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Grecia: un bonus di 250 euro per ogni rimpatrio volontario
Con Decreto Ministeriale Congiunto, la Repubblica Ellenica ha riformato il sistema di orientamento legale gratuito per i richiedenti asilo 1. Tra le novità introdotte figura anche un compenso di 250 euro riconosciuto al rappresentante legale per ciascun rimpatrio volontario assistito portato a termine. Una misura che presenta profili di analogia con il modello italiano introdotto dall’art. 30-bis del d.l. 23/2026, poi modificato dal d.l. 55/2026 (convertito dalla l. 103/2026) 2. Formalmente, il provvedimento 3 intende dare attuazione all’obbligo di garantire il diritto all’orientamento legale, nonché all’assistenza e alla rappresentanza legale, previsto dagli artt. 15 e 19 del Regolamento (UE) 2024/1348 sulla procedura comune di protezione internazionale e dal considerando 39 e dall’art. 21 del Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione. Nella pratica, tuttavia, la riforma greca evidenzia ancora una volta la natura selettiva dell’attuazione delle disposizioni del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: mentre si consolida un’ipertrofia normativa funzionale alla restrizione dell’accesso alla protezione internazionale e al rafforzamento degli strumenti di rimpatrio, gli obblighi positivi di garanzia dei diritti fondamentali rimangono privi di un’effettiva implementazione. Il provvedimento ridefinisce infatti la funzione stessa dell’orientamento legale, incidendo sul suo carattere di servizio indipendente, verificabile e trasparente. Da servizio di emancipazione giuridica, volto a ridurre la vulnerabilità della persona migrante e a garantire un presidio contro l’espulsione, l’orientamento legale viene rifunzionalizzato come segmento operativo del dispositivo della deportazione. Non si limita ad accompagnare la rimozione, ma contribuisce a costruire le condizioni materiali e simboliche entro cui il rimpatrio finisce per apparire come unica opzione razionale. Integrando il diritto all’assistenza legale nel paradigma politico sintetizzato dallo stesso Ministro Plevris nella formula ‘carcere o rimpatrio’ 4, l’intervento finisce così per incidere sulle condizioni di accesso effettivo al diritto d’asilo, restringendo lo spazio del diritto all’informazione giuridica. Un diritto che precede il diritto d’asilo stesso: un pre-diritto, poiché solo attraverso la conoscenza dei propri diritti e degli strumenti di tutela disponibili una garanzia formale può tradursi in una protezione effettiva. I principali profili di criticità introdotti dal Decreto riguardano l’individuazione degli avvocati incaricati dell’orientamento legale, la garanzia dell’accuratezza e dell’indipendenza delle informazioni fornite, il meccanismo di incentivo economico previsto e le modalità concrete di attuazione dell’obbligo informativo attraverso sessioni collettive. * L’orientamento potrà essere prestato esclusivamente dagli avvocati iscritti al Registro degli Avvocati per l’Orientamento Legale, con il rischio di indebolire il ruolo degli avvocati delle organizzazioni della società civile che garantiscono supporto legale indipendente alle persone migranti. * Le sessioni di orientamento sono organizzate prevalentemente in forma collettiva, con gruppi di quindici persone, estendibili fino a cinquanta partecipanti. Una modalità che appare difficilmente compatibile con la natura individuale della procedura di asilo. * La partecipazione del personale ministeriale alle sessioni informative solleva interrogativi rispetto alla reale autonomia dell’informazione fornita e alla garanzia della necessaria riservatezza del rapporto tra persona assistita e professionista legale. * Ai professionisti incaricati sono riconosciuti 160 euro per ciascuna sessione di orientamento legale e 250 euro aggiuntivi qualora, entro due mesi dalla consulenza, il cittadino di Paese terzo presenti una domanda di rimpatrio volontario e la relativa procedura venga completata. Tale previsione introduce un meccanismo premiale collegato all’esito della procedura, anziché alla qualità dell’orientamento prestato o alla tutela dell’interesse della persona assistita. * Gli avvocati iscritti al Registro che prestano orientamento legale gratuito non possono successivamente assumere la rappresentanza dello stesso richiedente asilo nelle fasi successive della procedura di protezione internazionale. Tale previsione rischia di creare una sovrapposizione tra la funzione di tutela legale e quella di orientamento amministrativo alla procedura di rimpatrio, compromettendo la continuità della difesa e la piena indipendenza dell’assistenza fornita. Infine, assume particolare rilievo il contenuto dell’informazione fornita ai richiedenti. Per le persone provenienti da Paesi i cui cittadini presentano un tasso di riconoscimento della protezione internazionale inferiore al 20%, il decreto prevede che vengano informate anche sulle conseguenze dell’ingresso e del soggiorno ‘illegale’ in Grecia e sulle modalità di accesso ai programmi di rimpatrio volontario. In termini di deportability, la minaccia del rimpatrio non opera più soltanto come possibilità esterna che incombe sulla persona migrante, ma viene progressivamente incorporata negli stessi dispositivi chiamati a informarla e assisterla. La riforma ha incontrato l’opposizione dell’Ordine degli Avvocati greco, che ha chiesto il ritiro del bonus rimpatrio e della presenza del personale ministeriale nelle sessioni informative. Secondo la posizione espressa dall’avvocatura, l’orientamento legale deve rimanere libero da incentivi economici legati all’esito della procedura e da interferenze dell’autorità pubblica, poiché solo un supporto indipendente può garantire un’informazione effettivamente orientata alla tutela dei diritti, costituendo così uno spazio di tutela capace di interrompere la condizione permanente di deportability. 1. European Lawyers Lesvos, 2026. New System of Legal Guidance under the EU Pact ↩︎ 2. Per ulteriori informazioni, si veda: Avvocati e rimpatri: un incentivo contro diritti e deontologia ↩︎ 3. Si veda: Grecia: incentivi economici agli avvocati per aumentare le deportazioni – Melting Pot (17 luglio 2026) ↩︎ 4. Per ulteriori informazioni, si veda: A legally questionable migration framework: Greece’s experiment to combat “illegal arrivals” ↩︎
Necropolitica dei campi: corpi, diritto e morte nei C.C.A.C. del Mar Egeo
«Dopo essere rimasto bloccato per sette anni e dopo molti rifiuti, capisco profondamente questo dolore. Ci sono stati momenti in cui la vita sembrava senza senso. Vedi amici andarsene. Persone che sono arrivate, hanno ottenuto i loro documenti e sono andate avanti, mentre tu rimani in un vicolo cieco. L’attesa, l’incertezza, il silenzio sul tuo futuro ti distruggono lentamente dentro. Molte persone non muoiono solo durante il viaggio. Molte muoiono psicologicamente dopo il loro arrivo, dimenticate in sistemi che le tengono in attesa per anni. Quante altre vite devono andare perdute prima che qualcosa cambi? Le persone non chiedono lusso. Chiedono dignità, sicurezza e libertà di movimento. Riposa in pace, José non ti dimenticheremo 1» Così scrive R. amico di José Kiesse. José Kiesse, 44 anni, congolese, è morto suicida a Lesbo il 22 febbraio 2026. Chiamarlo suicidio, senza fare riferimento al dispositivo che lo ha prodotto, è però una forma di complicità linguistica. A decidere che ‘doveva’ morire è stata la necropolitica dei Close Control Access Centres (C.C.A.C.) greci impregnata di razzismo neocoloniale: gestione differenziale delle vite, produzione gerarchica di chi può vivere e chi deve morire, spazi di confinamento che sono ‘mondi di morte’ 2, dove la gestione politica dell’attesa prolungata diventa strumento di annientamento. PH: fytilia.lesvos Dopo sei anni dietro il filo spinato, arriva il rigetto definitivo della domanda d’asilo, una sentenza esistenziale dopo un processo di logoramento sistematico, di consumo della vita. Restrizione geografica, campi chiusi e iper-sorvegliati, svuotamento e riutilizzo del diritto come strumento di deterrenza. La Dichiarazione UE-Turchia del 2016 3 ha aperto la strada alla normalizzazione della deportazione. La Legge 5226 di settembre 2025 4, che, tra l’altro, criminalizza l’ingresso irregolare completa il quadro: non più soggetti di diritto, ma corpi colpevoli per esercitare il loro diritto di movimento. José era arrivato a Lesbo, nel Mar Egeo: non solo un’isola, ma un avamposto militarizzato, una zona di sorveglianza della mobilità umana. La frontiera qui non è linea ma spazio diffuso, infrastruttura che cattura, immobilizza, rende invisibili. Da subito, José è stato intrappolato in questa zona grigia dove lo stato di diritto si sospende, generando soggettività precarie. Sopravvissuto all’inferno di Moria, la ‘tomba dei diritti umani’ 5, dove la negazione della dignità è struttura, dopo l’incendio del 2020, José è stato trasferito a Kara Tepe e poi a Mavrovouni, dove l’architettura della detenzione gli ha tolto la vita. Architettura che cresce sull’isola di Lesbo e che, dal campo di Pagani del 2009 fino ai dispositivi detentivi successivi, si sta oggi compiendo nella realizzazione C.C.A.C. di Vastria. PH: CPT Aegean Migrant Solidarity (Vastria) Il report di Community Peacemakers Teams How to Build a Detention Centre: The Case of Vastria in Lesvos 6, lo descrive con chiarezza: Vastria segna il passaggio da centri di detenzione caotici a un’infrastruttura detentiva pensata fin dall’inizio come tale. Isolata. Chiusa. Iper-sorvegliata. Una combinazione di monitoraggio biometrico, restrizione geografica e accesso limitato a ONG, avvocati e personale medico. Situato a circa 30 km, nel cuore di una foresta vergine di pini ad alto rischio di incendio, il sito non è neutro: è una scelta politica. Isolare per rendere invisibile la precarizzazione esistenziale delle persone, la loro trasformazione in corpi ‘scartabili’, in un regime di frontiera paradossalmente ossessionato dalla produzione di dati e dal risk profiling. 