Illegittimo il diniego della Questura al titolo di viaggio per il titolare di protezione sussidiaria afghano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha annullato
il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del titolo di viaggio
presentata da un cittadino afghano contestualmente alla domanda di rilascio del
permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, riconosciutagli dalla
Commissione territoriale.
Il rifiuto è stato ritenuto ingiustificato alla luce della dichiarazione
dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Afghanistan (non riconosciuta
dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan), la quale attestava l’impossibilità di
rilasciare il passaporto ordinario in considerazione della situazione
socio-politica del Paese.
La Questura di Udine aveva ritenuto tale documento, pur comprovante un motivo
ostativo oggettivo al rilascio del passaporto, insufficiente a giustificare il
rilascio del titolo di viaggio, per asserita carenza di motivi soggettivi.
Il TAR, ricondotto il caso nell’alveo della normativa nazionale ed eurounitaria,
ha invece affermato che il motivo oggettivo fosse di per sé sufficiente a
legittimare la domanda di rilascio del titolo di viaggio, annullando
conseguentemente il provvedimento amministrativo. Restano ferme le ulteriori
valutazioni demandate alla Pubblica Amministrazione, che non è stata condannata
al rilascio del titolo, seppur nell’ambito di una discrezionalità tecnica
limitata dalla portata del provvedimento giurisdizionale.
T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 13 del 16 gennaio 2026
Si ringrazia l’Avv. Martino Benzoni per la segnalazione e il commento.