Assegno sociale e redditi esteri: la Corte d’Appello di Roma smonta la prassi illegittima dell’INPS
La Corte di Appello di Roma – Sezione Lavoro si pronuncia in tema di assegno
sociale e prova dei requisiti reddituali da parte di un cittadino
extracomunitario.
L’INPS aveva negato la prestazione ad un cittadino straniero in quanto riteneva
non integrato il requisito reddituale per mancata allegazione della
certificazione attestante la percezione di redditi esteri rilasciata dall’ente
previdenziale e fiscale del Paese di cittadinanza tradotto e autenticato.
In primo grado, il Tribunale di Roma – sezione Lavoro rigettava il ricorso,
valutando corretto l’operato dell’INPS e in particolare sostenendo la necessità
di produrre la documentazione predetta.
La Corte d’Appello di Roma ribalta invece la decisione del primo Giudice,
esprimendo un principio di diritto di segno radicalmente opposto e del tutto
condivisibile.
Secondo la Corte di Appello, infatti, in tema di assegno sociale,“gli stranieri
regolarmente soggiornanti (come l’appellante) hanno l’obbligo di residenza
anagrafica in Italia e secondo l’art. 3 del TUIR, sono soggetti a imposizione in
Italia tutti i redditi prodotti dai soggetti che vi risiedono, indipendentemente
dalla nazionalità e dal luogo di produzione del reddito (salve le diverse misure
apprestate dall’ordinamento per evitare la doppia imposizione). In un sistema
così costruito la qualifica di cittadino o invece di straniero comunitario o
extracomunitario è del tutto indifferente, sempre che si dia il requisito della
residenza.”
Viene dunque meno l’onere probatorio della specifica certificazione sui redditi
prodotti nel Paese d’origine a carico dei cittadini stranieri.
Se così non fosse, verrebbe meno il divieto di discriminazione che deve trovare
effettiva applicazione anche in merito ai requisiti di accesso alle diverse
prestazioni sociali richiesti a cittadini e stranieri.
Si ringrazia per la collaborazione nella redazione degli atti l’Avv. Maddalena
Moratti.
Corte di Appello di Roma, sentenza n. 3775 del 24 settembre 2026
Si ringrazia l’Avv. Marco Galdieri per la segnalazione e il commento.