Attacco finale al diritto d’asilo
L’art.11 del Disegno di legge 1896/2026 fissa i criteri generali per
l’attuazione della delega legislativa conferita al governo stabilendo procedure
che in diversi punti non appaiono compatibili con la disciplina vincolante
introdotta dai Regolamenti europei in materia di accertamenti e procedure
accelerate in frontiera, riducendo significativamente le garanzie procedurali
previste in favore dei richiedenti asilo. L’attacco finale al diritto di asilo
si concretizza sia sul piano procedurale, che sul terreno delle qualifiche da
riconoscere, o da negare, ai richiedenti protezione.
In particolare, in materia di procedure, si prevede “nel rispetto dell’articolo
37 del regolamento procedure, che la decisione di rimpatrio, conseguente al
rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza
ovvero al ritiro implicito o esplicito, o alla decisione di revoca della
protezione internazionale, sia adottata contestualmente al provvedimento che
conclude il procedimento per il riconoscimento o la revoca della protezione
internazionale e che tale decisione unica rechi gli effetti del provvedimento di
respingimento o di espulsione amministrativa di cui agli articoli 10 e 13 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo al
questore di procedere ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14 del medesimo
testo unico, e contenga, rispettivamente, il divieto di ingresso senza speciale
autorizzazione del Ministro dell’interno o di reingresso per un periodo non
inferiore a tre anni e non superiore a cinque e che, salvi gli effetti
dell’impugnazione, la predetta decisione possa essere immediatamente eseguita
dall’autorità amministrativa competente”.
Si aggiunge poi che “nella determinazione delle domande da esaminare con
procedura accelerata di frontiera, sia data priorità all’esame delle domande dei
richiedenti che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità
di essere rimpatriati, se del caso, nel Paese di origine, nel Paese in cui
avevano precedentemente la dimora abituale, in un Paese terzo sicuro o in un
Paese di primo asilo”.
Si stabilisce infine che “, in caso di reiterazione della domanda, il
richiedente non abbia diritto di rimanere neanche fino alla decisione del
giudice sull’istanza di sospensiva, se presentata, fermo restando il rispetto
del principio di non respingimento, se si ritenga che l’impugnazione sia stata
presentata esclusivamente per ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione
di rimpatrio che comporterebbe l’imminente allontanamento del richiedente dallo
Stato membro”.
Fulvio Vassallo Paleologo