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Sempre meno mamme giovani, sempre più disuguaglianze
In Italia, nonostante il crescente dibattito pubblico attorno al tema, la maternità si traduce ancora in un equilibrio fragile tra occupazione e carico di cura, tra desiderio e rinuncia, con carriere che si fermano o rallentano e difficoltà a rientrare nel mercato del lavoro. È la fotografia che emerge dall’XI edizione del Rapporto “Le Equilibriste, la maternità in Italia” diffuso alla vigilia della Festa della Mamma ed elaborato dal Polo Ricerche di Save the Children. Guardando in particolare ai salari, nel settore privato le madri registrano una penalizzazione che può arrivare fino al 30% dopo la nascita di un figlio, mentre nel settore pubblico la penalizzazione è più contenuta (5%), ma comunque rilevante. Rispetto alla partecipazione al mercato del lavoro, dai dati si evince che mentre gli uomini con figli sono più presenti nel mercato del lavoro degli uomini senza figli, per le donne avere figli è associato a una minore occupazione lavorativa. Se il 78,1% degli uomini tra i 25 e 54 anni senza figli è occupato, con una percentuale che si attesta al 92,8% tra i padri con almeno un figlio minore (92,9% per chi ne ha uno e 92,7% per chi ne ha due o più), per le donne della stessa fascia d’età la situazione è molto diversa: lavora il 68,7% tra quelle senza figli, ma la quota scende al 63,2% tra le madri con almeno un figlio minorenne (67% per chi ne ha uno e 58,8% con due o più). Il tasso di occupazione scende ancora per le madri con almeno un figlio in età prescolare (58,2%). Le differenze territoriali sono marcate: tra le madri 25-54enni con almeno un figlio minore il tasso di occupazione si attesta al 73,1% al Nord e 71% al Centro, mentre nel Sud e isole scende al 45,7%. Il pianeta maternità è caratterizzato anche dal part-time: ne fanno ricorso il 32,6% delle donne 25-54enni con almeno un figlio minore (di cui l’11,7% è part-time involontario), contro il 3,5% dei padri nella stessa condizione. In aumento la quota di donne occupate con contratti a termine da almeno 5 anni (da 17,4% a 19,1%). Il Rapporto “Le Equilibriste – La maternità in Italia 2026” propone anche quest’anno il Mothers’ Index regionale, realizzato in collaborazione con l’ISTAT, che misura le condizioni delle madri attraverso 7 ambiti – Demografia, Lavoro, Rappresentanza, Salute, Servizi, Soddisfazione soggettiva e Violenza – utilizzando 14 indicatori provenienti da diverse fonti del sistema statistico nazionale. In questa edizione la regione più “amica delle madri” è l’Emilia-Romagna, seguita dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Valle d’Aosta, che torna sul podio dopo il forte arretramento registrato nell’edizione precedente. Segnali di miglioramento si osservano per il Piemonte, che sale dal 12° all’8° posto, e per la Calabria, che guadagna due posizioni, passando dal 18° al 16° posto. Al contrario, si registrano arretramenti nel Nord-Est: il Friuli-Venezia Giulia scende dall’8° al 13° posto e il Veneto dal 9° al 12°, evidenziando un indebolimento relativo nel confronto nazionale. Perdono terreno anche il Molise, che scivola dal 15° al 17° posto e il Lazio, che passa dal 6° al 9° posto. Nel Mezzogiorno il quadro resta complessivamente stabile e su livelli inferiori alla media nazionale: l’Abruzzo, con un valore pari a 99,259, si conferma la regione meglio posizionata tra quelle meridionali (14° posto), mentre in fondo alla classifica si collocano la Basilicata, la Puglia (92,226) e la Sicilia. Nel complesso, la situazione italiana mostra un lieve peggioramento rispetto agli ultimi due anni: l’indice nazionale scende rispetto sia al 2024 che al 2023. Una flessione riconducibile in particolare al peggioramento delle dimensioni della demografia, del lavoro e della salute. L’Indice regionale considera, tra l’altro, anche la “dimensione della violenza”, che misura la presenza di centri antiviolenza e case rifugio per 100.000 donne, evidenziando una distribuzione fortemente disomogenea sul territorio e mostra una sostanziale stabilità nel tempo. Al primo posto si conferma nuovamente, il Friuli-Venezia Giulia, seguito dalla Provincia Autonoma di Bolzano al 2° posto e dall’Emilia-Romagna al 3° posto. Su livelli elevati si collocano anche la Valle d’Aosta al 4° posto, la Lombardia al 5° posto e l’Abruzzo al 6° posto. La Provincia Autonoma di Trento e la Basilicata chiudono la graduatoria all’ultima posizione. Da anni Le Equilibriste ci invita a guardare oltre i numeri delle nascite, interrogandoci sulle condizioni reali in cui prende forma la scelta di avere figli. Oggi più che mai, le equilibriste non sono solo le madri che cercano di conciliare tutto, ma anche le donne che devono valutare se diventare madri. Il Dossier infatti torna al nodo centrale del rapporto tra maternità e lavoro, dove la child penalty continua a pesare su occupazione, reddito e carriere, con forti disuguaglianze territoriali e generazionali. Accanto a questi divari, emergono anche le situazioni più fragili, come quelle delle madri sole. > “La lettura dei dati, ha sottolineato Antonella Inverno, Responsabile Ricerca > e Analisi Dati di Save the Children Italia, ci restituisce la fotografia di un > Paese in cui la maternità resta ancora uno dei principali fattori di > disuguaglianza. Viviamo in un sistema che continua a scaricare i costi della > genitorialità in modo sproporzionato sulle donne, come il rapporto Le > Equilibriste denuncia da undici anni. Nel 2026 dobbiamo ancora rimarcare come > la situazione delle madri in Italia sia addirittura peggiorata rispetto agli > scorsi anni. Nonostante gli impegni annunciati, aumentano le dimissioni delle > neomamme e, tra le madri più giovani, la maggior parte non studia, non lavora > e non è inserita in percorsi di formazione”. Come ogni anno, Save the Children dà voce alle mamme “equilibriste” con le storie e le sfide che hanno affrontato Caterina, Aurora, Elisa e Tiziana quando sono diventate mamme: https://www.youtube.com/watch?v=wRci-8jgPNg&t=4s. Qui per il Rapporto: https://s3-www.savethechildren.it/public/allegati/le-equilibriste-la-maternita-italia-nel-2026_0.pdf. Giovanni Caprio
May 7, 2026
Pressenza
La scuola maestra di cultura dell’incontro: prospettive educative nella società di oggi
In un tempo segnato da conflitti internazionali, crisi ambientali, migrazioni forzate e crescenti disuguaglianze sociali, anche il turismo si trova al centro di una riflessione che non può più essere soltanto economica. Il viaggio, infatti, non è mai un gesto neutro: produce relazioni, trasforma territori, incide sulle comunità locali e contribuisce a costruire immaginari collettivi. Per questo oggi diventa necessario interrogarsi sul rapporto tra turismo e formazione, riconoscendo alla scuola e ai processi educativi un ruolo decisivo nella costruzione di una cultura della pace, della sostenibilità e della cittadinanza globale. L’istituzione scolastica, riconosciuta dalla pedagogia come una delle principali agenzie di socializzazione secondaria, riveste un ruolo determinante nella formazione culturale ed etica delle nuove generazioni. In una società sempre più globalizzata, caratterizzata da mobilità costante, interconnessioni transnazionali e crescente accessibilità agli spostamenti, la scuola non può limitarsi alla trasmissione di conoscenze disciplinari, ma deve assumere il compito di fornire agli studenti strumenti critici per interpretare fenomeni complessi, tra cui quello turistico. Il viaggio, infatti, non rappresenta esclusivamente un’esperienza di svago o di consumo, ma costituisce un potente dispositivo culturale capace di influenzare relazioni economiche, sociali e simboliche tra popoli e territori. Il turismo, se vissuto in modo inconsapevole, rischia di alimentare stereotipi, disuguaglianze e nuove forme di colonizzazione culturale; se invece viene interpretato come esperienza educativa, può diventare occasione di crescita personale e collettiva. Per lungo tempo il turismo è stato letto prevalentemente secondo una logica economica e produttiva, come settore strategico per la crescita dei territori e per lo sviluppo occupazionale. Tuttavia, tale prospettiva ha spesso trascurato le implicazioni