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Una città per tutt3, l’intervento di Giancarlo Storto
Pubblichiamo l’intervento del vice presidente di Carteinregola- ODV all’iniziativa Una città per tutti di Alleanza Verdi Sinistra Roma e Provincia del 24 ottobre 2026 La città contemporanea produce disuguaglianze. Non è sempre stato così, almeno non in queste forme e nei caratteri con cui allo stato attuale si manifesta. Quando il riformismo era una politica praticata e condivisa, i piani regolatori ricercavano una sintesi tra gli interessi delle diverse componenti della società attenuando le disparità che la rendita produceva. I piani di zona, le 167, escludevano, attraverso l’esproprio preventivo, che al profitto di impresa si aggiungesse la rendita di posizione, divenuta oggi la componente che fa lievitare i prezzi in modo talmente irragionevole da selezionare la domanda abitativa sulla base dei redditi dei nuclei familiari. I servizi erano poi garantiti in modo diffuso sull’intero territorio comunale. Tutto è cambiato con il neoliberismo, ideologia pervasiva che ha sedotto anche parte della cultura di sinistra e che nel governo delle città, più che in altri settori, ha prodotto guasti evidenti subordinando l’autonomia delle previsioni urbanistiche alle ragioni dell’economica. I proprietari degli immobili diventano interlocutori privilegiati delle amministrazioni comunali e in questi ultimi anni i proprietari non sono più i costruttori ma assumono le sembianze di fondi immobiliari e di casse professionali con enormi disponibilità di risorse finanziarie. Anche a Roma le indicazioni e le aspettative degli investitori privati nelle decisioni che riguardano le più rilevanti trasformazioni urbanistiche hanno un peso evidente e certamente il richiamo alla rigenerazione urbana, presente ormai in modo tanto generalizzato quanto ambiguo, non giustifica ogni tipo di intervento. Gli esempi sono numerosi, denunciati, riportando fatti e documenti, da Carteinregola e da altre associazioni. Sono vicende ormai note, alcune concluse e altre in via di definizione: dagli ex Mercati generali allo Stadio della Roma; dall’ex Cinema Metropolitan (trasformato nella gran parte in attività commerciali) all’ex convento in via di Sant’Ambrogio (un immobile del patrimonio indisponibile del Comune concesso per realizzare una scuola privata); dai ricoveri dei mezzi Atac non più utilizzati all’edificio dismesso dell’Ama; dagli immobili trasformati in alberghi esclusivi ricorrendo a procedure in deroga alle previsioni urbanistiche, ai parcheggi che riesumano convenzioni sottoscritte con i proponenti da un paio di decenni. Altre operazioni immobiliari sono in corso: tra tutte lo Stadio nel quartiere Flaminio (una sciagura destinata a sconvolgere la vita dei residenti, inaccettabile anche per il saccheggio all’opera di Nervi) e il “Dente cariato” (un avvio decisamente preoccupante la richiesta ai privati di avanzare proposte ma, fortunatamente, sembra ora superata). Operazioni che solo marginalmente hanno coinvolto la partecipazione dei residenti e non di rado è mancata anche l’informazione sui contenuti delle iniziative e sugli atti formali assunti dall’Amministrazione. La critica a questo modo di operare da parte dell’amministrazione non è ideologica, sarebbe demenziale non riconoscere ai privati la possibilità di agire come è sempre accaduto nella costruzione delle città. L’aspetto che più rende questi interventi inaccettabili è la sproporzione tra i benefici che ne ricavano i privati (un utile esorbitante) e quelli destinati ai residenti (qualche sistemazione nelle aree adiacenti all’intervento). Per lo Stadio a Pietralata (non entro nel merito della localizzazione) è previsto un finanziamento di 1,048 miliardi (più IVA) e secondo il Piano di Fattibilità Tecnico Economica i ricavi netti previsti partono per il primo anno (2031) da 154 milioni con una continua crescita che raggiunge nel 2116 (allo scadere della convenzione) 760,8 milioni. Quali i benefici per la collettività? Un onere concessorio di 66mila euro/anno e un parco attrezzato di modeste dimensioni (i ponti pedonali e i parcheggi sono funzionali all’impianto sportivo). La valorizzazione nelle trasformazioni edilizie, a cui il comune mostra grande disponibilità, non può considerarsi un fine che viene motivato dal rendere la città più attrattiva. Richiamare capitali in modo che investano in operazioni immobiliari non può considerarsi un obiettivo a prescindere. La valorizzazione non è da escludere, ma solo se determina un miglioramento della qualità urbana dell’ambito interessato e comunque, quando la richiesta dei privati comporta una variante urbanistica o un permesso in deroga, deve comportare, come prescrive il Testo unico dell’edilizia (art. 16, comma 4, lett. d-ter [1]), la corresponsione di un contributo straordinario pari almeno alla metà del maggiore valore generato (da destinare, tra l’altro, anche per servizi ed edilizia residenziale sociale). Ogni trasformazione che produce modifiche significative nell’uso della città, in particolare se oggetto di contrattazione pubblico-privati, deve essere valutata in relazione all’interesse pubblico: un requisito, quello dell’interesse pubblico, per Carteinregola non negoziabile e che deve essere comprovato dall’amministrazione in un confronto con i residenti. In questi giorni è tornato prepotentemente all’attenzione il problema della casa. Le maggiori responsabilità della dilagante crisi abitativa sono da attribuire a Stato e Regione: sono queste le istituzioni a cui è demandata la competenza nel campo delle politiche abitative, con responsabilità che comprendono sia lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie (irrilevante e per alcuni aspetti dannoso il provvedimento del ministro Salvini), sia l’approvazione di norme per regolamentare il mercato abitativo (si può: sembra impossibile ma per due decenni i canoni di locazione sono stati sottratti alla contrattazione tra le parti per essere decisi sulla base di parametri definiti con legge dello Stato e senza incorrere nei rilievi della Corte Costituzionale). A livello comunale azioni per ridurre il disagio di strati sociali sempre in maggiore sofferenza sono possibili. A Roma la variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore è stata un’occasione mancata per ampliare l’offerta di edilizia residenziale sociale: si sarebbe potuto prevedere l’obbligo di destinare al comparto una percentuale significativa di alloggi almeno nei casi in cui i privati intendano realizzare o recuperare immobili di consistenza significativa (criticabile anche che nella bozza di Regolamento sull’edilizia sociale che si è avuto modo di visionare venga attribuito ai costruttori la selezione, sulla base di alcuni requisiti, degli assegnatari degli alloggi). Del tutto non considerata è stata poi una norma nazionale che consente di individuare negli strumenti urbanistici ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita di aree o immobili da destinare all’edilizia residenziale sociale (e quindi anche all’edilizia pubblica) “in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all’entità e al valore della trasformazione” (comma 258 dell’articolo 1 della legge 244 del 2007 [2]). Il diritto alla casa, la garanzia per tutti di accedere a un bene primario a costi compatibili con i propri redditi, non deve rimanere una frase a effetto da rilanciare all’occorrenza. Deve essere un obiettivo strategico che va perseguito utilizzando ogni mezzo disponibile. Giancarlo Storto 20 ottobre 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@thaya NOTE [1] D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) art. 16, comma 4, lett. d-ter Art. 16 (L) – Contributo per il rilascio del permesso di costruire 1. Salvo quanto disposto all’articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo. 2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all’atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, (ora art. 1, comma 2, lett. e) e art. 36, commi 3 e 4, d.lgs. n. 50 del 2016 – n.d.r.) con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (poi art. 35, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 ora art. 14 d.lgs. n. 36 del 2023 – n.d.r.) , funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all’atto del rilascio, è corrisposta in corso d’opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. (per la rateizzazione si veda anche l’art. 47 della legge n. 457 del 1978) 4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: > a) all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni; > b) alle caratteristiche geografiche dei comuni; > c) alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti; > d) ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione > dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto > 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi > regionali; > d-bis) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in > modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di > ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), anziché > quelli di nuova costruzione; > (lettera aggiunta dall’art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014) > d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o > immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato > dall’amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per > cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune > stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l’interesse > pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per > la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in > cui ricade l’intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di > pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. > (lettera aggiunta dall’art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014, > poi così modificata dall’art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 120 del > 2020) [2] comma 258 dell’articolo 1 della legge 244 del 2007 LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) note: Entrata in vigore della legge: 1/1/2008, ad eccezione dell’art. 2, comma 13 e dell’art. 3, comma 36 che entrano in vigore il 28/12/2007. (Ultimo aggiornamento all’atto pubblicato il 11/08/2026)(GU n.300 del 28-12-2007 – Suppl. Ordinario n. 285) ART. 1 Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali 258. Nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.
October 20, 2026
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La newsletter di Carteinregola del 14 ottobre 2026
Assessore Alfonsi, rispettiamo le regole e lasciamo stare la Costituzione Una  Proposta di Delibera che andrà al voto dell’Assemblea Capitolina prevede una modifica al Regolamento del Verde per consentire a chioschi e bar di mettere ombrelloni e tavolini a ridosso degli alberi. E si tira in ballo – impropriamente – addirittura la Costituzione Italiana LEGGI Galleria Borghese: si continua a portare avanti un progetto irricevibile Comunicato delle Associazioni Ranuccio Bianchi Bandinelli, Italia Nostra Roma, Gruppo dei Romanisti, Amici di Villa Borghese, Carteinregola-ODV, Amici dei Musei di Roma, ICOM Italia a proposito della Conferenza stampa del 14 ottobre 2026 – Presentazione del Concorso internazionale di architettura per la nuova struttura museale integrata alla Galleria Borghese   LEGGI Vedi anche : Enzo Borsellino: Il progetto di ampliamento della Galleria Borghese: Vexata Quaestio LEGGI PER CHI È ROMA? Il futuro della città si decide insieme – Sabato 31 ottobre 2026 h 9.30 – 18.00 Spazio Pubblico, Via di Porta Maggiore 52, Roma“Per chi è Roma?” nasce per creare uno spazio di incontro, confronto e iniziativa sulla città pubblica e sul diritto all’abitare. Una giornata per mettere in comune le visioni, le esperienze e i saperi delle tante realtà di cittadinanza attiva che in questi anni hanno proposto alternative alle scelte di governo della città. n percorso di elaborazione comune e costruire insieme un’idea diversa di Roma.LEGGI Stadio della Roma, si chiude con parere favorevole la Conferenza decisoria. Pubblichiamo atti e pareri dal sito di Roma Capitale LEGGI   I nuovi “quartieri urbani” di Roma approvati dall’Assemblea Capitolina (con gli elaborati) LEGGI Multe a Carteinregola, la solidarietà dell’ANPI LEGGI La Riforma elettorale è stata approvata anche alla Camera vedi Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali Segnalazioni Mercoledì 14 ottobre dalle 17:30 alle 20 alla Sala Fredda  della Cgil Roma in via Buonarroti 12 Una città per tutt3 Da Spin Time all’appello di Nonna Roma organizzato da AVS Roma e Provincia – coordinano Barbara Auleta  Consigliera II Municipio e Maristella Urru Consigliera XIII Municipio ne discutiamo con Alberto Campailla Nonna Roma, Roma Filippo Celata professore La Sapienza, Paolo Perrini presidente Aps Spin time,  Giancarlo Storto Carteinregola,  Linda Meleo M5S Roma,  Manuela droghe PD Roma. Intervengono rappresentanti di Comitati e vertenze territoriali Sabato 17 ottobre La Via Maestra –Manifestazione nazionale per lavoro pace ambiente welfare Costituzione – concentramento Piazza della Repubblica, ore 13:30, corteo fino a Piazza del Popolo,  conclusione prevista e intorno alle ore 17:00 Carteinregola aderisce alla manifestazione e  invita ai soci a partecipare vedi  Cinquant’anni di Corviale…… e nessuno ci credevavenerdì 16 ottobre Mitreo Arte Contemporanea via Marino Mazzacurati 61/63 dalle ore 16:00 sabato 17 ottobre davanti alla sala consigliare, via Marino Mazzacurati 75 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Tutte le iniziative sono gratuite cordialedomani@carocorviale.it Domenica 18 ottobre 2026, Parco ora subito adesso al Lago Bullicante Ex Snia – Forum Parco Energie Una festa e un  Concerto alle 15:30, corteo con il lago che combatte per l’esproprio di tutta Ex Snia 21 ottobre ore 15:00 – 18:00  Viale Manzoni 34 Urban Center metropolitano I progetti di Roma per l’adattamento climatico a cura dell’ufficio clima di Roma Capitale per informazioni sul Piano caldo e approfondire il documento da consultazione Roma per il clima.it Sabato 31 ottobre  h 9.30 – 18.00 Spazio Pubblico, Via di Porta Maggiore 52, PER CHI È ROMA? Il futuro della città si decide insieme  CONCRETAMENTE Le decisioni di Roma Capitale per la città   Vai alla pagina  Metropolitano, il primo Urban Center di Roma e della Città Metropolitana, .Vai al sito Roma Urban Center  scarica il calendario delle attività   Carteinregola – ODV istruzioni per l’uso Sostieni Carteinregola Tutte le iniziative di Carteinregola  Iscriviti alla newsletter di Carteinregola Carteinregola- ODV CARTEinREGOLA – ODV www.carteinregola.it laboratoriocarteinregola@gmail.com info@carteinregola.itCell. 3356930035carteinregola@casellapec.com  Cara amica, caro amico, alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), entrato in vigore a partire dal 25 maggio 2018, abbiamo aggiornato la nostra Informativa Privacy e le Condizioni Generali che regolano i servizi erogati da carteinregola.it – Clicca qui per consultare la versione aggiornata dell’Informativa Privacy 
October 14, 2026
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I nuovi “quartieri urbani” di Roma approvati dall’Assemblea Capitolina (con gli elaborati)
immagini degli elaborati L’Assemblea Capitolina ha approvato il 1 ottobre la “99ª Proposta (Dec. G.C. n. 62 del 7 luglio 2026) Suddivisione del territorio di Roma Capitale in “Quartieri Urbani” e individuazione di Zone Funzionali non residenziali“. Ci auguriamo che la nuova suddivisione contribuisca a una pianificazione urbanistica più vicina ai territori e a una più adeguata organizzazione dei servizi, e soprattutto che dia finalmente il via a reali “processi di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza“. Pubblichiamo il dispositivo della Deliberazione e il comunicato del sito istituzionale. In download la Delibera e tutti gli allegati (AmBm) “99ª Proposta (Dec. G.C. n. 62 del 7 luglio 2026) Suddivisione del territorio di Roma Capitale in “Quartieri Urbani” e individuazione di Zone Funzionali non residenziali” scarica la Delibera (…) L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA 1) di approvare la suddivisione del territorio di Roma Capitale in: * a) 334 “Quartieri Urbani” che, fermo restando il riferimento dei Municipi quali ambiti territoriali, rappresentano il punto di osservazione per la pianificazione, laprogrammazione e la gestione delle politiche pubbliche; * b) 22 “Rioni” della Città storica ricadenti nel territorio del Municipio Roma I, confermati nella denominazione e nella perimetrazione vigente, non oggetto di modifica con il presente provvedimento; * c) 101“Zone Funzionali” non residenziali, quali ambiti territoriali con specifiche destinazioni d’uso e funzioni strategiche; 2) di stabilire che i Quartieri Urbani costituiscono riferimento per: * − la raccolta, l’analisi, elaborazione e diffusione dei dati statistici; * − l’analisi dei fenomeni sociali, economici e territoriali; * − la pianificazione, la programmazione e localizzazione dei servizi pubblici; * − la pianificazione e l’attuazione delle politiche di prossimità; * − i processi di partecipazione e coinvolgimento della cittadinanza; 3) di stabilire che a ciascun Quartiere Urbano è attribuito un codice identificativo univoco nella forma “QU-[numero municipio]-[numero progressivo]”, finalizzato a garantirne la riconoscibilità amministrativa e l’integrazione nei sistemi informativi dell’Amministrazione; di stabilire che a ciascuna Zona Funzionale è attribuito un codice identificativo univoco nella forma “ZF-[numero municipio]-[numero progressivo]”, finalizzato a garantirne la riconoscibilità amministrativa e l’integrazione nei sistemi informativi dell’Amministrazione; 4) di stabilire che a ciascuna Zona Funzionale è attribuito un codice identificativo univoco nella forma “ZF-[numero municipio]-[numero progressivo]”, finalizzato a garantirne la riconoscibilità amministrativa e l’integrazione nei sistemi informativi dell’Amministrazione; 5) di dare atto che la delimitazione dei Quartieri Urbani e delle Zone Funzionali è definita negli elaborati cartografici allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 6) di demandare agli uffici competenti: * − l’integrazione della nuova articolazione territoriale nei sistemi informativi; * − l’aggiornamento periodico dei perimetri; * − la gestione e diffusione dei dati, da effettuarsi almeno ogni cinque anni; 7) di promuovere il coinvolgimento dei municipi, delle istituzioni scientifiche e della cittadinanza nei processi di aggiornamento e validazione; 8) di stabilire che i Quartieri Urbani costituiscono riferimento per le politiche di decentramento, pianificazione territoriale e sviluppo locale nella loro suddivisione all’interno di ogni singolo Municipio. ALLEGATO 1 Mappe Municipi con suddivisione Quartieri Urbani scarica ALLEGATO 2 Sezioni censuarie per Rioni, Quartieri Urbani e Zone Funzionali Totale: 334 Quartieri Urbani, 22 Rioni, 101 Zone Funzionali. scarica ALLEGATO 3 ZONE FUNZIONALI CLASSE DI FUNZIONALITA’ scarica ALLEGATO 4 TABELLE per Municipio con: Popolazione iscritta in anagrafe per genere – Estensione – Densità. Anno 2025 scarica ALLEGATO 5 (Allegato Fonti : Cartografie e basi territoriali -Testi di approfondimenti) scarica (Counicato dal sito di Roma Capitale 1 ottobre 2026) L’Assemblea Capitolina ha approvato la nuova mappa dei quartieri di Roma, portando a compimento un percorso che aggiorna, dopo quasi cinquant’anni, la rappresentazione territoriale della Capitale. La nuova mappa individua 334 quartieri urbani, 22 rioni e 101 zone funzionali ed è il risultato di un percorso che ha integrato ricerca scientifica e partecipazione civica, coinvolgendo Municipi, Università, Istat, associazioni, comitati di quartiere e migliaia di cittadine e cittadini. “Con il voto dell’Assemblea Capitolina portiamo a compimento un lavoro importante e necessario, che dopo quasi cinquant’anni ci consegna una nuova geografia della città, più aderente alla Roma di oggi. Roma è profondamente cambiata e questa mappa ci permette di conoscere meglio i suoi territori e le comunità che li abitano, riconoscendo e valorizzando l’identità e il senso di appartenenza dei suoi quartieri. Non introduciamo nuovi livelli amministrativi, ma ci dotiamo di uno strumento concreto per avere dati più precisi, programmare meglio gli interventi, distribuire in modo più efficace servizi e risorse e rafforzare le politiche di prossimità. Conoscere meglio Roma significa governarla meglio e costruire una città sempre più vicina alle persone”, dichiara il sindaco Roberto Gualtieri. “Con il voto dell’Assemblea Capitolina si conclude un percorso lungo e complesso, durato oltre quattro anni, costruito insieme ai Municipi, alle Università Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, all’Istat, agli uffici comunali, ai comitati di quartiere, alle associazioni e alla cittadinanza. Per la prima volta la mappatura della città non è stata affidata soltanto al lavoro tecnico e scientifico, ma è stata costruita attraverso l’ascolto e la partecipazione dei territori. Il risultato è una fotografia aggiornata della Roma di oggi, che si affianca alle precedenti suddivisioni in zone urbanistiche e comprensori toponomastici e ci consente di leggere meglio la città reale. Ora la sfida è trasformare questa conoscenza in una risorsa concreta per le politiche pubbliche, la partecipazione e interventi sempre più vicini alle comunità”, afferma Andrea Catarci, responsabile dell’Ufficio di Scopo Quartieri e Partecipazione. “Con il voto di oggi l’Assemblea Capitolina dà riconoscimento alle identità dei quartieri e al contributo delle comunità che hanno partecipato alla costruzione della nuova mappa – dichiara la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli –. Il confronto con i Municipi, i comitati, le associazioni e la cittadinanza ha permesso di raccogliere conoscenze e proposte essenziali per rappresentare la Roma di oggi. Ringrazio le consigliere e i consiglieri, le commissioni e tutte le persone che hanno lavorato a questo percorso. Ora questa conoscenza dei territori potrà aiutarci a individuare meglio le priorità e a rafforzare il rapporto tra le istituzioni e la vita quotidiana delle persone”. “Per governare una città bisogna innanzitutto conoscerla. La nuova mappa ci consente di produrre e mettere a disposizione dati a livello di quartiere, fondamentali per comprendere le differenze e le disuguaglianze all’interno della città. È un patrimonio di conoscenza che sarà utile all’amministrazione per costruire politiche pubbliche più efficaci e, allo stesso tempo, ai ricercatori per continuare a studiare e comprendere le trasformazioni di Roma”, dichiara il professor Salvatore Monni, coordinatore scientifico del progetto. vedi anche La nuova mappa dei quartieri di Roma (si possono mandare osservazioni) del 31 Ottobre 2025 14 ottobre 2025 Per osservazioni e precisazioni sui documenti pubblicati dal Comune di Roma scrivere a laboatoriocarteinregola@gmail.com
