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Illegittimo il diniego della Questura al titolo di viaggio per il titolare di protezione sussidiaria afghano
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di rilascio del titolo di viaggio presentata da un cittadino afghano contestualmente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, riconosciutagli dalla Commissione territoriale. Il rifiuto è stato ritenuto ingiustificato alla luce della dichiarazione dell’Ambasciata della Repubblica Islamica dell’Afghanistan (non riconosciuta dall’Emirato Islamico dell’Afghanistan), la quale attestava l’impossibilità di rilasciare il passaporto ordinario in considerazione della situazione socio-politica del Paese. La Questura di Udine aveva ritenuto tale documento, pur comprovante un motivo ostativo oggettivo al rilascio del passaporto, insufficiente a giustificare il rilascio del titolo di viaggio, per asserita carenza di motivi soggettivi. Il TAR, ricondotto il caso nell’alveo della normativa nazionale ed eurounitaria, ha invece affermato che il motivo oggettivo fosse di per sé sufficiente a legittimare la domanda di rilascio del titolo di viaggio, annullando conseguentemente il provvedimento amministrativo. Restano ferme le ulteriori valutazioni demandate alla Pubblica Amministrazione, che non è stata condannata al rilascio del titolo, seppur nell’ambito di una discrezionalità tecnica limitata dalla portata del provvedimento giurisdizionale. T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 13 del 16 gennaio 2026 Si ringrazia l’Avv. Martino Benzoni per la segnalazione e il commento.
Protezione sussidiaria a richiedente pakistano del Punjab: il Paese è tra i più colpiti al mondo dalla violenza
Il Tribunale di Perugia, sez. spec. immigrazione, ha riconosciuto la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. c), d.lgs 251/2007, a cittadino pakistano proveniente dalla regione del Punjab. Secondo il Giudice, “dall’esame delle fonti internazionali si apprende come il Punjab si trovi attualmente in uno stato di massima allerta a causa della violenza che dilaga nella vicina provincia di Khyber Pakhtunkhwa (K.P.) nel nord-ovest del Paese”. Inoltre, “Secondo il Global Terrorism Index (GTI) del 2025, il Pakistan è attualmente il Paese più colpito al mondo dalla violenza – secondo solo al Burkina Faso – con un aumento del 45 percento dei decessi nel 2024. La fonte riferisce infatti dell’incremento del fenomeno terroristico da quando vi è stata l’ascesa dei Talebani in Afghanistan, con un numero di attacchi aumentato di cinque volte dal 2021. La maggiore incidenza degli attacchi in Pakistan è stata principalmente guidata dal gruppo estremista Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), vicino ai Talebani afghani. I decessi attribuiti al gruppo sono praticamente raddoppiati tra il 2023 e il 2024”. Il Giudice effettua una disamina di numerose fonti COI ed infine afferma che “il ricorrente sarebbe esposto a un pericolo di danno grave in caso di ritorno nella zona di provenienza, ed al rischio di subire minacce gravi alla vita ed alla salute”. Tribunale di Perugia, decreto del 24 novembre 2025 Si ringrazia l’Avv. Francesco Di Pietro per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Pakistan * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Ucraina – Riconosciuta la protezione sussidiaria al richiedente per la presenza di violenza indiscriminata
La decisione del Tribunale di Potenza si segnala per la puntuale applicazione dell’art. 14, lett. c), d.lgs. 251/2007 in relazione al conflitto armato in corso in Ucraina. Il Collegio ribadisce un principio ormai consolidato: in presenza di una situazione di violenza indiscriminata di eccezionale intensità, accertata mediante COI aggiornate e qualificate, il richiedente è esonerato dall’onere di dimostrare un rischio individualizzato, secondo l’insegnamento della CGUE (sentenza Elgafaji). “La situazione contestuale – si legge nella pronuncia – che emerge dalle fonti consultate, dimostra, seppur in modo più limitato nella regione di provenienza del ricorrente, il serio pericolo di violenza indiscriminata a cui sono esposti i civili, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona e ciò esime il ricorrente dal fornire prova del rischio specifico che egli correrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine (vedi CGUE Grande sezione sentenza del 17 febbraio 2009 nel procedimento C-465/07, caso Elgafaji), non rilevando, dunque, alcun giudizio di comparazione tra la condizione individuale in cui si troverebbe il ricorrente in caso di rimpatrio e quella medio tempore raggiunta in Italia“. Tribunale di Potenza, decreto del 15 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Andrea Fabbricatti per la segnalazione. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e dell’Ucraina * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Quando le fonti sono utilizzate: protezione sussidiaria al richiedente asilo nigeriano
