Stato di diritto e solidarietà: il punto a Pescara sui processi agli attivisti palestinesiIl 9 luglio si è tenuto a Pescara un incontro di stringente attualità giuridica
e politica incentrato su procedimenti penali contro attivisti palestinesi
privati della libertà personale nel nostro Paese. Promossa da Docenti per Gaza
Abruzzo, l’iniziativa ha analizzato i risvolti di una vicenda che solleva
interrogativi sulla tenuta dello Stato di diritto in Italia e sulla
criminalizzazione del dissenso e della solidarietà.
Dawod Ahmed, medico e membro dei Giovani Palestinesi Bologna, ha aperto il
dibattito presentando i casi di Anan Yaeesh e Ahmad Salem.
Un rifugiato politico e militante della Brigata di Tulkarem, Anan Yaeesh è al
centro di un nodo di diritto internazionale: le convenzioni configurano le
azioni contro una potenza occupante come legittima resistenza, salvo attacchi
deliberati ai civili. L’insediamento di Avney Hefetz, oggetto del contendere, è
un presidio civile strettamente commisto a infrastrutture militari, dove i
coloni sono spesso riservisti armati. Il processo a L’Aquila è iniziato dopo il
diniego italiano all’estradizione di Yaeesh in Israele per rischio tortura.
Le strategie transnazionali contro la lotta palestinese si riflettono in Italia
anche nei casi dell’imam di Torino, nel ddl Romeo e nell’arresto di Ahmad Salem.
Quest’ultimo, profugo dal Libano, è stato arrestato a Campobasso con accuse di
terrorismo e istigazione dopo il sequestro del telefono, in cui vi erano video
di cronaca sulla resistenza a Gaza e critiche ai governi arabi. Condannato in
primo grado a quattro anni, per il suo legale Rossi Albertini si tratta di
“terrorismo della parola”.
Il quadro si amplia con il filone principale dell’inchiesta, sviscerato
dall’avvocata Marina Prosperi.
L’impostazione della procura di Genova si fonda sulla tesi secondo cui gli
indagati avrebbero costituito una cellula di Hamas dedita al finanziamento di
attività terroristiche a Gaza attraverso la raccolta di fondi per beneficenza
umanitaria. Prosperi ha illustrato la natura di questo impianto accusatorio, che
nasce interamente sulla base di un rapporto informativo inviato in Italia
direttamente dallo Stato di Israele. Si tratta di atti originati da dati grezzi
forniti dalle forze di difesa israeliane (IDF) e dalle agenzie dei relativi
servizi segreti. Tali documenti risultano radicalmente privi di qualsiasi
validazione o legittimazione da parte delle autorità italiane, privi di firme,
totalmente anonimi e depositati presso la procura di Genova. Il nostro
ordinamento non ammette l’utilizzo giudiziario di atti anonimi, eppure proprio
su questi fragili presupposti sono stati disposti ed eseguiti i provvedimenti
d’arresto. Proprio su questo specifico punto il collegio difensivo ha ottenuto
una piena vittoria dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
L’avvocata ha inoltre rimarcato la gravità del contesto in cui tali presunte
prove sono state originariamente raccolte dalle autorità militari israeliane,
ovvero scenari di occupazione bellica in cui si registra un uso esteso e
sistematico della tortura. Per contrastare la ricostruzione fortemente
unilaterale offerta dalle autorità israeliane e recepita dalla magistratura
italiana, la difesa si è avvalsa della consulenza tecnica della dottoressa Paola
Caridi, storica ed esperta di Hamas. Il Tribunale ligure ha tuttavia dichiarato
inammissibile tale apporto scientifico, liquidandolo come un giudizio su una
situazione storica. Nella sua relazione, Caridi evidenziava come la
ricostruzione operata dalla procura e formulata dal GIP fosse totalmente priva
di serie fonti bibliografiche o scientifiche sul movimento Hamas, e presentasse
vistosi salti storici capaci di privare l’atto d’accusa di qualunque reale
valore conoscitivo.
