
Stato di diritto e solidarietà: il punto a Pescara sui processi agli attivisti palestinesi
Pressenza - Friday, July 10, 2026Il 9 luglio si è tenuto a Pescara un incontro di stringente attualità giuridica e politica incentrato su procedimenti penali contro attivisti palestinesi privati della libertà personale nel nostro Paese. Promossa da Docenti per Gaza Abruzzo, l’iniziativa ha analizzato i risvolti di una vicenda che solleva interrogativi sulla tenuta dello Stato di diritto in Italia e sulla criminalizzazione del dissenso e della solidarietà.
Dawod Ahmed, medico e membro dei Giovani Palestinesi Bologna, ha aperto il dibattito presentando i casi di Anan Yaeesh e Ahmad Salem.
Un rifugiato politico e militante della Brigata di Tulkarem, Anan Yaeesh è al centro di un nodo di diritto internazionale: le convenzioni configurano le azioni contro una potenza occupante come legittima resistenza, salvo attacchi deliberati ai civili. L’insediamento di Avney Hefetz, oggetto del contendere, è un presidio civile strettamente commisto a infrastrutture militari, dove i coloni sono spesso riservisti armati. Il processo a L’Aquila è iniziato dopo il diniego italiano all’estradizione di Yaeesh in Israele per rischio tortura.
Le strategie transnazionali contro la lotta palestinese si riflettono in Italia anche nei casi dell’imam di Torino, nel ddl Romeo e nell’arresto di Ahmad Salem. Quest’ultimo, profugo dal Libano, è stato arrestato a Campobasso con accuse di terrorismo e istigazione dopo il sequestro del telefono, in cui vi erano video di cronaca sulla resistenza a Gaza e critiche ai governi arabi. Condannato in primo grado a quattro anni, per il suo legale Rossi Albertini si tratta di “terrorismo della parola”.
Il quadro si amplia con il filone principale dell’inchiesta, sviscerato dall’avvocata Marina Prosperi.
L’impostazione della procura di Genova si fonda sulla tesi secondo cui gli indagati avrebbero costituito una cellula di Hamas dedita al finanziamento di attività terroristiche a Gaza attraverso la raccolta di fondi per beneficenza umanitaria. Prosperi ha illustrato la natura di questo impianto accusatorio, che nasce interamente sulla base di un rapporto informativo inviato in Italia direttamente dallo Stato di Israele. Si tratta di atti originati da dati grezzi forniti dalle forze di difesa israeliane (IDF) e dalle agenzie dei relativi servizi segreti. Tali documenti risultano radicalmente privi di qualsiasi validazione o legittimazione da parte delle autorità italiane, privi di firme, totalmente anonimi e depositati presso la procura di Genova. Il nostro ordinamento non ammette l’utilizzo giudiziario di atti anonimi, eppure proprio su questi fragili presupposti sono stati disposti ed eseguiti i provvedimenti d’arresto. Proprio su questo specifico punto il collegio difensivo ha ottenuto una piena vittoria dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
L’avvocata ha inoltre rimarcato la gravità del contesto in cui tali presunte prove sono state originariamente raccolte dalle autorità militari israeliane, ovvero scenari di occupazione bellica in cui si registra un uso esteso e sistematico della tortura. Per contrastare la ricostruzione fortemente unilaterale offerta dalle autorità israeliane e recepita dalla magistratura italiana, la difesa si è avvalsa della consulenza tecnica della dottoressa Paola Caridi, storica ed esperta di Hamas. Il Tribunale ligure ha tuttavia dichiarato inammissibile tale apporto scientifico, liquidandolo come un giudizio su una situazione storica. Nella sua relazione, Caridi evidenziava come la ricostruzione operata dalla procura e formulata dal GIP fosse totalmente priva di serie fonti bibliografiche o scientifiche sul movimento Hamas, e presentasse vistosi salti storici capaci di privare l’atto d’accusa di qualunque reale valore conoscitivo.
