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Regolamento Dublino, no al trasferimento del richiedente in Croazia: rischio violazione dei diritti fondamentali
Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso avverso l’Unità Dublino, dichiarando la competenza dell’Italia e impedendo il trasferimento in Croazia di un cittadino bengalese, avallando la censura della difesa riguardante la presenza di gravi carenze sistemiche nel Paese. Il Tribunale ritiene fondato il rischio attuale che il ricorrente, qualora trasferito in Croazia, possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti a causa di carenze sistemiche del sistema di asilo croato. Il giudice nazionale, in ossequio al principio di cautela operante sul piano del diritto internazionale a tutela e garanzia degli incomprimibili diritti fondamentali dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche nelle condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 marzo 2005, Ay c. Turchia). Le aggiornate informazioni reperite attraverso la consultazione delle più autorevoli fonti internazionali danno atto di gravi criticità nel sistema di asilo croato, che impediscono di ritenere operante la presunzione secondo la quale i diritti fondamentali del richiedente protezione internazionale saranno rispettati nello Stato membro (cfr. CGUE, Grande Sezione, 19 marzo 2019, causa C-163/17). La documentata sistematica violazione dei diritti fondamentali dei migranti, compreso il diritto di chiedere la protezione internazionale, i trattamenti inumani e degradanti cui vengono sottoposti, nonché i respingimenti violenti collettivi, in violazione della normativa sovranazionale, collidono con il principio secondo cui il trasferimento deve essere operato solo in condizioni che escludano un rischio reale che l’interessato subisca trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CGUE, 16 febbraio 2017, causa C-578/16 PPU, C.K., H.F., A.S. c. Slovenia, par. 65). Lo Stato parte dovrebbe garantire l’accesso effettivo a una procedura di asilo equa ed efficiente per tutte le persone che necessitano di protezione internazionale. Dovrebbe inoltre garantire che tutti i funzionari competenti, compreso il personale addetto al controllo delle frontiere, ricevano una formazione adeguata sugli standard internazionali, compreso il principio di non respingimento e i diritti umani dei migranti, in particolare dei bambini, e che tutte le accuse di respingimenti e maltrattamenti alle frontiere siano indagate in modo rapido, approfondito e indipendente e che i responsabili, se riconosciuti colpevoli, siano puniti con sanzioni commisurate alla gravità del reato (CCPR/C/HRV/CO/4: Concluding observations on the fourth periodic report of Croatia, 11 settembre 2024, parr. 31-32). A titolo esemplificativo, un rapporto del 2023 di Human Rights Watch ha raccolto le testimonianze delle persone migranti respinte al confine con la Croazia: “Alcuni uomini hanno raccontato a Human Rights Watch e ad altri gruppi che i poliziotti li hanno fatti tornare in Bosnia ed Erzegovina scalzi e senza vestiti; in alcuni casi li hanno costretti a rimanere con i soli indumenti intimi, più raramente a spogliarsi del tutto“. In un caso particolarmente clamoroso documentato dal Danish Refugee Council, un gruppo di uomini è arrivato in un campo profughi bosniaco con delle croci arancioni sulla testa, disegnate dagli agenti croati con bombolette spray: “un esempio di trattamento umiliante e degradante che, secondo il difensore civico della Croazia, rappresenta un atto di odio religioso. Molti bambini hanno dovuto assistere mentre i loro padri, fratelli maggiori o parenti venivano picchiati o colpiti con manganelli, calci e spintoni. La polizia di frontiera croata ha anche sparato colpi di arma da fuoco vicino ai minori o ha puntato le armi contro di loro; in alcuni casi ha spintonato o colpito bambini di sei anni. È pratica comune che gli agenti sequestrino o distruggano i telefoni delle persone fermate. In base alle testimonianze ricevute da Human Rights Watch, spesso bruciano, sparpagliano o distruggono anche il contenuto dei loro zaini. In qualche caso hanno sottratto loro del denaro. Le organizzazioni umanitarie hanno continuato a documentare violazioni contro rifugiati e migranti, tra cui rimpatri sommari illegali, violenze fisiche, umiliazioni e furti da parte delle forze dell’ordine. A ottobre, il Comitato CERD ha esortato la Croazia a cessare le espulsioni collettive e i respingimenti e a indagare sugli episodi di uso eccessivo della forza contro rifugiati e migranti”. Una recente inchiesta effettuata da una testata giornalistica svizzera riguardo ai richiedenti asilo trasferiti in Croazia dalla Svizzera, in base al Regolamento Dublino, si è soffermata sulle condizioni di abbandono e degrado da loro affrontate. Alla luce della situazione descritta, conclude il tribunale, “si ritiene dunque che il trasferimento del richiedente asilo in Croazia si ponga in contrasto con la previsione dell’art. 3, par. 2, del Regolamento UE n. 604/2013 e con quella dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del medesimo in tale Stato“. Tribunale di Roma, decreto del 5 febbraio 2026 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul Regolamento Dublino
Annullato il trasferimento in Francia dell’Unità Dublino: violati gli obblighi informativi e di colloquio personale
Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso di un cittadino armeno avverso il trasferimento in Francia deciso dall’Unità Dublino e dichiara la competenza dello Stato italiano ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Il Giudice ha accolto le censure difensive (mancata consegna dell’opuscolo informativo e colloquio informativo affetto da vizi formali): nella fattispecie, l’amministrazione, gravata della relativa prova sul punto, a fronte della dedotta violazione dell’art. 4, non ha dimostrato di aver consegnato l’opuscolo informativo al ricorrente, con la conseguenza che solo lo svolgimento di un adeguato e approfondito colloquio personale avrebbe potuto garantire al ricorrente la possibilità di far valere i propri argomenti contrari al trasferimento e, precedentemente, all’emissione della relativa decisione, potendo condurre a un risultato diverso. L’annullamento del trasferimento da parte del giudice nazionale può infatti essere pronunciato, nel caso di mancata consegna dell’opuscolo informativo ma di compiuto svolgimento del colloquio, nei soli casi in cui la mancata consegna dell’opuscolo abbia effettivamente pregiudicato il richiedente, nonostante il colloquio, privandolo della possibilità di far valere efficacemente le proprie ragioni in misura tale da poter incidere sull’esito del procedimento amministrativo (par. 125-128). Il colloquio, per come svolto e risultante dagli atti e documenti depositati, deve quindi ritenersi omesso (ipotesi cui è equiparabile quella dello svolgimento senza le previste modalità garantistiche), con il conseguente accoglimento del ricorso, a maggior ragione avuto riguardo alla pregressa mancata consegna dell’opuscolo informativo, stante la verificazione di un vizio sostanziale e non sanabile, come da ultimo affermato dalla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13037/2025, secondo la quale: “Non può, in definitiva, ammettersi che la lesione degli obblighi informativi si traduca in una riduzione del contenuto delle garanzie partecipative, fin dall’inizio del procedimento, riconosciute al richiedente, né in un affievolimento delle garanzie poste a presidio del suo diritto al ricorso”, e quindi “l’annullamento della decisione di trasferimento costituisce la regola ogniqualvolta il colloquio personale manchi o non sia stato svolto nel rispetto delle modalità garantistiche previste dal regolamento, salvo che sia stato effettivamente reintegrato nell’ambito del procedimento giurisdizionale, con l’audizione personale del ricorrente”.  Tribunale di Roma, decreto del 24 ottobre 2025 Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento. * Consulta altre decisioni sul Regolamento Dublino