L’impostazione accusatoria sposa la tesi geopolitica israeliana secondo la
quale, negando il diritto di Israele a occupare la Cisgiordania e la Striscia di
Gaza, Hamas negherebbe l’esistenza stessa dello Stato ebraico, ponendosi in
contrasto con il diritto internazionale identificato nella Risoluzione ONU 181
del 1947. Vale la pena di ricordare che per il mondo arabo e palestinese la
risoluzione 181 violava lo Statuto stesso delle Nazioni Unite, poiché l’ONU non
possedeva il diritto legale di spartire un territorio contro la dichiarata
volontà della maggioranza dei suoi residenti storici. L’impianto repressivo
della procura genovese sconta inoltre una profonda cecità storica, poiché tende
a cristallizzarsi esclusivamente sullo Statuto fondativo di Hamas del 1988 che
rifiutava la soluzione a due Stati. In questo modo la magistratura sorvola
pienamente sulle successive ed evidenti evoluzioni politiche del movimento,
strettamente legate all’espansione degli insediamenti, al blocco degli aiuti
umanitari e alle limitazioni della libera circolazione. La magistratura italiana
non prende in esame il percorso politico che ha condotto progressivamente Hamas
a riconoscere lo Stato d’Israele e ad abbandonare l’ipotesi unicamente
terroristica per mutarsi in un attore istituzionale legalizzato, anche tramite
la partecipazione a elezioni politiche regolari nel 2006, la cui correttezza fu
monitorata e certificata nei report europei da osservatori internazionali.
L’evoluzione più recente della vicenda si è consumata nel secondo procedimento
dinanzi al Riesame, svoltosi il 18 giugno. In quella sede, la Corte di Genova ha
considerato sostanzialmente chiusa la questione dell’eventuale finanziamento di
Hamas attraverso le associazioni di beneficenza, preferendo spostare
radicalmente il focus dell’accusa verso i meri rapporti personali e politici tra
gli inquisiti e il governo di Hamas. Per dimostrare questo collegamento e
sostenere il teorema di un contatto vero e diretto inserito all’interno della
rete organizzativa, sono state prodotte ulteriori prove sussidiarie che non
provengono più da fonti israeliane, bensì da materiale informatico sequestrato
durante il primo procedimento penale. Si tratta di alcune fotografie risalenti
al 2012, rinvenute all’interno di computer sequestrati. Tali immagini ritraggono
Hannoun e gli altri indagati insieme a esponenti del governo di Hamas in uno dei
rarissimi e storici momenti di apertura del valico di Rafah, una circostanza
eccezionale in cui chiunque si trovasse a transitare finiva inevitabilmente per
incontrare le autorità locali. Questo mutamento di prospettiva accusatoria
costringerà le parti a celebrare un secondo e rarissimo giudizio dinanzi alla
Corte di Cassazione.
Nel frattempo, il costo umano ed esistenziale pagato dagli indagati è altissimo
ed evidenzia una gravissima limitazione dei diritti umani più elementari. Queste
persone restano recluse in regime di massima durezza all’interno della sezione
di alta sicurezza 2, ristrette in carceri speciali e in una condizione di totale
isolamento che impedisce loro persino di parlare regolarmente, al punto che
Mohammad Hannoun, al momento dell’udienza, aveva completamente perso l’uso della
voce.
L’assistito dell’avvocata Prosperi, un uomo di 62 anni, convive con importanti
problematiche di salute. Nella vita civile è un’autorità religiosa, un
predicatore che si occupa di raccogliere lo zakad – la carità legale islamica –
al solo fine di incrementare i canali della sussistenza nei confronti della
popolazione di Gaza. Essendo un prigioniero affetto da diabete grave, l’uomo
avrebbe l’assoluta e vitale necessità di monitorare giornalmente i propri
livelli di glicemia, ma gli è impedito. I cinque indagati sono attualmente
privati di assistenza medica strutturata e con il solo permesso di effettuare
un’unica conversazione telefonica di dieci minuti a settimana con i propri
familiari. Gli organismi costituzionali dello Stato non possono rendersi parte
attiva di una strategia di guerra volta a interrompere il sostegno vitale a una
popolazione civile decimata e profondamente prostrata dal genocidio. Ciò che
viene drammaticamente processato in queste aule non è il terrorismo, ma il
principio stesso della solidarietà umana e dell’assistenza internazionale.
Redazione Abruzzo