Annullato il trasferimento in Francia dell’Unità Dublino: violati gli obblighi informativi e di colloquio personale
Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso di un cittadino armeno avverso il
trasferimento in Francia deciso dall’Unità Dublino e dichiara la competenza
dello Stato italiano ad esaminare la domanda di protezione internazionale.
Il Giudice ha accolto le censure difensive (mancata consegna dell’opuscolo
informativo e colloquio informativo affetto da vizi formali): nella fattispecie,
l’amministrazione, gravata della relativa prova sul punto, a fronte della
dedotta violazione dell’art. 4, non ha dimostrato di aver consegnato l’opuscolo
informativo al ricorrente, con la conseguenza che solo lo svolgimento di un
adeguato e approfondito colloquio personale avrebbe potuto garantire al
ricorrente la possibilità di far valere i propri argomenti contrari al
trasferimento e, precedentemente, all’emissione della relativa decisione,
potendo condurre a un risultato diverso.
L’annullamento del trasferimento da parte del giudice nazionale può infatti
essere pronunciato, nel caso di mancata consegna dell’opuscolo informativo ma di
compiuto svolgimento del colloquio, nei soli casi in cui la mancata consegna
dell’opuscolo abbia effettivamente pregiudicato il richiedente, nonostante il
colloquio, privandolo della possibilità di far valere efficacemente le proprie
ragioni in misura tale da poter incidere sull’esito del procedimento
amministrativo (par. 125-128).
Il colloquio, per come svolto e risultante dagli atti e documenti depositati,
deve quindi ritenersi omesso (ipotesi cui è equiparabile quella dello
svolgimento senza le previste modalità garantistiche), con il conseguente
accoglimento del ricorso, a maggior ragione avuto riguardo alla pregressa
mancata consegna dell’opuscolo informativo, stante la verificazione di un vizio
sostanziale e non sanabile, come da ultimo affermato dalla pronuncia della Corte
di Cassazione n. 13037/2025, secondo la quale:
“Non può, in definitiva, ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si
traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative, fin
dall’inizio del procedimento, riconosciute al richiedente, né in un
affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto al ricorso”, e
quindi “l’annullamento della decisione di trasferimento costituisce la regola
ogniqualvolta il colloquio personale manchi o non sia stato svolto nel rispetto
delle modalità garantistiche previste dal regolamento, salvo che sia stato
effettivamente reintegrato nell’ambito del procedimento giurisdizionale, con
l’audizione personale del ricorrente”.
Tribunale di Roma, decreto del 24 ottobre 2025
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.
* Consulta altre decisioni sul Regolamento Dublino