Accertato il diritto al ricongiungimento familiare in favore di un cittadino straniero titolare di PdS per protezione speciale

Progetto Melting Pot Europa - Friday, October 31, 2025

Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. un cittadino pakistano titolare di permesso di soggiorno per protezione speciale ha impugnato il decreto del Prefetto di Torino che ha rigettato la sua istanza di ricongiungimento familiare sulla base del fatto che l’art. 28 comma 1 del T.U. 286/1998 non consente la possibilità di presentare istanza di ricongiungimento familiare ai titolari del suddetto permesso.

Come noto, l’art. 28 del Testo Unico Immigrazione, che già non annoverava la protezione speciale tra i permessi che danno titolo al ricongiungimento familiare, è stato emendato nel 2024 in senso ulteriormente restrittivo (in luogo di “asilo” ora si parla specificamente di “protezione internazionale“).

La decisione del Tribunale di Torino va oltre il dato letterale dell’art. 28 e valorizza invece una lettura organica e conforme a Costituzione e Direttiva 86/2003, che fa leva sulla natura della protezione speciale, volta a tutelare tra le altre cose proprio quell’unità familiare che il ricongiungimento è preordinato a ricostituire.

La decisione evidenzia anche precedenti pronunce della Corte di Cassazione che già in passato hanno ritenuto non esaustivo il catalogo dell’art. 28, estendendo il diritto all’unità familiare in favore anche di titolari di permesso di soggiorno quali residenza elettiva e attesa cittadinanza.

Secondo il Tribunale “la giurisprudenza di legittimità ha da sempre adottato un’interpretazione estensiva dell’art. 28 TUI, tale da includere anche tipologie di permesso di soggiorno non espressamente ricomprese dalla norma, purché soddisfacessero i requisiti di stabilità di cui all’art. 3 della Direttiva (vale a dire, titolarità di un permesso con “periodo di validità pari o superiore a un anno” e con “fondata prospettiva di soggiorno stabile”) […] va dunque affermata la natura non esaustiva del catalogo contenuto nell’art. 28 TUI, che deve essere interpretato alla luce dei criteri costituzionali (in particolare il diritto di asilo ex art. 10 comma 3 Cost., che – come detto – ha “ricevuto integrale attuazione grazie al concorso dei tre istituti concernenti la protezione dei migranti: la tutela dei rifugiati, la protezione sussidiaria di origine europea e la protezione umanitaria”; così Corte Cost. n. 194/2019) e unionali (applicazione della Direttiva 86/2003/CE in materia di ricongiungimento a tutti i casi in cui “il soggiornante è titolare di un permesso rilasciato … per un periodo di validità pari o superiore a un anno e ha una fondata prospettiva di soggiorno stabile”)“.

Tribunale di Torino, sentenza del 27 ottobre 2025

Si ringrazia l’Avv. Elena Garelli e l’Avv. Alberto Pasquero per la segnalazione e il commento.