
Procedura accelerata e notifica del diniego: onere probatorio e sospensiva automatica nel ricorso per protezione internazionale
Progetto Melting Pot Europa - Tuesday, March 10, 2026La Corte di Appello di Bari accoglie il ricorso in favore di un cittadino bengalese avverso il rigetto della sospensiva del Tribunale di Bari.
Il decreto reclamato rigettava l’istanza sospensiva sul decisivo rilievo della tardività dell’impugnazione (proposta avverso un diniego per manifesta infondatezza della Commissione Territoriale di Bari). Il Tribunale premetteva che la Commissione aveva consegnato in loco copia della decisione – allorquando il cittadino straniero bengalese si era presentato spontaneamente presso la sede, non avendo sino ad allora ricevuto la raccomandata presso il proprio domicilio – e aggiungeva che la notifica del decreto impugnato si era perfezionata in data 28.10.2025 con le modalità di cui all’art. 11, comma 3-ter, d.lgs. n. 25/2008, donde la tardività dell’impugnazione proposta il 10.01.2026.
La difesa ha contestato la violazione dei principi in materia di riparto dell’onere probatorio, avendo il ricorrente dimostrato la tempestività dell’impugnazione rispetto alla notifica a mani proprie della copia avvenuta in data 07.01.2026, senza essere gravato dall’ulteriore onere di fornire la prova negativa di una diversa e più risalente notifica di altra copia a mezzo posta, circostanza da provarsi semmai a cura della controparte. La doglianza è stata ritenuta fondata.
Nel caso di specie, la notifica risalente che il Ministero invocava a sostegno della tardività dell’impugnazione sarebbe stata effettuata nei confronti del reclamante con la modalità alternativa prevista – per la diversa ipotesi di destinatario non trattenuto né accolto in uno dei predetti centri – dal comma 3-bis del suddetto art. 11, ossia a mezzo del servizio postale secondo le ordinarie disposizioni della L. n. 890/1982. Il reclamante aveva infatti confermato in sede di audizione i dati contenuti nel modello C3, che indicava quale luogo di residenza (…) in Taranto, ed era stato avvertito in quella sede dell’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti di domicilio o residenza (cfr. pag. 3 del verbale di audizione).
La Corte di Appello ha affermato che la qualità di pubblico ufficiale – e il valore probatorio privilegiato delle relative dichiarazioni, posto dal Tribunale alla base dell’impugnata decisione – può essere evidentemente riferita soltanto all’addetto al servizio postale che ha svolto le relative operazioni, e non certo alla segreteria della Commissione Territoriale, la quale, nel consegnare copia del provvedimento a mani proprie dell’interessato, si era limitata a richiamare la data di una precedente notifica a mezzo posta. Tale dichiarazione – che peraltro non chiarisce se la data indicata sia quella di spedizione o di ricezione del plico – è risultata priva di ogni valenza probatoria, tanto meno privilegiata.
In tale quadro, la Corte ha condiviso la tesi del reclamante, secondo cui quest’ultimo aveva dimostrato di aver avuto conoscenza del diniego soltanto il 07.01.2026 e di averlo tempestivamente impugnato nel termine di legge, mentre l’Amministrazione, ritualmente evocata in giudizio anche nella presente fase di reclamo, non aveva fornito prova di una più risalente notifica del provvedimento nei confronti del richiedente, non potendo tale prova desumersi dalla dichiarazione in calce alla copia del diniego.
La Corte ha altresì rilevato la violazione della procedura accelerata, nei seguenti termini:
“Verificata, pertanto, la tempestività dell’impugnazione (proposta con ricorso depositato il 10.01.2026), si osserva che nel caso di specie non risultano (trattandosi di questione rilevabile d’ufficio) rispettate le scansioni temporali della procedura accelerata, con conseguente sospensione automatica del provvedimento impugnato.
In materia, è insegnamento ormai consolidato della S.C. che, in caso di provvedimento della CT di manifesta infondatezza della richiesta di protezione internazionale da parte di soggetto proveniente da paese sicuro all’esito di procedura c.d. accelerata, e di successivo ricorso giurisdizionale avverso tale diniego, la deroga al principio generale di sospensione automatica dell’esecutività del provvedimento impugnato è configurabile soltanto laddove la procedura accelerata – l’utilizzo della quale giustifica tale deroga – sia stata correttamente applicata e comunque rispettata in tutte le sue articolazioni procedimentali; in caso contrario determinandosi il ripristino della procedura ordinaria e, di conseguenza, il riespandersi della regola generale, secondo cui l’esecutività del provvedimento di diniego della CT che sia stato oggetto di ricorso giurisdizionale è sospesa sino alla definizione del relativo giudizio (SS.UU. n.11399/24 e, da ultimo, sez. I n.15753/25).
Nel caso in esame, risulta intervenuta la violazione del termine massimo di 2 giorni che nella procedura accelerata deve intercorrere tra l’audizione del richiedente e la decisione sulla domanda di protezione con ripristino della procedura ordinaria e la riespansione del principio generale di automatica sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; sospensione che viene dichiarata nella presente sede, in accoglimento del reclamo, con assorbimento degli ulteriori motivi di doglianza proposti“.
Corte di Appello di Bari, decreto dell’11 febbraio 2026Si ringrazia l’Avv. Mariagrazia Stigliano per la segnalazione e il commento.