October 14, 2026
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Enzo Borsellino: Il progetto di ampliamento della Galleria Borghese: Vexata Quaestio
Villa Borghese 2026-05-25 (foto AMBM) Proponiamo un contributo di Enzo Borsellino, già Professore di Museologia e storia del collezionismo e Docente presso il Master biennale di II livello “Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale” dell’Università degli Studi Roma Tre, al dibattito sorto dall’incredibile – sciagurata – iniziativa che riguarda la Galleria Borghese e la Villa Storica. L’articolo “Il progetto di ampliamento della Galleria Borghese: Vexata Quaestio” è stato pubblicato il 19 settembre 2026 sulla testata Siscaonline* (AMBM) Il progetto di ampliamento della Galleria Borghese: Vexata Quaestio – Siscaonline 19 settembre 2026 (per visualizzare tutte le immagini ripotate nel testo si rimanda all’articolo originale) di Enzo Borsellino Le numerose prese di posizione e riflessioni critiche[1] sul progetto di un nuovo edificio accanto alla Galleria Borghese invitano a fare chiarezza sulla complessa vicenda. La Galleria Borghese (fig. 1) non è un normale museo, ma una straordinaria collezione artistica privata divenuta di proprietà pubblica nel 1902 per effetto di un oculato acquisto da parte dello Stato italiano. Definirla “museo” è riduttivo e ne svilisce la sua fisionomia storica, culturale e artistica di un unicum al mondo. Contenitore e contenuto convivono in un perfetto equilibrio che la storia del gusto e l’amore per la bellezza sono riusciti a mantenere nel tempo. Foto  1. Roma. Galleria Borghese, esterno. (Vedi foto in apertura) Che poi si sia riusciti a trasformare la Galleria Borghese, dal 28 giugno del 1997, dopo 14 anni di chiusura per un necessario restauro strutturale, in un museo a tempo e a ingresso limitato per ragioni di conservazione degli ambienti e delle opere, è una realtà da cui non si può più prescindere. Tanto è vero che fu stabilita allora una norma di contingentamento dei visitatori con tetto massimo di 180 persone per ciascuno dei 10 turni giornalieri di due ore, norma ancora vigente. Nel 2025 la società privata Proger Spa ha presentato una offerta di sponsorizzazione dei costi del progetto di fattibilità per un ampliamento della Galleria Borghese in cambio di poter pubblicizzare all’interno della Galleria l’attività svolta dalla Proger Spa per la realizzazione di tale progetto. La direzione della Galleria ha di conseguenza pubblicato sul suo sito web il 18 novembre 2025 un “Avviso Pubblico” di 30 giorni relativo alla possibilità di ricezione di altre offerte di sponsorizzazione finalizzate allo stesso obiettivo. [2]  L’unica offerta pervenuta è stata quella della Proger Spa. La proposta è stata accettata dalla direzione della Galleria il 7 gennaio 2026.[3] Il 18 maggio 2026 è stata presentata in una conferenza stampa la proposta di ampliamento. Ma nel documento distribuito durante l’evento non si nomina la costruzione del nuovo edificio; è scritto soltanto che il progetto dovrebbe “rendere ancora più accessibile e comprensibile il patrimonio della Galleria Borghese a chiunque desideri visitarlo, promuovendo la possibilità di effettuare una visita più estesa, con meno limiti di tempo, di spazi e di opere da guardare”.[4] Soltanto in calce al documento, dove sono citati alcuni atti amministrativi, si evince dai loro titoli che si vuole costruire “un nuovo edificio in uno spazio contermine alla sede del museo, destinato ad ampliare l’offerta espositiva, i servizi al pubblico, le aree didattiche e conferenziali e a migliorare accessibilità, sicurezza e fruizione del complesso museale”. A parte la poca chiarezza di alcune finalità del progetto (“ampliare l’offerta espositiva”, “migliorare l’accessibilità”) sorprende che nel documento sia scritto che “Galleria Borghese continuerà a condividere pubblicamente gli sviluppi di questo percorso di studio e approfondimento, nel segno della massima trasparenza e del dialogo con le istituzioni, la comunità scientifica, le realtà impegnate nella tutela del patrimonio e la cittadinanza”. Di questo progetto in realtà non è mai stata fatta alcuna condivisione pubblica né prima della accettazione da parte della direzione della Galleria dell’offerta di sponsorizzazione, né dopo la conferenza stampa del 18 maggio 2026. Il fugace “Avviso Pubblico” del 18 novembre 2025 non è stato per nulla pubblicizzato, nonostante l’interesse del tema in gioco. Se ne è avuta notizia appunto soltanto il 18 maggio 2026, dopo che già da oltre quattro mesi era stato dato l’incarico alla società Proger Spa di redigere un elaborato “per la consegna al Museo del progetto di fattibilità tecnico economica di un nuovo edificio contermine alla Galleria Borghese”. Sembra allora di capire che la scelta della costruzione di “un nuovo volume che possa rendere la Galleria un luogo più accogliente, fruibile e sicuro”[5] è già stata approvata, nonostante non siano noti i pareri favorevoli del Ministero della Cultura, né tanto meno quelli del Comitato Tecnico Scientifico e del Consiglio d’Amministrazione della Galleria Borghese. Da considerare inoltre che, essendo l’area della Villa Borghese proprietà del Comune di Roma, dopo un primo atto della Giunta Capitolina del 5 maggio 2026 favorevole all’iniziativa[6], una delibera del II Municipio (dove ha sede la Galleria Borghese) del 2 luglio 2026 ha sconfessato tale decisione.[7] Sempre nel documento del 18 maggio scorso si afferma inoltre che “L’iniziativa riguarda esclusivamente l’apertura di una fase di approfondimento e confronto, che coinvolgerà competenze scientifiche, architettoniche, paesaggistiche e tecnico-istituzionali, insieme agli organismi preposti”. Sarebbe stato più corretto coinvolgere preliminarmente tutti gli organi interessati alla tutela e alla salvaguardia del complesso monumentale e ambientale di Villa Borghese e della Galleria, ad iniziare da quelli statali e comunali, sentite anche le associazioni culturali attive sul territorio e le comunità scientifiche e, solo successivamente, valutare se e quale tipo di intervento fosse possibile fare. Nel documento della conferenza stampa si parla anche di “rafforzare le capacità di accessibilità”; significa forse volere aumentare il numero dei visitatori? È il caso di osservare a questo proposito che un secondo spazio museale non potrà consentire di aumentare il numero dei visitatori a meno che non si voglia trasferire parte delle opere di Caravaggio, Raffaello, Bernini, Tiziano e di altri artisti e metà della raccolta di sculture oggi nella Galleria Borghese nel nuovo previsto edificio. Tale soluzione sarebbe improponibile perché comporterebbe la divisione di parte della raccolta artistica storica dal suo contesto architettonico originale, atto questo contrario a qualsiasi principio filologico di storia del collezionismo. Se così fosse, il progetto sembra ricordare quello ancora più irragionevole, dal punto di vista storico collezionistico, della Soprintendenza per il Polo Museale Romano la quale nel 2006-2009 aveva deciso di trasferire la collezione Corsini, conservata nell’omonimo palazzo della Lungara dove era stata formata (fig. 2), presso la Galleria Nazionale di palazzo Barberini dove sarebbe finita quasi completamente nei depositi, a parte qualche capolavoro come il San Giovanni Battista di Caravaggio. E fu proprio Francesco Rutelli, allora ministro dei Beni Culturali e oggi presidente della Business Unit Art&Culture di Proger Spa, a sancire l’inamovibilità della collezione Corsini e non approvare il suo spostamento.[8] Foto 2. Roma. Galleria Corsini, terza sala. L’altro poco esplicito obiettivo del progetto è quello di “ampliare l’offerta espositiva”. Per aumentare il numero dei visitatori si vogliono trasferire forse nel nuovo edificio le opere attualmente in deposito? In realtà i depositi della Borghese, dopo un loro mirato restauro, sono già visitabili su richiesta, come è segnalato sul suo sito web (fig. 3) [9]. E, d’altra parte, l’interesse per le opere in deposito è in genere ristretto agli studiosi, agli specialisti o ai pochi curiosi. Foto 3. Roma. Galleria Borghese, depositi. Il Victoria&Albert East Storehouse di Londra, citato nella conferenza stampa come esempio cui ispirarsi per il nuovo edificio proposto accanto alla Galleria Borghese, non è pertinente in quanto si tratta in quel caso del “deposito aperto” del Victoria&Albert Museum, con oltre 250.00 oggetti (oltre libri e archivi), inserito in una struttura preesistente ristrutturata ad hoc, a circa un’ora di automobile dal museo principale e visitabile gratuitamente, anche con la possibilità di prenotare l’esame di un oggetto in particolare (fig. 4). Foto 4. Londra. Victoria & Albert Storehouse, interni. Il futuro edificio accanto alla Galleria Borghese non sarebbe nemmeno paragonabile a una delle famose addizioni architettoniche realizzate in grandi musei come, ad esempio, quella di Ieoh Ming Pei alla novecentesca National Gallery of Art di Washington (fig. 5), o quella di James Stirling e Michael Wilford alla ottocentesca Alte Staatsgalerie di Stoccarda (fig. 6), trattandosi di musei con opere provenienti da numerosi e differenti nuclei collezionistici e con continue nuove acquisizioni. Foto 5. Washington DC. National Gallery of Art, esterno con la East Building. Foto 6. Stoccarda. Neue Staatgalerie, esterno. La collezione Borghese di dipinti e sculture antiche e moderne è, al contrario, una raccolta “chiusa”, perché non suscettibile di nuove acquisizioni, a parte qualche deposito e un recente dono (fig. 7). Foto 7. Roma. Galleria Borghese, Busto di Clemente XII Corsini già attribuito a P. Bracci (in deposito dal 1910); Ritratto del cardinale Giulio Sacchetti di Pietro da Cortona (dono 2016). Essa, come è ben noto, fu messa insieme dal cardinale Scipione Caffarelli Borghese agli inizi del 1600 nel “Casino Nobile” costruito appositamente all’interno della sua fastosa villa e i cui ambienti furono ridisegnati e decorati nel tardo Settecento (fig. 8) per volere di Marcantonio IV Borghese. Foto 8. Roma. Galleria Borghese, Sala Egizia con le decorazioni settecentesche tipiche dell’epoca (1778-82). Si creò così un prezioso contenitore di straordinari dipinti e sculture che, nonostante l’assenza dei numerosi oggetti antichi ceduti a Napoleone Bonaparte nel 1807 e in parte suppliti da successive sostituzioni (fig. 9) e nuove acquisizioni di Camillo Borghese (fig. 10-11), rappresenta uno dei più significativi allestimenti museologici neoclassici ancora in buona parte conservato. Foto 9. Roma. Galleria Borghese, Ermafrodito (copia romana con restauri di A. Bergondi che ha sostituito dopo il 1807 l’esemplare antico restaurato da G.L. Bernini ora al Louvre di Parigi). Foto 10. Roma. Galleria Borghese, Ritratto di Paolina Borghese di A. Canova (1804-1809) commissionata da Camillo Borghese. 11. Roma. Galleria Borghese, Danae del Correggio acquistata da Camillo Borghese nel 1827. Se, dunque, il poco chiaro obiettivo “rafforzare le capacità di accessibilità” (come si legge ancora nel documento della conferenza stampa), vuole significare aumentare il numero dei visitatori nella Galleria Borghese, esso è impossibile e dietro l’iniziativa sembra piuttosto di intravedere soltanto una operazione commerciale tendente a poter vendere più biglietti, senza aver trovato, tra l’altro, una soluzione agli scandalosi fenomeni di bagarinaggio dei tour operators. Per quanto riguarda la spesa di questa eventuale nuova costruzione nel documento presentato il 18 maggio 2026 non vi è alcun cenno, anche se da varie testate giornalistiche è stato riferito che durante la conferenza stampa si è parlato di circa 10 milioni di euro, senza indicare come si è giunti a quella valutazione. Anche questa poca chiarezza sui dati economici del progetto e su chi dovrebbe sostenere la spesa è a dir poco inusuale. Ci auguriamo che ci sia un totale ripensamento su quanto proposto dalla direzione della Galleria, perché, da quanto documentato, non è possibile raggiungere l’obiettivo di consentire ad altri visitatori, oltre i 1800 ora giornalmente ammissibili, di poter accedere alla Galleria Borghese. Un’altra e più realistica analisi del “progetto” presentato potrebbe essere quella che, accantonata in breve l’idea del nuovo edificio, venga proposto di utilizzare un edificio già esistente nell’area della Villa Borghese che, comunque, non potrà consentire per i motivi prima evidenziati di raggiungere l’obiettivo di aumentare il numero degli ingressi giornalieri nella Galleria Borghese. Il primo atto di questa seconda fase sembra indentificarsi con quello prima citato del Consiglio del II Municipio di Roma Capitale che ha votato il 2 luglio scorso di “chiedere soluzioni che escludano la realizzazione di un nuovo volume all’interno di Villa Borghese e che prevedano, invece, l’utilizzo del patrimonio attualmente esistente, sia pubblico, ad esclusione della scuola dell’infanzia il Giardino Incantato, che privato, come ad esempio il Villino Pincherle” (fig. 12) [10]. Foto 12. Roma. Villino Pincherle, esterno. La proposta del Villino Pincherle, come ha riportato recentemente Paolo Boccacci su “La Repubblica”, era stata già avanzata in passato da Claudio Minelli, ex assessore nelle giunte comunali di Rutelli e Veltroni e presidente dell’Associazione Visioneroma; l’edificio degli inizi del Novecento è di proprietà privata e vincolato; se acquistato, sempre secondo quel progetto, esso verrebbe collegato alla Galleria Borghese con un tunnel pedonale sotto via Pinciana, essendo distante solo 180 metri. Costo stimato: 65 milioni di euro!  Nei documenti finora citati, compreso quello della conferenza stampa, per quanto concerne gli allestimenti delle mostre temporanee organizzate nella Galleria Borghese non è stato mai fatto alcun riferimento alla ipotesi di trovare nuovi spazi. Va ricordato a questo proposito che durante le continue mostre realizzate nella Galleria è ben nota l’alterazione dell’allestimento di alcune sale con la copertura o lo spostamento di opere normalmente in esposizione per l’inserimento di altre pertinenti alla mostra di turno (figg. 13-17). Foto 13. Roma. Galleria Borghese, Salone d’ingresso nell’allestimento settecentesco con i mosaici pavimentali romani inseriti nel 1835. Foto 14. Roma. Galleria Borghese, Salone d’ingresso durante la mostra Metamorfosi. Ovidio e le arti (23.06.2026-11.10.2026). Foto 15. Roma. Galleria Borghese, La settecentesca Galleria degli Imperatori con i busti in porfido inseriti nel 1832. Foto 16. Roma. Galleria Borghese, Galleria degli Imperatori durante la mostra Metamorfosi. Ovidio e le arti (23.06.2026-11.10.2026). Foto 17. Roma. Galleria Borghese, Galleria degli Imperatori durante la mostra Metamorfosi. Ovidio e le arti (23.06.2026-11.10.2026). Tale deprecabile inconveniente è stato già segnalato in passato da visitatori, studiosi e critici d’arte e da chi scrive nel novembre 2017 in occasione della mostra su Bernini,[11]  ma si sono continuate a organizzare mostre sempre all’interno della Galleria.  Il reperimento e l’utilizzo di un edificio già esistente vicino alla Galleria Borghese per le future mostre temporanee e, se ci sarà spazio ulteriore, per “le aree di servizio, didattiche e sala conferenze”, sarebbe l’unico aspetto positivo della proposta di modifica dell’attuale assetto della Galleria Borghese perché renderebbe sempre fruibili gli spazi delle sale del “Casino Nobile” e tutte le opere esposte. In questo modo durante il periodo delle mostre ci sarebbero più possibilità di ingresso per chi volesse vedere solo la galleria. Il futuro edificio, piuttosto che il Villino Pincherle di proprietà privata, potrebbe essere quello delle cosiddette “Scuderie di Villa Borghese” in uso attualmente alla Polizia di Stato (fig. 18) e di proprietà comunale il quale, se ritenuto idoneo e conforme alle esigenze espositive della Galleria Borghese, una volta acquisito e ristrutturato, è ancora più vicino alla Galleria.Foto 18. Roma. Villa Borghese, Scuderie della Polizia di Stato, esterno. La proposta del riuso delle Scuderie è stata peraltro già avanzata da vari studiosi e associazioni ma mai per trasferirvi le mostre temporanee della Galleria Borghese.[12] Formalmente spetterebbe all’istituzione proprietaria della Galleria, cioè al Ministero della Cultura, accertare le reali necessità di un altro edificio esistente e, verificati gli eventuali vincoli architettonici, l’adeguatezza dei suoi spazi e, non ultima, una attenta stima dei costi effettivi dell’operazione, farsi carico di acquisire l’immobile prescelto e finanziare la sua ristrutturazione. É auspicabile perciò che al più presto la direzione della Galleria promuova un incontro con le istituzioni interessate, ad iniziare dal Ministero della Cultura e il Comune di Roma, con le associazioni culturali attive sul territorio e con le comunità scientifiche per competenza artistica, archeologica, architettonica e museologica, per definire finalità e possibili strategie di attuazione del progetto, non essendo finora esse ancora chiare. *Enzo Borsellino Già Professore di Museologia e storia del collezionismo e Docente presso il Master biennale di II livello “Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale” dell’Università degli Studi Roma Tre. 14 ottobre 2026 (*) Per eventuali osservazioni e precisazioni riguardanti il testo pubblicato da Siscaonline scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com vedi i nostri articoli: Sembra una fake, ma non lo è: vogliono costruire un edificio accanto alla Galleria Borghese Maggio 12, 2026 Gino Famiglietti: Le radici storico-giuridiche dell’attuale status di Villa Borghese Maggio 29, 2026 Ampliamento Galleria Borghese, la risoluzione del II Municipio che chiede soluzioni che escludano un nuovo volume nella Villa storica Luglio 8, 2026 NOTE -------------------------------------------------------------------------------- [1] Ultima quella del 6 settembre 2026 di K. Herrmann Fiore, https://www.aboutartonline.com/riflessioni-sulla-galleria-borghese-un-contributo-di-idee-partendo-dal-genius-loci-delle-origini-per-preservarlo-anche-in-futuro/. [2]https://www.authorityonline.it/ftptrasparenza/3530057079213221127168231058007187242171053046108074187117108183195116199167172162177105253133103177235051185152153200104008192097238109236159161228190168142?id=%5B86%5D&folders=Avviso%20pubblico%20%20ricezione%20di%20offerta%20di%20sponsorizzazione%20tecnica%20ai%20sensi%20dell%E2%80%99art.%20134%20del%20D.Leg.vo%20n.%2036%20del%202023%20e%20dell%E2%80%99art.%20120%20del%20D.Leg.vo%20n.%2042%20del%202004%20e%20smi%20e%20circ.%20del%20MIC%20n.%2028%20del%2017.06.16; cfr. Avvisi, bandi ed inviti 17/11/2025, Avviso procedura. [3]https://www.authorityonline.it/ftptrasparenza/3530057079213221127168231058007187242171053046108074187117108183195116199167172162177105253133103177235051185152153200104008192097238109236159161228190168142?id=%5B86%5D&folders=Avviso%20pubblico%20%20ricezione%20di%20offerta%20di%20sponsorizzazione%20tecnica%20ai%20sensi%20dell%E2%80%99art.%20134%20del%20D.Leg.vo%20n.%2036%20del%202023%20e%20dell%E2%80%99art.%20120%20del%20D.Leg.vo%20n.%2042%20del%202004%20e%20smi%20e%20circ.%20del%20MIC%20n.%2028%20del%2017.06.16; cfr. Avvisi, bandi ed inviti 17/11/2025, Avviso aggiudicaz. Proger. [4] https://www.siscaonline.it/joomla/2019/wp-content/uploads/2026/09/cs.pdf [5] Come è scritto nell’oggetto dell’Avviso Pubblico del 17 novembre 2025, cfr. nota 2. [6] https://www.carteinregola.it/sembra-una-fake-ma-non-lo-e-vogliono-costruire-un-edificio-accanto-alla-galleria-borghese/ [7] https://www.carteinregola.it/ampliamento-galleria-borghese-la-risoluzione-del-ii-municipio-che-chiede-soluzioni-che-escludano-la-realizzazione-di-un-nuovo-volume-nella-villa-storica/ [8] E. Borsellino, La collezione Corsini di Roma dalle origini alla donazione allo Stato italiano. Dipinti e sculture, Roma 2017, I vol., pp. 614-616. [9] https://galleriaborghese.cultura.gov.it/il-museo/i-depositi/. [10] Cfr. nota 7. [11] https://www.siscaonline.it/joomla/2019/wp-content/uploads/2026/09/bernini.pdf. Una bella mostra ma problematica. [12] Anche Icom Italia ha suggerito recentemente l’utilizzo delle Scuderie ma per esporre le opere dei depositi della Galleria. https://www.facebook.com/ICOMItaliaofficial/posts/%EF%B8%8Fcomunicato-sulla-proposta-di-ampliamento-della-galleria-borghese-icom-italia-se/1398092695689251/. Referenze fotografiche: Foto 2 Daniele Petrucci Foto 7, 14, 16-17-18 Enzo Borsellino Le foto presenti nell’articolo prese da Internet sono valutate di pubblico dominio.
