
Il diritto d’asilo a Trieste: rotta balcanica e crisi dei diritti (seconda parte)
Pressenza - Thursday, October 22, 2026(Continua dalla prima parte)
Un ulteriore profilo riguarda l’applicazione delle procedure accelerate di frontiera a Trieste dopo il 12 giugno 2026.
L’articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 individua specifiche condizioni per il ricorso a tali procedure, collegate, tra l’altro, agli attraversamenti delle frontiere esterne e alle zone di transito. Trieste, tuttavia, si trova lungo una frontiera interna dello spazio Schengen. Il temporaneo ripristino dei controlli non determina automaticamente la trasformazione di una frontiera interna in frontiera esterna dell’Unione.
La questione è stata oggetto di controversie giudiziarie, anche in relazione all’individuazione delle zone di frontiera o di transito e alla normativa nazionale di attuazione. Il decreto del Ministero dell’interno del 21 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, ha integrato l’individuazione di tali zone, senza tuttavia eliminare la necessità di verificare, nei singoli procedimenti, il rispetto dei presupposti stabiliti dal diritto europeo.
Durante la conferenza, Schiavone ha riferito che diversi ricorsi cautelari presentati a Trieste sono stati accolti, con il conseguente superamento, nei casi esaminati, dell’inquadramento nella procedura accelerata di frontiera. Si tratta di interventi giurisdizionali rilevanti, che dimostrano quanto sia indispensabile il controllo del giudice sulla legittimità dell’azione amministrativa.
A rendere particolarmente delicata la questione contribuisce l’estrema brevità dei termini di impugnazione. L’articolo 35-ter del decreto legislativo n. 25 del 2008, come modificato nel 2026, prevede, per la specifica ipotesi disciplinata dalla norma, un termine di cinque giorni dalla notificazione del provvedimento per proporre ricorso.
Cinque giorni possono rappresentare un intervallo estremamente esiguo per una persona che non conosce la lingua italiana, non dispone di una rete sociale, deve reperire un difensore e necessita di ricostruire vicende personali spesso segnate da persecuzioni, violenze o traumi.
In questo contesto, il diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 13 della CEDU nei rispettivi ambiti applicativi, assume un’importanza decisiva. Non è sufficiente prevedere astrattamente la possibilità di impugnare un provvedimento: occorre che la persona sia posta nelle condizioni concrete di esercitare tale facoltà.
Gli articoli 15, 16 e 17 del regolamento (UE) 2024/1348 disciplinano, con condizioni e modalità specifiche, l’accesso all’orientamento legale gratuito durante la procedura amministrativa e all’assistenza e rappresentanza legali gratuite nella fase d’impugnazione. In particolare, l’articolo 16 non si limita alla semplice consegna di materiale informativo, ma contempla anche spiegazioni relative alla procedura e assistenza nella formalizzazione della domanda.
È proprio su questa distinzione che Schiavone ha insistito con particolare determinazione: consegnare un opuscolo non equivale necessariamente a mettere una persona nelle condizioni di comprendere le conseguenze giuridiche della procedura alla quale viene sottoposta.
La tutela effettiva richiede un’informazione comprensibile, un orientamento adeguato e, quando previsto, un’assistenza legale accessibile. In assenza di tali garanzie, l’accelerazione rischia di tradursi in una compressione sproporzionata del diritto di difesa.
Un sistema capace di decidere in pochi giorni, dopo aver lasciato una persona per mesi in condizioni di precarietà, presenta una contraddizione che non può essere ignorata. La rapidità, infatti, sembra intervenire soprattutto nel momento in cui occorre definire negativamente una posizione giuridica, mentre le attività necessarie ad assicurare l’accesso alla protezione possono rimanere gravate da ritardi prolungati.
Questa asimmetria deve essere analizzata con particolare rigore, senza presumere automaticamente l’intenzionalità illecita dei singoli funzionari. Eventuali responsabilità amministrative, civili, contabili o penali richiedono l’accertamento dei rispettivi presupposti. Tuttavia, l’assenza di una responsabilità penale individuale accertata non esclude la possibilità che determinate prassi costituiscano violazioni del diritto nazionale o dell’Unione europea, né impedisce di valutare l’eventuale responsabilità dello Stato.
Durante il dibattito è emersa anche la questione della sicurezza urbana e del rapporto, spesso costruito nel discorso pubblico, tra immigrazione e criminalità.
