La CGUE condanna l’Italia sulle prestazioni sociali: non si possono escludere i titolari di protezione internazionale sulla base degli anni di residenza
Nuovo e importante intervento della Corte di Giustizia dell’Unione europea
(CGUE) sulla questione del Reddito di Cittadinanza, in relazione al requisito di
dieci anni di residenza pregressa nel territorio nazionale – previsto
originariamente dalla norma del 2019 – che aveva escluso dall’accesso un elevato
numero di cittadini e cittadine straniere.
A darne notizia è l‘Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, che con il
suo servizio antidiscriminazione ha seguito fin dall’inizio tutta la vicenda,
sostenendo che i requisiti del Reddito di Cittadinanza – e successivamente
quelli previsti per altre prestazioni sociali – fossero discriminatori.
Sul tema era già intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 31/2025), che aveva
dichiarato – con riferimento ai cittadini dell’Unione europea –
l’incostituzionalità del requisito decennale in quanto “sproporzionato”, pur
riconoscendo come non incostituzionale il requisito di cinque anni.
Giurisprudenza italiana/Guida legislativa
REDDITO DI CITTADINANZA: INCOSTITUZIONALE IL REQUISITO DEI 10 ANNI
ASGI: «Una discriminazione che ha gravato ingiustamente sulle condizioni di vita
di migliaia di persone»
ASGI - Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
22 Marzo 2025
La Corte europea era stata investita della questione con riferimento al caso di
un titolare di protezione internazionale e al requisito decennale, ma la
decisione non fa alcun riferimento alla “entità” del requisito e – afferma ASGI
– «supera pertanto la predetta decisione della Corte Costituzionale: secondo la
CGUE la natura mista del RDC (che ha sia una funzione di assistenza per persone
in condizione di povertà, sia una funzione di sostegno nell’accesso al lavoro)
non esclude affatto – come aveva invece ritenuto la nostra Corte Costituzionale
– la natura di prestazione essenziale, essendo comunque rivolta a persone che si
trovano in una grave condizione di bisogno; per altro verso, la CGUE afferma
anche che la pretesa di un preventivo “radicamento territoriale” per i titolari
di protezione contrasta con la finalità della direttiva 2011/95 che garantisce a
costoro parità di trattamento sia nelle prestazioni di assistenza sociale sia
nel sostegno nell’accesso al lavoro».
Il passaggio è particolarmente significativo e riguarda la natura stessa della
protezione internazionale. La Corte ricorda che i diritti riconosciuti dalla
direttiva europea sono la conseguenza del riconoscimento dello status di
protezione, e non del rilascio di un titolo di soggiorno: gli Stati membri non
hanno quindi il diritto di aggiungere restrizioni legate alla durata della
presenza sul territorio.
Anzi, i giudici sottolineano che lo status di protezione internazionale non è
nemmeno permanente per definizione: pretendere che queste persone dimostrino un
radicamento stabile prima di poter accedere alle misure di sostegno è contrario
agli obiettivi della direttiva europea, tra cui quello di assicurare un livello
minimo di prestazioni disponibile per tutti i beneficiari in tutti gli Stati
membri.
ASGI confida che l’INPS, preso atto della sentenza, sospenda tutte le procedure
di recupero di pagamenti già effettuati ai titolari di protezione internazionale
privi dei requisiti di residenza e invita il Governo e il Parlamento a rivedere,
nella legislazione attuale, il requisito di residenza quinquennale per l’accesso
all’Assegno di Inclusione (ADI).
Corte di Giustizia UE, sentenza del 7 maggio 2026 (ECLI:EU:C:2026:376)