Accoglienza dei richiedenti asilo: accertata l’illegittimità del silenzio della Prefettura di Torino

Progetto Melting Pot Europa - Thursday, August 20, 2026

Il TAR Piemonte, Sezione Prima (R.G. n. 354/2026) ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Torino rispetto alla richiesta di inserimento in accoglienza. Il ricorrente, richiedente asilo di cittadinanza iraniana, aveva presentato l’11 luglio 2025 istanza di inserimento nel sistema di accoglienza, senza mai ricevere risposta. Nelle more del giudizio l’amministrazione lo ha collocato in una struttura di accoglienza prefettizia, ma il TAR ha riconosciuto il permanere dell’interesse all’accertamento dell’illegittimità del silenzio, anche a fini risarcitori.

La sentenza chiarisce che alle domande di accesso alle misure di accoglienza si applica il termine generale di 30 giorni previsto dall’art. 2, co. 2, l. 241/1990, e non il termine di 180 giorni dei procedimenti “riguardanti l’immigrazione”: l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è infatti disciplinata dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. 142/2015, che esigono l’erogazione tempestiva delle misure sin dalla manifestazione di volontà di chiedere protezione (conformi Cons. Stato, sez. III, n. 5503/2024 e TAR Piemonte, sez. I, n. 1362/2025). Il TAR ha inoltre precisato che l’inserimento in lista d’attesa non esclude il silenzio: l’amministrazione ha comunque l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato.

T.A.R. per il Piemonte, sentenza n. 1195 del 27 maggio 2026

Si ringrazia lo Studio legale Oltre per la segnalazione e il commento.