
Lucia Gennari (ASGI): «Il Patto europeo rafforza il paradigma securitario alle frontiere»
DINAMOpress - Tuesday, March 10, 2026Il Patto europeo su migrazione e asilo è l’ampia riforma del diritto dell’Unione europea applicabile alle persone in movimento. Approvato nell’aprile 2024, diventerà pienamente operativo nei Paesi membri a partire da giugno 2026, al termine di una fase di adeguamento istituzionale e amministrativo già in corso. Il Patto interviene in modo organico sull’intera architettura normativa che governa l’asilo, la gestione delle frontiere esterne, i rimpatri e i criteri di competenza tra Stati membri, sostituendo e modificando in profondità gli strumenti che hanno strutturato il sistema europeo negli ultimi due decenni.
Si tratta di una revisione complessiva del sistema europeo di protezione internazionale, che consolida un orientamento politico e giuridico nella gestione delle migrazioni radicalmente ostile nei confronti delle persone migranti. In questa intervista con Lucia Gennari, avvocata e socia dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), analizziamo la portata politica e giuridica della riforma, con particolare attenzione alle nuove procedure che saranno sviluppate alle frontiere. Non solo una revisione delle politiche migratorie, dunque, ma un passaggio cruciale nella ridefinizione dello spazio europeo dei diritti e del rapporto tra controllo dei confini e garanzie fondamentali.
LA VIDEO-INTERVISTA A LUCIA GENNARI
Il Patto europeo su migrazione e asilo viene spesso descritto come un salto di scala: per la prima volta l’Unione europea ridisegna in modo complessivo la propria architettura normativa sulle politiche migratorie. Dal tuo punto di vista, qual è la portata di questa trasformazione e in quale direzione si muove?
La portata della riforma è effettivamente enorme. Non riguarda un singolo strumento, ma interviene su una pluralità di atti normativi europei, trasformando molte direttive in regolamenti. Questo è già un cambiamento decisivo: i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri, senza necessità di leggi di recepimento, e hanno quindi una forza e un’immediatezza maggiori.
È però importante dire che il Patto non nasce nel 2024. Molte delle soluzioni che oggi vengono formalizzate erano già state sperimentate negli anni precedenti, soprattutto lungo la frontiera sud dell’Unione europea, in particolare in Grecia e in Italia, a partire da quella che è stata definita la “crisi delle migrazioni” – o, più correttamente, la crisi del regime europeo dei confini.
In quei contesti si sono sviluppate prassi di polizia e posture politiche fondate su una gestione emergenziale e securitaria delle migrazioni, che hanno spesso comportato violazioni sistematiche dei diritti delle persone migranti. Oggi quelle prassi vengono cristallizzate in strumenti normativi molto forti.
La direzione è chiara: una drastica riduzione delle possibilità di ottenere protezione in Europa, una limitazione della permanenza sul territorio durante l’esame della domanda di asilo e un forte indebolimento delle tutele legate alla libertà personale.
Le frontiere sembrano essere uno dei principali luoghi di intervento del Patto. Quali sono gli strumenti giuridici introdotti per ridefinire il funzionamento delle frontiere esterne e il trattamento delle persone che vi arrivano?
La frontiera diventa il luogo centrale dell’intero impianto, ed è un concetto che si espande, non solo geografico ma giuridico. L’idea di fondo è trattenere le persone alla frontiera o in prossimità della frontiera per periodi molto lunghi, fino a dodici settimane per la procedura di asilo, più altre dodici per il rimpatrio, con ulteriori estensioni possibili. Si parla quindi di mesi.
Tutto ciò si fonda su una costruzione giuridica chiamata “finzione di non ingresso”: le persone vengono considerate come se non fossero mai entrate nel territorio dell’Unione, pur trovandosi materialmente al suo interno. Questa finzione consente di applicare un regime di diritti fortemente compresso.
Durante questo periodo, le persone devono restare in luoghi designati dallo Stato: strutture di frontiera, centri dedicati o altri spazi individuati dalle autorità. L’obiettivo dichiarato è costruire una “procedura senza soluzione di continuità”, che accompagni arrivo, esame della domanda ed eventuale rimpatrio mantenendo la disponibilità fisica della persona.
Questa logica si estende anche ai trasferimenti verso Paesi terzi considerati “sicuri” o verso hub di rimpatrio situati in Stati diversi da quello di origine. La frontiera diventa così il perno di una vera e propria filiera del trattenimento, oggi pienamente legalizzata.
Nel Patto la nozione di “zona di frontiera” appare ampliata e flessibile. Dobbiamo abituarci a pensare la frontiera non solo come linea geografica, ma come spazio giuridico mobile? Quali sono le implicazioni di questa estensione?
Sì, dobbiamo pensare la frontiera come uno spazio giuridico mobile. Già prima del Patto esistevano diverse definizioni: frontiera esterna, frontiera interna e zone di pre-frontiera funzionali alle politiche di esternalizzazione. In Italia, ad esempio, un decreto ministeriale del 2019 ha definito come “zone di frontiera” intere province, anche lontane dai confini geografici.
Il regolamento screening prevede procedure rapide di identificazione e incanalamento nella procedura di asilo o di rimpatrio. Ma queste possono essere applicate non solo a chi arriva alla frontiera, bensì anche a chi viene rintracciato all’interno del territorio dopo un ingresso irregolare.
Si tratta di una procedura che può durare fino a tre giorni, oltre il limite delle quarantotto ore previste dalla Costituzione italiana per la privazione amministrativa della libertà personale. Non è chiaro se si tratti formalmente di trattenimento, ma si tratta comunque di una forte soggezione all’autorità di polizia.
