Status di rifugiato a richiedente pakistano perseguitato per motivi politici: insufficienti le tutele di polizia e magistratura
Il tribunale di Lecce, con motivazione molto puntuale e approfondita ha
riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato politico per la persecuzione
ordita da esponenti del partito PDM nei suoi confronti e verso la sua famiglia,
per la militanza politica nel partito PTI.
Il Collegio ha ritenuto il racconto intrinsecamente credibile, coerente e
sufficientemente circostanziato nei profili essenziali (contesto familiare,
appartenenza territoriale a Mandi Bahauddin, militanza politica del padre e
dello zio nel PTI, dinamica dell’omicidio dello zio, riconoscimento di alcuni
autori, denuncia nominativa alla polizia, successiva carcerazione e
scarcerazione anticipata dei responsabili, minacce dirette e aggressione con
cane a pochi giorni dalla liberazione, decisione di fuga).
La narrazione è lineare nel suo sviluppo cronologico, non presenta
contraddizioni interne rilevanti, reca dettagli non stereotipati (luoghi
specifici, sequenza delle condotte degli aggressori, riferimento alla matricola
dell’arma) ed è corroborata dall’allegazione documentale (copia della sentenza
di condanna, fotografia degli arrestati rilasciata dalla polizia e pubblicata
dalla stampa locale), elementi che rafforzano l’attendibilità estrinseca della
versione offerta.
La giustificazione della mancata protezione effettiva da parte delle autorità
risulta plausibile: il primo rifiuto di verbalizzare, l’intervento risolutivo di
un “mediatore” politico per ottenere la denuncia e l’asserita scarcerazione
anticipata per influenza di esponenti locali delineano un quadro di protezione
statale solo formale, facilmente condizionabile da poteri para-mafiosi e reti
partitiche radicate sul territorio.
Il nesso causale con il motivo convenzionale è diretto: le minacce e
l’aggressione sono riconducibili all’attività politica del nucleo familiare nel
PTI e, soprattutto, all’“opinione politica” imputata al ricorrente quale
testimone- accusatore dei rivali; la persecuzione è quindi motivata da ragioni
politiche ai sensi dell’art. 1A(2) della Convenzione di Ginevra (opinione
politica effettiva o percepita).
Tale ricostruzione trova riscontro nella situazione attuale del Pakistan,
caratterizzata da un persistente giro di vite contro il PTI e i suoi
simpatizzanti: fonti qualificate attestano, nel 2024–2025, arresti di massa di
quadri e attivisti, procedimenti penali in serie, compressione delle libertà di
riunione ed espressione (anche mediante blackout delle comunicazioni proprio in
occasione del voto dell’8 febbraio 2024), nonché un contesto di forte ingerenza
dei poteri di sicurezza nel processo politico; questi elementi descrivono un
ambiente nel quale gli oppositori o presunti tali sono facilmente individuati e
vulnerabili a ritorsioni, con scarse garanzie effettive di tutela da parte delle
forze dell’ordine e della magistratura.
Tribunale di Lecce, decreto del 10 febbraio 2026
Si ringrazia l’Avv. Carla Alessandra Laghezza per la segnalazione e il commento.
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