Protezione speciale: ammissibilità dell’istanza diretta via PEC al Questore, illegittimo il rigetto

Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, May 5, 2026

Il Tribunale di Firenze ha accertato e riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19, c. 1.1, T.U.I. ad un cittadino del Bangladesh il quale, per mezzo del difensore, aveva proposto domanda a mezzo PEC alla Questura del luogo in data 19 aprile 2025.

L’assistito, già richiedente protezione internazionale, era destinatario del provvedimento di trasferimento emesso in applicazione del Regolamento Dublino, essendo stata individuata l’Austria quale Paese competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Il decreto di trasferimento, con altro patrocinatore, era già stato oggetto di impugnazione, respinta sino in sede di Cassazione.

Per tale motivo, il cittadino straniero – con contestuale rinuncia alla protezione internazionale e visto il positivo percorso portato avanti nelle more sul territorio nazionale – chiedeva l’accertamento del diritto alla protezione speciale in accordo con l’ordinamento nazionale e tenuto conto degli obblighi costituzionali e di quelli discendenti dalla C.E.D.U.

La Questura rigettava l’istanza a mezzo PEC, ritenendola inammissibile in quanto proposta in vigenza della L. 50/2023 (conversione del c.d. decreto Cutro).

Avverso la declaratoria di inammissibilità comunicata via PEC è stato incardinato il ricorso che ha portato alla pronuncia: ritenuto illegittimo il rigetto, è stato accertato il diritto in capo al ricorrente.

Tribunale di Firenze, sentenza n. 2296 del 27 aprile 2026

Si ringrazia l’Avv. Martina Bianchi del Foro di Pisa per la segnalazione e il commento.