
Vittime di tratta e debt bondage: la valutazione complessiva del narrato porta al riconoscimento dello status di rifugiato negato dalla CT
Progetto Melting Pot Europa - Wednesday, September 16, 2026L’interessante decreto del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione (n. r.g. 59530/2025, del 10 maggio 2026), è relativo al riconoscimento della protezione internazionale a un cittadino bangladese vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e schiavitù per debito.
La Commissione Territoriale di Roma aveva respinto la domanda di protezione internazionale pur ritenendo integralmente credibile il narrato, escludendo che le pressioni dei creditori – pur riconoscendo la situazione debitoria – potessero integrare atti persecutori o danno grave, sul presupposto che si fossero limitati a “generiche pressioni” e che il debito fosse coperto da garanzia sull’abitazione di famiglia.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riconosce lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. del d.lgs. 251/2007.
Il punto centrale del decreto è che il narrato del ricorrente – creduto dalla stessa Commissione – unitamente alla relazione dell’ente antitratta Parsec e alle COI prodotte, delinea una condizione di rischio prognostico concreto e attuale in caso di rimpatrio: l’impossibilità di restituire il capitale del debito contratto con un usuraio (a fronte di interessi del 10% mensile per ogni lakh taka), la persistente esposizione della famiglia a minacce di morte da parte dei creditori, e il rischio di riduzione in schiavitù per debito o di retrafficking, configurano una persecuzione riconducibile all’appartenenza a un determinato gruppo sociale.
Il Collegio individua il gruppo sociale rilevante in quello delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, in cui il carattere di immutevolezza è dato dall’impossibilità di uscire dalla condizione di costrizione economica a causa degli ingenti debiti contratti nel Paese di origine e della grave indigenza familiare. In applicazione dell’art. 8, lett. d), d.lgs. 251/2007, si tratta di persone che condividono una storia comune che non può essere mutata e che sono percepite come diverse dalla società circostante.
La pronuncia richiama espressamente l’ordinanza di Cassazione Civile n. 11027/2024, che in un caso analogo aveva statuito la necessità di valutare unitariamente il racconto del richiedente – anche alla luce delle Linee Guida UNHCR per l’identificazione delle vittime di tratta – e di verificare, sulla base di COI pertinenti e aggiornate, il rischio di asservimento, sfruttamento lavorativo o trattamento inumano e degradante derivante dal vincolo debitorio, nel quale lo Stato di origine non è in grado di offrire protezione.
La sentenza si inserisce in un orientamento ormai consolidato del Tribunale civile di Roma, che riconosce la piena rilevanza del debt bondage e del rischio di retrafficking quali presupposti per lo status di rifugiato, superando la lettura riduttiva che li riconduce a mere difficoltà economiche o private.
Tribunale di Roma, decreto del 10 maggio 2026Si ringrazia l’Avv. Salvatore Fachile per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito con l’Avv. Silvia Tripiciano.
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