October 14, 2026
carteinregola
Galleria Borghese: si continua a portare avanti un progetto irricevibile
  Villa Borghese 2026-05-25 (foto AMBM) Comunicato delle Associazioni Ranuccio Bianchi Bandinelli, Italia Nostra Roma, Gruppo dei Romanisti, Amici di Villa Borghese, Carteinregola-ODV, Amici dei Musei di Roma, ICOM Italia a proposito della Conferenza stampa del 14 ottobre 2026 – Presentazione del Concorso internazionale di architettura per la nuova struttura museale integrata alla Galleria Borghese Si esprime grave sconcerto per la notizia appresa casualmente della “Presentazione di un concorso internazionale di architettura per una nuova struttura museale autonoma e integrata all’interno del sistema espositivo di Villa Borghese” gestito dalla società privata Proger Spa su un bene culturale pubblico. Già nel maggio 2026, associazioni culturali, storici dell’arte, esperti di musei, singoli cittadini hanno manifestato la propria contrarietà in merito al bando che allora prevedeva la progettazione di una nuova struttura museale “contermine alla Galleria Borghese”*, presentando osservazioni sulle modalità e nel merito con argomentazioni circostanziate che sono sostenute da leggi dello Stato, in assenza peraltro di dichiarazioni da parte del Ministero della Cultura al quale compete la tutela del bene, tanto più in quanto proprietario. Non si entra, per ora, nel merito dell’oggetto del concorso ma si sottolinea nuovamente, dopo un avvio molto opaco dell’operazione, che la Galleria Borghese è un bene pubblico e chi la amministra è tenuto al rispetto delle norme, nei limiti delle competenze attribuite. Si richiama, a questo proposito, la normativa prevista dal DPCM 57/2024, art. 24 e dal DM 270/2024 che sancisce che ai direttori degli istituti dotati di autonomia speciale (come la Galleria Borghese) competono solo le funzioni di tutela per quanto riguarda i beni mobili, mentre le funzioni di tutela sui beni immobili sono assolte dalle Soprintendenze Speciali Archeologia Belle Arti e Paesaggio, previ accordi formali con la direzione museale. Analogamente, è inverosimile che si bandisca un concorso di idee ad uso della Galleria Borghese per “una nuova struttura autonoma e integrata” in uno spazio pubblico o anche per un edificio esistente, senza che sia stato reso noto il piano generale dell’operazione, giustificata con motivazioni poco chiare e, a quanto noto, senza l’autorizzazione preventiva del Ministero della Cultura proprietario della Galleria Borghese. Se la finalità del nuovo edificio è quella di “rendere ancora più accessibile e comprensibile il patrimonio della Galleria Borghese … con meno limiti di tempo, di spazi e di opere da guardare”, come scritto nel documento del 18 maggio scorso, va spiegato se lo si vuole utilizzare per dirottare una parte delle opere d’arte esposte nel Villino Borghese per poter raddoppiare i tempi di visita e gli ingressi dei visitatori. Soluzione che appare impossibile considerato che la Galleria Borghese non è un museo ma una antica e straordinaria collezione d’arte privata acquistata dallo Stato che deve rimanere indissolubilmente integra, con gli ampliamenti già realizzati e con possibili miglioramenti per l’accessibilità nell’ambito dell’edificio stesso. Un intervento di tale rilevanza deve essere gestito dall’ente pubblico competente e non da una società privata. Si ritiene pertanto singolare il ruolo assunto dalla Proger Spa in apparente assenza degli organi competenti del Ministero della Cultura Per osservazioni e precisazioni sul testo delle associazioni si può scrivere anche a laboratoriocarteinregola@gmail.com 13 ottobre 2026 * Nota di Carteinregola – vedi i nostri articoli: Sembra una fake, ma non lo è: vogliono costruire un edificio accanto alla Galleria Borghese Maggio 12, 2026 Gino Famiglietti: Le radici storico-giuridiche dell’attuale status di Villa Borghese Maggio 29, 2026 Ampliamento Galleria Borghese, la risoluzione del II Municipio che chiede soluzioni che escludano un nuovo volume nella Villa storica Luglio 8, 2026
October 13, 2026
carteinregola
PER CHI È ROMA? Il futuro della città si decide insieme
SABATO 31 OTTOBRE 2026 H 9.30 – 18.00 SPAZIO PUBBLICO, VIA DI PORTA MAGGIORE 52, ROMA “Per chi è Roma?” nasce per creare uno spazio di incontro, confronto e iniziativa sulla città pubblica e sul diritto all’abitare. Una giornata per mettere in comune le visioni, le esperienze e i saperi delle tante realtà di cittadinanza attiva che in questi anni hanno proposto alternative alle scelte di governo della città. La giornata si articolerà in quattro tavoli tematici – trasformazioni urbanistiche, politiche per l’abitare, questione ecologica e modello di sviluppo urbano – per avviare un percorso di elaborazione comune e costruire insieme un’idea diversa di Roma. Per chi è Roma? È la domanda da cui vogliamo partire e che attraverserà questa prima giornata di confronto. È la domanda che abbiamo posto pubblicamente all’inizio dell’estate, in un appello ampiamente sottoscritto da cittadine e cittadini romani. Chi riesce oggi a vivere davvero questa città? Chi può permettersi di abitarla, di muoversi, di accedere ai suoi servizi e alle sue opportunità? E soprattutto: come possiamo costruire una città più giusta, capace di contrastare le disuguaglianze invece di riprodurle? Oggi a Roma il diritto a vivere la città e a trarre vantaggio dalle opportunità che offre è diventato un privilegio. La pressione del turismo e della rendita hanno trasformato intere parti della città, rendendo sempre più difficile immaginare che chi vive del proprio lavoro possa abitarci. La distanza tra chi beneficia delle trasformazioni in atto e chi ne paga le conseguenze in termini di disagi e disfunzioni è sempre più ampia e evidente. Gentrificazione ed espulsioni non si fermano al centro ma hanno raggiunto le periferie storiche, dove destinare più della metà del proprio salario alla casa è diventato, per molte persone, una condizione ordinaria. Crescono i tempi e i costi degli spostamenti, i servizi fondamentali sono insufficienti, le condizioni di lavoro peggiorano, e prendersi cura della propria salute, studiare e far studiare i propri cari, coltivare relazioni, progetti e aspirazioni è precluso a una porzione crescente di chi vive a Roma. Le scelte di chi governa la città su questi temi sono sembrate spesso ambivalenti, contraddittorie, senza un reale confronto con la città e non adeguate all’entità delle sfide. La città è animata allo stesso tempo da una straordinaria ricchezza di iniziative di cittadinanza attiva che si oppongono ad alcune delle trasformazioni in atto e propongono visioni e progettualità alternative. Un mosaico di realtà, situazioni e storie diverse, così come diverse sono le forme di interlocuzione con chi governa la città, che crediamo debba e possa essere ricomposto per dare forza alle singole battaglie e costruire insieme un’idea diversa di Roma. “Per chi è Roma?” si rivolge a queste realtà per offrire uno spazio non solo di analisi e discussione, ma di produzione di idee, alleanze e iniziativa. Vuole immaginare una città a misura di chi la abita, accessibile, pubblica, inclusiva e sana, nella quale la prossimità sia un diritto e la diversità una ricchezza da difendere. L’obiettivo è avviare un percorso di elaborazione comune articolato in quattro tavoli tematici: le trasformazioni urbanistiche, per interrogarsi sulle scelte che stanno ridisegnando Roma e sugli interessi che le orientano; le politiche per l’abitare, per affrontare la crisi abitativa e ricostruire il diritto alla casa come componente essenziale del diritto alla città; la questione ecologica, per mettere al centro salute, ambiente, mobilità, suolo, energia e giustizia climatica; e la questione economica e del lavoro, per discutere quale economia sostiene oggi la città, chi beneficia della ricchezza che vi viene prodotta e chi invece ne sopporta i costi. Compila il form di registrazione L’iniziativa è a cura dei promotori dell’appello Per chi è Roma il futuro della città si decide oggi del 15 luglio 2026 Per osservazioni e precisazioni sul testo dell’iniziativa scivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 9 ottobre 2026
October 9, 2026
carteinregola
Assessore Alfonsi, rispettiamo le regole e lasciamo stare la Costituzione
Elaborazione grafica su foto campagna affissioni del Comune (foto amm) Nello scenario generale dei problemi della Capitale, quello che solleviamo può apparire un tema insignificante, ma noi riteniamo che invece debba essere oggetto di una riflessione, non solo per il suo contenuto, una modifica al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale che suscita numerose obiezioni tecniche esposte in calce da Paola Loche, ma per la visione che questo piccolo provvedimento tradisce, che riguarda, come al solito, il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato. Ma non solo. A sostegno di questa – piccola- modifica che riguarda il rapporto tra interesse pubblico e interesse privato, viene citata in più passaggi addirittura la Costituzione italiana e sentenze della Corte Costituzionale. E a noi sembra poco rispettoso tirare in ballo la Costituzione italiana e la Consulta per consentire a chioschi e bar di mettere ombrelloni e tavolini a ridosso degli alberi. E’ arrivata nei Municipi e andrà al voto dell’Assemblea Capitolina una Proposta di deliberazione dell’Assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi approvata dalla giunta il 29 settembre 2026 : “Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021” (che riportiamo in calce). Mentre la citta è letteralmente tappezzata di manifesti luminosi che esaltano la – lodevole – iniziativa comunale del Piano del Verde che promette “Quasi 20mila nuovi alberi nelle strade e nelle piazze di Roma entro aprile 2027” e altre iniziative a favore della cura del verde [1], si chiede all’assemblea Capitolina di approvare una modifica del Regolamento del Verde e del Paesaggio urbano. Un regolamento costato anni di impegno e di fatica delle associazioni insieme alle istituzioni capitoline, arrivato all’approvazione nel 2021 [2], che ha dotato finalmente la Capitale di regole certe per la cura delle alberature e del verde, un patrimonio collettivo che incide sulla bellezza della città e sul Paesaggio ma anche sulla salute dei cittadini e sulla funzione di contrasto a un cambiamento climatico ormai sempre più incalzante. La modifica introduce una deroga a quanto stabilito dal Regolamento – lasciare uno spazio libero di 2,00 m a raggio- attorno alle alberature – riguardo il posizionamento degli arredi per le attività di somministrazione: ombrelloni, sedie, tavolini, stuoie eccetera. Anziché mantenere una regola perentoria, già troppo spesso non rispettata, si allenta la prescrizione, introducendo una valutazione arbitraria, caso per caso. Valutazione del Dipartimento Ambiente sulla base di una Relazione tecnica asseverata da un professionista incaricato dallo stesso privato proprietario dei tavolini e dell’attività di somministrazione. In una città in cui è molto difficile far rispettare le regole, con un’Amministrazione che non ha i mezzi e le risorse per controllare sistematicamente la loro applicazione, si decide addirittura di attenuare uno degli argini in grado di dissuadere chioschi, bar e ristoranti dall’espansione indiscriminata su ogni superficie naturale. Ma c’è dell’altro. Per perorare la validità della proposta, si arriva a citare – a nostro avviso del tutto impropriamente – la nostra Costituzione. Infatti se prima si evoca l’art. 41[3], che prevede che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” subito dopo si aggiunge che tale tale norma costituzionale “non cancella però la libertà economica“, e più oltre, citando addirittura una sentenza della Corte, che “i diritti e i principi costituzionali devono integrarsi a vicenda, spettando quindi, alle norme di settore di realizzare il miglior contemperamento tra gli stessi” e infine che “occorre bilanciare l’esigenza ecologica con la continuità produttiva, il lavoro e lo sviluppo sociale, evitando che la tutela dell’ambiente annulli la libertà d’impresa e viceversa“. Ora, a parte che è tutto da dimostrare, nel bilanciamento degli interessi, se debbano prevalere quelli pubblici della stringente tutela delle alberature, o quelli commerciali delle attività di somministrazione, che già beneficiano di normative assai vantaggiose, sia dei provvedimenti nazionali – l’incredibile proroga delle misure emergenziali varate durante il COVID – sia del recente Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, se prendesse piede questo principio verrebbe cancellata ogni certezza normativa, rendendo la stesura dei regolamenti un puro esercizio di stile, dato che ogni regola potrebbe essere oggetto di deroga e di valutazione “caso per caso”. Ma a questo punto c’è da chiedersi cosa potrebbe accadere alla nostra povera città se tale interpretazione venisse estesa a campi e occasioni con impatti ben più ampi sull’ambiente e sul Paesaggio che, dobbiamo ricordarlo, sono tutelati dalla Costituzione italiana, art. 9, che fa parte dei principi fondamentali della Repubblica. Ci auguriamo quindi che questa proposta sia solo frutto di una disattenzione e che venga prontamente archiviata. Anche perchè è davvero poco rispettoso verso tutti quelli che si sono sacrificati perché il nostro Paese avesse questa Costituzione e verso tutti quelli che si battono ogni giorno perché questa Costituzione non sia mortificata, ma sia finalmente attuata, che si citi la Carta per permettere ai chioschi e ai bar di allargare uno spazio pubblico a ridosso degli alberi, di fatto per aumentare i profitti privati su servizi aa pagamento, a scapito di un bene pubblico di tutte le cittadine e i cittadini. (AMBM) PERCHÈ IL REGOLAMENTO DEL VERDE PRESCRIVE LA DISTANZA DI 2 METRI DAGLI ALBERI di Paola Loche La proposta di deliberazione (Dec. G. C. n. 88 del 29 settembre 2026) e la relativa Relazione Tecnica allegata introducono una deroga al limite minimo dei 2,00 metri di rispetto attorno alle alberature cittadine per le Occupazioni di Suolo Pubblico (O.S.P.). Tale proposta presenta evidenti criticità sul piano ecologico, agronomico e giuridico-ambientale. In una metropoli come Roma, già colpita dall’effetto “isola di calore”, da un’elevata impermeabilizzazione del suolo e dalla proliferazione incontrollata di dehors e di arredi e elementi al servizio della somministrazione, il valore collettivo dei servizi ecosistemici offerti dagli alberi deve prevalere sulla tutela del profitto privato. La relazione tecnica sostiene che l’insediamento di “strutture elementari” (quali sedie, tavolini, fioriere, tappeti, zerbini e ombrelloni) avrebbe un impatto ambientale irrilevante o trascurabile. Dal punto di vista ecologico e agronomico, questa affermazione è infondata: * Compattamento del suolo e soffocamento radicale: Il calpestio continuo da parte di avventori e personale, unito al peso stazionario di tavoli, sedie e fioriere entro il raggio dei 2 metri, causa l’asfissia del terreno. Il compattamento riduce la porosità del suolo, impedendo la penetrazione di acqua e ossigeno verso l’apparato radicale affiorante ed esplorativo. * L’effetto nocivo di tappeti e pedane: L’uso di “tappeti e zerbini” direttamente alla base degli alberi crea un microclima umido e privo di luce che favorisce la proliferazione di fitopatologie radicali e fungine, oltre a impedire la naturale traspirazione del terreno. * Contraddizione intrinseca del testo: Lo stesso testo del Regolamento riconosce che il patrimonio arboreo capitolino è sottoposto a “stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.)”. Consentire la riduzione della fascia di tutela proprio per le alberature già sottoposte a questi stress significa aggravare direttamente la vulnerabilità e il rischio di caduta rami o schianti. La delibera richiama la giurisprudenza costituzionale e l’art. 41 della Costituzione per giustificare il “bilanciamento” tra la tutela dell’ambiente e la continuità produttiva delle attività commerciali. Tuttavia, questo argomento dimentica i recenti sviluppi normativi ed ecologici: * I limiti dell’iniziativa economica: L’art. 41 della Costituzione stabilisce esplicitamente che l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute e all’ambiente. La tutela dell’ambiente costituisce un limite primario e invalicabile. * Asimmetria tra danno ecologico e danno commerciale: un danno commerciale è temporaneo e reversibile; il danno a un albero monumentale o a un filare alberato vetusto è irreversibile. La morte o il deperimento di una pianta priva il quartiere per decenni di ombra, filtraggio dei particolati sottili e riduzione delle temperature. Trattare l’ecosistema urbano e lo spazio per qualche tavolino supplementare come beni di pari valore configura un grave errore di prospettiva. La proposta prevede che la deroga possa essere concessa previa “asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura”. * Spostamento dell’onere della prova su tecnici di parte: affidare la valutazione di sicurezza ecologica a un professionista retribuito dallo stesso esercente commerciale che richiede lo spazio crea un evidente conflitto d’interessi. * Frammentazione della tutela: la norma dei 2,00 metri è nata come presidio generale, oggettivo e preventivo. Sostituirla con deroghe ad hoc asseverate dai privati trasforma una regola di salvaguardia ambientale in una trattativa individuale, svuotando di efficacia la funzione di tutela del Dipartimento Tutela Ambientale. La proroga eccezionale delle occupazioni di suolo pubblico nate durante l’emergenza COVID-19 (trasformatesi da misura temporanea a privilegio permanente) ha già sottratto ampie porzioni di spazio pubblico, marciapiedi e aree verdi alla fruizione libera dei cittadini. L’ulteriore erosione della distanza di sicurezza dagli alberi rappresenta una scelta di sviluppo urbano miope. In un contesto di crisi climatica con perenni adibizioni di spazi verdi a usi commerciali, il verde pubblico non può essere considerato una semplice “cornice” per i dehors dei bar o una risorsa residuale da sacrificare. Gli alberi sono infrastrutture ecologiche vitali per la sopravvivenza climatica della città. La proposta di modifica dell’Allegato n. 15 va respinta. La fascia di rispetto di 2 metri attorno alle alberature non è un cavillo burocratico, ma una misura tecnica minima per la protezione delle radici, la stabilità delle piante e l’incolumità pubblica. Subordinare la salute del patrimonio arboreo di Roma alle esigenze di espansione degli esercizi di somministrazione significa cedere alla commercializzazione dello spazio pubblico a scapito della vivibilità e della sostenibilità ambientale della città. alle esigenze di espansione degli esercizi di somministrazione significa cedere alla commercializzazione dello spazio pubblico a scapito della vivibilità e della sostenibilità ambientale della città. Paola Loche LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150°Proposta (Dec. G. C. n. 88 del 29 settembre 2026) Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 