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La Delibera che approva il Programma di acquisizione, utilizzazione  e gestione delle aree destinate a Servizi pubblici
Il 5 marzo 2026 l’Assemblea capitolina ha approvato il Programma di acquisizione, utilizzazione e gestione delle aree destinate a verde e servizi pubblici (cosiddetto Piano dei Servizi), previsto nel Piano regolatore ma rimasto sinora inattuato, che intende mappare mappare, analizzare e pianificare la distribuzione dei servizi pubblici e di interesse pubblico su tutto il territorio comunale. L’obiettivo dichiarato è “superare la logica degli standard urbanistici quantitativi (basati solo sui metri quadri) per passare a una valutazione della qualità e dell’accessibilità reale dei servizi per i cittadini“. Il Piano dei servizi censisce e  analizza i servizi esistenti nei territori (scuole, centri sportivi, presidi sanitari, spazi culturali, aree verdi) per identificare i fabbisogni delle  zone della città nelle quali sono inesistenti o carenti le aree verdi e i servizi, dove è necessario intervenire con nuovi investimenti, per “ridurre le disuguaglianze tra centro e periferie, garantendo a ogni quartiere una dotazione minima di servizi essenziali, anche in base al modello della “Città dei 15 minuti“. Proponiamo i materiali pubblicati dal sito istituzionale, a breve un approfondimento di Carteinregola. (AMBM) 5ª Proposta (Dec. G.C. n. 2 del 15 gennaio 2026) Approvazione del Programma di acquisizione, utilizzazione e gestione delle aree destinate a Servizi pubblici di cui all’art. 83, comma 6 delle NTA di PRG vigente e delle Linee Guida per la determinazione dell’interesse pubblico nell’approvazione dei Progetti Pubblici Unitari presenti nel medesimo articolo per la realizzazione dei Servizi pubblici (1). scarica la delibera Relazione Verde e servizi pubblici del Programma di acquisizione e gestione delle aree scarica Allegato Relazione+generale_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-Relazionegenerale_signed.pdf Atlante Verde e servizi pubblici programma di acquisizione e gestione delle aree Allegato ATLANTE+-+parte+generale_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-partegenerale_signed.pdf Municipio I Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 1_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-1_signed.pdf Municipio II Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 2_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-2_signed.pdf Municipio III Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 3_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-3_signed.pdf Municipio IV Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 4_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-4_signed.pdf Municipio V Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 5_compressed_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-5_compressed_signed.pdf Municipio VI Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 6_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-6_signed.pdf Municipio VII Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 7_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-7_signed.pdf Municipio VIII Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 8_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-8_signed.pdf Municipio IX Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 9_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-9_signed.pdf Municipio X Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 10_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-10_signed.pdf Municipio XI Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 11_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-11_signed.pdf Municipio XII Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 12_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-12_signed.pdf Municipio XIII Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 13_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-13_signed.pdf Municipio XIV Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 14_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-14_signed.pdf Municipio XV Riferimenti per l’applicazione degli standard urbanistici Schede informative Allegato ATLANTE – Municipio 15_signed.pdf https://www.carteinregola.it/wp-content/uploads/2026/06/Verde-e-servizi-pubblici-programma-di-acquisizione-e-gestione-delle-aree-ATLANTE-Municipio-15_signed.pdf VERDE E SERVIZI PUBBLICI PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DELLE AREE * Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia * Dipartimento programmazione urbanistica Gianni Gianfrancesco (Direttore del Dipartimento) Laura Forgione (Dirigente UO Piano Regolatore) Loredana Andrianello (Funzionario Direttivo Amministrativo) * Supporto tecnico-scientifico Dipartimento di Architettura – Università degli studi Roma Tre Mauro Baioni (resp. scientifico) Mimì Coviello, Daniele Corrado * Laboratorio Standard Stefano Munarin, Maria Chiara Tosi (IUAV) Cristina Renzoni, Paola Savoldi (POLIMI) Elena Marchigiani, Sara Basso (UNITS) Giovanni Caudo (UNIROMA3) Il comunicato sul sito di Roma Capitale del 5 marzo 2026 L’Assemblea capitolina ha approvato il Programma di acquisizione, utilizzazione e gestione delle aree destinate a verde e servizi pubblici (cosiddetto Piano dei Servizi), un nuovo strumento urbanistico e programmatorio introdotto da Roma Capitale per mappare, analizzare e pianificare la distribuzione dei servizi pubblici e di interesse pubblico su tutto il territorio comunale. Il Programma, che seppur previsto nel Piano regolatore era rimasto sinora inattuato, costituisce uno strumento dinamico fondamentale per mappare in modo dettagliato le condizioni locali, la dotazione e l’effettiva fruibilità di aree e servizi. L’obiettivo principale è superare la logica degli standard urbanistici quantitativi (basati solo sui metri quadri) per passare a una valutazione della qualità e dell’accessibilità reale dei servizi per i cittadini. In particolare, il Piano dei servizi: analizza per la prima volta in modo sistematico tutti i servizi esistenti (scuole, centri sportivi, presidi sanitari, spazi culturali, aree verdi) dando vita a una mappatura completa degli stessi; identifica i fabbisogni delle  zone della città “scoperte” o carenti di aree verdi e servizi, dove è necessario intervenire con nuovi investimenti; è integrato al PRG di cui costituisce un supporto dinamico permettendo di programmare lo sviluppo della città in base alle necessità sociali e demografiche attuali; punta a ridurre le disuguaglianze tra centro e periferie, garantendo a ogni quartiere una dotazione minima di servizi essenziali, anche in base al modello della “Città dei 15 minuti”. Il Piano definisce, inoltre, sei priorità d’azione per orientare le scelte locali: rafforzamento delle relazioni ecologiche, presenza della natura nella città densa, valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, creazione di reti di servizi di quartiere, integrazione tra alloggi sociali e servizi di prossimità, riuso del patrimonio pubblico. Le priorità sono comuni a tutta la città, ma le iniziative concrete dipendono dalle specificità di ciascun contesto. Perciò, per ciascuna priorità, la città è stata suddivisa in celle di 1 km², all’interno delle quali il Programma individua le azioni più urgenti (es. completamento dei servizi, connessione degli spazi verdi, recupero del patrimonio, contrasto alle isole di calore, aumento della permeabilità). “Con l’introduzione del Piano dei Servizi diamo seguito alle previsioni del PRG e acceleriamo la realizzazione di vecchie previsioni rimaste sulla carta. Il Piano è uno strumento importantissimo per la pianificazione della città perché offre a ogni territorio un quadro aggiornato che indica dove sono posizionate le aree, se sono pubbliche o private, se sono fruibili, e quali servizi sono effettivamente presenti consentendo di orientare le scelte operative per la loro acquisizione e gestione. Dalla mappatura effettuata attraverso l’analisi circa 16.000 poligoni e oltre 6.000 punti di servizi, organizzati in 31 categorie di interesse pubblico, siamo riusciti a costruire un Atlante delle dotazioni e dei servizi, articolato per Municipio e zona urbanistica e corredato da un database georeferenziato. Da questa verifica è emerso che le aree destinate a verde e servizi attualmente rispondono alla normativa nazionale sugli standard urbanistici che garantisce ad ogni abitante almeno 18 metri quadrati riservati a parchi e giardini, impianti sportivi, scuole, attrezzature culturali, parcheggi. Considerato però che il nostro Piano regolatore ha elevato questa dotazione a 30 metri quadrati per abitante, è evidente come sia necessario intervenire per rispettare questa indicazione. Il Piano dei servizi fornisce, quindi, informazioni indispensabili per decidere le destinazioni future delle aree da acquisire e per decidere se la gestione debba essere pubblica o privata” spiega l’assessore all’Urbanistica, Maurizio Veloccia. 9 giugno 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) Art. 83, comma 6 delle NTA di PRG vigente (giugno 2026) VEDI PRG PIANO REGOLATORE GENERALE 2008 (Dal sito urbanistica del Comune di Roma) Piano Regolatore Generale di Roma Titolo IV Sistema dei servizi, delle infrastrutture e degli impianti Capo 2° Servizi pubblici Art.83. Servizi pubblici. Norme generali 1. Le aree per Servizi pubblici si articolano in aree per Servizi pubblici di livello urbano ed aree per Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale individuate negli elaborati 2. “Sistemi e Regole”, rapp. 1:5.000 e 3. 1:10.000. Esse sono destinate a spazi, attrezzature e servizi pubblici rispettivamente di interesse comunale o sovracomunale e di interesse locale, come specificati negli articoli 84*1 e 85*2. 2. Le aree su cui tali servizi non siano già stati realizzati e che non siano già di proprietà di Enti pubblici, o comunque istituzionalmente preposti alla realizzazione e/o gestione dei servizi di cui al comma 1, sono preordinate alla acquisizione pubblica da parte del Comune o di altri soggetti qualificabili quali beneficiari o promotori dell’esproprio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) e d), del DPR n. 327/2001. 3. I fabbricati di proprietà privata già adibiti a servizi pubblici in forza di provvedimenti amministrativi o atti convenzionali non decaduti, conservano il regime in atto fino alla decadenza dell’efficacia degli atti istitutivi e del loro eventuale rinnovo. 4. Gli immobili privati esistenti, non adibiti a servizi pubblici, ma a funzioni assimilabili alle destinazioni d’uso di cui agli articoli 84*1 e 85*2, possono rimanere di proprietà privata, purché ne sia garantito l’uso pubblico tramite convenzione con il Comune o con altri Enti pubblici competenti. 5. Le aree di cui al comma 2 sono acquisite tramite espropriazione per pubblica utilità, ai sensi del DPR n. 327/2001, ovvero, nei casi e con le modalità espressamente previste dall’art. 22*3, mediante cessione compensativa. 6. Ai fini della coordinata acquisizione pubblica delle aree, e ai sensi dell’art. 13, comma 3*4, il Comune predispone, di norma, un “Programma di acquisizione, utilizzazione e gestione delle aree destinate a servizi pubblici”, esteso a congrui ambiti territoriali, volto a conseguire, sulla base delle indicazioni dell’elaborato G8*5, i livelli e le partizioni degli standard urbanistici di cui agli articoli 7*6 e 8*7, e che individui, tra l’altro, le aree d’intervento, le modalità di acquisizione, le fasi temporali, le risorse finanziarie. L’elaborato G8 registra, periodicamente, le indicazioni di tale programma e il suo stato di avanzamento. Se limitato ai servizi locali di cui all’art. 85*2, il Programma può essere promosso dal Municipio, limitatamente al proprio territorio, e sottoposto all’approvazione del Consiglio comunale; può essere altresì parte integrante della “Carta municipale degli obiettivi” di cui all’art.13, comma 4*8. 7. In analogia a quanto previsto dall’art. 13, comma 14,*9 il Comune, se previsto dai Programmi di cui al comma 6 e nell’ambito degli stessi, può consentire la realizzazione e gestione delle aree destinate a verde pubblico e ad attrezzature sportive e per il tempo libero, oltre che a soggetti terzi, anche ai proprietari che ne facciano richiesta, sulla base di un piano di gestione da recepire in apposita convenzione; in questo caso, l’area e le attrezzature realizzate sono cedute al Comuneal termine della convenzione, ove non rinnovata. 8. Sugli edifici esistenti, in attesa di quanto previsto al comma 9, sono consentiti esclusivamente interventi di categoria MO, MS, RC, RE1, di cui all’art. 9. Sono consentiti altresì interventi di categoria RE2, senza aumento di SUL, con cambi di destinazione d’uso, solo se volti all’introduzione di funzioni assimilabili a quelle previste dagli articoli 84 e 85. 9. I servizi pubblici di cui al comma 1 sono realizzati mediante progetto pubblico unitario, predisposto dal Comune o dai soggetti concessionari o convenzionati e approvato dalla Giunta comunale, nel caso di servizi pubblici di livello locale, e dal Consiglio comunale, nel caso di servizi pubblici di livello urbano. Sono soggetti alla medesima procedura i cambiamenti di destinazione dei servizi esistenti, dall’una all’altra delle tipologie previste dagli articoli 84*1 e 85*2. Nel progetto unitario di nuovo impianto, è possibile procedere allo stralcio degli edifici esistenti e dei relativi lotti di pertinenza, che, in tal caso, non concorrono alla determinazione della ST e dell’indice ET. 10. In sede di progettazione e realizzazione dei servizi pubblici, e comunque di qualsiasi opera di edilizia pubblica o di uso pubblico anche localizzata fuori dalle componenti di cui agli articoli 84 e 85, vanno rispettate le norme in materia di accessibilità ed eliminazione di barriere architettoniche. In sede di formazione degli interventi indiretti, le aree destinate a servizi pubblici o aperti al pubblico devono essere individuate tenendo conto della necessità di rispettare, in sede di progettazione delle opere, le norme suddette. L’accesso pedonale agli spazi e edifici pubblici o d’uso pubblico deve essere garantito a tutti i cittadini, compresi quelli con ridotta capacità motoria e sensoriale. *NOTE* *1 VEDI Art.84. Servizi pubblici di livello urbano *2 VEDI Art.85. Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale *3 VEDI Art. 22 Cessione compensativa *4 Art. 13, comma 3 Art.13. Norme generali per gli interventi indiretti comma 3. La formazione degli strumenti urbanistici esecutivi può essere di iniziativa pubblica o privata: il Comune può subordinare o promuovere tali iniziative mediante atti di indirizzo e programmazione, anche nelle forme di cui all’art. 14, che stabiliscano priorità ed eventuali risorse finanziarie differenziate tra diversi ambiti, con particolare riguardo a quelli che rivestono maggiore interesse pubblico e maggiore rilevanza urbanistica; non sono subordinabili a tali atti gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata, interamente rispondenti alle prescrizioni del PRG e interamente progettati e realizzati a cura e spese dei soggetti proponenti; sono subordinati a tali atti i Progetti urbani, di cui all’art. 15, i Programmi integrati, di cui agli articoli 50 e 53, salvo che il Programma preliminare non assuma gli effetti di indirizzo e programmazione, nonché gli Ambiti di riserva, di cui all’art. 67. Gli atti di programmazione urbanistica costituiscono indirizzo vincolante per la programmazione dei lavori pubblici, di cui all’art. 128 del D.LGT n. 163/2006. *5 Vedi PRG – G8 Standard urbanistici *6 vedi Art.7. Parcheggi pubblici e privati *7 vedi Art.8. Standard urbanistici *8 Vedi Art.13, comma 4 (“Carta municipale degli obiettivi”) 4. Al fine di orientare le proprie decisioni nell’esercizio delle competenze in materia urbanistica, nonché le iniziative dell’Amministrazione centrale e dei soggetti privati nella formazione degli interventi indiretti, i Municipi predispongono la “Carta municipale degli obiettivi”, atto di indirizzo politico- programmatico in assenza del quale gli interventi consentiti dal PRG possono comunque essere attuati. Di tale documento fa parte la “Carta risorse e opportunità per le bambine e i bambini” di cui si allegano, a titolo indicativo, gli elaborati I9.1- I9.19, predisposti per ogni Municipio. *9 Art. 13, comma 14 Art.13. Norme generali per gli interventi indiretti -comma 14. Lo strumento urbanistico esecutivo può prevedere, tramite convenzione, l’affidamento della gestione delle aree a verdepubblico ai soggetti attuatori degli interventi, oltre il termine di 3 anni di cui al comma 13, prevedendo, quale corrispettivo per gli oneri di manutenzione ed esercizio, la possibilità di realizzare e gestire su tali aree una quota della SUL privata di convenzione destinata a funzioni non abitative, ovvero impianti sportivi e attrezzature socio-ricreative pubbliche all’aperto, fatto salvo il limite minimo di cessione di aree e di standard urbanistici stabiliti dal PRG.
June 9, 2026
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La nuova Delibera sul Piano Urbano Parcheggi che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina (con espunzioni e ripescaggi)
Da tempo sollecitiamo la Giunta e l’Assemblea Capitolina a prendere decisioni sul destino degli interventi del Piano Urbano Parcheggi, visto che sono passati più di 25 anni dall’approvazione di quello vigente (novembre 2008), molti interventi sono stati nel frattempo espunti per il fallimento delle ditte proponenti, molti interventi non hanno avuto alcun esito procedurale con la stipula della Convenzione con il Comune, ma, più in generale, sono completamente cambiati norme e criteri di affidamento a privati di opere pubbliche – i Pup lo sono a tutti gli effetti, parola di ANAC – ed è cambiata anche la città, le esigenze dei cittadini, la politica della mobilità e le necessità di tutela dell’ambiente e del paesaggio urbano. Dopo la deliberazione della Giunta Capitolina del giugno 2022 (e un successivo aggiornamento del gennaio 2024) con cui sono state approvate le Linee Guida per la redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi (PUP), non avevamo più avuto notizie. Ora apprendiamo che la Giunta ha approvato una Proposta di Deliberazione con la Ricognizione complessiva del Piano Parcheggi, definizione degli indirizzi per la prosecuzione degli interventi, inserimento di nuovi interventi ed espunzione di quelli improcedibili, quale fase preliminare alla redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi (PUP) che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina. Mercoledì 10 giugno alle 12 si riunirà la Commissione Capitolina Mobilità (si può seguire sul sito istituzionale dedicato) con l’Ordine del Giorno “la “Disamina ed eventuale espressione del parere” sulla Proposta. Pubblichiamo la Proposta di Deliberazione (scaricata dal sito istituzionale, sezione ODG e Proposte) e a breve pubblicheremo le nostre osservazioni. (AMBM) 77A PROPOSTA (D.G.C. N. 48 DEL 28 MAGGIO 2026) “RICOGNIZIONE COMPLESSIVA DEL PIANO PARCHEGGI, DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI, INSERIMENTO DI NUOVI INTERVENTI ED ESPUNZIONE DI QUELLI IMPROCEDIBILI, QUALE FASE PRELIMINARE ALLA REDAZIONE DEL NUOVO PROGRAMMA URBANO PARCHEGGI (PUP)” Premesso che: con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2671 del 3 novembre 1989 è stato adottato il Programma Urbano Parcheggi per il triennio 1989-1991, ai sensi della Legge n. 122 del 24 marzo 1989; detto Programma è stato approvato dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 12557 del 17 dicembre 1989, ratificata dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 1132 del22 febbraio 1990, limitatamente all’annualità 1989; le revisioni relative alle successive annualità sono state approvate con deliberazioni del Consiglio della Regione Lazio n.515/1992 (annualità 1990) e n. 443/1998 (annualità 1991 ); con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 231 del 10 dicembre 2004 è stato approvato il “Patto per la Mobilità”; con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006, pubblicato nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006, è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza- fino al 31 dicembre 2008- per la situazione determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territoriodella città di Roma; con Ordinanza n. 3543 del26 settembre 2006, pubblicata sulla G.U. n. 228 del 30 settembre 2006, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Sindaco di Roma- fino al31 dicembre 2008- Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi volti a fronteggiare l’emergenza nei settori del traffico e della mobilità, dichiarata nel territorio della Capitale; con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006 è stato approvato il Piano Parcheggi ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3543/06; con le Ordinanze Commissariali nn. 52 e 53 del 27 luglio 2007, n. 98 del 13 febbraio 2008 e n. 129 del 27 novembre 2008 il Sindaco di Roma, Commissario Delegato all’Emergenza Traffico e Mobilità, ha approvato la rimodulazione e l’integrazione, con inserimento di nuovi interventi, del Piano Parcheggi approvato con Ordinanza Commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006;con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del17 dicembre 201 O è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2011; con Ordinanza Commissariale n. 436 del 16 aprile 2012 le competenze relative alle funzioni emergenziali nel settore del traffico e della mobilità di cui alle lettere a), b), c) e d), dell’articolo 1 dell’O.P.C.M. n. 3543/2006, fino ad allora attribuite all’Ufficio Speciale Emergenza Traffico e Mobilità, sono state ripartite tra il Dipartimento Mobilità e Trasporti, l’Ufficio di supporto al Commissario delegato – Programma Roma Capitale ed il Gabinetto del Sindaco, ed in particolare le competenze relative al Piano Parcheggi sono state attribuite al Dipartimento Mobilità e Trasporti; con nota prot. UT n. 1843 del 15/05/2012 (prot. Ufficio Parcheggi QG/20077/05/2012) l’Ufficio di supporto al Commissario delegato- Programma Roma Capitale ha trasmesso al Dipartimento Mobilità e Trasporti l’elenco degli interventi del Piano Parcheggi raggruppati per classi (indicate all’art. 1 comma 2 dell’O.P.C.M. 3543/2006) omogenee in base allo stato di avanzamento dell’istruttoria: * 1. interventi con conferenza di servizi aperta – predisposta bozza di ordinanza commissariale di approvazione progetto; * 2. interventi con conferenza di servizi aperta – in fase di conclusione; * 3. interventi con conferenza di servizi aperta- con criticità; * 4. interventi improcedibili o non procedibili nei tempi emergenziali; in data 31 dicembre 2012, per effetto dell’art. 3, comma 2 del Decreto-legge 59/2012 convertito in Legge n. 100/2012, lo stato di emergenza di cui al D.P.C.M. del4 agosto 2006, per effetto delle successive proroghe, è venuto a cessare; con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022 è stato approvato il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); l’attuale Programma Urbano Parcheggi si compone del Programma Urbano Parcheggi (PUP), approvato in prima istanza nel triennio 1989-91 – nell’ambito del quale sono stati realizzati una pluralità di interventi – e del Piano Parcheggi approvato mediante le citate Ordinanze Commissariali, il cui ultimo aggiornamento pubblicato con la O.C. 129/2008, ha ricondotto in un quadro unitario sia alcuni interventi già in corso di costruzione o programmati nel PUP, sia nuove proposte ritenute necessarie per fronteggiare l’emergenza traffico e mobilità della città di Roma; (pag. 2) in particolare, la già menzionata Ordinanza, ha ritenuto opportuno proseguire l’iter procedimentale “al fine di consentire la continuità dell’azione amministrativa” per una serie di interventi “in fase avanzata di istruttoria” inseriti nel Pianoparcheggi; Rilevato che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 209 del17 giugno 2022, e successivo aggiornamento approvato con D.G.C. n. 3 del18 gennaio 2024, sono state approvate le Linee Guida per la redazione del nuovo Programma Urbano Parcheggi (PUP), alla luce delle criticità emerse nel tempo e del lungo periodo trascorso dall’approvazione del precedente programma, ormai non più coerente con l’attuale quadro normativa, la cui vigenza non può essere protratta sine die; al fine di superare le criticità riscontrate nella fase attuativa del PUP, si è ritenuto necessario predisporre dette Linee Guida coerenti con le strategie generali in materia di trasporti, urbanistica e ambiente. Tali Linee, partendo dal Piano Regolatore Generale, dal vigente PUP, dal PGTU, dal PUMS e dagli ulteriori strumenti di pianificazione successivi, hanno inteso costituire un vero e proprio sistema di regole per trasformare i “programmi” in un Programma Urbano dei Parcheggi unitario, efficace e coerente per la città di Roma; Il documento in questione ha, dunque, definito obiettivi, criteri e modalità per la redazione e l’attuazione del nuovo PUP, in coerenza con il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015, e con H Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022; relativamente agli interventi contenuti nell’ultimo Programma Urbano Parcheggi, le Linee Guida aggiornate dalla D.G.C. n. 3/2024 hanno tra l’altro precisato che: • per gli interventi con convenzione stipulata e con progetti approvati ma non avviati, dato il lungo tempo trascorso dalla stipula della convenzione e dall’approvazione del relativo progetto, in ragione dei mutati scenari fattuali regolamentari e normativi medio tempore intervenuti, le Linee Guida hanno stabilito la necessità di procedere mediante apposite conferenze dei servizi ex art. 14 e ss. per la conferma dei pareri espressi a suo tempo, con l’avvertenza che gli elaborati progettuali dovranno essere adeguati agli approfondimenti progettuali e agli elaborati minimi previsti dalla normativa attualmente vigente; • all’esito dell’istruttoria sugli atti e della verifica della fattibilità, per gli interventi non attuati e ritenuti improcedibili sarà predisposta una proposta di Deliberazione da sottoporre all’Assemblea Capitolina al fine di procedere alla loro espunzione; L’Assessore alla Mobilità, con Direttiva n. 8/2025 e successiva Direttiva n. 5/2026 – adottata all’esito di proprio studio. approfondito finalizzato alla chiusura del vecchio Piano Parcheggi – ha rilevato da un lato la sussistenza dell’interesse pubblico alla conservazione e prosecuzione di alcuni interventi in ragione dell’ubicazione e degli impegni contrattuali in essere tra l’A.C. e i soggetti proponenti, forieri di possibili contenzioni dall’esito incerto, dall’altro si è determinato per l’espunzione dei restanti interventi; in particolare, la Direttiva n. 8/2025 ha, tra l’altro, evidenziato, l’opportunità verificare i presupposti giuridici e tecnici di delocalizzazione di alcuni degli interventi, ove ritenuti non realizzabili nei siti originariamente previsti, in quanto non confacenti all’interesse pubblico attuale, in linea con il Piano Regolatore Generale, il PGTU, il PUMS e gli ulteriori strumenti di pianificazione successivi, oltre che compatibili e integrati con gli ulteriori interventi in corso o previsti nell’ambito urbano di riferimento; Atteso che con riferimento agli interventi convenzionati ma non avviati, in conformità a quanto stabilito dalle richiamate Linee Guida, la Direzione Sosta e Accessibilità sta procedendo alla riattivazione dei procedimenti; in particolare, per gli interventi di seguito elencati risultano avviate le attività finalizzate alla loro realizzazione * • Lungotevere Arnaldo da Brescia -cod. B1.4-011; * • Piazza della Radio- B1.4-001; * • Via Balsamo Crivelli -cod. B1.1-140; * • Lungotevere Mellini – cod.B1.4-030; * • Via dei Cessati Spiriti – cod. B1.4-097; * • Largo di Vigna Stelluti- cod.B1.4-133; * • Ettore Rolli – Via Portuense – B1.1-09 (pag.3) per l’intervento B1.4-060 Mercato Via Catania, convenzionato e non avviato, risultano in corso indagini strutturali propedeutiche alla riattivazione della Conferenze dei Servizi ex art t. 14 e ss. L. 241 l 1990 e alle successive fasi di progettazione, trattandosi di realizzazione di un parcheggio interrato, al di sotto dell’esistente Mercato Italia, che necessita di verifiche atte ad accertare lo stato delle strutture preesistenti; per l’intervento B1.4-007 Project Financing Piazza Verdi, convenzionato e non avviato, risultano in corso le indagini archeologiche integrative prescritte dalla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, propedeutiche alla riattivazione della Conferenza dei Servizi ex artt. 14 e ss. L. 24111990 e alle successive fasi di progettazione, occorre, pertanto, procedere alla riattivazione dei procedimenti mediante Conferenze dei Servizi ex artt. 14 e ss. L. 241/1990 per i seguenti interventi convenzionati e non ancora avviati, in conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida aggiornate dalla D.G.C. n. 3/2024: * • Parcheggio Largo dei Fiorentini B1.4-037; * • Parcheggio Viale Bruno Buozzi B1.4-048 (Municipio Il); * • Parcheggio P.za Sabazio B1.4-044; * • Parcheggio Via Oglio-Via Adige B1.1-069; * • Parcheggio Via Francesco Compagna B1.4-075; * • Parcheggio Via Taranto B1.1-081; * • Parcheggio via Amedeo Sommovigo B1.4-078; * • Parcheggio Viale dei Romagnoli-Canarie B1.4-123; * • Parcheggio Piazza Ponte Umberto l B1.4-036; * • Parcheggio Piazza Strozzi – cod. B1.4-127; * • Parcheggio Via Franco Sacchetti – cod. B1.1-108; * • Parcheggio Viale delle Milizie-Via della Giuliana – cod. B1.1-097 * • Project Financing Via Guido Reni -cod. B1.4-004; la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo della città, con particolare riferimento alle