
Decreto flussi: il reddito del datore va valutato in prospettiva; per l’idoneità alloggiativa basta la richiesta di certificazione
Progetto Melting Pot Europa - Friday, June 19, 2026Il T.A.R. per il Lazio (Sezione Prima Ter) si pronuncia in merito ad una procedura flussi per lavoro subordinato.
La Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta e rigettato la domanda di autorizzazione all’ingresso contestando due requisiti: la capacità economica del datore di lavoro e la mancanza del certificato di idoneità alloggiativa.
Sul requisito economico, il TAR chiarisce che l’utile di impresa non può costituire l’unico parametro di valutazione. Richiamando la circolare INL n. 3/2022 e l’art. 9 D.M. 27.5.2020, il Tribunale precisa che l’amministrazione deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti gli elementi rilevanti: fatturato, numero di dipendenti, tipo di attività, stagionalità, regolarità contributiva.
Nel caso di specie il fatturato era superiore a 247.000 euro e in crescita nel triennio, circostanza del tutto ignorata dalla Prefettura. “L’Amministrazione resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati“.
Sull‘idoneità alloggiativa, il TAR ricorda che ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 394/1999 è sufficiente essere in possesso della sola richiesta di certificazione, e che il certificato può essere prodotto anche in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il provvedimento di revoca viene quindi annullato per carenza di istruttoria e di motivazione.
T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7264 del 22 aprile 2026Si ringraziano l’Avv. Salvatore Fachile e l’Avv. Federica Remiddi per la segnalazione e il commento.