Premesso che il Regolamento approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025 e ss.mm.ii. disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande nel territorio di Roma Capitale (di seguito, anche, O.S.P); l’art. 10 della detta disciplina regolamentare (Prescrizioni per l’occupazione) , al comma 7, statuisce che le occupazioni di suolo pubblico in argomento, realizzate all’interno delle aree verdi, in prossimità di viali alberati o nelle aree che ricadono nella proiezione a terra delle chiome degli alberi, devono rispettare le disposizioni del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, approvato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 ; nello specifico, l’Allegato n. 15 a detto ultimo Regolamento, rubricato come Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all’interno di aree verdi[i], richiama, nella suddetta fattispecie, laddove si tratti di verde pubblico, il rilascio del parere preventivo obbligatorio per O.S.P della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, subordinato al rispetto dei criteri minimi successivamente esplicitati; in particolare, il paragrafo del detto Allegato n. 15 denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive[ii] riporta la necessità di maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami: ciò, a causa del mutamento degli eventi climatici e dello stato di maturità di parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.). La disposizione regolamentare prosegue, al secondo e terzo periodo del paragrafo citato, prescrivendo che: “Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree e arbustive, occorrerà preservare l’apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante. Pertanto l’occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature”. Considerato che a norma dell’art. 21 , commi 1, 2 e 3 (Disposizioni transitorie) del Regolamento per la disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande ex D.A.C. n. 118/2025 e ss.mm.ii[iii]. sopra citato, lo stesso apparato disciplinare, oltre che disporre per le concessioni di occupazione di suolo pubblico da emettere successivamente alla data della propria entrata in vigore, trova applicazione a quelle già esistenti, stabilendo, per le stesse, un termine al 30/03/2026 per l’adeguamento ai nuovi parametri stabiliti. Quanto sopra, fatte salve le occupazioni di suolo pubblico realizzate in virtù della precedente normativa transitoria COV/D-19- avviata con il D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) – le quali potranno essere rimosse entro novanta giorni dalla data di scadenza della normativa stessa, fissata, allo stato, al 30/06/2027 dalla L. n. 182/2025 (Legge semplificazione); la citata normativa COVID-19, come è noto, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento e sugli ingressi contingentati, necessari alla prevenzione della diffusione della pandemia, ha previsto, tra le sue disposizioni, l’ampliamento degli spazi di posizionamento degli arredi nelle O.S.P di cui si tratta e la concessione di aree prima vietate, agevolando, di fatto, le attività fortemente colpite dalle conseguenze del COVID-19; come rilevato dalla sentenza del T.A.R. Lazio- Sezione Seconda Ter n. 18344/2025, la protrazione della detta normativa emergenziale, a tutt’oggi in vigore e la numerosità delle cosiddette O.S.P- COVID, determinata dal relativo regime semplificato, ha ridisegnato il territorio capitolino attraverso la trasformazione delle attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande in apprezzati luoghi di aggregazione all’aperto, situati in spazi, prima, inesistenti; appare, quindi, necessario riequilibrare la relazione tra gli interessi coinvolti, ovvero, quelli pubblici della tutela del decoro del territorio, della pubblica incolumità e della sicurezza – ivi inclusa quella delle alberature – con l’interesse economico privato degli esercizi pubblici di somministrazione, nella loro rinnovata valenza di presidi di socialità nel contesto urbano Atteso che la disposizione di cui all’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano  pag. 2 di Roma Capitale sopra citata, la quale prescrive alle O.S.P di lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio – attorno alle alberature, costituisce diretta emanazione dell’art. 41, comma 2 della nostra Costituzione[iv], il quale prevede che l’iniziativa economica privata “Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”; la detta norma costituzionale pone la tutela ambientale -così come quella della salute e della sicurezza- quale limite esterno invalicabile all’agire imprenditoriale, non cancellando, però, la libertà economica ; in merito, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 85/2013[v], ha da tempo affermato che nessun diritto costituzionale ha una prevalenza assoluta ed automatica sugli altri: infatti, se l’ambiente potesse annullare l’impresa o viceversa, si verificherebbe l’espansione illimitata di un “diritto tiranno”; piuttosto, i diritti e i principi costituzionali devono integrarsi a vicenda, spettando quindi, alle norme di settore di realizzare il miglior contemperamento tra gli stessi; nel rapporto tra gli interessi che ci occupano, occorre bilanciare l’esigenza ecologica con la continuità produttiva, il lavoro e lo sviluppo sociale, evitando che la tutela dell’ambiente annulli la libertà d’impresa e viceversa. Quanto sopra, può solo avvenire sulla base di una specifica valutazione della fattispecie e del contesto di applicazione, condotta alla stregua dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e di adeguata istruttoria, ferma restando l’obbligatoria rimozione dei pericoli immediati per la salute e l’ambiente, quale condizione minima e indispensabile affinché l’attività produttiva possa legittimamente continuare: esiste, cioè, un nucleo essenziale della salute e dell’ambiente che non può essere mai sacrificato sull’altare del profitto o della continuità produttiva (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2018[vi]). Alla luce di quanto sopra, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha reso la Relazione Tecnica di cui al prot. n. QL/97172 del 29/09/2026, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proponendo la modifica dell’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 17/2021 : ciò, specificatamente, mediante l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa“; poste le motivazioni espresse nella Relazione Tecnica prot. n. QL/97172 del 29/09/2026, a tale variazione regolamentare si provvede con il presente provvedimento deliberativo. Preso atto che in data 29/09/2026, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si esprimeparere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Direttore F.to:… in data 29/09/2026, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato – ai sensi dell’art. 30 c. 1, lett. h) e i) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione , approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sull funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. Il Direttore F.to: … il Ragioniere Generale .. sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretari~ Generale, la funzione di assistenza giuridico- amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss .mm. ii., per i motivi espressi in narrativa, l’Assemblea Capitolina delibera: di modificare, sulla base della Relazione Tecnica prot. n. QU97172 del 2910912026 – parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -l’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 1712021 , approvando l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa“; di riformulare il paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive dell’Allegato n. 15 come di seguito: “Il mutamento degli eventi climatici e lo stato di maturità di gran parte del patrimonio arboreo di Roma Capitale, sottoposto a stress estremi in ambito urbano (scavi stradali, inquinamento atmosferico, isole di calore, ecc.) rende necessarie maggiori precauzioni da adottare per la richiesta di occupazione delle aree che ricadono nella proiezione a terra della chioma degli alberi, al fine di ridurre al minimo il rischio di coinvolgimento nel caso di caduta rami. Per quanto riguarda la salvaguardia delle essenze arboree e arbustive, occorrerà preservare l’apparato radicale affiorante delle specie presenti, allo scopo di evitare fitopatologie radicali ed il compattamento del suolo provocato dalle installazioni previste e dalle attività ad esse collegate che, altresì, non dovranno interessare le ramificazioni principali delle piante. Pertanto l’occupazione dovrà lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature. La misura fissa dei 2, 00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di. asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa. La copertura delle tende non dovrà interferire in alcun modo con la chioma degli alberi. Le strutture rigide superiori dovranno distanziarsi di almeno 0,50 m dal tronco degli stessl’. l’immediata eseguibilità di questo provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 26712000 e ss.mm.ii.. pag. 4 Dipartimento Tutela Ambientale La Direzione Prot. QL/2026/0097172 del 29/09/2026 All’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Oggetto: Modifica dell’Allegato n. 15 al Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 17 del12/03/2021 Con riferimento all’oggetto, si rende la presente Relazione Tecnica. La disposizione di prescrizione alle O.S.P. di lasciare uno spazio libero di 2,00 m- a raggio- attorno alle alberature, ex Allegato n. 15 del vigente Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, deve intendersi elaborata e finalizzata alla rimozione di rischi che sono incombenti sull’incolumità pubblica e la tutela delle alberature: è questo il caso dell’impatto delle occupazioni sul tessuto urbano provocato dall’insediamento di strutture fortemente condizionanti il consumo di suolo pubblico, il decoro urbano, la tutela ambientale, la sicurezza e l’ordine pubblico. Tale livello di pericolosità non appare, invece, automaticamente riferibile al caso in cui l’occupazione di suolo pubblico da parte di attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande si realizzi attraverso strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, le quali hanno un impatto minimo sul contesto urbano-territoriale di riferimento, anche dal punto di vista ambientale. Si tratta, anzi, di strutture che possono porre l’occupazione in una soluzione di dialogo con il contesto, rispettandone e, spesso, migliorandone la qualità, inserendosi con il minimo impatto funzionale e visivo, secondo criteri di coerenza e omogeneità, oltre che di flessibilità e modularità. In questi termini, l’occupazione porta attenzione alla qualità urbana e può diventare una opportunità di riqualificazione e miglioramento ambientale, rappresentando un presidio e, quindi, valorizzando la percezione della sicurezza, oltre che moltiplicando le funzionalità sociali e di incontro dello spazio pubblico. In dette fattispecie, pertanto, la suddetta misura di 2,00 m – a raggio – attorno alle alberature potrà essere derogata in riduzione, sempre previa verifica tecnico- agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa da parte di un tecnico abilitato, incaricato dall’istante la concessione di occupazione di suolo pubblico per attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Ne conseguirà una valutazione dell’Amministrazione osservante dei canoni della proporzionalità, ragionevolezza e di adeguata istruttoria nel merito dell’azione amministrativa, al fine del migliore contemperamento tra l’iniziativa economica privata e la tutela ambientale, sub specie della salvaguardia delle essenze arboree e arbustive. Posta tale disamina, si propone di procedere alla conseguente modifica dell’Allegato n. 15 del Regolamento del Verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale, di cui alla D.A.C. n. 17/2021 : ciò, specificatamente, mediante l’inserimento, dopo la conclusione del terzo periodo del paragrafo denominato Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive, della seguente disposizione: “La misura fissa dei 2,00 sopra richiamata potrà essere derogata, in riduzione, solo nel caso di insediamento di strutture elementari, quali, a titolo esemplificativo, sedie, tavolini, fioriere di delimitazione, tappeti, zerbini, ombrelloni e tende ombrasole, previa verifica tecnico-agronomica da parte della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde del Dipartimento Tutela Ambientale, a seguito di asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per conto dell’istante, di non nocumento ai danni dell’alberatura e di garanzia dei servizi di cura ordinaria e straordinaria della stessa”. Il Direttore del Dipartimento … 29.09.2026 Roma Capitale Piazza di Porta Metronia 2 NOTE ALLA PREMESSA [1] VEDI il comunicato sul sito istituzionale del 29 9 26 Verde urbano, presentato il nuovo Piano [2] Il 12 marzo 2021 è stata approvata la Proposta di Delibera n. 10/2019 Regolamento del Verde pubblico e privato e del Paesaggio urbano” vai alla pagina [3] ‘art. 41, comma 2 della Costituzione Articolo 42 La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [cfr. artt. 44, 47 c. 2]. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. [4] vedi Regolamento tavolini: una delle pagine peggiori dall’insediamento di Gualtieri 6 marzo 2025 Roma città aperta ai tavolini e chiusa ai pedoni (abbiamo fatto i conteggi) 25 marzo 2025 NOTE ALLA PROPOSA DI DELIBERA (di carteinregola) -------------------------------------------------------------------------------- [i] l’Allegato n. 15 del  Regolamento el verde  Criteri per installazione strutture, chioschi e dehors all’interno di aree verdi . scarica [ii] Distanza delle strutture e degli allestimenti dalle essenze arboree e arbustive [iii] Regolamento per la disciplina le occupazioni di suolo pubblico delle attività di somministrazioni e bevande ex D.A.C. n. 118/2025 e ss.mm.ii. scarica [IV] Vedi nota 3 [v] Corte Costituzionale, sentenza n. 85/2013 https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2013/85 [vi] Corte Costituzionale sentenza  n. 58/2018 https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2018/58
October 3, 2026
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Multe a Carteinregola, la solidarietà dell’ANPI
Carteinregola- ODV ha ricevuto la solidarietà di ANPI Comitato Provinciale di Roma per le multe comminate dalla Polizia di Roma Capitale per affissioni abusive nel febbraio 2024, solo per aver rilanciato sul sito carteinregola.it un comunicato pubblicato su Facebook da ANPI San Lorenzo che aveva lo stesso titolo di 17 manifesti anonimi affissi nel quartiere (non riprodotti nel nostro articolo). La lettera dell’ANPI si aggiunge ai numerosi messaggi di solidarietà ricevuti, e alle mozioni approvate dai Consigli dei Municipi II e III, che hanno rilanciato la richiesta da noi inviata alle istituzioni capitoline e municipali di aprire un dibattito sulla vicenda, soprattutto per evitare che altre realtà civiche possano essere vittime della stessa ingiustizia. L’associazione ha fatto ricorso contro le sanzioni, il 15 marzo 2027 è fissata l’udienza dinnanzi al Giudice di pace. Vai a 15.000 euro di sanzioni  a Carteinregola per affissioni abusive di manifesti di cui ignorava l’esistenza (con tutti i documenti) (in calce i messaggi di solidarietà e le mozioni) da ANPI Roma: L’Associazione Carteinregola ODV è un’associazione, antifascista, antirazzista e antisessista impegnata per la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, difesa dell’ambiente e del paesaggio, per una città a misura di persone. Nella sua azione ha aderito spesso alle iniziative dell’Anpi alla quale chiede una manifestazione di pubblica solidarietà in relazione a una vicenda che la vede destinataria di una rilevante sanzione pecuniaria. Come espone Carteinregola, la sanzione le è stata irrogata dalla Polizia Municipale perché ritenuta responsabile di affissioni anonime abusive, aventi lo stesso titolo di un comunicato di ANPI San Lorenzo, ripreso e pubblicato sulla propria pagina di Facebook. Con tale comunicato la sezione ANPI invitava gli esponenti politici nazionali e locali ad occuparsi, in occasione del Giubileo del grave problema delle persone del quartiere prive di abitazione. La Polizia municipale sostiene che la contestazione sarebbe conforme a sentenze della Corte di Cassazione del 2012 che ritengono solidalmente responsabili con l’autore materiale della affissione abusiva gli enti che si siano giovati del contenuto di tali affissioni. Tuttavia nei manifesti abusivi non c’era alcuna indicazione dell’associazione la quale, peraltro, ha elaborato una Carta della candidata e del candidato trasparente e ha promosso la campagna contro le affissioni abusive “Non votare chi sporca”. Nel rispetto delle decisioni che il giudice, correttamente adito, adotterà, ANPI manifesta tuttavia la propria preoccupazione per la vicenda della quale Carteinregola è vittima, perché attiene all’esercizio del diritto fondamentale di manifestazione del pensiero e incide sul diritto politico di partecipazione al dibattito pubblico che rischia di essere scoraggiato dal rischio di irrogazione di gravi sanzioni. ANPI esprime quindi la più convinta convinta solidarietà a Carteinregola auspicando una rapida e favorevole conclusione della incresciosa vicenda. ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D’ITALIA COMITATO PROVINCIALE DI ROMA Roma, 28 settembre 2026 per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 1 ottobre 2026
October 1, 2026
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Stadio della Roma, si chiude con parere favorevole la Conferenza decisoria
