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Richieste d’asilo e pretestuosi rifiuti
Nessuna competenza sulla domanda di asilo da parte di chi sbarca in Italia, in capo allo Stato di bandiera della nave che ha effettuato il salvataggio 1. Le più recenti dichiarazioni del ministro dell’interno Piantedosi e del ministro degli esteri Taiani oscillano tra una proposta di scambio in base alla quale in Germania dovrebbero rimanere tanti dublinati, e non “dublinanti”, quanti sono gli “irregolari” sbarcati in Italia con le Ong tedesche, che in realtà hanno lo status giuridico di naufraghi, e non possono essere assimilati ai cd. clandestini, e la richiesta alla stessa Germania di prendere in carico per l’esame delle domande di asilo quanti sono stati soccorsi in acque internazionali, a nord delle coste libiche, dalle navi umanitarie battenti bandiera tedesca (flag state). Sui canali della propaganda più vicina al governo si arriva a sostenere che le navi con bandiera straniera potrebbero costituire addirittura “territorio” del paese di primo ingresso dei migranti entrati nell’area Schengen, ovviamente se questa bandiera è di Stati membri dell’Unione europea, e dunque la competenza ad esaminare le domande di protezione internazionale spetterebbe a questi Stati, oppure, nelle posizioni più estreme si arriva a sollecitare il ritiro della bandiera di navi che si continua ad asserire svolgerebbero una attività illegale, “trasportando” migranti dalle coste africane in Europa. Si riprende insomma la vecchia teoria dei “taxi del mare” lanciata dal grillino Di Maio nel 2017, magari aggiornata con qualche isolata iniziativa della magistratura penale, che rilancia l’accusa di contatti tra i trafficanti e le organizzazioni del soccorso civile nel Mediterraneo centrale. Accuse che sono state destituite di ogni fondamento in oltre venti procedimenti penali avviati su sollecitazione delle forze di polizia, e dunque del Viminale, e tutti conclusi prima ancora di arrivare a dibattimento. Esemplari i casi Iuventa nel 2017 e Rackete nel 2019. Ma la stessa sorte, con un nulla di fatto, è toccata a tutti gli altri procedimenti penali aperti successivamente. 2. In assenza di una sanzione penale, il Ministero dell’interno, soprattutto dopo il decreto legge 1/2023, poi convertito con legge 15/2023, ha adottato una serie infinita di provvedimenti di fermo amministrativo nei confronti delle navi umanitarie delle odiate ONG, sempre tenute al centro di una vergognosa campagna di stampa, che ha comportato un rallentamento delle attività di soccorso in acque internazionali, mentre gli Stati competenti, in particolare l’Italia, su indicazione ministeriale, e Malta, con poche eccezioni, limitavano i propri interventi di ricerca e salvataggio alle acque territoriali ed alla zona contigua (24 miglia dalla costa). Anche su questo versante “amministrativo” la linea del Viminale è stata sconfitta, con decine di annullamenti o sospensioni delle misure di fermo da parte dei giudici, ed in qualche caso anche con pronunce di risarcimento danni. Secondo quanto comunicato dalle ONG che hanno costituito una flotta civile di soccorso, dall’entrata in vigore del decreto-legge Piantedosi il 2 gennaio 2023, le autorità italiane hanno emesso ordini di fermo nei confronti di 41 navi di soccorso umanitario, per un totale di 1.075 giorni – quasi tre anni. Dal 2 gennaio 2023, secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM), più di 6.490 persone sono annegate o sono scomparse su una delle rotte migratorie più letali al mondo. Purtroppo una decisione della Corte costituzionale nel 2025 (sentenza n.96/2025) con riferimento all’obbligo in capo alle ONG di sottostare in acque internazionali alle indicazioni dell’autorità competente, dunque anche di quella “libica”, ha salvato il Decreto Piantedosi, limitandosi ad affermare il potere dello Stato di infliggere i fermi amministrativi alle navi delle ONG che infrangessero le norme di legge, e legittimando persino la indicazione di porti di sbarco evidentemente “vessatori”, per la loro