240.100 metri quadrati, che classificheranno le persone in (1) popolazione generale, (2) categorie speciali e (3) centro di detenzione pre-rimpatrio, inglobando – dentro quello che formalmente è un centro di identificazione – una struttura analoga ai CPR italiani. Approfondimenti/CPR, Hotspot, CPA GRECIA. IL CLOSED CONTROLLED ACCESS CENTRE (CCAC) DI VASTRIA Un modello della politica migratoria europea Maria Giuliana Lo Piccolo 2 Settembre 2025 A seconda della classificazione si è più o meno disposable 7, più o meno deportable 8. Si consolida così la svolta carceraria nelle politiche di gestione della mobilità: la deportazione verso un Paese terzo può essere preparata, organizzata ed eseguita senza mai uscire dal campo. Il carattere allarmante di questa svolta emerge chiaramente osservando le statistiche sulla detenzione e i rimpatri in Grecia. Secondo la Policy Note: Deportation and Immigration Detention Statistics in Greece, 2025 9, pubblicata a marzo 2026 da Refugee Support Aegean, nel 2025 su 26.527 decisioni della polizia ellenica, 11.877 sono state decisioni di rimpatrio ai sensi della Legge 5226/2025, trasponendo la Direttiva Rimpatri, mentre 14.650 rimpatri sono stati effettuati ai sensi della Legge greca 3386/2005 10, in circostanze che sollevano dubbi di conformità al diritto UE. Le principali nazionalità coinvolte erano Afghanistan, Egitto, Siria, Albania e Sudan. Le stesse per cui, paradossalmente, il tasso di riconoscimento dello status di rifugiato è più alto in Grecia. In totale, 5.738 cittadini di Paesi terzi sono stati rimpatriati, di cui 2.464 con rimozioni forzate. Spostandosi all’interno del panorama europeo, il CCAC di Vastria si configura come un dispositivo pienamente coerente – e, in alcuni aspetti, anticipatore – degli sviluppi normativi a livello UE. Il 26 marzo 2026, il Parlamento europeo ha approvato l’avvio dei negoziati con il Consiglio UE sul cosiddetto Regolamento Rimpatri, destinato a riformare e sostituire la Direttiva Rimpatri 2008/115/CE. Le linee guida emerse prevedono un rafforzamento strutturale del paradigma delle espulsioni: estensione dei tempi di trattenimento fino a 24 mesi, ampliamento degli obblighi di cooperazione del soggetto destinatario del rimpatrio, compressione delle garanzie procedurali e, soprattutto, apertura alla possibilità di trasferimenti verso Paesi terzi tramite i cosiddetti return hubs. Notizie/Regolamenti UE/CPR, Hotspot, CPA IL PARLAMENTO EUROPEO DÀ IL VIA LIBERA AL REGOLAMENTO SULLE DEPORTAZIONI Cosa è in gioco nelle fasi finali dei negoziati 11 Marzo 2026 La necropolitica dei campi non si limita più a governare l’attesa della decisione sulla domanda d’asilo o la predisposizione del rimpatrio in caso di diniego. Essa si estende oltre la giurisdizione europea, integrando la detenzione interna con infrastrutture extraterritoriali. Nella traiettoria segnata da questa necropolitica, il suicidio di José Kiesse risponde pienamente al potere dei campi di decidere chi è ‘sacrificabile’. José trattenuto a Lesbo è stato espropriato del suo progetto di vita e costretto a un rischio di morte insostenibile. Pronunciare il suo nome è un atto di resistenza contro l’esposizione sistemica alla morte prematura e la minaccia costante di rimozione coercitiva che divora silenziosa le vite nei C.C.A.C. È ricordarlo contro la violenza razzista e neocoloniale del dispositivo dei campi. 1. Testimonianza di R. amico di José Kiesse. Fonte: Faseismos kai Frijes ↩︎ 2. Mbembe, A. (2019). Necropolitics. Duke University Press ↩︎ 3. CPT (2026). Ten Years of the EU-Turkey Deal, a Decade of Systemic Harm ↩︎ 4. Legge 5226/2025 ↩︎ 5. Per ulteriori informazioni, guardare: Atreconomia, (2025).‘ The Ashes of Moria’ . ↩︎ 6. CPT, (2025). ‘How to Build a Detention Centre: The Case of Vastria in Lesvos’ ↩︎ 7. Secondo N. De Genova, disposability indica la produzione di condizioni alla frontiera in cui lo Stato può disporre della vita delle persone migranti, esponendole a un rischio sistemico di morte prematura e configurando una condizione razzializzata. (De Genova, N., & Roy, A. (2020). Practices of illegalisation. Antipode, 52(2), 352-364). ↩︎ 8. Secondo N. De Genova, deportability indica la minaccia costante di rimozione coercitiva, ovvero di essere fisicamente espulsi dallo spazio dello Stato nazionale, una vera e propria espulsione dalla vita e dal diritto di vivere. (Ibidem). ↩︎ 9. R.S.A., (2026). Deportation and immigration detention statistics in Greece in 2025 A constant practice of deprivation of refugees’ liberty’ ↩︎ 10. Legge 3386/2005 ↩︎