Il Tribunale di Bari riconosce la protezione sussidiaria al cittadino nigeriano dopo aver impugnato il provvedimento adottato dalla Commissione Territoriale di Bari che recava un diniego della domanda di protezione internazionale. La decisione è un vero è proprio trattato su come devono essere valutate le fonti e su come vanno applicate. Il Tribunale di Bari accoglie il ricorso riconoscendo la protezione sussidiaria con la seguente motivazione: “Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito precisati. Venendo al merito della controversia, nel corso dell’audizione svoltasi dinanzi alla Commissione Territoriale il 4 luglio 2024, il richiedente [nato a Bai Koke (in Camerun) e trasferitosi in Nigeria nel villaggio di Awo Omamma, nell’Imo State, di etnia igbo, di religione cristiana, tredici anni di scolarizzazione, farmacista, familiari (fratellastri e sorellastre) in Patria] ha esposto di aver lasciato l’Imo State nel 2022 perché teme di essere ucciso dal gruppo “Ebube Agu” i cui membri hanno incendiato la sua abitazione. In particolare, il ricorrente ha riferito: – di aver vissuto con il padre, sin da quando i genitori hanno divorziato; – di non avere memoria della madre; – che il padre si è risposato; – di essersi trasferito con la matrigna, i fratellastri e le sorellastre in Imo State; – di essere stato maltrattato dalla matrigna; – di aver lavorato come farmacista presso l’attività dello zio e, successivamente, di aver aperto una farmacia; – di aver deciso di lasciare la Nigeria; – di essere stato ospitato da alcuni amici e di aver frequentato, in quel periodo, il gruppo “eastern security network”, di cui è diventato membro contro la sua volontà; – di aver perso la casa perché incendiata dai membri del gruppo avversario Ebube Agu. Quanto alla vicenda personale del ricorrente e agli elementi posti a fondamento della domanda di protezione internazionale, appare utile rammentare che il richiedente la protezione internazionale è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall’onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio. Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l’istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell’interessato (Cass., S.U., n. 27310/2008).  In altre parole, allorquando l’onere della prova non sia stato assolto dal richiedente la protezione internazionale per motivi ritenuti in qualche misura “meritevoli” dal legislatore (art. 3, comma 5, d.lgs. n. 251/2007), il giudice non può sic et simpliciter accogliere l’istanza, ma è comunque chiamato a valutare la fondatezza dei relativi presupposti sostanziali alla stregua di una valutazione probabilistica da compiersi in forza non di mere ipotesi astratte o congetturali, ma in base alle condizioni concrete esistenti nel paese d’origine dello straniero, la cui sussistenza deve pur sempre essere dimostrata dall’istante, quanto meno in termini di prova logica o circostanziale, non essendo all’uopo sufficienti le dichiarazioni dell’interessato, le attestazioni provenienti da terzi estranei al giudizio (in difetto di altri elementi di prova atti a suffragare le risultanze promananti da detti scritti), il riferimento a situazioni politico- economiche di dissesto del Paese di origine o a persecuzioni nei confronti di non specificate etnie di appartenenza ovvero il richiamo al fatto notorio, non accompagnato dall’indicazione di specifiche circostanze riguardanti direttamente il richiedente, il quale per l’appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale (tra le altre, Cass. n. 26278/2005, n. 18353/2006, n.26822/2007). In tema di protezione internazionale, i doveri di cooperazione e integrazione istruttoria, di cui agli artt. 