
Annullata l’espulsione: il decreto non teneva conto dell’inserimento lavorativo stabile, quale circostanza rilevante
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, August 7, 2025Il Giudice di Pace di Taranto ha annullato l’espulsione emessa dal Prefetto di Taranto nei confronti di una cittadina georgiana irregolare.
Successivamente al decreto di espulsione, la cittadina proponeva istanza di protezione internazionale; nelle more del giudizio innanzi al Giudice di Pace e in attesa della convocazione dalla Commissione competente, la donna stipulava regolare contratto di lavoro.
Assegnaci il tuo 5‰: scrivi 00994500288Secondo il Giudice di Pace testualmente: “Il decreto prefettizio non tiene conto dell’attività lavorativa stabile e regolarizzata di cui la ricorrente ha fornito sufficiente prova documentale. Assumono rilievo la dichiarazione del datore di lavoro di volere assumere la ricorrente quale assistente familiare di persona non autosufficiente, con regolare contratto e alle condizioni del CCNL di categoria, nonché la denuncia di rapporto di lavoro domestico inviata all’INPS.
Vi sono pertanto le condizioni di un inserimento stabile e produttivo in ambito lavorativo. A fronte dell’allegazione del ricorrente avverso il decreto espulsivo in termini di inserimento lavorativo preceduto da pregressa attività nello stesso ambito, tali allegazioni vanno tenute in debita considerazione. Tanto consente una non restrittiva e realistica interpretazione delle modifiche apportate all’art. 19, co. 1.1, dal D.L. 130/2022, sotto il profilo del c.d. «inserimento sociale», quale circostanza rilevante ai fini della tutela al rispetto della vita privata. Inserimento sociale che si reputa sufficientemente provato nel giudizio.
La Suprema Corte, nella recente pronuncia (Cass. civ. sez. I, ord. n. 8724, pubblicata il 28.3.2023), ha formulato il seguente principio di diritto: «In tema di espulsione del cittadino straniero, il divieto di espulsione o respingimento di cui all’art. 19 TUI impone al Giudice di Pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull’allegata sussistenza dei divieti di espulsione sanciti dall’art. 19, co. 1, e ora anche dal comma 1.1, introdotto dal D.L. 30/2020; ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione va condotta alla stregua del criterio dell’effettivo inserimento sociale in Italia».
Inserimento sociale che lo scrivente reputa sufficientemente provato nel caso di specie”.
Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.