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Grecia. Assolti a Lesvos 24 volontari impegnati nel soccorso in mare
Dopo sette anni di limbo legale, il 15 gennaio 2025 la Corte di appello di Lesbo (Grecia) ha finalmente assolto i 24 operatori umanitari legati all’organizzazione Emergency Response Centre International (ERCI), ponendo fine ad un procedimento che li vedeva accusati di favoreggiamento all’immigrazione irregolare, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere. Notizie GRECIA. A LESBO, IL SEARCH AND RESCUE SOTTO PROCESSO La minaccia per 24 operatori umanitari: 20 anni di prigione Ludovica Mancini 19 Dicembre 2025 In caso di condanna, avrebbero rischiato pene detentive fino a venti anni per la loro attività di salvataggio di vite umane svolte nell’ambito delle operazioni di ricerca e soccorso (SAR). Al termine dell’udienza, durata ben più di undici ore e contrassegnata da frequenti e prolungate pause, il pubblico ministero ha riconosciuto l’inconsistenza delle imputazioni e ha richiesto l’assoluzione degli imputati. I giudici hanno quindi pronunciato la loro sentenza: sollevati da ogni accusa. IL CASO ERCI IN BREVE Chi: 24 operatrici e operatori umanitari (ERCI) Dove: Lesbo, Grecia Quando: fatti dal 2018 – assoluzione 15 gennaio 2025 Accuse: favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, riciclaggio, associazione a delinquere Esito: assoluzione piena in appello La decisione ha chiarito in modo inequivocabile che il procedimento non rappresentava altro se non una ‘perversa distorsione dell’attività umanitaria di salvataggio di vite umane’ e una vera e propria azione punitiva nei confronti delle operazioni di soccorso in mare, rendendo l’assoluzione l’unico esito possibile di un processo che, come sottolinea l’organizzazione Human Rights Watch, non sarebbe mai dovuto cominciare 1. A partire dagli arresti del 2018 e dalla conseguente custodia cautelare, protrattasi per ben più di 100 giorni nei confronti di alcuni degli operatori umanitari coinvolti, il caso è stato caratterizzato da una lunga serie di gravi irregolarità procedurali. Tra queste: la mancata traduzione di atti fondamentali in una lingua comprensibile agli imputati, l’assenza di interpreti durante le udienze, capi d’imputazione vaghi, privi di una chiara attribuzione di responsabilità individuali, errori cronologici nelle accuse, nonché anni di rinvii reiterati. Solo dopo sette anni gli imputati hanno potuto finalmente prendere la parola in aula e rispondere alle accuse infondate. Questo momento ha messo in luce non soltanto le profonde ripercussioni personali di un simile limbo giuridico, ma anche le sue conseguenze sistemiche: la sospensione delle operazioni di ricerca e soccorso nel Mar Egeo, dove, nel solo 2025, hanno perso la vita 280 persone. È quasi paradossale immaginare che, in un mondo giusto, le organizzazioni non governative (ONG) impegnate nelle operazioni di soccorso non dovrebbero nemmeno esistere. Tuttavia, poiché la realtà continua a smentire tale aspirazione, occorre ribadire come il dovere di salvare vite in mare grava primariamente sugli Stati in quanto obbligo positivo discendente dal diritto internazionale, come sancito, inter alia, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (SAR) e dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS). Inoltre, a livello europeo, l’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo tutela il diritto alla vita, anche in mare, imponendo obblighi positivi agli Stati membri, come ribadito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Safi e altri c. Grecia 2. PH: Ludovica Mancini Il diritto dell’Unione europea promuove inoltre il coordinamento e lo scambio di informazioni nelle operazioni SAR, anche con navi di proprietà privata (Raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione europea). Invece di ricorrere a forme di accanimento giudiziario finalizzate a ostacolare gli atti di solidarietà, gli Stati dovrebbero adempiere ai propri obblighi, astenendosi sia dalla prassi illegale, crescente e sistematica, dei pushbacks, in violazione del principio di non-refoulement, sia dalla repressione dei difensori dei diritti umani. «Sono quasi morta in mare: è per questo che sono qui, per aiutare le persone. Non accetto di essere definita una trafficante», ha testimoniato Sara Mardini 3. Del resto, sin dall’inizio, le prove a sostegno di tali accuse erano del tutto inesistenti. Questa strumentalizzazione dell’apparato giudiziario si inscrive in un più ampio disegno politico perseguito dal Ministero greco della Migrazione e dell’Asilo sotto la guida di Thanos Plevris, caratterizzato da un ricorso sempre più marcato a strumenti giuridici per limitare i diritti fondamentali delle persone in movimento e per criminalizzare la solidarietà. Se la Legge n. 5226/2025, adottata nel settembre 2025, ha istituzionalizzato, tra l’altro, la criminalizzazione del soggiorno irregolare, un disegno di legge attualmente all’esame del Parlamento si spinge oltre, proponendo: 1) un inasprimento delle pene per il favoreggiamento dell’ingresso o del soggiorno irregolare, con aggravanti specifiche per i membri delle ONG e una pena minima di dieci anni di reclusione; e 2) la facoltà per il Ministero di cancellare un’ONG dal registro ufficiale qualora uno dei suoi membri sia sottoposto a procedimento penale, anche in assenza di condanna definitiva, consentendo di fatto la sospensione o lo scioglimento delle attività dell’organizzazione. Approfondimenti IN GRECIA VIENE PREVISTO IL CARCERE PER I RICHIEDENTI ASILO IN RIGETTO Analisi della nuova legge che penalizza e criminalizza l'ingresso e il soggiorno nel Paese Giulia Stella Ingallina 22 Ottobre 2025 «Questa assoluzione deve costituire un precedente», ha sottolineato Séan Binder 4 dopo la sentenza. «Prestare assistenza umanitaria in mare è un obbligo, non un reato; utilizzare WhatsApp è normale, non una prova di criminalità; acquistare lavatrici per un campo profughi non trasforma una persona in un riciclatore di denaro» 5. Il verdetto nel caso ERCI rappresenta dunque un segnale chiaro e inequivocabile: la solidarietà e l’azione umanitaria non possono – e non devono – essere trattate come condotte criminali. 1. Humanitarians Cleared of Bogus Charges in Greece – Human Rights Watch (15 gennaio 2026) ↩︎ 2. Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), (2022). Safi e Altri c. Greece, ricorso no. 5418/15 ↩︎ 3. Nata a Damasco, Sara Mardini è una rifugiata siriana arrivata in Europa nel 2015 dopo aver attraversato il Mar Egeo insieme alla sorella Yusra. Durante la traversata, le due si gettarono in acqua per spingere a nuoto l’imbarcazione in avaria, salvando le persone a bordo. Dopo il suo arrivo in Europa, Sara è tornata a Lesvos come volontaria per prestare assistenza nelle operazioni di ricerca e soccorso. Nel 2018 è stata arrestata e accusata di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare per la sua attività. Dopo sette anni di procedimento penale, è stata assolta da tutte le accuse ↩︎ 4. Grecia: Seán Binder assolto da tutte le accuse, Amnesty International (15 gennaio 2026); Front Line Defenders – case page ↩︎ 5. Helena Smith, (2025). Rights groups hail acquittal after seven years of aid workers prosecuted during Greece refugee Crisis –The Guardian (gennaio 2026) ↩︎
Grecia, Seán Binder e altri 23 attivisti assolti da tutte le accuse. Soccorrere migranti non è reato
Oggi, 15 gennaio, la Corte d’Appello di Lesbo, in Grecia, ha emesso un verdetto di assoluzione al termine del procedimento a carico di Seán Binder, volontario impegnato nelle operazioni di soccorso, e di altre 23 persone imputate insieme a lui. Commentando la decisione della corte di assolvere Seán Binder, insieme agli altri imputati, da tutte le accuse, tra le quali presunta appartenenza a un’organizzazione criminale, frode, riciclaggio di denaro e favoreggiamento dell’ingresso irregolare, Eve Geddie, direttrice dell’Ufficio istituzioni europee di Amnesty International, ha dichiarato: “La sentenza di oggi è un sollievo che attendevamo da tempo per Seán, per i suoi amici, la sua famiglia e tutte le persone che lo hanno sostenuto, ma anche per la società civile in Grecia e altrove. Pur accogliendo con favore questo esito, Amnesty International ribadisce ancora una volta che queste accuse non avrebbero mai dovuto arrivare in tribunale. I diritti umani di Seán sono stati violati e la sua vita è rimasta sospesa per molti anni. Ci auguriamo che la decisione di oggi invii un messaggio forte alla Grecia e agli altri Stati europei: la solidarietà, la vicinanza e la difesa dei diritti umani devono essere tutelate e valorizzate, non punite. Anche l’Unione Europea deve prendere atto di questa sentenza e introdurre garanzie più solide contro la criminalizzazione dell’assistenza umanitaria nel proprio diritto. Nessuno dovrebbe essere punito per aver cercato di aiutare.” Seán Binder ha dichiarato: “Oggi la corte ha preso l’unica decisione possibile, alla luce della debole base giuridica delle accuse e delle fragili prove presentate dall’accusa. È un enorme sollievo sapere che non trascorrerò i prossimi 20 anni in carcere, ma allo stesso tempo è profondamente preoccupante che questa sia stata anche solo una possibilità. “Oggi è stato chiarito, come avrebbe sempre dovuto essere, che fornire assistenza umanitaria salvavita è un obbligo, non un reato; che usare WhatsApp è normale, non la prova di un reato; che acquistare lavatrici per un campo profughi non rende una persona responsabile di riciclaggio di denaro. Questa assoluzione deve costituire un precedente,” ha concluso Binder. Ulteriori informazioni Seán Binder era sotto processo davanti alla Corte d’Appello di Lesbo nell’ambito di un procedimento penale legato ad attività di soccorso alle persone migranti. Rappresentanti di Amnesty International hanno assistito al processo. Amnesty International
Tra le macerie del neoliberismo urbano
-------------------------------------------------------------------------------- Atene. Foto Unsplash.com -------------------------------------------------------------------------------- Per Natale, un amico mi ha regalato un libro che invito tutti a leggere: Turisti a casa nostra. Tra le macerie invisibili del neoliberismo urbano, di Antonio Di Siena. Parla di quello che sta succedendo nella dimenticatissima Grecia, per poi parlare di tutto il Sud Europa – Portogallo, Spagna e Italia compresi. Tutti ricordano la grande crisi greca attorno al 2010, con un referendum che respinge le condizioni capestro imposte dall’Unione europea per un prestito, referendum poi respinto a sua volta dal governo: si è passati poi a permettere i licenziamenti senza motivazioni, a tagliare le pensioni e a sospendere le contrattazioni collettive. In particolare, si è imposto di far pagare la crisi delle banche ai debitori, i milioni di greci che prima della crisi avevano fatto un mutuo per la casa o per far studiare i figli: da qui centinaia di migliaia di case private messe all’asta online. Con le banche che facevano di tutto quindi per impedire la restituzione dei debiti. Case poi riciclate nell’industria internazionale degli affitti brevi. Ad Atene oggi “gli host mono annuncio, il piccolo proprietario che affitta la casa della nonna, generano appena il 15-20 per cento del mercato short term rental. Tutto il resto è appannaggio di società immobiliari, gestori multipli e property manager”. Per inciso, a Firenze il 69,7 per cento degli annunci è attualmente gestito da host imprenditoriali con tante proprietà. Il libro racconta tante storie di questi giorni ad Atene. Che sono le storie di tutta l’Europa meridionale, in cui tutti noi ci riconosciamo (Antonio Di Siena presenta anche una tesi fondamentale, quello del welfare surrogato, che però merita un approfondimento a parte.). -------------------------------------------------------------------------------- L'articolo Tra le macerie del neoliberismo urbano proviene da Comune-info.