aree centrali e a quelle incluse nel perimetro delle Mura Aureliane, può rappresentare una soluzione da utilizzare per garantire interventi di tutela ambientale finalizzati al potenziamento dei livelli complessivi di accessibilità collettiva alle predette aree a recuperare superfici pubbliche da sottrarre alla sosta dei veicoli per essere riconsegnate alla vivibilità pedonale della città; per n.6 interventi non convenzionati ricompresi nello studio riportato nella Direttiva n. 5/2026 e ivi elencati è intenzione dell’Amministrazione richiedere apposito parere all’ ANAC sulla ammissibilità di proseguire l’iter con l’operatore che ha presentato il progetto per la realizzazione dell’intervento, attesa l’attualità dell’interesse pubblico alla realizzazione; mentre per i restanti è stato dato mandato agli Uffici di avviare l’iter per la relativa espunzione; per n. 1 intervento convenzionato ma non ancora avviato, ricompreso nello studio riportato nella Direttiva n. 5/2026, all’esito di una diversa valutazione circa l’interesse pubblico alla realizzazione nel sito originario, si è necessario un sito alternativo per la realizzazione; successivamente, nello studio elaborato dall’Assessorato alla Mobilità di cui alla Direttiva n. 5/2026, sono stati altresì individuati gli interventi non convenzionati, la cui realizzazione è ritenuta di interesse attuale per l’amministrazione, in quanto complementari agli interventi di mobilità e infrastrutturazione in corso e/o programmati, nonché gli interventi convenzionati per i quali è necessario valutare la proposizione di un sito alternativo a quello originario per la loro realizzazione; Tenuto conto che con Determinazione n. 8 del13/10/2005, l’AVCP (oggi ANAC) ha fornito delle linee guida sulla disciplina applicabile nel caso di cessione del diritto di superficie su aree pubbliche per la realizzazione di parcheggi, muovendo dalla distinzione tra i parcheggi che i proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati e i parcheggi rientranti nel Programma Urbano Parcheggi che i comuni possono prevedere, previa determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta dei privati interessati o di imprese di costruzione o di società anche cooperative; in tale ultimo caso l’opera è realizzata ” … per essere asservita ad un’unità immobiliare privata, la stessa è senz’altro un’opera di pubblico interesse perché soddisfa esigenze di interesse generale (il decongestionamento del traffico) e come tale è inserita in un atto di programmazione territoriale (P.U.P.), è opera d’urbanizzazione ed è destinata a ritornare, al termine della durata del diritto di superficie, nella disponibilità comunale … “; tali interventi sono, pertanto, qualificabili come opere pubbliche e ad essi è applicabile la normativa sui contratti pubblici; con Deliberazione n. 57 del 30 maggio 2012· , l’ ANAC è tornata sull’argomento, evidenziando che, nonostante il mutamento del quadro normativa e la determinazione dell’Autorità in materia, il Comune di Roma continuava a realizzare parcheggi ” … da ritenersi rientranti nella nozione di opera pubblica, sulla base delle semplici proposte presentate da privati oltre venti anni fa, protraendo fino all’attualità l’effetto di procedure ormai non più coerenti con l’attuale quadro normativa … “; (pag.4) l’ ANAC ha consigliato, nelle conclusioni, di eseguire “una ricognizione complessiva degli interventi strettamente riconducibili al citato avviso pubblico (con il quale nel 1990 e nel 1991 l’Amministrazione aveva provveduto all’aggiornamento del P.U.P. mediante l’inserimento di interventi proposti dai privati) ancora da realizzare e al completamento degli stessi in tempi limitati, al fine di poter procedere, nel caso di nuovi ulteriori interventi, con modalità coerenti all’attuale quadro normativa … “; nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 79 del 16/11 /2017, avente ad oggetto “Piano parcheggi. Espunzione interventiimprocedibili”, si è proceduto all’individuazione di parte degli interventi improcedibili riconducibili ai seguenti casi tipici: * 1. l’espressione del parere negativo, necessario e vincolante da parte di Enti preposti alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, ambientale e idrogeologico; * 2. per gli interventi inseriti nel Piano ai sensi dell’articolo 9, comma 4 della legge 122/1989 (parcheggi privati in area di proprietà comunale), la mancanza del requisito della proprietà comunale; * 3. l’espressione di parere negativo di enti titolari della gestione di sottoservizi, in presenza di interferenze superabili con opere di entità non compatibile con le caratteristiche dell’intervento previsto, e/o l’interferenza con altri interventi programmati di interesse pubblico non comparabile con quello dell’intervento previsto nel Piano Parcheggi; * 4. per alcuni interventi non sono stati presentati dai proponenti i relativi progetti; con successiva Deliberazione n. 25 del 12/03/2019 si è proweduto ad espungere ulteriori 15 interventi; in attuazione di quanto previsto dalle richiamate Linee Guida aggiornate dalla D.G.C. n. 3/2024, il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha provveduto alla disamina di ulteriori interventi risultati improcedibili, riconducibili sia alle fattispecie individuate nella Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 79 del 16 novembre 2017, sia ad altri casi analoghi, in ottemperanza a quanto prescritto dall’ ANAC e nell’ottica di un più ampio processo di aggiornamento e revisione complessiva del P. U. P. l’attività istruttoria è stata finalizzata ad assicurare la coerenza del Programma con i criteri e gli indirizzi stabiliti dal PGTU e dal PUMS, tenuto conto, altresì, del mutato assetto generale determinatosi con la cessazione dello stato di emergenza traffico; in tale contesto l’Assessore alla Mobilità, con le direttive n. 8/2025 e n. 5/2026 e n. 6/2026, anche alla luce delle istanze dei comitati dei residenti del centro storico, ha rappresentato l’esigenza di procedere ad una pianificazione di carattere più organico e complessivo, idonea a tenere conto dell’insieme delle situazioni emerse e non soltanto di quelle relative alle espunzioni; per tali ragioni, all’esito dell’istruttoria di cui sopra, pur essendo stata predisposta una proposta di deliberazione dell’Assemblea Capitolina volta all’espunzione degli interventi ritenuti improcedibili, il relativo iter di approvazione non si è concluso; in particolare, in ossequio alle predette Direttive Assessorili, nelle more dell’acquisizione del parere ANAC, è stato ritenuto opportuno considerare congiuntamente gli interventi convenzionati e non per i quali permane l’interesse dell’Amministrazione alla realizzazione, come da elenco riportato nella Direttiva n. 5/2026 e integrato nella successiva Direttiva n. 6/2026, all’esito di approfondito studio elaborato dall’Assessorato alla Mobilità, al fine di definire un quadro aggiornato e coerente per la revisione complessiva del Piano Urbano Parcheggi, in linea con il Piano Regolatore Generale, il PGTU, il PUMS e gli ulteriori strumenti di pianificazione successivi, compatibile e integrato con la programmazione degli ulteriori interventi (Giubilari, PNRR ecc.) in corso o previsti nell’ambito urbano di riferimento, sentiti anche i comitati dei residenti del centro storico e di completare le istruttorie dei rimanenti interventi volte all’espunzione; Considerato inoltre che con deliberazione n. 73/2023 l’A.C. ha dichiarato, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs. n. 38/2021 (ex art. 1, comma 304, della Legge n. 14712013 e art. 62 del Decreto-legge n. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017), il Pubblico Interesse della proposta di realizzazione di un nuovo stadio di calcio multifunzionale e di opere infrastrutturali connesse, con le prescrizioni e condizioni emerse in sede di Conferenza di Servizi preliminare, come da verbale conclusivo approvato con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento PAU prot. Ql/8808 del 17 gennaio 2023 e successiva Determinazione di integrazione prot. Ql/18555 del 1 febbraio 2023, che per quanto di interesse hanno riguardato la necessità di reperimento ed implementazione di parcheggi aggiuntivi presso i nodi di scambio delle fermate della linea metropolitana B (Ponte Mammolo, S. Maria del Soccorso, Pietralata, Monti Tiburtini); (pag. 5) si rende, pertanto, necessario in prima istanza, mitigare ulteriormente i potenziali effetti critici sulle aree limitrofe al futuro stadio e sui nodi di scambio attraverso il un potenziamento del parcheggio di scambio a partire da Rebibbia, in considerazione della elevata percentuale di livello medio di occupazione rilevata dall’ente gestore e della sua caratteristica di porta di accesso alla città posta sulla direttrice est, in qualità di primo nodo di scambio intercettato; nell’ambito del processo di revisione complessiva del Piano Parcheggi e quale fase preliminare alla redazione del nuovo PUP, si ritiene ulteriormente opportuno procedere, anche dare impulso ai seguenti ulteriori interventi ritenuti coerenti con gli strumenti di pianificazione vigenti e rispondenti all’attuale interesse pubblico in materia di mobilità e sosta riportati nella richiamata D.A.C. n. 73/2023, da destinare a parcheggi di interscambio in coerenza con la ripartizione modale prevista per garantire sia parte della quota “ultimo miglio” che ai fini della complessiva rigenerazione di un esteso ambito urbano altamente congestionato e che attualmente presenta molteplici criticità in termini di offerta di sosta; la ripartizione modale prevista comporta la necessità di realizzare parcheggi di interscambio; nelle aree limitrofe risultano individuati i seguenti interventi, inclusi nel Piano Parcheggi e non attuati o parzialmente attuati, da destinare a funzione scambiatrice, come di seguito elencati: * • 61.3.003 parcheggio di scambio Monti Tiburtini Ovest (non attuato); * • 62.3.001 potenziamento parcheggio di scambio Rebibbia (attuato con incremento p.a. inferiore a quanto previsto dall’ ldS n. 129/2008); Tenuto conto, altresi, che con riferimento agli interventi da espungere all’esito di una prima attività istruttoria effettuata, la Direzione Sosta e Accessibilità ha avviato e concluso i procedimenti di espunzione dal Piano Parcheggi per gli interventi elencati nella tabella di seguito riportata: (pag.6) (pag. 7) (pag.8) i procedimenti avviati con le suddette note si sono conclusi, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, con i provvedimenti elencati nella tabella sopra riportata, aventi ad oggetto la presa d’atto della conclusione dei procedimenti finalizzati all’espunzione dal Piano Parcheggi degli interventi interessati, in quanto improcedibili; per gli interventi di seguito elencati: * • B4- 058 Via Pietro Raimondi; * • B1-131 Piazza Dalmazia; * • B1-045 Via Carabelli; * • B1-132 Via Bandello (angolo Via Franco Sacchetti); a seguito di ricorso proposto avverso le Determinazioni Dirigenziali di espunzione dal Piano Parcheggi, il TAR, rispettivamente con Sentenze nn. 1004/2025, 989/2025, 22630/2024 e 986/2025, ha dichiarato inammissibili i gravami trattandosi di atto endoprocedimentale prodromico alla definizione del procedimento con delibera A.C.; il TAR, in disparte la pronuncia in rito, ha comunque anticipato un possibile scrutinio anche nel merito dei programmati interventi sotto un triplice profilo: * • in ragione del tempo trascorso, in quanto le ricorrenti hanno dimostrato disinteresse nella realizzazione dell’intervento per mancata trasmissione dell’integrazione documentale richiesta dall’Amministrazione capitolina o per non aver adeguatamente coltivato la richiesta di delocalizzazione del parcheggio attraverso il tempestivo esperimento del rimedio giurisdizionale del silenzio; * • per via dell’avvenuta cessazione (31 dicembre 2012) della gestione affidata al Commissario Straordinario emergenza traffico in relazione al quale l’intervento era stato inserito, al di fuori della programmazione ordinaria; * • poiché l’inserimento costituisce “solo una mera previsione di localizzazione, inidoneo a conferire alcuna aspettativa o diritto alla società proponente, atteso, che solamente a seguito della sottoscrizione della convenzione per la concessione del diritto di superficie la società concessionaria matura il diritto alla realizzazione dell’intervento (in tal senso, questo T.A.R., Sezione Il bis, n. 8551 /2018)”; con riferimento ai medesimi interventi risultano proposti appelli avverso le sentenze n.1004/2025 (Via Pietro Raimondi) e n. 989/2025 (piazza Dalmazia), attualmente pendenti dinanzi al Consiglio di Stato, la cui definizione costituisce presupposto per l’assunzione delle successive determinazioni da parte dell’Amministrazione; con riferimento all’intervento Via Fermi cod. 61.4-027, risultano parimenti pendenti contenziosi dinanzi al TAR Lazio e al Tribunale Civile di Roma la cui definizione è presupposto necessario per l’assunzione delle successive determinazioni da parte dell’Amministrazione; (pag.9) analoga situazione si registra per l’intervento Mercato Via Chiana cod. 62.4-004, per il quale è pendente ricorso al TAR Lazio; diversamente, l’intervento Mercato Via Magna Grecia 6.1.4-021 risulta inserito nell’ elenco dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica, di cui al D.P.C.M. dell’8 giugno 2023 e successivamente confermato con DPCM 11/06/2024, avente ad oggetto la riqualificazione integrale dell’immobile di proprietà comunale, attualmente in corso di realizzazione da parte della Società Giubileo 2025 che agisce in qualità di soggetto attuatore, con il Municipio VII Struttura referente; per tale intervento, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2383/2026, che ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca dell’approvazione del progetto proposto in sede di conferenza di servizi, tuttavia la l’operatore economico ha presentato ricorso in Cassazione e pertanto, si rende attendere l’esito del relativo contenzioso al fine di assumere ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione, come riportato nella Direttiva assessorile n. 6/2026; inoltre, per i seguenti interventi inseriti nel Piano Parcheggi approvato con le Ordinanze commissariali sopracitate e da ultimo con O.C. n. 129/2008, è intervenuta la risoluzione giudiziale della convenzione: * • Parcheggio Via dei Noci cod. 61.1-033 -sentenza TAR Lazio n. 903/2020; * • Parcheggio Via Mascagni – Via Leoncavallo cod. 61.4-053 – sentenza Tribunale Civile di Roma n. 9492/2023; * • Parcheggio Viale Giulio Agricola 6 cod, 61.4-022- sentenza TAR Lazio n. 8046/2014; nel suddetto Piano sono altresì inseriti i seguenti interventi convenzionati per i quali il Dipartimento Mobilità Sostenibile Trasporti ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza o di risoluzione di diritto delle rispettive convenzioni: * • Parcheggio Via Martignano/Parco Virgiliano 61.4-013; * • Parcheggio Viale Leonardo da Vinci 61.1-013; * • Parcheggio Via Francesco Negri 61.1- 083; * • Parcheggio Via di Santa Costanza 61 .4 – 015; * • Parcheggio Corso Francia 61.1 -103; i procedimenti avviati con le suddette note si sono conclusi, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, con i provvedimenti elencati nella tabella sopra riportata, aventi ad oggetto la decadenza o la risoluzione di diritto dalle rispettive convenzioni; in particolare, relativamente all’intervento Via di Santa Costanza 61.4-015, si rileva che la Concessionaria ha proposto in data 14 aprile 2026 ricorso al TAR Lazio per l’accertamento negativo dell’inadempimento contestato con riferimento alla Convenzione del19/06/2009, nonché per l’accertamento dell’insussistenza della risoluzione/decadenza della convenzione; pertanto, in ragione della pendenza del relativo contenzioso e di quanto previsto dalla Direttiva assessorile n.6/2026, si rende necessario attendere l’esito del relativo contenzioso al fine di assumere le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione; (pag.10) per i seguenti interventi la Direzione Sosta e Accessibilità del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha provveduto a comunicare l’avvio del procedimento di revoca delle rispettive convenzioni, ai sensi dell’art. 25 delle convenzioni medesime: * Parcheggio Piazza Tuscolo/Via Soana cod. B1.4-099 * Parcheggio Piazza Trento- cod. B1.4-043; * Parcheggio Via delle Betulle – cod. B1.4- 096; * Parcheggio Viale Giulio Agricola A – cod. B1.4-022; i procedimenti avviati con le suddette note si sono conclusi, decorso il termine di almeno 30 giorni di preavviso previsto in convenzione, con i provvedimenti elencati nella tabella sopra riportata, aventi ad oggetto la revoca delle rispettive convenzioni; inoltre, con nota prot. QG/39269 del 28/09/2023, la Direzione Sosta e Accessibilità del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca della convenzione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m. i., per Liquidazione, Scioglimento e Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese della società concessionaria, per il seguente intervento: Parcheggio Via di Grotta Perfetta-Via dell’ Automobilismo, cod. B 1. 1-124 – soc. Mida Park. s.r.l.; il procedimento avviato con la suddetta nota si è concluso, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QG1281 del 30/10/2023, avente ad oggetto la revoca della convenzione medesima; Rilevato che con nota prot. QG/43961 del 30/12/2020 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha comunicato l’avvio del procedimento, a norma dell’art. 7 della legge n. 241/1990, finalizzato all’espunzione dal Piano Parcheggi dell’intervento B1.1-067- Piazza San Saturnino, in quanto il Tar Lazio con sentenza n. 6678/2016 ha annullato la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 133/2013 di approvazione del progetto del parcheggio interrato, poiché quest’ultimo risultava sostanzialmente e funzionalmente diverso dal progetto presentato in Conferenza dei Servizi permanente; in particolare, il progetto: * estendendosi verso via Tapino, non corrispondeva né alle previsioni del PRG né a quelle del PUP; * pur comportando modifiche incidenti sulla viabilità della zona, non teneva conto delle dovute valutazioni del “traffico urbano” e delle “esigenze della sosta”; inoltre, la soppressione dei posti a rotazione previsti al primo piano nel progetto sottoposto a Conferenza dei Servizi e il diverso posizionamento almeno di un ascensore, rappresentavano un superamento di quanto previsto nei progetti iniziali, come riportato nella richiamata Sentenza TAR Lazio n. 6678/2016, e di tale entità da configurarlo quale nuovo intervento e nuova localizzazione rispetto a quello presentato in Conferenza dei Servizi; (pag.11) stante quanto sopra, in linea con gli indirizzi dell’ANAC (Determinazione n. 8 del 13/10/2005 e Deliberazione n. 57 del 30 maggio 2012), trattandosi nella sostanza di un nuovo intervento, qualunque affidamento non potrà che discendere dall’esperimento di apposita procedura ad evidenza pubblica, non ricorrendo i presupposti giuridici per procedere in via diretta; pertanto, il procedimento avviato con la suddetta nota si è concluso, decorso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 2 della Legge n. 241/1990, con Determinazione Dirigenziale n. 188 del 22/02/2021 (prot. QG/6899/2021 ), con la quale si è preso atto della Sentenza del TAR Lazio n. 6678/2016, secondo cui le modifiche apportate al progetto nel 2012 costituiscono varianti sostanziali, e si è altresì stabilito che con successivo provvedimento dell’Assemblea Capitolina l’intervento di Piazza San Saturnino sarebbe stato espunto dal Piano Parcheggi; con nota acquisita al prot. QG/7600/2021, avente ad oggetto la convocazione della Conferenza dei Servizi inerente all’intervento nodo di Scambio Colle Mattia, codice 81.3.012, inserito nell’Ordinanza n. 129/2008 – allegato A (” Nodo di attestamento metropolitano e urbano”), si evidenziava che con nota prot. Ql/24186/2021 la Società proponente DDM Sud S. R. L. aveva espresso in “modo inoppugnabile” la volontà di rinuncia all’intervento stesso; sulla stessa area, a nome dello stesso proponente, è inoltre in corso l’iter di approvazione del progetto di rigenerazione urbana ai sensi dell’art.2 della L.R. 7/2017 e s.m. i. avente ad oggetto il c.d. nodo di scambio, intervento per il quale è stato espresso parere favorevole nella Conferenza dei Servizi preliminare con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento PAU rep. Ql/1303 del 30/07/2021, acquisita dalla Scrivente con prot. QG/30470 del 6/08/2021; per le suddette motivazioni l’intervento nodo di Scambio Colle Mattia si ritiene improcedibile e pertanto da espungere dal Piano Parcheggi; con nota prot. QG/43406 del 22/11/2022 la Direzione Sosta e Accessibilità del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha comunicato, ai sensi dell’art. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m. i., l’avvio del procedimento per l’espunzione dal Piano Parcheggi dell’intervento codice 81.4-026 sito in Località “Tenuta della Chiavichetta” – Municipio Roma Xl, per il quale è stata verificata l’improcedibilità in seno alla Conferenza dei Servizi indetta ex art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i., in forma semplificata e modalità asincrona, dichiarata definitivamente chiusa con esito negativo con Determinazione Dirigenziale rep. QG/515/2022 (prot. QG/19921 del 01 /06/2022); l’intervento di cui sopra, con Direttiva n. 6/2026 è stato in ultima istanza incluso tra quelli per i quali permane l’ interesse dell’amministrazione alla realizzazione, previa richiesta di apposito parere all’ANAC sull’ammissibilità di proseguire l’iter con l’operatore che ha presentato il progetto per la realizzazione dell’intervento, nel Piano Parcheggi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 129/2008 è inserito, inoltre, all’allegato “B” l’intervento di Circonvallazione Cornelia – codice 81.4-157- per la realizzazione di 660 posti auto; con Ordinanza Commissariale n. 442/2012 sono stati riallocati all’interno del parcheggio “Cornelia” i posti auto inizialmente previsti in “via Trionfale- Mercato dei fiori” (8.2-004) e Via Montesanto – Mercato Vittoria (8.1.2-002), oltre che i previsti in Piazza C. Mazzaresi – Mercato Belsito, localizzazione già espunta con OdS n. 128/2008; gli elaborati progettuali presentati all’esito della predetta Ordinanza sono stati ritenuti dagli uffici non conformi alle richieste formulate, pertanto, successivamente, con Ordine del giorno n. 121 del16/11/2017 l’Assemblea Capitolina impegnava la Sindaca e l’Assessore competente a valutare la possibilità di modificare con apposito atto di Giunta l’Ordinanza n. 442/2012 nonché a dare apposito mandato agli uffici di predisporre un nuovo atto per la riqualificazione e riconversione del parcheggio Cornelia maggiormente rispondente alle esigenze di mobilità e sostenibilità economico-finanziaria rispetto ai precedenti; con nota prot. n. QG/251 07/2018 l’Assessorato alla Città in Movimento, vista la progettualità già avviata da Atac S.p.A. sul parcheggio Cornelia, ha richiesto al Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti di valutare la possibilità di un intervento dell’Azienda in merito alla fattibilità di fruizione di detta struttura e con nota prot. QG/37656 del31/10/2018 ATAC S.p.A. ha trasmesso due ipotesi di trasformazione del parcheggio da automatizzato a tradizionale; con Direttiva n. 3 del18/01 /2019l’ Assessore alla Città in Movimento conferiva mandato al Direttore di Dipartimento Mobilità e Trasporti di individuare l’ipotesi percorribile fra quelle indicate nell’Ordine del Giorno n. 121 del16/11 /2017, sopra citato; con la Relazione di fattibilità pro t . QG/ 49997/2019 il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha vagliato la possibilità di ricorrere alla procedura di affidamento a operatori privati della concessione di lavori pubblici e gestione, ai sensi dell’art.183 comma 15 del D.lgs 50/2016 ss.mm; in data 11 dicembre 2020, con nota prot. QG/41505, è pervenuta da parte dell’operatore economico No Problem Parking S.p.A. una proposta, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del Decreto Legislativo n. 50/2016, avente ad oggetto “Progetto, di funzionalzzazione e gestione in concessione dell’esistente parcheggio al di sotto della Circonvallazione Cornelia”; (pag.12) con Direttiva n. 2 del 24/05/2022 l’Assessorato alla Mobilità dava mandato al Direttore del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di avviare l’iter amministrativo volto a realizzare il Project Financing Cornelia; con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 12 luglio 2022 è stato dichiarato l’interesse pubblico e approvata la fattibilità tecnica ed economica della proposta di project financing “Progettazione, rifunzionalizzazione e gestione in concessione dell’esistente parcheggio al di sotto della Circonvallazione Cornelia”; con Determinazione Dirigenziale della Direzione Lavori Pubblici – Dipartimento Centrale Appalti rep. n. SU/735/2022 del 9/11/2022 è stata indetta, ai sensi degli artt. 58 e 60 del Codice dei Contratti, la gara mediante procedura aperta con. contestuale approvazione del bando e del disciplinare di gara; la suddetta gara è stata aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 1154/2023 del 3/10/2023 (prot. QG/40036/2023, esecutiva prot. QG/42080 del 16/10/2023) all’operatore economico costituendo R.T.I. No Problem Parking S.p.A. con Si.Ge.A. Costruzioni S.r.l.; a seguito del complesso iter tecnico-amministrativo avviato e concluso con l’aggiudicazione della concessione e con il quale si è peraltro consolidata la diversa valutazione dell’interesse pubblico, l’intervento codice 61.4-157 si ritiene improcedibile e quindi da espungere dal Piano Parcheggi di cui all’Ordinanza Commissariale n. 129/2008, e per effetto sono da ritenersi espunti gli interventi previsti in “via Trionfale – Mercato dei fiori” (cod. 61.2-004) e Via Montesanto – Mercato Vittoria (cod. 6.1.2-002), ivi ricollocati con la predetta Ordinanza n. 422/2012; infine, per l’intervento 6.1-4.086 sito in viale della Serenissima, inizialmente rientrante tra gli interventi improcedibili, si rende necessario un ulteriore approfondimento istruttorio alla luce della richiamata Direttiva n. 6/2026 che ha lo ha incluso tra quelli per i quali permane l’interesse dell’amministrazione alla realizzazione, previa richiesta di apposito parere all’ANAC sull’ammissibilità di proseguire l’iter con l’operatore che ha presentato il progetto per la realizzazione dell’intervento; Tenuto conto, altresi, che il mutato quadro economico, sociale e normativa, rispetto alle esperienze pregresse, rende indispensabile e non più procrastinabile definire nuovi obiettivi e criteri per l’avvio di un rinnovato PUP, che recepisca le attuali esigenze della città, sia più attento alle dinamiche legate alla salute pubblica e alla tutela ambientale, e valorizzi gli strumenti offerti dalla più recente produzione normativa nazionale ed europea; la peculiarità del quadro normativo vigente rende altresì necessario che il nuovo PUP preveda un periodo transitorio atto ad integrare interventi e procedure derivanti dal precedente impianto legislativo con nuove iniziative pubblico-private da svilupparsi secondo le disposizioni del vigente Codice dei Contratti Pubblici ; l’obiettivo del nuovo Programma è superare le rigidità e le criticità del PUP originario, elaborato in un periodo emergenziale, migliorandone funzionalità, efficacia e integrazione con il sistema della mobilità urbana, in coerenza con le evoluzioni normative, economiche, sociali, ambientali e con le politiche di mobilità sostenibile; nella revisione del PUP, sarà necessario effettuare una ricognizione dello stato di attuazione degli interventi , tenuto conto delle Direttive assessorili che danno indirizzo affinchè si proceda all’espunzione, in ragione del tempo trascorso, delle mutate condizioni normative e socio-economiche, nonché della compatibilità con il PGTU e gli scenari delineati dal PUMS, oltre che degli interventi realizzati ed in corso negli ambiti di riferimento; Ritenuto che con riferimento agli interventi convenzionati ma non avviati, ricompresi nelle Direttive n.5/2026 e 6/2026, occorre procedere alla riattivazione dei procedimenti mediante l’indizione di apposite Conferenze dei Servizi, ai sensi degli artt. 14 e ss. della L. 241/1990, finalizzate alla conferma dei pareri già espressi, subordinatamente alla presentazione di elaborati aggiornati, ivi inclusi i Piani Economico-Finanziari, gli studi di traffico, nonché la valutazione della domanda di sosta attuale e prospettica, secondo quanto previsto dalle Linee Guida approvate con DGC n. 3/2024 e in conformità alla normativa vigente; con riferimento agli interventi convenzionati non attuabili in sede propria, ricompresi nelle Direttive n. 5/2026 e n. 6/2026, in quanto interferenti con i progetti in corso o realizzati e considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla stipula, non si ravvisa l’interesse pubblico alla loro realizzazione, e conseguentemente potrà essere valutata la possibilità di una delocalizzazione dell’intervento, senza pregiudizio per la trasparenza, correttezza e legittimità del procedimento, nonché all’esito della verifica della ricorrenza dei presupposti giuridici e tecnici necessari; in particolare, nella Direttiva n. 5/2026 è ricompreso l’intervento denominato viale delle Milizie – via della Giuliana (cod. 61.1.097) non attuabile in sede propria in ragione della contrarietà espressa dal Municipio l e dai cittadini e commercianti del quartiere, giusta Risoluzione del Consiglio n. 4/2012 e Mozione del Consiglio n. 58/2012, confermata con Memoria di Giunta n. 8/2021; (pag.13) inoltre, nella Direttiva n. 6/2026, successivamente alle interlocuzioni occorse tra l’Assessorato e i comitati di cittadini, è stato dato ulteriore indirizzo volto al completamento dell’intervento di via Giulia-largo Perosi-vicolo della Moretta (cod. 81 .1.01) per la parte non realizzata nella porzione di area delimitata tra via Bravaria-vicolo della Scimia e via del Gonfalone (n . 