Regolamento Dublino, no al trasferimento del richiedente in Croazia: rischio violazione dei diritti fondamentali
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso avverso l’Unità Dublino, dichiarando
la competenza dell’Italia e impedendo il trasferimento in Croazia di un
cittadino bengalese, avallando la censura della difesa riguardante la presenza
di gravi carenze sistemiche nel Paese.
Il Tribunale ritiene fondato il rischio attuale che il ricorrente, qualora
trasferito in Croazia, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e
degradanti a causa di carenze sistemiche del sistema di asilo croato.
Il giudice nazionale, in ossequio al principio di cautela operante sul piano del
diritto internazionale a tutela e garanzia degli incomprimibili diritti
fondamentali dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in
uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti
tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma anche il ragionevole
dubbio che sussistano carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza, anche
ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come
interpretato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte europea dei diritti dell’uomo,
22 marzo 2005, Ay c. Turchia).
Le aggiornate informazioni reperite attraverso la consultazione delle più
autorevoli fonti internazionali danno atto di gravi criticità nel sistema di
asilo croato, che impediscono di ritenere operante la presunzione secondo la
quale i diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale saranno
rispettati nello Stato membro (cfr. CGUE, Grande Sezione, 19 marzo 2019, causa
C-163/17).
La documentata sistematica violazione dei diritti fondamentali dei migranti,
compreso il diritto di chiedere la protezione internazionale, i trattamenti
inumani e degradanti cui vengono sottoposti, nonché i respingimenti violenti
collettivi, in violazione della normativa sovranazionale, collidono con il
principio secondo cui il trasferimento deve essere operato solo in condizioni
che escludano un rischio reale che l’interessato subisca trattamenti inumani e
degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (CGUE, 16 febbraio 2017, causa C-578/16 PPU, C.K., H.F., A.S. c.
Slovenia, par. 65).
Lo Stato parte dovrebbe garantire l’accesso effettivo a una procedura di asilo
equa ed efficiente per tutte le persone che necessitano di protezione
internazionale. Dovrebbe inoltre garantire che tutti i funzionari competenti,
compreso il personale addetto al controllo delle frontiere, ricevano una
formazione adeguata sugli standard internazionali, compreso il principio di non
respingimento e i diritti umani dei migranti, in particolare dei bambini, e che
tutte le accuse di respingimenti e maltrattamenti alle frontiere siano indagate
in modo rapido, approfondito e indipendente e che i responsabili, se
riconosciuti colpevoli, siano puniti con sanzioni commisurate alla gravità del
reato (CCPR/C/HRV/CO/4: Concluding observations on the fourth periodic report of
Croatia, 11 settembre 2024, parr. 31-32).
A titolo esemplificativo, un rapporto del 2023 di Human Rights Watch ha raccolto
le testimonianze delle persone migranti respinte al confine con la Croazia:
“Alcuni uomini hanno raccontato a Human Rights Watch e ad altri gruppi che i
poliziotti li hanno fatti tornare in Bosnia ed Erzegovina scalzi e senza
vestiti; in alcuni casi li hanno costretti a rimanere con i soli indumenti
intimi, più raramente a spogliarsi del tutto“.
In un caso particolarmente clamoroso documentato dal Danish Refugee Council, un
gruppo di uomini è arrivato in un campo profughi bosniaco con delle croci
arancioni sulla testa, disegnate dagli agenti croati con bombolette spray: “un
esempio di trattamento umiliante e degradante che, secondo il difensore civico
della Croazia, rappresenta un atto di odio religioso. Molti bambini hanno dovuto
assistere mentre i loro padri, fratelli maggiori o parenti venivano picchiati o
colpiti con manganelli, calci e spintoni.
La polizia di frontiera croata ha anche sparato colpi di arma da fuoco vicino ai
minori o ha puntato le armi contro di loro; in alcuni casi ha spintonato o
colpito bambini di sei anni. È pratica comune che gli agenti sequestrino o
distruggano i telefoni delle persone fermate. In base alle testimonianze
ricevute da Human Rights Watch, spesso bruciano, sparpagliano o distruggono
anche il contenuto dei loro zaini. In qualche caso hanno sottratto loro del
denaro.
Le organizzazioni umanitarie hanno continuato a documentare violazioni contro
rifugiati e migranti, tra cui rimpatri sommari illegali, violenze fisiche,
umiliazioni e furti da parte delle forze dell’ordine. A ottobre, il Comitato
CERD ha esortato la Croazia a cessare le espulsioni collettive e i respingimenti
e a indagare sugli episodi di uso eccessivo della forza contro rifugiati e
migranti”.
Una recente inchiesta effettuata da una testata giornalistica svizzera riguardo
ai richiedenti asilo trasferiti in Croazia dalla Svizzera, in base al
Regolamento Dublino, si è soffermata sulle condizioni di abbandono e degrado da
loro affrontate.
Alla luce della situazione descritta, conclude il tribunale, “si ritiene dunque
che il trasferimento del richiedente asilo in Croazia si ponga in contrasto con
la previsione dell’art. 3, par. 2, del Regolamento UE n. 604/2013 e con quella
dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non
garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il
rispetto dei diritti fondamentali del medesimo in tale Stato“.
Tribunale di Roma, decreto del 5 febbraio 2026
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni sul Regolamento Dublino