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Annullato il trasferimento in Francia dell’Unità Dublino: violati gli obblighi informativi e di colloquio personale
Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso di un cittadino armeno avverso il trasferimento in Francia deciso dall’Unità Dublino e dichiara la competenza dello Stato italiano ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Il Giudice ha accolto le censure difensive (mancata consegna dell’opuscolo informativo e colloquio informativo affetto da vizi formali): nella fattispecie, l’amministrazione, gravata della relativa prova sul punto, a fronte della dedotta violazione dell’art. 4, non ha dimostrato di aver consegnato l’opuscolo informativo al ricorrente, con la conseguenza che solo lo svolgimento di un adeguato e approfondito colloquio personale avrebbe potuto garantire al ricorrente la possibilità di far valere i propri argomenti contrari al trasferimento e, precedentemente, all’emissione della relativa decisione, potendo condurre a un risultato diverso. L’annullamento del trasferimento da parte del giudice nazionale può infatti essere pronunciato, nel caso di mancata consegna dell’opuscolo informativo ma di compiuto svolgimento del colloquio, nei soli casi in cui la mancata consegna dell’opuscolo abbia effettivamente pregiudicato il richiedente, nonostante il colloquio, privandolo della possibilità di far valere efficacemente le proprie ragioni in misura tale da poter incidere sull’esito del procedimento amministrativo (par. 125-128). Il colloquio, per come svolto e risultante dagli atti e documenti depositati, deve quindi ritenersi omesso (ipotesi cui è equiparabile quella dello svolgimento senza le previste modalità garantistiche), con il conseguente accoglimento del ricorso, a maggior ragione avuto riguardo alla pregressa mancata consegna dell’opuscolo informativo, stante la verificazione di un vizio sostanziale e non sanabile, come da ultimo affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13037/2025, secondo la quale: “Non può, in definitiva, ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative, fin dall’inizio del procedimento, riconosciute al richiedente, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto al ricorso”, e quindi “l’annullamento della decisione di trasferimento costituisce la regola ogniqualvolta il colloquio personale manchi o non sia stato svolto nel rispetto delle modalità garantistiche previste dal regolamento, salvo che sia stato effettivamente reintegrato nell’ambito del procedimento giurisdizionale, con l’audizione personale del ricorrente”.  Tribunale di Roma, decreto del 24 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul Regolamento Dublino
Annullata l’espulsione: il decreto non teneva conto dell’inserimento lavorativo stabile, quale circostanza rilevante
Il Giudice di Pace di Taranto ha annullato l’espulsione emessa dal Prefetto di Taranto nei confronti di una cittadina georgiana irregolare. Successivamente al decreto di espulsione, la cittadina proponeva istanza di protezione internazionale; nelle more del giudizio innanzi al Giudice di Pace e in attesa della convocazione dalla Commissione competente, la donna stipulava regolare contratto di lavoro. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Secondo il Giudice di Pace testualmente: “Il decreto prefettizio non tiene conto dell’attività lavorativa stabile e regolarizzata di cui la ricorrente ha fornito sufficiente prova documentale. Assumono rilievo la dichiarazione del datore di lavoro di volere assumere la ricorrente quale assistente familiare di persona non autosufficiente, con regolare contratto e alle condizioni del CCNL di categoria, nonché la denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata all’INPS. Vi sono pertanto le condizioni di un inserimento stabile e produttivo in ambito lavorativo. A fronte dell’allegazione del ricorrente avverso il decreto espulsivo in termini di inserimento lavorativo preceduto da pregressa attività nello stesso ambito, tali allegazioni vanno tenute in debita considerazione. Tanto consente una non restrittiva e realistica interpretazione delle modifiche apportate all’art. 19, co. 1.1, dal D.L. 130/2022, sotto il profilo del c.d. «inserimento sociale», quale circostanza rilevante ai fini della tutela al rispetto della vita privata. Inserimento sociale che si reputa sufficientemente provato nel giudizio. La Suprema Corte, nella recente pronuncia (Cass. civ. sez. I, ord. n. 8724, pubblicata il 28.3.2023), ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di espulsione del cittadino straniero, il divieto di espulsione o respingimento di cui all’art. 19 TUI impone al Giudice di Pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull’allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall’art. 19, co. 1, e ora anche dal comma 1.1, introdotto dal D.L. 30/2020; ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione va condotta alla stregua del criterio dell’effettivo inserimento sociale in Italia». Inserimento sociale che lo scrivente reputa sufficientemente provato nel caso di specie”. Giudice di Pace di Taranto, sentenza n. 1676 del 21 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al decreto di espulsione
Riconosciuta la protezione speciale al richiedente nigeriano, dopo violazione dei termini della cd. procedura accelerata
Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto la protezione speciale in seguito alla presentazione dell’istanza ex art. 7-quinquies del D.L. n. 20/2023. Ciò che rende peculiare questa decisione è il fatto che, all’epoca, il ricorrente aveva presentato una nuova domanda di protezione internazionale presso la Questura di Taranto. La domanda era stata dichiarata inammissibile dalla Commissione Territoriale di Caserta. Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288 Successivamente, il richiedente si è rivolto al difensore legale, quando ormai erano trascorsi i 15 giorni previsti per proporre ricorso secondo la procedura accelerata. La difesa ha quindi sollevato un’eccezione, sostenendo che non erano stati rispettati i termini della procedura accelerata e che, di conseguenza, dovevano applicarsi i termini ordinari di 30 giorni. Il Tribunale di Napoli ha accolto questa eccezione, ritenendo il ricorso tempestivo. Ne deriva che l’effetto sospensivo del provvedimento impugnato è automatico e che il termine per proporre ricorso non è di 15, ma di 30 giorni. A questo proposito, va ricordato che – per quanto riguarda i termini procedurali previsti dall’art. 28-bis del D.Lgs. 25/2008 – la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è da tempo consolidata. È stato infatti affermato il principio secondo cui, in caso di superamento dei termini per l’audizione del richiedente o per la decisione della Commissione, si ripristina la procedura ordinaria. In tal caso, si applica nuovamente il principio generale della sospensione automatica del provvedimento della Commissione Territoriale e il termine per impugnare torna ad essere quello ordinario di trenta giorni, previsto dall’art. 35-bis, comma 2, del medesimo decreto. Nel merito, il ricorrente ha dimostrato una solida integrazione sociale e lavorativa. Come rilevato dal Tribunale: “L’acclarata stabilità lavorativa rende l’istante inespellibile ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione, poiché il rimpatrio violerebbe i suoi diritti fondamentali alla vita privata, tutelato dall’art. 8 della CEDU, nonché i diritti al cibo, all’abitazione e a un ambiente salubre, riconosciuti dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato dall’Italia con la legge n. 881/1977”. Tribunale di Napoli, decreto del 15 luglio 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni relative al riconoscimento della protezione speciale