enorme distanza dal luogo dei soccorsi. Successive decisioni dei giudici hanno tuttavia confermato la correttezza del comportamento dei comandanti delle navi umanitarie, la impossibilità di individuare in Libia porti di sbarco sicuri, la legittimità del passaggio inoffensivo a fini di soccorso attraverso le acque territoriali italiane, e la indisponibilità delle autorità maltesi ad interventi di ricerca e salvataggio in tutta la immensa zona SAR (ricerca e salvataggio) che dalla Seconda guerra mondiale si riconosce a Malta. Sulla base di queste considerazioni è stata affermata la illegittimità dei successivi provvedimenti di fermo amministrativo adottati nei confronti delle ONG. 3. Secondo la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che aveva annullato un fermo della Humanity 1, gli ordini della Guardia Costiera libica, che vorrebbero imporre alle imbarcazioni civili di soccorso di abbandonare la scena del naufragio e i naufraghi, non possono essere ritenuti legittimi in quanto non rientrano nel coordinamento da parte dell’autorità competente dell’evento di soccorso, bensì in richieste che contrastano “con il carattere assoluto che connota, a livello internazionale, il dovere di soccorso a carico di tutti i comandanti delle navi che trova un limite unicamente nella circostanza che tale attività sia possibile senza mettere a repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri e si possa ragionevolmente aspettare una tale iniziativa”. In tutti questi casi, ed anche alla luce del Decreto Piantedosi del 2023, i Tribunali hanno riconosciuto l’obbligo di sbarco in capo allo Stato italiano, e la competenza delle autorità italiane a ricevere le domande di asilo, senza alcuna discriminazione sulla base del mezzo che procedeva ai soccorsi (navi militari o navi civili) e senza alcun riferimento alla presunta competenza dello Stato di bandiera. Le minacce del Viminale di impugnare queste decisioni sfavorevoli non hanno avuto esito.Tutte queste sentenze, come le decisioni di archiviazione dei giudici penali, negli anni precedenti, hanno qualificato le attività di salvataggio operate dalle ONG in acque internazionali come doverose attività di ricerca e soccorso (SAR), escludendo qualunque definizione di “trasporto di irregolari” o di “clandestini”, su cui la destra ha continuato a pompare la propria propaganda, arrivando a modificare il senso comune diffuso tra la popolazione, bersagliata da messaggi falsificanti rilanciati in diverse occasioni da esponenti di governo. 4. Già a novembre del 2022, nel porto di Catania, il ministro Piantedosi aveva dovuto registrare una cocente sconfitta quando aveva dichiarato che “Le persone che hanno i requisiti possono sbarcare, ci facciamo carico di ciò che presenta problemi di ordine assistenziale e umanitario senza derogare al fatto che gli obblighi di presa in carico competono allo Stato di bandiera”. Già in sede cautelare la decisione di Piantedosi veniva bocciata. Una successiva ordinanza del Tribunale di Catania, del 6 febbraio 2023, confermava l’obbligo del Viminale ad operare lo sbarco di tutti i naufraghi, ai quali veniva consentito di fare richiesta di protezione internazionale in Italia. Il Tribunale richiamava in particolare l’art. 10 ter del Testo Unico immigrazione 286/98, tuttora vigente, secondo cui “Lo straniero rintracciato in occasione dell’attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell’ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142″. La norma distingue chiaramente “l’attraversamento irregolare della frontiera” dalle “operazioni di salvataggio in mare” e obbliga lo Stato italiano a dare accesso alle procedure di protezione internazionale subito dopo lo sbarco. Oggi queste fasi sono disciplinate in dettaglio dai nuovi Regolamenti europei sullo screening in frontiera e sulle procedure di asilo, attuati in Italia con il Decreto legge n.100/2026, recentemente convertito in legge. La più recente giurisprudenza (Cassazione, ordinanza n. 14851/2026), ha inoltre ribadito che deve essere considerato come richiedente asilo chiunque abbia manifestato la volontà di chiedere protezione, anche prima che questa sia stata registrata o formalizzata. Dunque la cd. finzione di non ingresso, introdotta dai più recenti Regolamenti europei, non può operare con effetto preclusivo rispetto alla possibilità di accesso alla procedura, ed alla determinazione dello Stato di primo ingresso come quello competente ad esaminare la domanda. 