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Illegittimo il diniego della Questura al titolo di viaggio per il titolare di protezione sussidiaria afghano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del titolo di viaggio presentata da un cittadino afghano contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, riconosciutagli dalla Commissione territoriale. Il rifiuto è stato ritenuto ingiustificato alla luce della dichiarazione dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Afghanistan (non riconosciuta dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan), la quale attestava l’impossibilità di rilasciare il passaporto ordinario in considerazione della situazione socio-politica del Paese. La Questura di Udine aveva ritenuto tale documento, pur comprovante un motivo ostativo oggettivo al rilascio del passaporto, insufficiente a giustificare il rilascio del titolo di viaggio, per asserita carenza di motivi soggettivi. Il TAR, ricondotto il caso nell’alveo della normativa nazionale ed eurounitaria, ha invece affermato che il motivo oggettivo fosse di per sé sufficiente a legittimare la domanda di rilascio del titolo di viaggio, annullando conseguentemente il provvedimento amministrativo. Restano ferme le ulteriori valutazioni demandate alla Pubblica Amministrazione, che non è stata condannata al rilascio del titolo, seppur nell’ambito di una discrezionalità tecnica limitata dalla portata del provvedimento giurisdizionale. T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 13 del 16 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Martino Benzoni per la segnalazione e il commento.
Il passaporto falso non incide sulla credibilità del richiedente: riconosciuta la protezione sussidiaria a minore del Sudafrica
Il Tribunale di Roma in questa bella pronuncia riconosce la protezione sussidiaria a un minore proveniente dal Sudafrica. La sentenza è interessante perché pur in presenza di un passaporto – ritenuto peraltro falso, richiesto solo per poter viaggiare in autonomia – non è intaccata la credibilità del ricorrente, che invece si evince da altri fattori e va valutata in relazione alla sua giovanissima età.  Il Tribunale di Roma infatti afferma che “si ritiene plausibile che l’età reale del ricorrente sia quella dichiarata e che quindi lo stesso sia tuttora minorenne;[…] è altresì plausibile che il passaporto non recasse soltanto un nome (XXX in luogo di XXX) ma anche una data di nascita falsa che, facendolo risultare maggiorenne, gli consentisse di viaggiare da solo in modo più agevole“. Sulla valutazione di credibilità, appunto, il Tribunale ritiene “il racconto così come le omissioni del ricorrente debbano essere valutati alla luce della giovane età dello stesso e della documentata persistente difficoltà a condividere il suo vissuto con gli altri, circostanza che può ritenersi del tutto comprensibile alla luce degli eventi traumatici subiti“. Infine, sul riconoscimento della protezione sussidiaria, il Tribunale conclude che “nel caso di specie ci si trovi dinanzi ad una minaccia alla sicurezza personale ed alla incolumità di un cittadino, proveniente da agenti di danno privati, e della incapacità dello Stato di offrire protezione. Vi sono dunque gli estremi del rischio di danno grave come declinato dalla lett. b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007“. Tribunale di Roma, decreto del 9 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento; il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile.