Procedura di frontiera applicata senza verificare le condizioni sanitarie: il Tribunale autorizza il richiedente a entrare e a rimanere nel territorio

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, October 14, 2026

Il Tribunale di Napoli ha autorizzato un cittadino bengalese a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi fino alla conclusione del giudizio. È tra le prime pronunce successive al d.l. 100/2026, e per questo è particolarmente rilevante.

Il provvedimento impugnato è la decisione del 21 settembre 2026 con cui la Commissione Territoriale di Caserta ha respinto la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza. La Commissione si è basata sull’art. 28-ter d.lgs. 25/2008 e successive modifiche e sull’art. 39 del Regolamento (UE) 2024/1348, applicando la procedura di frontiera prevista dall’art. 43, par. 1, lett. c) dello stesso Regolamento. Al momento della decisione la fattispecie rientrava infatti nell’ipotesi dell’art. 42, par. 3, lett. j) del Regolamento.

Al procedimento si applicava il d.lgs. 25/2008 come modificato dal d.l. 100/2026. La nuova disciplina vale per tutti i procedimenti amministrativi e giudiziari relativi a domande di protezione internazionale presentate dopo il 12 giugno 2026. Il ricorso è stato proposto entro cinque giorni dalla notifica del diniego. Così prevede l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008, come modificato dal d.l. 100/2026 in attuazione dell’art. 67, par. 7, lett. a) del Regolamento (UE) 2024/1348.

Le motivazioni del Tribunale

Il Tribunale parte dall’art. 53 del Regolamento (UE) 2024/1348. La norma impone di non applicare la procedura di frontiera, o di interromperla in qualsiasi fase, in alcuni casi: quando non si può garantire il sostegno necessario a chi ha esigenze di accoglienza particolari o ha bisogno di garanzie procedurali particolari, oppure quando ci sono rilevanti motivi medici, compresi quelli di salute mentale. In questi casi il richiedente va autorizzato a entrare nel territorio e la domanda va esaminata con la procedura ordinaria.

Nel caso concreto, il modulo di screening compilato dalla Questura di Trapani escludeva vulnerabilità e patologie rilevanti. Allo stesso tempo, però, prescriveva un “monitoraggio clinico periodico, visita, accertamento specialistico” e indicava tra le esigenze di accoglienza l’accesso all’assistenza sanitaria, senza spiegarne le ragioni. Nonostante questo, l’11 settembre 2026 il Presidente della Commissione ha disposto la procedura di frontiera, perché la domanda era stata presentata dopo uno sbarco seguito a un’operazione di ricerca e soccorso (art. 43, par. 1, lett. c). Nella stessa determina ha escluso le eccezioni previste dall’art. 53. Le condizioni mediche non sono state approfondite in audizione, e dagli atti non risulta se e come l’assistenza sanitaria sia stata garantita.

Il Tribunale dà peso anche al silenzio dell’amministrazione. Il ricorso contestava espressamente il mancato rispetto della procedura, ma la parte resistente non ha depositato la documentazione che l’art. 35-ter d.lgs. 25/2008 le impone di rendere disponibile. Mancano quindi anche gli elementi per verificare il rispetto della soglia percentuale dell’art. 42, par. 3, lett. j), su cui si fondava la procedura accelerata.

Per il giudice, dunque, non è possibile stabilire tre cose: se le condizioni sanitarie configurassero una vulnerabilità, se il richiedente avesse bisogno di garanzie procedurali particolari e se queste potessero essere assicurate in frontiera. Ne conclude che la procedura di frontiera e quella accelerata sono state applicate senza i presupposti di legge.

Il decreto richiama poi Cass. SS.UU. n. 11399/2024: la deroga alla sospensione automatica opera solo se la procedura accelerata è stata svolta correttamente. Il Tribunale ritiene questo principio valido anche nel nuovo quadro normativo. Il giudice deve quindi verificare preliminarmente i presupposti della procedura speciale. Se mancano, torna ad applicarsi la procedura ordinaria e con essa l’art. 35-bis, comma 3, d.lgs. 25/2008: la proposizione del ricorso sospende l’efficacia del diniego, e il ricorrente ha diritto di rimanere ai sensi dell’art. 68 del Regolamento.

A sostegno della sospensione il Tribunale richiama anche:

  • il diritto a un ricorso effettivo (art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE);
  • l’esame completo ed ex nunc previsto dall’art. 67, par. 3 del Regolamento;
  • la situazione socio-politica del Bangladesh e la condizione personale del ricorrente.

Il decreto autorizza quindi il ricorrente a entrare nel territorio dello Stato e a rimanervi in attesa dell’esito del ricorso.

La pronuncia è oggi di grande importanza per tutti i nuovi ricorsi proposti dopo l’attuazione del Patto UE. Lo è in particolare per le procedure accelerate di frontiera che si concludono, come in questo caso, con una decisione di manifesta infondatezza.

Tribunale di Napoli, decreto del 10 ottobre 2026

Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.