La Grecia sta esplorando piani per stabilire centri di rimpatrio in Africa
Il 19 novembre il ministro greco dell’Immigrazione e dell’Asilo Thanos Plevris dichiara all’emittente pubblica Ert che Atene sta valutando l’istituzione di centri di rimpatrio per migranti in Africa 1. In questa iniziativa la Grecia non è sola: un progetto analogo è portato avanti anche dalla Germania. Atene sta lavorando per aprire un dialogo con alcuni stati africani, considerati sicuri che potrebbero ospitare nuovi centri per il rimpatrio. Come affermato dallo stesso ministro, gli arrivi delle persone migranti nella penisola sono in calo (32 mila persone nel 2024, contro 12mila nel 2025) ma questa nuova procedura dovrebbe funzionare da deterrente efficace contro l’immigrazione “illegale” verso l’Europa. «Abbiamo avviato un’iniziativa, in stretta collaborazione con la Germania, per creare un centro di ritorno (un “return hub”) per migranti irregolari fuori dai confini dell’Unione Europea, in Africa.» Thanos Plevris, Reuters 2. Infatti, seguendo le dichiarazioni di Plevris, il fatto stesso che gli hub di rimpatrio siano situati fuori dell’Unione Europea dovrebbe disincentivare le partenze. Inoltre, si tratterebbe di un progetto ideato dai singoli stati membri dell’Unione, che non fa parte di una linea politica comune. Tuttavia, l’8 dicembre durante il Consiglio “Giustizia e affari interni” i paesi membri dell’Ue hanno finalizzato la loro posizione su un regolamento volto a rendere maggiormente uniformi le procedure per i rimpatri 3. Notizie/Regolamenti UE “PAESI SICURI” E RIMPATRI: LA NUOVA STRETTA DELL’UE  Un altro passo verso un sistema che si baserà su detenzione, deportazioni e sorveglianza Redazione 10 Dicembre 2025 Il provvedimento impone obblighi a chi non ha il diritto di rimanere, introducendo strumenti di cooperazione tra stati membri. Nel pratico, si procederà a elaborare una lista comune di paesi di origine sicure e verranno individuati paesi terzi sicuri, in cui istituire dei return hub (centri per il rimpatrio). In sostanza, la Grecia punta a operare in alcuni stati africani con una modalità analoga a quella adottata dall’Italia in Albania. Sebbene l’accordo debba essere negoziato con il Parlamento europeo, esso conferma la volontà di proseguire lungo una direzione ormai consolidata, incentrata su sorveglianza, detenzione e militarizzazione più che su politiche di inclusione delle soggettività in movimento. Si tratta, in definitiva, dell’ennesima tappa di una strategia adottata da tempo, che continua a rafforzarsi. Sul tema della mobilità globale e in particolare delle migrazioni verso l’Europa, è necessaria una premessa: molti dei flussi attuali sono il risultato di processi storici e politici di lunga durata, di profonde disuguaglianze sociali e di persistenti rapporti di dipendenza neocoloniale. A ciò si somma la quasi totale assenza di vie legali per raggiungere l’Europa. Questo restringimento delle possibilità ha di fatto schiacciato le procedure giuridiche sulla richiesta di protezione internazionale. L’aumento degli arrivi in Europa, a partire dal 2015, ha accelerato un processo politico mirato a limitare l’accesso ai paesi UE. Negli anni l’Unione ha infatti stanziato fondi sempre più ingenti per esternalizzare le frontiere, mediante accordi con i paesi terzi e per militarizzare i confini. Tratta dall’inchiesta “Greece a testing ground for smart surveillance technologies” pubblicata su Solomon Un esempio di ciò è rappresentato dall’aumento del budget di Frontex, agenzia che controlla le frontiere esterne dello spazio Schengen e dell’Unione Europea: il suo bilancio è passato da 98 milioni nel 2014 a 750 milioni nel 2015 (Nicolosi, 2023). Tuttavia, i flussi migratori non si sono fermati e la Grecia, per la sua posizione Geografica è uno dei paesi maggiormente coinvolti. I paesi di frontiera rappresentano spesso il banco di prova delle politiche europee in materia di migrazione, da cui traggono beneficio anche gli stati membri che non sono destinazioni di primo approdo, come la Germania. Nel dibattito pubblico, il tema migratorio è stato progressivamente riformulato come una minaccia alla sicurezza dell’intera Unione; si conseguenza, assistiamo a una crescente militarizzazione dei confini. Nella pratica, ciò si traduce in ingenti investimenti per l’acquisto di nuove misure si sorveglianza, da recinzioni e sensori, fino a droni e sistemi di controllo basati sull’intelligenza artificiale, per monitorare e impedire i passaggi di persone attraverso le frontiere europee. In particolare, il confine di terra tra Grecia e Turchia, lungo il fiume Evros, è conosciuto per essere fornito di un importante sistema di recinzioni e sensori ad alta tecnologia per individuare e fermare l’immigrazione irregolare attraverso telecamere ad ampio raggio, sensori termici e droni. Il “modello Evros” inaugura un modello definito “frontiera intelligente” che riflette una crescente dipendenza dalle tecnologie avanzate, soprattutto AI, per gestire e scoraggiare le migrazioni. Questo tipo di cambiamento solleva importanti questioni etiche legate alla tutela dei diritti. La scelta di istituire centri di rimpatrio in paesi terzi ritenuti “sicuri” e di ricorrere a tecnologie avanzate per il controllo delle frontiere è pienamente coerente con la logica dell’esternalizzazione, che sposta le attività di contro oltre i confini dell’Unione. Questo processo comporta il diretto coinvolgimento di stati terzi, ai quali l’Ue fornisce attrezzature e formazione affinché possano intercettare e bloccare i migranti prima che raggiungano il territorio europeo. Secondo quanto mostrato da un’inchiesta di Salomon 4 a Evros questo genere di controllo delle frontiere si è dimostrato efficace, per tanto la Grecia sta espandendo questo progetto ai suoi confini settentrionali, nell’ambito del progetto “E-Surveillance” dell’Unione Europea (per 35,4 milioni di euro). Tratta dall’inchiesta “Greece a testing ground for smart surveillance technologies” pubblicata su Solomon In particolare le attrezzature utilizzate sarebbero: veicoli 4×4 con telecamere termiche, droni e sistemi in grado di comunicare in tempo reale con i centri di comando fissi regionali e nazionali. La regione di Evros, inoltre, rappresenta più di un banco di prova: questi dispositivi di controllo verranno utilizzati anche per trattenere le persone all’interno del territorio greco, limitando gli spostamenti verso i Balcani e oltre. Questo sistema diventerà pienamente operativo nel 2027 e agisce automatizzando ciò che dipendeva dall’osservazione umana: l’attraversamento della frontiera verrà rilevato da una telecamera, tracciato con un drone e trasmesso in tempo reale a un centro di comando. La frontiera settentrionale della Grecia è da anni un punto di transito per chi tenta di raggiungere l’Europa occidentale attraverso la rotta balcanica. In quest’area Atene ha spesso tollerato i passaggi, considerandoli un modo per alleggerire la pressione degli arrivi sul proprio territorio. Tuttavia, le pressioni politiche, in particolare da parte della Germania, sono cresciute: Berlino chiede una riduzione dell’immigrazione secondaria dalla Grecia, sostenendo che i rimpatri debbano aumentare. Ad esempio, nel 2024 la Germani ha ricevuto 25.000 domande di asilo sa persone già riconosciute come rifugiate in Grecia. In questo contesto, la creazione di hub di rimpatrio in paesi tersi appare come una soluzione vantaggiosa per entrambi i governi, capace di ridurre le tensioni politiche. Quello che desta preoccupazione è il costo umano che hanno questo tipo di provvedimenti. Lungo la rotta balcanica si registrano in modo sistematico episodi di violenza denunciati dalle persone in movimento, mentre nel Mediterraneo sono molteplici i naufragi e i respingimenti che avvengono sotto lo sguardo dei sistemi di sorveglianza europei e in molti casi con il coinvolgimento dell’agenzia europea per il controllo delle frontiere. Le organizzazioni che si occupano di tutela dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti dei migranti, come ad esempio Amnesty International 5, avvertono che la tecnologia contribuisce pienamente alle violazioni dei diritti umani sulle frontiere, poiché si tratta di strumenti privi di compassione e guidati da politiche la cui logica di base è quella della deterrenza, non della protezione. I centri di rimpatrio hanno una funzione analoga: che siano collocati in suolo europeo, oppure in paesi terzi si tratta di misure di confinamento e controllo dei corpi migranti. Sono numerosi i report delle ONG che lavorano in territorio greco e si occupano di documentare le condizioni di detenzione amministrativa all’interno dei Pre-Removal Detention Centers (PRDCs) e di confinamento forzato nei Controlled Access Centers (CCACs). Approfondimenti GRECIA. IL CLOSED CONTROLLED ACCESS CENTRE (CCAC) DI VASTRIA Un modello della politica migratoria europea Maria Giuliana Lo Piccolo 2 Settembre 2025 In generale, quello che emerge è una particolare reticenza nel permettere l’ingresso degli operatori umanitari all’interno di queste strutture, in molti casi le informazioni sulle condizioni di vita all’interno dei centri vengono ricavate dalle interviste svolte direttamente con i detenuti. Inoltre, molto spesso le organizzazioni richiedono l’accesso ai dati delle autorità e