Il diritto d’asilo a Trieste: rotta balcanica e crisi dei diritti (seconda parte)
(Continua dalla prima parte)
Un ulteriore profilo riguarda l’applicazione delle procedure accelerate di
frontiera a Trieste dopo il 12 giugno 2026.
L’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 individua specifiche condizioni per
il ricorso a tali procedure, collegate, tra l’altro, agli attraversamenti delle
frontiere esterne e alle zone di transito. Trieste, tuttavia, si trova lungo una
frontiera interna dello spazio Schengen. Il temporaneo ripristino dei controlli
non determina automaticamente la trasformazione di una frontiera interna in
frontiera esterna dell’Unione.
La questione è stata oggetto di controversie giudiziarie, anche in relazione
all’individuazione delle zone di frontiera o di transito e alla normativa
nazionale di attuazione. Il decreto del Ministero dell’interno del 21 luglio
2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, ha integrato
l’individuazione di tali zone, senza tuttavia eliminare la necessità di
verificare, nei singoli procedimenti, il rispetto dei presupposti stabiliti dal
diritto europeo.
Durante la conferenza, Schiavone ha riferito che diversi ricorsi cautelari
presentati a Trieste sono stati accolti, con il conseguente superamento, nei
casi esaminati, dell’inquadramento nella procedura accelerata di frontiera. Si
tratta di interventi giurisdizionali rilevanti, che dimostrano quanto sia
indispensabile il controllo del giudice sulla legittimità dell’azione
amministrativa.
A rendere particolarmente delicata la questione contribuisce l’estrema brevità
dei termini di impugnazione. L’articolo 35-ter del decreto legislativo n. 25 del
2008, come modificato nel 2026, prevede, per la specifica ipotesi disciplinata
dalla norma, un termine di cinque giorni dalla notificazione del provvedimento
per proporre ricorso.
Cinque giorni possono rappresentare un intervallo estremamente esiguo per una
persona che non conosce la lingua italiana, non dispone di una rete sociale,
deve reperire un difensore e necessita di ricostruire vicende personali spesso
segnate da persecuzioni, violenze o traumi.
In questo contesto, il diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo
47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 13
della CEDU nei rispettivi ambiti applicativi, assume un’importanza decisiva. Non
è sufficiente prevedere astrattamente la possibilità di impugnare un
provvedimento: occorre che la persona sia posta nelle condizioni concrete di
esercitare tale facoltà.
Gli articoli 15, 16 e 17 del regolamento (UE) 2024/1348 disciplinano, con
condizioni e modalità specifiche, l’accesso all’orientamento legale gratuito
durante la procedura amministrativa e all’assistenza e rappresentanza legali
gratuite nella fase d’impugnazione. In particolare, l’articolo 16 non si limita
alla semplice consegna di materiale informativo, ma contempla anche spiegazioni
relative alla procedura e assistenza nella formalizzazione della domanda.
È proprio su questa distinzione che Schiavone ha insistito con particolare
determinazione: consegnare un opuscolo non equivale necessariamente a mettere
una persona nelle condizioni di comprendere le conseguenze giuridiche della
procedura alla quale viene sottoposta.
La tutela effettiva richiede un’informazione comprensibile, un orientamento
adeguato e, quando previsto, un’assistenza legale accessibile. In assenza di
tali garanzie, l’accelerazione rischia di tradursi in una compressione
sproporzionata del diritto di difesa.
Un sistema capace di decidere in pochi giorni, dopo aver lasciato una persona
per mesi in condizioni di precarietà, presenta una contraddizione che non può
essere ignorata. La rapidità, infatti, sembra intervenire soprattutto nel
momento in cui occorre definire negativamente una posizione giuridica, mentre le
attività necessarie ad assicurare l’accesso alla protezione possono rimanere
gravate da ritardi prolungati.
Questa asimmetria deve essere analizzata con particolare rigore, senza presumere
automaticamente l’intenzionalità illecita dei singoli funzionari. Eventuali
responsabilità amministrative, civili, contabili o penali richiedono
l’accertamento dei rispettivi presupposti. Tuttavia, l’assenza di una
responsabilità penale individuale accertata non esclude la possibilità che
determinate prassi costituiscano violazioni del diritto nazionale o dell’Unione
europea, né impedisce di valutare l’eventuale responsabilità dello Stato.
Durante il dibattito è emersa anche la questione della sicurezza urbana e del
rapporto, spesso costruito nel discorso pubblico, tra immigrazione e
criminalità.
Schiavone ha contestato la tendenza a ricondurre episodi eterogenei a un’unica
categoria indistinta di persone straniere, senza distinguere tra richiedenti
asilo, persone stabilmente residenti, soggetti in transito e autori di specifici
comportamenti penalmente rilevanti.
