riconosciutagli dalla Commissione territoriale.

Il rifiuto è stato ritenuto ingiustificato alla luce della dichiarazione dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Afghanistan (non riconosciuta dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan), la quale attestava l’impossibilità di rilasciare il passaporto ordinario in considerazione della situazione socio-politica del Paese.

La Questura di Udine aveva ritenuto tale documento, pur comprovante un motivo ostativo oggettivo al rilascio del passaporto, insufficiente a giustificare il rilascio del titolo di viaggio, per asserita carenza di motivi soggettivi.

Il TAR, ricondotto il caso nell’alveo della normativa nazionale ed eurounitaria, ha invece affermato che il motivo oggettivo fosse di per sé sufficiente a legittimare la domanda di rilascio del titolo di viaggio, annullando conseguentemente il provvedimento amministrativo. Restano ferme le ulteriori valutazioni demandate alla Pubblica Amministrazione, che non è stata condannata al rilascio del titolo, seppur nell’ambito di una discrezionalità tecnica limitata dalla portata del provvedimento giurisdizionale.

T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 13 del 16 gennaio 2026

Si ringrazia l’Avv. Martino Benzoni per la segnalazione e il commento.