Schiavone ha contestato la tendenza a ricondurre episodi eterogenei a un’unica categoria indistinta di persone straniere, senza distinguere tra richiedenti asilo, persone stabilmente residenti, soggetti in transito e autori di specifici comportamenti penalmente rilevanti.
Il principio costituzionale di responsabilità penale personale, sancito dall’articolo 27, primo comma, impedisce di attribuire a un’intera collettività la responsabilità delle condotte commesse da singoli individui. La sicurezza costituisce un interesse pubblico legittimo, ma non può essere perseguita attraverso generalizzazioni, discriminazioni o limitazioni arbitrarie dei diritti.
Conosco la Piazza del Mondo e so che la convivenza tra persone provenienti da contesti culturali differenti può comportare difficoltà, incomprensioni e situazioni conflittuali. Non ritengo utile negare questi problemi, né giustificare comportamenti violenti in nome della solidarietà. Ma sarebbe altrettanto scorretto utilizzare singoli episodi per alimentare una rappresentazione indiscriminatamente criminalizzante della popolazione migrante.
La tutela delle persone vulnerabili e la sicurezza della collettività non sono obiettivi necessariamente contrapposti. Un sistema di accoglienza funzionante, capace di garantire identificazione, informazione giuridica, assistenza sociosanitaria e percorsi di integrazione, contribuisce anche a prevenire marginalità e tensioni sociali.
Al termine dell’intervento ho rivolto a Gianfranco Schiavone una domanda che considero centrale per comprendere la direzione delle attuali politiche europee:
«Alla luce del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, non stiamo assistendo a una progressiva sostituzione della tutela dei diritti umani con una politica di deterrenza e contenimento? E soprattutto, quando la burocrazia impedisce concretamente l’accesso alla protezione internazionale, possiamo ancora parlare di inefficienza amministrativa oppure dobbiamo riconoscere una vera e propria violazione sistemica dei diritti fondamentali, della quale gli Stati devono rispondere giuridicamente?»
La risposta di Schiavone è stata inequivocabile nell’esprimere la propria valutazione critica. Dopo aver condiviso la preoccupazione contenuta nella domanda, ha sintetizzato la direzione che, a suo giudizio, starebbe assumendo il sistema europeo con un interrogativo particolarmente incisivo:
«Come posso togliere il diritto d’asilo senza toglierlo?»
È una formulazione che merita di essere approfondita perché richiama una questione fondamentale dello Stato di diritto: la differenza tra titolarità formale di una posizione giuridica ed effettività della relativa tutela.
Un diritto può essere riconosciuto dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali e dai regolamenti europei, ma rischiare di perdere gran parte del proprio significato quando le condizioni materiali e procedurali necessarie per esercitarlo vengono progressivamente ostacolate.
Non significa che ogni procedura accelerata sia illegittima o che ogni misura di controllo delle frontiere costituisca una violazione dei diritti umani. Significa, piuttosto, che qualsiasi limitazione deve essere giustificata, proporzionata, conforme alle fonti sovraordinate e sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo.
Ritengo che proprio qui si collochi la responsabilità più importante degli operatori del diritto: impedire che la complessità delle procedure diventi uno strumento di esclusione, garantendo che anche le persone prive di risorse economiche, conoscenze linguistiche e strumenti di difesa possano accedere realmente alla giustizia.
L’esperienza di Trieste ci obbliga inoltre a interrogarci sul modello di società che intendiamo costruire. Una città di frontiera può scegliere di considerare la presenza delle persone migranti esclusivamente come un problema di ordine pubblico, oppure può riconoscere che il rispetto delle regole, la tutela dei diritti e la dignità umana costituiscono elementi imprescindibili della convivenza democratica.
Non chiedo che lo Stato rinunci a governare i flussi migratori, né che venga meno il controllo sulla fondatezza delle domande di protezione internazionale. Chiedo che tali funzioni vengano esercitate nel rispetto delle garanzie che distinguono uno Stato costituzionale di diritto da un sistema nel quale il potere amministrativo diventa sostanzialmente incontrollabile.
La conferenza si è conclusa lasciandomi una convinzione ancora più netta: la vera questione non è soltanto quante persone attraversino la rotta balcanica, ma quale trattamento il nostro ordinamento riservi loro quando chiedono protezione.
Perché un diritto fondamentale che esiste soltanto sulla carta, ma che non può essere concretamente esercitato, rischia di diventare una promessa giuridica tradita.
E quando questo accade, non è soltanto il sistema d’asilo a entrare in crisi. È la credibilità stessa dello Stato di diritto a essere messa in discussione.