etiche e sociali legate alle pratiche turistiche: lo sfruttamento delle risorse ambientali, la mercificazione delle culture locali, i processi di gentrificazione urbana e le profonde disuguaglianze nei rapporti tra visitatori e comunità ospitanti rappresentano alcune delle contraddizioni più evidenti del turismo contemporaneo. In questo scenario emerge con forza la necessità di una riflessione educativa che permetta di ripensare il significato stesso del viaggiare. La scuola, in quanto luogo privilegiato di costruzione di significati condivisi, può contribuire alla diffusione di una cultura del turismo responsabile, fondata sul rispetto reciproco, sulla sostenibilità ambientale e sulla consapevolezza interculturale. Educare al turismo significa insegnare agli studenti a riconoscere l’altro non come oggetto di consumo culturale, ma come soggetto portatore di identità, diritti e valori. Significa promuovere una visione del viaggio come occasione di incontro autentico, di dialogo e di apprendimento reciproco, superando la logica superficiale dell’esperienza mordi e fuggi e favorendo invece un approccio più lento, rispettoso e consapevole. In tale prospettiva, l’educazione al turismo si intreccia profondamente con l’educazione alla pace. La pace, infatti, non può essere considerata esclusivamente come assenza di conflitto armato, ma deve essere intesa — secondo una prospettiva pedagogica più ampia — come costruzione quotidiana di relazioni fondate sulla giustizia, sull’equità, sul riconoscimento reciproco e sul rispetto delle differenze. Ogni esperienza turistica può trasformarsi in uno spazio educativo nel quale apprendere pratiche di convivenza civile, solidarietà e responsabilità globale. Visitare un luogo significa entrare in relazione con la sua memoria, con la sua storia, con le sue fragilità sociali e ambientali. Significa imparare a guardare il mondo non da spettatori, ma da cittadini consapevoli. Il contributo della scuola risulta quindi fondamentale nel formare persone capaci di abitare il mondo in modo etico e responsabile. Attraverso percorsi interdisciplinari, esperienze di mobilità educativa, progetti di cittadinanza globale, scambi culturali e attività di valorizzazione dei patrimoni culturali locali, l’istituzione scolastica può promuovere modelli alternativi di turismo, orientati non allo sfruttamento ma alla cooperazione tra comunità. Anche il turismo scolastico, spesso ridotto a semplice momento ricreativo, può diventare uno straordinario laboratorio pedagogico. I viaggi d’istruzione, se progettati con attenzione, permettono di sperimentare concretamente il rispetto dei luoghi, la conoscenza delle diversità culturali e la responsabilità verso il patrimonio comune. Il viaggio educativo diventa così esperienza di cittadinanza attiva. Educare al turismo significa, in definitiva, educare a una nuova idea di cittadinanza globale, nella quale il viaggio non è evasione, ma esperienza di responsabilità, conoscenza e pace. In un tempo segnato da profonde tensioni internazionali, dalla crisi climatica e dalla fragilità dei legami sociali, questo compito educativo appare non solo opportuno, ma imprescindibile. Solo formando viaggiatori consapevoli sarà possibile costruire società più giuste, inclusive e sostenibili, nelle quali il turismo non sia strumento di consumo, ma occasione concreta di incontro umano e di costruzione della pace.      Laura Tussi
May 2, 2026
Pressenza
“Il Principe della Follia”, dal 14 maggio al cinema
Il nuovo film scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, presentato in anteprima alla XX edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Proiezioni Speciali,  mette al centro la fragilità umana e la dignità degli invisibili. Un’opera potente e necessaria che non cerca scorciatoie e non fa sconti: affronta con lucidità e senza compromessi il tema della malattia, della disabilità e dell’emarginazione, restituendo voce a chi troppo spesso resta invisibile. La storia si sviluppa nell’arco di una notte che si trasforma in un viaggio disturbante tra ricordi, rimorsi e verità nascoste. Al centro, il dolore di un uomo segnato dalla malattia e quello di una famiglia schiacciata da un peso difficile da sostenere: non ci sono colpevoli né facili assoluzioni, ma esseri umani fragili che cercano una via per ritrovare sé stessi. Accanto alla prova intensa e autentica di Stefano Zazzera, affetto da Parkinson nella vita reale, il film si regge su un cast solido e riconoscibile che contribuisce a dare profondità e verità al racconto. Tra questi: Alessandro Haber, Andrea Roncato, Carla Chiarelli e Mauro Cardinali, affiancati da un ensemble di interpreti che restituisce con rigore e sensibilità la complessità dei rapporti familiari e umani . D’Ambrosi costruisce così un racconto che alterna visioni poetiche e momenti di crudo realismo, portando lo spettatore dentro un’esperienza emotiva diretta, senza filtri. È un cinema che guarda la realtà per quello che è, senza abbellimenti, e che chiede allo spettatore di fare altrettanto. Il film è stato realizzato con il contributo di Marche Film Commission e del Ministero della Cultura – Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo. È prodotto da Giovanni Saulini e Silvia Innocenzi per Red Post Production e distribuito da Notorious Pictures. Il Principe della Follia non è semplicemente un film: è una presa di posizione, un’opera che sfida i pregiudizi e chiama in causa la responsabilità collettiva. Un invito a guardare dove troppo spesso si preferisce non vedere. Redazione Italia
April 28, 2026
Pressenza
“Carcere e Futuro. Formazione e trasformazione creativa nell’esperienza carceraria”
Un appuntamento al cinema, martedì 5 maggio al Nuovo Cinema Aquila di Roma, per riflettere sul valore dell’arte e della creatività applicati alla formazione, soprattutto professionale, di persone in regime di detenzione carceraria. Intitolato “Carcere e Futuro. Formazione e trasformazione creativa nell’esperienza carceraria”, l’evento è organizzato da Women in Film, Television & Media Italia (WIFTMI) in collaborazione con Pigneto Film Festival e Nuovo Cinema Aquila. A partire dalla proiezione del documentario “Le Farfalle della Giudecca” (74’), diretto da Rosa Lina Galantino e Luigi Giuliano Ceccarelli, con la voce narrante di Ottavia Piccolo, presentato all’ultima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia (Isola di Edipo), sarà avviata una riflessione sulla carcerazione come momento di rigenerazione e ristrutturazione della persona a livello psicologico, creativo e lavorativo. Il film è un racconto corale tutto al femminile che porta dentro la Casa di Reclusione della Giudecca, dove arte, lavoro e dignità costruiscono ogni giorno percorsi concreti di rinascita. Le detenute raccontano l’emozione di diventare guide della Biennale, ma anche responsabili di un servizio di lavanderia e stireria che serve i migliori hotel di Venezia, di una sartoria che realizza sfilate e veste le madrine del Festival del Cinema: storie vere che ribaltano stereotipi e aprono nuove prospettive sul sistema carcerario. Storie che rivelano la necessità di percorsi creativi e formativi per rendere possibile una trasformazione di vita durante e dopo il cammino detentivo. Dopo la visione del film si terrà un incontro per fare luce su una realtà centrale e non trascurabile del nostro tessuto sociale. Interverranno, oltre alla regista Rosa Lina Galantino, attrice, regista, formatrice, Ludovica Andò, regista, formatrice e progettista di interventi d’inclusione in ambito penitenziario, Valentina Calderone, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Eleonora di Benedetto, avvocata cassazionista e vicepresidente Fondazione Severino, Antonella, ex ospite della casa di reclusione della Giudecca e una delle attrici nel film, e infine Rachele Stroppa, ricercatrice di Associazione Antigone. A moderare sarà Giulia Merenda, regista e docente di Lettere negli Istituti di Pena di Roma Rebibbia, socia fondatrice di Women in Film, Television & Media Italia. 5 maggio 2026 ROMA – Nuovo Cinema Aquila – via L’Aquila 66/74 Inizio proiezione ore 19:00 – biglietto € 5,00  Maddalena Brunasti
April 28, 2026
Pressenza
Detenzione, invece che accoglienza, dei richiedenti asilo?
