Grecia: uno stop giudiziario alla repressione della società civile

Progetto Melting Pot Europa - Friday, September 25, 2026

Il 17 settembre 2026, il Consiglio di Stato greco ha dichiarato incostituzionali alcuni dei pilastri del Registro delle ONG impegnate nella protezione internazionale, nella migrazione e nell’integrazione sociale: un dispositivo di criminalizzazione della società civile, volto a rendere il lavoro delle organizzazioni un vero e proprio inferno criminale, per usare le parole del Ministro della Migrazione e dell’Asilo greco, Thanos Plevris 1.

Iniziata nel 2020, la battaglia giudiziaria promossa da Refugee Support Aegean (RSA), HIAS Greece, Equal Rights Beyond Borders e altre organizzazioni della società civile ha portato finalmente a riconoscere come contrarie alla libertà di associazione alcune delle disposizioni che regolano il Registro, recependo i moniti già espressi dall’Ombudsman greco, dal Parlamento europeo e dal Consiglio d’Europa.

Nello specifico, la massima giurisdizione amministrativa ha sancito l’incostituzionalità di:

  • il potere discrezionale del Ministro della Migrazione e dell’Asilo di respingere le richieste di registrazione delle ONG;
  • l’obbligo per le ONG di rendere noti i dettagli relativi ai propri finanziatori;
  • il divieto di re-iscrizione al Registro per i due anni successivi alla cancellazione.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea alcune questioni pregiudiziali sulla compatibilità con la normativa UE sulla protezione dei dati (GDPR) e sulla libertà di associazione di quelle norme che subordinano l’iscrizione delle ONG all’assenza di procedimenti penali a carico dei loro dirigenti o a condanne per diffamazione. Un passaggio fondamentale, se si considera che in Grecia l’assistenza, anche di base, a persone prive di titolo di soggiorno può configurare il reato di “facilitazione del soggiorno irregolare”. Una linea punitiva rafforzata dalla criminalizzazione dell’ingresso e soggiorno irregolare introdotta nel settembre 2025 e ulteriormente inasprita nel febbraio 2026: da allora, la mera appartenenza ad un’organizzazione iscritta al Registro costituisce una circostanza aggravante specifica, capace di trasformare reati minori in delitti punibili con sanzioni pecuniarie e reclusione fino a dieci anni – pene persino più severe di quelle previste dal codice penale greco per il reato di stupro.

Con questa pronuncia, il quadro dei diritti fondamentali sembra ostruire un meccanismo, introdotto nel 2020 con la legge n. 4686/2020, che ha sottoposto la società civile a forme di controllo sempre più pervasive, formalmente giustificate in nome della trasparenza e del miglioramento dei servizi per le persone in movimento. In realtà, si tratta di un dispositivo che non solo mina l’indipendenza operativa degli attori umanitari, ma che ha come fine ultimo quello di allontanare la persona straniera dal tessuto sociale. Più l’individuo è isolato, infatti, più diventa gestibile e controllabile: è questo l’obiettivo primario di un sistema d’asilo che costruisce e narra la migrazione come una minaccia per la sicurezza pubblica.

Non è un caso che l’iscrizione al Registro sia una condizione vincolante per operare all’interno delle strutture gestite dal Ministero – dai centri di accoglienza ai centri di detenzione, fino ai campi chiusi ad accesso controllato (CCAC) multifunzione. Infrastrutture spazialmente e socialmente segregate, concepite per imporre una drastica distanza fattuale e giuridica ai richiedenti asilo. La ratio sottesa a questo sistema è chiara: impedire che la società civile comprometta – fornendo assistenza legale, medica e psicologica, oltre ai servizi di interpretariato e mediazione culturale – un modello d’asilo fondato sulla precarizzazione esistenziale delle persone, sulla loro reclusione e su un regime di negazione dei diritti che ne annulla l’autodeterminazione. Inoltre, questo dispositivo burocratico è supportato e legittimato da una doppia strategia: la criminalizzazione giudiziaria delle ONG e la loro delegittimazione nella narrazione pubblica. Ne sono un chiaro esempio l’uso persecutorio dei procedimenti penali come nel caso ERCI – una vera e propria molestia giudiziaria che ha paralizzato le operazioni di ricerca e soccorso (SAR) nel mar Egeo – e le campagne d’odio orchestrate contro chi opera sul campo, come gli attacchi televisivi diretti dal Ministro della Migrazione e dell’Asilo contro alcuni operatori dell’ONG Human Rights Legal Project (HRLP) a Samos.

L’obiettivo esplicito di aumentare sistematicamente paura, autocensura e silenzio 2 si allinea ‘perfettamente’ con prassi governative caratterizzate da violenza di frontiera, pushbacks, morti, sparizioni, criminalizzazione e trattamento inumano dei richiedenti asilo 3. Si punta a neutralizzare le ONG proprio per impedire loro di avviare azioni legali che, negli anni, hanno portato, tra l’altro, all’annullamento della Decisione Ministeriale Congiunta che designava la Turchia come “Paese terzo sicuro”, alla condanna della Grecia dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per i respingimenti sistematici dei richiedenti asilo nello storico caso A.R.E. contro Grecia; e l’avvio dei procedimenti penali a carico di 17 membri della Guardia Costiera Ellenica chiamati a rispondere delle proprie responsabilità nel naufragio di Pylos del 2023, costato la vita a oltre 650 persone.

È in questo contesto di repressione che la pronuncia del Consiglio di Stato rappresenta un passaggio strategico fondamentale. Sancire l’incostituzionalità di alcuni dei meccanismi del Registro significa incrinare il quadro normativo con cui si è cercato di comprimere lo spazio civico e, indirettamente, marginalizzare la popolazione in movimento, isolandola.

  1. Per ulteriori informazioni: Human Rights NGOs condemn Greece’s New Migration Bill ↩︎
  2. Per ulteriori informazioni si veda: Grecia: salvarsi da un naufragio più sempre più spesso un crimine ↩︎
  3. Per ulteriori informazioni si veda: EU’s involvement and the migration Pact on the ground: Greece ↩︎