La libertà di stampa bussa (ed entra) nei luoghi di confinamento dei cittadini stranieri
La sentenza del TAR per la Puglia – ottenuta in un caso seguito dall’Avv.
Martina Stefanile con il progetto InLimine di ASGI – è un precedente molto utile
anche alla luce dell’imminente entrata in vigore del Patto dove la società
civile giocherà un ruolo fondamentale nella contro narrazione dei luoghi di
frontiera e confinamento dei cittadini stranieri.
Si tratta della richiesta di accesso all’ex CARA di Bari – Palese trasmessa da
un giornalista insieme a videoreporter. La Prefettura rigettava ritenendo “allo
stato” non accoglibile l’istanza.
Il TAR con la sentenza di merito ha confermato l’accoglimento cautelare e ha
argomentato in maniera estremamente interessante sulla libertà di
stampa riferendosi ai giornalisti come a “cani da guardia” (watch dog) della
democrazia e delle istituzioni e ricordando che la funzione svolta dalla stampa
di diffondere informazioni su questioni di interesse generale corrisponde al
diritto del pubblico di riceverle.
In questo senso, secondo il TAR frapporre ostacoli ingiustificati all’accesso
dei giornalisti alle informazioni rischia di scoraggiarli o impedire loro di
fornire informazioni accurate, compromettendo così il loro fondamentale ruolo di
garanti pubblici. Il Collegio infatti, evidenziando “l’enorme interesse della
comunità nazionale per la corretta e puntuale esplicazione di ogni attività
pubblica” motiva nel senso che “critica e cronaca giornalistica volte a tenere o
a ricondurre le pubbliche istituzioni nell’alveo loro proprio vanno non solo
giustificate, ma anche propiziate“. Oltre a ciò, il TAR afferma il pieno diritto
di accesso alle strutture di accoglienza alle sole condizioni che chi ne faccia
richiesta la trasmetta con congruo anticipo e sia debitamente identificato.
Lacosa interessante è che la pronuncia fa un passo avanti rispetto alle
precedenti e cioè evidenzia chiaramente che anche il rifiuto “allo stato” (molto
frequente su queste istanze) è illegittimo quando non motivi e non differisca
specificamente la richiesta ad altro momento. Secondo il TAR infatti, “la
mancanza di un limite temporale – priva, tra l’altro, di esplicite motivazioni
al riguardo – lede i principi in ordine alla libertà di stampa, invocati dal
ricorrente“. Pertanto, un diniego formulato senza una scadenza o una motivazione
che giustifichi un rinvio, si trasforma di fatto in un ostacolo alla libertà di
stampa insormontabile e sproporzionato la quale, invece, è intrinsecamente
legata all’attualità e alla tempestività dell’informazione.
T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 715 del 9 giugno 2026