A partire dal 12 giugno 2026 la vigente disciplina euro-unionale in materia di protezione internazionale dovrebbe essere sostituita dai nuovi Regolamenti approvati in seguito all’adozione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo del 2024. Nella maggior parte dei casi i nuovi Regolamenti comporteranno l’abrogazione immediata delle precedenti Direttive, ma gli Stati membri dovranno adottare una serie di provvedimenti legislativi per adeguare la normativa nazionale, tenendo conto dell’efficacia normativa diretta e vincolante dei Regolamenti UE, a differenza delle Direttive che lasciavano un certo ambito di discrezionalità al legislatore interno. Al momento risulta appena presentato all’esame del Senato, in prima lettura, un articolato disegno di legge(DDL 1869/2026) contenente disposizioni assai eterogenee in materia di trattenimento amministrativo, interdizione dell’ingresso nelle acque territoriali ed allontanamento forzato, che dovrebbe anche dare al governo, attraverso lo strumento della delega legislativa, il potere di attuare con decreti legislativi i Regolamenti di fonte euro-unionale. Le procedure accelerate in frontiera e la riduzione dei tempi per proporre ricorso, peraltro generalmente privo di effetto sospensivo, potrebbero comportare la violazione sistematica dei diritti di difesa in materie tanto sensibili come la limitazione della libertà personale e successive prassi di respingimento in violazione dell’art.33 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. La materia è stata, e rimane oggetto di diverse questioni pregiudiziali ex art.267 del TFUE da parte dei giudici nazionali davanti alla Corte di Giustizia dell’Unione europea con sede a Lussemburgo. Per la Corte di Lussemburgo una normativa nazionale che non garantisce alcun controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento di un richiedente protezione internazionale, viola il contenuto essenziale del diritto di difesa enunciato dall’art. 47 della Carta UE dei diritti fondamentali. Principio ormai consolidato, e confermato anche nel caso di persone provenienti da paesi di origine designati come “sicuri”, da una ulteriore decisione della Corte di giustizia del primo agosto 2025, Cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]. In base ai nuovi Regolamenti UE, nel corso dello screening in frontiera, che può protrarsi fino a un massimo di sette giorni, le persone sottoposte agli accertamenti non saranno autorizzate ad entrare nel territorio (cosiddetta “finzione di non ingresso”) e potranno essere trattenute in luoghi diversi individuati dal ministero dell’interno, e poi dai prefetti, in frontiera o in aree diverse del territorio nazionale. Secondo l’art.2 del Regolamento sullo screening, il trattenimento è definito come “il confinamento di una persona da parte di uno Stato membro in un determinato luogo, dove tale persona è privata della libertà di circolazione”. Il mancato riferimento al diverso concetto di limitazione della libertà personale sembrerebbe escludere la necessità di una convalida giurisdizionale, ma sul punto occorre verificare la vera natura di questa peculiare misura restrittiva, e la sua compatibilità con l’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo e con l’art.13 della Costituzione italiana. Molti richiedenti asilo si ritroveranno trattenuti nel corso delle procedure accelerate di frontiera, mentre in base alla finzione giuridica di “non ingresso” non saranno considerati presenti sul territorio dell’UE, come se si trovassero in una zona di transito aeroportuale, consentendo così l’applicazione di standard inferiori di riconoscimento dei diritti fondamentali, a partire dal diritto di chiedere asilo e aumentando il rischio di violazioni dei diritti umani e di respingimenti alla frontiera. Persino i minori non accompagnati potrebbero essere trattenuti durante queste procedure di frontiera se considerati una “minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico”. Malgrado i Regolamenti UE approvati nel 2024 con il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo intaccassero la posizione dei richiedenti asilo sul piano del riconoscimento delle qualifiche di protezione e delle procedure per il riconoscimento del diritto alla protezione, limitando la portata dei sistemi di accoglienza e la libertà di circolazione, alla nuova maggioranza che si è formata su questa materia nel Parlamento europeo, composta da popolari e partiti di estrema destra, è apparsa necessaria, e possibile, quest’anno, l’approvazione di altri due Regolamenti che introducessero norme ancora più restrittive, in vista di una esternalizzazione delle procedure di frontiera e della detenzione amministrativa dei richiedenti asilo in paesi terzi definiti “sicuri”, anche indipendentemente dal transito precedente o da legami specifici di natura personale. Si è creato così un quadro normativo europeo del tutto frastagliato, che non può essere compreso, ed applicato, con una lettura verticale dei singoli testi, ma che richiede una ricomposizione orizzontale delle relazioni intercorrenti tra i diversi Regolamenti che a vario titolo appaiono particolarmente mirati più che sulle qualifiche, sulle procedure accelerate per il riconoscimento della protezione internazionale e sullo status di detenzione, piuttosto che di accoglienza, dei richiedenti asilo. Il modello Albania, con il suo ineluttabile fallimento, costituisce la cartina di tornasole di una crisi di sistema che non si potrà risolvere riducendo i poteri istruttori dei giudici. Non è affatto scontato che i futuri Regolamenti europei sullo screening e sulle procedure di asilo in frontiera, che diventeranno esecutivi nel giugno 2026, diano copertura alle norme interne sulle procedure accelerate in frontiera attualmente in vigore, e rendano in questo modo possibile l’attuazione del Protocollo Italia-Albania, che presuppone tra l’altro il ricorso automatico alle contestate categorie dei paesi terzi e dei paesi di origine “sicuri”. Categorie che sono in corso di ridefinizione a livello europeo e che dovranno essere valutate dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Valutare da parte di un giudice, in sede di ricorso individuale dunque, la sicurezza di un paese di origine designato come “sicuro”, o la legittimità di una procedura di frontiera, non significa interferire con politiche della sicurezza o addirittura con “relazioni internazionali”, in quanto la disapplicazione nel singolo caso della norma interna in contrasto con altra norma di rango superiore stabilita a livello europeo, e per riflesso costituzionale (art.117 Cost.), non implica alcuna conseguenza sulla validità della norma generale, a meno che non intervenga la Corte di Giustizia dell’Unione europea o su un ricorso di legittimità, la Corte Costituzionale. Al di là dei tentativi, finora falliti, di manomettere l’indipendenza dei magistrati ed il ruolo autonomo degli avvocati difensori, abortito con il famigerato articolo 30 bis dell’ultimo decreto legge sicurezza convertito in legge il 24 aprile scorso, in contemporanea con un ulteriore decreto legge che lo modifica nella norma sui compensi economici in caso di rimpatrio volontario, rimangono dunque centrali l’indipendenza degli organi giurisdizionali ed il ruolo degli avvocati e delle associazioni che difendono i diritti dei richiedenti asilo, ed in genere degli immigrati irregolari. Alla propaganda sui nuovi provvedimenti legislativi si dovrà rispondere con una informazione trasparente e con una serie di iniziative di difesa legale a rete, che impediscano lo svuotamento sostanziale del diritto di asilo e degli altri diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, dalla normativa dell’Unione europea e dalle Carte internazionali a tutela dei diritti umani. Fulvio Vassallo Paleologo
April 27, 2026
Pressenza
Liberazione
