Grecia: uno stop giudiziario alla repressione della società civile
Il 17 settembre 2026, il Consiglio di Stato greco ha dichiarato incostituzionali
alcuni dei pilastri del Registro delle ONG impegnate nella protezione
internazionale, nella migrazione e nell’integrazione sociale: un dispositivo di
criminalizzazione della società civile, volto a rendere il lavoro delle
organizzazioni un vero e proprio inferno criminale, per usare le parole del
Ministro della Migrazione e dell’Asilo greco, Thanos Plevris 1.
Iniziata nel 2020, la battaglia giudiziaria promossa da Refugee Support
Aegean (RSA), HIAS Greece, Equal Rights Beyond Borders e altre organizzazioni
della società civile ha portato finalmente a riconoscere come contrarie alla
libertà di associazione alcune delle disposizioni che regolano il Registro,
recependo i moniti già espressi dall’Ombudsman greco, dal Parlamento europeo e
dal Consiglio d’Europa.
Nello specifico, la massima giurisdizione amministrativa ha sancito
l’incostituzionalità di:
* il potere discrezionale del Ministro della Migrazione e dell’Asilo di
respingere le richieste di registrazione delle ONG;
* l’obbligo per le ONG di rendere noti i dettagli relativi ai propri
finanziatori;
* il divieto di re-iscrizione al Registro per i due anni successivi alla
cancellazione.
Inoltre, il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea alcune questioni pregiudiziali sulla compatibilità con la normativa UE
sulla protezione dei dati (GDPR) e sulla libertà di associazione di quelle norme
che subordinano l’iscrizione delle ONG all’assenza di procedimenti penali a
carico dei loro dirigenti o a condanne per diffamazione. Un passaggio
fondamentale, se si considera che in Grecia l’assistenza, anche di base, a
persone prive di titolo di soggiorno può configurare il reato di “facilitazione
del soggiorno irregolare”. Una linea punitiva rafforzata dalla criminalizzazione
dell’ingresso e soggiorno irregolare introdotta nel settembre 2025 e
ulteriormente inasprita nel febbraio 2026: da allora, la mera appartenenza ad
un’organizzazione iscritta al Registro costituisce una circostanza aggravante
specifica, capace di trasformare reati minori in delitti punibili con sanzioni
pecuniarie e reclusione fino a dieci anni – pene persino più severe di quelle
previste dal codice penale greco per il reato di stupro.
Con questa pronuncia, il quadro dei diritti fondamentali sembra ostruire un
meccanismo, introdotto nel 2020 con la legge n. 4686/2020, che ha sottoposto la
società civile a forme di controllo sempre più pervasive, formalmente
giustificate in nome della trasparenza e del miglioramento dei servizi per le
persone in movimento. In realtà, si tratta di un dispositivo che non solo mina
l’indipendenza operativa degli attori umanitari, ma che ha come fine ultimo
quello di allontanare la persona straniera dal tessuto sociale. Più l’individuo
è isolato, infatti, più diventa gestibile e controllabile: è questo l’obiettivo
primario di un sistema d’asilo che costruisce e narra la migrazione come una
minaccia per la sicurezza pubblica.
Non è un caso che l’iscrizione al Registro sia una condizione vincolante per
operare all’interno delle strutture gestite dal Ministero – dai centri di
accoglienza ai centri di detenzione, fino ai campi chiusi ad accesso controllato
(CCAC) multifunzione. Infrastrutture spazialmente e socialmente segregate,
concepite per imporre una drastica distanza fattuale e giuridica ai richiedenti
asilo. La ratio sottesa a questo sistema è chiara: impedire che la società
civile comprometta – fornendo assistenza legale, medica e psicologica, oltre ai
servizi di interpretariato e mediazione culturale – un modello d’asilo fondato
sulla precarizzazione esistenziale delle persone, sulla loro reclusione e su un
regime di negazione dei diritti che ne annulla l’autodeterminazione. Inoltre,
questo dispositivo burocratico è supportato e legittimato da una doppia
strategia: la criminalizzazione giudiziaria delle ONG e la loro delegittimazione
nella narrazione pubblica. Ne sono un chiaro esempio l’uso persecutorio dei
procedimenti penali come nel caso ERCI – una vera e propria molestia giudiziaria
che ha paralizzato le operazioni di ricerca e soccorso (SAR) nel mar Egeo – e le
campagne d’odio orchestrate contro chi opera sul campo, come gli attacchi
televisivi diretti dal Ministro della Migrazione e dell’Asilo contro alcuni
operatori dell’ONG Human Rights Legal Project (HRLP) a Samos.
L’obiettivo esplicito di aumentare sistematicamente paura, autocensura e
silenzio 2 si allinea ‘perfettamente’ con prassi governative caratterizzate da
violenza di frontiera, pushbacks, morti, sparizioni, criminalizzazione e
trattamento inumano dei richiedenti asilo 3. Si punta a neutralizzare le ONG
proprio per impedire loro di avviare azioni legali che, negli anni, hanno
portato, tra l’altro, all’annullamento della Decisione Ministeriale Congiunta
che designava la Turchia come “Paese terzo sicuro”, alla condanna della Grecia
dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per i respingimenti sistematici
dei richiedenti asilo nello storico caso A.R.E. contro Grecia; e l’avvio dei
procedimenti penali a carico di 17 membri della Guardia Costiera Ellenica
chiamati a rispondere delle proprie responsabilità nel naufragio di Pylos del
2023, costato la vita a oltre 650 persone.
È in questo contesto di repressione che la pronuncia del Consiglio di Stato
rappresenta un passaggio strategico fondamentale. Sancire l’incostituzionalità
di alcuni dei meccanismi del Registro significa incrinare il quadro normativo
con cui si è cercato di comprimere lo spazio civico e, indirettamente,
marginalizzare la popolazione in movimento, isolandola.
1. Per ulteriori informazioni: Human Rights NGOs condemn Greece’s New Migration
Bill ↩︎
2. Per ulteriori informazioni si veda: Grecia: salvarsi da un naufragio più
sempre più spesso un crimine ↩︎
3. Per ulteriori informazioni si veda: EU’s involvement and the migration Pact
on the ground: Greece ↩︎