del ministero riguardanti il numero dei rimpatri e i dati demografici della popolazione rimpatriata, ma le risposte risultano incomplete e arrivano in ritardo. Nella maggior parte dei casi, i monitoraggi mostrano che le detenzioni si protraggono oltre i limiti previsti, anche per persone particolarmente vulnerabili; l’assistenza legale è insufficiente e le informazioni sui diritti sono scarse; il supporto psicologico e sanitario risulta inadeguato; le condizioni materiali di esistenza sono precarie, senza alcuna attenzione ai bisogni fondamentali e i maltrattamenti sono all’ordine del giorno. L’utilizzo degli hotspot è stato introdotto al livello europeo nel 2015, anno dell’inizio della crisi migratoria, che oggi sembra aver assunto i connotati di una crisi dell’accoglienza. In questo modello gli hub fungono contemporaneamente da strutture di accoglienza e di detenzione, normalizzando delle condizioni di esistenza caratterizzati dalla totale assenza di salute, intesa come benessere generale degli individui. Inoltre, la pratica consolidata dei respingimenti alla frontiera favoreggia la detenzione illegale dei migranti in strutture del tutto informali e spesso nascoste, in cui le violenze sono continue. Nonostante il lavoro di advocacy e sensibilizzazione delle organizzazioni della società civile, dall’estate 2024 sono aumentati gli episodi di violenza alle frontiere, che hanno causato morti e feriti gravi. In generale, l’utilizzo degli hotspot, della detenzione amministrativa e l’uso strumentale delle forze di polizia svela la presenza di un modello basato sulla sistemica violazione dei diritti delle persone, operata per ragioni di deterrenza. Alla luce di ciò è necessario porsi un interrogativo fondamentale: in che modo le nuove procedure sui rimpatri e l’istituzione dei return hub in paesi terzi dovrebbe inaugurare un modello maggiormente rispettoso dei diritti umani e del diritto di asilo delle soggettività in movimento? Il CCAC di Samos (Refugee Support Aegean) 1. Greece and Germany plan migrant return centers in Africa, eKathimerini (19 novembre 2025) ↩︎ 2. Qui l’articolo ↩︎ 3. Council clinches deal on EU law about returns of illegally staying third-country nationals, Council of the EU (8 dicembre 2025) ↩︎ 4. Greece a testing ground for smart surveillance technologies, Solomon (29 novembre 2025) ↩︎ 5. Global: New technology and AI used at borders increases inequalities and undermines human rights of migrants, Amnesty International (maggio 2024) ↩︎
Grecia. A Lesbo, il search and rescue sotto processo
Dal 2015 al settembre 2025, secondo i dati dell’UNHCR, 20.036 persone sono morte o risultano disperse nel Mar Mediterraneo. Mentre i governi degli Stati frontalieri dell’Unione Europea si adoperano per ‘proteggere’ le proprie frontiere, anche a costo di perdite di vite umane, coloro che tentano di salvarle – attraverso operazioni di search and rescue, dando attuazione all’obbligo giuridico internazionale di prestare soccorso in mare – vengono sempre più frequentemente criminalizzati e sottoposti a procedimenti penali. Approfondimenti GRECIA. QUANDO I DIRITTI DIVENTANO REATO La criminalizzazione della solidarietà e la sfida della società civile alle politiche migratorie governative Ludovica Mancini 12 Novembre 2025 In Grecia, non sembrano bastare né la strage di Pylos del giugno 2023, né le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo – ad esempio A.R.E. c. Grecia 1 che condanna la pratica sistematica dei pushbacks da parte della Repubblica Ellenica – né i numerosi shadow reports di varie ONG 2, per orientare l’azione dei decisori politici verso la creazione di percorsi legali e sicuri per i richiedenti asilo diretti verso l’Unione Europea. Il vero ‘problema’ politico, infatti, continua a essere chi presta soccorso. Una qualificazione che, sotto il profilo giuridico, risulta profondamente controverso. Il 4 dicembre 2025 3, ventiquattro difensori dei diritti umani, tra cui Séan Binder, Athanasios (Nassos) 4 Karakitsos e Sarah Mardini, sono stati chiamati a comparire davanti alla Corte d’Appello di Mitilene (Lesbo, Grecia), a sette anni dal loro primo arresto, avvenuto nel febbraio 2018 5. Sette anni di limbo legale, di informazioni non chiare sulle accuse, di gravi errori procedurali e di rinvii reiterati, che hanno reso evidente – come affermato dall’avvocato Zacharias Kesses, difensore di sei degli imputati – come “al cuore di questo caso vi sia un tentativo delle autorità di criminalizzare l’assistenza umanitaria, al fine di allontanare da Lesbo tutte le organizzazioni attive nel settore”. Per l’attività volontaria di salvataggio di vite umane svolta nell’ambito delle operazioni di search and rescue, i ventiquattro operatori umanitari sono imputati dei reati di costituzione e partecipazione a un’organizzazione criminale ai sensi dell’articolo 187 del Codice Penale, di favoreggiamento dell’ingresso irregolare di cittadini stranieri ai sensi degli articoli 29 e 30 della Legge sugli Stranieri n. 4251/2014, nonché di riciclaggio di denaro ai sensi degli articoli 1, 2, 4 e 45 della legge n. 3691/2008; in caso di condanna, essi rischiano pene detentive fino a venti anni di reclusione immediata. Le accuse si fondano prevalentemente sull’attività della Emergency Response Centre International (ERCI) – di cui gli imputati facevano parte – organizzazione civile di soccorso regolarmente registrata, attiva tra il 2015 e il 2018 lungo la rotta di attraversamento dalla Turchia verso la Grecia, mediante l’impiego di due imbarcazioni, turni di avvistamento notturno e servizi di assistenza medica e logistica. È opportuno sottolineare che la ERCI operava in collaborazione con la Guardia Costiera Ellenica. A partire dal 2018, è stata avviata una persecuzione penale abusiva nei confronti degli operatori umanitari, caratterizzata da gravi vizi procedurali e sostanziali, in aperto contrasto con i principi fondamentali del diritto penale e con gli obblighi internazionali di soccorso in mare. Ne sono prova, tra l’altro, le condizioni della custodia cautelare antecedenti al rilascio in attesa della prosecuzione del procedimento – con fino a diciotto persone per stanza e soli due servizi igienici – la mancata traduzione dell’atto di accusa e di altri documenti essenziali in una lingua comprensibile agli imputati, l’assenza di interpreti durante le udienze, la vaghezza delle accuse, prive di una puntuale individuazione delle responsabilità individuali e affette da errori temporali, nonché i rinvii pluriennali del processo. La presenza di tali vizi ha attirato l’attenzione della comunità internazionale: Amnesty International ha più volte chiesto l’archiviazione di tutte le accuse, oltre che essere presente al processo, così come altre organizzazioni per i diritti umani, tra cui Human Rights 6. Durante l’udienza di dicembre 2025 si sono tuttavia registrati alcuni segnali di miglioramento, tra cui la presenza dell’UNHCR, di due ufficiali della Guardia Costiera – interrogati dagli avvocati al fine di chiarire ai giudici il contesto delle operazioni di soccorso – nonché dei liaison officers e del comandante della Guardia Costiera di Lesbo. Il processo è stato tuttavia nuovamente rinviato ai giorni 16 e 17 gennaio 2026. Questo caso non costituisce un’anomalia nel contesto europeo: nel solo 2024, almeno 142 persone – di cui 62 in Grecia – sono state deferite alla giustizia per la loro attività di assistenza umanitaria 7. Tale tendenza crescente appare chiaramente riconducibile a una precisa volontà politica di eludere la tutela dei diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati, anche attraverso la sistematica mancata protezione e criminalizzazione dell’azione umanitaria. Ancora più allarmante è il fatto che le persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare siano soprattutto i sopravvissuti a naufragi. Secondo PICUM 8, l’84% dei soggetti sottoposti a imputazione per attraversamento irregolare delle frontiere viene incriminato per aver guidato un’imbarcazione o condotto un veicolo oltre confine, ovvero per una presunta assistenza nella gestione dei passeggeri a bordo. Nel solo 2024, tali procedimenti hanno coinvolto 91 persone – di cui 45 in Grecia – e si sono svolti con una durata media di appena dieci minuti, spesso in assenza di un’adeguata traduzione e di un’effettiva istruttoria probatoria con imputati detenuti prima ancora dell’inizio del processo 9. Ciò evidenzia una chiara volontà di criminalizzare la condizione stessa di migrante e di penalizzare la loro fuga. Come afferma Free Humanitarians, ONG impegnata nella tutela degli operatori umanitari vittime di criminalizzazione per la loro assistenza alle persone in movimento, le autorità, anziché perseguire attività umanitarie regolarmente registrate e autorizzate, dovrebbero riconoscere e valorizzare le competenze e le risorse che le organizzazioni non governative mettono a disposizione – soprattutto laddove le risposte statali risultino carenti o inefficaci. 1. Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo A.R.E. contro Grecia 15783/21, 7 gennaio 2025 ↩︎ 2. Vedi, tra l’altro: Greek Council for Refugees (2024), At Europe’s Borders: Pushbacks Continue as Impunity Persists; AIDA (2025), Country Report on Greece – Update on 2024 ↩︎ 3. Grecia: archiviare le accuse contro Seán Binder, Amnesty International (17 novembre 2025) ↩︎ 4. Documentario “La storia di Seán Binder” ↩︎ 5. Front Line Defenders – case page ↩︎ 6. Watch Trial of aid workers accused of migrant smuggling set to start on Lesvos, eKathimerini (4 dicembre 2025); Solidarity on Trial in Greece, HRW (3 dicembre 2025) ↩︎ 7. PICUM (2025). At least 142 people criminalised for helping migrants in Europe in 2024 ↩︎ 8. At least 142 people criminalised for helping migrants in Europe in 2024, Picum (aprile 2025) ↩︎ 9. Ibid ↩︎