39 posti auto) , proponendo, in caso di documentata indisponibilità del sito, una diversa localizzazione all’esito di una diversa valutazione dell’interesse pubblico; per gli interventi non ancora convenzionati ma da realizzarsi in sede propria, ricompresi nella Direttiva n. n. 5/2026 e n. 6/2026, in linea con le raccomandazioni dell’ ANAC per il completamento, in tempi limitati, degli interventi strettamente riconducibili alle procedure originarie, occorre chiedere preventivamente all’ ANAC un parere sulla possibilità di proseguire l’iter con l’operatore che ha presentato il progetto per la realizzazione dell ‘intervento; subordinatamente all’esito favorevole di tale parere, completare l’iter originario mediante approvazione dei progetti e stipula delle convenzioni, previa presentazione di elaborati progettuali aggiornati e conformi alla normativa vigente, comprensivi di piani economico-finanziari attuali e di studi di traffico idonei a dimostrare la persistente utilità dell’intervento, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica; è necessario, altresì , procedere all’espunzione dal Piano Parcheggi di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) dell’O.P.C.M. n. 3543/06, degli interventi per i quali è stata verificata l’improcedibilità per i motivi sopra delineati, e per tutti quegli interventi per i quali non è stato confermato l’interesse pubblico alla loro esecuzione come da Direttive Assessorili n. 8/2025 e n. 5/2026; Dato atto che stante l’ampiezza e l’elevato numero dei procedimenti, si rende necessario un supplemento istruttorio, al fine di procedere, nel più breve tempo possibile, alla verifica di fattibilità e di attualità di ulteriori interventi, non ancora esaminati, ed il cui esito costituisce presupposto per la redazione del Nuovo PUP, in ossequio alle predette Direttive Assessorili e in coerenza con il PGTU approvato con D.A.C. n. 21/2015 e del PUMS approvato con D.A.C. n. 14/2022, oltre che in linea con le vigenti normative in materia di affidamento dei contratti pubblici; parimenti si rende necessario avviare una ricognizione volta all’ individuazione di interventi sia ricompresi nel Piano Urbano Parcheggi che ulteriori , da destinare a parcheggi di interscambio nelle aree limitrofe al nuovo stadio, in coerenza con la ripartizione modale prevista, sia per garantire sia parte della quota “ultimo miglio” che ai fini della complessiva rigenerazione di un esteso ambito urbano altamente congestionato e che attualmente presenta molteplici criticità in termini di offerta di sosta, da realizzare in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti e rispondenti all’attuale interesse pubblico in materia di mobilità e sosta riportati nella richiamata D.A.C. n. 73/2023, secondo la vigente normativa in materia di contrattualistica pubblica; Preso atto che con nota prot. QG 21019 del29 aprile 2026, la Direzione Sosta e Accessibilità del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti ha predisposto la relazione tecnico-amministrativa, conservata in atti, formulata in coerenza con le Linee Guida approvate con D.G.C. n. 3/2024 e con gli indirizzi di cui alle Direttive assessorili n. 8/2025, n. 5/2026 e n. 6/2026; Visti: * la Legge n. 122/1989 e ss.mm e ii; * il D . Lgs. n. 267/2000 e ss.mm e ii; * le Ordinanze Commissariali n. 2/2006, n. 52/2007, n. 53/2007, n. 129/2008, n. 436/2012; la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 21 del 16/04/2015; * la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 79 del16/1112017; la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 22/02/2022; la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 209 del 17 /06/2022; * lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013 e ss.me e ii.; (pareri dei dirigenti preposti) L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati: 1. di confermare la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione degli interventi di cui all’allegato sub A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i quali è stata sottoscritta la convenzione, e, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 3/2024, di dare mandato agli uffici di procedere alla riattivazione dei procedimenti mediante Conferenze dei Servizi ex artt. 14 e ss. L. 241/1990 nonché allo svolgimento delle attività tecniche/amministrative previste per la conclusione dei procedimenti medesimi; 2. di non confermare l’interesse pubblico alla realizzazione dell’intervento viale delle Milizie – via della Giuliana (cod. 61.1.097) di cui all’allegato sub B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto non attuabile in sede propria in ragione della contrarietà espressa dal Municipio l e dai cittadini e commercianti del quartiere, giusta Risoluzione del Consiglio n. 4/2012 e Mozione del Consiglio n. 58/2012, confermata con Memoria di Giunta n. 8/2021 di manifestare l’interesse dell’Assemblea Capitolina a valutare con successivo e specifico provvedimento, nel rispetto della normativa vigente la delocalizzazione; 3. di dare atto che l’intervento sito in via Giulia – largo Perosi -vicolo della Moretta (cod. 61.1.01 ), di cui all’allegato sub B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta in esercizio, giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QG234/2022 di approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo prot. n. QG/6024/2022, ma non integralmente completato, in quanto non risultano realizzati i n. 39 posti auto previsti nella porzione di area delimitata tra via Bravaria, vicolo della Scimia e via del Gonfalone e pertanto, ove sia documentata l’indisponibilità dell’area,l’Assemblea Capitolina manifesta l’interesse a valutare, con successivo e specifico provvedimento, nel rispetto dellanormativa vigente nonché dei diritti e degli obblighi derivanti dalla convenzione in essere, la delocalizzazione delle opere non realizzate; 4. di confermare la sussistenza dell’interesse pubblico alla attuazione degli interventi di cui all’allegato sub C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i quali non risulta sottoscritta la convenzione e di dare mandato agli uffici, previa richiesta di parere all’ ANAC, di verificare la possibilità che gli interventi siano realizzati da parte del proponente originario; 5. di dare atto che per gli interventi di cui all’allegato sub D, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono pendenti contenziosi la cui definizione è presupposto necessario per l’assunzione delle successive determinazioni da parte dell’Amministrazione; 6. di espungere dal Piano Parcheggi di Roma Capitale, per le motivazioni tecniche rappresentate dagli uffici gli interventi di cui all’ allegato sub E, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 7. di dare mandato ai competenti Uffici di completare l’attività istru tnria finalizzata all’espunzione per tutti gli interventi non ricompresi nei punti sopra richiamati, al fine delle successive determinazioni dell’Amministrazione; (pag. 15) 8. in coerenza con la D.A.C. n. 73/2023 di dichiarazione di Pubblico Interesse della proposta di realizzazione di un nuovo stadio di calcio multifunzionale e di opere infrastrutturali connesse, di dare mandato al Dipartimento competente di avviare l’iter per la realizzazione, nell’ambito del Piano Parcheggi dei seguenti interventi, coerenti gli strumenti di programmazione esistenti, da attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente: * • B1.3.003 parcheggio di scambio Monti Tiburtini Ovest; * • B.2.3.001 potenziamento parcheggio di scambio Rebibbia; (NOTA : quest’ultim riga è stata copiata dal PDF ma nell’originale è cancellata con un tratto nero) 8. (nel testo, NDR) di dare mandato agli Uffici di procedere, all’esito della predetta attività istruttoria, alla redazione del Nuovo PUP, in coerenza con il PGTU approvato con D.A.C. n. 21/2015 e del PUMS approvato con D.A.C. n. 14/2022, oltre che nel rispettodelle vigenti normative in materia di affidamento dei contratti pubblici. Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile. Allegato sub A- Interventi convenzionati da realizzare in sede propria ma non avviati (pag.16) (pag.17) (pag.18) (pag.19) (pag.20) > Vai al Dossier Mobilità di Carteinregola di dicembre 2025 – Capitolo > 7 Parcheggi:  il P.U.P. attuale e prossimo venturo, le modifiche alle NTA > > Vai a Il DOSSIER PUP  2024 di Carteinregola – Gli interventi del Piano Urbano > Parcheggi 2008 aggiornato con le espunzioni della Proposta di delibera 2024 e > le richieste di Carteinregola > vai a PUP Piano Urbano Parcheggi – cronologia materiali Guarda il webinar dell’ 11 marzo 2026 Parcheggi:  il P.U.P. attuale e prossimo venturo, le modifiche alle NTA  per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com 7 giugno 2026
June 7, 2026
carteinregola
L’Assemblea Capitolina chiede all’unanimità una piazza intitolata alla Costituzione
In occasione dell’80° anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, il 28 maggio 2026 Assemblea Capitolina ha approvato una mozione promossa da Roma Futura e firmata da tutti i Gruppi consiliari per avviare il percorso amministrativo per dedicare uno spazio pubblico alla Costituzione Italiana nell’area compresa tra Termini e Piazza della Repubblica. Il sito di Roma Capitale annuncia “una decisione che tutte le forze politiche hanno condiviso e votato, contribuendo con spirito unitario e trasversale a un atto che appartiene all’intera città e ai valori comuni della Repubblica. L’ampia convergenza registrata in Aula rappresenta un segnale importante di coesione istituzionale attorno ai principi costituzionali, un omaggio ai valori più alti del nostro Paese. La Costituzione Italiana, infatti, non è soltanto la legge fondamentale dello Stato, ma il patto civile e morale che ha rifondato l’Italia sui valori della democrazia, del lavoro, dell’uguaglianza, della pace e dell’antifascismo” e che . “la proposta è stata accolta dal sindacoe dall’assessore alla Cultura Smeriglio“. Un evento importante, in questi tempi nei quali la Costituzione è continuamente sotto attacco, una segnale simbolico e unitario che è giusto valorizzare. In calce la mozione approvata (AMBM) MOZIONE N. 58 DEL 28 MAGGIO 2026 (EX ART. 58 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE) PREMESSO CHE l’approssimarsi dell’80° anniversario del referendum istituzionale del 2 giugno 1946 – atto fondativo della Repubblica Italiana, conquistato attraverso il suffragio universale e il protagonismo diretto del popolo – impone alle istituzioni della Capitale una riflessione alta, solenne e politicamente chiara sui valori repubblicani e costituzionali; la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, rappresenta non soltanto la Legge fondamentale dello Stato, ma il patto civile e morale che ha rifondato I’Italia sulle basi dell’antifascismo, della democrazia, del lavoro, dell’uguaglianza sostanziale e del ripudio della guerra; Roma è Medaglia d’Oro al Valor Militare “Perché La Città eterna, già centro e anima delle speranze italiane nel breve e straordinario tempo della Seconda repubblica romana, per 271 giorni contrastò l’occupazione di un nemico sanguinario e oppressore con sofferenze durissime. Più volte Roma nella sua millenaria esistenza aveva subito l’oltraggio dell’invasore, ma mai come in quei giorni il suo popolo diede prova di unità, coraggio,determinazione. Nella strenua resistenza di civili e militari a Porta San Paolo, nei tragici rastrellamenti degli ebrei e del Quadraro, nel martirio delle Fosse Ardeatine e di Forte Bravetta, nelle temerarie azioni di guerriglia partigiana, nella stoica sopportazione delle più atroci torture nelle carceri di via Tasso e delle più indiscriminate esecuzioni, nelle gravissime distruzioni subite, i partigiani, i patrioti e la popolazione tutta riscattarono l’Italia dalla dittatura fascista e dalla occupazione nazista. Fiero esempio di eroismo per tutte le città e i borghi occupati. Roma diede inizio alla Resistenza e alla guerra di Liberazione nazionale nella sua missione storica e politica di Capitale d’Italia. 5 settembre 1943 – 4 giugno 1944’’. È questa la motivazione ufficiale che si legge sul sito della Presidenza della Repubblica (https://www.Quirinale.it/onorificenze/insigniti/351302); con precedente mozione approvata dall’Assemblea Capitolina (Mozione n. 72 del 29 maggio 2025, a prima firma del Consigliere Giovanni Caudo), è stata affermata con chiarezza la necessità e l’urgenza di dedicare nella Capitale uno spazio pubblico – strada, piana o parco – alla Costituzione Italiana del 1948, quale segno tangibile e permanente di riconoscimento dei valori democratici. La presente mozione ne costituisce naturale sviluppo e specificazione. RILEVATO CHE l’area compresa tra Stazione Termini e largo Santa Susanna costituisce un ambito urbano di notevole rilevanza simbolica, caratterizzato dalla presenza di luoghi toponomasticamente affini ai valori repubblicani – Piazza della Repubblica e via Luigi Einaudi, primo Presidente della Repubblica eletto secondo il dettato costituzionale – configurando la possibilità di consolidarne la potenza evocativa, capace di unire idealmente la Presidenza della Repubblica, la Repubblica stessa e la Costituzione; tale ambito rappresenta uno dei luoghi più frequentati e di maggiore transito della capitale, attraversato quotidianamente da cittadini, studenti, lavoratori e visitatori provenienti da ogni parte del mondo, garantendo alla futura intitolazione una forte visibilità e risonanza pubblica; i recenti interventi infrastrutturali e di rigenerazione legati al Giubileo e al PNRR hanno modificato in parte l’assetto urbano dell’area, creando le condizioni per una rivalutazione complessiva degli spazi pubblici e delle relative denominazioni; all’interno di tale perimetro sono presenti spazi che, per collocazione, configurazione e accessibilità, appaiono idonei a ospitare la nuova intitolazione, ferma restando la necessità di una puntuale verifica tecnica e toponomastica da parte degli uffici competenti. CONSIDERATO CHE ad oggi Roma, Capitale della Repubblica, non dispone di una “Piazza della Costituzione”, lacuna simbolica e politica che appare non più rinviabile; intitolare uno spazio centrale e rappresentativo alla Costituzione significa affermare nello spazio pubblico la centralità dei diritti, della democrazia, del lavoro, dell’uguaglianza e della pace, rendendo visibile il fondamento stesso della nostra convivenza civile; tale scelta assume un valore ancora più forte e necessario in un contesto storico segnato da tensioni internazionali, crisi democratiche e crescenti disuguaglianze, rispetto alle quali la Costituzione rappresenta bussola e presidio. RITENUTO OPPORTUNO procedere in tempi celeri a tale intitolazione, in considerazione dell’imminente traguardo storico degli ottant’anni della Repubblica Italiana e dell’elezione dell’Assemblea Costituente (2 giugno 1946 – 2 giugno 2026), affinché l’Amministrazione capitolina possa inaugurare la nuova piazza in occasione delle celebrazioni ufficiali del prossimo 2 giugno 2026, trasformando tale data in un gesto politico collettivo e condiviso, all’altezza della storia della Capitale. TUTTO CIO’ PREMESSO, RILEVATO E CONSIDERATO, L’ASSEMBLEA CAPITOLINA ESPRIME INDIRIZZO per attivare con la massima urgenza, presso la Commissione Consultiva di Toponomastica e gli Uffici preposti, il percorso amministrativo necessario ad individuare, nell’ambito territoriale sopra descritto anche in considerazione dei recenti interventi di riqualificazione, uno spazio pubblico idoneo da denominare “Piazza della Costituzione”, quale atto simbolico e politico di riallineamento della toponomastica cittadina ai valori fondativi della Repubblica; per porre in essere tutti gli atti formali affinché tale ridenominazione sia effettiva e solennemente inaugurata già in questo anno in cui ricorre l’ottantesimo della nascita della Repubblica Italiana; per valutare la collocazione, all’interno della nuova Piazza della Costituzione, di una targa o di un presidio informativo permanente che, nel ricordare ai cittadini e ai viaggiatori il valore fondante della nostra Carta e il suo intrinseco legame con il contiguo asse viario repubblicano, menzioni altresì la precedente denominazione della piazza, preservando così la memoria storica nel quadro di una gerarchia di valori fondata sulla pace, sull’uguaglianza e sulla democrazia; per invitare tutti i Gruppi Consiliari alla sottoscrizione unitaria della presente mozione, in spirito di condivisione trasversale dei valori repubblicani e costituzionali, nell’occasione dell’80° anniversario della nostra Repubblica. F.to: Caudo, Bonessio, Baglio, Trabucco, Luparelli, Casini, Petrolati, Nanni, Quarzo, Meleo, De Gregorio, Mussolini, Santori, Di Stefano e Celli. __________________________________________________________________________ La presente mozione è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea Capitolina con 25 voti favorevoli, nella seduta del 28 maggio 2026. Per osservazioni e precisazioni scriverea laboratoriocarteinregola@gmail.com 6 giugno 2026
June 6, 2026
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Autonomia Differenziata: l’audizione Pietro Spirito in Commissione Affari Costituzionali sulle materie “Non LEP”
L’Autonomia regionale differenziata è da tempo scomparsa dai radar, molti sono addirittura convinti che sia stata fermata dalla sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 2024. Invece sta andando avanti, attraverso gli gli schemi di intesa con alcune regioni del Nord Italia sulle materie cosiddette “Non LEP- Livellli Essenziali delle Prestazioni”, attualmente all’esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera. Pubblichiamo il testo dell’Audizione presso la Commissione del 28 maggio 2026 di Pietro Spirito, professore di management delle infrastrutture presso l’Università “Mercatorum”, nell’ambito dell’esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nelle materie “tutela della salute” e “coordinamento della finanza pubblica”, pubblicato dalla testata on line “Terramia” > Vai alla registrazione dell’audizione sulla WeB TV della Camera (a 1h 10′ 15″ > da inizio) > > Vai ai  quattro accordi preliminari (cd. pre-intese) stipulati dal Ministro > Calderoli con le Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria il 18 e 19 > novembre 2025. Vai al testo della pre intesa della Liguria e in download i > testi delle pre intese delle Regioni Veneto, Lombardia, Piemonte. > > vai Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali LA REGIONALIZZAZIONE DELLE MATERIE NON LEP di Pietro Spirito Non è disponibile in questa audizione il tempo per analizzare l’insieme degli schemi di intesa tra il Governo e le quattro regioni (Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto); mi soffermerò quindi sulla disciplina prevista per le materie non Lep. Approfondirò quindi le questioni relative al trasferimento di funzioni in materia di protezione civile, professioni e previdenza complementare integrativa. A valle della dichiarazione di parziale incostituzionalità della legge Calderoli sulla autonomia regionale differenziata il Governo ha conseguentemente deciso di affrontare, assieme a quattro regioni del Nord, un percorso a spizzichi e bocconi, mediante l’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”. Tali materie sono state considerate non connesse alla definizione preliminare dei livelli essenziali della prestazioni. Si tratta di un goffo tentativo di aggiramento della sentenza della Corte Costituzionale, un modo furbescamente concepito per raggiungere omeopaticamente lo stesso obiettivo di demolizione degli istituti che formano il tessuto della unità nazionale. Il trasferimento delle funzioni viene costruito dentro una cornice che progressivamente smantella l’architettura omogenea dei diritti dei cittadini della Repubblica. I diritti non sono Lep o non Lep. Sono tali ed intangibili secondo la Costituzione. L’articolo 116, terzo comma, della Costituzione nella sua versione derivante dalla riforma del 2001, prevede che, con legge dello Stato, su iniziativa delle regioni interessate e sentiti gli enti locali possano essere attribuite forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni (cd. autonomia differenziata o regionalismo differenziato). In questo contesto, gli schemi di intese tra Stato e 4 regioni del Nord individuano tre competenze legislative esclusive (articolo 117, secondo comma): organizzazione della giustizia di pace (lettera l); norme generali sull’istruzione (lettera n); tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (lettera s). Nel parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 2 aprile 2026 (su cui v. infra) si dà conto come nel corso della seduta medesima, l’ANCI abbia espresso una valutazione non favorevole sugli schemi di intesa, ritenendo che l’iter conforme alla legge n. 86 del 2024 e alle indicazioni della sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale avrebbe imposto l’adozione di rinnovati atti di iniziativa, essendo invece, quelli utilizzati, il risultato di iniziative risalenti al 2017 e al 2018, assunte dai consigli regionali, non più in carica. Nella stessa sede l’UPI ha, tra l’altro, rappresentato l’esigenza che sulle intese perfezionate tra il Governo e le regioni in materia di autonomia differenziata vi sia il coinvolgimento degli enti locali interessati. Il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie ha successivamente precisato che il principio della “attualizzazione” delle consultazioni per assicurare piena attuazione del dettato costituzionale, trova già completo riscontro nella legge n. 86 del 2024, segnalando come questa, all’articolo 2, comma 5, imponga anche una seconda tornata di consultazione degli enti locali di ciascuna Regione sui testi negoziati e modificati da Governo e Regioni all’esito del procedimento e segnalando, altresì, come nessuna delle quattro Regioni richiedenti abbia evidenziato che vi siano state esigenze di aggiornamento della consultazione dalle rispettive rappresentanze degli enti locali in sede regionale. La legge che recepisce l’intesa tra Stato e Regione è abilitata a derogare al riparto costituzionale di competenza, privando le Camere del loro ordinario potere legislativo, con riferimento ad una determinata regione e a determinate funzioni. Inoltre, la stessa legge è deputata a disciplinare il finanziamento delle funzioni trasferite, incidendo quindi sul cuore delle competenze parlamentari, cioè sulla gestione delle risorse pubbliche. Già con il dilagare dei decreti legge il Parlamento è stato nel corso dei decenni recenti sostanzialmente svuotato dall’esecutivo di poteri sovrani. Sul merito del ruolo del Parlamento nella procedura di approvazione delle intese, la Corte Costituzionale – essendo la legge di approvazione dell’intesa caratterizzata da una “condizionalità” derivante dall’intesa, prevede che qualora le Camere intendessero apportare modifiche sostanziali all’accordo concluso, esso dovrebbe essere rinegoziato tra il Governo e la Regione richiedente, il cui consenso è elemento essenziale della procedura. In quanto istituzionalmente rappresentante della sovranità popolare nazionale il Parlamento è chiamato a vigilare sulla unità, sulla tenuta sociale e sulla eguaglianza dei diritti dei cittadini rispetto agli equilibri differenti dei rapporti tra le istituzioni. Le materie oggetto dell’intesa rientrano nelle cd. “materie no-LEP”. Si tratta cioè di quelle materie in cui l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, non sono subordinate alla previa determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP). La questione è ovviamente discutibile, non tanto in punta di diritto quanto in punta di fatto. Non è soltanto la misurabilità che determina le caratteristiche dei livelli essenziali delle prestazioni. Prima ancora che la contabilità dei servizi nei differenti territori venga messa in operatività, conta definire i criteri che assicurano una omogeneità dei diritti essenziali dei cittadini quale base di partenza per la successiva comparabilità. La regionalizzazione della protezione civile Prendiamo il caso della protezione civile. Un cittadino italiano deve essere trattato in modo omogeneo se colpito da un terremoto o da una alluvione in tutto il Paese. Successivamente si stabiliranno i protocolli di intervento e gli strumenti per assicurare che questo principio sia effettivo, e non solo declamato. Che la protezione civile, in un territorio così delicato e così frequentemente oggetto di emergenze per fenomeni naturali imprevedibili come è l’Italia, possa essere disarticolata in responsabilità regionali senza che sia previsto un codice stringente ed obbligatorio di interventi di solidarietà rispetto alla parte restante dei territori del Paese corrisponde ad una pericolosa rottura della solidarietà nazionale. Il principio della emergenza regionale prevale, come vedremo successivamente. Potranno essere revocate le decisioni del Presidente della Regione, ma nell’immediato hanno responsabilità primaria e competenza esclusiva. In caso di un terremoto che colpisca diverse regioni italiane limitrofe (i casi sono stati plurimi), un Presidente di regione può disporre le risorse ad esclusiva tutela dei suoi cittadini anche se magari una regione limitrofa ha subito danni di rilevanza ben maggiore. Viene meno una vista di carattere sovraregionale ed un’azione orientata alla tutela delle più gravi conseguenze. Dobbiamo ricordare che la protezione civile venne riformata profondamente per rispondere all’accorato appello del Presidente della Repubblica Sandro Pertini dopo la devastante realtà successiva al terremoto del 23 novembre del 1980: non si riuscivano nemmeno a dissotterrare i cadaveri delle migliaia di morti sotto la macerie. La risposta condusse successivamente alla nascita della Protezione Civile nella sua attuale configurazione istituzionale, grazie all’azione di Giuseppe Zamberletti, un dinamico politico democratico cristiano. Non era sempre stato così nel corso della nostra storia di Stato unitario. Originariamente non esisteva un modello di protezione civile adeguata ad una moderna nazione. Nel Regno d’Italia appena costituito soccorrere le popolazioni colpite da un’emergenza non è compito prioritario dello Stato: gli interventi sono principalmente affidati ai militari e considerati opere di beneficenza. Anche durante l’alluvione di Roma nel dicembre del 1870, a offrire i primi soccorsi sono le truppe dell’esercito che due mesi prima avevano conquistato la città con la Breccia di Porta Pia. Il Regio Decreto-Legge n. 1915 del 2 settembre 1919 fornisce un primo assetto normativo al soccorso in caso di terremoti. Il provvedimento individua nel Ministero dei Lavori Pubblici l’autorità responsabile della direzione e del coordinamento. Nell’anno in cui si svolgono le consultazioni per le elezioni dei presidenti e dei consigli nelle regioni a statuto ordinario, la Legge n. 996 dell’8 dicembre 1970 definisce il concetto di “protezione civile” privilegiando il momento dell’emergenza, cioè del soccorso da attuare nell’immediatezza dell’evento. Attribuisce inoltre un ruolo centrale al Ministero dell’Interno che, in caso di catastrofe, assume la direzione e il coordinamento degli interventi. Sui irrobustisce il principio del modello organizzativo fortemente nazionale, per dare risposta alle emergenze che dovessero manifestarsi in qualunque punto del territorio nazionale. Un terremoto di magnitudo 6.5 colpisce nel maggio del 1976 duramente il Friuli, e in particolare la media valle del Fiume Tagliamento. Nelle ore che seguono la scossa, il Governo affida la direzione delle operazioni di soccorso al Commissario straordinario Giuseppe Zamberletti. Poi arriva il 23 novembre del 1980 il terremoto dell’Irpinia, e dieci anni dopo l’avvio delle regioni, l’Italia sceglie di consolidare il modello centralista della protezione civile, per assicurare un ancora più efficace meccanismo di intervento nel caso delle emergenze più gravi. Con Ordine di Servizio del 29 aprile 1982 viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile. Nello stesso anno, la Legge n. 938 formalizza la figura del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile. Ora, nel gioco dell’oca istituzionale, si decide di tornare nella casella di partenza: a casa propria ognuno è dominus delle proprie emergenze. L’unità nazionale ed il coordinamento tra i territori tornano ad essere considerati una scala di intervento non necessaria. Si torna al Regno d’Italia, in materia di protezione civile. Chi fa da sè fa per tre. Viene cancellato il lungo sforzo compiuto dalle istituzioni della Repubblica per assistere in modo unitario i cittadini dei territori in difficoltà. Sarà invece questione purtroppo sempre più rilevante, se pensiamo alle alluvioni ed alle emergenze ambientali che si stanno intensificando nel corso degli ultimi anni. E’ proprio il caso di dire che le lezioni del passato non servono proprio a nulla. Come inizio per l’autonomia differenziata non è male. Cancellare una delle storie istituzionali di successo dell’Italia non sembrava opera semplice. Quando in giro per il mondo c’era da dare una mano con professionalità la nostra protezione civile era in prima fila. Ora le altre nazioni dovranno fare molte telefonate per cercare di raccogliere qualche spezzone di solidarietà regionale. Forse, anche se si voleva seguire il modello a fette dell’autonomia differenziata nella nuova versione del Ministro Calderoli si poteva essere più sagaci, meno protervi nel mettere le dita proprio negli occhi. Ma l’esercizio della