La Conferenza dei servizi decisoria sul progetto dello Stadio della Roma a Pietralata si è conclusa con il parere favorevole espresso dalla conferenza presieduta dal commissario straordinario del Governo Massimo Sessa. Ora si avvieranno la verifica del Pfte (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica[1]) e le procedure di gara previste dalla legge, con l’obiettivo, dichiarato dal comunicato sul sito istituzionale [2] di avviare i lavori nella primavera del 2027. Vai a Stadio Pietralata IV Municipio cronologia materiali Pubblichiamo atti e pareri dal sito di Roma Capitale vai alla sezione con gli elaborati di NUOVO STADIO A PIETRALATA – Provvedimento di Autorizzazione Unica del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica Gli articoli citati si riferiscono agli articoli dell’Ordinanza 1 emanata dal Commissario Sessa per la realizzazione e il compimento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase del campionato europeo di calcio ”Uefa Euro 2032: Indizione, ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, della conferenza di servizi decisoria per la valutazione e l’approvazione, mediante rilascio del provvedimento di autorizzazione unico, del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) presentato dalla società proponente “A.S. Roma S.r.l.” in data 18.05.2026 (prot. 0001935-A-19/05/2026), relativo alla realizzazione e gestione di un nuovo stadio di calcio nell’area di Pietralata, in Roma. Determinazione dei termini del procedimento. Comunicazioni e disposizioni ad Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti, ad esprimersi sulla valutazione dell’impatto ambientale (V.I.A.) e sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto SOMMARIO * 00 – ISTANZA PAU E PROGETTO (PFTE) * 01- ORDINANZA DI INDIZIONE CdS* * 02 – RICHIESTE DOC. INTEGRATIVI ART. 2** * 03 – INTEGRAZIONE DOCUMENTALE ART. 3*** * 04 – RAPPRESENTANTI UNICI ART. 4**** * 05a – AVVISO PUBBLICO – ART. 5***** * 05b – COMUNICAZIONI ESPROPRI – ART. 5 * 05c – OSSERVAZIONI  E INTEGRAZIONI – ART. 5 * 05d – 1^ SEDUTA CONFERENZA DI SERVIZI – ART. 5 * 06 – CONTRODEDUZIONI/INTEGRAZIONI ART. 6****** * 07 – PARERI CDS ART. 7******* * 08 – SEDUTA CONCLUSIVA  CdS e PAU * Procedimento Esproprio 00 – ISTANZA PAU E PROGETTO (PFTE) * Istanza di Valutazione di Impatto Ambientale – Provvedimento Autorizzatorio Unico (F.to Pdf – Mb 1,1) * ELABORATI DI PROGETTO Vai alla pagina di carteinregola.it con l’elenco degli elaborati presentati dal proponente alla Cds pubblicati sul sito di Roma Capitale 01- ORDINANZA DI INDIZIONE CdS * Ordinanza n. 1 del 15.06.2026 di Indizione della Conferenza dei Servizi decisoria (f.to Pdf – Kb 530) 02 – RICHIESTE DOC. INTEGRATIVI ART. 2 * CONI – Prot. QF20260019164 (f.to ZIP – MB 1,6) * CMRC – Prot. QF20260019167 (f.to ZIP – KB 380) * ASL Roma 2 – Prot. 135243 (f.to Pdf – Kb 183) * RomaNatura – R.U.R.L. E.0632266 (f.to Pdf – Kb 198) * Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare – Prot. QF20260019495 (f.to ZIP – Kb 314) * RFI – Prot. QF20260019498 (f.to ZIP – Mb 1,14) * RomaNatura – Prot. QF20260019501 (f.to ZIP – Kb 319) * RFI – Prot. QF20260019505 (f.to ZIP – Mb 4,13) * ASL Roma 2 – Prot. QF20260019508 (f.to Pdf – Kb 231) * ASL Roma 2 – Prot. QF20260019509 (f.to Pdf – Kb 55)GrandiStazioni Rail – Prot. QF20260019510 (f.to ZIP – Kb 796) * Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture – Prot. QF20260019511 (f.to ZIP – Kb 567) * ARETI – Prot. QF20260019512 (f.to Pdf – Kb 254) * Ministero della Cultura – Prot. QF20260019513 (f.to ZIP – Mb 1,9) * Roma Capitale – Dip. Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti Ambientali – Prot. QF20260019525 (f.to Pdf – Kb 59) * Roma Capitale – Dip. Infrastrutture e Lavori Pubblici – Prot. QF20260019526 (f.to Pdf – Kb 755) * ASL Roma 2 – Prot. QF20260019572 (f.to Pdf – Kb 38) * Roma Capitale – Dip. Programmazione Urbanistica – Prot. QF20260019182 (f.to Pdf – Kb 260) * CMRC – Prot. QF20260020102 (f.to ZIP – Kb 320) * Roma Capitale – Dip. Sviluppo Economico – Prot. QH20260045642 (f.to Pdf – Kb 514) * Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina – Prot. RI20260027462 (f.to ZIP – Kb 128) * CMRC – Prot. 2026-0143247 (f.to Pdf – Kb 171) * Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare – R.U.R.L. U.0647101 (f.to Pdf – Kb 135) * Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare – Prot. QF2026001988 (f.to ZIP – Kb 145) 03 – INTEGRAZIONE DOCUMENTALE ART. 3 * AS ROMA – Prot. QF20260020106 (f.to Pdf – 499 Kb) **************************** * 01 – RISCONTRO ALLA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DOCUMENTALE (ELABORATI FORMATO PDF) Elenco Elaborati (f.to Pdf – Kb 407) Documentazione integrativa in riscontro alla richiesta di integrazione documentale e integrazioni volontarie (f.to Pdf – Kb 407) * 01_ALLEGATO 1 – ASL – ACCESSIBILITA’ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (f.to ZIP – Mb 41) – MAPPATURA RICETTORI SENSIBILI (f.to ZIP – Kb 752) – SERVIZI IGIENICI (f.to ZIP – Mb 33) * 02_ALLEGATO 2 – ROMA CAPITALE DIP PROGRAMMAZIONE URBANISTICA (f.to ZIP – Mb 7,1) * 03_ALLEGATO 3 – ENTE REGIONALE ROMA NATURA (f.to ZIP – Mb 25) * 04_ALLEGATO 4 – ARETI (f.to ZIP – Mb 10 * 05_ALLEGATO 5 – REGIONE LAZIO DIP LAVORI PUBBLICI (f.to ZIP – Mb 76) * 06_ALLEGATO 6 – MINISTERO DELLA CULTURA SOPRAINTENDENZA SPECIALE (f.to ZIP – Mb 1,2) * 02 – INTEGRAZIONI VOLONTARIE (ELABORATI FORMATO PDF) * CIVILE (f.to ZIP – Mb 60) * INFRASTRUTTURE E PARCHEGGI (f.to ZIP – Mb 3) * PAESAGGIO (f.to ZIP – Mb 39) * – VIA (f.to ZIP – Mb 122) * 04 – RAPPRESENTANTI UNICI ART. 4 (vedi sito Roma Capitale) * 05a – AVVISO PUBBLICO – ART. 5 (vedi sito Roma Capitale) * 05b – COMUNICAZIONI ESPROPRI – ART. 5 (vedi sito Roma Capitale) * 05c – OSSERVAZIONI E INTEGRAZIONI – ART. 5 * STO ATO 2 Lazio Centrale – Prot. QF20260021355 (f.to Pdf – Kb 782) * Regione Lazio – Direzione Regionale Urbanistica e Politiche Abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare – Prot. U.0727550 (f.to Pdf – Kb 671) * Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti – Trasmissione verbale del Tavolo Tecnico del 09.07.2026 – Prot. QF20260022049 (f.to Pdf – Kb 349) * Roma Capitale – Servizio Prevenzione e Cultura di Protezione Civile – Prot. QF20260021718 (f.to Pdf – Kb 29) * Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti – Trasmissione verbale del Tavolo Tecnico del 16.07.2026 – Prot. QF20260022720 (f.to Pdf – Kb 217) * Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture – Prot. QF20260022529 (f.to Pdf – Kb 228) * Roma Capitale – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione SUAP – Prot. QF20260022071 (f.to Pdf – Kb 514) * ARPA Lazio – Prot. QF20260022050 (f.to Pdf – Kb 470) * Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti – Trasmissione verbale del Tavolo Tecnico del 14.07.2026 – Prot. QF20260022530 (f.to Pdf – Kb 240) * Città Metropolitana di Roma Capitale – Prot. QF20260022531 (f.to Pdf – Kb 161) * ASL Roma 2 – Dipartimento di Prevenzione – Prot. QF20260022972 (f.to Pdf – Kb 952) * Tipiattivi APS e Com. Colline e Valli di Pietralata e Tiburtina – Prot. QF20260023086 (f.to Pdf – Kb 263) * Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti – Trasmissione verbale del Tavolo Tecnico del 21.07.2026 – Prot. QF20260023416 (f.to Pdf – Kb 236) * Relazione tecnica di parte per comitati cittadini con 60 allegati – Prot. QF20260023203 (f.to Zip – Mb 77,3) * Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Prot. QF20260023417 (f.to Pdf – Kb 266) * Italia Nostra – Prot. QF20260023493 (f.to Pdf – Kb 231) * Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti – Prot. QF20260023494 (f.to Pdf – Kb 320) * Roma Natura – Prot. QF20260023495 (f.to Pdf – Kb 411) * RFI – Prot. QF20260023674 (f.to Pdf – Kb 363) * Roma Capitale – Dip. Tutela Ambientale – Prot. QF20260024002 (f.to Pdf – Mb 2,2) * FS – Sistemi Urbani – Prot. QF20260023890 (f.to Pdf – Kb 374) * Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio – Area Gestione Trasporto Ferroviario – Prot. RU E.0794726 (f.to Pdf – Kb 252) * Regione Lazio – Direzione Regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del Territorio e Autorità Idraulica, Demanio e Patrimonio – Area Autorità Idraulica Regionale – Prot. RU_I.0763868 (f.to Pdf – Kb 612) * Roma Capitale – Dip. Infrastrutture e Lavori Pubblici – Prot. QF20260023998 (f.to Pdf – Mb 1,0) * Italia Nostra – Sezione Roma – Prot. E.0777510 (f.to Pdf – Kb 238) * Regione Lazio – Direzione Regionale Programmazione Economica, Fondi Europei e Patrimonio Naturale – Prot. QF20260019883 (f.to Pdf – Kb 103) * * Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti – Prot. QF20260024369-639 (f.to Pdf – Kb 231) * * RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA_DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE ROMA S.O. INGEGNERIA E TECNOLOGIE REPARTO PATRIMONIO ESPROPRI ED ATTRAVERSAMENTI – Prot. QF20260024363 (zip. 2,6 MB)  * * Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina Direzione Interventi su Edilizia Monumentale Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell’Agro, Forma Urbis e Carta per la Qualità – Prot. RI/2026/0032462 (f.to Pdf – Kb 369) * * Roma Capitale – Municipio IV – Prot. QF20260022967 (F.to Pdf – Kb 142) * * Roma Capitale – Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Direzione Sport – Prot. QF20260023479 (F.to Pdf – KB 249) * * Protezione Civile – Prot. QF20260021718 (f.to Pdf – Kb 28,2) * * Regione Lazio – Direzione Regionale ambientale, transizione energetica e ciclo dei rifiuti, Area valutazione di impatto ambientale – Prot. QF20260024496 (F.to Pdf – Kb 217) * * AUBAC – Prot. QF20260024527 (zip. – MB 3,1) * Regione Lazio -Direzione Regionale Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti. Area Valutazione di Impatto Ambientale – Trasmissione verbale del Tavolo Tecnico del 31/07/2026 (f.to – Pdf Kb 266) * * Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti. Area Valutazione di Impatto Ambientale – Prot. QF20260024496 (f.to Pdf – Kb 217) * * Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile (f.to Pdf – Kb 2.005) * * ATAC – Prot. QF20260025410 (f.to Zip – Mb 2,1) * Roma Capitale – Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti Direzione – Prot. QF20260025429 (f.to Pdf. Kb 601) – Allegati (cartella zip. – MB 4,8) * Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti. Area Valutazione di Impatto Ambientale – QF20260025411 – Trasmissione verbale del Tavolo Tecnico del 31/07/2026 (f.to Pdf. Kb 258) * Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, transizione energetica e ciclo dei rifiuti. Area Valutazione di Impatto Ambientale – QF20260025781 – Trasmissione verbale del Tavolo Tecnico del 05/08/2026 (f.to Pdf. Kb 229) * 05d – 1^ SEDUTA CONFERENZA DI SERVIZI – ART. 5 * Convocazione della prima riunione della Conferenza di servizi indetta con Ordinanza n. 01/2026 del 15/06/2026 del Commissario Straordinario UEFA (f.to Pdf – Kb 601) * Conferenza di Servizi – Verbale seduta del 27/07/2026 (f.to Pdf – Mb 6,05) * 06 – CONTRODEDUZIONI/INTEGRAZIONI ART. 6 * AS ROMA – Riscontro nota Dip. Sviluppo Economico e Attività Produttive – Direzione SUAP – Prot. QF20260025741 (f.to Zip – Mb 81) * AS ROMA – Riscontro note Roma Natura -Roma Capitale Dip. Tutela Ambientale – Regione Lazio, Dir. Reg. Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Prot. QF20260026008 (f.to Pdf – Mb 26) * AS ROMA – Riscontro nota ASL Roma 2 – Dip. di Prevenzione – Prot. QF20260025741 (f.to Pdf – Mb 14) * AS ROMA – Documentazione integrativa Mobilità e Sosta – Prot. QF20260026366 (f.to zip – 70 Mb) * AS ROMA – Documentazione integrativa Ambiente 1 – Prot. QF20260025938 (f.to zip – 1,05 Gb) * AS ROMA – Documentazione integrativa Ambiente 2 – Prot. QF20260026369 (f.to zip – 560 Mb) * AS ROMA – Riscontro parere soprintendenza – Prot. QF20260026368 (f.to zip – Mb 1,08) * AS ROMA – Nota presa d’atto e precisazione – Prot. QF20260026367 (f.to Pdf – Kb 686) * AS ROMA – Risposta tecnica rumore – Prot. QF20260026373 (f.to Pdf – Mb 1,8) * AS ROMA – Riscontro ARPA – Valori di fondo (f.to zip – Mb 142) * AS ROMA – Controdeduzioni e Osservazioni Comitati – Prot. QF20260026371 (f.to zip – 1,27 MB ) * AS ROMA – Elenco elaborati PFTE – Aggiorn. 20260825 – Prot. QF20260026502 (f.to Pdf – Kb 790) * AS ROMA – Tavola interferenze – Prot. QF20260026541 (f.to zip – 4,29 MB ) * * AS ROMA – Prot. QF20260026819 (Cartella zip. – 19.060 Kb) * 07 – PARERI CDS ART. 7 * Città metropolitana Roma Capitale – DIP. IV Pianificazione strategica e Governo del territorio – Prot. QF20260026228 (f.to Pdf – Kb 238) * ACEA – Prot. QF20260026542  (f.to Zip – Kb 554) * RFI – Prot. RFI 2026\0004759 (f.to Zip – Mb 1,8) * ARETI – Prot QF20260024376 (f.to Pdf – Kb 197) * ASL Roma 2 – Dip. Prevenzione – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Prot. QF20260026818 (f.to Pdf – Mb 2,51) * ASL Roma 2 – U.O.C. Servizio Interzonale – Prot. QF20260026982 (f.to Pdf – Kb 55) * Regione Lazio – Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive – Area Commercio e Artigianato – Prot. RU.I.0882776 (f.to Pdf – Kb 787) * Regione Lazio – Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Governo del Territorio, Multifunzionalità e Forestazione – Prot. QF20260026980 (f.to Pdf – Kb 379) * ARETI – Prot R.U.E.0888180 (f.to Pdf – Kb 442) * ARPA Lazio – Prot R.U.E.0884912 (f.to Pdf – Kb 764) * ASL Roma 2 – Dip. Prevenzione – U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Prot. RU.E.0886578 (f.to Pdf – Mb 2,20) * Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti – Area Qualità dell’Ambiente – Prot. RU.U.0885413 (f.to Pdf – Kb 315) * Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture – Servizio Geologico e Sismico regionale – Prot. QF20260026998 (f.to Pdf – Kb 345) * Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture – Area Pareri Geologici e Sismici, Suolo e Invasi – Servizio Geologico e Sismico regionale – Prot. QF20260026997 (f.to Pdf – Kb 277) * Roma Natura – Prot. QF20260026986 (f.to Pdf – Kb 618) * Roma Capitale – Dip. Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti Ambientali – Servizio Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Olfattivo – Prot. QF20260027328 (f.to Pdf – Kb 140) * Roma Capitale – Dip. Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti Ambientali – Servizio Valutazioni Ambientali – Prot. QF20260027431 (f.to Pdf – Kb 81) * Roma Capitale – Dip. Prevenzione e Risanamento degli Inquinamenti Ambientali – Servizio Rilascio A.U.A. – Prot. QF20260027432 (f.to Pdf – Kb 93) * ARPA Lazio – Dip. Pressioni sull’Ambiente – Servizio Supporto Tecnico ai Processi Autorizzatori – Prot. QF20260027208 (f.to Pdf – Mb 4,4) * Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture – Area Ciclo delle Acque, Concessioni Idriche e Servizio Idrico Integrato – Prot. QF20260027219 (f.to Pdf – Kb 215) * ARPA Lazio – Dip. Stato dell’Ambiente – Servizio Suolo e Bonifiche – Prot QF20260027818 (f.to Pdf – Mb 2,97) * ARPA Lazio – Dip. Stato dell’Ambiente – Errata corrige – Prot R.U.E.0920963 (f.to Pdf – Kb 264) * ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile –  (f.to pdf -173 Kb) * Ministero dell’interno – Dip. dei vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO ROMA – (f.to pdf – 1.113 Kb) * Ministero dell’interno – Dip. dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – COMANDO PROVINCIAPE VIGILI DEL FUOCO ROMA – (f.to pdf – 1138 Kb) * Ministero della cultura – Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma – (f.to pdf – 443Kb) * RFI – Prot. QF20260028988 (f.to pdf – 365 Kb) * Ministero della cultura – Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma – (f.to pdf – 334 Kb) * Regione Lazio Parere Unico – QF20260029090 (cartella zip – 17.961 Kb) * Regione Lazio – Pronuncia VIA -Prot. QF20260029140 (cartella zip. – 10,4 Mb) * Sistemi Urbani – Gruppo ferrovie dello stato (f.to pdf – 291 Kb) * Regione Lazio – Parere unico regionale –  QF20260029090 (f.to pdf – 10.153) * Sistemi urbani – QF20260029137 (cartella zip – 4.795) * Parere Unico statale – QF20260029145 (cartella zip – 11.088) * Nullaosta ENAC – QF20260029147 (cartella zip 688 kb) * 08 – SEDUTA CONCLUSIVA CdS e PAU * Roma Capitale – Convocazione della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi – Prot. DG/2026/0016739 (f.to pdf – KB 456) * * Procedimento Esproprio (vedi sito Roma Capitale) 29 settembre 2026 Per osservazioni e precisazioni scrivere a labortoriocarteinregola@gmail.com NOTE (1) Il progetto di fattibilità tecnico economica rappresenta il primo livello della progettazione, come disciplinato dall’articolo 41 del Codice appalti. Con il nuovo codice dei contratti pubblici è stato eliminato il passaggio del progetto definitivo e si passa progetto di fattibilità tecnico-economica al progetto esecutivo. L’approvazione del PFTE in sede di Conferenza dei servizi decisoria sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso necessario, inclusa la variazione degli strumenti urbanistici vigenti.  (2) Dal sito istituzionale 28 settembre 2026 Stadio As Roma, la Conferenza decisoria dà parere favorevole Con il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi decisoria, presieduta dal commissario straordinario del Governo Massimo Sessa, si conclude il percorso amministrativo di approvazione del progetto del nuovo stadio della As Roma a Pietralata. Ora si avvieranno la verifica del Pfte [Piano Economico Finanziario NDR] e le procedure di gara previste dalla legge, con l’obiettivo di avviare i lavori nella primavera del 2027. “È un’altra giornata storica per Roma. La conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria corona quattro anni di lavoro della nostra Amministrazione. È un risultato che i tifosi giallorossi aspettano da decenni ed è una grande opportunità per tutta la città. Sarà un impianto bellissimo, moderno, aperto e vissuto durante tutto l’anno. Con la sua realizzazione si riqualificherà un intero quadrante cittadino, con nuovi spazi pubblici, piazze e soprattutto due grandi parchi aperti alla cittadinanza. Parliamo di quasi 12 ettari di verde pubblico“. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. “Siamo arrivati fin qui attraverso un percorso lungo e complesso che l’amministrazione ha seguito in ogni suo passaggio: dal primo esame del progetto al riconoscimento del pubblico interesse dell’opera, votato dall’Assemblea Capitolina nel 2023, e ribadito quest’anno con un secondo voto in Aula Giulio Cesare.  – spiega ancora Gualtieri – Voglio ringraziare l’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, i dirigenti e tutti gli uffici capitolini per il lavoro intenso e rigoroso con cui hanno seguito il progetto in questi anni“. “Ringrazio la As Roma e la famiglia Friedkin per l’investimento di oltre un miliardo di euro e per la serietà con cui è stato seguito tutto l’iter progettuale, la Regione Lazio, il commissario straordinario del Governo Massimo Sessa e tutte le istituzioni che hanno lavorato insieme per arrivare a questo storico risultato. Il nuovo stadio che la Roma aspetta dai tempi di Dino Viola è oggi a portata di mano”  conclude il Sindaco. Soddisfazione è stata espressa dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che considera la conclusione dell’iter in appena 90 giorni un risultato concreto del lavoro di squadra tra istituzioni. “Il nuovo stadio della Roma rappresenta un’infrastruttura strategica per la Capitale e per il Paese – sottolinea – un’opera moderna, capace di generare sviluppo, migliorare servizi e collegamenti e rafforzare la candidatura italiana a UEFA EURO 2032. La rapidità del procedimento dimostra, nella valutazione del Ministro, che quando le amministrazioni lavorano nella stessa direzione è possibile superare ritardi e complessità e dare tempi certi a opere attese da anni”. “Oggi in tempi record si chiude la conferenza dei servizi decisoria per lo Stadio della AS Roma a Pietralata, grazie al lavoro concreto, inequivocabile ed efficiente del commissario di Governo, l’Ing. Massimo Sessa, e della sua struttura che ha operato in stretta collaborazione con il sottoscritto e il collega Salvini, con il Presidente della Regione Rocca e il Sindaco Gualtieri – dichiara il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi – Solo grazie alla scelta lungimirante del Governo Meloni che ha deciso di nominare un commissario che ha permesso questa accelerazione burocratica, peraltro a disposizione di tutti i progetti per gli stadi candidati per Euro2032, oggi possiamo dire che i tifosi giallorossi potranno sognare una loro casa. Inoltre, ora la AS Roma potrà consegnare tutta la documentazione necessaria affinché la FIGC possa valutare l’inserimento nella lista degli stadi da presentare alla UEFA”. “Il parere favorevole della Conferenza dei servizi sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata segna un avanzamento importante verso la realizzazione di un’opera che può portare benefici duraturi alla Capitale e all’intero Lazio – afferma il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca – Per i tifosi significa vedere più vicina un’aspirazione coltivata per generazioni. Per le istituzioni significa assumersi la responsabilità di accompagnare un investimento di oltre un miliardo di euro, affinché produca lavoro, opportunità per le imprese e servizi per i cittadini. Una responsabilità che riguarda soprattutto chi vive a Pietralata e deve poter trovare in questo intervento una risposta alle esigenze del quartiere”.   