La sospensione dei diritti come paradigma di frontiera
ROBERTA CECCONI 1 La sospensione dei diritti delle persone migranti alle frontiere e l’arma del “Paese terzo sicuro” hanno contraddistinto l’approccio securitario europeo, specialmente nell’ultimo anno. Quali prospettive si aprono per il nuovo Patto europeo su migrazione e asilo 2026? In Europa il 2025 non ha fatto altro che confermare la tendenza, già dominante, a serrare le proprie frontiere e, complementarmente, a rafforzare le deportazioni verso i Paesi terzi di origine, che i Governi continuano a definire “rimpatri”. Solamente nel secondo trimestre del 2025 gli ultimi aggiornamenti Eurostat 2 riportano che sono state 116 495 le persone immigrate da un Paese terzo per cui è stato predisposto un ordine di rimpatrio, con una percentuale di incremento del 3,6% rispetto allo stesso trimestre nel 2024. I primi sette Paesi europei ad emettere tali sentenze sono stati Francia (34 760), Spagna (14 545), Germania (14 095), Olanda (7 300), Belgio (6 770), Grecia (5170) e Italia (5135), mentre i Paesi terzi di destinazione a dominare i dati sono Algeria, Marocco, Turchia, Siria, Mali, Afghanistan e Tunisia. Una tale stretta securitaria non fa che rivolgere lo sguardo al nuovo Patto europeo su migrazione e asilo, che entrerà in vigore il prossimo giugno 2026 e che imporrà una virata in termini restrittivi e di controllo nel sistema di cooperazione europea in materia di asilo, gestione delle frontiere e mobilità. Come enunciato nella guida diffusa dall’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) 3, i tre nuclei attorno a cui sarà implementata questa legislazione sono: contenimento, esternalizzazione e riforma del principio di solidarietà. Nel suo contributo alla guida ASGI, Andreina de Leo spiega come la frontiera venga ri-confermata, all’interno di tale Patto europeo, quale «luogo in cui si decide il destino delle persone», in cui un controllo biopolitico sempre più stringente ratifica la detenzione quale parte strutturale del sistema. Per le persone provenienti da Paesi “sicuri” vengono confermate procedure approssimative e accelerate, con esiti di espulsione prevedibili. Si rafforza la «politica di esternalizzazione di responsibilità» a Paesi terzi, aprendo così la possibilità di rimandare una persona verso un Paese differente da quello di provenienza. Per quanto riguarda il principio di solidarietà, viene riaffermata la logica del “primo ingresso”: «Italia, Grecia e Spagna continueranno a sostenere la responsabilità principale nell’esame delle domande, mentre la solidarietà introdotta è obbligatoria ma flessibile», dunque a discrezione dei singoli Paesi membri. Tale solidarietà potrà assumere perfino la forma di supporto a Paesi sotto pressione o finanziamenti a Paesi terzi in chiave di contenimento. Un tale consolidamento di esternalizzazione delle frontiere ha già contraddistinto l’approccio dei singoli Paesi membri. Primo fra tutti è l’esempio degli accordi tra Italia e Albania, che ha visto il finanziamento dei due centri di Shengjin e Gjadër, con lo scopo di trattenere, identificare e reimpatriare migranti provenienti da Paesi considerati “sicuri”, ma poi di fatto trasferendovi anche richiedenti asilo con procedure già avviate. In questo stesso clima, lo scorso luglio 2025 con la legge 5218/2025 il Governo greco ha sospeso per una durata di tre mesi l’accesso all’asilo per le persone provenienti dai Paesi del Nord Africa, con l’intenzione di scoraggiarne l’arrivo tramite la “nuova” rotta che della Libia si dirige verso le isole di Creta e Gavdos, decretandone l’immediata detenzione ed espulsione e violando in pieno l’Art.14 previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti umani. Approfondimenti IN GRECIA VIENE PREVISTO IL CARCERE PER I RICHIEDENTI ASILO IN RIGETTO Analisi della nuova legge che penalizza e criminalizza l'ingresso e il soggiorno nel Paese Giulia Stella Ingallina 22 Ottobre 2025 L’ultimo report del progetto Operazione Colomba 4 attivo in Grecia denuncia che anche dopo l’automatico decadimento di tale legge allo scadere dei tre mesi, le persone arrivate tra luglio e ottobre si sono viste comunque private della possibilità di fare domanda di asilo o hanno ricevuto misure di espulsione tramite procedimenti accelerati. A riconferma di quanto il concetto di “Paese terzo sicuro” costituisca un vero e proprio dispositivo flessibile, strategico e coercitivo in mano ai Governi europei e ai loro Alleati, il Lesvos Legal Centre, ha denunciato nel marzo 2025 5 lo stato di limbo in cui sono stati relegati i destini dei richiedenti asilo siriani, in seguito alla caduta del regime di Al-Assad, prolungando il loro soggiorno-detenzione nel Centro Chiuso ad Accesso Controllato dell’Isola a più di un anno 6. La sospensione delle procedure di asilo per i migranti siriani dimostra quanto l’arma legislativa del “Paese sicuro” costituisca una minaccia costante e quanto le vite delle persone migranti rimangano, dopo tutti questi anni, sempre più appese ad un filo. Tale precarietà non viene mai davvero arginata, e le persone migranti sono costantemente scrutinate e costrette ad esibire la propria legittimità, anche dopo l’ottenimento dei documenti. Il recentissimo e gravissimo ordine di deportazione per l’Egitto emesso nei confronti di Mohammed Shahin da parte del Ministero dell’interno italiano, che lo ha rinchiuso nel CPR di Caltanissetta dal 24 Novembre 2025 e rilasciato solo il 15 dicembre, rappresenta un’estrema virata repressiva, islamofoba e razzista, una minaccia per l’intera società civile di immigrati e musulmani in Italia, e un messaggio per chiunque eserciti la libertà di esprimere pubblicamente le proprie idee. Giurisprudenza italiana/Notizie MOHAMED SHAHIN LIBERO: SMONTATA LA TESI DEL VIMINALE SULLA “PERICOLOSITÀ SOCIALE” Corte d'Appello di Torino, ordinanza del 15 dicembre 2025 Redazione 16 Dicembre 2025 Come ha descritto nel dettaglio Amnesty International, lanciando una campagna in difesa di Shahin 7: «Al sig. Shahin è stato revocato il permesso di soggiorno europeo di lunga durata ai sensi dell’art.13, comma 1 del Testo unico sull’immigrazione, che […] introduce la possibilità di espellere i cittadini stranieri qualora presentino un profilo di pericolosità sociale o costituiscano una minaccia per la sicurezza nazionale. Le accuse rivolte al sig. Shahin, che sono alla base del decreto di espulsione, includono “l’appartenenza a un’ideologia estremista” e l’aver partecipato a un blocco stradale durante una manifestazione contro il genocidio del popolo palestinese a maggio 2025 […] La richiesta di protezione internazionale che ha presentato a seguito della revoca del permesso di soggiorno è stata rigettata a seguito di un procedimento di esame fortemente accelerato, sul quale ha certamente pesato la classificazione dell’Egitto come “Paese di origine sicuro» Sempre Amnesty ha denunciato che: «L’inconsistenza dei fatti contestati a Shahin per giustificare il procedimento di espulsione emesso contro di lui […] rappresenta un caso allarmante di strumentalizzazione del diritto in chiave repressiva e di repressione del dissenso pacifico per mezzo della normativa in materia di sicurezza nazionale». Questi “esercizi di coercizione” non rappresentano altro che il dispiegarsi anticipato di politiche di esplicita criminalizzazione che troveranno terreno ancora più fertile con le misure securitarie preannunciate dal Piano europeo su migrazione e asilo per il 2026. Del resto, tali provvedimenti non possono essere analizzati separatamente da altri disegni di legge varati nell’ultimo anno proprio in Italia e in Europa: si pensi al DDL Sicurezza (D.L. n. 48/2025) 8 e al DDL Gasparri 9 in materia di antisemitismo in Italia, che impongono nette restrizioni all’esercizio della libertà collettiva, individuale e di pensiero, o alla nuova Riforma sull’asilo 10 approvata dal Parlamento greco lo scorso 3 settembre, che accresce la stretta penale sul “soggiorno irregolare”, o ancora al ritorno della leva militare in Germania 11. Di fronte a un tale scenario, l’opposizione civile, umanitaria e internazionale deve dimostrarsi coesa e consistente, poiché è evidente ormai come, da Gaza alle frontiere europee, Diritti umani e Diritto interazionale perdano sempre più legittimità a cause dell’operato dei Governi occidentali. 1. Ho approfondito, tanto nei miei studi di Antropologia presso l’Università di Torino quanto nelle mie attività personali, temi quali migrazioni, violenze di frontiera, detenzione e diritti delle persone migranti. Ho trascorso vari mesi sull’isola di Lesbo entrando in contatto con realtà che da un decennio si occupano di raccogliere testimonianze e di denunciare le violenze di frontiera ↩︎ 2. Leggi i dati ↩︎ 3. Patto UE migrazione e asilo: Guida rapida per orientarsi ↩︎ 4. La rotta migratoria verso Creta e Gavdos – Report 2025 Operazione Colomba (23 novembre 2025) ↩︎ 5. Trapped in Limbo: The Inhumane Freeze of Syrian Asylum Claims – Legal Centre Lesvos (13 marzo 2025) ↩︎ 6. Reception and Identification Centers (RIC) ↩︎ 7. Stop all’espulsione di Mohamed Shahin verso l’Egitto ↩︎ 8. Il DL sulla Gazzetta Ufficiale ↩︎ 9. Atto Senato n. 1627 ↩︎ 10. Greece passes draconian legislation with prison terms for rejected asylum seekers – The Guardian (3 settembre 2025) ↩︎ 11. Bundestag stimmt für neues Wehrdienstgesetz ↩︎
