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La libertà di stampa bussa (ed entra) nei luoghi di confinamento dei cittadini stranieri
La sentenza del TAR per la Puglia – ottenuta in un caso seguito dall’Avv. Martina Stefanile con il progetto InLimine di ASGI – è un precedente molto utile anche alla luce dell’imminente entrata in vigore del Patto dove la società civile giocherà un ruolo fondamentale nella contro narrazione dei luoghi di frontiera e confinamento dei cittadini stranieri. Si tratta della richiesta di accesso all’ex CARA di Bari – Palese trasmessa da un giornalista insieme a videoreporter. La Prefettura rigettava ritenendo “allo stato” non accoglibile l’istanza. Il TAR con la sentenza di merito ha confermato l’accoglimento cautelare e ha argomentato in maniera estremamente interessante sulla libertà di stampa riferendosi ai giornalisti come a “cani da guardia” (watch dog) della democrazia e delle istituzioni e ricordando che la funzione svolta dalla stampa di diffondere informazioni su questioni di interesse generale corrisponde al diritto del pubblico di riceverle.  In questo senso, secondo il TAR frapporre ostacoli ingiustificati all’accesso dei giornalisti alle informazioni rischia di scoraggiarli o impedire loro di fornire informazioni accurate, compromettendo così il loro fondamentale ruolo di garanti pubblici. Il Collegio infatti, evidenziando “l’enorme interesse della comunità nazionale per la corretta e puntuale esplicazione di ogni attività pubblica” motiva nel senso che “critica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre le pubbliche istituzioni nell’alveo loro proprio vanno non solo giustificate, ma anche propiziate“. Oltre a ciò, il TAR afferma il pieno diritto di accesso alle strutture di accoglienza alle sole condizioni che chi ne faccia richiesta la trasmetta con congruo anticipo e sia debitamente identificato.  Lacosa interessante è che la pronuncia fa un passo avanti rispetto alle precedenti e cioè evidenzia chiaramente che anche il rifiuto “allo stato” (molto frequente su queste istanze) è illegittimo quando non motivi e non differisca specificamente la richiesta ad altro momento. Secondo il TAR infatti, “la mancanza di un limite temporale – priva, tra l’altro, di esplicite motivazioni al riguardo – lede i principi in ordine alla libertà di stampa, invocati dal ricorrente“. Pertanto, un diniego formulato senza una scadenza o una motivazione che giustifichi un rinvio, si trasforma di fatto in un ostacolo alla libertà di stampa insormontabile e sproporzionato la quale, invece, è intrinsecamente legata all’attualità e alla tempestività dell’informazione. T.A.R. per la Puglia, sentenza n. 715 del 9 giugno 2026
Training “More Correct Information, Less Discrimination”
E’ online dal 25 marzo 2026 il training “More Correct Information, Less Discrimination” realizzato nell’ambito di MILD, progetto europeo coordinato da Lunaria in collaborazione con l’associazione Carta di Roma, African Media Association in Malta, Antigone e Maldita.es. Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare le competenze del mondo del giornalismo e dell’attivismo nel monitorare e contrastare la disinformazione sulle persone migranti e razzializzate, attraverso ricerca, formazione e campagne di comunicazione. «In un periodo in cui il mondo dell’informazione è sfidato da un discorso polarizzante su temi rilevanti e complessi, come quello dell’immigrazione, è importante fermarsi e condividere gli strumenti per garantire un’informazione che sia corretta e non discriminatoria», scrivono le organizzazioni. Il corso di formazione online è rivolto a giornalisti e giornaliste, studenti e studentesse di giornalismo, comunicatori e comunicatrici del mondo dell’attivismo e content creator. L’obiettivo è quello di contribuire a migliorare la qualità dell’informazione e della comunicazione sulle persone razzializzate e sul tema della migrazione. Il percorso si compone di 5 moduli che, attraverso anche attività interattive, affrontano i vari aspetti dell’informazione e della comunicazione: * Modulo 1: Contrastare il linguaggio razzista e discriminatorio nei media * Modulo 2: Narrazioni sulla migrazione * Modulo 3: Il rischio di stigmatizzazione e razzializzazione attraverso immagini e video * Modulo 4: Alfabetizzazione mediatica * Modulo 5: Costruire nuove narrazioni e sviluppare la cooperazione Il corso è disponibile in quattro lingue – italiano, inglese, spagnolo e greco -, è totalmente gratuito e accessibile in un qualsiasi momento, per una fruizione che si adatti ai tempi e alle esigenze di ogni partecipante. Accedi al corso IL PROGETTO MILD MILD nasce in risposta all’urgente necessità di trasformare la pratica giornalistica sulla base dei principi dell’eguaglianza, del rigore informativo e della lotta contro ogni forma discriminazione. Il programma è progettato per fornire ai/alle professionisti/e della comunicazione strumenti concreti e quadri concettuali che consentano di costruire narrazioni più eque, accurate e rappresentative della società contemporanea. Attraverso cinque moduli specializzati, sono affrontate alcune delle sfide più urgenti con cui deve confrontarsi l’informazione mediatica sulle migrazioni. > Proviamo a mettere i nostri spazi al servizio di una narrazione protagonista, > più che reagire a una narrazione e a delle reazioni che non ci piacciono. > Proviamo a occupare lo spazio pubblico con un altro tipo di narrazione. > > Citazione di una delle persone intervistate durante la ricerca.
Accesso FOIA al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër: il CdS conferma l’obbligo di consegna
Il Consiglio di Stato respinge l’appello del Ministero e conferma la decisione del TAR Lazio che consentiva l’accesso al registro degli eventi critici del CPR di Gjadër in Albania, a seguito dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata dal giornalista Luca Rondi di Altreconomia. Nello specifico, l’istanza di accesso civico generalizzato (FOIA) riguardava il documento che, ai sensi della Direttiva Lamorgese del 19 maggio 2022, l’ente gestore è tenuto a compilare annotando nell’immediatezza ogni episodio che generi turbative all’interno del centro, lesioni a persone trattenute o operatori, atti di autolesionismo o tentativi di suicidio. La Prefettura di Roma, invece che fornire copia del registro, richiesto anche eventualmente con i dati personali oscurati, ha rielaborato i dati in suo possesso e si è limitata a fornire un elenco di soli quattro eventi critici tra il periodo 11 aprile e 29 maggio 2025.  Il TAR Lazio ha quindi accolto in primo grado il ricorso, stabilendo che la Prefettura dovesse consegnare il registro entro 30 giorni. I giudici hanno precisato che fornire una rielaborazione di dati (con attività di riassunto) è attività diversa dal fornire una copia, anche parzialmente oscurata, del documento richiesto e che “solo ottenendo copia del registro è possibile verificare se lo stesso è tenuto dall’Ente gestore in maniera congrua e regolare, stante anche la rilevanza degli interessi e dei diritti sottesi; eventuali esigenze di riservatezza o l’esistenza di altri motivi ostativi tra quelli indicati dall’art. 5 D. Lgs.n. 33/2013 possono essere adeguatamente soddisfatti con l’oscuramento dei dati necessari“. Il Ministero ha appellato tale decisione facendo valere la tutela della privacy delle persone trattenute, motivazione che il Consiglio di Stato considera insufficiente in quanto “ogni negazione o limitazione del diritto di accesso civico può essere giustificata soltanto al fine di evitare un pregiudizio “concreto” alla tutela della protezione dei dati personali, pregiudizio agitato in maniera soltanto potenziale ed indimostrata dall’Amministrazione appellante. […] L’Amministrazione non ha infatti chiarito quali ulteriori registri, dati o informazioni avrebbero potuto consentire, se “incrociati” con il registro degli eventi critici, di risalire all’identità dei soggetti coinvolti“. Entrambe le decisioni ci sembrano vittorie importanti in materia di trasparenza in particolare perché riguardano dati e informazioni relativi al CPR albanese, maggiormente difficile da monitorare e caratterizzato da forti criticità sul piano delle garanzie e del controllo pubblico, soprattutto rispetto alla tutela della salute delle persone trattenute. Si afferma inoltre il principio per cui invocare la tutela della privacy – peraltro violata in maniera eclatante proprio nel CPR in Albania – non è sufficiente a escludere la possibilità di un accesso civico generalizzato e del controllo democratico sulle strutture detentive. T.A.R. per il Lazio, sentenza n. 20335 del 20 novembre 2025 Consiglio di Stato, sentenza n. 2406 del 23 marzo 2026 Si ringrazia l’Avv. Anna Pellegrino per la segnalazione e il commento. Il caso è stato seguito insieme a all’Avv. Federica Remiddi e all’Avv. Salvatore Fachile.