Tra Resistenza tradita, conquiste reali e lavoro delle mani: un testo sulla libertà concreta. E un tributo, tardivo, a un amico > «Ecco perché al celebre motto liberale La mia libertà finisce dove comincia la > libertà di un altro, non da oggi ma da un secolo si replica: La mia libertà > comincia esattamente e soltanto dove comincia la libertà di un altro». Così scrisse Franco Fortini il 28 ottobre 1986 su Il Manifesto, all’interno di uno Speciale salute intitolato Le terapie della libertà. Era uno speciale sulla psichiatria e la svolta impressa da Basaglia e da tutti i suoi collaboratori in uno dei pochi veri cambiamenti che questo Paese è riuscito a compiere: la chiusura dei manicomi. Certo, un cambiamento parziale, che ha lasciato situazioni molto differenziate, non avendo realizzato pienamente i dettami della legge ispirata dalle esperienze di Gorizia e Trieste. Certo, una riforma meglio riuscita e, soprattutto, meno tradita di quelle che i resistenti italiani si aspettavano dopo la liberazione del 25 aprile 1945. > «La caduta del Ministero Parri non è una crisi di governo; è una crisi di > regime; o meglio, è il segno della fine di quel periodo della storia italiana > che si chiama la Resistenza. È il momento in cui i partiti politici, che della > Resistenza erano stati l’espressione, si staccano da essa, e diventano degli > strumenti di un gioco politico astratto. […] Il vecchio mondo torna a galla > con tutte le sue pretese, con la sua incapacità di rinnovarsi, e con la sua > volontà di restaurazione mascherata da legalità». Questo scrisse Carlo Levi su L’Italia libera il 27 novembre 1945, e così effettivamente fu. È pur vero che una parte dei resistenti voleva la rivoluzione, ma lo spirito della lotta di liberazione fu tradito dalla caduta del Governo Parri in poi e rimase solo nel testo redatto dai costituenti. Questo tradimento serpeggia costantemente nella nostra storia patria, ed è all’origine del ritorno al governo degli eredi diretti di Benito Mussolini. Lo dicemmo già in molti il 25 aprile del 1994 in piazza a Milano. Eravamo tantissimi. Pioveva e ci andai con Massimo Malini, il mio caro amico che conobbi durante il servizio civile. Massimo era su una carrozzina, costretto dai danni che il forcipe gli fece alla nascita. Spastico grave, non riusciva a parlare se non con suoni simili a quelli di Chewbecca di Guerre Stellari. Non riusciva a portare il cibo autonomamente alla bocca e, per di più, prima di imboccarlo bisognava tritargli il cibo con un attrezzo detto “masticatore”. > “Marciapiedi: Io trovo stupido che alle soglie del 2000 ci siano ancora > marciapiedi così alti da non consentire alle carrozzine di salirci. Quando, ad > esempio, vedo un marciapiede troppo alto mi viene da ridere perché ritengo che > gli architetti non abbiano tenuto conto dei vari problemi che la gente > potrebbe avere. Oltretutto ritengo stupido che abbiano fatto alcuni lavori, > tra l’altro fatti anche male, solo durante i Mondiali di calcio del ‘90. > Infatti gli scivoli che hanno fatto intorno allo stadio sono troppo ripidi e > quindi sono molto pericolosi. Poi ci sono anche gli uffici pubblici che sono > pieni di gradini e quindi risultano inaccessibili per chi ha delle difficoltà. > Inoltre quando vedo qualcuno che parcheggia sul marciapiede m’arrabbio perché > c’è ancora gente che non sa che ci sono delle persone con handicap o altri > problemi che non riescono a salire per colpa di un pirla che ha parcheggiato > sul marciapiede. Lo ritengo giusto fare questa mostra fotografica perché la > gente deve sapere che esiste questo tipo di problema.” Il testo è di Massimo Malini, redatto con tastera video e joistick Atari, per la mostra fotografica sulle barriere architettoniche in zona San Siro che facemmo insieme. Massimo era diplomato, aveva quindi frequentato la scuola e, se poteva, leggeva volentieri. Per permettergli di leggere avevamo predisposto un leggio in legno su cui appoggiavamo un quadernone ad anelli. Dentro c’erano delle cartelline di plastica trasparente con i buchi e dentro alle cartelline mettevamo le fotocopie dei libri. Con questi accorgimenti Massimo riusciva a girare le pagine nonostante i suoi forti spasmi. Costruii questo ausilio, insieme ad un assistente della comunità dove viveva Massimo, durante il mio anno di obiezione di coscienza al servizio militare che feci tra il 1993 e il 1994. Il primo libro che fotocopiai e inserii pagina per pagina nelle cartelline fu Il sentiero dei nidi di ragno di Italo Calvino. Dopo aver preparato tutto per la lettura me ne andai qualche giorno in licenza. Non ricordo dove precisamente, ma andai a zonzo con Laura: forse in Provenza o in Costa azzurra dove suo papà aveva un appartamento, o forse in Valsesia dove i miei compagni avevano affittato una casa, esattamente a Scopello. Quando tornai dalla licenza trovai il libro nella stessa posizione in cui l’avevo lasciato. Come spesso capitava in quella comunità, presi in giro Massimo e, in fondo, anche me, dicendogli che era un fancazzista e che almeno lo sforzo di leggere qualche pagina lo poteva fare. Diventò rosso, si incazzò. Non era normale, di solito ci si faceva una risata sopra e si chiudeva il capitolo. Allora capii: aveva già letto tutto il libro e per questo era di nuovo al punto di partenza. Massimo l’ho rivisto solo l’anno scorso; non lo vedevo dal matrimonio tra me e Serena a Roppolo, 21 anni prima. Eros, l’unico assistente della Don Gnocchi con cui sono rimasto in contatto, mi ha chiamato e mi ha detto che Massimo stava per lasciarci. Sono andato a salutarlo all’ospedale San Paolo di Milano. Era stanco e provato dalla malattia ma, nel suo sguardo, ho ritrovato la stessa intelligenza e acutezza di quando lo conobbi. Questo testo fa parte dei Talking hands, una serie di racconti sulla manualità come pratica di liberazione. Gli altri episodi sono raccolti QUI. Ettore Macchieraldo
April 24, 2026
Pressenza
Da Cosenza, dai SUD,  una nuova sfida comune
Facendo seguito al comunicato sull’Assemblea meridionale, tenutasi in quel di Cosenza lo scorso 11/12 aprile, ripreso dalla redazione siciliana di Pressenza.com, per completezza di informazione pubblichiamo adedso la nota politica conclusiva dei lavori, postata sulla pagina social de La Base_   A Cosenza abbiamo dato vita a due giorni di discussione e confronto importanti, dando seguito al percorso collettivo iniziato a Messina negli scorsi mesi e facendo insieme un ulteriore passo in avanti. Eravamo in tante, da ogni parte dei sud. Decine e decine di compagne impegnate sui territori hanno risposto alla chiamata alla discussione, confermando quanto questo momento fosse necessario. Lo abbiamo ribadito sin dall’inizio. È necessario uno spazio di confronto collettivo e permanente tra le realtà politiche e sociali impegnate nei sud, che i sud li vivono e che nei sud si autorganizzano. Uno spazio capace di rafforzare e amplificare la nostra azione e di sviluppare, attraverso la discussione collettiva, un nuovo pensiero sui sud, che aggiorni e attualizzi le lenti attraverso cui leggere i processi politici, sociali ed economici che attraversano i nostri territori. Tutto ciò con una consapevolezza comune che è emersa con chiarezza nel corso delle due giornate. La trasformazione radicale di cui abbiamo bisogno alle nostre latitudini può nascere solo dalla capacità di mettere in campo nuove mobilitazioni sociali e dal riconoscimento del conflitto e dell’organizzazione come strumenti fondamentali per costruire la forza necessaria a uno scontro con la controparte. Una controparte che ha prodotto le condizioni materiali che vediamo ogni giorno fuori dalle nostre porte: di distruzione dei territori, povertà, prevaricazione, emigrazione e sfruttamento. Una minaccia costante, quotidiana, per le nostre vite. Il cammino comune che abbiamo rafforzato in questi giorni rappresenta quindi un’urgenza e una necessità, un’assunzione di responsabilità collettiva. La scelta di mettere al centro i sud come pluralità è uno stimolo a riflettere sull’evoluzione dei processi di periferizzazione e marginalizzazione, su come il capitalismo estrattivista e la ridefinizione degli stati in senso competitivo, abbiano ridisegnato anche in senso spaziale le differenze territoriali, che non scompaiono, ma diventano più complesse: attraversano città e aree interne, centri e periferie, Nord e Sud. Territori caratterizzati spesso dalle stesse dinamiche socio-economiche, a lungo considerati come spazi a disposizione, sacrificabili, da mettere a valore e da cui estrarre risorse materiali e umane a vantaggio dei centri, attraverso la logica della “accumulazione per espropriazione”. Una logica di dominio sui territori che si intreccia con processi di marginalizzazione e valorizzazione estrattiva dei corpi, che colpiscono in modo specifico le donne e le soggettività non binarie nei contesti dei sud. Per questo, l’analisi e l’azione devono partire necessariamente da presupposti di intersezionalità, capaci di mettere in relazione le diverse matrici di oppressione