8, comma 3, e 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 25 del 2008, postulano il puntuale assolvimento dell’onere di allegazione e prova da parte del richiedente asilo, cosicché, in presenza di allegazioni o produzioni generiche, il giudice non è tenuto ad adottare d’ufficio alcuna iniziativa per supplire a carenze istruttorie circa la situazione personale del richiedente, non avendo a disposizione gli elementi indispensabili per orientare utilmente la propria ricerca. (cfr. Cass.Civ., sez. 1, ordinanza n. 29455 del 14.11.2024) A diverse conclusioni deve pervenirsi riguardo alla domanda subordinata di riconoscimento della protezione sussidiaria. Considerato che la Commissione territoriale ha ritenuto credibile il racconto del ricorrente con riferimento alla nazionalità e alla zona di provenienza, la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria deve essere accolta. In particolare, con riferimento previsione di cui alla lett. c) dell’art. 14 D.lgs. 251/2007, deve preliminarmente osservarsi che, come evidenziato dalla giurisprudenza europea (cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji), “la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”. Inoltre, è stato precisato nella menzionata decisione giurisdizionale che “qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso” non è tale da raggiungere un livello talmente elevato da far emergere fondati motivi per ritenere che un civile, rientrato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe a causa della sua sola presenza sul territorio un rischio effettivo di subire una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona, grava sul ricorrente quantomeno allegare – al fine del successivo approfondimento istruttorio ufficioso – gli elementi peculiari della sua situazione personale idonei a dimostrare il rischio che egli possa essere colpito specificamente. La situazione della Nigeria, vista la vastità del suo territorio, deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree del Paese, e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata, considerato anche che il maggior numero di vittime continua ad essere registrato negli stati del nord e del nord-ovest colpiti dal banditismo e dall’insurrezione di Boko Haram. Il sud-est è la più piccola delle sei zone geopolitiche della Nigeria e comprende gli stati di Enugu, Imo, Ebonyi, Abia e Anambra ed in quest’area non sono in corso insurrezioni armate. La violenza nella zona è causata dal conflitto legato al popolo indigeno del Biafra (IPOB) e alla sua ala di sicurezza, la Eastern Security Network (ESN)2; in tale contesto, i media nigeriani hanno riferito che oltre 287 persone sono state uccise nel sud-est tra gennaio e maggio 2022. Per quello che concerne gli scontri collegati ai movimenti secessionistici, secondo il rapporto prodotto da Nextier, l’Imo è stato uno dei più coinvolti dell’area nel 2021, dove si sono contate 46 morti e tale dato è confermato anche nel 2022, sebbene il numero dei morti causato da incidenti relativi alle lotte secessioniste sia sceso a 36. Secondo l’Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research (ACCORD), nel 2022 sono 171 gli incidenti hanno avuto luogo nello Stato di Imo, con 70 incidenti che hanno causato la morte di 166 persone. Secondo ACLED, nel corso del 2022, nello Stato di Imo vi sono stati 125 episodi violenti (di cui 44 combattimenti, 12 rivolte, 4 esplosioni e 65 episodi di violenza contro i civili) che hanno portato al decesso di 164 persone. Secondo l’European Union Agency for Asylum (EUAA), gli incidenti di sicurezza e di violenza sono aumentati durante il periodo che va da gennaio 2022 a settembre 2023 nella regione sud-orientale della Nigeria, e in particolare nello Stato di Imo, che è tra gli Stati con il maggior numero di eventi di sicurezza nel sud della Nigeria. Secondo il Council on Foreign Relations’ Nigeria Security Tracker, un database che mappa la violenza politica e gli “incidenti violenti legati a malcontenti politici, economici e sociali”, basato su un’indagine settimanale dei resoconti della stampa nigeriana e internazionale, 218 morti sono stati segnalati nell’Imo State tra il 01/01/2022 e il 01/07/2023. Nel corso del 2023 (dati aggiornati al 03.11.2023), ACLED ha registrato 85 eventi totali (27 battaglie, 2 rivolte, 6 esplosioni e 50 episodi