Decreto flussi: il reddito del datore va valutato in prospettiva; per l’idoneità alloggiativa basta la richiesta di certificazione

Progetto Melting Pot Europa - Friday, June 19, 2026

Il T.A.R. per il Lazio (Sezione Prima Ter) si pronuncia in merito ad una procedura flussi per lavoro subordinato.

La Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta e rigettato la domanda di autorizzazione all’ingresso contestando due requisiti: la capacità economica del datore di lavoro e la mancanza del certificato di idoneità alloggiativa.

Sul requisito economico, il TAR chiarisce che l’utile di impresa non può costituire l’unico parametro di valutazione. Richiamando la circolare INL n. 3/2022 e l’art. 9 D.M. 27.5.2020, il Tribunale precisa che l’amministrazione deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti gli elementi rilevanti: fatturato, numero di dipendenti, tipo di attività, stagionalità, regolarità contributiva.

Nel caso di specie il fatturato era superiore a 247.000 euro e in crescita nel triennio, circostanza del tutto ignorata dalla Prefettura. “L’Amministrazione resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi suindicati“. 

Sull‘idoneità alloggiativa, il TAR ricorda che ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 394/1999 è sufficiente essere in possesso della sola richiesta di certificazione, e che il certificato può essere prodotto anche in sede di sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Il provvedimento di revoca viene quindi annullato per carenza di istruttoria e di motivazione.

T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7264 del 22 aprile 2026

Si ringraziano l’Avv. Salvatore Fachile e l’Avv. Federica Remiddi per la segnalazione e il commento.