Annullato il trasferimento in Francia dell’Unità Dublino: violati gli obblighi informativi e di colloquio personale

Progetto Melting Pot Europa - Thursday, November 6, 2025

Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso di un cittadino armeno avverso il trasferimento in Francia deciso dall’Unità Dublino e dichiara la competenza dello Stato italiano ad esaminare la domanda di protezione internazionale.

Il Giudice ha accolto le censure difensive (mancata consegna dell’opuscolo informativo e colloquio informativo affetto da vizi formali): nella fattispecie, l’amministrazione, gravata della relativa prova sul punto, a fronte della dedotta violazione dell’art. 4, non ha dimostrato di aver consegnato l’opuscolo informativo al ricorrente, con la conseguenza che solo lo svolgimento di un adeguato e approfondito colloquio personale avrebbe potuto garantire al ricorrente la possibilità di far valere i propri argomenti contrari al trasferimento e, precedentemente, all’emissione della relativa decisione, potendo condurre a un risultato diverso.

L’annullamento del trasferimento da parte del giudice nazionale può infatti essere pronunciato, nel caso di mancata consegna dell’opuscolo informativo ma di compiuto svolgimento del colloquio, nei soli casi in cui la mancata consegna dell’opuscolo abbia effettivamente pregiudicato il richiedente, nonostante il colloquio, privandolo della possibilità di far valere efficacemente le proprie ragioni in misura tale da poter incidere sull’esito del procedimento amministrativo (par. 125-128).

Il colloquio, per come svolto e risultante dagli atti e documenti depositati, deve quindi ritenersi omesso (ipotesi cui è equiparabile quella dello svolgimento senza le previste modalità garantistiche), con il conseguente accoglimento del ricorso, a maggior ragione avuto riguardo alla pregressa mancata consegna dell’opuscolo informativo, stante la verificazione di un vizio sostanziale e non sanabile, come da ultimo affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13037/2025, secondo la quale:

“Non può, in definitiva, ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative, fin dall’inizio del procedimento, riconosciute al richiedente, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto al ricorso”, e quindi “l’annullamento della decisione di trasferimento costituisce la regola ogniqualvolta il colloquio personale manchi o non sia stato svolto nel rispetto delle modalità garantistiche previste dal regolamento, salvo che sia stato effettivamente reintegrato nell’ambito del procedimento giurisdizionale, con l’audizione personale del ricorrente”. 

Tribunale di Roma, decreto del 24 ottobre 2025

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.