di violenza contro i civili) che hanno portato al decesso di 134 persone. Secondo la Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND), un’organizzazione senza scopo di lucro che promuove la pace e la crescita economica equa nel Delta del Niger”, sulla base del proprio monitoraggio delle vittime riportate, lo Stato di Imo si è classificato “very high” per quanto riguarda la mortalità collegata alla violenza negli Stati del Delta del Niger durante il primo (gennaio-marzo) e il secondo (aprile-giugno) trimestre del 2023. Secondo la stessa fonte, i principali fattori di violenza presenti in Imo State sono la criminalità organizzata e gli scontri legati alle pretese separatiste. Ancora, sempre secondo PIND, nonostante una diminuzione degli episodi di violenza che hanno causato vittime da 39 nel primo trimestre del 2023 a 25 nel secondo trimestre del 2023, c’è stato un aumento delle vittime dei conflitti da 30 nel primo trimestre a 69 nel secondo trimestre del 2023. Le informazioni sulla situazione di sicurezza dell’Imo State relative al 2024 rilevano che l’intensità del conflitto civile non si è attenuata. In particolare, i dati raccolti dal BAMF – Federal office for migration refugees (Germay) – attestano che tra settembre e ottobre 2024 si è verificata una serie di attacchi contro i civili, tra cui, in data 05/11/2024, l’esplosione di una bomba in un mercato dell’Imo, che ha causato due decessi e molteplici feriti. Gli atti di violenza nella regione continuano ad essere attribuiti ai membri del popolo indigeno del Biafra (IPOB) e, in particolare, al suo braccio armato (ESN), anche se il gruppo continua a negare le accuse ricevuto. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, ACLED ha registrato 92 eventi securitari classificati come violenza politica 15, di cui 31 violenze come i civili, 58 battaglie, 2 scontri ed violenza da remoto, che hanno causato in totale 162 vittime (125 correlate alle battaglie, 34 alle violenze contro i civili, 3 agli scontri) nello stato di Imo. Nello stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 62 eventi, che hanno causato la morte di 205 persone. Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch risultano altresì episodi di violenza domestica, episodi di criminalità comune, incidenti e disastri naturali non rilevanti ai fini della valutazione della situazione di sicurezza. Altresì, le recenti notizie relative al conflitto del Biafra raccolte tra gli ultimi mesi del 2024 e i primi mesi del 2025 attestano un aggravio della situazione di sicurezza nel Paese. In particolare, a metà febbraio 2025 una serie di eventi violenti ha attirato l’attenzione dei media nigeriani sulla zona del sud-est del Paese. Ad esempio, il 16.02.25, la polizia ha annunciato di aver ucciso cinque sospetti membri dell’Eastern Security Network (ESN), durante operazioni di sicurezza effettuate in Imo State pochi giorni prima. Il 17/02/25 e il 19/02/25 sono state uccise complessivamente quattro persone in uno scontro tra due comunità nello stato di Ebonyi. L’8 e il 9 febbraio la polizia ha ucciso cinque membri dell’ala armata dell’Indigenous Peoples of Biafra (IPOB), Eastern Security Network (ESN). Il Center for Strategic and International Studies (CSIS), organizzazione di ricerca no profit inglese, ha pubblicato a marzo 2025 un report sulla situazione di sicurezza dell’Imo State e, in particolare, sul come il conflitto tra governo e gruppi militati indipendentisti sia percepito dai civili. Nello specifico, l’indagine ha rilevato che, a fronte della guerra civile, sarebbero sorti una serie di gruppi armati informali e incontrollati, anche affiliati all’esercito, che andrebbero a comprimere significativamente la qualità della vita dei civili, rendendo la situazione di sicurezza del Paese ancora più precaria. Al fine di contrastare gli attacchi delle forze militari, i cittadini si starebbero organizzando autonomamente in gruppi informali di vigilantes. Il sentimento comune diffuso tra gli abitanti dell’Imo sarebbe di preoccupazione sia nei confronti dell’esercito sia nei confronti dei vari gruppi militari, tra cui l’ESN. Nel 2025, tra il mese di maggio e quello di agosto, si è registrato in Imo State un aumento della violenza. L’8 maggio, uomini armati hanno ucciso a colpi d’arma da fuoco almeno 30 viaggiatori lungo l’autostrada Okigwe-Owerri