Autorizzata alla permanenza regolare la zia che assiste i nipoti: è una “figura di accudimento primaria, vicaria e integrativa”

Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, September 23, 2026

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze ha accolto il ricorso di una cittadina kazaka, zia di due gemelli residenti in Italia, che chiedeva di essere autorizzata alla permanenza sul territorio nazionale per continuare ad assisterli. Il Collegio ha riconosciuto che la richiedente svolge nei confronti dei nipoti il ruolo di “figura di accudimento primaria, vicaria e integrativa” ed è “inserita a pieno titolo nella loro mappa dei legami di attaccamento“.

Il Tribunale richiama l’art. 8 della CEDU, secondo cui “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare», e precisa che la valutazione dei «gravi motivi» richiesti dalla norma «non implica necessariamente […] una situazione di emergenza di natura eccezionale e contingente“, potendo fondarsi anche su un giudizio prognostico circa il danno che il minore subirebbe in caso di allontanamento del familiare di riferimento.

Particolarmente significativa, è la ricostruzione della vicenda alla base del ricorso: una gravidanza gemellare ad alto rischio, complicata da gravi problematiche di salute della madre e sfociata in una depressione post-partum. Di fronte a questa situazione, la zia ha scelto di trasferirsi in Italia proprio per sostenere la sorella nella gestione dei due neonati, per i quali la zia materna, con loro convivente, è da sempre, di fatto, una “seconda madre”.

Dunque, pur non trattandosi di un familiare che esercita direttamente la responsabilità genitoriale sui minori, anche la zia materna può svolgere un ruolo così pregnante sul piano assistenziale da rendere necessaria l’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale.

Tribunale per i Minorenni di Firenze, decreto del 10 settembre 2026

Si ringrazia l’Avv. Maria Paola De Nobili per la segnalazione e il commento.