L’impostazione accusatoria sposa la tesi geopolitica israeliana secondo la quale, negando il diritto di Israele a occupare la Cisgiordania e la Striscia di Gaza, Hamas negherebbe l’esistenza stessa dello Stato ebraico, ponendosi in contrasto con il diritto internazionale identificato nella Risoluzione ONU 181 del 1947. Vale la pena di ricordare che per il mondo arabo e palestinese la risoluzione 181 violava lo Statuto stesso delle Nazioni Unite, poiché l’ONU non possedeva il diritto legale di spartire un territorio contro la dichiarata volontà della maggioranza dei suoi residenti storici. L’impianto repressivo della procura genovese sconta inoltre una profonda cecità storica, poiché tende a cristallizzarsi esclusivamente sullo Statuto fondativo di Hamas del 1988 che rifiutava la soluzione a due Stati. In questo modo la magistratura sorvola pienamente sulle successive ed evidenti evoluzioni politiche del movimento, strettamente legate all’espansione degli insediamenti, al blocco degli aiuti umanitari e alle limitazioni della libera circolazione. La magistratura italiana non prende in esame il percorso politico che ha condotto progressivamente Hamas a riconoscere lo Stato d’Israele e ad abbandonare l’ipotesi unicamente terroristica per mutarsi in un attore istituzionale legalizzato, anche tramite la partecipazione a elezioni politiche regolari nel 2006, la cui correttezza fu monitorata e certificata nei report europei da osservatori internazionali.
L’evoluzione più recente della vicenda si è consumata nel secondo procedimento dinanzi al Riesame, svoltosi il 18 giugno. In quella sede, la Corte di Genova ha considerato sostanzialmente chiusa la questione dell’eventuale finanziamento di Hamas attraverso le associazioni di beneficenza, preferendo spostare radicalmente il focus dell’accusa verso i meri rapporti personali e politici tra gli inquisiti e il governo di Hamas. Per dimostrare questo collegamento e sostenere il teorema di un contatto vero e diretto inserito all’interno della rete organizzativa, sono state prodotte ulteriori prove sussidiarie che non provengono più da fonti israeliane, bensì da materiale informatico sequestrato durante il primo procedimento penale. Si tratta di alcune fotografie risalenti al 2012, rinvenute all’interno di computer sequestrati. Tali immagini ritraggono Hannoun e gli altri indagati insieme a esponenti del governo di Hamas in uno dei rarissimi e storici momenti di apertura del valico di Rafah, una circostanza eccezionale in cui chiunque si trovasse a transitare finiva inevitabilmente per incontrare le autorità locali. Questo mutamento di prospettiva accusatoria costringerà le parti a celebrare un secondo e rarissimo giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.
Nel frattempo, il costo umano ed esistenziale pagato dagli indagati è altissimo ed evidenzia una gravissima limitazione dei diritti umani più elementari. Queste persone restano recluse in regime di massima durezza all’interno della sezione di alta sicurezza 2, ristrette in carceri speciali e in una condizione di totale isolamento che impedisce loro persino di parlare regolarmente, al punto che Mohammad Hannoun, al momento dell’udienza, aveva completamente perso l’uso della voce.
L’assistito dell’avvocata Prosperi, un uomo di 62 anni, convive con importanti problematiche di salute. Nella vita civile è un’autorità religiosa, un predicatore che si occupa di raccogliere lo zakad – la carità legale islamica – al solo fine di incrementare i canali della sussistenza nei confronti della popolazione di Gaza. Essendo un prigioniero affetto da diabete grave, l’uomo avrebbe l’assoluta e vitale necessità di monitorare giornalmente i propri livelli di glicemia, ma gli è impedito. I cinque indagati sono attualmente privati di assistenza medica strutturata e con il solo permesso di effettuare un’unica conversazione telefonica di dieci minuti a settimana con i propri familiari. Gli organismi costituzionali dello Stato non possono rendersi parte attiva di una strategia di guerra volta a interrompere il sostegno vitale a una popolazione civile decimata e profondamente prostrata dal genocidio. Ciò che viene drammaticamente processato in queste aule non è il terrorismo, ma il principio stesso della solidarietà umana e dell’assistenza internazionale.