nello stato di Imo; la polizia ha attribuito l’attacco al gruppo separatista Indigenous People of Biafra e alla sua ala armata, Eastern Security Network. Nel mese di luglio, tre comunità di Umualoma, Ndiakunwanta e Ndiejezie ad Arondizogu, area governativa locale di Ideato Nord, nello stato di Imo, sono state colpite e sono rimaste uccise almeno sette persone. Secondo altre fonti, i morti sarebbero stati 18 in bar, negozi e zone residenziali, colpite sporadicamente da uomini armati. La polizia ha attribuito l’attacco all’IPOB e alla sua ala militare, l’Eastern Security Network (ESN), ma il gruppo ha negato qualsiasi coinvolgimento. I giornali hanno riportato decine di morti (si presume almeno 40), con molti feriti. Dal 1° gennaio 2025 al 22 agosto 2025, ACLED ha registrato nello stato di Imo 56 eventi securitari classificati come violenza politica24, di cui 38 violenze contro i civili, 16 battaglie, 2 esplosioni, che hanno causato un totale di 103 vittime (77 correlate alle violenze contro i civili, 25 alle battaglie, 1 alle esplosioni). Per lo stesso periodo di tempo, Nigeria Watch ha registrato 40 eventi, che hanno causato la morte di 181 persone (gli scontri tra IPOB/ ESN e forze di polizia avrebbero causato circa 50 vittime e il 5 gennaio attacchi da parte di uomini armati avrebbero causato 36 vittime nell’LGA di Orsu, il 24 luglio, 19 vittime nell’LGA di Ideato North, così 11 persone che viaggiavano sono state uccise sulla strada da uomini armati l’8 maggio). Tra gli eventi registrati da Nigeria Watch risultano episodi di violenza domestica, episodi di criminalità comune, incidenti e disastri naturali non rilevanti ai fini della valutazione della situazione di sicurezza. Alla luce delle informazioni ottenute e delle diverse dinamiche di scontro, instabilità e incertezza sopra descritte, si ritiene che l’Imo State sia caratterizzato da una situazione di conflitto armato con violenza indiscriminata nei confronti dei civili, ai sensi dell’art. 14, lett. c) del D.lgs. 251/2007, e che sussista, pertanto, il rischio effettivo che il ricorrente, in caso di rientro nella sua zona di provenienza, possa subire gravi minacce alla propria vita o incolumità”. Tribunale di Bari, decreto dell’8 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Uljana Gazidede per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Nigeria * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE: * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Il passaporto falso non incide sulla credibilità del richiedente: riconosciuta la protezione sussidiaria a minore del Sudafrica
Il Tribunale di Roma in questa bella pronuncia riconosce la protezione sussidiaria a un minore proveniente dal Sudafrica. La sentenza è interessante perché pur in presenza di un passaporto – ritenuto peraltro falso, richiesto solo per poter viaggiare in autonomia – non è intaccata la credibilità del ricorrente, che invece si evince da altri fattori e va valutata in relazione alla sua giovanissima età.  Il Tribunale di Roma infatti afferma che “si ritiene plausibile che l’età reale del ricorrente sia quella dichiarata e che quindi lo stesso sia tuttora minorenne;[…] è altresì plausibile che il passaporto non recasse soltanto un nome (XXX in luogo di XXX) ma anche una data di nascita falsa che, facendolo risultare maggiorenne, gli consentisse di viaggiare da solo in modo più agevole“. Sulla valutazione di credibilità, appunto, il Tribunale ritiene “il racconto così come le omissioni del ricorrente debbano essere valutati alla luce della giovane età dello stesso e della documentata persistente difficoltà a condividere il suo vissuto con gli altri, circostanza che può ritenersi del tutto comprensibile alla luce degli eventi traumatici subiti“. Infine, sul riconoscimento della protezione sussidiaria, il Tribunale conclude che “nel caso di specie ci si trovi dinanzi ad una minaccia alla sicurezza personale ed alla incolumità di un cittadino, proveniente da agenti di danno privati, e della incapacità dello Stato di offrire protezione. Vi sono dunque gli estremi del rischio di danno grave come declinato dalla lett. b) dell’art. 14 d.lgs. 251/2007“. Tribunale di Roma, decreto del 9 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento; il caso è stato seguito con l’Avv. Federica Remiddi e l’Avv. Salvatore Fachile. 