Seán Binder rischia vent’anni di carcere per aver salvato vite
È possibile rischiare vent’anni di carcere per aver aiutato delle persone a non morire in mare? È quello che sta accadendo a Seán Binder, 31enne tedesco cresciuto in Irlanda, esperto di soccorso subacqueo. Tutto inizia nel 2018 a Lesbo, in Grecia, quando viene arrestato dalla polizia insieme alla rifugiata siriana Sarah Mardini e accusato di vari reati, alcuni dei quali molto gravi. Passa 106 giorni in carcere fino al dicembre 2018, quando esce su cauzione. Da allora si apre per lui un percorso fatto di indagini, perquisizioni, informazioni parziali quando non del tutto assenti. Le accuse legate a reati minori – falsificazione, spionaggio, uso illegale delle frequenze radio – vengono annullate nel gennaio 2023 per vizi procedurali, ossia la mancata traduzione degli atti. L’impianto accusatorio connesso ai reati più gravi è ancora in piedi. Il processo si apre il 4 dicembre. Seán deve difendersi dalle accuse di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, appartenenza a un’organizzazione criminale e riciclaggio e rischia fino a 20 anni di carcere. Oggi Seán vive a Londra e insieme a Valeria Solarino siamo andati a trovarlo per farci raccontare la sua storia. Valeria Solarino ha curato la regia del video; le riprese e il montaggio sono di Anna Coccoli e le musiche sono a cura dei Mokadelic. “Se vedi qualcuno annegare, lo aiuti” Seán Binder ha scelto di andare in Grecia nel 2016, quando aveva 23 anni. Di fronte ai blocchi, ai respingimenti, all’indifferenza dell’Europa nei confronti delle persone migranti e richiedenti asilo che perdevano la vita in mare, ha pensato che quell’Europa non lo rappresentava ed è andato a Lesbo per attivarsi con una Ong locale. Il caso di Seán rientra in una dinamica di criminalizzazione della migrazione e di chi opera in solidarietà con le persone migranti, richiedenti asilo e rifugiate. Un approccio che si ritrova trasversalmente in tutta Europa e che, attraverso un uso distorto della normativa, colpisce singoli individui e Ong. Chi opera in solidarietà verso altre persone è in realtà un difensore dei diritti umani e, come sancito dall’omonimo Protocollo delle Nazioni Unite, il suo lavoro deve essere tutelato, non ostacolato. Siamo al fianco di Seán Binder e di tutte le persone criminalizzate solo per aver aiutato altri esseri umani. La solidarietà non è reato! Fai sentire la tua vicinanza a Seán, mandagli un messaggio e noi glielo consegneremo di persona. Cosa dice il diritto internazionale La lotta al traffico di esseri umani, su cui generalmente si basano i processi di criminalizzazione della solidarietà, dovrebbe al contrario incardinarsi nella creazione di percorsi di accesso regolari e sicuri, che tutelino i diritti delle persone in fuga. Le norme adottate dall’Unione Europea nel 2002 con l’obiettivo dichiarato di reprimere il traffico di esseri umani armonizzando la legislazione degli Stati membri in questo ambito – note come “pacchetto facilitatori” – e su cui attualmente sono in fase di negoziazione alcune proposte di riforma, devono essere in linea con il diritto internazionale: secondo il Protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di esseri umani, perché una condotta possa essere soggetta a criminalizzazione deve esserci l’intenzione “di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o materiale di altro genere” (articolo 6). Il riferimento esplicito alla necessità che vi sia l’elemento del profitto affinché una persona possa essere perseguita penalmente è volto a tutelare le persone migranti, i loro familiari, le Ong e i difensori dei diritti, riconoscendo inoltre che l’attraversamento irregolare delle frontiere è spesso l’unica possibilità per le persone in pericolo. L’attuale quadro normativo europeo e dei Paesi membri ha invece consentito la criminalizzazione e il perseguimento penale di chi agisce in solidarietà. Approfondisci il nostro lavoro sul tema.   Amnesty International
L’integrazione come pratica di esclusione
ELETTRA MARIA NICOLETTI 1 Il presente articolo è estratto da una ricerca svolta ai fini del conseguimento della laurea magistrale in Antropologia culturale ed etnologia e nasce da un periodo di volontariato svolto ad Atene, con un’associazione che si occupa di fornire supporto alle soggettività in movimento che approdano nella capitale greca. In particolare, si sviluppa una riflessione sul tema dell’integrazione utilizzando come punto di partenza le teorie proposte dal sociologo Willem Schinkel nell’articolo Against “immigrant integration”: for an end to neocolonial knowledge production (2018) e nel testo Imagined societies. A Critique of Immigrant Integration in Western Europe (2017). Sebbene le teorie dell’autore possano risultare fortemente radicali, offrono un punto di vista di critico sul tema dell’integrazione e possono essere adattate al contesto greco ed europeo in generale. L’articolo nasce da un progetto di più ampio che ha lo scopo di analizzare il tema della salute delle soggettività in movimento che approdano in Grecia, dimostrando come questa possa essere garantita non solo da interventi di carattere strettamente legati all’ambito medico. Durante il periodo di permanenza sul campo si sono sviluppate, insieme ai partecipanti alla ricerca, numerose riflessioni sul tema dell’integrazione in quanto argomento spesso utilizzato, tanto nel discorso pubblico politico, quanto nel senso comune, quando si parla di soggettività in movimento. Avviare un processo di decostruzione del concetto di integrazione costituisce un importante punto di partenza per sottolineare la necessità di politiche di accoglienza inclusive e rispettose della salute e del benessere delle soggettività in movimento. Parole chiave: integrazione, migrazione, inclusione, esclusione, società, individui, contesto sociale, accoglienza, diversità, relazione. Quando si parla di migrazione e accoglienza emerge frequentemente il tema dell’integrazione. Nelle scienze sociali l’integrazione rappresenta «il processo attraverso il quale gli individui diventano parte integrante di qualsiasi sistema sociale, aderendo in tutto in parte ai valori che ne definiscono l’ordine normativo» 2. Si sente spesso dire che le soggettività in movimento non vogliono integrarsi, sono cioè persone che si rifiuterebbero di essere parte di un qualche sistema sociale. Tuttavia, questa affermazione genera due quesiti: è possibile rifiutare di integrarsi? Infatti, se si è in possesso di un determinato status giuridico e si vive in un certo contesto si è comunque sottoposti a delle leggi, che non decadono nel momento in cui una persona rifiuta di seguirle. Il secondo quesito è: che tipo di costo ha l’integrazione che immaginiamo nel nostro senso comune per una persona migrante? Così concettualizzata, l’integrazione appare qualcosa che pone le soggettività migranti davanti a un ultimatum: rinunciare alla loro identità, alla loro storia per immergersi in una cultura nuova, che sembra essere concepita come gerarchicamente migliore. Questo perché, sempre seguendo il senso comune, chi migra ha deciso di lasciare il proprio paese d’origine ma se vi fosse rimasta non avrebbe dovuto sconvolgere la propria esistenza. Questo tipo di sguardo sui fenomeni migratori risulta molto diffuso, nonostante rimandi a una concezione miope dei motivi che possono portare un individuo a migrare, spesso legati a profonde cause storiche che influenzano le vicende personali. Inoltre, quando “noi” bianchi, europei emigriamo non siamo chiamati a rinunciare alla nostra identità, ci sentiamo in qualche modo liberi di non doverci integrare. Andando oltre lo sguardo che concepisce le culture altre unicamente come una versione meno evoluta della propria, la vera domanda da porsi, osservando i migranti che approdano in Grecia è: un migrante, indipendentemente dalla sua intenzione di voler rimanere o meno nel paese di approdo, in che tipo di sistema sociale è chiamato a integrarsi? Il richiedente asilo che arriva in Grecia affronta un lungo e tortuoso iter fatto di identificazioni, pratiche burocratiche e racconto dettagliato della propria storia di fuga, al termine del quale, se ha successo, ottiene lo status di rifugiato. Questo percorso ha delle tempistiche variabili e durante l’intero periodo il richiedente asilo vive all’interno di un campo di accoglienza sovraffollato, posto in un luogo isolato, condividendo con altre persone container insalubri e danneggiati, con pochissime possibilità di accedere all’assistenza medica se ne ha bisogno 3, con un solo pasto al giorno, quasi del tutto sprovvisto di trasporti per raggiungere le città vicine e senza un supporto linguistico per poter comunicare nel campo e al di fuori. Da numerose analisi risulta come continuano a scarseggiare l’accesso