Il principio costituzionale di responsabilità penale personale, sancito
dall’articolo 27, primo comma, impedisce di attribuire a un’intera collettività
la responsabilità delle condotte commesse da singoli individui. La sicurezza
costituisce un interesse pubblico legittimo, ma non può essere perseguita
attraverso generalizzazioni, discriminazioni o limitazioni arbitrarie dei
diritti.
Conosco la Piazza del Mondo e so che la convivenza tra persone provenienti da
contesti culturali differenti può comportare difficoltà, incomprensioni e
situazioni conflittuali. Non ritengo utile negare questi problemi, né
giustificare comportamenti violenti in nome della solidarietà. Ma sarebbe
altrettanto scorretto utilizzare singoli episodi per alimentare una
rappresentazione indiscriminatamente criminalizzante della popolazione migrante.
La tutela delle persone vulnerabili e la sicurezza della collettività non sono
obiettivi necessariamente contrapposti. Un sistema di accoglienza funzionante,
capace di garantire identificazione, informazione giuridica, assistenza
sociosanitaria e percorsi di integrazione, contribuisce anche a prevenire
marginalità e tensioni sociali.
Al termine dell’intervento ho rivolto a Gianfranco Schiavone una domanda che
considero centrale per comprendere la direzione delle attuali politiche europee:
«Alla luce del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, non stiamo
assistendo a una progressiva sostituzione della tutela dei diritti umani con una
politica di deterrenza e contenimento? E soprattutto, quando la burocrazia
impedisce concretamente l’accesso alla protezione internazionale, possiamo
ancora parlare di inefficienza amministrativa oppure dobbiamo riconoscere una
vera e propria violazione sistemica dei diritti fondamentali, della quale gli
Stati devono rispondere giuridicamente?»
La risposta di Schiavone è stata inequivocabile nell’esprimere la propria
valutazione critica. Dopo aver condiviso la preoccupazione contenuta nella
domanda, ha sintetizzato la direzione che, a suo giudizio, starebbe assumendo il
sistema europeo con un interrogativo particolarmente incisivo:
«Come posso togliere il diritto d’asilo senza toglierlo?»
È una formulazione che merita di essere approfondita perché richiama una
questione fondamentale dello Stato di diritto: la differenza tra titolarità
formale di una posizione giuridica ed effettività della relativa tutela.
Un diritto può essere riconosciuto dalla Costituzione, dalle convenzioni
internazionali e dai regolamenti europei, ma rischiare di perdere gran parte del
proprio significato quando le condizioni materiali e procedurali necessarie per
esercitarlo vengono progressivamente ostacolate.
Non significa che ogni procedura accelerata sia illegittima o che ogni misura di
controllo delle frontiere costituisca una violazione dei diritti umani.
Significa, piuttosto, che qualsiasi limitazione deve essere giustificata,
proporzionata, conforme alle fonti sovraordinate e sottoposta a un controllo
giurisdizionale effettivo.
Ritengo che proprio qui si collochi la responsabilità più importante degli
operatori del diritto: impedire che la complessità delle procedure diventi uno
strumento di esclusione, garantendo che anche le persone prive di risorse
economiche, conoscenze linguistiche e strumenti di difesa possano accedere
realmente alla giustizia.
L’esperienza di Trieste ci obbliga inoltre a interrogarci sul modello di società
che intendiamo costruire. Una città di frontiera può scegliere di considerare la
presenza delle persone migranti esclusivamente come un problema di ordine
pubblico, oppure può riconoscere che il rispetto delle regole, la tutela dei
diritti e la dignità umana costituiscono elementi imprescindibili della
convivenza democratica.
Non chiedo che lo Stato rinunci a governare i flussi migratori, né che venga
meno il controllo sulla fondatezza delle domande di protezione internazionale.
Chiedo che tali funzioni vengano esercitate nel rispetto delle garanzie che
distinguono uno Stato costituzionale di diritto da un sistema nel quale il
potere amministrativo diventa sostanzialmente incontrollabile.
La conferenza si è conclusa lasciandomi una convinzione ancora più netta: la
vera questione non è soltanto quante persone attraversino la rotta balcanica, ma
quale trattamento il nostro ordinamento riservi loro quando chiedono protezione.
Perché un diritto fondamentale che esiste soltanto sulla carta, ma che non può
essere concretamente esercitato, rischia di diventare una promessa giuridica
tradita.
E quando questo accade, non è soltanto il sistema d’asilo a entrare in crisi. È
la credibilità stessa dello Stato di diritto a essere messa in discussione.
Valeria Sirigu