
Status di rifugiata alla richiedente nigeriana per la sussistenza degli indici tipici della tratta
Progetto Melting Pot Europa - Monday, November 24, 2025La donna aveva già raccontato in sede di audizione avanti la competente Commissione territoriale di essere vittima tratta poiché rinchiusa, durante i mesi trascorsi in Libia, in una connection house e qui costretta alla prostituzione. Tuttavia, la Commissione non l’ha ritenuta credibile.
Di diverso avviso invece il Tribunale secondo il quale: “(…) ritiene il Collegio di non condividere il giudizio della Commissione Territoriale, dal momento che le dichiarazioni della ricorrente, valutate alla luce dei principi di interpretazione elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, in realtà confermano la sussistenza e il fondato rischio di atti persecutori, compresa la possibile ed anzi verosimile ricaduta nelle maglie dei trafficanti per le ragioni che si diranno. Non si condividono le contestazioni di genericità e scarsa verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente, che invece appaiono precise e coerenti con le fonti istituzionali e con i criteri indicativi della tratta. Si sottolinea inoltre che le plurime dichiarazioni rese negli anni in diversi contesti e innanzi a diverse autorità non hanno mai fatto emergere contraddizioni o circostanze inverosimili, ma anzi sono state sempre coerenti e dettagliate. Va soltanto chiarito, a questo ultimo proposito, che nessuna perplessità può derivare dal fatto che la narrazione si sia arricchita progressivamente e non sia apparsa fin dall’inizio completa, determinando la necessità di due ulteriori audizioni. In presenza di vicende profondamente traumatiche, come quelle narrate dalla richiedente, è necessario adottare un approccio che tenga conto della condizione di vulnerabilità derivante dalle esperienze subite, senza pretendere una esposizione immediata, perfetta e lineare dei fatti.”
Il Tribunale ha poi valutato la sussistenza degli indici tipici della tratta, e cioè:
- la storia familiare;
- la strategia di reclutamento;
- la presenza di un rito magico cui la vittima si sente avvinta;
- le fasi di pianificazione del viaggio;
- lo sfruttamento nel Paese di transito o di destinazione;
- la presenza di un debito da ripagare a mezzo di un lavoro illecito.
Il conseguente accertamento della condizione di vulnerabilità della richiedente (il rientro in Nigeria la esporrebbe ad un elevato rischio di re-trafficking) ha quindi portato il Tribunale a ritenere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiata ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e degli arti. 7 e 8 del D.Lgs 251/07.
Tribunale di Milano, decreto del 29 settembre 2025Si ringrazia l’Avv. Michele Pizzi per la segnalazione e il commento.
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