e di svelare come esse si co-producono all’interno dei dispositivi di potere. Su questo stesso terreno di sfruttamento, dobbiamo contrastare le immagini più romantiche, quelle del turismo diffuso, dei borghi “autentici”, della cartolina “dove il tempo si è fermato”, perché funzionano come dispositivi di mercificazione, che riducono territori e vite a oggetti di consumo. Ciò che viene celebrato come qualità, o addirittura volano di “sviluppo”, diventa facilmente valore da estrarre, senza produrre trasformazioni materiali concrete per chi quei luoghi li abita quotidianamente. Ci siamo riconosciute come territori e soggettività che affrontano sfide comuni, a partire dalla crisi socio-ecologica che minaccia la nostra stessa esistenza, ma guardando anche oltre, alle tante periferie e aree marginali che dal resto d’Italia si estendono fino agli altri paesi del Mediterraneo. Le trasformazioni che interessano i nostri territori non possono essere comprese pienamente se non all’interno di dinamiche globali. Oggi, qui e ora, il meccanismo della guerra si configura come un paradigma di governo che assume forme molteplici e arriva fino a noi con grande forza. È un dispositivo che dobbiamo riconoscere e contrastare, dai piccoli paesi alle grandi città, individuando obiettivi chiari attorno ai quali mobilitarci. Riteniamo fondamentale che il Mediterraneo smetta di essere un mare di morte e torni a essere uno spazio di solidarietà e di mobilitazione internazionale contro la guerra globale. E proprio sul terreno delle mobilitazioni, le piazze dell’autunno contro il genocidio del popolo palestinese e il No al governo Meloni attraverso il referendum hanno rappresentato l’emersione di un’insoddisfazione crescente nel Paese, che arriva con forza dai Sud e dalle giovani. Una domanda politica chiara che ci riguarda. C’è una disponibilità al rifiuto della miseria di questo stato di cose che cogliamo collettivamente nei tanti territori che hanno contribuito alla discussione di questi giorni, uno stimolo importante per tutte a rafforzare le connessioni, ad interrogarsi su nuovi strumenti all’altezza della fase politica che viviamo. Abbiamo vissuto due giorni di entusiasmo e fiducia. Abbiamo rafforzato relazioni sincere e profonde. Ci siamo riconosciute come compagne. Nelle discussioni, dentro e fuori i momenti assembleari, abbiamo condiviso la soddisfazione per la ripresa di questo cammino comune, oltre le differenze e le specificità di ciascuna, nel segno del riconoscimento reciproco. Negli anni abbiamo visto diversi tentativi fallire, ma da Messina a Cosenza e nei prossimi appuntamenti che verranno abbiamo posto le basi per una storia nuova, forte della condivisione di un intento comune: rafforzare un luogo di discussione e confronto per amplificare le nostre voci, per connettere e potenziare le iniziative che conduciamo sui territori, per tenere viva una nuova riflessione sui Sud alla luce delle mutate condizioni globali e del Paese. Vogliamo vivere una vita bella e vogliamo avere la possibilità di viverla nei nostri territori. Questo processo dipende dalla nostra capacità d’azione, senza appelli a terzi e senza attese messianiche. Noi, qui e ora. È stato solo l’inizio. Da oggi siamo impegnate ad alimentare uno spazio di discussione comune da Sud per i Sud. Sono tanti gli appuntamenti che, città per città e territorio per territorio, ci vedranno protagoniste. Il prossimo 8 agosto torneremo a mobilitarci collettivamente a Messina, non solo contro il ponte in quanto infrastruttura, ma contro il ponte come modello di sviluppo che si vuole imporre ai nostri territori. Alla lotta. Per una nuova stagione di riscatto e conflitto sociale. I Sud si organizzano insieme.   IL DIBATTITO ASSEMBLEARE PUÒ SEGUITO È STATO TRASMESSO IN DIRETTA SU RADIO CIROMA.ORG         Redazione Sicilia
April 22, 2026
Pressenza
Immigrazione, diciamo No al nuovo testo unico: dal finto gratuito patrocinio all’avvocato collaborazionista
Rilanciamo questo prezioso contributo di Giorgio Bisagna, avvocato cassazionista del Foro di Palermo, redatto in merito  al Dl sicurezza, con il quale si prevede l’ introduzione della figura dell’avvocato collaborazionista, ovvero dei legali che assisteranno i cittadini stranieri nel programma di rimpatrio volontario_  Faccio l’avvocato da 31 anni e sono stato tra i primi a Palermo ad occuparmi di diritto dell’Immigrazione. Questo settore del diritto nel 1995 si può dire che non esisteva, quantomeno a livello di produzione normativa. Esistevano principalmente circolari, prassi e il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le cose cominciarono a cambiare nel 1998 con l’introduzione del testo unico sull’immigrazione il decreto legislativo 286/1998. E anche per noi avvocati il mondo cambia, perché ci troviamo di fronte a un sistema giuridico misto che unisce istituti del diritto penale,del diritto processuale penale, del diritto civile e del diritto amministrativo e,soprattutto, introduce un istituto finora sconosciuto nel nostro ordinamento giuridico, la detenzione amministrativa. Per la prima volta viene stabilito che un soggetto, ancorché non abbia commesso reati, ma solo perché si trova in una condizione di irregolarità amministrativa (perché non ha un permesso di soggiorno o comunque è irregolare sul territorio dello Stato) possa essere espulso coattivamente dal territorio dello Stato e, ove ciò non possa farsi immediatamente, essere trattenuto, cioè privato della libertà personale in appositi centri, che all’epoca si chiamavano centri di permanenza temporanea, oggi cpr centri per il rimpatrio. Una normativa che all’epoca indignò tanti giuristi, e fece sorgere una nuova generazione di avvocati che si approcciarono a questo nuovo sistema giuridico che colpiva alle fondamenta i valori cui tanti di noi erano ancorati. Ah, dimenticavo, i centri di permanenza temporanea furono una scelta legislativa del centro sinistra. Ovviamente negli anni le cose sono andate a peggiorare. La legislazione si è progressivamente e inesorabilmente “incattivita” verso i migranti, rendendo difficile se non impossibile una migrazione regolare e una consequenziale inclusione effettiva dei migranti, non legata a politiche emergenziali o biecamente populiste, ma a realistiche e e razionali esigenze umanitarie e, perché no, utilitariste. Con l’ultimo Dl sicurezza, si è toccato il fondo. Intanto è stato soppresso il gratuito patrocinio preventivo nei procedimenti di espulsione di convalida dei provvedimenti restrittivi della libertà personale. In pratica, il migrante che deve essere rimpatriato o che deve essere trattenuto in un centro di detenzione, deve essere assistito da un avvocato, in quanto questi provvedimenti, poiché restrittivi della libertà personale, devono essere convalidati da un giudice. Questa convalida è necessaria perché lo prevede la Costituzione. Così  come, del pari, è necessario che vi sia in procedimenti così delicati che incidono sulla libertà personale, l’assistenza tecnica di un difensore di un difensore, di fiducia o anche di ufficio. Ebbene, mentre sino ad oggi proprio per garantire l’effettività del diritto di difesa, in questi procedimenti, il gratuito patrocinio era sostanzialmente automatico, con l’attuale decreto legge in corso di conversione, l’automatismo è saltato, e quindi il migrante può chiedere di essere ammesso al gratuito patrocinio, tuttavia la tempistica amministrativa, per il riconoscimento di tale beneficio, è sostanzialmente incompatibile con i procedimenti per i quali è richiesta l’assistenza legale. Insomma, l’hanno studiata bene. Non negano la possibilità astratta di ricorrere al gratuito patrocinio, ma in concreto la rendono impossibile. Chapeau! Ci vuole uno stomaco particolare, per lavorare così di fino, per colpire i diritti dei più deboli. Si potrebbe pensare: si è toccato il fondo? No, perché con un emendamento introdotto in sede di conversione si è creata una nuova figura di Avvocato: l’avvocato collaborazionista. La nuova norma che introduce un articolo nuovo al testo unico sull’immigrazione prevede un “benefit” di 600 € e rotti per l’avvocato che incoraggi e assista il proprio cliente a rimpatriare volontariamente, subordinando però l’erogazione di questo lauto assegno all’effettivo rimpatrio del migrante. Quindi l’avvocato che già deve lavorare gratis, non deve valutare se il migrante che deve essere espulso può essere oggetto di persecuzione al suo paese, se è un soggetto vulnerabile, se il procedimento di espulsione ha dei vizi formali e sostanziali rilevanti. No, tutto questo è intralcio alle politiche di governo. Anzi, è l’avvocato stesso che prova ad assolvere la sua missione istituzionale, un intralcio. L’unico  avvocato che può trovare tutela e legittimazione in questo nuovo sistema è quello che diventa complice e appunto collaborazionista. E anche qua chapeau! Perché spendere milioni di euro per creare milizie armate stile ICE, quando si può esternalizzare il lavoro sporco a cottimo? Quindi l’avvocato diventa oltre che complice e collaborazionista anche cottimista della remigrazione. Facendo risparmiare l’erario ed evitando i fastidi mediatici di quegli uomini cattivi con i passamontagna che arrestano i bambini. Non è una novità. La storia ahimè, ricorda tanti episodi infamanti per le toghe. Ma anche tanti momenti di gloria e di dignità. Qua non è in ballo una posizione politica, o una visione particolare del mondo. Qua la posta in gioco è molto più alta.  