
Protezione complementare e valutazione della vulnerabilità: errore sulle COI e nullità della motivazione
Progetto Melting Pot Europa - Monday, December 29, 2025La Corte di Cassazione ha cassato un decreto del Tribunale di Lecce che aveva negato ogni forma di protezione a seguito del ricorso avverso una dichiarazione di inammissibilità di una domanda reiterata di protezione internazionale.
Il ricorrente è un cittadino gambiano, giunto in Italia in età minorile, al quale era stata inizialmente riconosciuta la protezione umanitaria, più volte rinnovata. Successivamente, il giovane si trasferiva a Milano e iniziava un periodo di instabilità, caratterizzato da spostamenti in diversi Paesi europei, dalla perdita del titolo di soggiorno e, soprattutto, dall’insorgenza di una grave dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti, clinicamente accertata.
La tossicodipendenza lo conduceva anche alla commissione di alcuni reati (tra cui resistenza a pubblico ufficiale e minacce) e, infine, al trattenimento presso un CPR.
Nel corso del giudizio veniva prodotta un’ampia documentazione sanitaria e sociale: referti di Pronto Soccorso – tra cui uno attestante che il giovane era stato soccorso dalla Polizia in stato di incoscienza – relazioni del SERD, con monitoraggi tossicologici finalizzati alla diagnosi, nonché relazioni del CPR. Ulteriore documentazione medica riportava il racconto del ricorrente di aver subito una violenza sessuale mentre si trovava in stato di incoscienza a causa dell’abuso di alcool e droghe.
Di tutta questa documentazione il Tribunale di Lecce non faceva alcuna menzione nel provvedimento impugnato, limitandosi ad affermare che lo stato di tossicodipendenza del ricorrente sarebbe stato “agevolmente curabile nel Paese di origine”, individuato però erroneamente nella Tunisia.
L’errore risulta macroscopico: il ricorrente è cittadino gambiano, e il Tribunale ha fondato la decisione su COI riferite alla Tunisia, nonostante la difesa avesse prodotto informazioni aggiornate e specifiche sul Gambia, dalle quali emerge come la tossicodipendenza rappresenti una grave emergenza sanitaria non adeguatamente affrontabile, a causa della carenza di strutture, personale specializzato e servizi di presa in carico.
La Suprema Corte ha quindi rilevato che “(…) la decisione è inficiata da un errore in ordine alla valutazione delle condizioni esistenti nel Paese di origine, che è il Gambia e non la Tunisia, mentre il diritto alla protezione complementare deve essere valutato tenendo conto delle condizioni di vulnerabilità del soggetto, della durata della presenza sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa e del legame con la comunità, in comparazione con l’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d’origine e con la gravità delle difficoltà che il richiedente potrebbe incontrare in caso di rientro (Cass., 10 novembre 2025, n. 29593)“.
In ragione di tali vizi, la Corte ha dichiarato la nullità assoluta della motivazione, cassando il decreto impugnato e rinviando la causa al Tribunale di Lecce in diversa composizione.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 31489 del 3 dicembre 2025Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione della pronuncia e il commento.