Protezione sussidiaria alla richiedente tunisina: lo Stato di origine non è in grado o non vuole garantire una protezione effettiva
Il Tribunale di Messina ha riconosciuto a una cittadina tunisina la protezione sussidiaria ai sensi dell’art. 14, lett. b), D.Lgs. 251/2007, ritenendo sussistente un “danno grave” derivante da trattamenti inumani o degradanti. Il Tribunale ha precisato che tale forma di tutela si applica anche nei casi di violenza privata sistemica, quando lo Stato di origine non è in grado o non vuole garantire una protezione effettiva, determinando un rischio concreto di ulteriori abusi. Dopo la scomparsa del marito indebitato, la donna era stata aggredita e abusata dai cognati che volevano costringerla a un matrimonio riparatore. Rifiutandosi, aveva subito violenze sessuali, espulsione da casa e continue minacce nonostante i tentativi di fuggire. Il Tribunale ha ritenuto il racconto coerente e credibile, osservando che le lievi incongruenze del racconto innanzi la Commissione territoriale, derivavano dal trauma e non da inattendibilità, e ha riconosciuto la difficoltà di riferire le violenze sessuali per vergogna e rimozione. Il giudice ha riconosciuto la fragilità psicologica e culturale della donna, vittima di un contesto patriarcale che stigmatizza la denuncia delle violenze. Tale vulnerabilità, unita all’isolamento e all’assenza di sostegni, è stata considerata indice di rischio personale di trattamento degradante, in linea con la giurisprudenza di Cass. n. 10986/2021 e n. 13449/2023 sulle vittime di violenza di genere come soggetti in “vulnerabilità strutturale”. Tribunale di Messina, decreto del 28 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Giulia Vicari per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e della Tunisia * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale
Protezione sussidiaria ad un cittadino curdo iracheno che in sede di Commissione aveva ottenuto solo la protezione speciale
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la domanda nella parte in cui si evidenzia che la zona di provenienza del ricorrente (Erbil) è tuttora interessata da molteplici conflitti armati che coinvolgono l’esercito turco, il PKK, cellule dell’ISIS e altri gruppi paramilitari. Tale situazione rende l’Iraq uno Stato instabile sotto il profilo della sicurezza, motivo per cui anche eventuali periodi di apparente miglioramento non possono, allo stato attuale, considerarsi duraturi o tali da escludere un rischio concreto. Alla luce di queste considerazioni, è stata riconosciuta la protezione sussidiaria ai sensi dell’articolo 14, lettera c), del D.Lgs. 251/2007. Tribunale di Roma, decreto del 30 giugno 2025 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento. Il ricorso è stato redatto con la collaborazione dell’Avv. Maddalena Moratti.
Mali, protezione sussidiaria per i richiedenti: minaccia alla vita per la violenza indiscriminata
Il Tribunale di Potenza si è pronunciato sul ricorso presentato da due cittadini maliani contro il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari, che aveva rigettato la loro domanda di protezione internazionale. La Commissione aveva tuttavia ritenuto sussistenti i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008 e s.m.i. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 I ricorrenti, in particolare, chiedevano al Giudice adito l’annullamento della decisione ed alla luce dell’instabilità che comunque caratterizza lil Mali nella sua interezza che venisse accertato e riconosciuto il diritto dei ricorrenti al riconoscimento della protezione internazionale, quale protezione sussidiaria o, in via gradata, qua le status di rifugiato ed In via ulteriormente gradata, il riconoscimento allo straniero del diritto di asilo costituzionalmente sancito ex art. 10 co. 3. Il tribunale dopo aver elencato numerose fonti internazionali concludeva per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto vi era un serio pericolo per la loro vita per la sola presenza sul territorio a causa della violenza indiscriminata, oltre alla continua e radicata violazione dei diritti fondamentali della persona. Questo esimeva i ricorrenti dal fornire prova del rischio specifico (v.si, in tal senso, CGUE Grande sezione sentenza del 17 febbraio 2009 nel procedi mento C-465/07, caso Elgafaji), non rilevando, dunque, alcun giudizio di comparazione tra la condizione individuale in cui si troverebbero i ricorrenti in caso di rimpatrio e quella medio tempore raggiunta in Italia. 1) Tribunale di Potenza, decreto del 18 giugno 2026 2) Tribunale di Potenza, decreto del 18 giugno 2026 Si ringrazia l’Avv. Andrea Fabbricatti per la segnalazione e il commento. -------------------------------------------------------------------------------- * Consulta altri provvedimenti relativi all’accoglimento di richieste di protezione da parte di cittadini/e del Mali * Contribuisci alla rubrica “Osservatorio Commissioni Territoriali” VEDI LE SENTENZE * Status di rifugiato * Protezione sussidiaria * Permesso di soggiorno per protezione speciale