E’ la dignità della nostra categoria e prima ancora la nostra umanità. Mi resta una perplessità però. Agli avvocati che svolgeranno questo “nobile” compito verrà assegnata la qualifica di agente di pubblica sicurezza ? Vista la funzione che svolgeranno sarebbe il minimo. * AVVOCATO CASSAZIONISTA Redazione Italia
April 19, 2026
Pressenza
L’applicazione impossibile del Patto UE su migrazione e asilo: dall’accoglienza alla detenzione
1. Il ricorso al trattenimento amministrativo dopo l’arrivo in frontiera delle persone migranti, in vista di un successivo rimpatrio, costituisce da tempo uno degli obiettivi principali delle politiche migratorie europee, ed adesso dovrebbe essere esteso per effetto dei Regolamenti previsti dal Patto UE su migrazione e asilo, adottato il 14 maggio 2024, che dovrebbe trovare applicazione a partire dal 12 giugno 2026. Si tratta di un impianto normativo molto frastagliato, composto da nove Regolamenti ed una Direttiva, all’interno dei quali si riscontrano numerosi rinvii da un testo all’altro, ed a Regolamenti precedenti, tanto da renderne assai problematica l’attuazione a livello nazionale, e la successiva applicabilità, che richiederà un complesso lavoro di interpretazione, sulla quale si può prevedere un diffuso ricorso agli organi giurisdizionali. Al di là della dubbia operatività dei trasferimenti tra Stati membri previsti dal nuovo Regolamento 1351/2024, che afferma il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità nell’esame delle domande di asilo, ed abroga il precedente Regolamento 604/2013 (Dublino), lo snodo centrale sul quale si potrebbe inceppare il nuovo sistema europeo di “gestione” della migrazione e dell’asilo si può individuare nello svuotamento sostanziale della portata del diritto alla protezione internazionale e nella estensione dei casi di trattenimento amministrativo dei richiedenti asilo. Nessun sistema nazionale potrà assorbire numeri elevati di persone private della libertà personale soltanto perché costrette all’ingresso irregolare per chiedere protezione internazionale. A seguito dell’entrata in vigore dei nuovi Regolamenti europei in materia di qualifiche di protezione internazionale, inoltre, si verificherà la riduzione della portata della cd. protezione complementare, con un ulteriore incremento dei soggetti potenzialmente destinatari di decreti di diniego/espulsione, e quindi in stato di trattenimento prolungato fino a 18-24 mesi nei centri per il rimpatrio (CPR). 2. L’aspetto più critico dei nuovi Regolamenti europei sulle procedure di asilo e sul cd. screening (accertamento) in frontiera, della durata massima di trenta giorni, è rappresentato dalla generalizzazione del cosiddetto “approccio hotspot” con il quale in appositi centri si tenta di applicare le cd. procedure accelerate in frontiera, al fine dichiarato di ridurre le domande di asilo “strumentali”, con decisioni negative “per manifesta infondatezza”, soprattutto se si accerta la provenienza da “paesi di origine sicuri”. Molti richiedenti asilo si ritroveranno trattenuti nel corso delle procedure accelerate di frontiera, mentre in base alla finzione giuridica del “non ingresso” non saranno considerati presenti sul territorio dell’UE, come se si trovassero in una zona di transito aeroportuale, consentendo così l’applicazione di standard inferiori di riconoscimento dei diritti fondamentali, a partire dal diritto di chiedere asilo e aumentando il rischio di violazioni dei diritti umani e respingimenti alla frontiera. Persino i minori non accompagnati potrebbero essere trattenuti durante queste procedure di frontiera se considerati una “minaccia alla sicurezza nazionale o all’ordine pubblico”. Il Regolamento sulle situazioni di crisi n.1359/2024 consentità poi ai singoli paesi ampi margini di deroga, sulla base di valutazioni prevalentemente politiche. Il Regolamento (Ue) 2024/1356 “screening” sull’accertamento personale introduce una procedura obbligatoria di “screening ” in frontiera al fine di eseguire nel più breve tempo possibile le attività di identificazione e una serie di verifiche (in particolare riguardo la vulnerabilità o la pericolosità) per selezionare le persone che hanno comunque fatto ingresso irregolare, anche se per ragioni di soccorso, in modo da inserirle nella procedura per il riconoscimento di una forma di protezione (asilo, protezione sussidiaria o complementare) oppure per avviare le operazioni di rimpatrio. Nel corso dello screening in frontiera, che può protrarsi fino a un massimo di sette giorni, le persone sottoposte agli accertamenti non sono autorizzate ad entrare nel territorio (cosiddetta “finzione di non ingresso”) e possono essere trattenute in luoghi diversi individuati dal ministero dell’interno, e poi dai prefetti, in frontiera o in aree diverse del territorio nazionale. Secondo l’art.2 del Regolamento sullo screening, il trattenimento è definito come “il confinamento di una persona da parte di uno Stato membro in un determinato luogo, dove tale persona è privata della libertà di circolazione”. Il mancato riferimento al diverso concetto di limitazione della libertà personale sembrerebbe escludere la necessità di una convalida giurisdizionale, ma sul punto occorre verificare la vera natura di questa peculiare misura restrittiva, e la sua compatibilità con l’art. 5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo e con l’art.13 della Costituzione italiana. In base al nuovo Regolamento UE 2024/1349 sulle procedure di rimpatrio alla frontiera, da non confondere con il più ampio Regolamento sui rimpatri ancora oggetto di discussione a Bruxelles, che dovrebbe sostituire la vigente Direttiva “Return” 2008/115/CE, “il cittadino di paese terzo o l’apolide la cui domanda è stata respinta nell’ambito della procedura di asilo alla frontiera non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro interessato”. Gli Stati membri possono quindi imporre al richiedente asilo denegato il trattenimento per un periodo non superiore a 12 settimane “in un luogo sito alla frontiera esterna o in prossimità della stessa ovvero in una zona di transito. Qualora non sia in grado di accogliere la persona in uno di tali luoghi, lo Stato membro può ricorrere ad altri luoghi sul proprio territorio”. Se una decisione di rimpatrio non può essere eseguita entro questo termine massimo, gli Stati membri continuano le procedure di rimpatrio a norma della vigente direttiva rimpatri 2008/115/CE” dunque con tempi più lunghi e con il trattenimento amministrativo in un centro per i rimpatri (CPR). Si può davvero riconoscere che la nuova disciplina del trattenimento in frontiera configuri un sistema generalizzato di privazione della libertà personale o, ancora, che “normalizzi la detenzione amministrativa alle frontiere”. I rinvii parziali contenuti alla Direttiva rimpatri 2008/115/CE, che stabilisce ancora oggi diversi criteri di progressività e di proporzionalità nel ricorso alla detenzione amministrativa, saranno da rivedere quando a Bruxelles verrà approvato in futuro, con voto convergente (trilogue) del Consiglio, del Parlamento e della Commissione, il nuovo Regolamento sui rimpatri, che abroga per intero la precedente Direttiva del 2008. Non sembra comunque eludibile il principio che stabilisce una riserva di giurisdizione ( art. 5 CEDU e art. 13 Cost,) come non si può derogare alla effettività dei diritti di difesa, garantita