5. Il legislatore italiano non può operare distinzioni in merito alle condizioni di navigazione delle navi che operano attività di soccorso occasionali e quelle che se ne occupano sistematicamente senza violare le norme in materia di giurisdizione dello Stato di bandiera previste dalle Convenzioni di diritto del mare UNCLOS, SAR e SOLAS. Lo Stato di bandiera rileva solo ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza ma non assume responsabilità, immediata o successiva, per lo sbarco dei naufraghi a terra. Con la sentenza emanata il 1° agosto 2022 in merito alle cause riunite C-14/21 e C 15/21, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha affermato come, al fine della qualificazione della nave, non rilevino eventuali discrepanze tra l’attività per cui la nave è certificata e quella effettivamente svolta, respingendo dunque una disciplina specifica per le navi che prestano attività di soccorso in modo continuativo, anche sotto il profilo delle competenze dello Stato di bandiera, limitate ai fini del rilascio delle certificazioni di sicurezza ed in via ipotetica al coordinamento delle attività di primo soccorso, ma senza richiamare alcuna responsabilità, immediata o successiva, per lo sbarco dei naufraghi a terra o per la successiva fase procedimentale della valutazione delle richieste di asilo. Dopo aver richiamato l’art. IV della Convenzione SOLAS, la Corte di Lussemburgo conclude che “nel caso in cui il comandante di una nave battente bandiera di uno Stato contraente della convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare abbia dato attuazione all’obbligo di soccorso marittimo di cui al punto 105 della presente sentenza, né lo Stato costiero che sia anch’esso contraente di tale convenzione né, del resto, lo Stato di bandiera possono esercitare i loro rispettivi poteri di controllo del rispetto delle norme di sicurezza in mare […] al fine di verificare se la presenza a bordo di dette persone comporti per la nave in questione una violazione di una qualsiasi disposizione di detta convenzione”. In altri termini, secondo i giudici europei, le operazioni di ricerca e salvataggio, seppure svolte in modo continuativo, non permettono di valutare come “passeggeri” le persone soccorse, che dunque non sono “irregolari”, e si concludono soltanto con lo sbarco in un porto sicuro. Non ha dunque base legale la distizione surrettizia tra “eventi migratori” e “attività di ricerca e salvataggio”, quando le persone si trovano in alto mare, su mezzi inadeguati e senza dotazioni di sicurezza. La tragedia di Cutro, malgrado il procedimento penale in corso, nel quale da parte delle autorità sotto inchiesta si ripropone questa distinzione, evidentemente, non ha insegnato nulla a chi dal governo ritiene ancora oggi che i barconi soccorsi dalle ONG non versino tutti in condizioni di distress, e vadano dunque soccorse con la massima rapidità. Non può avere alcun fondamento neppure la richiesta agli Stati di bandiera di “ritirare” la loro bandiera perché le navi umanitarie svolgono continuativamente attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Le ONG non violano alcuna norma di legge, anzi applicano rigorosamente quanto previsto dal Manuale IMO sui soccorsi in mare (IAMSAR) e dal Piano nazionale SAR approvato dall’Italia, Nessuna norma dei Regolamenti attuativi del Patto UE sulla migrazione e l’asilo prevede un trattamento differenziato per i richiedenti asilo soccorsi da navi delle ONG, meno del 20 per cento del totale delle persone soccorse in alto mare, rispetto agli altri richiedenti asilo soccorsi dalla Guardia costiera, dalla Guardia di finanza o da altre navi militari. Nessuna previsione del Regolamento Frontex (UE) 2014/656 sul controllo delle “frontiere marittime esterne” prevede un trattamento discriminatorio come quello sistematicamente applicato nei confronti delle navi del soccorso civile. A trovarsi fuori legge sono i governi che bloccano con provvedimenti illegittimi le navi umanitarie, non i comandanti e gli equipaggi che salvano vite umane abbandonate in alto mare dagli Stati costieri. 