logica non è evidentemente obiettivo del legislatore padano. Questa austera protervia che discende dalle valli del nord è probabilmente una anticipazione del modello di approccio legislativo che sarà seguito dalle nuove regioni differenziate. L’articolo 2 degli schemi di intesa preliminare in esame autorizza il Presidente della Regione, in caso di eventi calamitosi di rilevanza regionale, a emanare ordinanze di protezione civile anche in deroga, fatte salve specifiche eccezioni, alla vigente normativa statale, nel rispetto di determinati limiti, sostanziali e procedurali. Come si definisce un evento calamitoso di rilevanza regionale? Perchè avviene solo nel territorio di quella regione? Perché prevalentemente riguarda nei danni un impatto che si concentra in quella regione? Il comma 2 precisa che le deroghe alla disciplina statale devono avere una durata limitata nel tempo. Nello specifico, la deroga non può perdurare oltre lo stato di emergenza e, in ogni caso, non può superare i due anni dalla deliberazione dello stesso. Due anni appaiono tuttavia un orizzonte temporale molto opinabile: lungo se si considerano eventi puntuali, corto se si considerano eventi continuativi come il bradisismo. Con riferimento alle emergenze connesse con gli eventi calamitosi di esclusiva rilevanza regionale, amplia la portata derogatoria delle ordinanze regionali di protezione civile: tali ordinanze regionali infatti potranno derogare non soltanto alla disciplina regionale ma anche a quella statale. In questo modo si va oltre la normativa prevista al riguardo per le regioni a statuto speciale, ponendosi nella possibilità di derogare anche la normativa statale. Si è ritenuto preferibile riconoscere alla regione un potere derogatorio di carattere generale: anche questa previsione rischia di determinare conflitti di attribuzione tra differenti livelli delle istituzioni pubbliche in momenti delicati della vita civile e politica dei territori. Le delibere regionali sono soggette a deliberazione del Consiglio dei Ministri, facendo in ogni caso rientrare dalla finestra il centralismo che si intende cacciare dalla porta. Il comma 4 disciplina una procedura di urgenza per i casi in cui non sia possibile attendere la deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione all’emanazione delle ordinanze regionali di protezione civile, differendo l’autorizzazione statale a un momento successivo all’emanazione. In tal caso, infatti, qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di urgenza, è data facoltà al Presidente della Regione, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di emanare, senza indugio, le ordinanze di protezione civile in deroga alla disciplina statale. Come spesso capita nelle vicende della politica, il controllo dei soldi è tra le motivazioni primarie dei cambiamenti nella configurazione tra i poteri conferiti ai diversi livelli istituzionali di governo. Il comma 5 prevede che le ordinanze regionali di protezione civile possano anche autorizzare l’apertura di apposite contabilità speciali, presso la tesoreria dello Stato, al fine di rendere più agevole l’erogazione delle risorse per l’attuazione delle misure e degli interventi necessari al superamento dell’emergenza. Il comma 6 demanda ad una direttiva del Presidente del Consiglio, da adottarsi ai sensi dell’articolo 15 del Codice di protezione civile, la definizione dei tempi e delle procedure istruttorie propedeutiche alla deliberazione di autorizzazione o approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle ordinanze regionali di protezione civile che derogano alla disciplina statale, e dei relativi adempimenti di competenza del Presidente della Regione. L’articolo 3 degli schemi di intesa dispone che, per gli eventi calamitosi di rilievo nazionale che interessano esclusivamente il territorio della Regione, il Commissario delegato di protezione civile è individuato nel Presidente della Regione o, previa intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, in altra persona dal medesimo Presidente indicata. Ancora una volta si conferma che la verticalizzazione della politica locale determina una concentrazione assoluta di decisioni e di responsabilità nelle mani del Presidente della Regione. Le funzioni oggetto di attribuzione alle Regioni sono relative al reclutamento, alla valorizzazione del personale e alla formazione degli operatori, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Però, al di là della formula di stile, i poteri regionali ottengono una delle leve più ambite per il consenso politico, vale a dire il reclutamento del personale, poi condito per indorare la pillola dalla valorizzazione e dalla formazione degli addetti. L’articolo 6 degli schemi di intesa preliminare in esame reca una disposizione transitoria, con la quale si prevede che l’ordinanza regionale di protezione civile non può derogare a norme statali concernenti funzioni afferenti a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali se in tale materia non sono stati previamente determinati i LEP. L’esercizio delle professioni L’articolo 7, con formulazione identica nei vari schemi di intesa, attribuisce alla Regione funzioni normative e amministrative in materia di professioni di rilievo regionale, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Sono escluse dall’attribuzione le professioni ordinistiche e le professioni sanitarie. Per la materia “professioni” la Corte ricorda che “sussistono consistenti ostacoli anche al trasferimento delle funzioni relative alla materia «professioni». Infatti, secondo il diritto dell’Unione europea, come interpretato dalla Corte di giustizia, un soggetto che esercita una libera professione che implica, in quanto attività principale, la prestazione di più servizi distinti dietro corrispettivo, esercita un’attività economica. In base al principio di libera circolazione comunitaria, una professione disciplinata in una regione italiana, secondo determinate coordinate e caratteristiche, vede un soggetto abilitato ad operare anche nella restante parte del territorio comunitario, ma anche nazionale, secondo una normativa applicativa molto probabilmente di natura differente, ingenerando confusione dal versante dell’offerta come dal versante della domanda. Anche la questione relativa alla tutela della concorrenza trova difficile applicazione nella legislazione a geometria variabile sulle caratteristiche della professione, se devoluta alle regioni. Anche la disciplina unionale sulla tutela del consumatore può trovare maggiore difficoltà di applicazione se la legislazione esclusiva sulle professioni viene conferita alle regioni che ne fanno richiesta: un cittadino non residente in quella regione decide di ricorrere ai servizi di un professionista della regione con legislazione ad autonomia differenziata. In caso di controversia sarà molto complicato stabilire quali sono i principi giuridici ed economici da applicare. Il comma 3 introduce la nozione di «professione di rilievo regionale», individuando tre requisiti cumulativi che devono sussistere congiuntamente. Si tratta di un’attività economica che: 1. è diretta alla prestazione di servizi a favore di terzi nel territorio della Regione; 2. è esercitata abitualmente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo; 3. riguarda attività che presentano un nesso diretto ed evidente con le caratteristiche peculiari del territorio della Regione, o di parti di esso, e della relativa economia, e che richiedono, rispetto all’attività comunemente svolta sul territorio nazionale, abilità, conoscenze e competenze ulteriori acquisibili attraverso l’esperienza e la formazione specialistica su base locale. Con riguardo alla regolamentazione delle professioni si ricorda che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. In attuazione della citata direttiva è stato emanato il D.lgs. n. 142 del 2020 che prevede una procedura dettagliata inerente alla verifica del rispetto del principio di proporzionalità che compete ai cd. soggetti regolatori (cfr. art. 3). In particolare i soggetti regolatori devono operare una valutazione della proporzionalità in sede di analisi di impatto della regolazione dell’atto normativo o in sede di istruttoria dell’atto amministrativo generale. Già dalla sentenza n. 355 del 2005 la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che “l’individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”. Successivamente, con la sentenza n. 271 del 2009, nel censurare una legge della Regione Emilia Romagna che attribuisce alla Regione la competenza a stabilire requisiti per l’esercizio delle professioni di animatore e accompagnatore turistico ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale, la Corte afferma che allo Stato è riservata “non solo l’individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l’esercizio delle professioni stesse”. Successivamente, il principio è stato ribadito nella sentenza n. 98 del 2013 dove la Corte ha affermato che “l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale”. L’articolo 8 degli schemi di intesa preliminare attribuisce alle regioni Veneto, Liguria, Lombardia e Piemonte la qualifica di autorità competente per il riconoscimento di alcune qualifiche professionali estere, sia per i cittadini europei ed equiparati, sia per quelli provenienti da Paesi terzi. La relazione tecnica precisa che gli interventi di cui all’articolo 8 degli schemi (congiuntamente con quelli di cui all’articolo 7) siano motivati dalla necessità di garantire un’adeguata risposta alla complessità economica e territoriale delle regioni. Tale considerazione farebbe discendere l’esigenza di individuare una disciplina delle professioni a livello regionale. Si configura in questo modo la possibilità di erigere barriere all’accesso delle professioni provenienti dal territorio comunitario in una delle regioni che dovesse aderire a tale prospettiva. Questo principio pare gravemente lesivo del diritto comunitario alla concorrenza, soprattutto perchè esercitabile con un elevato grado di arbitrio. Si potrebbero inoltre configurare criteri a geometria variabile nella legislazione di riconoscimento delle professioni estere su diversi territori del nostro Paese, capaci di discriminare il mercato in termini sia di attrazione sia di respingimento di queste figure professionali. La previdenza complementare ed integrativa L’articolo 10 degli schemi di intesa preliminare trasferisce alle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto specifiche funzioni in materia di previdenza complementare e integrativa, nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme UE, in particolare della Direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, e del D.Lgs. 252/2005, che disciplina le forme pensionistiche complementari, con particolare riferimento alle competenze in materia di vigilanza ivi previste. Le regioni secondo la legislazione proposta promuovono forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con fondi pensione già esistenti, nel rispetto dei contenuti delle decisioni Eurostat a cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Peccato che questa misura sia distorsiva del mercato del lavoro, perché esistono realtà economiche che sono presenti su territori di differenti regioni. Cosa si farebbe in queste circostanze? Sarebbero privilegiati i lavoratori della regione che emana questo tipo di normativa? Si applicherà la normativa anche alle altre regioni, violando il principio di competenza territoriale? Se ci riferiamo ai dipendenti pubblici su base regionale la situazione è persino più iniqua, in quanto determinerebbe un immediato impatto discriminatorio tra dipendenti pubblici di uno stesso Stato operanti su territori regionali differenti. Sarebbe un modo per drenare lavoratori da altri territori in condizioni di difficoltà di reclutamento, come sta avvenendo già oggi in ambito sanitario. Anche su questo versante il magistero della Corte Costituzionale è estremamente chiaro, e va nella direzione di assegnare alla disciplina statale la competenza esclusiva sulla intera materia. L’esigenza di una disciplina unitaria ed omogenea in materia di previdenza sociale, che ricomprenda anche la previdenza complementare ed integrativa, è stata evidenziata dalla Corte costituzionale, che negli anni ha più volte ribadito la competenza esclusiva statale sull’intera materia (cfr. in particolare la sentenza n. 26 del 2013). Le sentenze n. 325 del 2011 e n. 98 del 2013 sono intervenute in merito all’ambito di applicazione della disciplina previdenziale statale. Nella prima, la Corte costituzionale ha censurato l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina previdenziale statale, relativa al personale delle pubbliche amministrazioni, ai dipendenti pubblici nominati assessori regionali, in quanto “non spetta alla legislazione regionale disporre una equiparazione del trattamento previdenziale degli assessori regionali non consiglieri con quello degli assessori che ricoprano la carica di consigliere. Ove tale equiparazione fosse effettuata con legge regionale, come nel caso in esame, non solo si avrebbe una lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma si determinerebbero difformità nella disciplina del trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici da una regione all’altra”. Nella seconda delle sentenze richiamate, la Corte ha affermato che solo lo Stato può estendere l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione di disposizioni oggetto di competenza legislativa esclusiva statale, tra cui specificamente quello della previdenza sociale. L’agile burocrazia delle materie non Lep regionalizzate Nasce una agile burocrazia che consentirà alla nuova normativa di funzionare in modo assolutamente pragmatico e veloce. La palude dello Stige al confronto presenta acque limpide. Nasceranno stanze di compensazioni, senza oneri a carico dello Stato ma con molti oneri a carico dei cittadini in termini di opacità dei processi che verranno messi in campo. L’articolo 11 stabilisce, al comma 1, che, con riguardo all’attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia concernenti la “protezione civile”, le “professioni” e la “previdenza complementare e integrativa”, è istituita una Commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, composta, per lo Stato, da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze, da un rappresentante ciascuno del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministro dell’interno, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in ltaly e, per la Regione interessata, da nove rappresentanti regionali, oltre che da un rappresentante designato dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e da un rappresentante designato dall’Unione delle province d’Italia (UPI). L’articolo 12 prevede che la Commissione paritetica Stato-Regioni- Autonomie locali provveda annualmente alle verifiche circa gli oneri finanziari implicati dall’attribuzione di particolare autonomia, nonché alla ricognizione dell’allineamento tra i fabbisogni di spesa già definiti e l’andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle funzioni. La Commissione paritetica è così chiamata – su base annuale e per ciascuna Regione interessata – alla valutazione degli oneri finanziari derivanti dall’esercizio delle funzioni e dall’erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall’intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l’equilibrio di bilancio. Insomma, tutte le verifiche sono a babbo morto, utili forse per gli aggiustamenti futuri ma certo non per evitare decisioni assolutamente inopportune. Le pubbliche istituzioni vanno sempre valutate prima nel bilancio preventivo e poi nel consuntivo. Stavolta accade uno sconto che porta a valutare solo il bilancio consuntivo: il preventivo va in cavalleria. Alla fine pagano i cittadini in termini di correzione o di sanzione in caso di superamento dei limiti economici compatibili con le ipotesi di finanza pubblica. Qualora la suddetta ricognizione evidenzi uno scostamento dovuto alla variazione dei fabbisogni ovvero all’andamento del gettito dei medesimi tributi, anche alla luce delle variazioni del ciclo economico, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, adotta, su proposta della Commissione paritetica, le necessarie variazioni delle aliquote di compartecipazione definite nelle intese. L’articolo 14, al comma 1, fissa in dieci anni la durata delle intese mentre il comma 2 disciplina il rinnovo tacito delle intese alla scadenza del decennio. In particolare, le intese si intendono rinnovate per un uguale periodo salvo diversa volontà dello Stato o della Regione da manifestarsi con un anticipo di almeno dodici mesi dalla scadenza. Pietro Spirito Via a Autonomia Regionale Differenziata, cronologia e materiali per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com (il testo dell’intervento è tratto dalla testata “Terramia”)
June 5, 2026
carteinregola
Proposta di legge elettorale: il nuovo testo base
E’ in corso di discussione la nuova legge elettorale avanzata dal Governo Meloni, la quinta nell’ordine dal 1993, a meno di un anno dalla prossima scadenza elettorale. Dopo la prima versione, che ha raccolto molti pareri negativi dai numerosi costituzionalisti che sono intervenuti alle audizioni presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera,  e la totale contrarietà delle opposizioni, è stata varata una seconda versione, che ritocca alcuni degli aspetti più controversi, sui quali sono stati nuovamente auditi alcuni costituzionalisti che hanno sollevato analoghe contrarietà. Pubblichiamo il nuovo testo Scarica il Dossier (dal sito della Camera dei Deputati) CAMERA DEI DEPUTATI Mercoledì 27 maggio 2026 685. XIX LEGISLATURA BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I) ALLEGATO Pag. 29 Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all’articolo 5, e C. 2822 Bignami. scarica il PDF NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2822 BIGNAMI PROPOSTO COME TESTO BASE Art. 1. (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)   1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 2 i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:    «3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla tabella A 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.»;    c) il comma 4 è sostituito dal seguente:    «4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dell’articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a settanta seggi complessivi da assegnare, alle condizioni previste dall’articolo 83, a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o della lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse.».   2. All’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:    «1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita nei collegi uninominali di cui alla tabella A 1 – Regione: Trentino-Alto Adige/Südtirol – Circoscrizione: Trentino-Alto Adige/Südtirol, allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale in un unico collegio plurinominale, secondo quanto disposto dall’articolo 93-septies, comma 2. I voti espressi nelle circoscrizioni di cui al presente articolo non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all’articolo 83, comma 1, lettere a), b) e c).».   3. L’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:    «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente Pag. 30della popolazione a livello comunale, sono effettuate:    a) l’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;    b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, di un numero complessivo di settanta seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 83.    2. Con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, a esclusione delle circoscrizioni di cui all’articolo 2, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, sono altresì determinate:    a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);    b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti i seggi a essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a).».   4. All’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «il nome del candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’eventuale attribuzione del premio di governabilità».   5. All’articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e nei collegi uninominali» e le parole: «e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse.   6. All’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 2, il terzo periodo è soppresso;    b) al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso di liste collegate tra loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. Nel caso di cui al secondo periodo, la dichiarazione è sottoscritta dai presidenti o dai segretari dei partiti o dei gruppi politici collegati in coalizione.»;    c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:    «3-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all’attribuzione del premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 4, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l’elezione del Senato della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.»    d) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis».   7. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità».   8. All’articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «, con l’indicazione dei candidati nella lista dei collegi uninominali compresi Pag. 31nel collegio plurinominale,» sono soppresse;    b) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, fatte salve le circoscrizioni di cui all’articolo 2»;    c) il comma 1-bis è abrogato;    d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:    «2-bis. Le liste singole e le coalizioni di liste che si siano presentate ai sensi del comma 1 presentano altresì, in ciascuna circoscrizione in cui si siano presentate, limitatamente a quelle cui spettino seggi da assegnare quale premio di governabilità ad esito della distribuzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), liste di candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate singolarmente da ciascuna delle liste coalizzate ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, che si siano presentate nella circoscrizione. I candidati delle liste circoscrizionali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all’attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato sono indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale è presentato.»;    e) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:    «2-ter. Nel caso di elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi del comma 1 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ai sensi del comma 2-bis.»;    f) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell’ambito della distribuzione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b); in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;    g) al comma 3.1, primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste»;    h) al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi del comma 1 e del comma 2-bis».   9. All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 1, la parola: «uninominali» è sostituita dalle seguenti: «nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità»;    b) il comma 3 è sostituito dal seguente:    «3. Nessun candidato può essere incluso in più di una lista circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegata alle medesime liste o coalizioni, a pena di nullità.».;    c) al comma 4, le parole: «Il candidato in un collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità»;    d) al comma 5, le parole: «alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti:Pag. 32 «nessuna delle liste di cui all’articolo 18-bis».   10. All’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, di cui all’articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate»;   11. All’articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità»;   12. All’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al primo comma, al numero 1-ter), dopo le parole: «programma elettorale» sono inserite le seguenti: «o che non abbiano dichiarato il nome e cognome della persona da indicare come proposta per l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri»;    b) al primo comma, dopo il numero 2), è inserito il seguente:     «2-bis) comunica l’elenco delle liste presentate per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali e delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, all’Ufficio centrale nazionale, il quale:      a) verifica se vi siano liste che non rispettano la condizione di cui all’articolo 18-bis, comma 1, secondo periodo; in caso affermativo, comunica l’elenco delle liste in questione agli Uffici centrali circoscrizionali, i quali le dichiarano non valide;      b) comunica a tutti gli uffici centrali circoscrizionali l’elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità;»;    c) al primo comma, il numero 4), è sostituito dal seguente:     «4) cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 18-bis i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;»;    d) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste» sono sostituite dalle seguenti: «cancella dalle liste di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 18-bis»;    e) al primo comma, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità»;    f) al primo comma, al numero 6-ter), dopo le parole: «rinuncia alla candidatura,» sono inserite le seguenti: «di decesso del candidato entro la data di svolgimento delle elezioni, ovvero a seguito»;    g) il quarto comma è abrogato.   13. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:     «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nomi dei candidati, nell’ordine numerico di cui all’articolo 18-bis, comma 3, e ai nomi dei candidati delle liste presentati ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio. Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, l’elenco dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità,Pag. 33 come comunicati ai sensi dell’articolo 22, primo comma, numero 2-bis), lettera b);».   14. All’articolo 30, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità».   15. All’articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) il comma 2 è sostituito dal seguente:    «2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.»;    b) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità sono posti all’interno di un rettangolo più ampio»;    c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra quello dei candidati delle liste presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità»;    d) al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità»;    e) al comma 5:     1) al primo periodo, le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati»     2) al secondo periodo, le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità».   16. All’articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al secondo comma, le parole: «e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;    b) il terzo comma è sostituito dal seguente:    «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».   17. All’articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:    «1. Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista»;Pag. 34    b) al comma 2, le parole: «e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;    c) al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità» e le parole: «il candidato non è collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati».   18. All’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 3, terzo periodo, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l’elezione nel collegio uninominale» sono soppresse;    b) al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;    c) al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste»;    d) al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse.   19. All’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;    b) al secondo comma, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse.   20. All’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) la lettera a) è abrogata;    b) la lettera b) è abrogata;    c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:    «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all’articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi»;    d) la lettera d) è abrogata;    e) la lettera g) è abrogata;    f) la lettera h) è abrogata.   