alla casa, al supporto medico e ai beni di prima necessità come cibo e vestiti, anche una volta ottenuti i documenti. Possiamo davvero chiedere alle soggettività in movimento di integrarsi a un sistema così profondamente disfunzionale? Viene imposta l’illusione che la rinuncia della propria identità sia l’inizio della costruzione di una nuova identità politica e sociale restituendo in cambio isolamento e abbandono. Per riflettere sul tema dell’integrazione risultano particolarmente interessanti le teorie proposte dal sociologo Willem Schinkel, secondo il quale la ricerca su migrazione e integrazione delle soggettività migranti in Europa occidentale avviene all’interno di un discorso pubblico “altamente tossico”. Sebbene lo studioso prenda come modello di riferimento i Paesi Bassi, le sue teorie sono in buona parte applicabili ad altre realtà europee e ai paesi di frontiera come la Grecia. Secondo il sociologo l’integrazione risulta problematica sia quando viene descritta come una modalità politica di inserimento dei migranti in una nuova società, sia quando viene utilizzata dalle scienze sociali come concetto per analizzare tali processi. Nelle scienze sociali, infatti, la società è concepita come un insieme coerente mentre l’integrazione costituisce l’adattamento di alcune parti (gli individui) a un tutto (la società). Questa concezione organicista concepisce in maniera dualistica la società e i suoi membri, ciò, secondo Schinkel ha l’effetto di individualizzare l’integrazione: non è più la proprietà di un generico tutto sociale ma la caratteristica di un singolo individuo. In questa problematica prospettiva, sono gli individui ad avere la possibilità di essere – o non essere – integrati in vari gradi. Questa rappresentazione deriva da una concezione neoliberale della società per cui la mancanza di integrazione viene attribuita ai migranti stessi. Secondo Schinkel risulta bizzarro considerare l’integrazione come la proprietà del singolo proprio perché il termine opposto, disintegrazione, non è applicabile ai membri di una società. Si può dire di un insieme che questo sia integrato o disintegrato, ma non si può considerare un individuo disintegrato, a meno che non lo si concepisca come un corpo che si disintegra dal punto di vista biologico. Per questo l’integrazione non può descrivere lo stato di un individuo, una sua scelta. Eppure non solo gli individui vengono considerati come non integrati, ma anche integrati in diversi gradi. L’idea di questa suddivisione serve per fornire una chiarezza concettuale al termine integrazione, che rimane privo di antitesi. L’argomentazione diviene maggiormente problematica quando le misurazioni individuali vengono estese a un intero gruppo. Quante volte siamo incappati in luoghi comuni secondo cui, ad esempio, i nigeriani, ovvero tutti i provenienti dalla Nigeria, sono meno in grado di integrarsi rispetto ad altri migranti? Per non parlare di come l’Islam o in generale una credenza religiosa differente rispetto a quella del paese di ospitante, viene concepita come motivo di impossibilità di integrazione. È forte la tendenza a suddividere i migranti in gruppi etnici o religiosi, per cui i congolesi, gli afghani, i somali, gli iraniani o i musulmani potrebbero avere diversi livelli di integrazione, in virtù della loro appartenenza etnica o del loro credo religioso. Così, secondo Schinkel l’integrazione appare come una forza individualizzante se la si considera come caratteristica del singolo e de-individualizzante quando si estende a interi gruppi sociali. Adottando questa prospettiva organicista si arriva a sostenere una linea di pensiero identitaria in cui l’etnia diviene un surrogato della razza e si trascurano le differenze. L’effetto di tutto ciò è che la diversità non è più una ricchezza costitutiva dell’universo sociale, ma una minaccia per esso. La differenza attribuita alle soggettività in movimento non è mai discussa in una dinamica relazionale, ma diviene un problema e una responsabilità di coloro che, si pensa, introducano queste differenze nella società, che sarebbe altrimenti un insieme immacolato, coerente e immutato. Nel caso della Grecia e anche di molti altri paesi europei la marcatura della differenza tra la popolazione ospitante e le soggettività in movimenti è resa evidente da una serie di politiche sicuritarie attuate dai governi. La narrazione costruita sul tema della migrazione contribuisce a costruire l’immagine del migrante come potenzialmente pericoloso, una minaccia. Quante volte abbiamo sentito parlare di migranti irregolari che approdano sulle “nostre” coste? Questo tipo di narrazione dall’effetto fortemente deumanizzante è un artificio retorico, anche facilmente smontabile, ma che tende a parlare alla pancia di cittadini spesso poco informati sul tema e già preoccupati per le condizioni economiche dei propri paesi. A smontare la narrazione sarebbe sufficiente parlare del fatto che è quasi del tutto impossibile raggiungere l’Europa in maniera regolare, vista la mancata possibilità di ottenere visti da moltissimi paesi da cui le persone migranti provengono e la mancanza di corridoi umanitari sicuri e legali. Inoltre, una volta raggiunti i paesi ospitanti sono evidenti le politiche di confinamento spaziale dei corpi delle soggettività migranti nei campi di accoglienza. Questi luoghi sono stati, negli anni, progressivamente allontanati dai centri abitati e spostati in zone sempre più remote e lontane dai centri cittadini e dalla maggior parte dei servizi, anche di base. Si tratta di strutture dotate di ultratecnologici (e ultracostosi) impianti per il controllo degli ingressi e degli spazi interni. Tuttavia, la presenza di queste attrezzature non contribuisce ad alleviare il clima di sofferenza e insicurezza che le persone sperimentano all’interno dei campi. La loro utilità sembra essere unicamente quella di creare una linea di demarcazione, una differenza tra coloro che vivono fuori, da quelli da quelli che vivono dentro. In poche parole, la pratica del confinamento è necessaria per la tutela dei cittadini dei paesi ospitanti, non tanto per chi abita quelle strutture. Proseguendo con il ragionamento di Schinkel, molto spesso anche le stesse critiche mosse al tema dell’integrazione sono fallimentari: esse non mettono mai in discussione la divisione netta e dualistica tra la società e i suoi membri, reiterando il dualismo inclusione/esclusione. Per Schinkel questa coppia di opposti è illusoria, perché feticizza la possibilità che una parte sia integrata nel tutto, assumendo automaticamente che sia possibile la sua esclusione. Inclusione ed esclusione rappresentano, in realtà, una differenziazione nell’accesso a varie forme di capitale, cioè il raggiungimento di differenti posizioni sociali. Esclusione e inclusione sono due modalità di relazione. Così, l’intera società diventa una cofiction: una forma di immaginazione sociale, la finzione di un insieme stabile in cui si convive. Questa cofiction esiste grazie a un lavoro di differenziazione, che serve a separare un presunto interno da un esterno, che permette di definire chi e che cosa fa parte – o meno – della società. Il fatto che la società sia vista come un corpo che deve funzionare in modo armonioso presuppone che la differenza, costituita dalle soggettività migranti, sia qualcosa che minaccia la stabilità dell’insieme sociale, invece di considerarla parte costitutiva di essa. Secondo Schinkel la società non è qualcosa di integro e stabile, ma un’entità relazionale in continuo cambiamento, formata da differenze e incontri tra persone. A dimostrazione una strategia retorica presente in Grecia e in altre realtà europee è quella di parlare di “crisi migratoria”. Questa modalità di costruzione del discorso pubblico-politico mobilità una modalità di gestione del fenomeno esclusivamente emergenziale e non strutturale, garantendo scarse tutele e risorse. Analizzare la problematicità del concetto di integrazione permette di sottolineare la necessità di superare l’idea di crisi, normalizzando i movimenti migratori e promuovendo politiche che favoriscano l’interazione tra tra migranti e popolazione locale. L’idea stessa di società concepita come un insieme idealizzato, a cui tutti devono aspirare, agisce rafforzando gerarchie sociali e divisioni di potere. La prospettiva di Schinkel offre una critica radicale al modo in cui le società occidentali immaginano se stesse, mostrando come i discorsi prodotti in questo ambito non siano mai neutrali. Si tratta di strumenti di potere che legittimano il controllo e la subordinazione di determinati gruppi sociali, come le soggettività migranti. In questo senso, parlando di integrazione ci si può stabilire un collegamento diretto con le politiche statali vigenti in materia di migrazione. Cosa accade, infatti, nel momento in cui gli individui vengono etichettati come non integrati? Si azzerano le responsabilità politiche presenti nella gestione del fenomeno e si rappresentano i migranti come soggetti intrinsecamente carenti. Nel processo di integrazione le soggettività in movimento sono continuamente spinte a dimostrare di meritare l’appartenenza sociale, attraverso gli iter burocratici. Le storie che i migranti raccontano devono essere accettabili e coerenti, espresse con un linguaggio appropriato, dettagliate, confermate