6. Si apprende oggi che la nave Humanity I della ong tedesca Sos Humanity è stata indirizzata verso Ravenna dopo aver soccorso 73 naufraghi, non migranti, nelle acque internazionali tra Malta e Lampedusa, l’arrivo sarebbe previsto per il 18 agosto. Dal ministero dell’interno è stato assegnato un porto lontanissimo dal luogo dei soccorsi, con un trattamento inumano nei confronti delle persone a bordo della nave, già provate da lunghi giorni di abbandono in mare al largo della Libia. Si verifica soprattutto, ancora una volta, una effettiva riduzione delle capacità di salvare vite umane da parte delle ONG, diventate adesso pretesto per l’ennesimo scontro diplomatico con la Germania sull’applicazione delle nuove norme dei Regolamenti attuativi del Patto UE sulla migrazione e l’asilo. Lo sbarco dei naufraghi soccorsi dalle ONG in acque internazionali, ai quali il governo italiano vorrebbe riservare un trattamento differenziato, rispetto a tutte le altre persone sbarcate in autonomia, o soccorse da mezzi militari italiani, la maggior parte, non può impattare in alcun modo sull’applicazione delle norme euro-unionali che stabiliscono la competenza degli Stati membri nella valutazione delle domande di protezione internazionale. 7. Il Regolamento Dublino III (Ue) 2013/604, sostituito adesso dal Regolamento gestione frontiere (Ue) 2024/1351, si applica solo a richiedenti asilo sbarcati in territorio europeo nel paese di primo ingresso, che non può essere considerato quello della bandiera delle navi soccorritrici. Il Regolamento non prevede deroghe in base alla nazionalità delle navi che hanno soccorso naufraghi in mare. Nessuna norma, sotto questo profilo, permette di discriminare le navi delle Ong rispetto a tutte le altre navi civili battenti bandiera straniera. Taiani afferma “Non credo ci sia un problema perché c’è tutta la questione delle navi Ong battenti bandiera tedesca che hanno fatto sbarcare in Italia, quindi credo che da questo punto di vista si trovi un equilibrio – ha spiegato Tajani – non credo ci siano problemi per far rientrare i dublinanti nella Germania”, proponendo di conteggiare i naufraghi sbarcati dalle navi delle ONG nella “compensazione” con i dublinati (da non definire dublinanti) presenti in Germania che Merz vorrebbe inviare in Italia. Di fronte alla ferma reazione tedesca, tuttavia, i toni sembrano smorzarsi. Nella redistribuzione dei “dublinanti” da considerare come “coloro che hanno lasciato il Paese di primo approdo per chiedere asilo in un altro”, ma sarebbe meglio definirli dublinati, perchè soggetto passivo di una procedura di allontanamento forzato, Taiani e Piantedosi chiedono di tenere conto di questa “componente”, invocando una soluzione di “equilibrio”. La posizione del governo italiano, malgrado sembri diventare più morbida nei confronti della Germania di Merz, rispetto allo scontro frontale con la Spagna di Sanchez, dopo i fatti di Ceuta, risulta però, ancora una volta, priva di basi legali, e non potrà che portare ad un ulteriore isolamento dell’Italia in ambito internazionale, se non all’apertura di una procedura di infrazione da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea. Soprattutto se si volesse insistere ancora su una linea di chiusura verso i soccorsi umanitari (ed il rispetto dei Regolamenti europei), con un ennesimo rifiuto di accettare in riammissione richiedenti asilo denegati da altri paesi membri, già transitati dall’Italia, che andrebbero “compensati” con i naufraghi soccorsi in acque internazionali da navi delle ONG battenti bandiera di questi paesi. Fulvio Vassallo Paleologo
August 14, 2026
Pressenza
