Tag - permesso di soggiorno per protezione speciale (art. 32, co. 3, del d.lgs n.25/2008)

Protezione speciale per comprovata integrazione: il rientro temporaneo in Pakistan per assistere i genitori malati non è ostativo
Una decisione importante arriva dal Tribunale di Bologna in materia di protezione speciale. Con decreto del 27 febbraio 2026, la Sezione specializzata in materia di immigrazione ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale a un cittadino pakistano che, durante il giudizio di impugnazione contro il rigetto della Commissione Territoriale, aveva temporaneamente lasciato l’Italia per fare rientro nel proprio Paese a causa di una grave emergenza medica che aveva colpito i suoi genitori. Il caso presentava un profilo particolarmente delicato. Dopo il rientro in Pakistan, durato circa un mese, il giovane era tornato regolarmente in Italia. La Questura di Ferrara aveva segnalato tale circostanza all’autorità giudiziaria, affinché fosse valutata nell’ambito del procedimento. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto che questo elemento non fosse sufficiente a escludere la tutela, anche perché il rimpatrio temporaneo era stato determinato da una documentata emergenza familiare. Nella decisione, il Collegio ha attribuito rilievo soprattutto al percorso di integrazione costruito dal ricorrente in Italia nel corso degli anni. Il giudice ha valorizzato la conoscenza della lingua italiana, attestata dal superamento dell’esame di livello A2, la disponibilità di un’abitazione in locazione con contratto intestato, la proprietà di un’autovettura e, soprattutto, la continuità lavorativa. Dalla documentazione acquisita risultava infatti che il ricorrente aveva lavorato regolarmente dal 2022 e che, al momento della decisione, era titolare di un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato di 30 ore settimanali. Il Tribunale ha inoltre evidenziato la progressiva stabilizzazione della vita privata e sociale del ricorrente in Italia e, parallelamente, il fisiologico affievolimento dei legami con il Paese di origine. Proprio questo radicamento, secondo i giudici, rendeva il suo allontanamento forzato idoneo a determinare una compromissione seria del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Per questa ragione è stata riconosciuta la protezione speciale, con conseguente rilascio di un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro. La decisione assume particolare rilievo perché conferma un principio fondamentale: la valutazione del percorso migratorio e personale di una persona non può essere ridotta a una lettura automatica o meramente formalistica. Anche un temporaneo rientro nel Paese di origine, se adeguatamente spiegato e documentato, non impedisce di per sé il riconoscimento della protezione, quando emergano in modo chiaro il radicamento in Italia, la regolarità del percorso di integrazione e il rischio di un grave pregiudizio ai diritti fondamentali in caso di allontanamento. Tribunale di Bologna, decreto del 27 febbraio 2026 Il ricorrente è stato difeso dall’Avv. Nicola Montefiori con la collaborazione della Dott.ssa Antonella Nediani, avvocata argentina specializzata in diritto internazionale, che ringraziamo per la segnalazione e il commento.