da documenti e segni sui corpi. Ciò svela come il tema dell’integrazione, tanto nella ricerca, quanto nel discorso pubblico, non contribuisce solo a descrivere, ma anche a plasmare condizioni di esclusione. Le soggettività migranti vengono poste in una continua condizione di prova sociale, mentre le società ospitanti appaiono neutre e immutabili. Questo approccio, oltre ad aumentare il razzismo sistemico, rischia di impedire la produzione di narrazioni che vedono la migrazione non come una minaccia da gestire, ma come un’opportunità di trasformazione sociale. Le politiche greche mancano di una strategia di integrazione organica e a lungo termine, che agisca su problematiche strutturali. I programmi di accoglienza sono frammentati, quasi del tutto assenti e dipendenti dai finanziamenti dell’Unione Europea. In questo quadro, le difficoltà burocratiche, le barriere linguistiche e le scarse opportunità lavorative limitano le capacità dei migranti di potersi inserire pienamente nel nuovo contesto sociale. Questo, a sua volta, conduce a reiterare una narrativa di inadeguatezza delle soggettività in movimento e alimenta politiche discriminatorie nei loro confronti. L’adattamento al contesto di accoglienza non dovrebbe significare perdere la propria identità, rinunciando al proprio passato e non si può ridurre l’integrazione all’apprendimento di nuove abilità. L’accoglienza dovrebbe essere basata sulla costruzione di relazioni sociali qualificate e qualificanti, che possano favorire un processo di trasformazione, in cui la differenza e l’altro vengono concepiti in termini di ricchezza. Spesso si guarda alla migrazione come evento traumatico, per via del fatto che le soggettività in movimento fuggono spesso da contesti violenti. Tuttavia, per pianificare un adeguato avvicinamento alla società di accoglienza, è necessario considerare l’impatto che questi contesti sociali hanno sulle soggettività migranti. Il tema della migrazione, infatti, non ci racconta solo del perché le persone si allontanano dai loro paesi di origine, ma ci interroga sullo stato di benessere delle democrazie dei paesi ospitanti, che spesso non si dimostrano all’altezza dei valori su cui esse stesse si fondano. Per questo, l’integrazione non è da considerarsi come una qualità individuale, bensì come una responsabilità politica e sociale. Questa prospettiva deve essere volta a inaugurare approcci partecipativi con l’obiettivo di creare un contesto in cui, grazie a politiche maggiormente inclusive, le persone saranno in grado di negoziare i termini della propria esistenza, per poterne definire da sé il senso e il valore. BIBLIOGRAFIA Costantini, Osvaldo. 2016. “La politica e la sua materia. Didier Fassin, Ripoliticizzare il mondo”. AM Rivista della società italiana di antropologia medica 41:289-302. European Union Agency for Asylum (EUAA). 2024. “Asylum report 2024. Annual Report on the Situation of Asylum in the European Union”. Fassin, Didier. 2019. Le vite ineguali. Quanto vale un essere umano. Milano:Feltrinelli. Fassin, Didier, Rechtman, Richard. 2020. L’impero del trauma. Nascita della condizione di vittima. Milano:Meltemi. Mencacci, Elisa. 2014. “Riparare storie. Istituzionalizzazione della richiesta d’asilo e questioni cliniche”. AM Rivista della Società italiana di antropologia medica 38:397-414. MIT-Mobile Info Team. 2024. “Voices from the Camps: Living Conditions and Access to Services in Refugee Camps on the Greek Mainland”. Sayad, Abdelmalek. 2002. La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato. Milano:Raffaello Cortina Editore. Schinkel, Willem. 2017. Imagined societies. A Critique of Immigrant Integration in Western Europe, Cambridge:Cambridge University Press. Schinkel, Willem. 2018. “Against immigrant integration: for an end to neocolonial knowledge production”. Comparative Migrant Studies 6:31. 1. Mi sono laureata in antropologia culturale presso l’università di Bologna a Marzo del 2025. La mia tesi di laurea magistrale nasce da un lavoro di tirocinio svolto ad Atene, in Grecia, in cui partecipato per tre mesi alle attività di un centro di orientamento per rifugiati, richiedenti asilo e persone in movimento che arrivano in città ↩︎ 2. Treccani online, Ultimo accesso 10/11/25 ↩︎ 3. Nel campo di Ritsona, uno dei più grandi della mainland di Atene si conta 1 medico su 97 residenti del campo (MIT, 2024) ↩︎
Strage di Pylos: al via l’azione penale contro i vertici della Guardia Costiera greca
Un comunicato congiunto di sei importanti organizzazioni greche 1 ha annunciato una svolta decisiva nell’inchiesta sul naufragio di Pylos: la Procura d’appello ha accolto i ricorsi presentati dai sopravvissuti e ha aperto un procedimento penale contro quattro alti ufficiali della Hellenic Coast Guard, tra cui l’attuale comandante. Secondo le organizzazioni firmatarie, «la decisione della Procura d’appello ribalta l’archiviazione disposta dal procuratore del Tribunale Navale del Pireo e riconosce la gravità delle omissioni denunciate dai sopravvissuti che avevano presentato ricorso contro l’archiviazione». Gli indagati dovranno rispondere di omissione di soccorso, esposizione a pericolo e omicidio colposo. Il provvedimento stabilisce che saranno contestati «reati gravi e ripetuti» e nello specifico: «a) esposizione seriale per mancato adempimento dell’obbligo legale di soccorrere e assistere persone in pericolo, che ha causato la morte delle vittime; b) esposizione seriale di altre persone per mancato adempimento dell’obbligo legale di soccorrerle e lasciarle indifese; c) omicidio colposo per negligenza per mancato adempimento seriale degli obblighi legali». Le organizzazioni ricordano inoltre che il 16 maggio 2025 era già stato avviato un procedimento penale «contro 17 membri della Guardia Costiera, tra cui alti ufficiali del comando e l’ex capo», un’inchiesta che era stata trasmessa al giudice istruttore competente. Notizie STRAGE DI PYLOS: INDAGATI 17 MEMBRI DELLA GUARDIA COSTIERA GRECA «A due anni dal naufragio, un primo, sostanziale passo verso la giustizia» Redazione 19 Giugno 2025 La nuova decisione conferma molti dei punti sollevati sia nelle denunce sia nei ricorsi dei sopravvissuti, che hanno più volte affermato che «le autorità non solo non sono intervenute tempestivamente, ma hanno messo ulteriormente a rischio le persone a bordo». Secondo l’ordinanza del Procuratore della Corte d’Appello e come sottolineato dai sopravvissuti nelle loro denunce e ricorsi: “[…] è chiaro che le condizioni del peschereccio Adriana erano precarie fin dall’inizio […] la situazione è gradualmente peggiorata e, per quanto riguarda i passeggeri, questi fatti sono stati confermati e sono apparsi chiari fin dall’inizio dell’incidente a tutti coloro che prestavano servizio nel Centro di coordinamento congiunto delle operazioni di soccorso (JRCC) e a tutta la gerarchia (coinvolta nella sua gestione), tuttavia non è stata attivata alcuna operazione di soccorso o di prevenzione dei rischi (l’incidente non è stato nemmeno classificato come “allerta”, ovvero al secondo livello di rischio previsto dalla Convenzione internazionale SAR) durante la prima fase dell’incidente, ovvero dalle ore 11:00 del 13-06-2023 (quando il Centro di coordinamento del soccorso marittimo italiano ha segnalato per la prima volta l’esistenza della nave sovraccarica) fino all’arrivo della nave P.P.L.S.-920 nella zona […]“. Nel frattempo: “[…] si può dedurre che tra la nuova immobilizzazione del peschereccio e il suo capovolgimento, ci sia stato un intervallo di mezz’ora durante il quale il JRCC non ha emesso l’ordine di inviare un MAYDAY, attenendosi alla sua decisione, durante tutta la gestione dell’incidente, che non fosse necessaria un’operazione di soccorso immediata. In questo modo, si è perso tempo prezioso, compromettendo le possibilità di sopravvivenza dei naufraghi, in un momento in cui le azioni del Centro e della nave PPLS 920 rivelano la consapevolezza dell’imminente pericolo di capovolgimento […]”. “[…] i quattro (4) ufficiali […] hanno partecipato attivamente alla gestione dell’incidente, poiché sono stati costantemente e personalmente informati dei suoi sviluppi, hanno partecipato alle riunioni per valutare e pianificare le azioni necessarie e, infine, hanno approvato (come essi stessi ammettono) le decisioni che sono state prese, ciascuno di loro avendo [….] un obbligo giuridico indipendente di proteggere la vita in mare e, per estensione, un obbligo giuridico specifico di soccorso (dato che hanno concordato o almeno condiviso le decisioni specifiche che sono state prese), e qualsiasi deviazione o mancato adempimento di tale obbligo stabilisce la loro responsabilità penale indipendente […], mentre, in altre parole, “[…] avrebbero dovuto rendersi conto, sulla base della loro esperienza, del loro ruolo, delle loro conoscenze specialistiche e delle informazioni a loro disposizione, che si trattava di una nave in pericolo, ma non hanno intrapreso le azioni necessarie e prescritte per classificare la nave come nave in pericolo e attivare i piani operativi prescritti e appropriati [come, ad esempio, Memoranda/Schede operative n. 1 “Nave in pericolo (indipendentemente dalla bandiera) all’interno della SRR greca” e n. 13 “Incidente grave”, ecc.] per il salvataggio delle persone a bordo della nave [….]