Il diritto d’asilo a Trieste: rotta balcanica e crisi dei diritti (1a parte)

Pressenza - Thursday, October 22, 2026

Il diritto d’asilo può essere formalmente riconosciuto e, contemporaneamente, reso quasi impossibile da esercitare? È questa la domanda, profondamente giuridica prima ancora che politica, che ha attraversato l’incontro «Quello che Trieste non vede. La rotta balcanica: tra arrivi, attese e burocrazia», organizzato il 20 ottobre 2026 presso la sede dell’ARCI di Trieste, con l’intervento di Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS), esperto di migrazioni internazionali e componente dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI).

Ho partecipato alla conferenza perché ritengo che il fenomeno migratorio debba essere affrontato attraverso la conoscenza delle dinamiche internazionali, l’analisi rigorosa delle norme e l’osservazione delle loro conseguenze concrete. A Trieste, città nella quale ho scelto di vivere e dove frequento la Piazza del Mondo, queste questioni non rappresentano per me soltanto una materia di studio: incontrano quotidianamente persone, storie e condizioni di vulnerabilità che interrogano direttamente il nostro sistema democratico.

L’intervento di Schiavone ha delineato un quadro particolarmente preoccupante: quello di una progressiva trasformazione delle procedure di protezione internazionale in un sistema nel quale l’accesso ai diritti rischia di essere ostacolato proprio dagli strumenti amministrativi che dovrebbero garantirlo.

Il punto di partenza non può che essere la Costituzione. L’articolo 10, terzo comma, riconosce allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana il diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Tale disposizione deve essere letta in relazione agli articoli 2 e 3, che tutelano i diritti inviolabili e il principio di eguaglianza, all’articolo 24, che garantisce il diritto alla difesa, e all’articolo 113, che assicura la tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

Sul piano sovranazionale, l’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto d’asilo nel rispetto della Convenzione di Ginevra del 1951 e del Protocollo di New York del 1967, mentre l’articolo 19 vieta le espulsioni collettive e tutela contro l’allontanamento verso Paesi nei quali sussista un grave rischio di pena di morte, tortura o trattamenti inumani o degradanti. A completare il quadro intervengono l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il principio di non-refoulement, sancito dall’articolo 33 della Convenzione di Ginevra, nei rispettivi ambiti applicativi.

Non si tratta di affermazioni programmatiche prive di conseguenze. Sono disposizioni che pongono limiti precisi all’esercizio del potere statale, anche quando quest’ultimo viene giustificato attraverso esigenze di sicurezza, gestione delle frontiere o razionalizzazione amministrativa.

Proprio su questo terreno si inserisce il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l’asilo, le cui principali disposizioni hanno trovato applicazione dal 12 giugno 2026. Il regolamento (UE) 2024/1348 disciplina una procedura comune di protezione internazionale, mentre il regolamento (UE) 2024/1351 interviene sulla gestione dell’asilo e della migrazione, ridefinendo anche i meccanismi di responsabilità e solidarietà tra Stati membri. A essi si affiancano, tra gli altri, la direttiva (UE) 2024/1346 sulle condizioni di accoglienza e il regolamento (UE) 2024/1356 relativo agli accertamenti preliminari.

L’obiettivo dichiarato della riforma è rendere più uniforme ed efficiente il sistema europeo. Tuttavia, l’efficienza amministrativa non può diventare un valore assoluto, né può essere perseguita comprimendo oltre i limiti consentiti le garanzie individuali. Una procedura più rapida non è necessariamente una procedura più giusta, soprattutto quando la persona interessata non dispone degli strumenti linguistici, giuridici e materiali indispensabili per far valere le proprie ragioni.

Durante la conferenza, Schiavone ha ricostruito le contraddizioni del precedente sistema di Dublino, evidenziando come la responsabilità attribuita prevalentemente agli Stati di primo ingresso abbia contribuito a produrre squilibri strutturali. Secondo la sua analisi, il sistema europeo ha finito per reggersi anche sulla mobilità spontanea delle persone tra gli Stati membri, in assenza di un meccanismo di redistribuzione sufficientemente efficace.