Sulla pagina a cura del Dipartimento Urbanistica tutti i dettagli dell’opera.  (3) Decreto-legge del 10/08/2023 n. 104 Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita’ economiche e finanziarie e investimenti strategici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10/08/2023 Legge n. 136 del 09/10/2023, convertito con modifiche. art. 13, comma 5 Art. 13 Realizzazione di programmi di investimento di interesse strategico nazionale In vigore dal 14/05/2025 Modificato da: Decreto-legge del 14/03/2025 n. 25 Articolo 12 1. Il Consiglio dei ministri puo’ con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d’investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura. 2. Per grandi programmi d’investimento si intendono programmi di investimento diretto, anche esteri, a eccezione dei programmi concernenti opere pubbliche, sul territorio italiano dal valore complessivo non inferiore all’importo di un miliardo di euro. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e’ nominato, d’intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d’investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1. Al commissario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Il commissario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dell’Unita’ di missione «attrazione e sblocco degli investimenti» di cui al comma 1-bis dell’articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 4. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, puo’ provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonche’ dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza e’ adottata previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 5. Fermo restando l’esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d’investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell’ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma e alle attivita’ da intraprendere, e’ rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumita’ dei cittadini. (*) Art. 1 Ordinanza Commissario per la realizzazione e il compimento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase del campionato europeo di calcio ”Uefa Euro 2032: È indetta ai sensi dell’art. 13, comma 5, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, la conferenza di servizi decisoria per la valutazione e l’approvazione, mediante rilascio del provvedimento di autorizzazione unico, del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) presentato dalla società proponente “A.S. Roma S.r.l.” in data 18.05.2026 (prot. 0001935-A-19/05/2026), relativo alla realizzazione e gestione di un nuovo stadio di calcio nell’area di Pietralata, in Roma. La conferenza si svolge nelle forme previste dall’art. 14-ter della legge 7 agosto1990, n. 241 e secondo le modalità e i termini di seguito indicati Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la data della prima riunione della conferenza di servizi è fissata al 27 luglio 2026. (**) Art. 2 Entro 5 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, le Amministrazioni e gli Enti in indirizzoprovvedono, per quanto di rispettiva competenza, a: • verificare la completezza della documentazione presentata, consultabile e scaricabile al link. indicato nelle premesse, al fine di accertare che tale documentazione sia completa di tutti i documenti richiesti dalle normative di settore vigenti, nonché predisposta nelle forme di legge; • comunicare l’eventuale difetto di competenza, con indicazione dell’Amministrazione ritenuta competente, nonché formulare eventuali richieste di integrazione documentale o di coinvolgimento di ulteriori soggetti ai fini della definizione del provvedimento di V.I.A. e del rilascio degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto. Le Amministrazioni competenti al rilascio degli atti ambientali, ricompresi nell’Elenco 1 dell’Allegato A, trasmettono le predette comunicazioni all’Amministrazione competente al rilascio del provvedimento di V.I.A., individuata nell’Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio (ufficiovia@pec.regionelazio.it), e alla società proponente (asromaspa@legalmail.it), nonché per conoscenza al Commissario straordinario (commissariouefaeuro2032@pec.governo.it) e al Dipartimento di Programmazione urbanistica di Roma Capitale (protocollo.programmazioneurbanistica@pec.comune.roma.it). Tali comunicazioni, inerenti il rilascio degli atti ambientali necessari alla definizione del provvedimento diV.I.A., dovranno avere il seguente oggetto: “CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA_ PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICO_ NUOVO STADIO DI CALCIO NELL’AREA DIPIETRALATA, IN ROMA_ ATTI ELENCO 1 DELL’ALLEGATO A”. Le Amministrazioni competenti al rilascio degli atti necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, ricompresi nell’Elenco 2 dell’Allegato A, trasmettono le medesime comunicazioni all’Amministrazione competente, individuata nel Dipartimento Programmazione Urbanistica di Roma Capitale (protocollo.programmazioneurbanistica@pec.comune.roma.it), e alla società proponente (asromaspa@legalmail.it) nonché per conoscenza al Commissario straordinario (commissariouefaeuro2032@pec.governo.it). Tali comunicazioni, inerenti rilascio degli atti necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, dovranno avere il seguente oggetto: “CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA_ PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICO_NUOVO STADIO DI CALCIO NELL’AREA DI PIETRALATA, IN ROMA_ ATTI ELENCO 2 DELL’ ALLEGATO A” (***) Art. 3 Il proponente entro il termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta pervenuta dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento trasmette le integrazioni richieste al Dipartimento di Programmazione Urbanistica di Roma Capitale (protocollo.programmazioneurbanistica@pec.comune.roma.it), nonché all’Area Valutazione di Impatto Ambientale della Direzione Regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio (ufficiovia@pec.regionelazio.it) e al Commissario straordinario(commissariouefaeuro2032@pec.governo.it). Tali integrazioni, unitamente a tutta la documentazione progettuale presentata in fase di istanza dal proponente e alla successiva documentazione inerente al procedimento, sono rese disponibili sul sito istituzionale dedicato del Comune di Roma Capitale al seguente indirizzo web: https://www.comune.roma.it/web/it/progetto-stadio.page – il sito dedicato sarà costantemente aggiornato con tutti gli atti afferenti al procedimento; – la pubblicazione assolve agli obblighi di pubblicità legale previsti dalla normativa vigente e resta pertanto in capo agli interessati l’onere della relativa consultazione. (****)Art. 4 Entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, le Amministrazioni e gli Enti competenti provvedono alla nomina del proprio Rappresentante Unico, così come disposto dal comma 3,dell’art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 , a norma del quale “Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell’assenso”. Detta nomina è comunicata al Commissario straordinario (commissariouefaeuro2032@pec.governo.it) e al Dipartimento di Programmazione Urbanistica di Roma Capitale (protocollo.programmazioneurbanistica@pec.comune.roma.it), del quale il Commissario straordinario si avvale per la conduzione dei lavori della conferenza di servizi, che, ad eccezione della seduta conclusiva, possono svolgersi anche in modalità asincrona senza necessità di apposita autorizzazione del Commissario. (*****) Art. 5 Decorso il termine di dieci giorni per l’eventuale richiesta o acquisizione delle integrazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 della presente ordinanza: • la Regione Lazio provvede all’immediata pubblicazione ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dell’avviso predisposto dal proponente, dando avvio alla consultazione sul sito dedicato messo a disposizione del Commissario straordinario da RomaCapitale; • Roma Capitale dà comunicazione dell’avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 24, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 dell’avviso mediante il proprio albo informatico e provvede alle comunicazioni ai soggetti interessati ai sensi dell’art. 11 del decreto del Presidentedella Repubblica dell’8 Giugno 2001, n. 327; • entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare eventuali osservazioni, anche fornendo nuovi elementi valutativi o conoscitivi; • nel medesimo termine di trenta giorni le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo verificano, per quanto di competenza, la completezza tecnico-contenutistica della documentazione e formulano eventuali richieste di integrazione o chiarimento con le modalità di cui all’art. 2. (******)Art. 6 Il proponente, entro il termine perentorio di trenta giorni dalle richieste di cui all’art. 5, trasmette la documentazione integrativa e formula le eventuali contro deduzioni alle osservazioni pervenute nei termini di cui al medesimo articolo, con le medesime modalità di cui all’art. 3. Le integrazioni e le contro deduzioni del proponente vengono pubblicate sul sito dedicato per i successivi dieci giorni. (*******) Art. 7 Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 6 e nel rispetto del termine massimo di sessanta giorni dalla data della prima riunione, è convocata la seduta conclusiva della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano il proponente e i rappresentanti delle Amministrazioni competenti individuati con le modalità di cui all’ art. 4. Ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 del medesimo art. 14-ter la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza. Le valutazioni rese nell’ambito della conferenza di servizi decisoria saranno espresse nell’osservanza delle disposizioni di cui i commi 8 e 11 dell’art. 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
September 29, 2026
carteinregola
La newsletter di Carteinregola del 28 settembre 2026
L’Autonomia differenziata va avanti ed è tornato il silenzio (noi abbiamo fatto un videoclip) – In piena estate sono state approvate dal Senato e dalla Camera gli schemi di intese preliminari con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto che riguardano “forme e condizioni particolari di autonomia” per le materie: “Protezione civile”, “Professioni”, “Previdenza complementare e integrativa”, “Tutela della salute”, “Coordinamento della finanza pubblica”. Alla conclusione dell’iter avviato potranno diventare materie di esclusiva potestà legislativa regionale delle 4 regioni del Nord LEGGI  La Riforma elettorale approvata al Senato con modifiche, ora torna alla Camera (il 28 settembre) La proposta di riforma elettorale del centrodestra, è passata all’esame del Senato il 15 settembre 2026 con alcune modifiche, per cui dovrà tornare al voto della Camera, previsto il 28 settembre. La sintesi delle modifiche e un report degli emendamenti a cura di Isabella Pierantoni LEGGI Riforma della legge elettorale 2026 – cronologia e materiali Torna il nucleare – di Guido Marinelli Dopo decenni di stop e due referendum abrogativi, il governo Meloni riporta in Italia la produzione di energia nucleare, con tutte le immutate criticità sulla gestione delle scorie, la sicurezza, la governance. Proponiamo un articolo di Guido Marinelli, in calce i documenti dell’iter parlamentare LEGGI La Riforma della legge sulla caccia, un ulteriore attacco ala protezione degli animali selvatici – un DossierdaGiustiziainsieme LEGGI Spin Time Lab, a presente memoria di Anna Maria Bianchi Missaglia La storia e  un video del presidio  LEGGI Sale cinematografiche, la Regione Lazio ci riprova (a facilitare la trasformazione in altro ) di Anna Maria Bianchi Missaglia E’ stata presentata dal centro destra  una nuova proposta di legge regionale che riguarda ancora una volta la trasformazione di teatri e sale cinematografiche non più in funzione LEGGI La delibera che istituisce l’Azienda speciale RomaSport per i centri sportivi comunali LEGGI SEGNALAZIONI Da  domenica 20 settembre “Linea C. Un viaggio urbano fra centro e periferia” e “Fuori Centro”, i due progetti sostenuti dall’assessorato alle Periferie di Roma Capitale per far conoscere quartieri, storie e attività locali attraverso nuovi itinerari urbani. Vai alle date e alle informazioni  28 settembre Commissione ore 14 Commissione  PNRR conODG PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 4.3 Caput Mundi, Next Generation EU per grandi eventi turistici, intervento 29: Ex Antiquarium Comunale – Consolidamento strutturale, risanamento e restauro conservativo (diretta sul sito istituzionale) 29 settembre alle 9 Commissione Urbanistica  con ODG Disamina ed eventuale espressione di parere sulla proposta di Deliberazione n. 118/2026 – prot. n.RC/2026/24165, recante: ‘approvazione delle modifiche agli elaborati gestionali G1. ‘Carta Per la Qualità’ e G2. ‘Guida per la Qualità degli Interventi’ ‘ aggiornamento 2025, pubblicati ai sensi dell’art. 2, comma 6, delle N.T.A. vigenti, integrati con i riscontri alle memorie/osservazioni pervenute a seguito della medesima pubblicazione e con le segnalazioni degli uffici capitolini.’ (Dec. G.C. n.73 del 6 agosto 2026). (diretta sul sito istituzionale) 30 settembre, dalle 15 alle 18 : Talent Garden, via Ostiense 92, Roma Oltre la sentenza: quando il contenzioso climatico funziona . Organizzata da The Good Lobby   Vai alla presentazione e al programma la partecipazione è gratuita e aperta a tutte e tutti previa registrazione  1° ottobre, dalle ore 16.30  alla Casa della Città Via della Moletta 85  Crescono i #PoliCivici di mutualismo solidale e crescono le reti territoriali che li attraversano. Incontro sul lavoro svolto dal programma  #RomaUnisce2026, per condividere le esperienze nate nei territori e confrontarsi sulle sfide che ci attendono. UNA BELLA STORIA LUNGA 40 ANNI In occasione del Tevere Day, lo storico Scalo de Pinedo diventa il Villaggio Ambientale di Teverevivo: dieci giorni dedicati ad ambiente, arte, educazione, scienza e partecipazione. appuntamenti organizzati da Marevivo  a Lungotevere Arnaldo da Brescia | scalo De Pinedo ai quali parteciperanno rappresentanti della Regione Lazio e di Roma Capitale 2 ottobre ore 19:00 | MARCIA PER IL MARE  3 ottobre ore 11:30 | IL DIO PRIGIONIERO Storia del Tevere attraverso le sue piene – Conferenza di Filippo Cosmelli storico dell’arte – Marevivo 6 ottobre ore 12:00 | Presentazione del MANIFESTO DEGLI ARTISTI PER IL MARE 10 ottobre | GIORNATA DEL TEVERE Una giornata di partecipazione e un Tevere celebrato anche attraverso i fiori. 11 ottobre ore 12:00 | UN SOGNO PER IL TEVERE il gemellaggio tra l’Orto Botanico di Roma e l’Oasi Naturalistica del Parco d’Affaccio di Lungotevere delle Navi.  Inoltre durante l’intero periodo nel Villaggio: mostre, incontri,  visite guidate, tavole rotonde, arte, scienza e attività ambientali, con RiscARTI e le numerose realtà che hanno scelto di condividere questa avventura. Dall’1 al 3 ottobre 2026 Torino ospiterà la Biennale della Prossimità, quest’anno dedicata al tema “Pratiche di democrazia profonda” Qui il programma 2- 4 ottobre  a Trastevere Leggere Niente Male Festa del Libro Verde tre giorni per leggere, incontrarsi, guardare un po’ più lontano vai al programma  Sabato 3 ottobre Nell’ambito della Festa dell’unità Flaminio – Villaggio Olimpico nei giardini Viale Pinturicchio Piazza Mancini adal 2 al. ototbre  “Organizziamo la speranza, tre giorni di dibattiti libri, musica e cibo in piazza “ alle 16  Parole dai quartieri, un’agenda per i quartieri Flaminia Villaggio Olimpico,  alle ore 18:00 Anna Maria Bianchi di Carteinregola interverrà al dibattito “Inostri quartieri in movimento  -interesse pubblico, sociale collettivo di fronte agli interventi urbanistici, con l’assessore Maurizio Veloccia, la Presidente del II Municipio  Francesca Del Bello,  Francesca Romana Castelli  di Sapienza Università di Roma,  Fabrizio Rufo Assessore alla cultura II Municipio, Gianmarco Palmieri Presidente Commissione Ambiente Roma Capitale  e Emma  Amiconi di Tutti per Romaa Moderano Valentino Anselmi e Maria Paola Costantini. > vai al progamma completo  Giovedì 8 ottobre ore 17.00 Sala Convegni del Centro Servizi per il Volontariato (CSV) del Lazio Via Liberiana 17 (Santa Maria Maggiore), Roma Presentazione del libro: Ecosocialismo o barbarie. La Lezione di Karl Polanyi e la sfida democratica al neoliberismo, Left Edizioni, Roma 2026Introduce Giulio Russo, presidente di Casa dei Diritti Sociali Odv Modera Enzo Morricone, direttore cel CSV Lazio Dialogano con l’autore Giovanni Russo Spena, costituzionalista e già parlamentare, e Franco Russo, saggista e già parlamentare Ecosistema Ostiense. Spazio di reti e relazioni, il nuovo volume curato da Anna Laura Palazzo e Romina D’Ascanio e pubblicato da Roma TrE-Press.Un lavoro sulle trasformazioni dell’area Ostiense-Marconi, dal passato industriale alla città della conoscenza, con il Tevere al centro della riflessione.Il volume è disponibile gratuitamente qui  SEGNALAZIONE È uscito il nuovo Supplemento PDF di Abitare a Roma – Settembre 2026 .Debutta anche L’Apostrofo Rosa , la nuova rubrica dedicata a storie, percorsi e voci di donne. E torna Roma-nigma, con cruciverba, quiz e giochi dedicati alla Capitale. il nuovo numero si può leggere  direttamente dal browser CARTEinREGOLA – ODV www.carteinregola.it laboratoriocarteinregola@gmail.com info@carteinregola.itCell. 3356930035carteinregola@casellapec.com Cara amica, caro amico, alla luce del nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), entrato in vigore a partire dal 25 maggio 2018, abbiamo aggiornato la nostra Informativa Privacy e le Condizioni Generali che regolano i servizi erogati da carteinregola.it – Clicca qui per consultare la versione aggiornata dell’Informativa Privacy 
September 28, 2026
carteinregola
Spin Time Lab, a presente memoria