Attacco finale al diritto d’asilo
L’art.11 del Disegno di legge 1896/2026 fissa i criteri generali per l’attuazione della delega legislativa conferita al governo stabilendo procedure che in diversi punti non appaiono compatibili con la disciplina vincolante introdotta dai Regolamenti europei in materia di accertamenti e procedure accelerate in frontiera, riducendo significativamente le garanzie procedurali previste in favore dei richiedenti asilo. L’attacco finale al diritto di asilo si concretizza sia sul piano procedurale, che sul terreno delle qualifiche da riconoscere, o da negare, ai richiedenti protezione. In particolare, in materia di procedure, si prevede “nel rispetto dell’articolo 37 del regolamento procedure, che la decisione di rimpatrio, conseguente al rigetto della domanda per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero al ritiro implicito o esplicito, o alla decisione di revoca della protezione internazionale, sia adottata contestualmente al provvedimento che conclude il procedimento per il riconoscimento o la revoca della protezione internazionale e che tale decisione unica rechi gli effetti del provvedimento di respingimento o di espulsione amministrativa di cui agli articoli 10 e 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, consentendo al questore di procedere ai sensi degli articoli 13, comma 4, e 14 del medesimo testo unico, e contenga, rispettivamente, il divieto di ingresso senza speciale autorizzazione del Ministro dell’interno o di reingresso per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque e che, salvi gli effetti dell’impugnazione, la predetta decisione possa essere immediatamente eseguita dall’autorità amministrativa competente”. Si aggiunge poi che “nella determinazione delle domande da esaminare con procedura accelerata di frontiera, sia data priorità all’esame delle domande dei richiedenti che, in caso di decisione sfavorevole, abbiano maggiori possibilità di essere rimpatriati, se del caso, nel Paese di origine, nel Paese in cui avevano precedentemente la dimora abituale, in un Paese terzo sicuro o in un Paese di primo asilo”. Si stabilisce infine che “, in caso di reiterazione della domanda, il richiedente non abbia diritto di rimanere neanche fino alla decisione del giudice sull’istanza di sospensiva, se presentata, fermo restando il rispetto del principio di non respingimento, se si ritenga che l’impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l’imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro”. Fulvio Vassallo Paleologo
May 30, 2026
Pressenza
Un anno di attività in favore di richiedenti asilo e rifugiati in Italia
Il rapporto che descrive l’operato svolto nel 2025 nei centri della rete Astalli verrà presentato mercoledì 29 aprile alle 11:00 a Roma nell’Aula della Congregazione Generale della Curia Generalizia della Compagnia di Gesù (Borgo Santo Spirito, 4). Alla conferenza, aperta dalle testimonianze di alcuni rifugiati, insieme a P. Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli che illustrerà i dati raccolti ed elaborati, interverranno S. E. Mons. Gian Carlo Perego (presidente della Commissione Episcopale per le migrazioni e della Fondazione Migrantes) e Fiorenza Sarzanini (condirettrice del Corriere della Sera). Quest’anno la rilevazione si inserisce in un contesto internazionale segnato da crescente instabilità geopolitica, indebolimento del multilateralismo e riduzione dei finanziamenti alla cooperazione umanitaria. In Europa e in Italia, a una diminuzione degli arrivi si accompagna un progressivo irrigidimento delle politiche migratorie, che rischia di limitare l’accesso alla protezione senza affrontare le cause profonde delle migrazioni forzate. I TEMI PRINCIPALI DEL RAPPORTO Vulnerabilità diffuse e bisogni in crescita Nel 2025 la domanda di accesso ai servizi di bassa soglia del Centro Astalli a Roma ha confermato un trend crescente e strutturale, che evidenzia condizioni diffuse di vulnerabilità. La presenza sempre più significativa di richiedenti asilo tra gli utenti della mensa, in