21. All’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici centrali circoscrizionali e fermo restando quanto stabilito all’articolo 2, ultimo periodo»;    b) al comma 1, lettera c), le parole: «fatto salvo, per le liste» sono sostituite dalle seguenti: «a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi Pag. 35della lettera e), numero 2-ter), e fatto salvo, per le liste»;    c) al comma 1, lettera e):     1) l’alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;     2) al numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77, con arrotondamento all’unità superiore» sono soppresse;     3) al numero 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell’articolo 77, con arrotondamento all’unità superiore» sono soppresse;     4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:     «2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;     2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;    d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:    «e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;    e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda ad almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;    e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell’elezione del Senato della Repubblica la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sia quella collegata, ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 3-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) e verifica se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell’elezione del Senato della Repubblica;    e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, assegna alla lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 4, pari a settanta seggi e procede ai sensi della lettera f);    e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-bis;»;    e) al comma 1, lettera f):     1) al primo periodo, le parole da: «procede al riparto» fino a: «primo comma.» sono sostituite dalle seguenti: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di queste, determinata ai sensi, rispettivamente, delle lettere c) e a) del presente comma.»;Pag. 36     2) al secondo periodo, le parole: «delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera e) del presente comma» con le seguenti: «di tali coalizioni di liste e singole liste»;    f) al comma 1, dopo la lettera f) sono inserite le seguenti:    «f-bis) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a duecentoventi seggi complessivi;    f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi delle lettere g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo prosegue ai sensi del comma 1-ter»;    g) al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito sul piano nazionale» fino a: «lettera f) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f)»;    h) al comma 1, lettera h):     1) le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;     2) le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell’articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalla seguente: «divide»;     3) dopo le parole: «numero di seggi da attribuire nella circoscrizione,» sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a),»;    i) al comma 1, lettera i):     1) le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter)»;     2) le parole da: «In caso negativo, procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti»;    l) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:    «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l’Ufficio centrale nazionale distribuisce i seggi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b) secondo quanto disposto ai sensi del comma 1, del presente articolo, lettere f), g), h) ed i).    1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l’Ufficio centrale nazionale, ferma restando l’applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies) procede come segue:    a) assegna alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un totale di centocinquanta seggi; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per il numero 150, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; nell’effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;    b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli centosessantaquattro seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui ai numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per il numero 164, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste Pag. 37ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio.    1-quater. L’ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-bis anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo della sola Camera dei deputati.    1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 18-bis, nelle sole circoscrizioni in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all’articolo 86, comma 1, periodi secondo e seguenti.»;    m) al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista» sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità».   22. All’articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:    «1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell’Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all’articolo 83, comma 2, procede:    a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;    b) all’attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all’articolo 83, comma 1-ter. A tale fine l’Ufficio:     1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente;     2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. L’Ufficio esclude dall’attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all’articolo 83, comma 2.     3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall’Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.»;    b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:    «1-bis. L’Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell’articolo 83, comma 1-ter, procede come segue:    a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle Pag. 38altre liste cui sono assegnati seggi nella circoscrizione, di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;    b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l’indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della medesima lettera a), ottenendo così l’indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio;    c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall’Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;    d) procede quindi all’assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».   23. All’articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) il comma 3 è abrogato;    b) al comma 4, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;    c) il comma 6 è abrogato;    d) al comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».   24. All’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:    «1-bis. Il deputato eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità».   25. All’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e-quinquies), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, è assegnato, nell’ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, secondo l’ordine di presentazione, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso in cui la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, Pag. 39secondo l’ordine di presentazione, della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l’ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l’ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è assegnato alla lista di cui al secondo periodo nel collegio plurinominale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio.»;    b) al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 4 e 5».   26. Al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:    a) sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:    «Art. 93-quinquies. – 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono disciplinate dalle disposizioni del presente testo unico, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente articolo e agli articoli 93-sexies e 93-septies. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all’articolo 93-septies, comma 2.    2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi dell’articolo 14 e che si siano presentate nella circoscrizione ai sensi del comma 4. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall’accettazione scritta del rappresentante, di cui all’articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella scheda elettorale il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell’articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell’ipotesi di collegamento con più liste, il nome e il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.    3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale è presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell’interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.    4. I partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione al fine di concorrere per l’attribuzione dei seggi da assegnare con metodo proporzionale con le modalità di cui all’articolo 93-septies, comma 2, possono dichiarare il collegamento in una coalizione. Le dichiarazioni di collegamento in coalizione devono essere reciproche, sono effettuate contestualmente al deposito del contrassegno di cui all’articolo 14 e hanno effetto solo per la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Non si applicano ai partiti o i gruppi politici organizzati che abbiano presentato liste nella circoscrizione i commi 3 e 3-bis dell’articolo 14-bis.    5. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l’indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti Pag. 40nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990. Per i cittadini residenti all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare.    6. Per la presentazione delle liste di candidati per l’assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all’assegnazione dei seggi in ragione proporzionale si applicano, in quanto compatibili e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni del presente Titolo, le disposizioni degli articoli 18-bis, 19 e 20.    7. La presentazione delle liste di candidati per l’assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell’articolo 20 presso la cancelleria della Corte d’appello di Trento.    Art. 93-sexies. – 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell’interno secondo il modello descritto nelle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l’assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.    2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all’interno di un rettangolo più ampio. All’interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.    3. L’elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale.    4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.    Art. 93-septies. – 1. L’Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76:    a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;    b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;    c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all’articolo 93-sexies, comma 4, ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni:Pag. 41 l’Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi;    d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;    e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;    f) individua le liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.    2. L’Ufficio centrale circoscrizionale procede all’assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni; a tal fine:    a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni di cui alla lettera f) del comma 1 per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio;    b) ripartisce i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste tra le liste coalizzate. A tal fine, per ciascuna coalizione calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.    3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, l’Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l’ordine di presentazione.    Art. 93-octies. 1. Nelle circoscrizioni oggetto del presente Titolo, nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.    2. Il candidato in un collegio uninominale di una delle circoscrizioni oggetto del presente Titolo o nelle liste presentate per l’assegnazione dei seggi nel collegio plurinominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol non può essere candidato in un’altra circoscrizione, né nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, né nelle liste presentate ai fini dell’assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali.    3. Il candidato in un collegio uninominale della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol può essere candidato in una delle liste di candidati, a sé collegate, presentate per l’assegnazione dei seggi nel collegio Pag. 42plurinominale della medesima circoscrizione.»;    b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le circoscrizioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».   27. All’articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o più di una» sono soppresse.   28. All’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.   29. Le tabelle A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge. Dopo la tabella H del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono aggiunte le tabelle H-bis e H-ter di cui all’allegato 2 alla presente legge. Art. 2. (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)   1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 1, primo periodo, le parole: «dell’ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale di statistica» sono sostituite dalle seguenti: «riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale»;    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:    «2. Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, per l’assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla tabella B 2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L’assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali è effettuata con metodo proporzionale, con l’eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a trentacinque seggi complessivi da assegnare, alle condizioni previste dall’articolo 16-bis, a liste presentate a livello regionale, in favore della lista singola o della coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi a livello nazionale in entrambe le Camere e che abbia conseguito almeno il 42 per cento di voti validi in ciascuna di esse.»;    c) Il comma 2-bis è abrogato;    d) il comma 2-ter è sostituito dal seguente:    «2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati riportati dall’ultimo decreto del Presidente della Repubblica che fissa, a scadenza quinquennale e ai soli fini elettorali, i dati del censimento permanente della popolazione a livello comunale, e con esclusione delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, sono determinate:    a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di trentacinque seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall’articolo 16-bis;    b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale, dei seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a) del presente comma;    c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale, di tutti i seggi a questa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1.»;Pag. 43    e) il comma 3 è sostituito dal seguente:    «3. La regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è costituita in un unico collegio uninominale»;    f) il comma 4 è sostituito dal seguente:    «4. La regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.»;    g) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente    «4-bis. I voti espressi nelle regioni di cui ai commi 3 e 4 non sono non sono computati nella determinazione delle cifre elettorali nazionali delle liste e delle coalizioni di liste, nonché nella determinazione del totale nazionale dei voti validi, di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e c).».   2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «suddivise in collegi uninominali e collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «suddivise in collegi plurinominali, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/ Südtirol, e con l’eventuale attribuzione del premio di governabilità di trentacinque seggi distribuiti tra le circoscrizioni regionali con le modalità di cui all’articolo 1, comma 2-ter».   3. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:    «1-bis. Nel medesimo atto del deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati, che si presentano singolarmente o collegati tra loro ai sensi del comma 1, se intendono concorrere all’attribuzione del premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 2, dichiarano altresì il collegamento con partiti o gruppi politici organizzati presentati, singolarmente o collegati tra loro, per l’elezione della Camera dei deputati, ai sensi degli articoli 14 e 14-bis di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.».   4. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:     1) le parole: «nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «circoscrizionale presentata ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità»;     2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione.»;    b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:    «2-bis. Nel caso di elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica, i partiti o gruppi politici organizzati presentano esclusivamente liste di candidati per l’attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e non presentano liste di candidati circoscrizionali ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità ai sensi dell’articolo 18-bis, comma 2-bis, del medesimo testo unico.»;    c) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale nell’ambito della distribuzione di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei»;    d) al comma 4-bis sono apportate le seguenti modificazioni:     1) al primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione» sono sostituite dalle seguenti: «, a livello nazionale, presentate nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità»;Pag. 44     2) al terzo periodo, dopo le parole: «L’Ufficio elettorale regionale» sono inserite le seguenti: «trasmette i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate, da ciascuna lista singola o coalizione di liste, ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, all’Ufficio centrale nazionale, il quale»;     3) dopo l’ultimo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «L’Ufficio centrale nazionale comunica a tutti gli uffici elettorali regionali l’elenco, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità.».   5. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:    a) le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità»;    b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sui manifesti sono riportati, per ciascuna lista singola o coalizione di liste, i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate in tutte le circoscrizioni regionali, ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, come comunicati ai sensi dell’articolo 9, comma 4-bis, ultimo periodo.».   6. All’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «il venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».   7. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «, i nominativi dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità» e il secondo periodo è soppresso;    b) il comma 2 è sostituito dal seguente:    «2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale».   8. All’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:    a) la lettera a) è abrogata;    b) la lettera b) è abrogata;    c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:    «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l’Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell’attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l’ordine decrescente dei resti medesimi»;    d) la lettera d) è abrogata;Pag. 45    e) la lettera g) è abrogata;    f) la lettera h) è abrogata.   9. All’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:    a) al comma 1, alinea, le parole: «da tutti gli Uffici» sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici» e dopo le parole «elettorali regionali» sono inserite le seguenti: «e fermo restando quanto stabilito all’articolo 1, comma 4-bis»;    b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «inferiore all’1 per cento del totale,» sono inserite le seguenti: «a esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 2-ter), e» e le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine della lettera sono soppresse;    c) al comma 1, lettera e):     1) l’alinea è sostituito dal seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;     2) al numero 1), le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero sono soppresse;     3) al numero 2), le parole da: «, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),» fino alla fine del numero sono soppresse;     4) dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:     «2-bis) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al medesimo numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;     2-ter) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 2-bis)»;    d) al comma 1, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:    «e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale;    e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o della coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda almeno al 42 per cento del totale nazionale dei voti validi;    e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo verifica se nell’elezione della Camera dei deputati la lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera e-bis) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sia quella collegata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1-bis, del presente testo unico, alla lista singola o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis) e verifica se essa abbia conseguito almeno il 42 per cento del totale nazionale dei voti validi espressi nell’elezione della Camera dei deputati;    e-quinquies) qualora le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato congiuntamente esito positivo, attribuisce alla lista o alla coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi della lettera e-bis), il premio di governabilità di cui all’articolo 1, comma 2, pari a trentacinque seggi e procede ai sensi della lettera f);    e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, ovvero una o entrambe le verifiche di cui alla lettera e-quater) abbiano dato esito negativo, l’Ufficio procede ai sensi del comma 1-bis;».Pag. 46    e) al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:    «f) procede, per ciascuna regione, a una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2), in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da assegnare nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Infine, ordina all’interno di un’unica graduatoria nazionale crescente i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all’attribuzione di seggi alla coalizione o lista singola di cui alla lettera e-bis);».    f) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:    «f-bis) verifica se il numero dei seggi assegnati alla coalizione o alla lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, ivi compresi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a centotredici seggi complessivi;    f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 1-sexies;    f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, l’Ufficio prosegue ai sensi del comma 1-ter;».    g) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:    «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera e-sexies), l’Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all’articolo 1 comma 2-ter, lettera c), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi dei numeri 1) e 2) della lettera e) del comma 1 del presente articolo in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, secondo quanto disposto dal comma 1, lettera f), periodi secondo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 1-sexies.    1-ter. Nel caso di cui al comma 1, lettera f–quater), l’Ufficio procede come segue:    a) ferma restando l’attribuzione dei trentacinque seggi di premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies), sottrae alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il totale dei seggi attribuiti ai sensi del comma 1 lettera f) e il numero 78. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato al periodo precedente;    b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero in caso non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.    1-quater. L’Ufficio elettorale centrale nazionale, procede ai sensi del comma 1-bis Pag. 47anche qualora si siano svolte le elezioni per il rinnovo del solo Senato della Repubblica.    1-quinquies. Qualora la coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies, sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali in tutte le circoscrizioni regionali, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, nelle sole circoscrizioni regionali in cui non sono state presentate liste circoscrizionali, l’Ufficio centrale nazionale assegna i seggi di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lettera a) alla coalizione o lista singola cui è attribuito il premio di governabilità secondo la procedura di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, comma 1, periodi secondo e seguenti.    1-sexies. Al termine delle operazioni l’Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali: l’elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi del comma 1, lettera e); la coalizione o lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quinquies); l’assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1, lettere f) e f-ter), ovvero nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-ter.».   10. L’articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:    «Art. 17. – 1. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-sexies dell’articolo 16-bis l’Ufficio elettorale regionale procede:    a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o dalla coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;    b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numeri 2-bis) e 2-ter). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già determinato dall’Ufficio elettorale centrale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente di coalizione. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da assegnare sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.    2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall’Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole e comunicate ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1-sexies, nonché dalle assegnazioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.    3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l’Ufficio elettorale regionale procede ad assegnare nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da assegnare alle liste nei collegi plurinominali è determinato ai sensi:    a) dell’articolo 1, comma 2-ter, lettera b), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole a seguito dell’attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell’articolo 16-bis, commi 1 e 1-ter;    b) dell’articolo 1, comma 2-ter, lettera c), nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e alle liste singole senza l’attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell’articolo 16-bis, commi 1-bis e 1-quater.    4. In tutti i casi diversi da quello di cui all’articolo 16-bis, comma 1-ter, l’Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnatiPag. 48 al collegio tra le liste con le seguenti modalità:    a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente;    b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio di cui alla lettera a). La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono assegnati alle liste con la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio. L’Ufficio esclude dall’assegnazione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi a esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;    c) successivamente, l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista nei collegi in cui li ha ottenuti con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.    5. Nel caso di cui all’articolo 16-bis, comma 1-ter, l’Ufficio procede con le seguenti modalità:    a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono assegnati seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono assegnati seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;    b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l’indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l’indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 2-ter, lettera b), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da assegnare nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di assegnazione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima, si procede a sorteggio;    c) successivamente, accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso assegnato nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente,Pag. 49 e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;    d) procede quindi all’assegnazione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettere a), b) e c).».   11. All’articolo 17-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «dai commi 4, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 4 e 7».   12. Alla rubrica del titolo VII, le parole: «che eleggono un solo senatore e per la regione» sono sostituite dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e».   13. All’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modifiche:    a) all’alinea, le parole: «nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste» e le parole: «Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «Trentino-Alto Adige/Südtirol»;    b) alla lettera a), le parole: «nelle regioni che eleggono un solo senatore» sono soppresse.   14. Al comma 1 dell’articolo 20-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è premesso il seguente:    «01. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è regolata dalle disposizioni del titolo VI del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto applicabili».   15. All’articolo 21-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».   16. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, di cui all’allegato 3 alla presente legge. Art. 3. (Modifiche alla legge 3 novembre 2017, n. 165)   1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, è abrogato. Art. 4. (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104)   1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, volte a garantire la libertà, la sicurezza e la segretezza del voto degli italiani all’estero, nell’osservanza dei seguenti princìpi:     1) introduzione di misure per garantire che il processo di stampa delle schede e dei certificati elettorali si svolga in modo da evitare la stampa di schede e certificati non autorizzati;     2) disciplina della spedizione dei plichi dai Consolati al domicilio degli elettori, con introduzione di misure per contrastare i fenomeni di furto o smarrimento del materiale elettorale;     3) disciplina delle modalità del voto per corrispondenza con l’introduzione di modalità volte a consentire la verifica dell’identità di chi compila le schede elettorali e a contrastare ogni forma di condizionamento o coercizione nell’esercizio del voto e la possibilità che gli elettori esprimano un voto multiplo;     4) introduzione di misure per rendere più efficace ed agevole la verifica della validità del voto espresso per corrispondenza in occasione delle operazioni di scrutinioPag. 50 delle schede elettorali pervenute dall’estero.   2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si applica l’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.   3. Qualora, alla data di convocazione dei comizi elettorali per le nuove elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, non sia entrato in vigore il regolamento di cui al comma 1, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5. (Clausola di invarianza finanziaria)   1. All’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.Pag. 51 Allegato 1 (Articolo 1, commi 15 e 29) «Tabella A-bis (Articolo 31, comma 1) MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Pag. 52 Tabella A-ter (Articolo 31, comma 1) MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Pag. 53 Allegato 2 (Articolo 1, commi 26 e 29) «Tabella H-bis (Articolo 93-sexies, comma 1) MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEI DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PARTE INTERNA DELLA SCHEDA Pag. 54 Tabella H-ter (Articolo 93-sexies, comma 1) MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEI DEPUTATI NELLA CIRCOSCRIZIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA Pag. 55 Allegato 3 (Articolo 2, comma 16) Tabella A (Articolo 11, comma 3) MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA Pag. 56 Tabella B (Articolo 11, comma 3) MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 4 giugno 2026