Mentre continua la battaglia per Spin Time Lab, proponiamo un video del presidio di agosto scorso che racconta più di molte parole, e una ricostruzione della vicenda. Spin Time Lab si trova a Roma, in Via Santa Croce di Gerusalemme nel Quartiere Esquilino, in pieno centro, a due passi dalla Stazione Termini. L’edificio di 6 piani era di proprietà pubblica, dell’INPDAP (Istituto nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica), poi nel 2006 – Governo Berlusconi, Ministro Tremonti – era stato inserito in un piano di cartolarizzazione e venduto, confluendo poi nei fondi immobiliari. L’INPDAP aveva continuato a utilizzarlo pagando un canone di affitto fino al 2010/2012 (1), poi il palazzo era rimasto nell’abbandono. Nell’ottobre 2013 il palazzo è stato occupato dai movimenti per il diritto all’abitare, accogliendo centinaia di persone: al luglio 2026 circa 300 abitanti di 27 nazionalità differenti, tra i quali 130 famiglie con bambini piccoli. Ma Spin Time Lab è diventato anche uno spazio aperto al quartiere e alla città, con un’osteria popolare, una sala concerti, un teatro, uno sportello medico, una biblioteca e aule per il doposcuola, la redazione della rivista Scomodo. Uno dei laboratori sociali, culturali e abitativi più noti d’Italia (2). Nel 2019 l’edificio aveva subìto il distacco della corrente elettrica, lasciando al buio gli abitanti: allora era intervenuto il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere di Papa Francesco, che si era calato nel tombino per riattaccare i sigilli del contatore(3), portando il caso all’attenzione nazionale, con uno strascico di polemiche da parte del centrodestra. Negli ultimi anni il Comune di Roma aveva avviato un percorso per inserire l’immobile nei piani di acquisto: l’edificio era stato inserito tra gli edifici interessati dai progetti di recupero e autorecupero a fini abitativi del patrimonio esistente, quale modello di sperimentazione delle nuove politiche abitative, previsto dal “Piano strategico per il diritto all’abitare 2023-2026” (4), a cui aveva fatto seguito un ordine del Giorno approvato dall’Assemblea Capitolina nel dicembre 2024 (5). Ma il progetto non aveva trovato la disponibilità della proprietà e l’ipotesi di uno sgombero era diventata molto concreta, soprattutto dopo che, nel febbraio 2026, il Tribunale civile di Roma aveva condannato il Ministero dell’Interno a risarcire alla proprietà oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero. Nella notte del 29 luglio 2026, un principio d’incendio in un locale tecnico ha causato l’evacuazione dello stabile, poi dichiarato inagibile, a cui è seguito il sequestro giudiziario. Quattrocento persone, tra cui bambini e anziani, si sono trovate per la strada, nel caldo torrido di agosto. Si è subito attivata la solidarietà dei volontari e l’impegno del Comune, che nel giro di qualche settimana ha trovato una sistemazione temporanea per le persone coinvolte, anche se in zone distanti dal quartiere, con la conseguente dispersione della comunità che si era creata. Contemporaneamente il Campidoglio ha riavviato le trattative con Investire SGR proprietaria dell’immobile (6) proponendo un accordo ponte in vista dell’acquisto dello stabile (7), proposta respinta dalla società, che il Sindaco Gualtieri durante l’assemblea pubblica del 7 agosto di fronte al palazzo ex Spin Time, ha definito “senza cuore” (8). Forse per puntellare la propria immagine, la SGR ha poi offerto un contributo di 500mila euro a favore di Roma Capitale per “i nuclei familiari che, a seguito dell’incendio sviluppatosi nello stabile il 29 luglio scorso e della conseguente evacuazione, si sono trovati improvvisamente privi di una sistemazione abitativa …” (9). Certamente la ostinata chiusura alla vendita dell’immobile al Comune per finalità sociali stride con protagonismo della SGR nelle promozionali iniziative per la “rigenerazione urbana” come il concorso internazionale di idee “Call for Ideas – A Vision for Rome”, promosso dalla Fondazione Roma REgeneration di cui Investire sgr è uno dei promotori (10). Assemblea Spin time 24 agosto 2026 (foto AMBM) Intanto la vertenza Spine Time è diventata di portata nazionale: il 19 settembre si è tenuta una manifestazione a cui hanno aderito 200 sigle, movimenti sociali, sindacati, associazionismo cattolico, terzo settore, studenti e migranti e partecipato migliaia di persone(11) Carteinregola ha inviato da tempo la propria solidarietà a  Spin Time, perchè  è  importante  che Spin Time  torni a vivere, che non si disperdano la comunità e  l’esperienza. Ma  Spin Time  deve essere sostenuta  soprattutto come  simbolo, non  di una battaglia,  ma di una  visione della città che troppo spesso resta solo nei programmi elettorali, o confinata  in casi specifici,  secondo la convenienza politica  o comunicativa del momento.  Spin Time è la città delle persone, il contrario della città della rendita (12). A presente memoria è una testimonianza del presidio permanente delle persone che si sono trovate nella strada e della rete di solidarietà che le ha sostenute. La Roma in cui crediamo. Anna Maria Bianchi Missaglia > vai al sito Spintimelabs > > Vai alla pagina Facebook SpinTime Labs Per osservazioni e precisazioni scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com 28 settembre 2026 slide da presentazione LA CASA E L’ABITARE AL CENTRO DELLE POLITICHE DI ROMA. -2023 NOTE (1) non abbiamo trovato la data esatta. Dopo l’acquisto nel 2004 l’acquirente aveva poi affittato l’immobile allo stesso Stato che l’aveva ceduto (secondo Kulturjam in pochi anni la cifra dell’affitto aveva ampiamente superato l’entrata dell’acquisto) (2) Per approfondire i servizi e le attività di Spin Time Labs si veda tra i tanti l’articolo su apasseggioblog del 10 agosto 2026 di Maria Teresa Natale Spin Time Labs: dentro un palazzo, una città (3) vedi Perchè il gesto del Cardinale elettricista è rivoluzionario 13 maggio 2019 (4) 88a Proposta (Dec. G.C. n. 42 del 17 maggio 2023) Approvazione del Documento di indirizzo denominato ‘Piano strategico per il diritto all’abitare 2023-2026’. scarica la Delibera pag. 22 (…) Nella realizzazione delle operazioni di recupero, sarà fondamentale l’interlocuzione con la proprietà e con altri soggetti eventualmente coinvolti. Sarà inoltre considerata la possibilità di effettuare gli interventi accedendo a fondi nazionali ed europei, come avvenuto per il PINQuA di Porto Fluviale. La realizzazione di tali operazioni di rigenerazione urbana dovrà consentire il passaggio da una situazione di illegalità a una di legalità e sviluppo. In considerazione dell’approccio integrato tra politiche abitative e politiche socio-culturali del presente documento d’indirizzo, nel corso del 2023 è intenzione dell’Amministrazione avviare lo studio di fattibilità dei progetti di recupero degli immobili in via Santa Croce in Gerusalemme, 55-59 (“Spin Time”) e via Prenestina, 913 (“MAAM – Museo dell’Altro e dell’Altrove di Metropoliz”) come modello di sperimentazione delle nuove politiche abitative e buona pratica per lo sviluppo di interventi di recupero (…) Spin time era inserito insieme a Metropoliz-MAAM, fra gli immobili da acquisire e ristrutturare secondo il modello dell’occupazione di Porto Fluviale (acquistato poi ristrutturato con i fondi del bando europeo Pinqua). (5) vedi Ordine del giorno n. 205 del 3 dicembre 2024 (collegato alla proposta di deliberazione n. 102/2023) firmato dai consiglieri Luparelli e Cicculli (SCE) e Bonessio (Europa Verde Ecologista) scarica l’ODG (6) Investire SGR è nata nel 2002 all’interno del Gruppo Banca Finnat della famiglia Nattino, storica dinastia della finanza e del banchierato romano. Gestisce miliardi di euro in asset immobiliari e rappresenta oltre 180 investitori istituzionali italiani e internazionali (tra cui banche, assicurazioni e fondi pensione) vedi anche si Roma Today Dossier 29 luglio 2026 Tutti gli affari d’oro di Investire Sgr a Roma (7) vedi comunicati sul sito istituzionale di Roma Capitale Riunione tra Amministrazione e rappresentanti Spin Time 5 agosto 2026 nel qquale si annuncia che il Comune ha “formalizzato …una proposta alla proprietà, confermando la disponibilità di Roma Capitale ad acquisire l’immobile sulla base della valutazione dell’Agenzia del Demanio o dell’Agenzia delle Entrate. La proposta prevede, contestualmente, la stipula di un accordo ponte per assicurare l’immediata disponibilità dell’immobile a Roma Capitale e consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro delle famiglie e delle persone più fragili“. (8) da fanpage 7 agosto 2026 (Gualtieri) “La comunità ha il diritto di avere una casa: non è una concessione dall’alto. Un diritto è un diritto. E la nostra proposta di acquisto era seria, ora c’è chi vuole demolirla. Non accettarla è stata una scelta. Nessuno vieta a un fondo di gestione del risparmio di avere un cuore. Non è un obbligo, è una scelta non voler guardare la dimensione sociale” (9) vedi ansa 12 agosto 2026 Spin Time, la proprietà stanzia 500 mila euro per gli alloggi Investire Sgr: ‘Priorità a situazioni di fragilità e continuità scolastica’ (10) Roma Regeneration è una fondazione sorta due anni fa , da  DeA Capital, Investire Sgr e Fabrica Immobiliare Sgr (Gruppo Caltagirone), cioè tre dei soggetti più influenti e presenti in Italia a livello di investimenti nel settore immobiliare, insieme a Ferrovie, Acea, Gabetti, Banca del Fucino e altri soggetti attivi nella gestione del risparmio e nell’alta finanza,  con la “ mission di supportare Roma nella crescita e nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con focus sullo sviluppo di un modello urbano che porti la città verso una visione organica di crescita strategica della Capitale”. vedi anche Quale visione per Roma? Un Appello al Comune di Roma e alla Regione Lazio in merito al concorso di idee di ROMA REgeneration 1 settembre 2025 dal sito di ROMA REgeneration ETS è la fondazione no-profit che ha la mission di supportare Roma nella crescita e nella sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con focus sullo sviluppo di un modello urbano che porti la città verso una visione organica di crescita strategica della Capitale. Vedi i soci vedi anche Roma Today Dossier Tutti gli affari d’oro di Investire Sgr a Roma di Valerio Valeri .(11) vedi tra gli altri rainews24 19 9 26 Corteo a Roma per Spin Time: “50mila in piazza, restituire il palazzo al pubblico” Manifestanti sotto la sede del ministero dei Trasporti. Striscioni, slogan e bandiere della Palestina a sostegno della realtà autogestita: “La società tutta chiede un’altra città, un altro modo di vivere gli spazi urbani” (12) vedi La città delle persone o la città della rendita? – il Convegno dei 10 anni di Carteinregola con le nostre richieste alla politica con le registrazioni video e i materiali
September 28, 2026
carteinregola
La Riforma della legge sulla caccia, un ulteriore attacco ala protezione degli animali selvatici
> La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e > tecnica. > Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela > l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle > future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di > tutela degli animali – Art. 9 della Costituzione Italiana Il 23 giugno 2026 il Senato ha approvato il DDL “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” [1] e attualmente è all’esame della Commissione Agricoltura della Camera. Rilanciamo un dossier pubblicato dalla testata Giustiziainsieme, dedicata al confronto tra magistrati, avvocati, studiosi del diritto e società civile, che analizza ciascun articolo del DDL inserendolo nel quadro delle numerose modifiche normative approvate dall’attuale maggioranza che introducono “agevolazioni e liberalizzazioni univocamente a favore del mondo venatorio, quindi a discapito della protezione della fauna selvatica“ Ne citiamo alcune: l’elevazione della figura del cacciatore a tutore “della biodiversità e dell’ecosistema” e la mortificazione del ruolo dell’ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale, organo scientifico direttamente dipendente dal Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica) i cui pareri sono equiparati a quelli del Comitato tecnico‑faunistico‑venatorio nazionale, consesso nel quale sono rappresentate anche le associazioni dei cacciatori. Tra le modifiche emergono l’estensione del periodo di caccia, l’aumento delle specie cacciabili, l’aumento del territorio destinato alla caccia, una liberalizzazione della caccia con richiami vivi, l’uso dei visori notturni, l’introduzione del termine “gestione” accanto a “protezione” della fauna selvatica, la rimozione del lupo dall’elenco delle specie particolarmente protette e molte altre. A dicembre 2025 la Commissione Europea ha già preallertato il Ministero per l’ambiente e la sicurezza energetica italiano dei rischi potenziali di infrazione delle direttive Europee Habitat e Uccelli, derivanti da tali modifiche. Ma il Disegno di legge deve essere respinto in blocco, perchè riguarda un patrimonio naturale tutelato dalla nostra Costituzione, messo a rischio a vantaggio esclusivo delle lobbies del mondo venatorio. (AMBM) (immagine da Greenreport (articolo 30 giugno 2026 La riforma sulla caccia apre ai visori notturni, vietata dalla Convenzione di Berna) vedi Atto Camera: 2984 (S. 1552). – Senatori MALAN ed altri: “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”(approvata dal Senato) (2984) Vai alla sezione con l’ite e i documenti SCARICA IL TESTO DEL DDL SCARICA IL DOSSIER del Servizio Sudi del Parlamento da Giustiziainsieme 10 settembre 2026 LA RIFORMA DELLA LEGGE SULLA CACCIA Un ulteriore attacco alla protezione degli animali selvatici di Davide Pistone Il testo di Riforma della Legge 11 febbraio 1992 n.157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio è stato approvato dal Senato a giugno 2026 ed è ora assegnato in sede referente alla Commissione XIII Agricoltura della Camera SOMMARIO 1. Introduzione–2. L. 157/1992: storia e modifiche pregresse–3. Analisi critica della proposta di legge c. 2984 (già ddl 1552 al senato)–3.1. Nuove attribuzioni–3.2.  Declassamento del lupo–3.3. Richiami vivi–3.4. Foreste demaniali e “caccia in spiaggia”–3.5. Abolizione della forma di caccia–3.6. Strumenti per la caccia notturna–3.7. Nomadismo venatorio–3.8. Caccia a fini di lucro–3.9. Aumento specie cacciabili, estensione stagione venatoria, incrinatura del silenzio venatorio–3.10. Caccia su terreno innevato, divieto di disturbo alla caccia–3.11. Ingresso cacciatori stranieri in Italia–3.12. Modifica sanzioni penali: aumenti e nuova agevolazione–3.13. Impiego munizionamento con piombo–4. Lettera di avvertimento della Commissione Europea 1. INTRODUZIONE La proposta di legge n. 2984 rappresenta il quinto intervento di modifica della legge quadro nazionale sulla caccia 157/1992 attuato durante l’attuale legislatura e, nel solco delle precedenti modifiche, introduce una ulteriore serie di agevolazioni e liberalizzazioni univocamente a favore del mondo venatorio, quindi a discapito della protezione della fauna selvatica. Le previste modifiche, ancora potenziali in quanto la proposta di legge è attualmente all’esame della XIII commissione Agricoltura della Camera dopo l’approvazione da parte del Senato, introdurrebbero novità sia di natura culturale che tecnica 2. L. 157/1992: STORIA E MODIFICHE PREGRESSE La legge 157/1992 introdusse fondamentali innovazioni per la protezione della fauna, la quale assunse il rango di patrimonio indisponibile dello Stato, evolvendo dal precedente status di res nullius. Da allora, tutta la fauna è protetta per legge (tranne topi, talpe, arvicole, ora anche le nutrie) e la caccia è una concessione, non un diritto, che lo Stato rilascia a determinati cittadini, da attuarsi secondo precise regole, solo per alcune specie di animali e in determinati periodi di tempo. Si affermò il primato della protezione della fauna selvatica, la caccia alla quale era ed è una eccezione. Dal 1992 al 2022 la 157/1992 è rimasta praticamente immutata; nel corso dell’attuale legislatura è già stata sottoposta a quattro interventi di modifica da parte del Parlamento. La prima modifica fu disposta dall’art.1, c. 448, l.197/2022 con l’introduzione dell’articolo 19‑ter, rubricato Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Tramite il successivo Decreto 13 giugno 2023 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, fu avviato un piano quinquennale di gestione e contenimento delle specie cosiddette nocive di portata eccezionale, per libertà di azione, per luoghi, tempi e mezzi di attuazione. La seconda modifica fu introdotta dal decreto legge n. 63/2024 (Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale), convertito in l. 101/2024, con la previsione della facoltà di uso dei dispositivi di puntamento per la visione notturna per la caccia di selezione al cinghiale. Adottando il malcostume di modificare leggi speciali a mezzo di leggi complesse di interesse generale, il legislatore introdusse surrettiziamente la terza modifica della l. 157/1992 mediante la legge di bilancio delle Stato 30 dicembre 2024 n. 20. Fu riformulato l’art. 18 c. 4, prevedendo che «Il termine di impugnazione dei calendari venatori è di trenta giorni decorrenti dalla data della loro pubblicazione», dimezzando quindi il periodo a disposizione delle associazioni ambientaliste per presentare ricorsi al TAR contro i calendari venatori regionali. Lo scopo è palesemente ostruzionistico, stante la difficoltà di raccogliere la documentazione necessaria e presentare il ricorso in breve tempo. Inoltre, fu aggiunta la previsione che «Qualora la domanda cautelare sia accolta, fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito, l’attività venatoria è consentita […] e riacquistano efficacia i limiti di prelievo e gli orari giornalieri fissati da ciascuna regione con l’ultimo calendario venatorio legittimamente applicato», al fine di consentire comunque l’avvio della stagione venatoria nei tempi previsti pur in caso di accoglimento di sospensiva. La quarta modifica fu disposta dall’art. 15 c. 1 l. 131/2025 Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane ed intervenne (appena pochi giorni prima dell’apertura della stagione venatoria) riformulando l’art. 21 c.3 della l. 157/1992 e annullando gli effetti della sentenza del TAR della Lombardia n. 1516 del 2 maggio 2025, che imponeva alla Regione l’attuazione del divieto di caccia ad una distanza inferiore ai 1000 metri dai 475 valichi montani interessati dalle rotte migratorie degli uccelli, come previsto dal previgente art. 21 c. 3. Con una astrusa riformulazione del concetto di valico montano e la previsione di instaurazione di ZPS – zone di protezione speciale – il divieto di caccia fu ridotto ad applicarsi a soli 23 valichi. 3. ANALISI CRITICA DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 2984 (GIÀ DDL 1552 AL SENATO) Tra le modifiche di carattere culturale emergono l’elevazione della figura del cacciatore a tutore “della biodiversità e dell’ecosistema” e la mortificazione del ruolo dell’ISPRA (Istituto superiore per la ricerca ambientale, organo scientifico direttamente dipendente dal Ministero dell’ambiente e della Sicurezza Energetica) i cui pareri sono equiparati a quelli del Comitato tecnico‑faunistico‑venatorio nazionale, consesso nel quale sono rappresentate anche le associazioni dei cacciatori. Tra le modifiche materiali emergono l’estensione del periodo di caccia, l’aumento delle specie cacciabili, l’aumento del territorio destinato alla caccia, una liberalizzazione della caccia con richiami vivi, l’uso dei visori notturni. Analizziamo nel dettaglio le proposte di modifica più rilevanti, commentandole al presente benché sarebbero effettive solo in caso di approvazione della proposta di legge. 