aumento per il secondo anno consecutivo, dimostra come l’incertezza giuridica si traduca direttamente in vulnerabilità materiale. Sul fronte sanitario, il SaMiFo ha garantito un’assistenza capillare, con una particolare attenzione alla salute mentale, soprattutto dei minori. Anche i servizi legali e sociali hanno registrato un aumento delle richieste, spesso legate a situazioni di vulnerabilità multipla. Un’accoglienza che trattiene: profili sempre più complessi Sono sempre più articolati i bisogni delle persone accolte. Si registra un allungamento dei tempi di permanenza nelle strutture di accoglienza, dovuto alla crescita dei profili complessi: persone in età avanzata, con fragilità sanitarie e psichiatriche gravi, che richiedono un accompagnamento prolungato e specializzato. A fronte di queste difficoltà, i percorsi continuativi di supporto hanno dimostrato la loro efficacia nell’inserimento lavorativo. Inclusione ad ostacoli: lavoro povero e diritti rallentati Persistono fenomeni di lavoro povero e sotto-qualificazione, anche in presenza di livelli di istruzione elevati. Tra le altre criticità strutturali si evidenziano lungaggini amministrative e difficoltà di accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione. Resta critico il diritto all’abitare, nodo strutturale che condiziona ogni prospettiva di autonomia reale. Il presidente del Centro Astalli, P. Camillo Ripamonti, sottolinea: “Dall’esperienza quotidiana del Centro Astalli, maturata in 45 anni di lavoro accanto ai rifugiati, emerge con chiarezza che la via da percorrere è investire nell’inclusione. Non come risposta emergenziale o atto di generosità, ma come scelta di responsabilità e lungimiranza, capace di valorizzare il contributo che le persone rifugiate possono offrire al Paese. Per questo è necessario rafforzare politiche pubbliche coerenti e strutturali, che garantiscano accesso ai diritti, al lavoro e alla casa. Le sfide che abbiamo davanti possono diventare fattori di divisione oppure un’opportunità per costruire una società più coesa: la direzione dipende dalle scelte che siamo chiamati a compiere oggi”. La rete ASTALLI in Italia è composta da realtà attive a Bologna, Catania, Palermo, Grumo Nevano, Trento, Vicenza e Padova a cui cooperano 877 volontari. Redazione Italia
April 28, 2026
Pressenza
Migranti: alleanza fra destra italiana e socialdemocrazia danese
A seguito dell’attacco all’Iran e al Libano sta crescendo il flusso migratorio. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha promosso, insieme alla premier danese socialdemocratica Mette Frederiksen, un incontro per il contenimento dell’ondata di rifugiati. di redazione Peacelink (*)   A margine del vertice europeo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha promosso, insieme alla premier danese socialdemocratica Mette Frederiksen, un incontro
Le “sporche frontiere” d’Europa, dai Balcani al Mediterraneo
RESPINTI Le “sporche frontiere” d’Europa, dai Balcani al Mediterraneo di Duccio Facchini e Luca Rondi Altreconomia, 2026, pp. 192 Testi di Caterina Bove, Anna Brambilla, Riccardo Gatti, Maurizio Veglio, Cristina Molfetta. ** La prefazione di Gianfranco Schiavone L’ASILO, DA DIRITTO A CONCESSIONE Questo prezioso libro ci aiuta a comprendere il drammatico cambiamento in termini di tenuta dello Stato di diritto
Il Rapporto 2025 della Fondazione Migrantes: l’asilo in Italia è sempre più un miraggio
Il numero di persone sul pianeta in condizione di sradicamento forzato ha toccato la cifra record di 123,2 milioni (+6% rispetto al 2023). Un mondo in stato di crisi permanente continua a generare spostamenti di popolazioni, mentre i sistemi di protezione sembrano arretrare, tra esternalizzazioni, reclusione e rimozione della responsabilità politica. E’ quanto si legge nella IX edizione del Report “Il diritto d’asilo” della Fondazione Migrantes (con Tau Editrice), dal titolo “Richiedenti asilo: le speranze recluse”. A metà 2025 le persone in fuga risultano in calo: 117,3 milioni. Un calo dovuto però in prevalenza a “ritorni” in Paesi