dall’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Eventuali contrasti tra i nuovi Regolamenti e la Carta dei diritti fondamentali saranno risolti dalla Corte di Giustizia UE. La Corte di giustizia UE, con sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 e C-925/19, ha affermato che la privazione della libertà personale nel corso delle procedure in frontiera, nelle cd. zone di transito, deve ritenersi sussistente non soltanto nei centri di detenzione come i CPR (centri per i rimpatri), bensì anche in ogni altro luogo dal quale il richiedente asilo non è libero di allontanarsi, dunque anche nei centri Hotspot in frontiera e negli altri luoghi assimilati. In direzioni diverse si sono espresse invece la Corte Costituzionale con la sentenza n.40 2026 e la Corte di Cassazione, dopo che l’Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo per la detenzione arbitraria e trattamenti inumani o degradanti in centri hotspot ubicati alle frontiere. Adesso la Corte Costituzionale dovrà essere di nuovo chiamata a pronunciarsi sul trattenimento amministrativo sia nei centri per i rimpatri che nei centri hotspot, atteso che i “modi” di limitazione della libertà personale rimangono ancora rimessi alla potestà regolamentare ed alla discrezionalità amministrativa. Ed è pure evidente come si restringano gli spazi per un effettivo controllo giurisdizionale sulle diverse forme di limitazione della libertà personale dopo l’arrivo in frontiera. Materia sulla quale si dovrà verificare la posizione della Consulta. Per la Corte di Lussemburgo una normativa nazionale che non garantisce alcun controllo giurisdizionale della legittimità della decisione amministrativa che dispone il trattenimento di un richiedente protezione internazionale, viola il contenuto essenziale del diritto di difesa enunciato dall’art. 47 della Carta UE dei diritti fondamentali. Principio ormai consolidato, e confermato anche nel caso di persone provenienti da paesi di origine designati come “sicuri”, da una ulteriore decisione della Corte di Lussemburgo del primo agosto 2025, Cause riunite C-758/24 [Alace] e C-759/24 [Canpelli]. 3. Al di là della dubbia praticabilità delle procedure di rimpatrio in frontiera, in assenza di una effettiva collaborazione dei paesi di origine, rimane del tutto fumosa la prospettiva dei “rimpatri” con accompagnamento forzato in un centro (hub di rimpatrio) ubicato in un paese terzo “sicuro”, prospettiva già fallita tanto nel modello Rwanda, sperimentato dal Regno Unito, che nel modello Albania. Le leggi di attuazione del Protocollo Italia Albania confermano una distanza incolmabile dalle previsioni dei nuovi Regolamenti europei sui rimpatri, che presuppongono il completo trasferimento ad un paese terzo della giurisdizione sulle persone straniere respinte o espulse, e non consentono sulle medesime persone, persino nel caso dei richiedenti asilo, l’esercizio della giurisdizione di un paese membro (come nel caso dell’Italia nei centri di detenzione di Schengjin e di Gjader) al di fuori dei confini dell’Unione europea. La nuova disciplina euro-unitaria dell’approccio hotspot, che risulterà in futuro ancora più restrittiva se verrà adottato il nuovo Regolamento sui rimpatri, con l’abrogazione della vigente Direttiva 2008/115/CE, non legittima dunque le prassi fin qui sperimentate, tanto alla frontiera nazionale, con forme diverse di trattenimento informale, senza convalida giurisdizionale, quanto nella esternalizzazione delle procedure di asilo e della detenzione amministrativa in Albania, materia sulla quale si dovrà pronunciare la Corte di giustizia UE. 4. Ad aprile del 2026, il governo ha trasmesso al Senato un disegno di legge in materia di immigrazione che, oltre a prevedere un’ampia delega per l’adozione di numerosi decreti legislativi per dare attuazione ai Regolamenti introdotti in base al Patto UE sulla migrazione e l’asilo, tenta di fornire una base legale alla detenzione amministrativa, come impone il richiamo ineludibile della Corte costituzionale, che si è pronunciata in questa materia con la sentenza n.96 del 2025. La Corte ha censurato in particolare la vigente normativa in materia di trattenimento amministrativo, osservando che non regola puntualmente le modalità per la restrizione della libertà personale, e non garantisce i diritti e le forme di tutela delle persone straniere trattenute in stato di “detenzione amministrativa”. Si dovrà verificare adesso se il legislatore italiano sarà in grado di rispondere alle sollecitazioni della Consulta con una normativa sui modi della detenzione amministrativa rispettosa del dettato costituzionale (art.13), che fissa la riserva di legge (previsione con legge dei casi e delle modalità di trattenimento amministrativo) e la riserva di giurisdizione (obbligo di convalida dei provvedimenti restrittivi da parte di un giudice), per tutti i casi in cui venga limitata la libertà personale, dunque anche nei centri hotspot in frontiera e in altre aree a disposizione delle autorità di polizia. Il disegno di legge proposto dal governo prevede un rinvio assai generico, per la disciplina dei modi del trattenimento amministrativo, ad una serie di futuri decreti legislativi dal contenuto ancora incerto. Le misure limitative della libertà personale da parte delle forze di polizia, previste dalla nuova normativa, con una distinzione poco chiara tra libertà personale e libertà di circolazione, resteranno ancora disciplinate con provvedimenti amministrativi di natura regolamentare e dunque di carattere discrezionale. Si continua così a violare la riserva di legge e di giurisdizione prevista dall’articolo 13 della Costituzione e dall’art.5 della Convenzione europea a salvaguardia dei diritti dell’Uomo. Fulvio Vassallo Paleologo
April 16, 2026
Pressenza
Una pacificazione terrificante. L’Italia del 2026 tra emergenza permanente e criminalizzazione del dissenso
La primavera del 2026 si apre in Italia con un bilancio repressivo senza precedenti, segnando il passaggio definitivo verso un modello di gestione della società basato sulla neutralizzazione preventiva del conflitto. Le cifre provenienti dalle questure di tutto il paese delineano un profilo dello scontro sociale in cui il diritto di manifestazione viene scambiato per una minaccia all’ordine pubblico e criminalizzato[versione ridotta per Pressenza]_   Il Decreto Antisemitismo. Un attacco di panico morale Sotto il cielo di marzo è apparso un dispositivo legislativo che somiglia a un vetro deformante applicato alla verità storica. Il disegno di legge sull’antisemitismo, approvato al Senato con una fretta che tradisce l’intento censorio d’urgenza, costituisce l’acme di un’operazione di recinzione ideologica dello spazio pubblico. Tale norma nasce con il paradosso di voler condannare chiunque levi la voce contro un genocidio, lasciando invece cadere ogni ombra di biasimo su chi il genocidio lo compie materialmente. L’integrazione della definizione operativa dell’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) nell’ordinamento nazionale realizza ciò che Stuart Hall definisce la «mobilitazione della legge» (Hall, Policing the Crisis). Il potere legislativo sottrae il termine antisemitismo alla sua dimensione di odio etnico per forzarlo nel recinto della fedeltà diplomatica assoluta. Questa torsione semantica criminalizza l’opposizione alle politiche coloniali, genocidarie e di Apartheid di Israele a Gaza e in Cisgiordania, etichettando la critica politica quale manifestazione di intolleranza razziale, dimentichi, peraltro, che anche i Palestinesi appartengono ai popoli semiti. […] La votazione del 5 marzo ha sancito il collasso delle mediazioni liberali all’interno della sinistra istituzionale. Senatori del Partito democratico come Delrio e Verini hanno scelto di votare insieme alla maggioranza di destra, avallando una norma che include gli indicatori IHRA relativi alla critica a Israele tra le prove del reato di odio. Questa scelta ratifica il passaggio verso il consenso autoritario descritto da Hall, dove l’opposizione parlamentare si rende complice della costruzione dello Stato di eccezione. La legge genera un perimetro di incertezza giuridica che di fatto crea un’anamorfosi dello stato di diritto, in cui le regole informali di un gruppo di interesse oscurano le norme costituzionali (cfr. S. Palidda, Polizia postmoderna).   