Il nuovo quadro normativo introduce strumenti di solidarietà, ma non elimina automaticamente le tensioni tra responsabilità degli Stati di primo ingresso, interessi dei Paesi di destinazione e aspirazioni individuali dei richiedenti protezione. La libertà delle persone di costruire relazioni familiari, sociali e professionali continua a confrontarsi con un sistema nel quale la distribuzione delle competenze amministrative può prevalere sulle concrete prospettive di integrazione.

La rotta balcanica rappresenta una delle manifestazioni più evidenti di questa contraddizione. Attraversando Paesi caratterizzati da differenti sistemi giuridici e capacità di accoglienza, le persone migranti affrontano controlli, respingimenti, situazioni di precarietà e ostacoli nell’accesso alle procedure di protezione internazionale.

Schiavone ha inoltre sottolineato un paradosso che merita particolare attenzione: l’inasprimento dei controlli e la progressiva chiusura delle possibilità di attraversamento autonomo possono incrementare la dipendenza dalle organizzazioni che gestiscono il traffico di migranti. La domanda di mobilità, infatti, non viene necessariamente eliminata dalle restrizioni; può semplicemente essere intercettata da reti criminali sempre più organizzate e remunerative.

Occorre distinguere, naturalmente, il traffico di migranti dalla tratta di esseri umani, trattandosi di fenomeni giuridicamente differenti, disciplinati anche dai Protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Ma proprio questa distinzione impone politiche capaci di contrastare lo sfruttamento senza criminalizzare indiscriminatamente chi cerca protezione.

È però sulla situazione di Trieste che l’intervento ha assunto i caratteri di una denuncia particolarmente severa.

Secondo i dati e le ricostruzioni illustrati da Schiavone, dal 2022 la città avrebbe conosciuto un progressivo deterioramento delle condizioni di accesso all’asilo e all’accoglienza, con persone costrette a permanere per settimane o mesi in strada prima di ottenere la registrazione della domanda o una sistemazione.

La questione decisiva riguarda la distinzione tra manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e successiva formalizzazione amministrativa della domanda. L’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 stabilisce che le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, nel rispetto delle condizioni previste dall’ordinamento. Ne consegue che il funzionamento degli uffici non può essere utilizzato per differire arbitrariamente il riconoscimento di una posizione giuridica già rilevante.

Nel corso dell’incontro sono stati descritti appuntamenti fissati a distanza di circa tre mesi e mezzo, documenti privi di indicazioni sufficientemente chiare sulla finalità della convocazione e difficoltà nel dimostrare quando una persona abbia effettivamente manifestato la volontà di presentare domanda.

Se tali prassi vengono confermate, il problema non riguarda semplicemente la lentezza burocratica. Il rischio è che l’amministrazione, attraverso la dilazione temporale e l’incertezza documentale, finisca per ostacolare l’esercizio di diritti che la legge è tenuta a garantire.

Particolarmente significativo è il riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 1° agosto 2025, nella causa C-97/24, S.A. e R.J.. La Corte ha chiarito, con riferimento alla disciplina dell’accoglienza allora applicabile, che uno Stato membro non può sottrarsi alla responsabilità derivante dalla mancata garanzia delle condizioni materiali essenziali invocando il temporaneo esaurimento delle strutture disponibili, neppure quando questo sia conseguenza di un afflusso improvviso e imprevedibile.

Il principio giuridico è di straordinaria importanza: l’insufficienza organizzativa non costituisce, di per sé, una giustificazione per privare una persona indigente delle condizioni indispensabili a un’esistenza dignitosa.

La pubblica amministrazione dispone certamente di margini organizzativi e di discrezionalità, ma questi devono essere esercitati entro i confini della legalità, della proporzionalità e del rispetto dei diritti fondamentali. L’articolo 97 della Costituzione impone il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione; non autorizza, al contrario, a trasformare le carenze del sistema in un onere sopportato esclusivamente dai soggetti più vulnerabili.

Valeria Sirigu