Assegno sociale e redditi esteri: la Corte d’Appello di Roma smonta la prassi illegittima dell’INPS

Progetto Melting Pot Europa - Thursday, October 22, 2026

La Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro si pronuncia in tema di assegno sociale e prova dei requisiti reddituali da parte di un cittadino extracomunitario.

L’INPS aveva negato la prestazione ad un cittadino straniero in quanto riteneva non integrato il requisito reddituale per mancata allegazione della certificazione attestante la percezione di redditi esteri rilasciata dall’ente previdenziale e fiscale del Paese di cittadinanza tradotto e autenticato.

In primo grado, il Tribunale di Roma – sezione Lavoro rigettava il ricorso, valutando corretto l’operato dell’INPS e in particolare sostenendo la necessità di produrre la documentazione predetta.

La Corte d’Appello di Roma ribalta invece la decisione del primo Giudice, esprimendo un principio di diritto di segno radicalmente opposto e del tutto condivisibile.

Secondo la Corte di Appello, infatti, in tema di assegno sociale,“gli stranieri regolarmente soggiornanti (come l’appellante) hanno l’obbligo di residenza anagrafica in Italia e secondo l’art. 3 del TUIR, sono soggetti a imposizione in Italia tutti i redditi prodotti dai soggetti che vi risiedono, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di produzione del reddito (salve le diverse misure apprestate dall’ordinamento per evitare la doppia imposizione). In un sistema così costruito la qualifica di cittadino o invece di straniero comunitario o extracomunitario è del tutto indifferente, sempre che si dia il requisito della residenza.”

Viene dunque meno l’onere probatorio della specifica certificazione sui redditi prodotti nel Paese d’origine a carico dei cittadini stranieri.

Se così non fosse, verrebbe meno il divieto di discriminazione che deve trovare effettiva applicazione anche in merito ai requisiti di accesso alle diverse prestazioni sociali richiesti a cittadini e stranieri.

Si ringrazia per la collaborazione nella redazione degli atti l’Avv. Maddalena Moratti.

Corte di Appello di Roma, sentenza n. 3775 del 24 settembre 2026

Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.