La Nigeria non è un “Paese sicuro”: accolto il ricorso e disposta la sospensiva su domanda reiterata
La Corte di Appello di Napoli ha accolto il ricorso proposto avverso il diniego
di sospensiva nel giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Napoli, relativo
all’impugnazione di un rigetto di domanda reiterata ritenuta inammissibile.
Tra le censure sollevate dalla difesa – e in particolare quella concernente
l’utilizzo, da parte del Tribunale, di COI sulla Nigeria non aggiornate – il
Collegio ha ritenuto fondata proprio quest’ultima, anche alla luce della
produzione di COI aggiornate al 2025 da parte del difensore.
In motivazione, il Collegio ha testualmente affermato che, considerata la
provenienza del ricorrente dall’Edo State, dalle informazioni più recenti sulla
situazione del Paese di origine, la Nigeria emerge un quadro significativamente
critico. In particolare, successivamente all’elezione del Presidente Bola Ahmed
Tinubu nel 2023, il Paese è stato caratterizzato nel 2024 non solo da una grave
crisi economica, ma anche da minacce alla libertà di espressione e da una
persistente situazione di insicurezza.
Si segnalano, tra l’altro, la ripresa degli scontri tra pastori e agricoltori
nella prima metà del 2025, l’aumento della criminalità nel Delta del Niger, la
presenza di bande violente nel Sud-Sud e nel Sud-Ovest, nonché la continua
attività scissionista del Biafra nel Sud-Est. A ciò si aggiungono carenze
sistemiche nella tutela dei diritti fondamentali, come diffusamente documentato
dal reclamante (cfr. COI 2025 in atti e Rapporto mondiale 2025 di Human Rights
Watch).
In materia di protezione internazionale, la Corte richiama il consolidato
orientamento giurisprudenziale secondo cui, una volta assolto dal richiedente
l’onere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria impone al giudice
di valutare il rischio effettivo di subire un danno grave in caso di rimpatrio,
anche in presenza di una domanda reiterata. Il fatto nuovo rilevante può infatti
consistere anche in una sopravvenuta situazione di conflitto nel Paese di
origine, da accertarsi anche a fronte di un racconto ritenuto non credibile,
qualora tale situazione esponga comunque il ricorrente a un pericolo in caso di
rimpatrio, a prescindere dal riscontro di un rischio individuale. La valutazione
deve essere compiuta all’attualità, essendo irrilevante che il pericolo sia
sorto in un momento successivo alla partenza del richiedente (cfr. Cass. n.
28135/2025).
Alla luce di tali considerazioni, nel caso di specie la sospensione richiesta è
stata ritenuta giustificata.
Corte di Appello di Napoli, decreto del 30 dicembre 2025
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
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