3.1. NUOVE ATTRIBUZIONI L’art. 1 della proposta di legge modifica la rubrica della l. 157/1992 introducendovi il termine “gestione” (diventa “Norme per la gestione e per la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché e per il prelievo venatorio”). L’aggiunta del termine gestione esprime la volontà dello Stato di anteporre l’intervento di regolazione delle popolazioni di animali selvatici alla protezione delle stesse, da attuarsi mediante l’attività venatoria e di controllo della fauna selvatica. Specifichiamo che, nel gergo venatorio, termini apparentemente neutri quali gestione, controllo, prelievo, contenimento indicano sempre interventi di uccisione di animali (in via esclusiva o di fatto). L’art. 2 della proposta di legge modifica l’art. 1 l. 157/1992 aggiungendo il rispetto delle tradizioni quale condizione vincolante per Stato e Regioni nell’opera di conservazione delle specie di uccelli, compito attribuitogli dalla stessa legge. La ratio di questa modifica si spiega, ad esempio, con la volontà di tutelare la cattura di uccelli a fini di utilizzo come richiami vivi, che costituisce una tradizione radicata in alcune regioni italiane, la quale palesemente contrasta con la tutela degli uccelli selvatici, benché prevista dalla l. 157/1992. Il medesimo articolo attribuisce all’attività venatoria, ex novo, la funzione concorrente di “tutela della biodiversità e dell’ecosistema”. Questa attribuzione di merito rappresenta la consacrazione del cacciatore ad attore necessario per la regolazione degli equilibri naturali, e realizza l’obiettivo perseguito lungamente dal mondo venatorio della elevazione sociale e culturale della caccia (in plastico contrasto con il suo concreto svolgimento, finalizzato all’uccisione di animali selvatici). Si evidenzia inoltre che la l’approccio del cacciatore è radicalmente differente, se non addirittura opposto, a quello del regolatore biologico. Confrontando il prelievo di ungulati (cervi, caprioli, cinghiali) attuato dal cacciatore con quello attuato dal suo concorrente naturale per eccellenza, il lupo, si rileva che quest’ultimo caccia le prede che può catturare col minore dispendio di energie, quindi animali giovanissimi ed inesperti oppure anziani, malati, deboli e lenti. Il cacciatore predilige invece l’abbattimento di animali sani e adulti, che forniscano carne in quantità ed un bel palco (le corna), predilezione svelata anche dal lessico venatorio nel quale il palco è comunemente denominato trofeo. Per l’abbattimento di un cervo coronato (così è detto il capo con il palco più ampio e ramificato), l’esborso economico addizionale che il cacciatore deve versare può arrivare a quattrocento euro. Sotto questa luce, pare arduo attribuire al cacciatore la funzione di tutore della biodiversità. 3.2. DECLASSAMENTO DEL LUPO L’art. 3 proposta di legge modifica l’art. 2 della l. 157/1992 rimuovendo il lupo dall’elenco delle specie particolarmente protette, con suo declassamento a specie protetta a livello ordinario come le generalità della fauna selvatica. Tale declassamento non è un atto dovuto in seguito al declassamento avvenuto a livello europeo, che lo ha reso potenzialmente oggetto di piani di controllo (dunque non di caccia). Il nuovo status europeo era, infatti, già stato recepito a settembre 2025 con la citata l.131/2025, senza alcun conflitto con la l. 157/92, di cui quindi nessuna modifica si rendeva necessaria. Lo scopo del declassamento palesa semplicemente la volontà di ridurre la sanzione penale prevista per l’abbattimento del lupo, più severa nel caso di abbattimento di specie particolarmente protetta: di fatto un favore al bracconaggio. 3.3. RICHIAMI VIVI Con gli artt. 4 e 5, la proposta di legge introduce alcune tra le modifiche di maggiore gravità, benché interessino solo le Regioni in cui la caccia con richiami vivi è consentita dalle rispettive leggi regionali (Lombardia e Veneto in primis), ossia una liberalizzazione della caccia con richiami vivi e delle attività ad essa connesse. Le modifiche previste vanno nella direzione di consentire la riapertura degli impianti di cattura di uccelli selvatici da richiamo (i roccoli), aumentano da quaranta a settanta il numero di uccelli da richiamo provenienti da cattura detenibili dal singolo cacciatore, consentono la detenzione di un numero illimitato di uccelli da richiamo provenienti da allevamento. Si favorisce una delle forme di caccia più crudeli a causa delle sofferenze imposte agli uccelli da richiamo stessi. Essi sono infatti detenuti in una gabbia di dimensioni pari ad un foglio A4 circa e il loro ciclo biologico è artificiosamente alterato mediante la pratica della “chiusa”, consistente nel mantenerli in oscurità per lungo periodo affinché credano, in autunno quando sono esposti nuovamente alla luce, di essere nella stagione primaverile e quindi cantino per richiamare i co‑specifici, che i cacciatori abbattono. 3.4. FORESTE DEMANIALI E “CACCIA IN SPIAGGIA” L’ art. 6 della proposta di legge modifica l’art. 10 della l. 157/1992, che regola i piani faunistico venatori, ossia lo strumento utilizzato dalle regioni anche per la suddivisione del territorio in zone di protezione e zone destinate all’attività venatoria. La novità di maggior rilievo è l’inclusione nel territorio destinato alla caccia de «le aree e i territori del demanio forestale dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici in genere». In tali aree la caccia è attualmente interdetta, pertanto la modifica di legge aumenta il territorio venabile a scapito delle zone di protezione della fauna selvatica. Per comprendere poi uno dei temi che hanno suscitato maggior clamore nell’opinione pubblica, ossia la facoltà di caccia “in spiaggia”, vale la pena di ripercorrere le differenti formulazioni di questo articolo, giungendo ad una conclusione inattesa. Nella formulazione originaria il ddl specificava che nel territorio soggetto a programmazione venatoria «è escluso […] e non è soggetto alla programmazione il demanio marittimo». Tale previsione di modifica fu presumibilmente introdotta senza consapevolezza degli effetti generati, in quanto avrebbe sottratto al territorio venabile il demanio marittimo, sul quale non vige attualmente alcun divieto di caccia e, certamente, non lo si intendeva introdurre. Le commissioni riunite 8a e 9a del Senato hanno infatti successivamente licenziato il testo del ddl stralciando il maldestro riferimento al demanio marittimo, generando così l’erronea convinzione che si volesse introdurre ex novo la facoltà di cacciare “in spiaggia”, facoltà che, appunto, attualmente non è specificamente vietata. La chiave di lettura è nella definizione di demanio marittimo, il quale include sia le spiagge attrezzate per il turismo, sulle quali vige il divieto di caccia in forza di criteri generali (ad esempio la loro inclusione nei centri abitati oppure l’impossibilità di cacciare su di esse rispettando le prescritte distanze minime da case e strade), sia le aree costiere comprendenti anche ad esempio le barene e le valli lagunari zone nelle quali la caccia è tuttora consentita e praticata. 3.5. ABOLIZIONE DELLA FORMA DI CACCIA Con l’art. 7 della proposta di legge n. 2984 il legislatore interviene eliminando la scelta dell’opzione di caccia praticabile. Attualmente l’art.12 c.5 l. 157/1992 impone al cacciatore la scelta tra la caccia da appostamento fisso (inteso capanno, di norma praticata coi richiami vivi) oppure la caccia vagante (cioè alla ricerca degli animali). Il risultato è una maggiore mobilità dei cacciatori e quindi un aumento della pressione venatoria sulla fauna selvatica. Questa scelta interessa le regioni nelle quali la caccia da appostamento è praticata. La scelta di una forma di caccia costituisce di fatto una limitazione che si intende eliminare, nel solco di una riforma che intende rispondere favorevolmente alle istanze dei cacciatori. 3.6. STRUMENTI PER LA CACCIA NOTTURNA Con l’art. 8 la proposta di legge interviene su uno dei temi più delicati in tema di caccia, ossia i mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria. Si modifica l’ art. 13 della l. 157/1992 al fine di consentire l’impiego «Nella caccia di selezione agli ungulati, ad eccezione delle specie indicate dall’allegato V alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 [ndr: camoscio], […] l’uso di strumenti ottici e optoelettronici». Con tale definizione si indicano i dispositivi di puntamento dotati di visori notturni. Va rilevato che il decreto‑legge 15 maggio 2024 n. 63, citato, già introduceva tale facoltà limitatamente alla caccia al cinghiale; la presente modifica estende l’impiego anche alle le specie cervo, capriolo, daino, muflone. Poiché la caccia agli ungulati è consentita da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto, in condizioni di luce ancora idonee alla visione, non è chiara la ratio di tale concessione. È evidente però il rischio che tali visori siano utilizzati per la caccia notturna in violazione di legge, ma con la sostanziale differenza che il cacciatore vìola solo una norma amministrativa e non l’attuale norma penale di impiego di mezzi di caccia non consentiti: quasi una indulgenza verso il bracconaggio. 3.7. NOMADISMO VENATORIO L’art. 9 della proposta di legge modifica l’art.14 l.157/1992 aumentando la dimensione degli ambiti territoriali di caccia da sub‑provinciali ad anche provinciali, permettendo quindi al cacciatore, che per cacciare deve iscriversi ad un ambito della propria regione, una maggiore mobilità territoriale. Questa modifica intacca uno degli aspetti maggiormente innovativi introdotti dalla l.157/1992, ossia il principio per cui il nomadismo venatorio debba essere contenuto per evitare l’eccesso di prelievo venatorio. Si era perseguito tale obiettivo creando un conflitto di interesse in capo al cacciatore stesso, inducendolo a conservare una adeguata presenza di animali selvatici sul territorio sul quale è limitato a cacciare, per poter continuare a cacciare negli anni successivi. L’incentivo a cacciare con lungimiranza è così indebolito. 3.8. CACCIA A FINI DI LUCRO La modifica dell’art.16 della l. 157/1992 attuata dall’art. 10 della proposta di legge completa definitivamente la trasformazione delle Aziende Faunistico Venatorie in enti a scopo di lucro. La gravità della modifica consiste nella natura stessa delle A.F.V.: sono istituite in zone di pregio e si caccia fauna selvatica, a differenza della Aziende Agri‑Turistico‑Venatorie nelle quali si caccia fauna allevata ed immessa “pronta caccia”, cioè acquistata dal cacciatore e liberata poche ore prima di essere cercata ed abbattuta. La fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato, diventa così merce a disposizione di interessi economici privati con gravi rischi per la sua conservazione. 3.9. AUMENTO SPECIE CACCIABILI, ESTENSIONE STAGIONE VENATORIA, INCRINATURA DEL SILENZIO VENATORIO La modifica all’art. 18 della l. 157/1992 attuata dall’art. 11 della pld comporta una serie di novità di particolarmente elevato disvalore. Nello specifico consistono in: aumento delle specie cacciabili (oca selvatica e piccione di città), estensione della stagione di caccia oltre la prima decade di febbraio, mortificazione del valore dei pareri espressi dall’istituto nazionale per la fauna selvatica – INFS – (affiancati, con pari dignità, ai pareri espressi dal comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, entità nella quale sono rappresentati anche i cacciatori), indebolimento del silenzio venatorio (ossia il divieto assoluto di caccia il martedì ed il venerdì). Il tema silenzio venatorio è particolarmente capzioso. La modifica comporta la facoltà di effettuare il recupero di fauna abbattuta o ferita anche nei giorni di silenzio, previa comunicazione alle autorità. Nel caso di fauna ferita la ricerca può essere effettuata con i mezzi di caccia al seguito, previa autorizzazione, per procedere all’abbattimento. È palese il rischio di abuso di tale facoltà, potendosi facilmente dissimulare una azione di caccia, posta in essere nei giorni di silenzio venatorio, con una azione di recupero di fauna dichiarata ferita nei giorni precedenti. 3.10. CACCIA SU TERRENO INNEVATO, DIVIETO DI DISTURBO ALLA CACCIA Con l’art.15 la proposta di legge introduce una modifica e un nuovo divieto all’art. 21 l. 157/1992. La modifica consiste nell’estensione della facoltà di caccia su terreni innevati anche “per la braccata al cinghiale”, facoltà attualmente consentita per la caccia di selezione agli ungulati e nella zona Alpi. La novità concreta è che potrà essere attuata anche in pianura in ambito di caccia programmata (termine indicante la caccia comunemente intesa, non di selezione). La caccia su neve comporta un eccezionale danno per la fauna selvatica, sia per la facilità di individuazione degli animali stessi, costretti a lasciare tracce evidenti sul terreno che li rende facilmente rintracciabili, sia per l’ulteriore stress creato a tutta la fauna anche non obiettivo di caccia, già in forte sofferenza per la scarsità di cibo disponibile. Il nuovo divieto riguarda invece i cittadini comuni, che potranno essere sanzionati in via amministrativa qualora attuino azioni per «impedire, ostacolare o rallentare le attività di controllo […] e l’attività venatoria». È palese la volontà del legislatore di limitare il diritto di manifestazione e protesta contro le azioni di caccia, permettendo inoltre ampi margini di discrezionalità ove l’integrazione della violazione possa realizzarsi anche a seguito del semplice rallentamento dell’attività del cacciatore, e potendo rientrare in tale circostanza anche un semplice diverbio. 3.11. INGRESSO CACCIATORI STRANIERI IN ITALIA L’art.16 della proposta di legge introduce l’equipollenza alle licenze italiane delle licenze di caccia rilasciate dagli Stati dell’Unione europea o del suo spazio economico, permettendo quindi l’esercizio venatorio in Italia ai cacciatori esteri senza particolari adempimenti. Il legislatore intende forse sopperire alla diminuzione del numero di cacciatori italiani in atto da decenni, ma probabilmente è finalizzata a fornire nuovi potenziali clienti alle aziende venatorie, ricordando che, in parallelo, la proposta di legge estende la facoltà delle Faunistico‑venatorie di costituirsi a scopo di lucro. 3.12. MODIFICA SANZIONI PENALI: AUMENTI E NUOVA AGEVOLAZIONE L’art.18 della proposta di legge modifica l’art. 30 l. 157/1992, che novella le sanzioni penali per i reati venatori i quali, per inciso, sono tutti contravvenzionali. Le modifiche riguardano l’aumento delle ammende rispetto agli importi risalenti al 1992, attualizzandone l’importo e talvolta superandolo, ma anche la sostituzione della lettera “e” con la lettera “o” all’art. 18 c. 1e, che prescrive la sanzione per chi esercita la caccia nei parchi e nelle zone di protezione. La nuova formulazione diventa «l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da euro 900 a euro 3.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali […]», consentendo quindi la possibilità di oblazione per uno dei reati più gravi e frequenti in materia venatoria (ex art. 162 bis c.p.). Si intuisce la volontà di consentire l’estinzione del reato dietro pagamento di una somma di denaro, anche al fine di salvaguardare il mantenimento del porto di fucile ad uso caccia nonostante la commissione di un reato venatorio. 3.13. IMPIEGO MUNIZIONAMENTO CON PIOMBO Terminiamo la disamina commentando gli artt. 19 e 20 della proposta di legge, notevoli soprattutto per la sfrontata caparbietà nel cercare di eludere, in pratica, il divieto di impiego di munizioni contenente piombo nelle zone umide, prescritto dal regolamento europeo 18 dicembre 2006 n.1907/2006, noto con il termine REACH. Mediante abrogazione dei c. 1‑ter e c. 1‑quinques dell’art. 31 l. 157/1992, relativo alle sanzioni per le violazioni amministrative in materia di caccia, si abroga la classificazione di zona umida, già artatamente elaborata in modo tale da renderla scarsamente applicabile, e si modifica l’art. 13 c. 1-ter del decreto‑legge 16 settembre 2024, n. 131 prescrivendo che «La cartografia e le relative tabelle [delle zone umide, ndr] sono elaborate conformemente ai princìpi e agli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 […] hanno valore indicativo e non esaustivo e sono soggette ad aggiornamenti periodici ». È lecito domandarsi come l’accertamento di una violazione di legge possa essere effettuato sulla base di cartografia avente valore indicativo e non esaustivo. È di tutta evidenza che tale formulazione rappresenti l’ennesimo espediente per eludere il divieto di munizionamento al piombo nelle zone umide. La ragione sottostante è il maggior costo del munizionamento in leghe metalliche alternative, che il mondo venatorio non vuole sostenere, nonostante l’elevata tossicità del piombo risulti letale per gli uccelli acquatici, i quali ingeriscono involontariamente i pallini dispersi dai cacciatori nei fondali delle zone umide durante la ricerca di piccoli invertebrati di cui si nutrono. 4. LETTERA DI AVVERTIMENTO DELLA COMMISSIONE EUROPEA A dicembre 2025 la Commissione Europea, tramite la propria Direzione generale ambiente, preallertava il Ministero per l’ambiente e la sicurezza energetica italiano dei rischi potenziali di infrazione delle direttive Europee Habitat e Uccelli, derivanti dalle modifiche previste dal ddl n. 1552 in merito all’ estensione della stagione venatoria nelle aziende agri‑turistico‑venatorie, all’eliminazione del termine del 10 febbraio per la chiusura della stagione venatoria, all’uso dei visori notturni per la caccia agli ungulati, alla cattura di uccelli selvatici da impiegare come richiamo vivi. Solo l’osservazione relativa all’uso dei visori notturni è stata parzialmente recepita escludendo il camoscio dalle specie cacciabili con questi dispositivi. Permane comunque il rischio di violazione perché l’uso dei visori è vietato, in generale, anche dalla Convenzione di Berna, recepita dall’Unione Europea. Quindi, se la riforma della legge 157/1992 fosse definitivamente approvata senza correzioni, l’Italia sarebbe esposta a nuove procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea. §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ vedi anche In Senato il DDL che consegna ai cacciatori il destino della fauna selvatica, in contrasto con la Costituzione 19 giugno 2026 Per osservazioni e precisazioni sulla pubblicazione dell’articolo di Giustiziainsieme scrivere a laboratoriocarteinregola@gmail.com NOTE [1] con 80 voti favorevoli, 56contrari, 2 astenuti (votanti 138, presenti 139).
September 28, 2026
carteinregola