June 4, 2026
carteinregola
Gino Famiglietti: Le radici storico-giuridiche dell’attuale status di Villa Borghese
Il contributo di Gino Famiglietti* in occasione della Conferenza Stampa del 22 maggio 2026 delle Associazioni Ranuccio Bianchi Bandinelli e Italia Nostra Sezione di Roma Con la legge n. 519 del 26 dicembre 1901[i] (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia n. 309 del 31 dicembre 1901) il «Governo del Re» – sulla base di quanto disposto dal primo comma dell’articolo 1 della legge citata – fu «autorizzato ad acquistare, per una somma non superiore a tre milioni di lire, la Villa Borghese, allo scopo di cederla gratuitamente al Comune di Roma, a condizione di trasformarla in pubblico giardino comunale unito al Pincio», pubblico giardino al quale si sarebbe dovuto dare il nome del re «Umberto I», assassinato quasi un anno e mezzo prima, il 29 luglio 1900, a Monza, dall’anarchico Gaetano Bresci. Prima di passare all’esame del contenuto e della portata della disposizione normativa testé citata, è opportuno chiedersi come si fosse arrivati, in Parlamento, ad elaborare un tale disegno di legge, presentato e discusso in concomitanza con l’altro disegno, ad esso connesso, recante la ratifica dell’atto di acquisto della Collezione fidecommissaria Borghese – stipulato il 19 agosto 1899 e registrato il 2 settembre di quello stesso anno – fra il Ministero della pubblica istruzione e la famiglia Borghese. Possiamo dire che, per quel che riguarda l’acquisto della Villa Borghese, tutto aveva avuto inizio da un contenzioso instauratosi per la reintegrazione, in favore dei cittadini romani, di un loro jus deambulandi nella villa, risalente nel tempo e di recente reso impraticabile dai principi Borghese. Jus deambulandi che, maturato in favore della comunità cittadina fin dal XVII secolo su un bene fidecommissario, come si vedrà fra poco, era stato riconosciuto come perdurante anche dopo la presa di Roma e il conseguente mutamento politico e istituzionale che ne era conseguito: infatti, l’articolo 3 della legge n. 286 del 28 giugno 1871, aveva espressamente stabilito che «I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico sono mantenuti». Ma, nel 1885, diffusasi la notizia che il principe intendesse vendere l’omonimo parco, il Sindaco di Roma aveva intimato alla famiglia nobiliare di tenere conto dei diritti di pubblico passeggio che, su di esso, spettavano al popolo romano. In risposta, il Principe aveva chiuso la villa all’uso pubblico per affermare il suo diritto esclusivo di proprietà su di essa. Il Comune aveva reagito a tale comportamento citando in giudizio i Borghese ed avviando un’azione intesa alla reintegrazione della comunità cittadina nell’esercizio del diritto di pubblico. passeggio negli spazi verdi della villa. A seguito dell’avvio del contenzioso, già il Tribunale civile di Roma, con la sentenza pronunciata all’esito dell’udienza del 14 dicembre 1885, aveva correttamente evidenziato che il Municipio fa desumere il suo diritto al pubblico passeggio a) Dacché la villa ebbe origine da un terreno appartenente alla Camera ecclesiastica degli spogli, donato da Paolo V Borghese a suo nipote cardinale Scipione Borghese ;Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione b) Dall’essersi anche al cardinale Borghese donata una quantità di acqua, per il servizio della villa e proveniente dal pubblico condotto; c) Dal fatto che statue, oggetti d’arte ed altro sarebbero stati tolti da luoghi pubblici per ornamento di detta villa; d) Dacché anche una antica strada pubblica sarebbe stata incorporata nella villa; e) Da una quantità di ricorsi e memorie storiche, e da una pubblica lapide, che constaterebbe la destinazione della villa ad uso di pubblico passeggio; f) Dal fatto che questo passeggio, per lo meno dal 1829, sarebbe continuato non interrotto se non da speciali giustificate ragioni di riparazioni e di adattamento per pubbliche solennità. Motivo per cui la comunità cittadina andava reintegrata nel suo diritto al «pubblico passeggio», all’interno della villa, del quale era stata privata a causa dell’ostacolo, frapposto dal principe, con la «chiusura dei cancelli». La vicenda aveva poi trovato la sua soluzione definitiva dinanzi alla Corte di Cassazione di Roma[ii], che in primo luogo aveva riconosciuto la legittimazione ad agire in giudizio per la tutela del menzionato jus deambulandi non solo a favore del Comune di Roma, quale rappresentante della cittadinanza, ma anche a vantaggio di tutti i membri della comunità, quali portatori di un interesse sia proprio che collettivo. E, nel merito, la Suprema Corte aveva ritenuto fondata la pretesa del Comune di Roma al diritto di uso pubblico, in favore del popolo romano, degli spazi di Villa Borghese, basando tale decisione anche sulla rammentata disposizione recata dall’articolo 3 della legge n. 286 del 1871: Estendendosi alla provincia romana la legge transitoria sull’abolizione dei fedecommessi, che comprendevano anche avanzi preziosi di sapienza e di arte, anche allora fu consacrato il principio di cui si disputa. Fu detto nell’art. 3 ««I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico saranno [sic] mantenuti»; e codesti diritti […] erano appunto quelli di uso, acquisiti dai cittadini, rispetto all’accesso nelle ville, nelle biblioteche, nelle gallerie, nei musei; e nella villa Borghese è appunto anche un museo di arte antica e moderna. Si direbbe che, per questa Italia, abbia dovuto riconoscersi un uso pubblico speciale all’essere rimasta la terra sede dell’arte. Ed è appunto questa la mente dello art. 3 della legge del 1871. La sentenza in questione, emessa il 9 marzo 1871, costituì un vero e proprio antecedente storico rispetto al riconoscimento dei diritti d’uso pubblico, con la facoltà per la collettività di accedere su fondi altrui. A seguito della vicenda contenziosa sopra richiamata la famiglia Borghese, essendo nel frattempo giunta alla determinazione di cedere allo Stato la propria collezione fidecommissaria, aveva anche trovato un accordo di compromesso, con il Comune di Roma, per la cessione pure della villa. Ma non avendo il Comune la disponibilità dei fondi necessari, l’operazione di acquisizione fu portata avanti dallo Stato in uno con l’atto di acquisto della collezione. Entrambi i disegni di legge furono esaminati, nel corso della XXI Legislatura del Regno d’Italia, presso la Camera dei Deputati nelle “Tornate” n. 172 di venerdì 29 novembre e n. 173 di sabato 30 novembre 1901. Al termine della seduta del 30 novembre entrambi i disegni di legge furono messi ai voti ed approvati dall’assemblea parlamentare. Di particolare rilievo, nel corso dell’esame del disegno di legge concernente l’acquisto di Villa Borghese, furono sia l’intervento dell’onorevole Gaetani di Laurenzana, che espose plasticamente ragioni e finalità dell’acquisto, operato da parte dello Stato a beneficio del Comune di Roma, sia dell’onorevole Giolitti, all’epoca ministro dell’interno, che chiarì le ragioni della proposta di aggiungere un secondo comma al testo dell’articolo 1 del disegno di legge in corso di esame[iii]. Per la loro rilevanza, anche ai fini di quello che si dirà di seguito, si riportano entrambi gli interventi: Gaetani di Laurenzana: L’acquisto di Villa Borghese è talmente connesso all’acquisto del Museo, che oggi la Camera, dopo lo splendido discorso dell’onorevole Fradeletto, ha ben poco da discutere in proposito. Parlo quindi per una semplice raccomandazione. La Camera voterà certamente unanime l’acquisto di Villa Borghese, non solo per l’alto sentimento patriottico che ha ispirato il Governo nel proporlo alla Camera, l’intendimento, cioè, di dedicarla alla memoria del Re assassinato, ma anche per dare finalmente a Roma una villa pubblica, come l’hanno Parigi, Berlino, Vienna. Perché fino ad ora il popolo romano era semplicemente tollerato nella villa del patrizio romano; oggi, invece, Villa Borghese diviene la villa del popolo romano. È questa una delle migliori manifestazioni del legislatore italiano, come prima cortesia verso questo popolo romano, che finora nulla ha avuto dalla Camera italiana. Non faccio quindi che una raccomandazione, e cioè che la Camera, come ha approvato l’acquisto del Museo Borghese, così e per un sentimento di devozione al Re e per un sentimento di affetto al popolo romano, approvi senza ulteriore discussione anche questa piccola legge.[…] Giolitti. ministro dell’interno. Pregherei la Commissione e la Camera a voler consentire un’aggiunta all’articolo 1°, e ne dico lo scopo. Il ministro di agricoltura intende di istituire in Roma una scuola di agricoltura e ritiene che in alcune parti remote della Villa Borghese possa fondarsi una istituzione di così grande utilità. L’aggiunta che proporrei è la seguente: «Il Governo è autorizzato a trattenere tanta parte di terreno della Villa Borghese in quella località che meno si presta a pubblico giardino, quanta ne occorre alla fondazione di una scuola di agricoltura.» Noto che l’onorevole ministro diagricoltura ha già preso concerti in questo senso col rappresentante della città di Roma, la quale sarà certo ben lieta di veder sorgere fra le sue mura una istituzione dalla quale si possono legittimamente attendere i più benefìci effetti per l’agricoltura. Risultano pertanto evidenti, da quanto fin qui rappresentato, le ragioni per cui l’acquisizione di Villa Borghese da parte dello Stato e la sua contestuale cessione gratuita (rectius: donazione) al Comune di Roma si configura come una donazione sottoposta ad una peculiare condizione, quella della sua destinazione esclusiva a «pubblico giardino», gravato ad una «servitù […] per utilità pubblica» (secondo la formula del primo comma dell’articolo 534 c.c. vigente all’epoca) in favore della collettività cittadina, consistente nella facoltà di poter liberamente spaziare in un «luogo ameno». Tale diritto non ammette, per come è formulato il testo normativo e per come è evincibile dal. dibattito parlamentare, di cui si sono riportati gli interventi più significativi, limitazioni o condizionamenti. di sorta, se non l’eventuale costituzione di uno spazio da adibire a «scuola di agricoltura», ed è stato concepito, fina dall’origine, per rendere compatibili e coerenti fra loro la conservazione della collezione Borghese nella sede del Casino omonimo, con annessa facoltà di visita, alle condizioni stabilite, e la libera fruizione del circostante spazio verde, senza limitazioni di sorta, in quanto sull’intera superficie destinata a «giardino» grava il diritto di pubblica servitù riconosciuto in favore della comunità di Roma, in quanto, secondo la pronuncia della Corte di Cassazione del 9 marzo1887, «È conforme alla vigente legislazione l’ammettere un diritto di uso pubblico o di servitù per pubblica utilità, costituito sopra un fondo privato in favore degli abitanti di un Comune» e quindi «il passeggio pubblico in un fondo privato, come vero e proprio diritto reale, può essere tutelato anche con l’azione di reintegra», esercitabile anche singolarmente da ciascun titolare del diritto, come componente della collettività a beneficio della quale esso è stato istituito. E non è certo revocabile in dubbio che ogni intervento destinato a ridurre, nella Villa, lo spazio destinato a «giardino», ossia alla libera fruizione pubblica da parte della collettività cittadina, si configura come una limitazione contra legem al diritto, riconosciuto, dapprima in via giurisprudenziale e poi sancito per legge, in favore di quella stessa collettività e di ciascun suo componente, di potere «liberamente spaziare in un luogo ameno». E la limitazione, sotto qualsiasi forma, di tale diritto alla pubblica fruizione del «giardino» di Villa Borghese, oltre a integrare una violazione della prescrizione recata dal primo comma dell’articolo 1 della legge 519 del 26 dicembre 1901, in base al quale la donazione della Villa Borghese al Comune di Roma è disposta «a condizione di trasformarla in pubblico giardino comunale unito al Pincio» costituirebbe, come già sancito dalla pronuncia della Cassazione in precedenza citata, un esercizio di violenza in danno della collettività titolare del diritto di libera fruizione degli spazi verdi, in quanto «dottrina e giurisprudenza concordi hanno … ritenuto che la violenza non è solo la mano armata, o la via di fatto più o meno grave, ma può essere altresì lo impedimento a detenere la cosa sotto l’influenza della forza, o anche l’ostacolo di fatto, tale da non potersi vincere altrimenti che ricorrendo alla violenza». Il che rappresenterebbe un fondato motivo per avviare una impugnativa dei provvedimenti assunti in violazione dei principi sopra richiamati, azione esercitabile tanto da parte di associazioni portatrici di interessi diffusi quanto da parte di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, che ne abbia interesse. Oltre alle possibili conseguenze derivanti dalla violazione della condizione posta, per legge, a fondamento della cessione della Villa Borghese al Comune … Gino Famiglietti (*) Gino Famiglietti è stato, presso il MIBACT, vicecapo dell’Ufficio legislativo, direttore regionale in Lombardia e Molise, direttore generale per l’Archeologia, gli Archivi e infine per l’Archeologia, le Belle arti e il Paesaggio. Ha collaborato alla stesura della legge Galasso e del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Vai alla registrazione della Conferenza stampa delle Associazioni Bianchi Bandinelli e Italia Nostra Roma del 22 maggio 2026 Villa Borghese è dei cittadini Romani   vedi i documenti della Conferenza stampa Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 29 maggio 2026 NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [i] LEGGE 26 dicembre 1901, n. 524  Che approva la Convenzione per l’acquisto della Galleria e Museo Borghese. (001U0524)  note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1902 (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 22/12/2008) (GU n.3 del 04-01-1902) https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1901-12-26;524 (nota di Carteinregola) [ii] V. Udienza del 9 marzo 1887: Pres. Miraglia, P. P., Est. Majelli, P. M. Auriti; Borghese (Avv. Mari, Ceneri, Bevilacqua, Kambo) c. Comune di Roma (Avv. Mancini, Meucci), in Il Foro Italiano, Vol. 12, Parte Prima: Giurisprudenza Civile e Commerciale (1887), pp. 397/398-409/410 (7 pagine). (nota del testo originale) [iii] 2 Per la consultazione dell’intero dibattito parlamentare, v. Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XXI – 1ª Sessione – Discussioni – Tornata del 29 novembre 1901, pp. 6255 ss.Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione (nota del testo originale)
May 29, 2026
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La Newsletter di Carteinregola del 28 maggio 2026
Sembra una fake, ma non lo è: vogliono costruire un edificio accanto alla Galleria Borghese Leggi Vai alla registrazione della Conferenza stampa delle Associazioni Bianchi Bandinelli e Italia Nostra Roma del 22 maggio 2026 Villa Borghese è dei cittadini Romani   Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità) Leggi   Villini storici  a rischio: la lettera dell’Assessore Veloccia a Carteinregola (e la nostra replica) Leggi Modifiche al PRG cronologia materiali La Lettera/appello della società civile alle istituzioni affinchè non sia approvata la modifica costituzionale in materia di Roma Capitale 36 associazioni e comitati, insieme a più di 60 esponenti del mondo civico, accademico,culturale, hanno inviato un appello ai parlamentari e a tutte le istituzioni coinvolte Leggi  Per aderire scrivere a: laboratoriocarteinregola@gmail.com con oggetto: appello Roma Capitale Il testo del DDL costituzionale Leggi vedi Roma Capitale, Roma Città Metropolitana, Decentramento  cronologia e materiali Legge elettorale: l’ Appello di 140 costituzionalisti  Leggi l’Audizione di Carteinregola in Commissione Affari Costituzionali Leggi vedi Legge elettorale 2026- cronologia e materiali ­ SEGNALAZIONI Venerdì 29 maggio ore 9.00 – Commissione Congiunta V Cultura e VI Ambiente del II Municipio con ODG Discussione in merito a progetto lavori di ampliamento Villa Borghese Link per collegarsi (dal sito istituzionale) https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F356188130576369%3Fp%3Dzi1O60O4dDQL2Ug233%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=0c740c22-4205-4c14-916b-b014cf8544d8&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true sabato 6 giugno 2026 Napoli Biblioteca della società napoletana di storia patria via Vittorio Emanuele III, 310 Castel Nuovo (Maschio Angioino) Assemblea pubblica nazionale dei Comitati per ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti  Tavolo No Ad “LA NOSTRA LOTTA LE NOSTRE LOTTE” dalle 9:30 con Emiliano  Brancaccio, Antonella  Bundu, Marco Esposito, Pietro Spirito, Massimo  Villone  – introduce Marina Boscaino coordina Franco Russo; dalle 13 la parola i movimenti aprono i lavori   M. Raiola e A. Mazzeo –  interverranno esponenti del mondo sindacale associativo di Comitati e lotte  (tra i quali Carteinregola)  per Informazioni noaogniad@gmail.com ROMA CAPITALE RomaRivista il nuovo magazine culturale gratuito di Roma Capitale presso librerie di Roma CONCRETAMENTE Le decisioni di Roma Capitale per la città Vai alla pagina – Metropolitano, il primo Urban Center di Roma e della Città Metropolitana, .Vai al sito Roma Urban Center  scarica il calendario delle attività   CARTEINREGOLA Carteinregola – tutte le nostre iniziative  Iscriviti alla Newsletter Carteinregola ringrazia chi vorrà sostenere l’attività dell’associazione anche tramite un’erogazione liberale  vai alla pagina con le istruzioni ­ Associazione CARTEinREGOLA www.carteinregola.it laboratoriocarteinregola@gmail.com info@carteinregola.itCell. 3356930035carteinregola@casellapec.com  Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 28 5 2026
May 28, 2026
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Villini storici a rischio: la lettera dell’Assessore Veloccia a Carteinregola (e la nostra replica)
Villino Viale Carso foto AMBM L’assessore all’urbanistica Veloccia ha risposto alla lettera da noi inviata il 2 maggio con oggetto: Richiesta modifica nuovo inserimento paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II  dell’elaborato G2 Guida per la qualità degli interventi, e all’articolo da noi pubblicato il 20 maggio, che ne rilanciava i contenuti con una mail del 22 maggio. Qui l’articolo di Carteinregola del 20 maggio 2026 Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità) Pubblichiamo la lettera dell’Assessore con un nostro commento. Gentile Associazione Carteinregola, ho letto con attenzione la nota inviata riguardante i Villini storici di Roma, ed il paventato rischio di demolizione di questi villini per far fronte a progetti speculativi. Per la stima e la sensibilità che Carteinregola ha dimostrato su tante questioni a difesa degli interessi pubblici, in tante battaglie di cui spesso ho condiviso il merito, ed in altre di cui pur non condividendo il merito (ad esempio la paura e l’opposizione contro i parcheggi interrati) ho comunque rispettato l’approccio di analisi, mi permetto di dissentire profondamente da questo ennesimo grido di allarme. Mi viene in mente la favola di “al lupo al lupo”: se per qualsiasi iniziativa intrapresa si paventano sempre conseguenze apocalittiche, il rischio è che quando davvero arrivano iniziative pericolose, la voce sia più flebile e la forza di contrasto meno efficace. Ricorderete ad esempio proprio sulle vostre pagine il grido che lanciaste alla liberalizzazione degli affitti brevi con la modifica delle Norme tecniche quando semplicemente, come atto dovuto, fu adeguata la normativa esistente con poi l’impegno, tutt’ora in corso, per circoscrivere il fenomeno dell’iper turismo in alcune zone della città. Invito dunque a partire da alcuni fatti. In primo luogo, con questa Amministrazione non è stato demolito alcun villino, né mai è stato dato il permesso di demolirne uno. Con questa Amministrazione sono stati inseriti in Carta per la Qualità quasi 1000 villini. Immobili che prima erano assenti da qualsiasi forma di tutela. Già questi fatti dovrebbero chiarire l’approccio che abbiamo al tema. Ma andiamo avanti. L’Amministrazione Capitolina, con una recente delibera e con le nuove NTA, ha impedito l’applicazione di premialità nelle operazioni di rigenerazione urbana nella Città Storica, di fatto eliminando quello che poteva essere un incentivo ad operazioni immobiliari volte a privilegiare la “quantità” delle cubature alla “qualità” delle architetture. Mentre a livello regionale si raddoppiavano le premialità della legge, a Roma si azzeravano nelle aree più pregiate e vulnerabili demandando qualsiasi intervento “potenzialmente invasivo” al controllo di uno strumento attuativo come il Piano di Recupero. Anche questo è un fatto. Tutto ciò dovrebbe almeno condurre a ragionare sul perché di fronte a politiche chiare e coraggiose, dovrebbe poi esserci una “backdoor” così facile per “mettere a rischio il patrimonio storico-architettonico della Capitale”, per usare le vostre parole. Ovviamente non è così. Si è stabilito un semplice concetto e cioè che sono le norme di Piano a definire le categorie d’intervento ammissibili sugli immobili inseriti nel Piano Regolatore e che le categorie “potenzialmente” applicabili su tutti gli immobili sono le stesse a meno che non vi sia un vincolo statuale che prevede, per legge , percorsi e tutele autonome. Per gli immobili inseriti in Carta per la Qualità, tuttavia, quelle categorie d’intervento poi sono “modulate” e cioè applicabili secondo le indicazioni e le modalità definite dalla guida G2, indicazioni e modalità che possono portare anche all’opzione zero e cioè all’inammissibilità di alcuni interventi, che però sarebbe sbagliato ed improprio definire a priori per tutti gli immobili di CxQ. La previsione, nel nuovo testo del G2, (aggiornamento 2025) della necessità di “attente analisi e letture storico-critiche” per gli interventi di RE, inclusa la demolizione e ricostruzione ove consentita dalla disciplina di tessuto, non costituisce dunque una liberalizzazione indiscriminata della demolizione dei villini storici. Al contrario, ribadisce che tali interventi restano subordinati alla disciplina di Tessuto prevista dalle NTA del PRG, ai pareri previsti dall’art. 16 delle NTA, alla verifica puntuale del valore storico-tipologico dell’immobile e alla conservazione dei caratteri strutturanti, morfologici e paesaggistici. Il villino romano ha subito nel tempo numerose trasformazioni, tra cambi di destinazione d’uso e modifiche interne anche profonde, che hanno alterato l’assetto originario degli edifici. Il suo panorama è inoltre molto variegato, con una forte eterogeneità tipologica e qualitativa: si va da costruzioni semplici e quasi popolari fino a esempi di elevato pregio, assimilabili a piccole ville urbane. Pertanto, proprio per queste caratteristiche, che restituiscono un quadro troppo eterogeneo per poter essere generalizzato, risulta difficile applicare divieti o norme uniformi, riconoscendo la necessità di un’analisi per sottendere alla qualità dei singoli casi . Il testo proposto precisa che le categorie di intervento “non sono applicabili in modo automatico” e che ogni trasformazione deve essere valutata caso per caso rispetto ai valori documentali e identitari dell’edificio. Questo passaggio è incompatibile con la rappresentazione allarmistica di una presunta “demolizione libera”. Inoltre, sostenere che la semplice ammissibilità teorica della categoria “Ristrutturazione edilizia” equivalga automaticamente alla possibilità di demolizione e sostituzione integrale significa ignorare la struttura del diritto urbanistico vigente. La ristrutturazione edilizia è una categoria ampia e graduata, il cui concreto contenuto dipende: * dalla disciplina di zona; * dalle prescrizioni morfologiche; * dai pareri delle autorità competenti; * dalla compatibilità con i caratteri storico-tipologici del bene. È quindi errato affermare che l’inserimento di tale categoria nel G2 e nelle nuove norme “azzera” la tutela della Carta per la Qualità. La Carta continua a svolgere la propria funzione fondamentale di riconoscimento del valore urbano, storico e morfologico degli immobili censiti e di parametro valutativo per l’istruttoria tecnica. Paradossalmente, proprio il nuovo testo rafforza il livello di approfondimento tecnico richiesto, imponendo: * analisi storico-critiche; * verifica dei caratteri tipologici; * studio delle trasformazioni stratificate nel tempo; * valutazione del rapporto tra edificio e spazio urbano. Si tratta quindi di una disciplina che aumenta il livello di motivazione e controllo sugli interventi, non che lo elimina. Anche il richiamo al lavoro di censimento svolto dalla Sovrintendenza e dall’Università La Sapienza appare improprio. In primo luogo tale imponente lavoro è stato portato a termine con le delibere di approvazione, e finanziato nella sua componente esterna all’amministrazione, proprio dal Dipartimento Urbanistica con l’obiettivo proprio di censire il patrimonio in oggetto con  funzione conoscitiva e classificatoria, finalizzata a orientare la qualità delle trasformazioni urbane. Non attribuisce automaticamente un regime di intangibilità assoluta agli immobili censiti. Diversamente, si trasformerebbe impropriamente uno strumento urbanistico gestionale in un sistema para-vincolistico generalizzato, senza le garanzie e le procedure previste dal Codice dei beni culturali, e che per di più, a quel punto, dovrebbe limitare fortemente l’inserimento in Carta solo a quelle eccellenze architettoniche intangibili, lasciando fuori tutto il resto, privo di qualsiasi forma di tutela ed indirizzo alla trasformazione. L’obiettivo di Carta per la qualità non è costruire un elenco parallelo alla Soprintendenza di Stato di immobili “para” vincolati, ma è al contrario di censire immobili, morfologie, parti di città che possono essere più o meno pregiate (ed anche più o meno trasformabili) ma che hanno una riconoscibilità tale da essere preservata nei suoi caratteri strutturanti. La posizione espressa nell’articolo sembra trascurare un principio fondamentale della pianificazione, ossia la tutela del patrimonio urbano non coincide necessariamente con l’integrale cristallizzazione fisica dell’esistente. La rigenerazione, l’adeguamento sismico, energetico e funzionale degli edifici storici può richiedere, in casi specifici e rigorosamente controllati, anche interventi complessi, purché coerenti con i caratteri morfologici e identitari riconosciuti dal PRG. La questione centrale, dunque, non è la mera previsione della demolizione e ricostruzione nel G2, ma la definizione dei relativi presupposti applicativi: i limiti sostanziali, ossia le condizioni derivanti dalla disciplina di tessuto delle NTA, dai caratteri morfologici e tipologici degli edifici, dal valore storico-documentale degli immobili censiti e dalla compatibilità complessiva dell’intervento con il contesto urbano di riferimento, insieme ai criteri valutativi e alle garanzie procedimentali attraverso cui tali interventi possono essere autorizzati. Ed è proprio su questo terreno che il nuovo testo rafforza — e non indebolisce — il ruolo della Sovrintendenza Capitolina e dell’istruttoria tecnico-urbanistica. Cordialmente, Maurizio Veloccia LA RISPOSTA DI CARTEINREGOLA Villino per la Cooperativa Ars a viale Carso altra numer. foto AMBM Gentile Assessore Veloccia, rispondiamo con piacere alla sua lettera, ringraziandola per la sua argomentata risposta che ci permette di illustrare ancora più chiaramente le nostre obiezioni, sempre con i fatti. E’ molto importante per la nostra associazione esprimersi nel merito delle scelte dell’Amministrazione con imparzialità, avanzando critiche documentate, ma anche evidenziando le iniziative di cui condividiamo gli obiettivi e lo spirito. Abbiamo rilanciato sul nostro sito la virtuosa attività di questa Amministrazione nell’aggiornamento della Carta per la Qualità, segnalando ai cittadini la possibilità di mandare osservazioni[i] e abbiamo pubblicato il nostro apprezzamento per l’iniziativa della Giunta e dell’Assemblea capitolina, peraltro sostenuta e sollecitata dalla  nostra  associazione[ii], che ha posto i limiti consentiti a un  provvedimento della Regione Lazio, contro cui  Carteinregola ha portato avanti con determinazione una lunga battaglia. Battaglia  che purtroppo si è rivelata inutile per la volontà della maggioranza del Consiglio  regionale, che ha approvato la sciagurata manovra urbanistica a oggi vigente[iii]. Tuttavia, come abbiamo evidenziato  durante tutto il percorso della Proposta di Delibera con le modifiche alle NTA del PRG e nelle osservazioni inviate dopo l’adozione delle  modifiche[iv], riteniamo inaccettabile che le categorie di intervento ammissibili su tutti  gli immobili inseriti nel Piano Regolatore, compresa la demolizione e ricostruzione, diventino sovraordinate alle tutele indicate dall’elaborato G2, Guida per la Qualità degli interventi per gli edifici inseriti nella  Carta per la qualità,  Elaborato G1 del Piano Regolatore. E si tratterebbe proprio di quegli edifici oggetto dei virtuosi aggiornamenti operati dagli uffici di Roma Capitale, per includere nella Carta gli immobili meritevoli di tutela – e cautela – rispetto alle trasformazioni edilizie, oltre che  per escludere quelli che negli anni avevano perso le caratteristiche di interesse storico e culturale.  