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Assegno sociale e redditi esteri: la Corte d’Appello di Roma smonta la prassi illegittima dell’INPS
La Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro si pronuncia in tema di assegno sociale e prova dei requisiti reddituali da parte di un cittadino extracomunitario. L’INPS aveva negato la prestazione ad un cittadino straniero in quanto riteneva non integrato il requisito reddituale per mancata allegazione della certificazione attestante la percezione di redditi esteri rilasciata dall’ente previdenziale e fiscale del Paese di cittadinanza tradotto e autenticato. In primo grado, il Tribunale di Roma – sezione Lavoro rigettava il ricorso, valutando corretto l’operato dell’INPS e in particolare sostenendo la necessità di produrre la documentazione predetta. La Corte d’Appello di Roma ribalta invece la decisione del primo Giudice, esprimendo un principio di diritto di segno radicalmente opposto e del tutto condivisibile. Secondo la Corte di Appello, infatti, in tema di assegno sociale,“gli stranieri regolarmente soggiornanti (come l’appellante) hanno l’obbligo di residenza anagrafica in Italia e secondo l’art. 3 del TUIR, sono soggetti a imposizione in Italia tutti i redditi prodotti dai soggetti che vi risiedono, indipendentemente dalla nazionalità e dal luogo di produzione del reddito (salve le diverse misure apprestate dall’ordinamento per evitare la doppia imposizione). In un sistema così costruito la qualifica di cittadino o invece di straniero comunitario o extracomunitario è del tutto indifferente, sempre che si dia il requisito della residenza.” Viene dunque meno l’onere probatorio della specifica certificazione sui redditi prodotti nel Paese d’origine a carico dei cittadini stranieri. Se così non fosse, verrebbe meno il divieto di discriminazione che deve trovare effettiva applicazione anche in merito ai requisiti di accesso alle diverse prestazioni sociali richiesti a cittadini e stranieri. Si ringrazia per la collaborazione nella redazione degli atti l’Avv. Maddalena Moratti. Corte di Appello di Roma, sentenza n. 3775 del 24 settembre 2026 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.
Liberato dal CPR per aver manifestato la volontà di richiedere asilo, poi nuovamente trattenuto: il GdP non convalida per incompetenza
Il Giudice di Pace di Roma in materia di trattenimento all’interno del CPR (ri)afferma il principio per cui la richiesta di protezione internazionale fatta dentro il CPR o davanti al Giudice di Pace va immediatamente annotata e formalizzata, ed anche se la Questura non provvede la sola manifestazione di volontà determina la competenza della Corte di Appello a decidere sul trattenimento. La vicenda: un cittadino Gambiano veniva trasferito e trattenuto nel CPR di Trapani a seguito di decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma. In sede di convalida davanti al Giudice di Pace manifestava la volontà di chiedere la protezione internazionale e, nuovamente trasferito al CPR di Ponte Galeria – Roma veniva richiesta la convalida davanti la Corte di Appello di Roma, la quale non convalidava il trattenimento. Dopo circa due settimane dal rilascio, veniva nuovamente fermato e di nuovo portato nel CPR di Ponte Galeria. La richiesta di convalida veniva trasmessa al Giudice di Pace di Roma, poiché, asseriva la Questura di Roma, il soggetto non si era recato presso l’ufficio immigrazione per formalizzare la domanda di protezione internazionale nonostante gli fosse stato dato un appuntamento. All’udienza di convalida il Giudice di Pace di Roma, su richiesta della difesa, ha rilevato la propria incompetenza. Se la precedente convalida si era svolta davanti la Corte di Appello era perché la volontà del ricorrente di proporre domanda di protezione internazionale si era già manifestata. Era onere della Questura annotare la richiesta e procedere alla formalizzazione nei termini precisati come da Cass. Civ. n. 20070/23 (termine perentorio di sei giorni lavorativi) anziché dargli un appuntamento al quale il ricorrente asseriva peraltro di essere andato e di non essere stato fatto entrare. L’acquisizione della qualità di richiedente protezione internazionale non può essere subordinata né alla registrazione né all’inoltro formale della domanda, essendo sufficiente la manifestazione di volontà di chiedere protezione internazionale davanti a una delle autorità preposte a ricevere tali domande. Pertanto il trattenimento non veniva convalidato. Giudice di Pace di Roma, decisione del 2 aprile 2026 Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.