Decreto flussi, legittimo il subentro del nuovo datore se il primo non si presenta

Progetto Melting Pot Europa - Friday, October 23, 2026

Il TAR Veneto (Sez. III) ha accolto il ricorso di un cittadino marocchino, contro la comunicazione con cui la Prefettura di Rovigo aveva negato il subentro di un nuovo datore di lavoro al posto di quello che aveva richiesto il nulla osta. Il ricorrente era entrato regolarmente in Italia con un visto per lavoro stagionale, ma il datore originario non aveva mai risposto ai suoi contatti; si era quindi subito attivato per trovare un nuovo impiego.

Il Collegio riconosce anzitutto l’interesse al ricorso, perché la comunicazione dello Sportello Unico “comporta un arresto procedimentale che preclude al ricorrente la possibilità di ottenere il titolo di soggiorno per lavoro subordinato“. Nel merito, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato, afferma che lo straniero entrato regolarmente che, per cause a lui non imputabili, non abbia potuto instaurare il rapporto con il datore richiedente, ma si sia comunque adoperato per trovare un lavoro, “non possa rimanere privo di tutela“. Lo conferma lo stesso art. 22, comma 6-bis, del d.lgs. 286/1998, che consente di lavorare già nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il provvedimento è stato quindi annullato: la Prefettura dovrà rivalutare la posizione del ricorrente tenendo conto della documentazione prodotta.

T.A.R. per il Veneto, sentenza n. 1777 dell’8 settembre 2026

Si ringrazia l’Avv. Maria Grazia Martelli del Foro di Treviso per la segnalazione e il commento.