Protezione speciale per comprovata integrazione: il rientro temporaneo in Pakistan per assistere i genitori malati non è ostativo
Una decisione importante arriva dal Tribunale di Bologna in materia di
protezione speciale. Con decreto del 27 febbraio 2026, la Sezione specializzata
in materia di immigrazione ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale a
un cittadino pakistano che, durante il giudizio di impugnazione contro il
rigetto della Commissione Territoriale, aveva temporaneamente lasciato l’Italia
per fare rientro nel proprio Paese a causa di una grave emergenza medica che
aveva colpito i suoi genitori.
Il caso presentava un profilo particolarmente delicato. Dopo il rientro in
Pakistan, durato circa un mese, il giovane era tornato regolarmente in Italia.
La Questura di Ferrara aveva segnalato tale circostanza all’autorità
giudiziaria, affinché fosse valutata nell’ambito del procedimento. Il Tribunale,
tuttavia, ha ritenuto che questo elemento non fosse sufficiente a escludere la
tutela, anche perché il rimpatrio temporaneo era stato determinato da una
documentata emergenza familiare.
Nella decisione, il Collegio ha attribuito rilievo soprattutto al percorso di
integrazione costruito dal ricorrente in Italia nel corso degli anni. Il giudice
ha valorizzato la conoscenza della lingua italiana, attestata dal superamento
dell’esame di livello A2, la disponibilità di un’abitazione in locazione con
contratto intestato, la proprietà di un’autovettura e, soprattutto, la
continuità lavorativa. Dalla documentazione acquisita risultava infatti che il
ricorrente aveva lavorato regolarmente dal 2022 e che, al momento della
decisione, era titolare di un contratto di lavoro domestico a tempo
indeterminato di 30 ore settimanali.
Il Tribunale ha inoltre evidenziato la progressiva stabilizzazione della vita
privata e sociale del ricorrente in Italia e, parallelamente, il fisiologico
affievolimento dei legami con il Paese di origine. Proprio questo radicamento,
secondo i giudici, rendeva il suo allontanamento forzato idoneo a determinare
una compromissione seria del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Per questa ragione è stata riconosciuta la protezione speciale, con conseguente
rilascio di un permesso di soggiorno della durata di due anni, rinnovabile e
convertibile in permesso per motivi di lavoro.
La decisione assume particolare rilievo perché conferma un principio
fondamentale: la valutazione del percorso migratorio e personale di una persona
non può essere ridotta a una lettura automatica o meramente formalistica.
Anche un temporaneo rientro nel Paese di origine, se adeguatamente spiegato e
documentato, non impedisce di per sé il riconoscimento della protezione, quando
emergano in modo chiaro il radicamento in Italia, la regolarità del percorso di
integrazione e il rischio di un grave pregiudizio ai diritti fondamentali in
caso di allontanamento.
Tribunale di Bologna, decreto del 27 febbraio 2026
Il ricorrente è stato difeso dall’Avv. Nicola Montefiori con la collaborazione
della Dott.ssa Antonella Nediani, avvocata argentina specializzata in diritto
internazionale, che ringraziamo per la segnalazione e il commento.