Questo significa che il controllo di frontiera può avvenire ovunque. È un’espansione della frontiera verso l’interno. Parallelamente, l’esternalizzazione attraverso accordi con Paesi terzi rappresenta l’espansione verso l’esterno. La frontiera si dilata, si moltiplica, si diffonde.
Il Patto introduce o normalizza strumenti che incidono sulla libertà personale anche al di fuori del trattenimento formale. Puoi farci una breve panoramica di queste misure e del loro impatto sui diritti fondamentali?
Il tema della libertà personale è centrale. Nei regolamenti si evita spesso di parlare esplicitamente di “detenzione”. Si usano formule come “limitazione della libertà di movimento”, “prevenzione del rischio di fuga” o “necessità di avere la persona a disposizione”. È un linguaggio ambiguo, che lascia ampio margine agli Stati membri.
La sostanza è chiara: si costruisce un regime differenziato per le persone straniere, che indebolisce una garanzia fondamentale riconosciuta a chiunque, cittadini e non cittadini.
La Costituzione italiana prevede che ogni limitazione della libertà personale sia disposta per legge, abbia durata limitata e sia sottoposta a controllo giudiziario. Nel Patto non è chiaro come queste garanzie si combineranno con periodi di confinamento che possono durare settimane o mesi.
Le persone potranno essere trattenute formalmente, ma anche obbligate a restare in determinate strutture, come centri di accoglienza, alberghi o altri luoghi designati dallo Stato. L’allontanamento ingiustificato può comportare il ritiro implicito della domanda di asilo, con conseguenze gravi, perché una nuova domanda verrebbe esaminata con meno garanzie. Si apre così una frattura molto profonda nel principio di uguaglianza e nella tutela della libertà personale.
Ci puoi riassumere, in maniera schematica, a quale percorso sarà sottoposta una persona che arriva, ad esempio in Italia via Mediterraneo, a partire dallo sbarco? In quali fasi si concentrano le principali compressioni di diritti?
Una persona soccorsa in mare viene condotta in un porto italiano e immediatamente trasferita in una struttura di frontiera per la procedura di screening, che può durare fino a sette giorni. In questa fase si svolgono controlli medici, identificazione e raccolta di dati biometrici, eventuale accesso ai dispositivi elettronici, verifica della nazionalità e dell’età e controlli di sicurezza.
I dati raccolti confluiscono in banche dati sempre più interconnesse. Si aprono qui problemi rilevanti anche sul piano della privacy e del possibile scambio di informazioni con i Paesi di origine.
La persona può manifestare la volontà di chiedere asilo. Se ricorrono determinate condizioni, viene incanalata nella procedura di asilo alla frontiera, che si svolge in tempi molto rapidi. Questo riduce drasticamente la possibilità di preparare adeguatamente la domanda, raccogliere documenti e far emergere elementi complessi, come nei casi di tratta o violenza di genere.
Esistono inoltre molte ipotesi di procedure accelerate, con compressione dei diritti di difesa e limitazione della sospensione automatica degli effetti del rigetto. Se la procedura si conclude negativamente, si avvia la procedura di rimpatrio alla frontiera. Qui si innesta la novità dei trasferimenti verso Paesi terzi, anche per richiedenti asilo, sulla base di accordi bilaterali. È una dinamica che richiama il modello Regno Unito–Ruanda.
Le principali compressioni dei diritti si concentrano nella fase di screening, nella rapidità della procedura di asilo, nella limitazione della libertà personale e nei meccanismi di rimpatrio e trasferimento verso Paesi terzi.
È corretto leggere il Patto come un processo di frontierizzazione dell’intero sistema di asilo?
Il tentativo è certamente quello di concentrare alla frontiera una parte significativa delle procedure. Tuttavia, rimangono in piedi altri strumenti, come il regolamento che sostituisce Dublino. Non tutto il sistema si svolgerà fisicamente alla frontiera, anche perché non tutti gli Stati saranno in grado di applicare integralmente queste norme.
Più che una frontierizzazione totale, parlerei di una neutralizzazione progressiva delle possibilità di ottenere protezione, attraverso la complessificazione delle procedure e la generalizzazione delle compressioni dei diritti. La frontiera è la chiave di lettura principale, ma dentro un processo più ampio di irrigidimento e punizione.
Di fronte alla pervasività del Patto, si ha spesso l’impressione che gli spazi di manovra per una contestazione – anche radicale – siano molto ridotti. Dal punto di vista giuridico e politico, quali margini di intervento vedi ancora aperti?
È fondamentale leggere queste riforme dentro la fase storica che viviamo, segnata da una torsione autoritaria più ampia che riguarda molte libertà fondamentali, non solo quelle delle persone migranti.
Collegare la questione dell’asilo a quella più generale della libertà personale è decisivo. La Convenzione di Ginevra nasce nel secondo dopoguerra ed è parte della cultura giuridica europea. Metterne in discussione i presupposti ha implicazioni molto più ampie.
Sul piano giuridico restano strumenti importanti, come i trattati europei, le costituzioni nazionali, il contenzioso strategico e la difesa individuale dei casi concreti. In passato direttive e regolamenti sono stati usati in senso garantista; oggi quello spazio si restringe, ma non scompare del tutto. Occorre combinare difesa individuale e azioni con impatto sistemico.
Infine è centrale il ruolo delle organizzazioni, nel tradurre all’esterno la portata di queste riforme e nel costruire reti di supporto per le persone coinvolte. La partita non è chiusa, ma richiede una lettura capace di tenere insieme diritto, politica e mobilitazione.
La copertina è di Riccardo De Luca, wikicommon
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