Con il PRG del 2008 era proprio il continuo richiamo nelle NTA dell’allegato G2  e delle sue indicazioni a rendere cogenti i pareri della Sovraintendenza Capitolina, che basava ogni suo parere in primis sulle NTA, sommando tali prescrizioni alle indicazioni del G2. E proprio in questa sommatoria (NTA + G2) prendevano consistenza e valore i pareri della Sovrintendenza. Ci teniamo a precisare che Carteinregola non ha mai sostenuto l’”intangibilità” degli immobili censiti nella Carta per Qualità, che infatti già oggi possono essere oggetto di trasformazioni edilizie, seppure subordinate al parere della Sovrintendenza Capitolina e alle indicazioni della Guida per la Qualità degli interventi – G2. Pareri che, come più volte dichiarato della stessa Sovrintendenza Capitolina, da quando è in vigore la CpQ sono stati negativi, in media, per meno del 9% dei casi. Quello che ci sembra intuitivo, e persino  banale dover ancora una volta sottolineare, è che inserire nella stessa Guida G2 la possibilità di demolizione e ricostruzione, pur  collegandola ad  analisi storico – critiche, verifiche di caratteri tipologici, studi delle trasformazioni nel tempo, e sottomettendola  a una nuova commissione valutatrice, è un controsenso, in quanto proprio le stesse analisi, verifiche, studi e valutazioni sono già stati fatti a monte, quando gli esperti incaricati hanno proposto di inserire nella Carta per la Qualità gli immobili, o, al contrario, di stralciarli,  in quanto non possedevano più le necessarie  caratteristiche (ferma restando comunque la possibilità per ogni proprietario di richiedere lo stralcio del proprio immobile dalla carta per la qualità per giustificati motivi). Tanto più che, contrariamente al passato, oggi la Categoria di intervento di demolizione e ricostruzione è ammessa in tutti i Tessuti della Città. Nel testo della Proposta di Deliberazione della Giunta  che contiene la  modifica proposta  al G2. Guida per la qualità degli interventi – paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II, che  abbiamo doverosamente pubblicato,  non c’è solo scritto “ristrutturazione”  (che peraltro prevede anche la DR) ma proprio, esplicitamente,  “demolizione e ricostruzione”[v] : (…) La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili (…) Paradossale ci sembra quindi l’affermazione che “ il nuovo testo rafforzi il livello di approfondimento tecnico richiesto” a cui segue il citato elenco di analisi, verifiche, studi ecc. che sono da sempre alla base di qualunque inserimento o stralcio nella/dalla Carta per la Qualità, e riteniamo che tale lavoro di tutela del patrimonio collettivo, svolto da anni con impegno e serietà,  meriterebbe  un maggiore riconoscimento. Quindi da parte di Carteinregola nessuna “intangibilità”, nessun sistema “paravincolistico”, nessuna “cristallizzazione integrale dell’esistente”, solo la richiesta di coerenza (e di logica): se un immobile merita la conservazione, resta nella Carta per la qualità e può essere trasformato, secondo i criteri stabiliti dalla Guida G2 e secondo il parere della Sovrintendenza.  Se può essere distrutto, lo si stralci dalla Carta per la Qualità. Del resto se “l’obiettivo di Carta per la qualità… è … di censire immobili, morfologie, parti di città che possono essere più o meno pregiate (ed anche più o meno trasformabili) ma che hanno una riconoscibilità tale da essere preservata nei suoi caratteri strutturanti”, cosa si preserva se gli immobili stessi vengono demoliti? Cordialmente Carteinregola Qui il dettaglio della modifica alla G2 nell’articolo del 20 maggio 2026 Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità) Vedi anche *  Modifiche al PRG cronologia materiali * Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. * Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024 *  Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali  25 maggio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE [i] Vedi Carta per la Qualità: pubblicati gli aggiornamenti (e ci sono 30 giorni per mandare osservazioni) 6 luglio 2023 https://www.carteinregola.it/carta-per-la-qualita-pubblicati-gli-aggiornamenti-e-ci-sono-30-giorni-per-mandare-osservazioni/ La proposta di Delibera aggiornamento Carta per la Qualità 14 aprile 2024 https://www.carteinregola.it/la-proposta-di-delibera-aggiornamento-carta-per-la-qualita/ con aggiornamento approvazione dDelibera n. 60 del 27 giugno 2024 Carta per la Qualità, nuovo aggiornamento del Comune 6 ottobre 2025 https://www.carteinregola.it/carta-per-la-qualita-nuovo-aggiornamento-del-comune/ [ii] Vedi da La Delibera in Assemblea Capitolina che fissa limiti per l’applicazione della Legge regionale della Rigenerazione urbana 1 dicembre 2025 con aggiornamenti sull’approvazione il 12 dicembre(…il 20 novembre La Giunta capitolina ha approvato la 230a Proposta (D.G.C. n. 163 ) “Disposizioni attuative per interventi di rigenerazione urbana e per il recupero edilizio ai sensi dell’art. 1 comma 2 bis della legge Regionale n. 7/2017, come modificata dalla legge Regionale n. 12/2025” (con unelenco di limiti da porre all’attuazione della legge regionaleche riportiamo in calce (rimandando alla lettura integrale del documento). Una Proposta condivisibile, che intende riportare il governo del territorio nel giusto ambito della pianificazione pubblica e del contemperamento degli interventi privati con l’interesse pubblico e la sostenibilità per l’ambiente, il paesaggio e la vita dei cittadini… vai alle Osservazioni di Carteinregola al testo approvato della LR 12/20225 – Modifiche alla LR della rigenerazione urbana 7/2017 Vedi Modifiche alla LR della rigenerazione urbana: le osservazioni di Carteinregola al testo approvato vedi Nell’indifferenza generale il centrodestra del Lazio cambia – in molto peggio – le regole dell’urbanistica (ma salva i cinema chiusi) [iii] Vedi Legge 12/2025 Art. 1    Modifiche alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” e successive modifiche vedi Legge Regione Lazio 12/2025, le modifiche alle Legge 7/2017 (Rigenerazione Urbana) Vai a Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – prima parte –Governo del territorio (26 settembre 2024) vedi:Regione Lazio: un’altra legge a favore della rendita Vai a Le osservazioni di Carteinregola alla PL del Lazio “Semplificazioni e Misure Incentivanti il Governo del Territorio” – seconda parte, il Paesaggio 14 ottobre 2024 Vai alle Osservazioni di Carteinregola al testo approvato della LR 12/20225 – Modifiche alla LR della rigenerazione urbana 7/2017 (pubblicate il 2 dicembre 2025) Vedi Urbanaistica del Lazio, cronologia e materiali https://www.carteinregola.it/lurbanistica-del-centrodestra-in-lazio-meno-regole-piu-cemento/ [iv] Vedi 7 gennaio 2024 Carteinregola invia il dossier con le sue osservazioni alla 102a Proposta (D.G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/42 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente, esposte alla Commissione urbanistica il 28 novembre 2023 (> Vai a Modifiche al Piano Regolatore, le osservazioni di Carteinregola) Vedi anche I 7 punti principali delle nostre osservazioni alle NTA del PRG adottate dall’Assemblea Capitolina l’11 dicembre 2024 > Modifiche alle Norme Tecniche del PRG: una città – e una maggioranza – che > continua a galleggiare sugli interessi di turismo e mattone punto 1) LA CARTA PER LA QUALITA’ DIVENTA CARTA STRACCIA Gli edifici storici di Roma devono essere mantenuti nella loro integrità Art. 16 Beni segnalati nella Carta per la Qualità La Carta per la Qualità, con la planimetria dell’elaborato G1 e la “Guida per la Qualità degli interventi” dell’ elaborato G2 , è  lo strumento inserito nelle NTA con la finalità di salvaguardare la qualità architettonica e urbanistica del patrimonio storico di Roma. La nuova formulazione adottata annulla e svuota  ogni riferimento, contenuto ed efficacia delle indicazioni della Qualità, attribuendo valore esclusivo e prevalente alle norme di Tessuto, che consentono  interventi anche  molto incongrui, fino alla demolizione e ricostruzione di edifici non tutelati da un vincolo puntuale della Soprintendenza statale. Nei tessuti medievali, rinascimentali, dell’800 e di inizio novecento, edifici come conventi seicenteschi, “villini” anni ’20, archeologia industriale  e opere dei grandi autori dell’architettura moderna potranno essere modificati o distrutti a discrezione delle esigenze del profitto immobiliare. Persino alcune  restrizioni  che erano ancora presenti  nella Proposta di delibera della Giunta del 13 giugno 2023  sono state cancellate da emendamenti approvati in Assemblea Capitolina. Spicca l’esempio che si trova nell’”Art. 26 Tessuti di origine medievale” ma che è ripetuto in molti altri tessuti  storici:  nella versione della Giunta prevedeva che  “la ristrutturazione edilizia  con demolizione e ricostruzione  di edifici realizzati successivamente al piano regolatore del 1983” fosse ammessa solo  su edifici  “che hanno impropriamente alterato, attraverso sostituzioni e completamenti, le regole tipomorfologiche e compositive del tessuto storico”. Quella limitazione è scomparsa nella versione adottata in Assemblea, aprendo quindi a abbattimenti e trasformazioni indiscriminate nel centro storico e nella Città storica. E   per gli edifici in Carta per la qualità nella Città consolidata e nella Città da ristrutturare  non sono nemmeno previste la “verifica dell’interesse storico-architettonico degli edifici esistenti” e il parere della Sovrintendenza capitolina. Anche Art. 6  – Art.21 bis – Art.24 – Art. 25 – Art. 26- Art. 27- Art. 28 – Art. 29- Art. 30- Art. 31- Art. 45 – Art. 52 Sulla funzione  e i pareri della Soprintendenza statale:Art.16. Beni segnalati in Carta per la qualità –  comma 8 – Art.24. Norme Generali  Comma 19 – 20 Vedi anche Modifiche alle NTA del PRG cronologia e materiali https://www.carteinregola.it/idossier-2/modifiche-al-piano-regolatore-di-roma-cronologia-materiali/ [v] Vedi nella Decisione di Giunta 19/2026) la parte G2. Guida per la qualità degli interventi – paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II
May 25, 2026
carteinregola
Proposta di legge elettorale: l’Audizione di Carteinregola in Commissione Affari Costituzionali
Il 19 maggio 2026 l’Associazione elettorale è stata audita nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 157 Magi, C. 2236 Pavanelli, limitatamente all’articolo 5, e C. 2822 Bignami, recanti «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica», nel gruppo delle associazioni di cui facevano parte anche ARCI nazionale e ACLI nazionale. Riportiamo il testo dell’intervento di Carteinregola e i link per scaricare gli interventi delle altre associazioni e quelle dei costituzionalisti che spesso hanno partecipato alle nostre iniziative: Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Roma «Sapienza», Enrico Grosso, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino, Francesco Pallante, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino, Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l’Università di Napoli «Federico II». Nella sezione Legge elettorale 2026 – Cronologia e materiali sono presenti i materiali di tutte le audizioni. SCARICA Atto Camera: 2822 La registrazione dell’audizione sulla web tv della Camera Legge elettorale – Azzariti, Clementi, Caruso, Grasso, Violini, professori; Carte in Regola, ACLI, ARCI, associazioni Intervento Carteinregola a 1h 43′ ca da inizio Scarica Memoria ACLI, Memoria ARCI Memoria Azzariti Memoria Villone, Memoria Pallante, Memoria Grosso scarica Memoria The Good Lobby per il voto ai fuori sede TESTO INTERVENTO ASSOCIAZIONE CARTEINREGOLA ALL’AUDIZIONE INFORMALE DEL 19 MAGGIO 2026 PRESSO LA COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 157 MAGI, C. 2236 PAVANELLI, LIMITATAMENTE ALL’ARTICOLO 5, E C. 2822 BIGNAMI, RECANTI «DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA» Egregio Presidente, Illustri Onorevoli, desidero ringraziarvi per aver invitato l’Associazione di cui sono Presidente, Carteinregola, all’Audizione informale nell’ambito dell’esame dei progetti di legge riguardanti  “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, un tema molto importante per la cittadinanza e per la nostra democrazia. Carteinregola è un’associazione di cittadini attivi senza connotazioni partitiche, nata 13 anni fa principalmente con l’obiettivo della  promozione della trasparenza e della partecipazione, e per il monitoraggio delle norme che riguardano  la tutela del patrimonio collettivo, i diritti e la qualità della vita dei cittadini. Il nostro intervento non tratterà aspetti tecnici e giuridici,  che altri relatori hanno già affrontato e affronteranno con competenza e profondità, ma intende osservare la proposta di legge dal punto di vista della trasparenza e della partecipazione dei cittadini e delle cittadine, che  sono chiamati a  eleggere i propri rappresentanti, un  punto di vista che in democrazia deve essere ostinatamente preservato.   Il progressivo aumento dell’astensionismo  è un dato allarmante, che dovrebbe far preoccupare chiunque abbia a cuore le sorti della democrazia in Italia,  di cui il voto della cittadinanza  è il fondamento e la condizione essenziale. I dati sull’affluenza ci dicono che siamo passati dal 92% nel 1948, all’83% nel 2006, al 73% nel 2018 e al 64% nel 2022. Una flessione assai  preoccupante. Per quanto questa tendenza sia la conseguenza di più fattori, resta  indiscutibile che il  dato rifletta un progressivo allontanamento delle persone dalla politica, soprattutto dai partiti,  una manifestazione della sfiducia di una grossa fetta dell’elettorato nella possibilità che il proprio voto possa contribuire alla costruzione di una società che rispecchi le sue aspirazioni. Da anni in Italia si motivano le  numerose modifiche delle leggi elettorali, così come  anche questo Disegno di legge 2822 di cui oggi parliamo, con l’esigenza di “governabilità”, di “stabilità”.   Come già osservato anche in questa sede  da voci autorevoli di cui condividiamo molti punti di vista, la “stabilità”, ammesso che questo disegno di legge possa assicurarla, non può essere a discapito della rappresentanza, fondamento della nostra democrazia e della Costituzione italiana. Privare le cittadine e i cittadini della possibilità di dare la propria preferenza a chi si   candida,  imponendo scelte calate dall’alto dai vertici dei partiti;  moltiplicare  candidature che  spesso non hanno alcun rapporto con i territori; mandare in Parlamento percentuali di eletti  che non rispecchiano le percentuali dei voti  espressi dall’elettorato; ridimensionare  il ruolo del parlamento  con il continuo ricorso ai  decreti-legge  spesso convertiti attraverso la  fiducia;  sono tutti aspetti  che fanno sì che la cittadinanza percepisca il parlamento come  un  consesso di personaggi che poco hanno  a che fare non solo con le loro scelte elettorali, ma anche con le loro vite e con i loro problemi. La sorprendente  partecipazione  al referendum sulla riforma costituzionale della magistratura, un referendum su un tema assai complesso, con connotazioni tecniche incomprensibili ai più  e che fino a meno di tre mesi dalla data della consultazione era  rimasto fuori dai radar dell’informazione,  ha dimostrato che la crescita dell’ astensionismo non è  un ineluttabile fenomeno del nostro tempo, ma che al contrario, quando sono in ballo valori costituzionali assai sentiti dall’elettorato, anche da quello più giovane, le persone  rispondono e si mobilitano. Come Carteinregola ad ogni appuntamento elettorale,  con il nostro gruppo di lavoro, Laboratorio per una politica trasparente  e democratica,   cerchiamo di promuovere una approfondita informazione sulle modalità del voto,  sui programmi elettorali di ogni partito –  mettendo a confronto le proposte sui temi di cui ci occupiamo -, sulle liste e sui  profili di chi si candida (nel Lazio), sollecitando candidati e partiti a impegnarsi  a loro volta per la partecipazione dei cittadini, non solo in occasione del voto ma sempre, con una presenza costante  sui territori,  rendendo le  campagne  elettorali  solo  il  passaggio di un percorso. Ci stiamo impegnando per far conoscere anche questo  Disegno di legge elettorale 2822, perché  solleva temi  che a nostro avviso meriterebbero  un dibattito assai più importante e diffuso, mentre  finora sono rimasti in un ambito strettamente parlamentare o partitico. Le principali  fonti di informazione, se ne parlano,   si soffermano soprattutto sulle contrapposizioni  tra maggioranza e  opposizione, senza spiegare i contenuti del provvedimento. Ma senza un adeguato dibattito pubblico sui provvedimenti che si adottano, non si avranno elettrici ed elettori  consapevoli, capaci di comprendere  le ricadute per la nostra democrazia di quanto si sta apparecchiando. Venendo alla proposta di legge, il nostro primo rilievo  riguarda il momento  scelto per l’approvazione di una legge elettorale. Come altri hanno già osservato, non si può approvare una legge elettorale   che cambia le regole, a meno di un anno dalle consultazioni elettorali. E’ una prassi irrispettosa delle istituzioni e degli elettori. Entrando nel merito, ponendoci dal  punto di vista della cittadinanza  condividiamo anche molte delle obiezioni mosse al DDL da altre autorevoli persone audite. Quale  rappresentanza  Come ricordato da alcuni interventi che ci hanno preceduto,   il valore primario della legge elettorale in un sistema parlamentare è l’effettiva rappresentatività dell’assemblea rappresentativa, non la stabilità governativa. Questo disegno di legge a nostro avviso comprime ulteriormente la rappresentanza, con il “premio di governabilità,   definito giustamente “abnorme”, dato che può produrre artificialmente  maggioranze che non riflettono  le scelte  dell’elettorato, creando  un evidente squilibrio tra i voti raccolti  da partiti e schieramenti nelle urne e i seggi attribuiti alla Camera e al Senato. Il diritto  di scegliere i propri rappresentanti Suscita in noi grande preoccupazione la scelta, che continua ad essere operata anche in questa proposta di legge, delle liste bloccate.  “L’elettore può  esprimere  il proprio voto solo in favore di una lista di partito”, da sola o incoalizione con altre, “su una scheda dove sono già prestampati  i nomi dei candidati delle liste” di collegio, con  il blocco dei candidati sulle liste circoscrizionali per l’attribuzione del premio.  Persone candidate  scelte dai partiti e imposte all’elettorato, facendo venir meno il rapporto, che dovrebbe essere necessario,  tra elettore ed eletto. Distorsioni accentuate dalla possibilità per chi si candida di presentarsi in più collegi. Infatti la proposta prevede che “sono confermate le pluricandidature: il medesimo candidato può presentarsi nelle liste circoscrizionali per l’assegnazione del premio e, contemporaneamente, in fino a cinque liste di collegio plurinominale”. Ciò significa che il seggio, al quale l’elettore  pensa di aver contribuito con il suo voto, potrà essere assegnato a una figura  diversa da quella indicata nella scheda. Il “premierato mascherato” Altro elemento di preoccupazione è la richiesta di indicare nel programma elettorale il nome del candidato proposto come Presidente del Consiglio. Concordiamo con chi  l’ha definito “premierato mascherato” e con chi ha giustamente osservato  che “le elezioni servono a eleggere il Parlamento, non il Governo”. Non bisogna temere il  pluralismo In questi anni abbiamo assistito all’approvazione di leggi che a nostro avviso scardinano principi costituzionali,  come l’Autonomia Regionale Differenziata, contro cui  la nostra associazione si batte da tempo, ma anche come la riforma costituzionale della magistratura, fallita grazie al referendum, riforme  blindate dalla maggioranza, senza alcun confronto con le opposizioni.  Vediamo in questa proposta di  legge elettorale  un ulteriore slittamento verso un sistema  che, oltre a  comprimere  una effettiva rappresentanza, annulla il necessario pluralismo: il parlamento dovrebbe riflettere l’articolazione delle opinioni politiche del corpo elettorale ed essere sede di dialogo e di confronto tra tutte le forze politiche, nella misura in cui rappresentano parti dell’elettorato, non un agone dove prevale una maggioranza creata artificialmente. Questa proposta di legge quindi, a nostro parere,  non è migliorativa di nessuno degli aspetti critici che riguardano i diritti dei cittadini e il rapporto fra chi vota e chi viene eletto o eletta. Sarebbe auspicabile che le forze politiche ne fermassero l’iter  e avviassero una riflessione ampia e condivisa. Chiediamo di restituire alle cittadine e ai cittadini la possibilità di scegliere chi li rappresenterà  e di sapere a chi danno il voto. Chiediamo di riaprire le porte del confronto  politico, non solo  nei consessi ristretti dei partiti, o nei salotti televisivi, o negli happening elettorali,  ma  di riportarlo  nei territori, tra le persone,  con  uno scambio che non teme critiche.   Chiediamo di favorire la partecipazione al voto, con un’informazione trasparente e facilmente accessibile sui programmi  e sulle persone candidate, abbandonando  la narrazione che mette al centro della scena solo i  leader e i ping pong  sul fatto del giorno. Infine ci uniamo alle associazioni che da anni portano avanti proposte  sul tema, per chiedere  un impegno  per rendere effettivo il diritto di voto anche per i cosiddetti “fuori sede”,   un diritto che riguarda molte categorie che per lavoro o per esigenze personali vivono lontani dal luogo di residenza, ma che riguarda  soprattutto i giovani,  cui spetta farsi parte attiva  nelle scelte per il  futuro del nostro Paese e raccogliere il testimone dei valori che ci sono stati tramandati, a cominciare da quelli  della nostra Costituzione. Associazione Carteinregola Anna Maria Bianchi, Presidente con Isabella Pierantoni Roma, 19 maggio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com
May 21, 2026
carteinregola
La Lettera/appello della società civile alle istituzioni affinchè non sia approvata la modifica costituzionale in materia di Roma Capitale
36 associazioni e comitati, insieme a più di 60 esponenti del mondo civico, accademico, culturale, hanno inviato un appello ai parlamentari e a tutte le istituzioni coinvolte*  per chiedere di impegnarsi  per approvare una legge ordinaria per la Capitale che conferisca gli strumenti finanziari e amministrativi di cui ha bisogno, e  di non dare seguito al Disegno di legge “Modifica dell’articolo 114 della Costituzione in materia di Roma Capitale”, approvato in prima lettura alla Camera dei deputati il 29 aprile scorso[1]. Un Disegno di Legge   che intende conferire a Roma i poteri legislativi di una Regione per 11 materie, limitandone l’ambito al solo perimetro comunale, senza alcuna informazione e  confronto con la cittadinanza. Noi  firmatarie e firmatari della lettera, che nel gennaio scorso avevamo già inviato un appello[2]  al Sindaco di Roma Capitale e della Città Metropolitana Gualtieri,  al Presidente della Regione Lazio Rocca,  ai Presidenti dei Municipi e a istituzioni e partiti,  manifestando una  forte contrarietà alla   modifica costituzionale,   ancora una volta chiediamo  a tutte le forze politiche e a tutti i livelli istituzionali di  fermare il processo in corso, e di  non dare alcun contributo “costruttivo”  per modificare la Costituzione Italiana. Siamo convinti che Roma abbia  il diritto ad avere riconosciute le peculiarità come Capitale e conseguentemente anche strumenti più adeguati per affrontare la complessità delle tante  problematiche la rendono unica nel panorama nazionale. Ma riteniamo che questo possa e debba avvenire  con una legge ordinaria, che assegni  più risorse finanziarie, strutture tecniche-amministrative più adeguate a livello di presenze e profili professionali, più autonomia amministrativa e una diversa organizzazione di Comune, Città metropolitana, Municipi, con una ridistribuzione delle competenze per gli ambiti di  area vasta e di prossimità. Una legge, quindi, a nostro avviso imprescindibile,  senza la quale l’attività dell’amministrazione comunale, oltre a risultare assai più onerosa, rischierebbe di risultare inadempiente rispetto alle maggiori competenze attribuite. Il Disegno di legge costituzionale Meloni – Casellati – Calderoli attribuisce al Comune di Roma poteri legislativi su alcune   materie attualmente concorrenti Stato/Regione che diventerebbero  concorrenti Stato/Roma Capitale:  governo del territorio; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, e su alcune delle cosiddette “materie residuali”, allo stato attuale di esclusiva competenza legislativa della Regione, che diventerebbero  di esclusiva competenza di Roma Capitale: trasporto pubblico locale; polizia amministrativa locale; commercio; turismo; artigianato; servizi e politiche sociali; edilizia residenziale pubblica; organizzazione amministrativa di Roma Capitale. Queste le principali criticità che vogliamo evidenziare: 1)     Il definitivo abbandono della prospettiva della Città metropolitana e di una governance di area vasta  – Dal 2014  attendiamo  la attuazione compiuta  della Città metropolitana di Roma, con  la pianificazione e la gestione di ambiti quali urbanistica,  trasporto pubblico locale, commercio, turismo, servizi e politiche sociali. Tutte materie che con il DDL costituzionale sarebbero  confinate nel perimetro comunale, con l’esclusione,  di fatto, di tutte quelle cittadine e  cittadini romani che vivono nei comuni contermini, in molti casi  espulsi dalla città per difficoltà abitative, ma che lavorano e ogni giorno si spostano nella Capitale  2)    l’accentramento di poteri legislativi nelle istituzioni comunali, l’Assemblea Capitolina e lo stesso  Sindaco,  accentramento che  senza  i contrappesi del confronto con l’amministrazione regionale,  rischia di attribuire uno smisurato potere decisionale su materie fondamentali per lo sviluppo della città – a partire dall’urbanistica – alle maggioranze politiche capitoline del momento. 