
La libertà di stampa bussa (ed entra) nei luoghi di confinamento dei cittadini stranieri
Progetto Melting Pot Europa - Thursday, June 11, 2026La sentenza del TAR per la Puglia – ottenuta in un caso seguito dall’Avv. Martina Stefanile con il progetto InLimine di ASGI – è un precedente molto utile anche alla luce dell’imminente entrata in vigore del Patto dove la società civile giocherà un ruolo fondamentale nella contro narrazione dei luoghi di frontiera e confinamento dei cittadini stranieri.
Si tratta della richiesta di accesso all’ex CARA di Bari – Palese trasmessa da un giornalista insieme a videoreporter. La Prefettura rigettava ritenendo “allo stato” non accoglibile l’istanza.
Il TAR con la sentenza di merito ha confermato l’accoglimento cautelare e ha argomentato in maniera estremamente interessante sulla libertà di stampa riferendosi ai giornalisti come a “cani da guardia” (watch dog) della democrazia e delle istituzioni e ricordando che la funzione svolta dalla stampa di diffondere informazioni su questioni di interesse generale corrisponde al diritto del pubblico di riceverle.
In questo senso, secondo il TAR frapporre ostacoli ingiustificati all’accesso dei giornalisti alle informazioni rischia di scoraggiarli o impedire loro di fornire informazioni accurate, compromettendo così il loro fondamentale ruolo di garanti pubblici. Il Collegio infatti, evidenziando “l’enorme interesse della comunità nazionale per la corretta e puntuale esplicazione di ogni attività pubblica” motiva nel senso che “critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre le pubbliche istituzioni nell’alveo loro proprio vanno non solo giustificate, ma anche propiziate“. Oltre a ciò, il TAR afferma il pieno diritto di accesso alle strutture di accoglienza alle sole condizioni che chi ne faccia richiesta la trasmetta con congruo anticipo e sia debitamente identificato.
Lacosa interessante è che la pronuncia fa un passo avanti rispetto alle precedenti e cioè evidenzia chiaramente che anche il rifiuto “allo stato” (molto frequente su queste istanze) è illegittimo quando non motivi e non differisca specificamente la richiesta ad altro momento. Secondo il TAR infatti, “la mancanza di un limite temporale – priva, tra l’altro, di esplicite motivazioni al riguardo – lede i principi in ordine alla libertà di stampa, invocati dal ricorrente“. Pertanto, un diniego formulato senza una scadenza o una motivazione che giustifichi un rinvio, si trasforma di fatto in un ostacolo alla libertà di stampa insormontabile e sproporzionato la quale, invece, è intrinsecamente legata all’attualità e alla tempestività dell’informazione.
T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 715 del 9 giugno 2026