“. Le organizzazioni fanno notare la valutazione inclusa nella disposizione relativa alla causa del ribaltamento e dell’affondamento della nave, secondo la quale: ”[…] Questa versione del traino (in combinazione con l’ammissione da parte dei membri della nave P.P.L.S. 920 di aver utilizzato una fune – indipendentemente dal fatto che non ammettano che ciò sia stato fatto a scopo di traino o che non sia stato menzionato dai presenti al JRCC nella fatidica notte) è più convincente e plausibile, dato che, d’altra parte (la Guardia Costiera), non viene fornita alcuna spiegazione dettagliata e convincente per l’improvviso (altrimenti) capovolgimento e affondamento del peschereccio. [….] Dato che il mare era calmo, non c’erano navi commerciali di passaggio (che avrebbero potuto causare grandi onde), i movimenti improvvisi e massicci dei passeggeri all’interno del peschereccio (sia verso l’alto che orizzontalmente, a destra o a sinistra) erano quasi impossibili (a causa del sovraffollamento e del relativo divieto di movimento, come spiegato sopra) ma anche ingiustificati, l’improvviso e potente traino da parte della nave della Guardia Costiera sembra essere l’unica causa possibile e attiva che ha portato il peschereccio a compiere (in quel particolare momento) le due brusche virate (a sinistra e a destra), impedendogli di riprendersi e causandone il ribaltamento. […]”. Gli avvocati delle organizzazioni e dei collettivi che rappresentano i sopravvissuti e le famiglie delle vittime della strage hanno espresso «piena soddisfazione per l’accoglimento dei ricorsi e per l’estensione del procedimento penale nei confronti dei quattro alti ufficiali della Guardia Costiera, il cui caso era stato inizialmente archiviato». Infine, considerano «il rinvio a giudizio per reati gravi di 21 membri della Guardia Costiera, compresi i suoi attuali e precedenti capi e altri alti ufficiali, nonché le conclusioni della Procura della Corte d’Appello, uno sviluppo sostanziale e evidente nel processo di rivendicazione delle vittime e di giustizia». 1. Le organizzazioni: Network for the Social Support of Refugees and Migrants; Greek League for Human Rights; Greek Council for Refugees (GCR); Initiative of Lawyers and Jurists for the shipwreck of Pylos; Refugee Support Aegean (RSA); Legal Centre Lesvos ↩︎
Grecia. Quando i diritti diventano reato
Dal 2016, le autorità greche hanno avviato oltre cinquantatré procedimenti giudiziari e indagini nei confronti di organizzazioni della società civile e singoli individui impegnati in attività di assistenza alle persone in movimento. Nel solo 2023, trentuno persone sono state imputate per reati connessi a tali attività. Con procedimenti dalla durata media di circa tre anni e mezzo, la criminalizzazione della solidarietà da parte delle autorità greche incide profondamente sull’operato delle organizzazioni umanitarie e dei difensori dei diritti coinvolti, compromettendo altresì il pieno esercizio dei diritti fondamentali delle persone in movimento. Tale fenomeno si configura come una diramazione diretta del processo di securitizzazione 1 e, più specificamente, come manifestazione della criminalizzazione della migrazione, intesa quale insieme di politiche, norme e prassi amministrative che, fondendo il diritto dell’immigrazione con la logica punitiva del diritto penale, finiscono per trasformare la mobilità umana in una condotta di rilevanza criminale. Attraverso questo approccio, il governo greco ha progressivamente costruito un vero e proprio “diritto penale del nemico”, nel quale la persona migrante non è più riconosciuta come soggetto titolare di diritti, ma viene trattato come potenziale trasgressore, destinatario di un apparato sanzionatorio spesso privo delle garanzie procedurali proprie dello Stato di diritto. Emblematico, in tal senso, è l’emendamento n. 71 della Legge 5218 2 adottato dal governo greco nel luglio 2025, che ha sospeso per tre mesi la possibilità di presentare domanda d’asilo per le persone giunte via mare dal Nord Africa, nonché l’intervento normativo introdotto con la Legge 5226/2025 3, approvata nel mese di settembre 2025, che istituzionalizza la criminalizzazione del soggiorno irregolare. Approfondimenti/Confini e frontiere GRECIA, SOSPENSIONE DELL’ASILO E NUOVA RIFORMA RAZZISTA DEL GOVERNO MITSOTAKIS Atene anticipa la linea più dura del Patto UE Redazione 14 Agosto 2025 In risposta all’implementazione di questa legge draconiana e alle deportazioni da Creta dei richiedenti asilo senza alcun esame individuale delle loro domande, centootto organizzazioni della società civile hanno presentato ricorso cautelare dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 4. Le organizzazioni hanno denunciato la palese incompatibilità di tale sospensione con il diritto internazionale ed europeo, in particolare con il divieto assoluto di refoulement, ottenendo così l’emanazione delle misure provvisorie della Corte del 14 agosto 5, che hanno impedito la deportazione di otto richiedenti asilo sudanesi e, il 29 agosto 6, di quattro richiedenti asilo eritrei, tutti giunti a Creta. PH: Stop Pushbacks Lesvos (4.11.25) Questa vittoria della società civile rappresenta un trionfo dello Stato di diritto e dei diritti umani sulle logiche securitarie della politica migratoria greca. Tuttavia, il Ministro della Migrazione, Thanos Plevris, ha annunciato nuove misure per silenziare le critiche alle politiche del governo: le ONG potrebbero essere rimosse dal registro ufficiale se promuovono politiche migratorie contrarie, contestano decisioni come detenzioni amministrative o sospensioni delle procedure di asilo, o gestiscono i fondi in maniera ritenuta irregolare. Secondo le autorità, queste restrizioni sarebbero giustificate dalla presunta condotta “anticostituzionale” delle organizzazioni, accusate persino di consigliare ai migranti di ignorare l’ordinamento giuridico greco. In realtà, questa misura si inscrive perfettamente nel piano di criminalizzazione avviato dal governo ellenico con l’obiettivo di plasmare uno spazio civico sempre più ristretto per le organizzazioni operanti nell’ambito della solidarietà come evidenziato, tra l’altro, dal rapporto della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Difensori dei Diritti Umani 7, Mary Lawlor, già nel 2023. Tuttavia, contro la criminalizzazione governativa della società civile – che, oltre a danneggiare chi ha bisogno, mina il tessuto stesso della democrazia, come sottolineato da Human Rights Watch 8 – continuano a resistere numerose realtà di solidarietà attiva. Tra queste, a Lesbo, il Community Centre di Paréa (Europe Cares), dal greco “cerchio di amici”, a soli dieci minuti dal campo di Mavrovouni, ridà alle persone in movimento normalità, dignità e senso di comunità. Secondo il team, il centro rappresenta un memorandum quotidiano del potere del lavoro collettivo, uno spazio in cui volontari internazionali e della comunità migrante costruiscono insieme una vera comunità nella solidarietà. Oltre ai servizi offerti, Paréa promuove l’empowerment delle persone in movimento, anche attraverso la partecipazione politica. Un gruppo di volontari attivi sull’isola di Lesvos in Grecia, uniti per lottare contro i pushbacks delle persone in movimento nel Mar Egeo. La loro missione è creare consapevolezza, attraverso proteste e una campagna sui social media, per porre fine a queste pratiche. Profilo IG Il 4 novembre, a Mitilene (sull’isola di Lesbo), si è svolta una manifestazione e commemorazione contro la condotta illegale dei pushbacks in mare e le morti in mare, in seguito alla tragedia del 27 ottobre, che ha visto la morte di quattro persone nelle acque dell’isola. Volontari internazionali, persone in movimento e abitanti locali si sono radunati davanti al mare, ciascuno con una candela in mano, in un potente momento di memoria, solidarietà e resilienza. 1. Con il termine “securitizzazione” della migrazione si fa riferimento al processo attraverso il quale le persone in movimento vengono rappresentate e trattate come una minaccia esistenziale per l’identità nazionale, la sicurezza dello Stato e l’ordine pubblico. Tale processo si fonda su atti linguistici e pratiche istituzionali che mirano a trasferire la questione migratoria dal piano della gestione ordinaria a quello dell’emergenza e della sicurezza. In tal modo, si legittima una gestione eccezionale del fenomeno migratorio, spesso estranea alle procedure democratiche e ai meccanismi ordinari del diritto, e pertanto priva delle garanzie proprie dello Stato di diritto ↩︎ 2. Qui l’emendamento ↩︎ 3. Qui la legge ↩︎ 4. Ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, il ricorso cautelare è una procedura d’urgenza volta all’ottenimento di un provvedimento idoneo a fronteggiare – e, se possibile, a prevenire – il rischio di un’imminente violazione di un diritto garantito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ↩︎ 5. European Court of Human Rights blocks deportation of refugees detained by Greece under unlawful asylum suspension – RSA (agosto 2025) ↩︎ 6. New ECtHR decision: Greece prohibited from deporting refugees before they have had access to asylum procedure – RSA (settembre 2025) ↩︎ 7. Leggi il rapporto ↩︎ 8. Eva Cossé, (2025). “Greece’s Latest Assault on Civil Society. EU Action Needed to Protect Civic Space”, Human Rights Watch ↩︎