La Geopolitica del sangue e il riflesso interno L’allineamento dell’Italia alla strategia bellica globale funge da cornice ideologica per la stretta autoritaria domestica. L’aggressione militare condotta dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran, che arriva dopo il rapimento del presidente del Venezuela Maduro e dopo il genocidio di Gaza, stabilisce il tono brutale della politica interna. Questa Guerra senza limiti agisce quale giustificazione assoluta per l’eccezionalità delle misure di controllo. Si assiste a una riedizione aggiornata dell’aggressione all’Iraq del 2003, dove la retorica della difesa preventiva serviva a mascherare un massacro continuo di civili. Se 23 anni fa il pretesto risiedeva nelle inesistenti armi di distruzione di massa, oggi il bersaglio muta continuamente, dal cambio di regime, al fantomatico programma nucleare di Teheran, resta un paese sovrano, l’Iran, colpito in violazione di ogni norma internazionale. Mentre i droni, i missili, e l’aria saturata di petrolio dopo i bombardamenti alle raffinerie, dell’operazione Epic Fury tracciano geometrie astratte nei cieli di Teheran, la carne martoriata delle 165 bambine di Minab viene espunta dalla coscienza collettiva. La guerra del 2026 viene consumata come un videogioco attraverso i teleschermi, dove missili intelligenti solcano cieli digitali occultando la polvere dei corpi sepolti sotto il cemento della scuola elementare femminile. Questa astrazione bellica facilita la produzione di un pensiero unico che espelle ogni sapere alternativo e ogni sussulto di empatia. […] Tale postura esterna richiede una corrispondente operazione di pacificazione interna. La gestione delle piazze italiane è diventata un’estensione del fronte di guerra esterno, dove i manifestanti sono percepiti quali elementi sovversivi da neutralizzare preventivamente.   Una parabola repressiva sequenziale a colpi di DDL Sicurezza Il perimetro delle libertà civili in Italia ha subìto una ridefinizione radicale attraverso una successione coordinata di decreti che hanno costruito uno stato di eccezione permanente. Questa metamorfosi del diritto inizia con il Decreto Rave, il quale ha introdotto l’articolo 633-bis del codice penale per punire l’assembramento spontaneo con pene fino a sei anni. Tale norma ha inaugurato la stagione della criminalizzazione preventiva, trasformando la socialità autonoma in un pericolo per l’incolumità pubblica. La traiettoria repressiva è proseguita con il Decreto Cutro, volto a inasprire il controllo sulle migrazioni attraverso l’eliminazione della protezione speciale e il potenziamento della detenzione amministrativa, e con il Decreto Caivano, orientato a colpire la devianza minorile attraverso l’estensione del Daspo urbano ai quattordicenni e l’incremento sproporzionato delle pene per i reati di lieve entità. Il perimetro del controllo si è espanso e ha raggiunto il suo culmine con il DL Sicurezza (ex ddl 1660), una vera e propria dichiarazione di guerra interna che ha introdotto fattispecie di reato specifiche per colpire ogni forma di dissenso materiale: Criminalizzazione della Resistenza Passiva (art. 415-bis c.p.); Stretta sui Blocchi stradali; Il Reato Anti-Ghandi; Detenzione delle madri detenute; Focus sul Fermo Preventivo (DL 23/2026).   Esempi Concreti di Applicazione L’assedio economico: nelle piazze di Bologna, Genova e Cagliari, le autorità hanno attivato gli strumenti del Pacchetto Sicurezza per comminare sanzioni pecuniarie che sfiorano i 12.000 euro per singolo individuo. Tale strategia punta direttamente ai soggetti precari, cercando di soffocare la protesta attraverso l’indebitamento forzato degli attivisti (specialmente quelli legati ai movimenti pro-pal e alla Global Sumud Flotilla). L’esperimento Askatasuna: lo sgombero con mezzi sproporzionati del Centro sociale Askatasuna a Torino è stato definito un esperimento di Stato dove il potere esecutivo ha scavalcato la mediazione politica per imporre una logica di occupazione militare del territorio, trasformando un luogo di mutualismo in un simbolo di pericolo pubblico sotto i nuovi dettami del DDL. Lo Scudo Penale: l’introduzione di tutele legali rafforzate per le forze dell’ordine (spesso definite scudo penale) agisce come una barriera che libera l’agente dal peso delle conseguenze legali in caso di scontri, come visto nel drammatico caso Mansouri a Milano, dove la retorica dell’attacco preventivo è stata usata per giustificare l’uso della forza letale. Questa struttura legislativa trasforma il dissenso da diritto costituzionale a ostacolo tecnico alla funzionalità del sistema, dove la pacificazione interna diventa l’obiettivo supremo a scapito delle garanzie individuali.   Il caso Mansouri e la Fabbrica dell’Immunità sovrana L’omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano costituisce la manifestazione estrema della deriva securitaria contemporanea. L’agente Carmelo Cinturrino ha giustificato lo sparo descrivendolo come un attacco preventivo, espressione che ricalca fedelmente la retorica bellica internazionale del governo Meloni. Le indagini hanno rivelato che la scena del crimine è stata alterata per simulare una legittima difesa attraverso il rinvenimento di una pistola giocattolo, piazzata accanto al corpo della vittima per inquinare le prove. Questo evento conferma le tesi sulla Warrior Mentality analizzate da Alex Vitale, in cui gli agenti vedono i civili come un nemico costante anziché come una comunità da proteggere. Mark Neocleous spiega che l’immunità concessa ai funzionari statali funge da «paravento per la violenza sovrana», permettendo agli agenti di agire al di fuori del controllo legale. Egli chiarisce l’origine squisitamente politica di questo concetto: «Ciò che era originariamente in gioco nell’immunità era una decisione politica sul privilegio, nel senso di una legge che si applicava solo a certe classi di persone o individui» (Neocleous, The Politics of Immunity, pp. 11-12). La destra politica ha risposto al caso invocando lo scudo penale contenuto nel decreto sicurezza e celebrando l’aggressività poliziesca quale virtù civile. Tale immunità crea una zona di eccezione dove la legge cessa di applicarsi ai tutori dell’ordine, mentre si accanisce con ferocia sugli esclusi. L’uccisione di un uomo disarmato viene trasformata in un atto necessario per la salvaguardia della civiltà occidentale contro la minaccia asimmetrica rappresentata dai corpi non conformi. Risulta evidente come la soggettività degli agenti venga modellata da una psicologia del sospetto che trasforma ogni interazione in un potenziale scontro bellico. Questa percezione distorta produce soggettività docili attraverso la paura, riducendo la cittadinanza a un esercizio di obbedienza silenziosa.   La repressione del Sumud e la Global Sumud Flottilla L’applicazione materiale di questo dispositivo si è accanita con particolare ferocia contro la Global Sumud Flotilla, l’iniziativa marittima partita dai porti di Barcellona e Catania per sfidare il blocco navale di Gaza. Il governo italiano ha reagito a questa missione di solidarietà attraverso un utilizzo combinato di fermi amministrativi e denunce penali basate sul nuovo impianto normativo. Ogni gesto ispirato al concetto di di Sumud, la fermezza resiliente della popolazione palestinese, viene tradotto dal sapere di polizia in una minaccia alla sicurezza nazionale. Salvatore Palidda evidenzia come la polizia postmoderna detenga ormai il «monopolio nella gestione delle regole del disordine» una facoltà che permette di stabilire arbitrariamente i limiti tra la libertà di agire e lo scandalo politico (Palidda, Polizia postmoderna, p. 1). La repressione della Flotilla e dei blocchi portuali di solidarietà costituisce un esempio di chirurgia sociale volto a estirpare il supporto materiale al popolo aggredito, proteggendo invece la fluidità dei traffici bellici. A Catania, oltre 40.000 persone si sono ritrovate per accompagnare la partenza delle imbarcazioni, subendo cariche e identificazioni di massa che preludevano alla successiva intercettazione illegale in acque internazionali. Tale condotta istituzionale dimostra la trasformazione del diritto in uno strumento di guerra interna contro chiunque rifiuti la neutralità complice… La pacificazione non è la pace; essa è la guerra continuata contro la possibilità stessa di un futuro imprevisto. LAVINIA MARCHETTI È BIOLOGA, APPASSIONATA DI POESIA, LETTERATURA E BELLEZZA NELL’ARTE. LAVORA IN UNA GALLERIA D’ARTE MILANO. Redazione Italia
April 14, 2026
Pressenza