insicuri. Sono 46 milioni gli “sfollati climatici” nel solo 2024 e tre rifugiati su quattro continuano a essere accolti in Paesi a basso o medio reddito. Il nostro Paese è però in controtendenza: mentre le domande di asilo nell’Ue sono calate (-13%; Germania -30%), l’Italia nel 2024 ha segnato il suo massimo storico (quasi 159 mila). Anche se vi è stato il record di dinieghi: nel 2024, le Commissioni territoriali hanno pronunciato il 64% di dinieghi, contro una media Ue del 51%. E nel primo semestre 2025 i dinieghi sono al 69,5%. Rifugiati che sono sempre più poveri: secondo una ricerca finanziata da Unhcr, il 67% dei beneficiari di protezione internazionale e temporanea in Italia vive in povertà relativa, a fronte del 17% degli italiani e del 39,5% dei cittadini extra-Ue. Ma come si può qualificare il nostro sistema d’accoglienza? “Un’infrastruttura di esclusione”, così uno studio “basagliano” inserito nel Report definisce il sistema di accoglienza italiano, fatto di marginalità e “zone di non essere”: spazi di disumanizzazione (come le “file della vergogna” in Questura, le espulsioni improvvise, le segregazioni nei Cpr e la rinuncia dei territori ai progetti SAI.) in cui i migranti sono ridotti a “oggetti amministrati”. Il Report si focalizza sui morti e sulle persone scomparse durante i movimenti migratori. “Chiedere giustizia e verità nel caso di persone morte o scomparse lungo le rotte migratorie, sottolinea la Fondazione Migrantes,  significa scontrarsi con una normativa ancora inadeguata nel fornire risposte ai bisogni dei loro familiari e ai loro diritti estremi. Partendo dal caso del giovane Yonas, deceduto a Ventimiglia all’inizio di quest’anno, il contributo denuncia le difficoltà che si riscontrano nelle procedure di identificazione delle persone che perdono la vita sulle rotte migratorie, nel coinvolgimento dei familiari in tali procedure e nel rispetto della loro volontà legata alla sepoltura. Il dolore dei familiari e le conseguenze culturali e legali legate all’incertezza sulla sorte dei propri cari pongono ulteriori sfide agli attori coinvolti nell’accertamento della verità sul destino di queste persone. Un tema oggetto ancora di studio e dibattito, che pone numerosi interrogativi legali e morali, ma che si muove nel solco di un principio di umanità: far sì che il tempo non cancelli la memoria di questi giovani uomini e donne morti o dispersi nell’inseguire il sogno di un futuro migliore”. Per la prima volta il Report dedica un focus agli USA. L’amministrazione Trump ha emanato almeno 12 ordini esecutivi che hanno generato paura, persecuzione e sfiducia. Secondo l’American Immigration Council siamo di fronte alla “fine del sistema d’asilo”. Intanto, il Patto europeo su migrazione e asilo, che entrerà in vigore a giugno 2026, accentua la logica del contenimento: procedure accelerate, esternalizzazione dei controlli, applicazione estesa del concetto di “Paese terzo sicuro”. Si rischia la limitazione di fatto del diritto d’asilo, con preoccupanti conseguenze per i minori stranieri non accompagnati. Nel mentre l’Italia, alla quale come a tutti i Paesi dell’Ue era stato richiesto di coinvolgere la società civile nella scrittura del suo piano di attuazione, non l’ha fatto e non l’ha ancora reso pubblico. Infine, si assiste, a una trasformazione della cooperazione internazionale: l’Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps) ha perso la sua funzione originaria (riduzione della povertà) per assumere un ruolo subordinato alle logiche della sicurezza, del controllo migratorio e dell’interesse economico nazionale. Il Report 2025 invita istituzioni e società civile a ricollocare al centro “diritto internazionale, diritto d’asilo, diplomazia e bene comune”. In un mondo che rischia di normalizzare la crisi e la disumanizzazione, il riconoscimento dell’umanità di chi fugge rimane il fondamento irrinunciabile di ogni democrazia. Come scrivono le curatrici del rapporto Chiara Marchetti e Mariacristina Molfetta nell’Introduzione, “le guerre non sono il nostro destino ineluttabile, così come non lo è la corsa al riarmo. Il diritto internazionale, il diritto d’asilo, la diplomazia e la ricerca del bene comune possono e devono tornare al centro. La fraternità e la sorellanza, insieme al rispetto per la terra, sono valori che possiamo e dobbiamo continuare a coltivare”. Qui la sintesi del Report sul diritto d’asilo della Fondazione Migrantes: https://www.migrantesonline.it/wp-content/uploads/2025/12/ReportDdA25_Sintesi.pdf.   Giovanni Caprio
December 10, 2025
Pressenza
Il disumano Regolamento sui Rimpatri deve essere rigettato
L’11 marzo 2025 la Commissione Europea ha presentato una nuova proposta di Regolamento sui Rimpatri, destinata a sostituire l’attuale Direttiva Rimpatri. Dietro un titolo apparentemente tecnico, la proposta introduce misure coercitive e lesive dei diritti fondamentali, con l’obiettivo dichiarato di aumentare i tassi di espulsione. Invece di investire in protezione, accoglienza, sanità e istruzione, il testo punta su detenzione, deportazioni e strumenti punitivi. Le oltre 200 organizzazioni firmatarie del documento congiunto denunciano un vero e proprio cambio di paradigma nelle politiche migratorie europee: i movimenti delle persone vengono trattati come una minaccia, giustificando deroghe alle garanzie fondamentali. L’approccio dominante diventa così la criminalizzazione, la sorveglianza e la discriminazione, anziché l’inclusione sociale, i percorsi sicuri e regolari di ingresso e i permessi di soggiorno basati sui diritti. Come organizzazioni firmatarie contestiamo la proposta su più fronti: * Deportazioni verso Paesi senza legami personali: il testo prevede la possibilità di espellere persone in Stati terzi con cui non hanno alcuna connessione, introducendo anche centri di rimpatrio offshore simili a strutture detentive. * Sorveglianza e rilevamento forzato: gli Stati sarebbero obbligati a rafforzare controlli e identificazioni, con il rischio di alimentare pratiche di profilazione razziale. * Espansione della detenzione: la durata massima verrebbe estesa fino a 24 mesi, con nuove categorie di persone detenibili, inclusi minori e soggetti vulnerabili. * Misure punitive e coercitive: pesanti sanzioni, restrizioni e limitazioni dei diritti per chi non riesce a collaborare al rimpatrio, anche in situazioni indipendenti dalla propria volontà (ad esempio in caso di apolidia). * Erosione dei diritti di ricorso: la sospensione automatica delle espulsioni durante un appello verrebbe rimossa, rendendo più difficile ottenere tutela giudiziaria. * Sorveglianza digitale: ampliamento della raccolta e condivisione di dati personali, fino all’uso di tecnologie invasive come il tracciamento GPS. Il regolamento produrrebbe solo un aumento delle persone spinte nell’irregolarità e nella marginalità, privandole di diritti fondamentali come l’accesso alla salute, alla casa o al lavoro dignitoso. Invece di consolidare un sistema basato su punizione e esclusione, si chiede all’UE di ritirare la proposta e orientare le politiche verso la sicurezza, la protezione e l’inclusione sociale. L’Unione Europea deve smettere di alimentare sentimenti razzisti e interessi economici legati ai sistemi di detenzione e di sorveglianza. È tempo di tornare a investire in comunità forti, dignità e diritti per tutti, indipendentemente dallo status. “In un momento in cui le politiche di esclusione avanzano, chiediamo un rinnovato impegno verso la solidarietà e i diritti umani. La sicurezza non può fondarsi sulla paura e sulla discriminazione, ma solo sull’inclusione, il rispetto e le pari opportunità” afferma Giovanna Cavallo, coordinatrice del Forum e della Road Map per il Diritto D’Asilo e la Libertà di Movimento. Invitiamo le istituzioni europee e gli stati membri a reindirizzare risorse e attenzione verso politiche che rafforzino la coesione sociale e la giustizia. CALL TO ACTION: firma l’appello accedendo al FORM ONLINE e segnala la tua adesione alla Road Map italiana a forum4maggio@gmail.com Forum per cambiare l’ordine delle cose Redazione Italia
September 15, 2025
Pressenza