Decreto flussi: il reddito del datore va valutato in prospettiva; per l’idoneità alloggiativa basta la richiesta di certificazione
Il T.A.R. per il Lazio (Sezione Prima Ter) si pronuncia in merito ad una
procedura flussi per lavoro subordinato.
La Prefettura di Roma aveva revocato il nulla osta e rigettato la domanda di
autorizzazione all’ingresso contestando due requisiti: la capacità economica del
datore di lavoro e la mancanza del certificato di idoneità alloggiativa.
Sul requisito economico, il TAR chiarisce che l’utile di impresa non può
costituire l’unico parametro di valutazione. Richiamando la circolare INL n.
3/2022 e l’art. 9 D.M. 27.5.2020, il Tribunale precisa che l’amministrazione
deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti gli elementi rilevanti:
fatturato, numero di dipendenti, tipo di attività, stagionalità, regolarità
contributiva.
Nel caso di specie il fatturato era superiore a 247.000 euro e in crescita nel
triennio, circostanza del tutto ignorata dalla Prefettura. “L’Amministrazione
resistente deve valutare, anche in chiave prospettica, tutti i diversi elementi
suindicati“.
Sull‘idoneità alloggiativa, il TAR ricorda che ai sensi dell’art. 35 D.P.R.
394/1999 è sufficiente essere in possesso della sola richiesta di
certificazione, e che il certificato può essere prodotto anche in sede di
sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Il provvedimento di revoca viene quindi annullato per carenza di istruttoria e
di motivazione.
T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 7264 del 22 aprile 2026
Si ringraziano l’Avv. Salvatore Fachile e l’Avv. Federica Remiddi per la
segnalazione e il commento.