Annullata l’espulsione: il decreto non teneva conto dell’inserimento lavorativo stabile, quale circostanza rilevante
Il Giudice di Pace di Taranto ha annullato l’espulsione emessa dal Prefetto di
Taranto nei confronti di una cittadina georgiana irregolare.
Successivamente al decreto di espulsione, la cittadina proponeva istanza di
protezione internazionale; nelle more del giudizio innanzi al Giudice di Pace e
in attesa della convocazione dalla Commissione competente, la donna stipulava
regolare contratto di lavoro.
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Secondo il Giudice di Pace testualmente: “Il decreto prefettizio non tiene conto
dell’attività lavorativa stabile e regolarizzata di cui la ricorrente ha fornito
sufficiente prova documentale. Assumono rilievo la dichiarazione del datore di
lavoro di volere assumere la ricorrente quale assistente familiare di persona
non autosufficiente, con regolare contratto e alle condizioni del CCNL di
categoria, nonché la denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata all’INPS.
Vi sono pertanto le condizioni di un inserimento stabile e produttivo in ambito
lavorativo. A fronte dell’allegazione del ricorrente avverso il decreto
espulsivo in termini di inserimento lavorativo preceduto da pregressa attività
nello stesso ambito, tali allegazioni vanno tenute in debita considerazione.
Tanto consente una non restrittiva e realistica interpretazione delle modifiche
apportate all’art. 19, co. 1.1, dal D.L. 130/2022, sotto il profilo del c.d.
«inserimento sociale», quale circostanza rilevante ai fini della tutela al
rispetto della vita privata. Inserimento sociale che si reputa sufficientemente
provato nel giudizio.
La Suprema Corte, nella recente pronuncia (Cass. civ. sez. I, ord. n. 8724,
pubblicata il 28.3.2023), ha formulato il seguente principio di diritto: «In
tema di espulsione del cittadino straniero, il divieto di espulsione o
respingimento di cui all’art. 19 TUI impone al Giudice di Pace, in adempimento
del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi
sull’allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall’art. 19, co. 1,
e ora anche dal comma 1.1, introdotto dal D.L. 30/2020; ove sia allegato il
rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la
valutazione va condotta alla stregua del criterio dell’effettivo inserimento
sociale in Italia».
Inserimento sociale che lo scrivente reputa sufficientemente provato nel caso di
specie”.
Giudice di Pace di Taranto, sentenza n. 1676 del 21 luglio 2025
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione