Attacco finale al diritto d’asilo

Pressenza - Saturday, May 30, 2026
L’art.11 del Disegno di legge 1896/2026 fissa i criteri generali per l’attuazione della delega legislativa conferita al governo stabilendo procedure che in diversi punti non appaiono compatibili con la disciplina vincolante introdotta dai Regolamenti europei in materia di accertamenti e procedure accelerate in frontiera, riducendo significativamente le garanzie procedurali previste in favore dei richiedenti asilo. L’attacco finale al diritto di asilo si concretizza sia sul piano procedurale, che sul terreno delle qualifiche da riconoscere, o da negare, ai richiedenti protezione. In particolare, in materia di procedure, si prevede “nel rispetto dell’articolo 37 del regolamento procedure, che la decisione di rimpatrio, conseguente al rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero al ritiro implicito o esplicito, o alla decisione di revoca della protezione internazionale, sia adottata contestualmente al provvedimento che conclude il procedimento per il riconoscimento o la revoca della protezione internazionale e che tale decisione unica rechi gli effetti del provvedimento di respingimento o di espulsione amministrativa di cui agli articoli 10 e 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo al questore di procedere ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14 del medesimo testo unico, e contenga, rispettivamente, il divieto di ingresso senza speciale autorizzazione del Ministro dell’interno o di reingresso per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque e che, salvi gli effetti dell’impugnazione, la predetta decisione possa essere immediatamente eseguita dall’autorità amministrativa competente”. Si aggiunge poi che “nella determinazione delle domande da esaminare con procedura accelerata di frontiera, sia data priorità all’esame delle domande dei richiedenti che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità di essere rimpatriati, se del caso, nel Paese di origine, nel Paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un Paese terzo sicuro o in un Paese di primo asilo”. Si stabilisce infine che “, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non abbia diritto di rimanere neanche fino alla decisione del giudice sull’istanza di sospensiva, se presentata, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritenga che l’impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l’imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro”.

Fulvio Vassallo Paleologo