3)    la mancanza di chiarezza  nei contenuti e nella tempistica rispetto a  un effettivo decentramento ai Municipi  E, soprattutto,  la totale mancanza di informazione e di dibattito pubblico su un provvedimento  che avrà ricadute concrete sulla vita della cittadinanza  e di cui la cittadinanza  non sa nulla,   concordato tra  vertici istituzionali senza alcun confronto democratico né coinvolgimento  dei Municipi, che pure avrebbero potuto e dovuto diventare le sedi della condivisione  e della partecipazione delle proposte. Un tema ridotto a slogan da campagna elettorale, ma che evidentemente non merita spiegazioni, neppure  alle elettrici e agli elettori che già si cominciano  a convocare negli incontri in vista delle prossime elezioni comunali e politiche. Infine  manifestiamo la nostra ferma contrarietà   all’inserimento del  comma, che prevede che  “La legge dello Stato può attribuire ai Comuni capoluogo delle Città metropolitane ulteriori e specifiche funzioni amministrative”: inserimento che ci appare per certi versi inutile, dato che per attribuire specifiche funzioni amministrative non sono necessari  interventi  costituzionali, per altri versi preoccupante, nel caso che  preluda  al conferimento di poteri analoghi a quelli di Roma Capitale ad altre città italiane, oltretutto facendo venir meno tutta l’impalcatura retorica e normativa basata  sulla specificità  della Capitale. Considerando che la modifica costituzionale dovrà essere  adottata da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e approvata con una maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, e che in caso contrario la legge potrà essere sottoposta a referendum popolare, chiediamo alle donne e agli uomini eletti in Parlamento dalle cittadine e dai  cittadini di impegnarsi  per approvare una legge ordinaria per la Capitale che conferisca gli strumenti finanziari e amministrativi di cui ha bisogno, e  di non rendersi complici di questo ennesimo stravolgimento della Costituzione, che ancora una volta va nella direzione  della  dissoluzione di quell’equilibrio di poteri che solo può garantire le nostre fondamenta democratiche, la tutela del patrimonio collettivo e l’uguaglianza dei diritti di tutte e di tutti. Associazione Carteinregola ARCI Roma Associazione Artù Associazione A Sud Associazione Aspettare Stanca Associazione Bianchi Bandinelli Associazione Da Sud Associazione di Quartiere Fontana Candida Associazione  IL MIO AMICO ALBERO ODV Associazione Insieme per la Curtis Draconis Associazione Mare libero litorale romano Associazione Per Roma Associazione Progetto Celio Associazione Roma Ricerca Roma Associazione Simbolo Associazione Tavoli del Porto Associazione Villa Certosa OdV Casa dei Diritti Sociali CRED (Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia) CILD (Centro di iniziativa per la Legalità Democratica) Cittadinanzattiva Lazio Comitati per il Ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica, l’uguaglianza dei diritti Comitato Parchi Colombo OdV Comitato per la difesa della pineta di Villa Massimo Comitato per il Progetto Urbano San Lorenzo e la Salvaguardia del Territorio Comitato Stadio Flaminio Comitato Villa Blanc Corviale Domani Diario Romano Forum Disuguaglianze Diversità Italia Nostra Roma Rete Tutela Roma Sud e Castelli Romani Salviamo il Paesaggio Roma e Lazio Urban Experience Aps VAS (Verdi Ambiente e Società) onlus WWF Roma e Area Metropolitana Ilaria Agostini, ricercatrice di urbanistica Università di Bologna Alessandro Albanesi, Presidente AGS Ella Baffoni, giornalista Paolo Berdini, urbanista Piero Bevilacqua, storico Paola Bonora, già docente ordinaria di Geografia Università di Bologna Rita Campioni, già insegnante Lucio Carbonara, urbanista Giulio Cederna, ricercatore Filippo Celata, docente  di Geografia economica, Università di Roma La Sapienza Carlo Cellamare, docente di  Urbanistica, Università di Roma La Sapienza Danilo Chirico, giornalista e scrittore Lucio Contardi, urbanista Silvano Curcio, Docente di Management dei patrimoni immobiliari e urbani, Università di Roma La Sapienza Ernesto D’Albergo Professore di Sociologia politica, Università di Roma, Sapienza Vezio De Lucia, urbanista Stefano Deliperi,  presidente Gruppo d’Intervento Giuridico Giuseppe De Marzo, economista, attivista, giornalista e scrittore Mirella Di Giovine, architetto, Università di Roma La Sapienza Marco Esposito, giornalista Anna Falcone, giurista e attivista Roberto Federici , già insegnante Sarah Gainsforth, giornalista Pietro Garau, urbanista Elena Granaglia emerita  Professoressa di Scienza delle Finanze al Dipartimento di Giurisprudenza di Roma3 Maria Pia Guermandi, coordinatrice Emergenza cultura Clara Habte, giornalista Visenta Iannicelli, già dirigente di Roma Capitale Carlo Infante, docente di Performing Media per l’innovazione territoriale – Università Mercatorum Maria Ioannilli, già docente di Tecnica Urbanistica, Università di Roma Tor Vergata Franco La Torre Susanna Le Pera, già responsabile del Servizio Carta per la Qualità di Roma Capitale Maria Cristina Lattanzi, consigliere Italia Nostra Roma Giuseppe Libutti, Avvocato Paola Loche, Naturalista Paolo Maddalena, vice Presidente emerito della Corte Costituzionale Fabio Marcelli, giurista internazionale Guido Maria Marinelli, già docente, attivista ambientale Clarice Marsano, architetto, già Ministero Beni Culturali Marina Montacutelli, storica Tomaso Montanari, storico dell’arte Marco Miccoli, vicepresidente nazionale Anppia Loretta Mussi, medico Rosanna Oliva De Conciliis, attivista per i diritti civili e. per la  parità Giorgio Osti portavoce del Coordinamento delle Associazioni per il Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano di Roma Capitale Pancho Pardi, già Professore di Urbanistica Università di Firenze, ex Senatore Rita Paris, già Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica Massimo Pasquini, già segretario nazionale Unione Inquilini Thaya Passarelli, Rosario Pavia, urbanista Barbara Pizzo,  professoressa Associata di Urbanistica  Università di Roma La Sapienza Enrico Puccini, Osservatorio Casa Roma Christian Raimo, insegnante scrittore Daniela Rizzo, archeologa, già Ministero Beni Culturali Paolo Salonia, già Dirigente di Ricerca CNR, Consigliere ICOMOS Italia e Vicepresidente Italia Nostra Roma. Enzo Scandurra, urbanista Maria Spina, architetto Pietro Spirito, economista dei trasporti Giancarlo Storto, urbanista Riccardo Troisi, Ricercatore Università di Tor Vergata, economista, ReOrient, Centro studi Fairwatch,Ries, Next, tra i fondatori di comune-info.net Walter Tucci, giurista e costituzionalista Massimo Villone, Professore emerito di diritto costituzionale all’Università Federico II di Napoli Vincenzo Vita, giornalista e saggista Roma, 21 maggio 2026 (*). La lettera è stata consegnata il 21 maggio malla Segreteria del Sindaco Gualtieri, alla Presidente dell’Assemblea Capitolina Celli e ai capigruppo capitolini, e inviata via email a senatori, presidenti dei gruppi della Camera, al presidente della Regione Lazio Rocca, al presidente Aurigemma e ai consiglieri regionali, ai consiglieri capitolini, ai Presidenti di Municipio e ai Presidenti dei consigli municipali. Vai a Roma Capitale,  Roma Città Metropolitana, Decentramento Municipi cronologia e materiali vai al DDL costituzionale approvato dalla Camera il 29 -4 -2026 -------------------------------------------------------------------------------- [1] Il Disegno di legge ha ottenuto i voti favorevoli della maggioranza e di Azione,  i voti contrari di Alleanza Verdi e Sinistra e del Movimento 5 Stelle e l’astensione dei parlamentari del Partito Democratico e di Italia Viva. [2] vedi L’Appello: Poteri di Roma Capitale, l’altra riforma costituzionale che avanza senza nessun coinvolgimento dei cittadini del  20 gennaio 2026 https://www.carteinregola.it/lappello-poteri-di-roma-capitale-laltra-riforma-costituzionale-che-avanza-senza-nessun-coinvolgimento-dei-cittadini/
May 21, 2026
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Villini storici sempre più a rischio (con la modifica della Carta per la Qualità)
Dall’elaborato G2 vigente Non c’è pace per il patrimonio storico architettonico della Capitale. Palazzi e villini privati che fanno parte del Paesaggio, della storia e dell’identità di Roma, offrendo un contributo di bellezza che rende unica al mondo la nostra città, se hanno la disgrazia di trovarsi in zone molto appetibili dal punto di vista immobiliare rischiano la demolizione, per permettere una ricostruzione con una maggiore provvista di cubature e una migliore distribuzione degli spazi.  Finora sono state una minima difesa da demolizioni indiscriminate le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore vigente, e soprattutto la Carta per la Qualità, che fa parte del PRG, con gli elaborati G1 e G2 – Guida per la qualità degli interventi– [1], che garantivano che le trasformazioni edilizie di immobili di particolare pregio, non soggetti al vincolo della Soprintendenza statale, fossero sottoposti al parere e alle indicazioni della Sovrintendenza capitolina, per evitare che le caratteristiche che rendevano necessario preservarli non fossero stravolte e, a maggior ragione, che gli edifici non potessero essere distrutti. Via Ticino dopo la demolizione e ricostruzione Si erano già verificati dei casi di “villini” demoliti – Via Ticino [2]– o a rischio demolizione – Villa Paolina [3]– che avevano fatto insorgere associazioni e opinione pubblica e che avevano evidenziato la necessità di una normativa più stringente per tutelare singoli edifici e le “morfologie”, insieme di edifici e spazi (come giardini, strade e piazze): un paesaggio da preservare da interventi incongrui. Una prima crepa si è insinuata in queste buone intenzioni in occasione delle modifiche delle NTA del PRG adottate dall’Assemblea capitolina l’11 dicembre 2024, quando un maldestro inserimento, su cui Carteinregola e altre associazioni si sono immediatamente mobilitate, ha cancellato – per ora non ancora definitivamente – l’eccezione prevista per gli elementi in Carta per la Qualità, rispetto agli interventi edilizi più impattanti, fino alla demolizione e ricostruzione [4]. Villino Pizzamiglio Via dei Ramni- Foto AMBM Ci avevano rassicurato le parole dell’Assessore in occasione di un incontro pubblico del febbraio scorso [5] che assicuravano  un ripensamento rispetto a quella modifica controversa, ma ci duole constatare che evidentemente la volontà di restringere le tutele della Carta per la Qualità non sembra essere  venuta meno. Infatti una recente proposta di Delibera approvata dalla Giunta [6] che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina, nell’aggiornamento dell’elaborato G2 (Guida alla Qualità degli Interventi) ha inserito una modifica che può sfuggire ai più, con la quale rientra dalla porta la demolizione e ricostruzione di “villini storici”, rimandando a una costituenda Commissione la valutazione degli interventi edilizi sugli immobili nella Carta. Villino per la Coperativa Ars – Viale Carso Foto AMBM Il 2 maggio scorso l’Associazione Carteinregola ha inviato la lettera in calce al Sindaco Roberto Gualtieri, all’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, al Presidente della Commissione Urbanistica Tommaso Amodeo e alle Consigliere e ai Consiglieri della Commissione Urbanistica, che riportiamo in calce, chiedendo “di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità“. Lettera che a oggi non ha ancora avuto alcuna risposta. LA LETTERA INVIATA IL 2 MAGGIO 2026 CON OGGETTO: RICHIESTA MODIFICA NUOVO INSERIMENTO PARAGRAFO “VILLINI STORICI” A INTEGRAZIONE DEL CAPITOLO 4D DELLA PARTE II  DELL’ELABORATO G2 GUIDA PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI Il 12 marzo 2026 la Giunta capitolina ha approvato la 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini” da sottoporre al voto dell’Assemblea Capitolina. All’interno dell’allegato 2 “segnalazioni d’ufficio” è inserita una nuova scheda: G2. Guida per la qualità degli interventi – “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II, che si riporta  integralmente di  seguito, nel quale, al paragrafo “Indicazioni per la conservazione e la trasformazione” sono inserite le “Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia”. Quest’ultima, come è noto, comprende anche la “demolizione e ricostruzione”, e infatti più oltre, si legge: “La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna, qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili (…)”. L’Associazione Carteinregola, già in occasione dell’adozione delle modifiche alle NTA del PRG nel 2024, ha ripetutamente fatto presente i rischi in merito alla demolizione e ricostruzione (DR) degli immobili censiti nella Carta per la Qualità. In particolare ha segnalato le conseguenze della previsione di modifica dell’ Art. 16 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG adottate dalla  Delibera 102/2024 che introduce che  “ Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. Poiché in ogni tessuto è ammessa la DR, appare evidente che tale prevalenza consentirebbe un indiscriminato ricorso alla demolizione di edifici storici censiti nella Carta per la qualità per effettuare remunerative operazioni immobiliari, azzerando l’impegno pluridecennale dell’amministrazione capitolina per la salvaguardia degli elementi storici e identitari di Roma. Un impegno per preservare immobili e morfologie che non sono oggetto di tutela della Soprintendenza statale ma che – per usare le stesse parole dell’allegato in oggetto – hanno “un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana”. La modifica che si intende introdurre nell’elaborato G2 (Guida alla qualità degli interventi) prevede la possibilità della Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, seppure “preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili”. Da G2 vigente, sezione 4D Facciamo presente che i cosiddetti “villini” attualmente sono inseriti nel capitolo 4d della parte II dell’ Elaborato G2 alla  voce 2) “opere di rilevante interesse architettonico e urbano”, che “comprende oggetti di varia natura” a partire da “edifici residenziali”, categoria nella quale, come specificato nelle relative  “indicazioni per la conservazione e la trasformazione”, “sono consentiti solo gli interventi della gamma compresa tra la Manutenzione ordinaria e il Restauro risanamento conservativo, ma possono essere permessi anche interventi di ristrutturazione edilizia di tipo RE1 [Ristrutturazione edilizia finalizzata alla preservazione, ripristino e valorizzazione NDR] senza variazioni di tipologia e di sagoma ma con modifiche esterne quando una specifica indagine sullo stato di manutenzione e sulle modalità d’uso del manufatto, mostri la necessità di questo genere di operazione. In qualche caso, ad esempio, quando fosse necessario adeguare edifici pubblici a nuove esigenze, riconvertirli a nuove funzioni e consentita anche la R1 con variazione di tipologie di sagoma, ma con grande cautela per giustificati motivi”.  Quindi  l’inserimento che ora si propone  renderebbe, di fatto, l’imponente e oneroso lavoro di censimento che è stato realizzato dalla Sovrintendenza Capitolina e dall’Università “La Sapienza” un mero esercizio retorico privo di efficacia in termini di salvaguardia. Non riusciamo a comprendere la necessità e le motivazioni di tale inserimento nell’elaborato G2, dato che gli aggiornamenti periodici della Carta per la Qualità consentono già di stralciare quegli immobili che hanno perso le caratteristiche originali o che sono stati “demoliti o riconosciuti come errori materiali o privi dei requisiti relativi alla specifica classe e tipologia”; in caso contrario, perché inserire o mantenere tali elementi nella Carta per la Qualità, se poi possono essere distrutti? Chiediamo alle più alte istituzioni capitoline, a cui spetta anche la responsabilità di istituire e applicare regole per la tutela del patrimonio collettivo e per l’identità storica e culturale della città, di non introdurre tale integrazione nell’ Elaborato G2, e di voler escludere dalle modifiche adottate alle NTA del PRG, una categoria di intervento impattante come la demolizione e ricostruzione per quanto riguarda  gli immobili inseriti nella Carta per Qualità. E vogliamo fare presente che non rassicura la sottoposizione di interventi irreversibili a Commissioni e Tavoli, inevitabilmente soggetti alla discrezionalità personale, alle pressioni, e al contenzioso in sede giudiziaria, se possono prendere decisioni che annullano l’importantissimo e accurato lavoro svolto dagli uffici preposti nelle istruttorie per individuare quegli immobili di particolare pregio che meritano di essere tramandati alle generazioni che verranno. (dalla Decisione di Giunta 19/2026) G2. Guida per la qualità degli interventi – paragrafo “Villini storici” a integrazione del capitolo 4d della parte II Descrizione degli elementi In questa classe sono compresi gli edifici puntiformi individuati nell’arco temporale 1870- 1945, a cui è stato riconosciuto, ad esito di uno studio di selezione basato su ricerche bibliografiche e d’archivio, un valore architettonico, tipologico e culturale, in quanto testimonianze superstiti del processo edilizio, del gusto e del modo di vivere di un’epoca e contributo essenziale alla formazione di tessuti urbani di elevata omogeneità e qualità urbana. Il villino è una tipologia edilizia introdotta nella seconda metà dell’Ottocento per rispondere alle esigenze delle nuove classi sociali in ascesa; concepito come casa mono o plurifamiliari, comprende edifici isolati all’interno del proprio lotto di pertinenza e circondati da giardini privati più o meno estesi. La tipologia edilizia del villino compare ufficialmente nel Piano Regolatore del 1909 di Sanjust che prevedeva che venissero costruiti tutti intorno alla città tre tipi di abitazioni denominati “fabbricati”, “villini” e “giardini”. La differenziazione tipologica serviva ad evitare un’espansione a “macchia d’olio” della città alternando zone ad alta densità con altre a bassa intensità e diveniva pertanto uno strumento di pianificazione urbanistica. Il controllo della densità abitativa dei nuovi quartieri si fondava proprio sull’alternanza di edilizia intensiva ed edilizia estensiva. Pertanto, il villino, a Roma non è solo una tipologia costruttiva singolare a servizio della borghesia, come accade in tutte le città italiane, ma rappresenta uno strumento di pianificazione che caratterizza la scala urbana di intere aree della città. Negli anni ’20 del secolo scorso, questa tipologia, soprattutto nella sua variante di “casetta economica” viene ampiamente usata, al punto da caratterizzare interi quartieri di espansione, e da divenire la tipologia adottata in prevalenza nelle cosiddette Borgate-città Giardino, per la realizzazione della “città dei lavoro e dei lavoratori” Il panorama del villino appare quindi piuttosto variegato, sia in rapporto alla dimensione delle opere che alla ricchezza della loro architettura, e propone una gamma di esempi di qualità variabile: l’edilizia povera ma dignitosa di edifici quasi popolari e quella al contrario di lusso elevato negli  esempi in cui il villino si avvicina a essere una piccola villa urbana. Sebbene li villino sia adeguatamente rappresentato anche da esempi autoriali di alto livello architettonico, il panorama di questo tipo edilizio a Roma annovera centinaia di edifici che hanno valore sistemico piuttosto che singolare, in quanto  all’origine di intere parti di città da questi caratterizzate. L’edificio ha un’altezza generalmente compresa tra i due e i cinque piani fuori terra, così da mantenere una scala umana e domestica lontana dalla monumentalità dei palazzi nobiliari, ed è circondato da giardini di profondità non inferiore a quattro metri. Quanto alla tipologia del villino essa è estremamente varia tanto da comprendere vari stili  architettonici (neoclassico, neogotico, eclettico, razionalista) In questi progetti la capacità di qualificare a livello costruttivo e decorativo sia l’architettura che la scena urbana rappresenta anche la testimonianza dello stretto rapporto che legava le maestranze edili e i collaboratori artistici, il mondo professionale e quello dell’arte decorativa. L’obiettivo principale dell’identificazione della classe “Villini storici” all’interno dell’elaborato gestionale G1. Carta per la Qualità è di assicurare la salvaguardia delle  testimonianze del passato, in cui si riflette l’evoluzione e la stratificazione dell’insediamento urbano, consentendo sia l’adeguamento alle esigenze dell’abitare contemporaneo mediante opere di manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia compatibili, sia il rinnovo del patrimonio edilizio corrente meno qualificato, finalizzato, ad esempio, ad un miglioramento delle prestazioni ambientali ed energetiche. Pertanto, si definiscono i criteri e le modalità operative in considerazione dell’analisi delle caratteristiche specifiche delle tipologie edilizie e del tessuto urbano, attribuendo a ciascuna parte livelli differenziati di tutela e trasformabilità, proporzionati al valore e alle caratteristiche storico-tipologiche riscontrate. La tutela dei caratteri tipologici è finalizzata al riconoscimento degli elementi strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada pubblica, nonché le altezze e le articolazioni volumetriche. Tali aspetti costituiscono infatti l’espressione di un vero e proprio “sistema urbanistico”, la cui conservazione e analisi risultano utili per la riprogettazione, a diverse scale, del contesto circostante e dello spazio urbano, in una prospettiva di salvaguardia più evoluta e complessa. Indicazioni per la conservazione e la trasformazione Fermo restando l’obbligo di acquisire i pareri di cui all’art. 16, commi 9 e 10, delle NTA del PRG vigente, le categorie di intervento consentite si intendono, di norma, coincidenti con quelle previste per i tessuti urbani nei quali gli edifici risultano localizzati. Categorie di intervento applicabili: Manutenzione ordinaria, Manutenzione straordinaria, Restauro e Risanamento Conservativo, Ristrutturazione Edilizia. Le categorie di intervento non son applicabili in modo automatico: la loro ammissibilità deve essere accertata mediante un processo di verifica che tenga conto non soltanto degli aspetti tecnici, ma anche, e soprattutto, del valore documentale e testimoniale del bene. Tale valutazione riguarda, in particolare, il grado di trasformabilità dell’edificio rispetto ai suoi caratteri tipologici, architettonici e stilistico-decorativi, quali fattori che ne determinano il valore storico e identitario. In questo senso, ogni intervento deve porsi l’obiettivo prioritario di preservare gli elementi qualificanti degli edifici e delle relative aree di pertinenza, salvaguardando la coerenza formale e materica e garantendo la continuità del rapporto con il contesto urbano e paesaggistico. La redazione del progetto deve essere, dunque, preceduta e accompagnata da un’analisi storico-critica approfondita dell’edificio oggetto di intervento, finalizzata a verificare e documentare tutti i valori che lo caratterizzano: urbanistici, morfologici, architettonici, ambientali, tipologici, costruttivi, decorativi e artistici. Tale analisi deve estendersi non soltanto al nucleo originario dell’edificio, ma anche alle eventuali aggiunte e modifiche intervenute nel tempo, in modo da restituire un quadro complessivo della sua evoluzione. È necessario evidenziare, da un lato, gli elementi tipologici, architettonici, stilistici e decorativi che ne costituiscono i caratteri distintivi, e, dall’altro, le manomissioni o alterazioni che hanno compromesso l’organismo originario. Sulla base di questo processo conoscitivo sono definiti, caso per caso, in maniera puntuale il livello di trasformabilità dell’immobile e le modalità di intervento più adeguate, nel rispetto della sua identità storica e formale, ma anche in coerenza con le esigenze di adeguamento funzionale e abitativo contemporaneo; gli interventi possono essere soggetti a limitazioni o prescrizioni puntuali, che orientano le modalità operative  verso soluzioni rispettose delle caratteristiche originarie dell’edificio. In particolare, gli interventi sull’organismo edilizio, sulle sue Componenti e sulle relative pertinenze devono attenersi agli obiettivi specifici , alle prescrizioni e alle limitazioni d1 seguito riportate: – Conservazione dei caratteri strutturanti, quali il rapporto tra edificio, spazi aperti/giardino e strada, l’altezza massima e la configurazione volumetrica. – Conservazione dei caratteri architettonici e costruttivi originari delle unità edilizie, qualora ne sia verificata la permanenza, nonché della composizione dei prospetti; – Conservazione delle facciate, comprensive delle superfici di finitura e del disegno degli infissi, con particolare attenzione agli elementi di valore formale e ai dettagli architettonici e decorativi se presenti – Conservazione/manutenzione degli spazi aperti, eventualmente ripristinando e/o aumentando la permeabilità dei suoli mediante l’eliminazione/sostituzione delle pavimentazioni bituminose o incongrue; – Conservazione/recupero/ripristino dei giardini storici/storicizzati, mantenendo gli elementi caratteristici, anche se aggiunti all’impianto originario in epoca successiva, quali passaggi esterni coperti o gazebi ottocento-primonovecenteschi; – Conservazione/manutenzione delle recinzioni, cancellate e muri perimetrali originari, se presenti, in quanto parti costitutive di un insieme unitario con le costruzioni; – Conservazione della sagoma degli edifici, fatta eccezione per l’eliminazione delle superfetazioni e per le modeste modifiche funzionali alle coperture, oltre agli adeguamenti strettamente necessari all’inserimento di impianti di sollevamento destinati al superamento delle barriere architettoniche. Nel rispetto delle limitazioni sopra indicate, sono consentiti: – Accorpamenti e frazionamenti delle unità immobiliari, in conformità alla normativa di settore nonché ai requisiti per l’edilizia residenziale riguardanti l’articolazione e il dimensionamento dei vani; -Eliminazione delle barriere architettoniche, previa verifica delle soluzioni tecniche e con l’adozione dei dispositivi maggiormente compatibili con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’edificio; – Interventi finalizzati al risparmio energetico tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti; Adeguamenti sismici e tecnologici tali da garantire la compatibilità con i caratteri tipologici e architettonici dell’edificio e con gli elementi decorativi esistenti. La redazione dei progetti relativi ad interventi di Ristrutturazione Edilizia con demolizione e ricostruzione  nonché tutti gli interventi di rilevanza esterna. qualora consentiti dalla disciplina di Tessuto ai sensi delle NTA vigenti, deve essere preceduta da attente analisi e letture storico-critiche sviluppate a seconda delle caratteristiche specifiche dell’edificio e del tipo di intervento e strutturate in relazione alle seguenti variabili: • categoria di intervento: descrizione dettagliata delle opere previste (demolizione, ricostruzione, ampliamento, ecc.) nell’ambito delle categorie d’intervento definite dalle NTA del PRG e dalle norme vigenti; • caratteri distintivi e stilistici dell’edificio: nell’ambito della classe “villini storici” che include una gamma di esempi molto ampia e con caratteristiche differenti, identificazione della variante di appartenenza (numero di piani, articolazione degli ambienti, presenza di elementi decorativi, ecc); • caratteri strutturanti e caratteri architettonici e costruttivi originari: individuazione di tutti gli elementi originari preesistenti e permanenti che concorrono alla definizione della tipologia e del “sistema urbanistico” di riferimento; • parti dell’immobile interessate dall’intervento: descrizione analitica delle componenti edilizie, degli spazi aperti di pertinenza e degli eventuali altri elementi oggetto dell’intervento. Inoltre, gli studi devono riguardare l’edificio originario e le eventuali aggiunte o modifiche ed evidenziare sia gli elementi tipologici, architettonici, stilistici, decorativi distintivi dell’edificio, che le manomissioni o alterazioni intervenute rispetto all’organismo originale. Villino Via di Villa Sacchetti G2 FOTO AMBM (a corredo dell’articolo alcune immagini di edifici inseriti nella Carta per la Qualità) Vedi anche *  Modifiche al PRG cronologia materiali * Il video del webinar – Modifiche al Piano regolatore: quale interesse pubblico? 2 dicembre 2024 al comma 3 dell’articolo 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore  è aggiunto al testo vigente: “Nel caso di contrasto tra le indicazioni dell’elaborato G2 e le categorie d’intervento e le destinazioni d’uso riportate nelle norme di tessuto, prevalgono quest’ultime”. * Modifiche PRG: il video del webinar sulla Carta per la Qualità 24 gennaio 2024 *  Piano Casa e legge di rigenerazione urbana- cronologia e materiali  20 maggio 2026 Per osservazioni e precisazioni: laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE [1] vedi La Carta per la Qualità La Carta per la Qualità è un elaborato gestionale del Piano Regolatore Generale del Comune di Roma, approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 12 febbraio 2008 e divenuto vigente con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 marzo 2008. È costituita da 34 fogli in scala 1:10.000 (allegato G1) e dalla “Guida per la Qualità degli interventi” (allegato G2). È possibile consultare gli elaborati al link www.urbanistica.comune.roma.it scarica G2. Guida per la qualità degli interventi 2008 vedi il sito del Dipartimento Urbanistica Elaborato gestionale G1. “Carta per la Qualità” – II fase – Aggiornamento 2025 [2] Vedi Via Ticino non è che l’inizio: arrivano gli effetti del Piano casa della Regione Lazio di Paolo Gelsomini 12 gennaio 2018 [3] vedi Villa Paolina è (quasi) salva 21 giugno 2019 vedi anche l’lniziativa di Carteinregola 10 parole per l’urbanistica del 1 luglio 2019 “Conoscere il PTPR per tutelare il Paesaggio” con un focus su tutela del Paesaggio urbano e in particolare del centro storico e della città storica, sala della Parrocchia di San Saturnino  (> vai al programma) [4] Scarica 102a Proposta (Dec. G.C. n. 53 del 13 giugno 2023) Adozione, ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942 e L.R. n. 19/2022, della variante parziale alle Norme Tecniche di Attuazione del PianoRegolatore Generale vigente, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008. Vedi Adozione Modifiche NTA PRG – ART. 16 Carta per la Qualità 8 febbraio 2025 vedi Modifiche NTA Modifiche Piano Regolatore: la Carta per la qualità diventa Carta straccia 25 marzo 2025  Vai al confronto tra il testo del PRG vigente, le modifiche adottate dalla Giunta nel giugno 2023 e le modifiche della Delibera adottata dall’Assemblea l’11 dicembre 2024 Vai alle Osservazioni di Carteinregola alle NTA del PRG adottate – inviate il 3 aprile 2025 [5] vedi l’intervento dell’Assessore Veloccia al convegno di AVS del 18 febbraio scorso sulle modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore  Modifiche alle NTA del PRG, a che punto siamo (con un intervento dell’Assessore Veloccia) [6] vedi Decisione di Giunta del 12 marzo 2026 34a Proposta (D.G.C. n. 19) “Approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1.“Carta per la qualità” e G2.“Guida per la qualità degli interventi” – Aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle NTA vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini”  [SCARICATA DAL SITO ISTITUZIONALE SEZIONE ODG E PROPOSTE ASSEMBLEA CAPITOLINA]
May 20, 2026
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May 15, 2026
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